Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.326

 

mm

Lugano

9 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 settembre 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel corso del mese di maggio 2004, RI 1, nato nel 1959, di professione camionista indipendente (sin dal 1996), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, postulando l’assegnazione di una rendita di invalidità (doc. 1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 27 ottobre 2005, ha negato all’assicurato il diritto alla rendita, posto che il grado della sua invalidità non raggiungeva la soglia minima prevista dalla legge (doc. 21).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 22), l’amministrazione, in data 10 settembre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 31).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 17 ottobre 2007, RI 1, patrocinato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto all’amministrazione per l’esecuzione di una nuova perizia medica pluridisciplinare, argomentando come segue:

 

"  Si contesta recisamente che tutto il quadro clinico (segnatamente psico-fisico) del signor RI 1 sia stato ampiamente esaminato dai medici interpellati dall’UAI, posto che dal 2005 egli non è più stato sottoposto ad alcuna visita, se non dai suoi medici curanti. In effetti, da ultimo, il ricorrente si è recato presso il Dr. med. __________, il quale ha allestito il rapporto medico datato 16.10.2007 (doc. A), ben lungi dal periodo in cui è stata allestita la perizia SAM (23.09.2005).

 

… In effetti, detto sanitario ha evidenziato come dal 2005 si sia verificata una riacutizzazione dei dolori lombari con irradiazione alla gamba sinistra in maniera diffusa, che è andata progressivamente peggiorando fino ad oggi. Atteso che non ha potuto eseguire ad oggi ulteriori accertamenti medici, egli ha illustrato come l’inabilità lavorativa del signor RI 1 sia verosimilmente superiore al 50% considerato dall’UAI, riservandosi di addurre nuova documentazione medica che lo comprovi. In tal senso, non appena in grado, i nuovi rapporti medici verranno tempestivamente prodotti all’attenzione di codesta lodevole Corte.”

                                         (doc. I)

 

                               1.4.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

 

                               1.5.   Nel corso del mese di gennaio 2008, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica e si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. X + allegati).

 

                                         La relativa presa di posizione dell’UAI è datata 4 febbraio 2008 (doc. XII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Litigiosa è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto alla rendita di invalidità, oppure no.

                                         In particolare, oggetto di discussione tra le parti è il grado di capacità lavorativa in attività alternative adeguate.

                                         Gli aspetti economici legati alla determinazione del tasso di invalidità - reddito da valido e reddito da invalido - non sono  invece contestati.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss.).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; G. Scartazzini, op. cit., p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1).

 

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; J.-L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 p. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso, si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a).

 

                                         Va infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli artt. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a e p. 257 consid. 2b; cfr., in particolare, STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 e I 540/02 del 12 maggio 2004).

                                         Infine, secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 p. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3 e I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 205).

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’Ufficio AI di considerare RI 1 abile al 50% in attività sostitutive adeguate, è stata presa sulla base delle risultanze di una perizia pluridisciplinare (neurologica e ortopedica) elaborata dal Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona nel mese di settembre 2005.

 

                                         L’aspetto neurologico è stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia.

 

                                         In occasione del consulto del 9 agosto 2005, questo specialista ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale cronica con stato dopo intervento di discectomia a livello di L4-L5 a sinistra (nel gennaio 2003) e discectomia a livello L5-S1 a sinistra e stabilizzazione lombare con PLIF da L4 a S1 (nel luglio 2004), nonché una meralgia parestestica a sinistra.

                                         Per quanto qui di interesse, egli ha quindi negato che - dal profilo neurologico - l’assicurato presentava una qualsiasi incapacità lavorativa, sottolineando però l’importanza che tale questione venisse approfondita in ambito ortopedico:

 

"  La meralgia parestestica è all’origine di dolori in posizione eretta prolungata: non comporta comunque una sintomatologia né deficit tali da rendere l’A. inabile al lavoro. Per quel che riguarda la situazione lombare, non vi sono attualmente deficit radicolari significativi che provochino un’inabilità lavorativa anche solo parziale. Trattandosi comunque di un complesso caso chirurgico-ortopedico la situazione algica dovrà essere valutata anche i questo ambito specialistico. La situazione strettamente neurologica limitata ad un ev. danno radicolare non presenta reperti causanti un’inabilità lavorativa.”

                                         (doc. 19-24 - il corsivo è del redattore)

 

                                         Il 10 agosto 2005 RI 1 è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale, rispettivamente lombospondilogena in presenza di uno stato dopo due interventi di discectomia e di una stabilizzazione intercorporale plurisegmentale L4-S1, una sindrome algica focalizzata all’altezza di ambedue le sincondrosi sacro-iliache, una sindrome iperalgica focalizzata al III centrale della coscia a sinistra interpretata nel senso di una meralgia parestetica, un’instabilità della spalla destra e del ginocchio destro, un’iniziale gonartrosi al ginocchio sinistro, nonché un’artrodesi interfalangeale prossimale al dito II del piede sinistro.

                                         D’altro canto, il chirurgo ortopedico appena citato si è espresso nei termini seguenti a proposito dell’esigibilità lavorativa:

 

"  In qualità di autista di autocarri, con mansionario di carico e scarico, il signor RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura completa.

 

Il signor RI 1 risulterebbe per contro inabile al lavoro nella misura del 50% in qualità di autista di veicoli leggeri, adibito alla consegna o al ritiro di oggetti leggeri, con spostamenti non troppo lunghi.

 

Capacità lavorativa nella misura del 50% quale disegnatore per il genio civile.

 

(…).

 

La diminuzione della capacità lavorativa viene giustificata primariamente dalla ridotta caricabilità e funzione del rachide, in misura più ridotta dalla minore caricabilità delle ginocchia.

 

(…).

Come già ventilato, dal punto di vista ortopedico, il signor RI 1 potrebbe effettuare, con un rendimento stimato nell’ordine di grandezza del 50%, delle attività leggere con possibilità di cambiamento regolare o libera scelta della posizione, senza movimenti o posizioni inergonomiche per il tronco, senza sollevamento o trasporto di pesi superiori a talvolta 10 kg, senza spostamenti regolari o prolungati su terreni sconnessi, declivi, scale anche munite di gradini comodi e corrimano, … senza esposizione a cambiamenti frequenti e repentini della temperatura, rispettivamente del grado di umidità ambientale.

 

In considerazione delle attività già svolte dal signor RI 1, potrebbero per esempio entrare in linea di conto della mansioni di trasporto, rispettivamente ritiro di merce leggera con l’ausilio di un veicolo leggero e spostamenti relativamente corti, oppure delle mansioni dal carattere piuttosto amministrativo/vendita, …”

                                         (doc. 19-19ss. - il corsivo è del redattore)

 

                                         Con la loro perizia del 23 settembre 2005, i medici del SAM, la dott.ssa __________ e il dott. __________, hanno concluso per una totale incapacità lavorativa nell’originaria professione di camionista/trasportatore, mentre che in attività adeguate (ovvero in attività che presentino le caratteristiche descritte dal dott. __________ nel suo referto dell’8 settembre 2005), l’assicurato è stato dichiarato abile in misura del 50% (cfr. doc. 19-12).

 

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, all’amministrazione è pervenuta dell’ulteriore documentazione medica, specificatamente uno scritto del 12 dicembre 2005 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, per il quale appariva auspicabile proporre una riqualificazione professionale posto che, citiamo: “la professione di camionista per la problematica neurochirurgica e ortopedica non sia decisamente riproponibile.” (doc. 24), nonché un certificato, datato del 16 dicembre 2005, del neurochirurgo dott. __________, in base al quale, a quel momento, era dominante una meralgia parestetica alla coscia sinistra, invalidante soprattutto nella deambulazione e, in subordine, vi erano dei fastidi residuali lombari, i quali si poteva supporre derivassero da un sovraccarico delle faccette articolari L3/L4 (doc. 25).

 

                                         Chiamato dall’UAI a prendere posizione circa il tenore delle certificazioni dei medici curanti dell’assicurato, il dott. __________ ha affermato che queste ultime, citiamo: “… non riportano nuovi elementi tali da supporre un cambiamento dello stato di salute ma solo riassumono uno stato già conosciuto e ben documentato dal soggiorno al SAM del 8.2005.” (doc. 27).

 

                                         Lo stesso dott. __________, con rapporto del 5 settembre 2007 (doc. 30), ha inoltre precisato che la nota affezione presente a livello lombo-sacrale è divenuta invalidante a partire dal mese di gennaio 2003 (“… pur essendo in presenza di una patologia, essa non deve essere a priori invalidante e così lo è in questo caso ovvero dal 1.2003 come da SAM.”) e, d’altra parte, che le due pregresse operazioni neurochirugiche (del 2003 e 2004) avevano di per sé comportato un’inabilità in qualsiasi attività di durata inferiore ai tre mesi.

 

                                         Unitamente alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto un ulteriore referto del dott. __________, il quale ha fatto stato di un notevole peggioramento soggettivo, intervenuto nel corso degli ultimi anni, solo in parte oggettivabile. Egli si è quindi dichiarato convinto dell’esistenza di un’inabilità lavorativa minima del 50%, tasso da ridiscutere alla luce delle risultanze dei prospettati accertamenti radiologici (doc. C).

 

                                         La risonanza magnetica lombare effettuata nell’ottobre 2007 ha evidenziato, secondo il rapporto 18 gennaio 2008 del dott. __________, “una buona fusione del PLIF L4/5 e L5/S1 effettuato nel 2004, buon allineamento dei metameri e nessun processo degenerativo di rilievo dei segmenti soprastanti”.

                                         Malgrado un quadro radiologico privo di particolarità, il dott. __________ non ha potuto escludere la presenza di un sovraccarico delle faccette articolari.

                                         Egli ha inoltre ribadito il parere che l’assicurato andava ritenuto inabile al lavoro in misura del 50% almeno, “in considerazione dell’importanza dell’intervento e del fatto che si tratta di una fissazione di due segmenti, …” (doc. A 1).

 

                                         Con certificato del 23 novembre 2007, il dott. __________ ha riferito che all’insorgente era stata nel frattempo diagnosticata una extrasistolia ventricolare monomorfa, che non aveva comunque trovato correlazione con alterazioni morfologiche o funzionali, nonché una malattia da riflusso gastro-esofageo, trattata con inibitori pompa protonica (IPP - doc. A 2).

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

 

                                         Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che la perizia multidisciplinare (neurologica e ortopedica) del SAM, secondo cui l’assicurato ha conservato una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dal ricorrente (nuova perizia medica pluridisciplinare).

 

                                         Questa Corte non condivide dunque l’affermazione ricorsuale secondo la quale l’assicurato presenterebbe un’incapacità lavorativa totale anche in attività leggere non qualificate (doc. I, p. 2).

                                         Ciò non è quanto emerge dal referto peritale del SAM e, del resto, ciò non è neppure quanto ha preteso il dott. __________, medico curante specialista, il quale, con il rapporto del 16 ottobre 2007, ha sì fatto stato di un peggioramento della sintomatologia soggettiva (doc. C: “Soggettivamente la situazione è notevolmente peggiorata nel corso degli ultimi anni, …” - il corsivo è del redattore), peggioramento relativamente al quale, in assenza di sostrato patologico oggettivabile, egli non ha però potuto andare oltre il supporre l’esistenza di un sovraccarico delle faccette articolari L3/L4 (doc. A 1: “Benché la RM non presenti problemi particolari, non posso chiaramente escludere che, a causa della fissazione rigida del segmento L4/5 e L5/S1, ci sia eventualmente un sovraccarico delle faccette articolari L3/4.” - il corsivo è del redattore).

                                         Ad ogni modo, la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa nel quadro della perizia SAM (abilità lavorativa del 50% in attività sostitutive idonee) appare in sostanza condivisa dal dott. Liverani, posto che quest’ultimo ha ammesso una capacità lavorativa - seppur massima - appunto del 50% (doc. A 1: “… penso che un’inabilità lavorativa definitiva almeno del 50% sia senz’altro un dato di fatto.”).

 

                                         Le pretese ricorsuali non appaiono supportate nemmeno dalle certificazioni del dott. __________, segnatamente da quella datata 23 novembre 2007 (doc. A 2).

                                         In proposito, il TCA rileva in particolare che se é vero che l’internista appena citato ha affermato che all’insorgente era stata nel frattempo riscontrata una extrasistolica ventricolare monomorfa, è pure vero che gli accertamenti effettuati nel prosieguo (ecocardiogramma transtoracico, cicloergometria, determinazione dei potenziali evocati e RMN cardiaca) non avevano rivelato la presenza di, citiamo: “… alterazioni morfologiche o funzionali …”.

                                         In ogni caso, il dott. __________ non ha affatto preteso che il succitato disturbo del ritmo cardiaco, così come d’altronde la malattia da riflusso gastro-esofageo, fossero in qualche modo invalidanti.

 

                                         Infine, per quanto concerne il preteso “… status psichico in via di peggioramento …” (doc. I, p. 2), questo Tribunale si limita ad osservare che l’esistenza di un’eventuale problematica psichica non emerge da nessuno dei documenti medici agli atti e, d’altro canto, che l’assicurato non ha sino ad oggi prodotto alcuna certificazione specialistica che ne attesti la presenza.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte deve quindi concludere che l’insorgente, impossibilitato, a causa del danno alla salute, a riprendere la sua abituale professione di camionista indipendente, sarebbe in grado di lavorare in misura del 50% in attività adeguate, ovvero in attività leggere con possibilità di cambiamento regolare o libera scelta della posizione, senza movimenti o posizioni inergonomiche per il tronco, senza sollevamento o trasporto di pesi superiori a talvolta 10 kg, senza spostamenti regolari o prolungati su terreni sconnessi, declivi, scale, così come senza esposizione a cambiamenti frequenti e repentini della temperatura, rispettivamente del grado di umidità ambientale.

 

                               2.8.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante l’anno 2004.

 

                                         L’amministrazione ha fissato in fr. 18'000 il reddito da valido.

                                         Tale importo è stato dedotto dai dati fiscali, dai quali si evince che, nel corso degli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute invalidante (2003 - cfr. doc. 30), l’assicurato, aveva realizzato, svolgendo l’attività di camionista in proprio, redditi imponibili sino ad un massimo di fr. 18'000 (cfr. doc. 17 e 21).

 

                                         Al riguardo, il ricorrente non fa valere elementi tali da lasciar presumere che in futuro la sua attività avrebbe subito un incremento dell’utile o della cifra d’affari o che in altra maniera le cifre dedotte dagli atti fiscali non siano rappresentative, motivo per il quale il dato considerato dall’UAI può essere fatto proprio dal TCA.

 

                               2.9.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

 

"  (…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen.
"

                                         (DTF succitata, consid. 4.2.2)

 

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

 

 

                             2.10.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

 

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

 

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

 

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

 

 

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

 

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

 

 

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

 

"  (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

 

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

 

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

 

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

 

 

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

 

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

 

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

 

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

 

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

 

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

 

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

 

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

 

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

 

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

 

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

 

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

 

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

 

"  Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

 

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

 

                                         In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte ha stabilito che:

 

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

 

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

 

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone d,i frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

 

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

 

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo, cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg., in particolare p. 326-327).

 

                             2.11.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (TA 1), il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, p. 5 consid. 3a).

 

                                         Posto che la capacità lavorativa di RI 1 in attività alternative adeguate è limitata al 50% (cfr. consid. 2.7.), anche il reddito statistico da invalido deve essere ridotto in proporzione e, di conseguenza, esso ammonta a fr. 28'629.12 (risultato intermedio).

 

                             2.12.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nel caso di specie, questa Corte può esimersi dall’approfondire oltre questo aspetto specifico, nella misura in cui, anche applicando la decurtazione massima consentita dalla giurisprudenza (25%; si veda la DTF 134 V 322 consid. 6.2), l’assicurato non potrebbe comunque essere posto al beneficio di una rendita di invalidità.

                                         In effetti, svolgendo a metà tempo un’attività sostitutiva idonea, RI 1 avrebbe potuto conseguire un reddito (75% di fr. 28'629.12 = fr. 21'471.84) leggermente superiore a quello che egli avrebbe realizzato, senza il danno alla salute, continuando a esercitare la professione di camionista (fr. 18'000), ciò che non consente di riconoscergli il diritto alla rendita.

 

                                         In conclusione, merita conferma la decisione su opposizione mediante la quale l’UAI ha negato all’insorgente il diritto alla rendita di invalidità.

 

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 vanno poste a carico dell’assicurato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti