Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 settembre 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, già attivo come tagliapietra presso la ditta __________ di __________, (cfr. doc. 26-5, 2-1), nel mese di aprile 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto sofferente di disturbi alla schiena implicanti l’uso di stampelle per camminare (cfr. doc. 1-1).
Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia reumatolo-gica a cura del Dr. med. __________ e una perizia psichiatrica a cura del Dr. med. __________ (cfr. doc. 26-3, 32-1) –, l’Ufficio AI, con decisione del 3 ottobre 2005 ha respinto la domanda di prestazioni, in quanto non presentava alcun grado di invalidità (cfr. doc. 39-1).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, patrocinato dall’avv. __________ (cfr. doc. 41-5), l’amministrazione, dopo aver sottoposto l’incarto al Dr. med. __________ del Servizio medico regionale -SMR- (cfr. doc. 51-1, 58-1), il 7 settembre 2007 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il precedente provvedimento (cfr. doc. C).
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, non più rappresentato dall’avv. __________ al quale ha revocato il mandato nel settembre 2007, bensì da RA 1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del diritto a un rendita intera di invalidità con effetto dal 1° ottobre 2004, vista l’incapacità al lavoro in misura del 100% a partire dal 15 ottobre 2003.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto, segnatamente, che il medico curante Dr. med. __________, dopo aver posto la diagnosi di sindrome da conversione psicomotoria in stato dopo caduta e contusione alla colonna toraco-lombare, spalla, anca e ginocchio destro del 15 ottobre 2003, ha attestato un’incapacità al lavoro del 100% dal 15 ottobre 2003. Egli ha evidenziato che anche il Dr. med. __________ ha certificato un’inabilità al lavoro del 100% dal 15 ottobre 2003 a causa di un disturbo della conversione con deficit motori e ripercussioni sulla capacità lavorativa da più di un anno, sindrome algica lombovertebrale, con discopatia L5-S1 e cavità singomielica al segmento toracico inferiore e nel cono midollare. L’insorgente ha inoltre rilevato che i medici della Clinica __________, nel maggio 2005, hanno diagnosticato una sindrome depressiva, un disturbo della deambulazione, postumi di contusione toraco-lombare, spalla, anca e ginocchio destro (caduta del 15 ottobre 2003) e discopatia L5/S1 con fessura dell’anello fibroso e protrusione del disco paramed./recessuale (MRI del 3 dicembre 2003). Gli stessi hanno poi valutato del 100% dal 15 ottobre 2003 l’incapacità lavorativa per l’ultima attività esercitata.
Il ricorrente, pertanto, non si ritiene d’accordo con quanto espresso dal Dr. med. __________ del SMR. Egli ha specificato che i medici curanti, gli specialisti e gli istituti di riabilitazione che l’hanno avuto in cura dopo il 15 ottobre 2003 hanno indicato all’unisono un’inabilità al lavoro completa in netto contrasto con le valutazioni peritali dei Dr. med. __________ e __________.
L’assicurato ha, altresì, fatto valere che da un rapporto del marzo 2007 del Centro __________ di __________ emerge che egli soffre di una neurosi di conversione cronica somatotropica con paraplegia parziale e che la modifica di questa complessa malattia potrebbe avere luogo mediante un ricovero stazionario in una struttura specializzata nella cura delle problematiche psicosomatiche, identificata, anche per motivi linguistici nella Clinica __________ di __________.
Infine l’insorgente ha sottolineato di essere sempre stato considerato “un grande lavoratore” nella sua professione di tagliapietre qualificato e preciso e che alla luce di quanto diagnosticatogli fa fatica ad immaginarsi abile in qualsiasi attività lavorativa nella misura del 100% (cfr. doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, limitandosi a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di spere se a ragione o meno l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI che verranno citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
2.5. Nella presente evenienza RI 1, nel 2004, è stato esaminato dal Prof. Dr. med. __________, primario del servizio cantonale di neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di __________.
Dal relativo rapporto dell’11 ottobre 2004 si evince che è stata formulata la diagnosi di sindrome algica vertebrale lombare complessa con rottura anulare interna del disco intersomatico L5/S1 e cavità siringomielica nel segmento toracico inferiore e nel cono midollare.
E’ stato, inoltre, precisato che l’assicurato senza antecedenti di rilievo è stato vittima il 15 ottobre 2003 di una contusione lombare relativa alla caduta da un’altezza di due metri con impatto toraco-lombare, eventualmente nell’ambito di un’ipotensione ortostatica.
Il Prof. __________ ha aggiunto, da un lato, che le indagini cliniche completate con valutazioni specialistiche in ambito reumatologico e neurologico non hanno rilevato alterazioni specifiche e gli studi radiologici standard combinati con la diagnostica per immagine (TAC, MR) sono stati ritenuti normali. Dall’altro, che i disturbi soggettivi sono stati fin dall’inizio molto importanti con accentuazione progressiva fino ad una limitazione funzionale grottesca. Lo specialista ha specificato che tale discrepanza, rilevabile anche al suo esame, ha suggerito la possibilità di una conversione somatoforme.
Il Prof. __________, tuttavia, ha evidenziato che dall’analisi dettagliata del problema emergevano alcuni elementi che suggerivano la possibilità di un disturbo oggettivo. Egli ha però indicato che non vi erano studi che riportassero lo sviluppo di una cavità intramidollare dopo un trauma dell’area toraco-lombare con messa in gioco di forze medio-importanti, ma senza sintomi o segni immediati e soprattutto in assenza di una progressione dei reperti neurologici e che non avevano trovato per altro dati che suggerissero la possibilità della manifestazione sintomatica di una cavità idromielica pre-esistente, dopo un evento traumatico (unica ipotesi che si poteva considerare nel caso del ricorrente; cfr. doc. da 1-12 a 1-21).
Il 27 gennaio 2005 il Prof. Dr. med. __________ ha ancora attestato che lo studio RM del 12 gennaio 2005 dimostrava un cono midollare in posizione normale, che non presentava l’abituale area terminale fusiforme, che il cono si interrompeva rapidamente e che tra le radici era visibile una raccolta eventualmente incarcerata di liquor con aumento intenso di segnale. Egli ha specificato che una continuità di questa area in sede intramidollare non era dimostrabile, né vi erano segni per una progressione più craniale nel senso di una cavità idro o siringomielica, né l’applicazione di contrasto determinava ipersegnali intramidollari. Lo specialista ha osservato che lo studio dei potenziali evocatori è risultato normale, che nei potenziali evocati somatosensoriali le lievi anomalie riscontrate l’11 agosto 2004 non erano più dimostrabili e che sul piano terapeutico il paziente poteva beneficiare unicamente di provvedimenti conservativi (cfr. doc. 19-25).
Il Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha valutato l’assicurato, su indicazione del medico curante Dr. med. __________, in occasione dei colloqui del 15 novembre e 10 dicembre 2004, nel gennaio 2005 ha indicato che l’affettività di base appariva ipotimica con frequenti espressioni di dolore e angoscia, nonché delusione e rabbia, seguite da un intenso pianto poiché nessuno gli credeva. Lo psichiatra ha poi rilevato che l’attività di base appariva priva di disturbi d’attenzione e della comunicazione, che ha notato qualche difficoltà dell’astrazione mentre le operazioni intellettive (tenendo conto della sua formazione) sembravano intatte, che la psicomotricità non mostrava particolari crisi nervose mentre l’espressione mimica spesso mostrava dolore e affaticamento. Egli ha osservato che la percezione era priva di fenomeni allucinatori, che non vi erano disturbi di percezione mentre i contenuti e il corso del pensiero non presentavano chiari temi deliranti e di non avere riscontrato i segni di una particolare patologia dell’Io come disturbi del carattere o alienazione della persona, deliri espansivi o di chiusura nonché di persecuzione. Il medico ha infine evidenziato che si trattava di un soggetto poco istruito, semplice che mostrava un’autentica sofferenza e tono d’umore depresso con seri impedimenti nella deambulazione senza tuttavia mostrare un quadro clinico o un’affezione neurologica nota. Egli ha, pertanto, ritenuto, quale prima ipotesi diagnostica, un disturbo di conversione con sintomo dominante di afasia e estasia alla quale rimediava con le stampelle e con una chiara espressione di una sofferenza globale. Lo specialista si è espresso per una prognosi non certo ottimistica, in quanto i quadri isteriformi sono refrattari al trattamento e richiedono sempre un’attenta valutazione neurologica e l’esclusione di un processo patologico spinale sottostante. La prognosi lavorativa è stata definita come ancora più negativa vista la durata dell’incapacità maggiore di un anno (cfr. doc. 1-8, 1-9, 1-10).
Il 3 maggio 2005, il Dr. med. __________, rispondendo ai quesiti menzionati nel “Rapporto medico” e nell’”Allegato al rapporto medico” all’attenzione dell’AI, ha altresì affermato che il disturbo alla salute limitava la capacità al lavoro dell’insorgente in un’attività qualsiasi, che questi non era più in grado di svolgere né l’attività abituale, né altre attività. Il medico ha precisato che si trattava di un caso molto strano dove, da un lato, esistevano criteri per porre la diagnosi di sindrome dissociativa con una prognosi piuttosto infausta, mentre, dall’altro canto, esisteva pure il reperto neurologico e neuroradiologico di una certa rilevanza, sebbene non sufficiente a giustificare la sintomatologia osservata. Egli ha, pure, sottolineato che, se il reperto neuroradiologico avesse mostrato una progressione, la diagnosi di sindrome dissociativa avrebbe dovuto essere messa in questione (cfr. doc. 20-5).
La MRI della colonna lombare eseguita il 4 maggio 2005 ha posto in luce:
" Non sicure lesioni post-traumatiche a livello della colonna lombare. Dimensioni del canale spinale nei limiti della norma. Presenza di una discopatia L5-S1 con una fessura dell’anello fibroso e con una protrusione paramediana-recessale a sin con conflitto con la radice S1 a sin. Il reperto appare sostanzialmente invariato all’esame precedente del 11.01.2005” (Doc. 26-18)
Tale referto corrisponde a quello della MRI effettuata il 3 dicembre 2003, la quale aveva pure rilevato l’assenza di lesioni post-traumatiche a livello della colonna toracica da D5, ma segni di spondilartrosi bilat. Da L3 a S1 (cfr. doc. 26-20).
Nel “Rapporto medico” del 27 maggio 2005 i medici della Clinica __________ di __________ hanno indicato, quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, una sindrome depressiva, con l’annotazione che un disturbo di tipo conversivo non era escluso, e un disturbo della deambulazione, quali diagnosi senza influenza sull’abilità al lavoro, postumi di contusione toraco-lombare, alla spalla, all’anca e al ginocchio destro (caduta del 15 ottobre 2003) e discopatia L5/S1 con fessura dell’anello fibroso e protrusione del disco paramediano/recessuale. Essi hanno inoltre certificato un’incapacità lavorativa del 100% per l’ultima attività esercitata (cfr. doc. 28-1).
Nell’attestazione del 9 giugno 2005 afferente alla degenza presso la Clinica __________ dal 23 maggio al 10 giugno 2005 la Dr. med. __________ ha rilevato che era stato impostato un programma riabilitativo mirato al miglioramento della sintomatologia algica e degli importanti tremori invalidanti attraverso anche tecniche di rilassamento e che era stato aggiunto un sostegno psicologico. La dottoressa ha pure evidenziato che era stato effettuato un consulto neurologico che ha escluso una causa neurologica per la sintomatologia accusata confermando la diagnosi di partenza di sindrome di conversione. (cfr. doc. 26-22).
I sanitari della Clinica hanno anche riscontrato che non vi erano idee del registro propriamente depressivo, idee deliranti di rovina e autodistruttive e che le facoltà di movimento dell’assicurato erano diminuite, spostandosi con fatica solo con l’ausilio di due stampelle e con un quadro grottesco che non trovava riscontro in un pattern neurologico o ortopedico nosologico (cfr. doc. 28-5).
Il 5 luglio 2005 il ricorrente è stato periziato dal Dr. med. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, medicina manuale, su incarico della __________ (assicurazione malattia collettiva).
Lo specialista ha diagnosticato:
“- Sindrome algica cervico-dorso lombare invalidante senza reperti strutturali e/o funzionali rilevanti del rachide nell’ambito di una sindrome somatoforme
- Condrosi e protrusione paramediana recessale a sinistra al livello L5/s1 ed iniziali spondilartorsi tra L3 e S1 (secondo RM del 03.12.2003, rispettivamente del 04.05.2005 senza fenomeni neurocompressivi
- Stato dopo caduta sul lavoro (15.10.2003) con contusione della colonna toracolombare, della spalla e del ginocchio destro, guarite senza sequele.” (Doc. 26-13)
Il perito reumatologo ha poi rilevato che l’assicurato ha riferito di soffrire ancora di intensi dolori lungo tutto il rachide con fulcro in zona lombare, associati a irradiazioni nella gamba destra e accompagnati da nausea, dispnea e difficoltà nel deglutire. Sono stati inoltre segnalate cefalee e forti dolori alle mani (forse in legame all’appoggio sulle stampelle).
Il Dr. med. __________ ha indicato, segnatamente, che l’esame clinico è stato caratterizzato da un atteggiamento difensivo e sofferente, la deambulazione avveniva in una posizione di flessione del tronco, appoggiato su due stampelle, le gambe divaricate, trascinate passo per passo con a intermittenza un forte tremore agli arti, nel sedersi o nell’alzarsi si appoggiava pesantemente sulle due braccia, che i limiti funzionali dimostrati in particolare delle anche sarebbero stati di per sè incompatibili con l’assunzione della posizione sedentaria, nella quale però è restato per ben mezzora durante il colloquio. Lo specialista ha aggiunto che l’assenza di qualsiasi ipertono muscolare e di una mobilità spontanea normale degli arti assieme allo stato neurologico normale (eccezion fatta per la sensibilità soggettiva) depone per una sindrome somatoforme. Egli ha precisato che a sostegno di tale asserzione vi erano tutti i cinque segni di Waddel, indicativi per l’origine non organica della sofferenza dell’apparato locomotorio (dolorabilità eccessiva alla palpazione rispettivamente addirittura alla percussione della muscolatura; dolori lombari con test che non possono mettere sotto pressione le strutture locali, reazioni dolorose incostanti a seconda dell’attenzione del paziente; disturbo della sensibilità mal sistemato; atteggiamento dimostrativo; cfr. doc. 26-14).
Per quanto attiene alla capacità lavorativa il Dr. med. __________ ha affermato che:
" Dal lato reumatologico/ortopedico ritengo il paziente abile al lavoro in forma completa anche per l’attività lucrativa svolta di tagliapietre. L’unica patologia rilevabile riguarda la discopatia L5/S1, riscontrata in un primo esame RM in ottobre 2003 e riconfermata in un’entità simile nell’ultimo esame RM di maggio 2005, patologia di natura degenerativa, non evolutiva, già presente prima del 15.10.2003 quando il paziente era ancora in possesso della sua piena capacità lavorativa.” (Doc. 26-15)
Il 14 luglio 2005 il Dr. med. __________ del SMR, dopo aver esaminato il referto peritale allestito dal Dr. med. __________, ha annotato da una parte che, dal lato somatico, non esisteva limitazione alcuna per lo svolgimento di attività professionali, compresa quella pesante di operaio di cava. Dall’altra, che le discrepanze importanti tra elementi somatici oggettivabili (lesioni degenerative minime) e atteggiamento non sono immediatamente spiegabili. La valutazione degli atti ha mostrato una situazione che avrebbe potuto corrispondere a una severa malattia della sfera psichica, con netti sintomi dissociativi oppure a un caso dove l’aggravamento è tale da suggerire una forte componente di volontarietà. Il medico del SMR ha indicato, quindi, che non era possibile sciogliere tale quesito senza l’intervento di uno specialista in psichiatria (cfr. doc. 27-1).
Il 28 luglio 2005 l’insorgente è stato sottoposto a una valutazione psichiatrica peritale da parte del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, su incarico della __________.
Dall’esame clinico è emerso che l’assicurato si appoggiava pesantemente su due stampelle con deambulazione fortemente zoppicante e una mimica che esprime forti dolori, che durante tutto il colloquio, durato ben oltre un’ora, si è mantenuto in posizione sbilenca ma senza denotare espressioni di sofferenza, senza lamentarsi per la posizione statica, rimanendo tranquillo, muovendosi talvolta con lentezza per cambiare leggermente posizione, che il tono dell’umore non appariva clinicamente flesso verso il polo depressivo, che il decorso del pensiero era ristretto agli aspetti invalidanti, che la spinta vitale era conservata, che si trattava di una personalità poco differenziata, analfabeta, che non sono emersi segni deponenti per un processo psicotico in atto, non sono emerse allucinazioni, deliri o dispercezioni, che le facoltà mnemoniche, come pure la capacità di attenzione e di concentrazione non presentavano deficit clinicamente rilevanti, che vi erano evidenti segni clinici postulanti per un aggravamento dei sintomi come l’evidente discrepanza tra la descrizione soggettiva dei disturbi e il comportamento nella situazione d’esame, la discrepanza tra l’intensità dei disturbi dichiarati e la vaghezza del racconto, la mancanza di precisione nel racconto del decorso, l’atteggiamento appellativo-dimostrativo, la discrepanza tra l’entità dei disturbi lamentati e le misure terapeutiche intraprese (cfr. doc. 32-6),
Nella sua valutazione lo psichiatra ha osservato che si aveva la netta sensazione, al di là dell’atteggiamento dimostrativo, della presenza di tratti stenici e aggressivi e di un comportamento mirato, finalizzato a convincere l’esaminatore della propria condizione di malato inguaribile. Inoltre egli ha sottolineato che le lamentele soggettive non potevano essere rappresentative, con grande probabilità, per il suo comportamento abituale nella quotidianità perché altrimenti non sarebbe stato certamente in grado di agire in modo mirato e autonomo e svolgere compiti complessi come la guida della propria vettura. Il Dr. med. __________ ha così puntualizzato che con grande probabilità si poteva presumere un atteggiamento aggravatorio, forse nell’inconsapevole intento di indurre l’esaminatore ad assumere una funzione protettiva e di alleato nella ricerca di un risarcimento e che questo atteggiamento poteva essere classificato secondo F68.0 come “sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici”. In questo senso, secondo il perito, si teneva conto dell’ipotesi che esisteva in lui un desiderio di venir riconosciuto e legittimato nella propria sofferenza e ripagato per le umiliazioni legate alla sua condizione di migrante.
Lo psichiatra ha altresì osservato che da un punto di vista formale sarebbe stato ammissibile, in mancanza di un processo fisiologico evidenziabile oggettivamente o di una malattia organica, classificare i disturbi somatici lamentati dall’assicurato per esclusione come un disturbo somatoforme persistente (F 45.4) e che questo disturbo insorgeva nel contesto di problemi psicosociali ed emozionali che possono essere individuati come principali fattori causali (cfr. doc. 32-7, 32-8).
Relativamente all’abilità al lavoro, il Dr. med. __________ ha sottolineato che in mancanza di una psicopatologia psichiatrica maggiore e in assenza di residui somatici conseguenti all’incidente subito, da un punto di vista psichiatrico e terapeutico, sarebbe stata indicata ed esigibile, malgrado i disturbi soggettivamente lamentati, la ripresa di un’attività lavorativa regolare, anche nell’attività precedente svolta di tagliapietre. E’ stato specificato che un ulteriore prolungamento dell’incapacità lavorativa a scopi terapeutici era controindicato e serviva unicamente a fissare l’assicurato nel suo ruolo di malato (cfr. doc. 32-10).
Dal 2 al 16 settembre 2005 il ricorrente è stato ospedalizzato presso il reparto di riabilitazione dell’Ospedale __________ di __________. Dal relativo reparto si evince che il trattamento fisioterapico impostato non ha modificato il quadro clinico e all’uscita lo stato funzionale appariva globalmente invariato. I medici hanno segnalato che la grossolana dissociazione e discrepanza fra le lamentele soggettive del paziente, colorite e talora francamente teatrali e di tipo istrionico, e il reperto ortopedico-remulatologico relativamente blando, deponevano chiaramente per un’origine non organica della sofferenza dell’apparato locomotorio. Essi hanno indicato di ritenere che l’origine dei disturbi lamentati dall’assicurato fosse da ricercare nel disturbo di conversione/somatizzazione e che ulteriori tentativi di riabilitazione fisica siano destinati a fallire (cfr. doc. 40-2).
L’assicurato, poi, dal 17 ottobre al 14 novembre 2005 è rimasto degente presso l’Ospedale __________ di __________.
I Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, __________, capo-clinica, e __________, medico assistente, hanno diagnosticato uno sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici (F68.0) e hanno rilevato che il quadro sintomatico organico era sicuramente accentuato dal paziente che non presentava lesioni vertebrali oggettive. Tuttavia essi hanno indicato di non ritenere che si trattasse di una produzione intenzionale o di una simulazione propriamente detta ma piuttosto di un’esasperazione dei sintomi fisici invalidanti legata a un’elaborazione patologica di questi dolori. Infine i medici hanno sottolineato che la loro psicologa ha tentato di somministrare al paziente dei test psicologici per valutare più dettagliatamente la struttura della sua personalità e per meglio definire la componente somatoforme del quadro clinico ma nessun risultato era interpretabile a causa della resistenza dell’assicurato che a più riprese si era rifiutato di collaborare e di rispondere ai quesiti del test (cfr. doc. 49-7)
Il Dr. med. __________, il 16 novembre 2006, ha attestato di essere convinto di essere di fronte a un quadro isteriforme dove la produzione dei sintomi era completamente inconscia e che questo paziente dovesse essere preso come una persona autentica, priva di qualsiasi tendenza manipolativa o di simulazione. Egli ha ancora rilevato che il paziente non si rendeva veramente conto della vera natura del suo disturbo e di pensare che la guarigione potesse avvenire soltanto in seguito a un intervento miracoloso (cfr. doc. 49-1).
Il 6 dicembre 2006 il Dr. med. __________ del SMR ha annotato che:
" (…)
Per quanto ci riguarda le perizie svolte in ambito assicurativo sono esaustive e pertanto sottoscrivibili, trovando riscontri indiretti anche nella diagnosi dello psichiatra curante. Dal punto di vista terapeutico siamo confrontati con due modi diversi di sostenere l’assicurato a fronte dei disturbi lamentati, indirettamente prendiamo posizione a favore delle conclusioni prese dal Dr. __________ e dal Dr. __________, in quanto presentano un grado maggiore di obiettività e in sostanza non sono contestate dai medici curanti se non nel conseguente supporto terapeutico.
(…)
Dal certificato del Dr. __________ non emergono nuove diagnosi o elementi che non siano già stati considerati, è differente solo la valutazione ai fini della capacità lavorativa ma d’altronde questo si pone già in contrasto con la valutazione del Dr. __________, che sconsigliava il prosieguo delle cure (…).” (Doc. 51-1)
Il medico curante, Dr. __________, medicina interna FMH, il 10 febbraio 2007 ha osservato che l’assicurato non poteva camminare da quattro anni senza l’aiuto di stampelle e versava in uno stato depressivo con tinte suicidali al limite del sopportabile, che l’evoluzione era stazionaria e peggiorativa dal punto di vista psichiatrico, che la malattia era cronicizzata e malgrado le innumerevoli ospedalizzazioni e tentativi con proposte di diversi specialisti il problema restava invariato. Il medico ha aggiunto che personalmente era dell’avviso che in quel caso estremo si dovesse tentare veramente una terapia in quei centri dove si ha esperienza con malattie di conversione, come __________ (cfr. doc. 53-3).
Gli specialisti del Centro __________ di __________, il 20 marzo 2007, dopo aver esaminato gli atti riguardanti il caso dell’assicurato, hanno precisato che:
" (…)
Die somatischen Abklärungen sind aus unserer Sicht vollständig und genügend und zeigen keinen Anhalt für eine somatische Störung. Die geschilderten Beschwerden passen zu keinem neurologischen Zustandsbild. Es liegt somit eine typische somatische Konversionsreaktion vor, die nach mehrmaliger Kränkung des Körperbildes durch die an sich leichten Unfälle 1994, 1997 und 2003 gut erklärt ist. Eine eher körperorientierte Rehabilitation kaum das komplexe Krankheitsgeschehen und des schmerzbedingten Circulus vitiosus meistens nicht beeinflussen. Damit ist plausibel, dass wiederholte Aufenthalte in muskuloskelettalen Rehabilitationszentren keinen Erfolg brachten. Durch die wiederholten erfolglosen Notfallkonsultationen und schliesslich die psychiatrische Hospitalisation verstärkt sich die Kränkung und damit die Beschwerdebild erwartungsgemäss. Wenn bei diesem komplexen Krankheitsbild eine Veränderung erreicht werden soll, dann am ehesten in einem psychosomatisch ausgerichteten Institut stationär, in der Folge dann künftig ambulant.“ (Doc. 54-12)
I medici di __________ hanno però sconsigliato un trattamento stazionario presso il loro Centro, in quanto, da un lato, per l’assicurato sarebbe stato negativo essere confrontato con pazienti in sedie a rotelle, dall’altro, era importante che il trattamento avvenisse nella propria lingua madre o perlomeno in italiano. Essi hanno proposto la __________ di __________, la quale si occupa anche di problemi psicosomatici (cfr. doc. 54-12).
Il 29 agosto 2007 il Dr. med. __________ del SMR ha segnatamente, puntualizzato che la nuova documentazione dei sanitari di __________ non apportava alcuna nozione che già non fosse conosciuta e valutata in precedenza. Egli ha sottolineato che nel rapporto del Centro __________ non era stato fatto accenno alcuno a una valutazione della capacità al lavoro (cfr. doc. 58-1).
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7. In concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base delle risultanze delle perizie reumatologica e psichiatrica a cura dei Dr. med. __________, rispettivamente __________.
Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico/ortopedico, il Dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurato capace al lavoro al 100% in qualsiasi attività attestata (cfr. doc. 26-3).
Il perito reumatologo ha, in effetti, rilevato che la patologia relativa alla discopatia L5/s1, di natura degenerativa non evolutiva era già presente quando l’insorgente era ancora in possesso della sua piena abilità al lavoro e lavorava quale tagliapietre (cfr. doc. 26-14, 26-15)
La valutazione dell’abilità lavorativa espressa dal Dr. med. __________ non è stata contestata da alcun medico specialista.
E’ vero che i medici della Clinica __________ di __________, nel maggio 2005, hanno certificato un’incapacità lavorativa del 100% per l’ultima attività esercitata (cfr. doc. 28-1), come addotto dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4).
Tuttavia è altrettanto vero che gli stessi sanitari hanno indicato che le problematiche della colonna vertebrale costituivano una diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 28-1).
Inoltre giova segnalare che tutti i medici che hanno esaminato il ricorrente dal profilo somatico hanno attestato una rilevante discrepanza fra le sue lamentele soggettive e il reperto ortopedico/reumatologico oggettivo (cfr. consid. 2.5.).
Per quanto attiene, invece, all’aspetto psichiatrico, il Dr. med. __________ ha attestato che l’insorgente presentava uno sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici (F 68.0) in personalità con tratti istrionici e che in assenza di patologie psichiatriche maggiori, ma con evidenti segni di aggravamento, l’esercizio di un’attività lavorativa completa era esigibile anche nella sua attività abituale senza la necessità di alcun ulteriore trattamento (cfr. doc. 32-9: 32-20).
La perizia del Dr. med. __________, che non contiene contraddizioni di sorta e risulta approfonditamente motivata e convincente, presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. consid. 2.7.; RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U 133, pag. 311ss. consid. 1b).
Del resto agli atti non vi sono certificazioni mediche specialistiche che inficino la conclusione a cui è giunto il perito psichiatra.
In particolare la degenza presso la Clinica __________ del maggio/giugno 2005 ha avuto come scopo l’esecuzione di un programma riabilitativo mirato al miglioramento della sintomatologia algica al rachide e al contenimento dei tremori. Non risulta dalla documentazione agli atti che sia stata effettuata una valutazione psichiatrica specialistica (cfr. doc. 26-21, 28-4).
I medici del Centro di __________, poi, hanno sì consigliato, nel marzo 2007 un trattamento stazionario in un centro competente per problematiche psicosomatiche, tuttavia gli stessi si sono pronunciati basandosi unicamente sulla documentazione a loro disposizione senza visitare l’assicurato.
In questo contesto, merita di essere sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste un'importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).
Dal rapporto dell’Ospedale __________ di __________, afferente alla degenza dell’ottobre/novembre 2005 emerge altresì la medesima diagnosi formulata dal Dr. med. __________, ossia “sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici (F68.0)” (cfr. doc. 49-5).
La psichiatra Dr. med. __________ e i dottori __________ e __________ non hanno fornito alcuna indicazione in merito alla capacità lavorativa del ricorrente. Essi hanno, però, asserito che quando la loro psicologa ha tentato di somministrare al paziente dei test psicologici per valutare più dettagliatamente la struttura della sua personalità e per meglio definire la componente somatoforme del quadro clinico, egli si è a più riprese rifiutato di collaborare e di rispondere ai quesiti del test (cfr. doc. 49-7)
Per quanto concerne le valutazioni del Dr. med. __________, medico curante dell’assicurato, va osservato che lo stesso, essendo un medico internista, non risulta particolarmente qualificato ad esprimersi sulle affezioni psichiche dell’insorgente e sulle relative ripercussioni sull’esigibilità lavorativa.
Infine, relativamente all’apprezzamento del Dr.med. __________ (cfr. doc. 1-8, 20-3, 49-1), è utile rilevare che lo psichiatra non ha attestato alcun elemento oggettivamente verificabile ignorato dalla perizia del Dr. med. __________ e sufficientemente pertinente per rimettere in discussione le conclusioni del perito psichiatra (cfr. STF I 113/06 del 7 marzo 2007).
Lo psichiatra curante ha, peraltro, osservato che la percezione dell’assicurato era priva di fenomeni allucinatori, che non vi era riferimento a disturbi di percezione mentre i contenuti e il corso del pensiero non presentavano chiari temi deliranti. Egli ha pure indicato di non avere riscontrato segni di una particolare patologia dell’Io come disturbi del carattere o alienazione della persona, deliri espansivi o di chiusura nonché di persecuzione (cfr. doc. 1-9, 20-4).
Si rivela, d’altronde, un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
2.8. In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene dunque dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; vedi pure D. Cattaneo "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie giudiziarie. Ed. CFPG e Helbing Lichtenhahn, Lugano e Basilea 2008, pag. 203 seg. - 215 e 277 -), che l’assicurato era abile al lavoro al 100% sia nella sua precedente attività che in altre attività.
Pertanto a ragione l’UAI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.
La decisione su opposizione del 7 settembre 2007 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti