Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.30

 

BS/td

Lugano

25 febbraio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2007 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1970, soffre di celiachia congenita (cifra 279 allegato OIC), motivo per cui, con comunicazione 16 settembre 1971, l’allora competente Commissione AI del Cantone Ticino le aveva riconosciuto il diritto a provvedimenti sanitari ex art. 13 LAI per la cura di quell'infermità congenita (doc. XI/5).

 

                                         Il 7 luglio 1978 la Commissione aveva inoltre autorizzato le cure medico-sanitarie a seguito di una displasia dentaria congenita (cifra 205 allegato OIC) (doc. XI/19).

                                         Per questa affezione l’AI ha assunto il 13 ottobre 1983 le spese di otturazione (doc. XI/22), nonché i costi relativi a quattro corone dei denti frontali, la cui fattura di fr. 1’8845,05 è stata liquidata il 24 agosto 1990 (doc. A7), dopo che il dentista curante aveva provveduto ad inoltrare i dati mancanti all’assicurazione (doc. XI/33-35).

 

                               1.2.   Nel mese di giugno 2004 l’assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, un carcinoma midollare tiroideo (doc. AI 1).

 

                                         Accertato che la malattia aveva causato un’inabilità lavorativa dal 30 giugno 2003 al 31 gennaio 2004, con decisione 1° dicembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni non presentando l’assicurata, ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, un’incapacità al lavoro ininterrotta di almeno un anno (doc. AI 19-1). La decisione è divenuta definitiva non essendo stata impugnata.

 

                               1.3.   In data 30 settembre 2005 il dentista curante dell’assicurata ha chiesto all’AI di farsi carico dei costi relativi alla sostituzione delle quattro corone dei denti frontali (13,12, 11 e 21) eseguite negli anni 1989/1990 (doc. AI 23-1).

 

                                         Con decisione 22 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione inoltrata dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1. Confermando il rifiuto di assunzione dei costi della cura dentaria, detto ufficio ha motivato come segue il provvedimento preso:

 

"  Ora, nel caso in esame l'art. 13 LAI non trova applicazione in quanto l'assicurata in oggetto ha già compiuto i 20 anni (essa è infatti nata il 22.6.1970).

Per quanto riguarda invece le condizioni poste dall'art. 12 LAI, lo scrivente Ufficio rileva che le stesse non sono adempiute in casu, poiché la sostituzione delle quattro corone frontali non è destinata a migliorare in modo importante e durevole la capacità di guadagno dell'assicurata (o a preservarla da una diminuzione notevole), trattandosi piuttosto di una cura vera e propria della malattia.

Non essendo l'intervento di cui sopra atto a favorire l'integrazione professionale dell'assicurata ex art. 12 LAI, già solo per questi motivi la domanda dev'essere respinta.

A titolo puramente abbondanziale, si sottolinea da un lato che la celiachia non è catalogata fra le infermità congenite di cui al capitolo IV (faccia) dell'elenco allegato all'Ordinanza sulle infermità congenite (OIC) e dall'altro che l'UAI non ha affatto assunto in passato le prese relative all'intervento effettuato dall'assicurata negli anni 1989/1990 (in effetti, dagli atti di causa nulla traspare in tal senso; cfr. pure a tal proposito il punto 4.5.1 della richiesta di prestazioni AI per adulti del 16.6.2004).

 

Alla luce di quanto suesposto, la sostituzione di quattro corone sui denti frontali non adempie le condizioni sancite dall'art. 12 LAI e pertanto le spese inerenti detto intervento non possono essere prese a carico dall'assicurazione per l'invalidità.

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma." (Doc. AI 36)

 

                               1.4.   Con il presente tempestivo ricorso l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’assunzione da parte dell’AI dei costi legati alla sostituzione delle quattro corone dentarie. Ricordando come in passato l’AI abbia riconosciuto le spese di cura per la celiachia congenita, essa evidenzia che l’attuale intervento è da considerare quale provvedimento sanitario ex art. 12 LAI in quanto strettamente connesso con l’esercizio della sua attività lucrativa in un negozio di abbigliamento. Senza i denti frontali essa non potrebbe continuare a lavorare avendo infatti un diretto contatto con la clientela, con il personale ed i fornitori.

                                     

                               1.5.   Mediante risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

 

                               1.6.   Pendente causa la ricorrente ha prodotto nuova documentazione (VI), sottoposta dal TCA per osservazioni all’amministrazione. Quest’ultima ha dato seguito con scritto 12 marzo 2007 (VIII).

 

                               1.7.   Costatato che la decisione impugnata faceva riferimento unicamente agli atti della ricorrente registrati sotto il suo numero di AVS da coniugata, lo scrivente Tribunale ha richiamato dall’Ufficio AI quelli raccolti allorquando l’interessata era nubile (XI).

 

                                         Con scritto l’11 gennaio 2008 il legale dell’assicurata ha inoltrato la propria presa di posizione in merito al citato dossier (XIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                     

                               2.2.   Il TCA è chiamato a statuire se l’Ufficio AI deve assumersi oppure no i costi relativi alla sostituzione delle corone dei denti frontali.

 

                                         È infatti pacifico che, ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LAI, il diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità si estingue con il compimento del 20.o anno di età dell’assicurato; più precisamente alla fine del mese durante il quale l’interessato ha compiuto i 20 anni anche se un provvedimento iniziato prima della scadenza del diritto deve essere prolungato oltre questo termine (cfr. art. 3 OIC).

                                         Trascorso il termine, si possono accordare soltanto provvedimenti sanitari secondo l’art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 102).

                                         Il marg. no. 74 della Circolare sui provvedimenti sanitari (CPSI), nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2007, oltre a precisare che i provvedimenti sanitari per le infermità congenite cessano con il compimento del ventesimo anno di età dell’assicurato, dispone:

 

"  Nell’ambito dell’art. 12 LAI le infermità congenite sono equiparate alle malattie. Per questa ragione è necessario esaminare se per l’assicurato che ha un’infermità congenita e ha compiuto i vent’anni le condizioni dell’art. 12 LAI sono soddisfatte. È esclusivamente entro i limiti di questo articolo che l’AI può continuare ad accordare provvedimenti sanitari d’integrazione."

 

                                         Nel caso in esame, dovendo il trattamento dentario (rimozione delle quattro vecchie corone con l’impianto di quattro nuove) essere eseguito dopo il compimento del 20.o anno di età della ricorrente, quest’ultima ha diritto che i relativi costi siano messi carico dell’AI nella misura in cui siano soddisfatti i requisiti relativi ai provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI.

 

                               2.3.   Quale misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.
In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici, fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio - caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto - per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).

                                                                                                                        
L’art. 12 LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto della durata dell'affezione (Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1).

 

                                         La legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere. Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari, volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali. La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto, ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità, nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole  alla reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti favorevoli sulla vita attiva (STFA del 9 febbraio 2004 nella causa T., I 761/03, consid. 4; STFA del 4 luglio 2003 nella causa R., I 842/02, consid. 1; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).   

 

                               2.4.   Secondo il TCA la fattispecie concreta è da porre in relazione alla displasia dentaria e non, come sostenuto dalla ricorrente, al trattamento della celiachia. Tenuto conto che la celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale, la cura più efficiente è quella di escludere dalla dieta la farina delle citate sostanze (cfr. www.celiachia.it).

                                         È nell’ambito della cura dell’affezione dentaria congenita che l’AI nel 1983 aveva assunto le spese di otturazione (provvisoria) dei denti frontali (XI/22) e nel 1990 quelle relative all’impianto delle quattro corone (doc. A7). Questo piano di cura era stato già preavvisato nel rapporto 23 ottobre 1978 dal dr. __________ (__________), il quale aveva diagnosticato una “amelo-dentinogenesis imperfecta”, classificata come affezione congenita 205 dell’allegato OIC (XI/16). Che poi in casu la displasia dentaria sia la conseguenza della celiachia non è rilevante poiché, come detto poc’anzi, la prima affezione citata è stata riconosciuta come infermità congenita a sé stante. Infatti, nel citato rapporto del 1978, confermato con scritto 21 febbraio 2007 (doc. VI/2), il dentista curante aveva evidenziato come la cementificazione dei quattro denti frontali aveva una durata limitata nel tempo (10 anni), motivo per cui ora si è resa necessaria la sostituzione delle corone. Del resto, anche se si volesse ammettere una relazione tra l’impianto ortodontico e la celiachia, l’esito non cambia. In entrambi i casi, infatti, la chiesta sostituzione della corona dentaria non adempie il requisito di integrazione ai sensi dell’art. 12 LAI e questo per i motivi che verranno esposti al prossimo considerando.

 

                               2.5.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha negato la chiesta prestazione “poiché la sostituzione delle quattro corone frontali non è destinata a migliorare in modo importante e durevole la capacità di guadagno dell'assicurata (o a preservarla da una diminuzione notevole), trattandosi piuttosto di una cura vera e propria della malatti.” (cfr. consid. 1.3).

                                         Al riguardo occorre rammentare che la legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere. Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari, volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.3).

 

                                         Ora, a prescindere dal fatto di accertare se la displasia dentaria congenita sia da considerare come stato patologico stabile o meno, da un attento esame della fattispecie, questo TCA non può che costatare l’assenza del requisito integrativo ai sensi dell’art. 12 LAI.                                            

                                         È vero che l’assicurata, professionalmente attiva nel campo dell’abbigliamento, della merceria e della biancheria della casa, ha sottolineato l’importanza di avere i quattro denti frontali. Tale assunto è stato in seguito confermato dalla dichiarazione 26 febbraio 2007 del suo datore di lavoro (VI/3).

                                         Tuttavia, la valutazione deve essere fatta in contesto più ampio , tenendo conto del mercato equilibrato del lavoro. In effetti, secondo la giurisprudenza del TFA, qualora un’infermità preclude ad un assicurato l’accesso solo ad una professione o a un numero limitato di professioni, senza che per questo sia ostacolata la sua libera scelta, la stessa non limita la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro (RCC 1983 consid. 429, cfr. anche STFA 11 novembre 2003, I 457/03, consid. 5.1). Questo principio è stato confermato nella sentenza pubblicata in DTF 120 V 279 consid. 3b in cui l’Alta Corte aveva fra l’altro ritenuto che l’assenza di sei denti posteriori non impediva all’assicurato maggiorenne, già beneficiario di provvedimenti sanitari in quanto affetto da anodontia congenita (cifra 206 allegato OIC), di trovare un’attività lucrativa e quindi il chiesto intervento d’impianto dei denti non è stato riconosciuto dall’AI ai sensi dell’art. 12 LAI.

                                         Va poi evidenziato che in generale i difetti estetici non incidono sulla capacità al guadagno di un assicurato, eccezion fatta, come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 12 marzo 2007 (VIIIbis), nel caso in cui gli stessi siano la causa di sofferenze psichiche che riducono la capacità lavorativa (RCC 1977 124; STFA 27 marzo 2001 nella causa S. I 475/00, cfr. anche STFA 11 marzo 2003, I 457/03).

 

                                         Ritornando alla fattispecie concreta, è notorio che nell’attività svolta dall’assicurata (ispettrice di tre negozi di abbigliamento, merceria e biancheria per la casa, del personale e addetta al controllo della merce e del magazzino; cfr. ricorso pag. 6), a contatto con il personale e la clientela, la presenza e l’aspetto della commessa sono importanti. Tuttavia, come detto, l’esame integrativo ex art. 12 LAI va eseguito tenuto conto dell’accesso da parte dell’assicurata nel mercato equilibrato del lavoro, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In concreto, secondo questa Corte, sono numerose le attività professionali che possono essere svolte senza la presenza di quattro denti frontali.

Non vi sono inoltre indizi che permettono di ipotizzare che l’assicurata, eventualmente priva della corona dentaria, sviluppi una problematica psichica invalidante.

 

                                         Infine, rettamente nelle osservazioni 12 marzo 2007 l’Ufficio AI, basate sulla nota 9 marzo 2007 del SMR, ha evidenziato che la necessità di una sostituzione regolare delle corone dentarie esclude la presa a carico secondo l’art. 12 LAI, non trattandosi d’intervento risolutivo. Infatti, l’art. 2 cpv. 1 prima frase OAI dispone che sono ritenuti provvedimenti sanitari, secondo l’articolo 12 LAI, in particolare gli interventi chirurgici, fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio - caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto - per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante.

 

                                         Visto quanto sopra, la sostituzione delle quattro corone, rispettivamente la continuazione del trattamento dentario, non rientra nella specie nel quadro dei provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI.

 

                                         Ciò non preclude tuttavia, a determinate condizioni, l’eventuale assunzione da parte dell’assicuratore malattia del chiesto intervento. Al riguardo va fatto presente che il TFA, a precisazione della sentenza pubblicata in DTF 130 V 294 (cfr. anche RAMI 2004 pag. 340 e segg.), mediante pronunzia del 21 luglio 2004 nella causa S, K 102/2003 e pubblicata in DTF 130 V 459, ha statuito che la necessità, giusta l'art. 19a cpv. 1 lett. a OPre, di una cura dentaria conseguente ad infermità congenita dopo il 20° anno di età deve essere ammessa se motivi di ordine medico impongono un intervento solo a quel momento. L’Alta Corte ha poi specificato che se, malgrado l'indicazione medica, l'intervento viene procrastinato per anni o addirittura decenni, non è più data la necessità della cura dentaria ai sensi della menzionata disposizione d'ordinanza (cfr. anche STCA 16 ottobre 2002 nella causa B., inc. 36.2001.96 alla quale ha fatto seguito la sentenza del TFA pubblicata in DTF 130 V 294; STCA 25 aprile 2005, inc. 36.2004.47).

 

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                        

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti