Raccomandata |
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Incarto n.
mm/DC/sc |
Lugano 4 febbraio 2009
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 settembre 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del 2004, RI 1, da ultimo operaio presso la ditta __________ di __________, è stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità a contare dal 1° ottobre 2003 (fondata su un tasso d’invalidità del 50% - cfr. doc. 38).
1.2. In data 19 gennaio 2006 l’assicurato ha postulato la revisione della rendita di invalidità in vigore, motivata da un peggioramento delle condizioni di salute psichica (doc. 46).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 maggio 2006, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione, in quanto l’assicurato non avrebbe fatto valere degli elementi nuovi (doc. 52).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 54 e 60), l’amministrazione ha disposto l’esecuzione di una nuova perizia psichiatrica, sulle cui risultanze, in data 10 settembre 2007, essa ha negato che fossero dati i presupposti per procedere ad un aumento del grado di invalidità (doc. 72).
1.4. Con tempestivo ricorso del 16 ottobre 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’UAI venga condannato a corrispondergli una rendita intera dal 20 gennaio 2006, in via subordinata, l’allestimento di una perizia giudiziaria sul suo stato di salute (fisica e psichica) con riconoscimento di una rendita intera dal 20 gennaio 2006, nonché, in via ancora più subordinata, la retrocessione degli atti affinché l’Ufficio AI disponga una perizia medica e gli riconosca una rendita intera dal 20 gennaio 2006, “fatta eccezione per concludente peritali contrarie e precise”.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sottolineato che la capacità lavorativa residuale del 50% venne stabilita dai sanitari del SAM di Bellinzona con una finalità essenzialmente terapeutica, per cui, “non essendo intervenuto un miglioramento ed essendo così decaduto il tentativo “terapeutico”, …”, egli avrebbe dovuto essere considerato invalido al 100%.
Inoltre, sempre a detta del ricorrente, l’intervento di un “oggettivo e marcato peggioramento” giustificherebbe, a maggior ragione, un grado di invalidità del 100% (doc. I).
1.5. L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, richiamando esplicitamente gli argomenti contenuti nella decisione su opposizione impugnata (doc. IV).
1.6. In corso di causa, l’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 26 ottobre 2007, del __________ di __________ (doc. VI + allegato).
L’UAI ha preso posizione in proposito il 5 dicembre 2007 (doc. VIII + allegato).
1.7. Il 3 ottobre 2008 il TCA ha interpellato i sanitari del Centro peritale per le assicurazioni sociali, i quali sono stati invitati ad esprimersi riguardo al contenuto del referto di __________ (doc. XIII).
La risposta dello psichiatra dott. __________, __________ del Centro, è datata 7 ottobre 2008 (doc. XIV).
L’Ufficio AI ha presentato le proprie osservazioni il 15 ottobre 2008 (doc. XVI), mentre l’assicurato lo ha fatto in data 24 ottobre 2008 (doc. XVII).
1.8. Nel corso del mese di novembre 2008, questo Tribunale ha preso contatto sia con il dott. __________, sia con i sanitari del policlinico di __________, ai quali sono state rivolte alcune domande attinenti ai disturbi psichici lamentati dall’assicurato (doc. XX e XXI).
Le loro risposte sono datate, rispettivamente, 5 e 12 novembre 2008 (doc. XXII e XXIII).
L’amministrazione si è espressa in proposito il 9 dicembre 2008 (doc. XXIX + allegato).
La presa di posizione dell’insorgente è invece datata 9 gennaio 2009 (doc. XXXI).
1.9. In data 2 febbraio 2009 ha avuto luogo il dibattimento dinanzi al Presidente del TCA (doc. XXXVII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il TCA constata che sia nella decisione su opposizione impugnata, sia nel ricorso, è stato indicato che l’assicurato era domiciliato in via __________ a __________ (cfr. doc. 73-17 e doc. I).
In realtà, risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 aveva trasferito il proprio domicilio a __________ (Canton __________) già nel mese di maggio 2007, quindi prima che fosse emanata la decisione su opposizione del 10 settembre 2007 (cfr. doc. 64-1 e 68-1).
Ciò è peraltro emerso anche in occasione dell’udienza del
2 febbraio 2009 (doc. XXXVII).
Il trasferimento di domicilio dell'assicurato non ha tuttavia sortito nessun effetto concreto relativamente alla competenza dell’Ufficio AI del Cantone Ticino a emanare la decisione su opposizione e neppure su quella di questo Tribunale a statuire nella causa che ne è sfociata.
In effetti, l’art. 55 cpv. 1 LAI pone il principio secondo il quale l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta delle prestazioni e l'art.
40 cpv. 3 OAI precisa che l’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura.
Di conseguenza l'UAI era competente per emettere la decisione su opposizione.
A proposito della competenza ratione loci di questa Corte, l’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
L’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI prevede però che - in deroga all’art. 58 LPGA (circa la possibilità per la LAI di prevedere deroghe alla LPGA, si veda l’art. 1 cpv. 1 LAI) -, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, sede dell’Ufficio che ha rilasciato la decisione impugnata, è dunque competente per trattare il presente ricorso.
Nel merito
2.3. Litigiosa è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato a negare l’aumento della rendita di invalidità in vigore, oppure no.
Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, p. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"
(STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352, l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata ancora recentemente confermata dalla Corte federale nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008 (si veda anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008).
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, il TFA, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (cfr. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento a uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che, citiamo: “… il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
A norma dell’art. 88a cpv. 2 OAI, se la capacità al guadagno peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
Giusta l’art. 88bis cpv. 1 OAI, l’aumento della rendita avviene al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a), se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b) e se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).
2.6. Dalle tavole processuali emerge che la decisione di assegnare all’assicurato una mezza rendita (con grado d’invalidità del 50%) a decorrere dal 1° ottobre 2003, è stata presa sulla base delle risultanze della perizia pluridisciplinare allestita presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona nella primavera del 2004.
I dottori __________ e __________, rispettivamente Capo Servizio e Capo-Clinica del Servizio __________ di __________, avevano diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente, frutto di un mancato adattamento ai valori sociali presenti nel luogo di residenza.
A loro avviso, a quel momento, RI 1 presentava una inabilità lavorativa del 50%, con la precisazione che una parziale ripresa del lavoro avrebbe potuto comportare una maggiore presa di coscienza (doc. 34-20).
L’aspetto reumatologico era stato invece indagato dal dott. __________, il quale, diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente accompagnata da dolori cronici generalizzati e da un importante decondizionamento psicofisico, aveva ritenuto il ricorrente inabile in misura del 10-20%, in particolare per attività pesanti a mediamente pesanti ma anche in attività adeguate (doc. 34-28).
Infine, il dott. __________ aveva escluso l’esistenza di una qualsiasi patologia neurologica e, perciò, aveva ritenuto che, dal suo punto di vista, non vi fosse inabilità lavorativa di sorta (doc. 34-19).
Con la loro perizia del 10 maggio 2004, i medici del SAM, il dott. __________ e la dott.ssa __________, avevano concluso per un’incapacità del 50% in qualsiasi attività lavorativa (cfr. doc. 34-17: “Non riteniamo che misure d’integrazione debbano essere intraprese, in quanto non porterebbero ad alcun miglioramento della capacità lavorativa dell’A. La problematica psichiatrica e la caratteristica caratteriale dell’A. non favorirebbe un tale processo che sarebbe destinato al fallimento. L’A. risulta abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa.” - il corsivo è del redattore).
Con decisione formale del 2 luglio 2004, l’assicurato è stato quindi posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° ottobre 2003 (doc. 38).
Questa decisione è cresciuta in giudicato incontestata (sulla giurisprudenza relativa alla sindrome somatoforme dolorosa cfr. consid. 2.4).
2.7. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di invalidità.
Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel settembre 2007 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le condizioni di salute di RI 1 sono peggiorate a tal punto da giustificare il postulato aumento della rendita di invalidità.
Nel corso del mese di gennaio 2006, l’assicurato ha inoltrato all’amministrazione una domanda di revisione della rendita in vigore, determinata da un preteso aggravamento dello stato di salute psichica (cfr. doc. 46-7).
Con certificazione del 1° febbraio 2006, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha riferito di un peggioramento dello stato depressivo e di dolori persistenti al viso e al rachide lombare senza possibilità di miglioramento (doc. 49-2).
Da parte sua, il dott. __________, all’epoca psichiatra curante del ricorrente, ha fatto stato di una “situazione invalidante” provocata da una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo degli aspetti emozionali con reazione depressiva prolungata (doc. 49-4).
Infine, con rapporto del 2 febbraio 2006, il dott. __________, attivo presso il __________ di __________, ha attestato che RI 1 frequentava regolarmente la struttura per, citiamo: “… una presa a carico della grave sintomatologia depressiva e algica con un programma di sostegno psicologico, fisioterapico e gruppi terapeutici, e una prescrizione farmacologica di antidepressivi e ansiolitici.” (doc. 49-5).
Sentito il parere del proprio medico fiduciario, dott. __________ (doc. 51), l’amministrazione, in data 9 maggio 2006, ha emanato una decisione di non entrata nel merito, posto che, citiamo: “con la sua nuova domanda non fa valere elementi nuovi. Infatti, le diagnosi sono le stesse e già in passato i curanti ritenevano che ci fosse una totale inabilità in qualsiasi attività, mentre dalla perizia medica effettuata presso il Servizio Accertamento Medico AI di Bellinzona, con valutazione psichiatrica, neurologica e reumatologica, era giustificata una parziale incapacità lavorativa in tutte le precedenti attività svolte ed in qualsivoglia altra professione.” (doc. 52).
Nell’ambito della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica.
In particolare, con referto dell’11 dicembre 2006, lo psichiatra dott. __________ ha affermato che, citiamo: “… se la decisione dell’Assicurazione Invalidità sul riconoscimento del 50% era strategicamente orientata nella speranza di un recupero attraverso un lavoro psicoterapeutico di maggiore responsabilizzazione, questo sia oggettivamente fallito e non possibile a causa delle considerazioni già espresse a suo tempo.” (doc. 60-2).
Su invito del dott. __________ (doc. 63), l’UAI ha disposto l’allestimento di una nuova perizia psichiatrica, affidando il relativo mandato al Centro peritale per le assicurazioni sociali di Bellinzona (doc. 67).
Dal rapporto 6 giugno 2007 del dott. __________, spec. FMH in psichiatra e psicoterapia, emerge innanzitutto che l’assicurato è stato da lui visitato in due occasioni, il 15 maggio e il 4 giugno 2007 (doc. 69, p. 1).
Inoltre, dopo avere minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. 69, p. 1-6) ed averne, altrettanto accuratamente, descritto lo status psichico (doc. 69, p. 6-7), lo psichiatra appena citato ha diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) ed una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD-10: F33.1).
Per quanto qui di interesse, il dott. __________ ha sostenuto che il quadro clinico da lui osservato era perfettamente sovrapponibile a quello riscontrato nel 2004 dai dottori __________ e __________, ragione per la quale anche l’esigibilità lavorativa era rimasta la medesima (abilità lavorativa del 50%, nel senso di una presenza sul posto di lavoro per 8 ore al giorno ma con un rendimento ridotto a causa appunto della problematica psichiatrica):
" In conclusione, penso che siamo confrontati con un quadro cronico, del tutto sovrapponibile a quello riscontrato durante la perizia del SAM del 2004. Come allora, se da un lato è corretto riconoscere una componente di sofferenza soggettiva che limita parzialmente la capacità lavorativa, dall’altro lato è esigibile uno sforzo di volontà dell’A. per superare la sua posizione di totale dipendenza dai familiari e dai curanti. Si ribadisce dunque, anche in questa sede, l’utilità di coinvolgere l’A in attività semplici e di bassa complessità, che sono esigibili in questo caso, anche se con un rendimento ridotto.
(…).
La patologia psichica inficia la capacità di lavoro nella misura del 50%; presenza sul posto di lavoro per 8 ore/die, ma con rendimento ridotto a causa del problema psichiatrico.
Nel complesso, in assenza di ulteriori elementi clinici oggettivi rispetto al passato, confermo un’inabilità lavorativa del 50%.”
(doc. 69, p. 8 - il corsivo è del redattore)
Per finire, il dott. __________ ha precisato che nessun problema linguistico aveva inficiato il valore dell’esame peritale e, d’altra parte, che al secondo colloquio aveva partecipato anche la dott.ssa __________, medico assistente, con la quale aveva poi discusso l’esame clinico dell’assicurato (doc. 69, p. 8: “Entrambi abbiamo concordato che non vi siano significativi elementi psichiatrici differenti rispetto al passato.”).
Facendo proprie le conclusioni della perizia psichiatrica del dott. __________, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione del 10 settembre 2007, ha negato che fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita di invalidità in vigore (doc. 72).
In corso di causa, l’avv. RA 1 ha prodotto un rapporto, datato 26 ottobre 2007, del Policlinico psichiatrico di __________, presso il quale l’assicurato é entrato in cura a decorrere dal 25 luglio 2007.
La dott.ssa __________ e la psicologa __________ avevano diagnosticato, segnatamente, un disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD-10: F33.2), una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), nonché una personalità paranoica (ICD-10: F60.0).
Dopo avere precisato di non poter stabilire a partire da quando le turbe psichiche sono presenti, esse hanno indicato che i disturbi interessavano la vita di RI 1 nel suo insieme, essendo quest’ultima caratterizzata da un totale ritiro sociale e dal bisogno costante della presenza rassicurante della moglie.
A loro avviso, i provvedimenti terapeutici in atto non erano in alcun modo suscettibili di migliorare notevolmente lo stato di salute psichica dell’assicurato, il quale era da considerare inabile al lavoro in misura completa in qualsiasi attività professionale (doc. VI bis).
Chiamato dall’amministrazione a commentare il contenuto del referto appena menzionato, il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha fatto valere che il quadro ivi descritto era sovrapponibile a quello presente in occasione della perizia psichiatrica del dott. __________ e che, citiamo: “le due valutazioni si differenziano nel senso che il perito psichiatra individua una esagerazione ed una drammatizzazione da parte dell’assicurato con beneficio secondario nel ruolo di invalido ritenendo esigibile almeno in parte una mobilizzazione di risorse da parte dell’assicurato.” (doc. VIII bis).
Il 3 ottobre 2008, questo Tribunale si è rivolto al dott. __________ nei termini seguenti:
" (…).
In corso di causa, l’assicurato ha versato agli atti un rapporto, datato 26 ottobre 2007, del Policlinico di psichiatria di __________ - che vi accludo qui per conoscenza -, dal quale emerge segnatamente che egli soffriva di un severo disturbo depressivo con idee suicidali, nonché di un grave disturbo della personalità di tipo paranoide, che necessitava di una sorveglianza 24 ore su 24 da parte di sua moglie e, infine, che non era in grado di svolgere alcuna attività professionale.
Ai fini dell’istruttoria di causa, vogliate leggere attentamente il rapporto della dott.ssa __________ e della psicologa __________ e comunicarmi - entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione della presente -, se esso contiene degli elementi di valutazione suscettibili di modificare le conclusioni contenute nella vostra perizia del 6 giugno 2007, oppure no. In particolare, vi invito a esaminare se lo stato di salute psichico dell’assicurato si é in qualche modo aggravato rispetto a quanto da voi osservato e, nell’affermativa, a precisare la data di inizio di questo peggioramento.”
(doc. XIII)
Con rapporto del 7 ottobre 2008, il Direttore del centro peritale per le assicurazioni sociali si è riconfermato nelle conclusioni contenute nella sua perizia del 6 giugno 2007, in quanto, citiamo: “gli elementi oggettivi del rapporto in questione non sono sufficienti a farmi pensare ad un aggravamento della condizione depressiva.” e, citiamo: “non mi sento di condividere la diagnosi di disturbo di personalità paranoideo grave.” (doc. XIV).
Il 3 novembre 2008, il TCA ha interpellato i sanitari del Policlinico psichiatrico di __________, ai quali ha rivolto le seguenti domande:
" (…).
1. Cosa si deve intendere con “actuel”?
2. A quando va fatto risalire l’inizio dell’episodio grave?
3. L’episodio grave è stato duraturo oppure no?
4. Come è evoluto lo stato di salute psichica dell’assicurato?
5. Cosa differenzia l’episodio di livello medio da quello di livello grave?”
(doc. XX)
Queste le loro risposte pervenute il 17 novembre 2008:
" 1) Le terme “actuel” pour qualifier le trouble dépressif récurrent d’intensité sévère vise à préciser ce que nous avons observé depuis juillet 2007, moment auquel RI 1 a commencé à consulter en notre policlinique.
2) RI 1 consulte en notre policlinique depuis juillet 2007, moment auquel nous avons pu observer la présence d’un trouble dépressif d’intensité sévère. Les données anamnestiques en possession vont dans le sens de la présence d’un trouble dépressif depuis environ six ans.
3) Nous observons que RI 1 souffre d’un trouble dépressif sévère depuis juillet 2007 et les données anamnestiques vont dans le sens de la présence d’un trouble dépressif depuis environ six ans.
4) Depuis juillet 2007, l’état psychique de RI 1 est resté stable, soit inquiétant et grave.
5) La différence entre un épisode dépressif moyen et un épisode dépressif sévère réside, d’une part, dans l’intensité des symptômes dépressifs présents dans les deux diagnostics. D’autre parte, un épisode dépressif d’intensité sévère est toujours accompagné d’idées suicidaires manifestes, d’un syndrome somatique et de l’ensemble des symptômes descrits sous F 32.2 de la CIM-10.”
(doc. XXIII)
Sempre in data 3 novembre 2008, questo Tribunale ha pure ripreso contatto con il dott. __________, il quale è stato invitato a precisare, citiamo: “… cosa differenzia l’episodio depressivo di livello medio da quello di livello grave in base ai sistemi diagnostici riconosciuti e, d’altro canto, cosa mancava al caso di specie affinché potesse essere ammessa l’esistenza di un episodio di livello grave.” (doc. XXI).
Con referto del 5 novembre 2008, lo psichiatra in questione ha spiegato che, in base al sistema diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, moderato oppure grave.
I sintomi a cui il dott. __________ fa riferimento sono i seguenti:
- depressione del tono dell’umore;
- riduzione dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;
- diminuita attività;
- ridotta capacità di provare piacere e interesse;
- l’umore varia poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.
Il dott. __________ ha quindi analizzato i sintomi appena elencati con riferimento a quanto egli aveva constatato in occasione della perizia della primavera 2007, giungendo alla conclusione che, citiamo: “essi paiono moderatamente compromessi, ma non in misura completa.” (doc. XXII).
Il dott. __________ e la psichiatra dott.ssa __________, interpellati dall’UAI, hanno rilevato in particolare che, citiamo: “la dr.ssa __________ e la psicologa sig.ra __________ indicano la differenza tra episodio depressivo medio e grave riportando i criteri in generale ma non forniscono una descrizione del caso in esame che permetta di discostarsi dalle considerazioni già espresse dal Dr. __________ nella sua relazione del 07.10.2008, o di ammetterne un peggioramento. Inoltre la presenza di un episodio depressivo grave viene fatto risalire al luglio 2007, momento in cui il sig. RI 1 inizia le consultazioni presso il loro Centro mentre si afferma in base ai dati anamnestici che il problema depressivo è insorto da almeno sei anni senza però annotarne il grado di severità. Alla luce di tali elementi lo stato di salute non appare mutato, e la perizia del 06.06.2007 effettuata dal Dr. __________ può essere confermata.” (doc. XXIX bis).
2.8. Secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
2.9. Chiamata a pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che non siano adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita di invalidità in vigore sulla base dell’art. 17 LPGA, tenuto conto che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, la data di emanazione della decisione impugnata (in casu, il 10 settembre 2007) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
La documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito nell’ambito della procedura di revisione, testimonia in effetti di uno stato di salute rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2004, aveva determinato il riconoscimento di una mezza rendita.
Specificatamente, il referto psichiatrico del 6 giugno 2007, elaborato dal Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. 69), in base al quale l’assicurato ha conservato una capacità lavorativa del 50% in attività semplici e ripetitive, come era già stato ammesso dai sanitari del SAM nel maggio 2004 (doc. 34), soddisfa pienamente tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale affinché possa essere riconosciuto pieno valore probatorio a un rapporto medico.
Del resto, le certificazioni dei medici curanti di RI 1 che figurano agli atti - ovvero quelle dei dottori __________ (doc. B), __________ (doc. 49-4 e 60-2) e __________ (doc. 49-5) -, non appaiono atte a generare fondati dubbi circa la correttezza della valutazione espressa dallo psichiatra dott. __________.
In queste condizioni, il TCA può esimersi dal dare seguito all’atto istruttorio preteso dal ricorrente (perizia medica pluridisciplinare).
Al riguardo, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das erwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.10. Ai considerandi che precedono è già stato rilevato che, nel corso del mese di maggio 2007, RI 1 ha lasciato il Canton Ticino per trasferirsi, assieme alla moglie, a __________.
A decorrere dal 25 luglio 2007, egli è quindi entrato in cura presso il Policlinico psichiatrico di __________, i cui sanitari hanno diagnosticato, oltre alla sindrome somatoforme da dolore persistente, un disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale severo, all’origine di un’inabilità lavorativa completa (doc. VI bis).
Interpellati da questo Tribunale in corso di causa, essi hanno precisato che la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente di grave intensità, è stata posta sulla base della situazione refertata a partire dalla prima consultazione. Per quanto concerne invece il passato, i dati anamnestici vanno nel senso della presenza di un disturbo depressivo da circa sei anni. Dal mese di luglio 2007 in poi, lo stato di salute psichica dell’assicurato è peraltro rimasto stabile, ovvero preoccupante e grave (doc. XXIII).
Alla luce di quanto gli specialisti di __________ hanno attestato, questo Tribunale ritiene verosimile che lo stato di salute psichica dell’insorgente sia peggiorato - nel senso che il disturbo depressivo ricorrente è passato da una gravità media a una gravità severa -, nel periodo posteriore al suo trasferimento nel Canton __________.
È vero che il dott. __________, al quale è stato sottoposto il referto 26 ottobre 2007 del Policlinico di __________, ha negato che, sulla base di tale documento, si possa ammettere un aggravamento dello stato psichico dell’assicurato, considerando perciò ulteriormente valide le conclusioni contenute nella sua perizia del 6 giugno 2007 (cfr. doc. XIV).
Questa Corte constata tuttavia che l’apprezzamento dei sanitari di Clarens è il frutto di un’osservazione diretta e prolungata (il referto in questione riferisce in merito al periodo luglio-ottobre 2007) del paziente, mentre che il dott. __________ (ma lo stesso discorso deve pure valere per quanto riguarda le certificazioni dei medici fiduciari dell’UAI, dott. __________ e __________, agli atti) ha fondato il proprio parere su quanto egli aveva refertato in occasione delle visite peritali di maggio e giugno 2007.
In proposito, non deve essere dimenticato che, nel frattempo, RI 1 si era trasferito dal Ticino, dove risiedeva da circa un ventennio, nel Canton __________.
Egli si è quindi trovato improvvisamente confrontato ad un ambiente nuovo, a nuove abitudini, a una lingua a lui sconosciuta, circostanze queste che contribuiscono a rendere plausibile l’insorgenza di un peggioramento del suo stato depressivo.
L’inizio dell’aggravamento in questione può essere fatto risalire al momento in cui esso è stato refertato per la prima volta da uno specialista, quindi, al più presto, dal 25 luglio 2007.
Del resto la Capo-clinica dott.ssa __________ e la psicologa __________, nel rispondere alle domande poste loro dal TCA, non si sono pronunciate in merito al livello di gravità del disturbo depressivo per il periodo anteriore al luglio 2007 (cfr. doc. XXIII: “… les données anamnestiques vont dans le sens de la présence d’un trouble dépressif depuis environ six ans.”).
Se ne deduce che, al momento in cui l’amministrazione ha rilasciato la propria decisione su opposizione (10 settembre 2007) - momento, lo si ripete, che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali -, il termine di tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI non era ancora scaduto, di modo che questo Tribunale non è legittimato a procedere alla revisione della rendita di invalidità in vigore.
Pertanto, respinta l’impugnativa, gli atti vengono trasmessi all'amministrazione affinché l’Ufficio AI competente dia avvio a una procedura di revisione d’ufficio (cfr. al riguardo: art. 87 cpv. 2 OAI e art. 88 cpv. 1 OAI).
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 400.-- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.13.).
2.12. Deve quindi essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
2.12.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore dell’art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare e, se del caso, l’assistenza giudiziaria.
L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento all’art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS.
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3 della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente, prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo, si veda, fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:
" (…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA succitata)
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).
Secondo la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.12.2. Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
2.12.3. Dalle carte processuali si evince che l’insorgente e la propria consorte vivono grazie all'aiuto dell'assistenza pubblica (cfr. doc. X1 e X3).
In tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Posto che
anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute,
l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria va accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61
lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124 V 301, consid. 6).
Visto quanto precede, l’assicurato è pure per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi all'amministrazione affinché l’Ufficio AI competente dia avvio a una procedura di revisione d’ufficio.
3. L’istanza di assistenza giudiziaria è accolta.
4. Le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti