Raccomandata |
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Incarto n.
rs/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 settembre 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. A RI 1 nel giugno 2004 è stata assegnata da parte dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone __________ un quarto di rendita di invalidità a fare tempo dal 1° settembre 2002 (cfr. doc. 113-1; 116-1).
1.2. Con decisione del 21 settembre 2007 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino, al quale la pratica relativa all’assicurato è stata trasmessa nell’ottobre 2006 (cfr. doc. 136-3; 132-1), ha soppresso il diritto al quarto di rendita con effetto retroattivo a partire dal 1° dicembre 2004.
A motivazione di tale provvedimento è stato addotto che RI 1, dal settembre 2004, svolgendo un’attività lucrativa presso lo Studio di ingegneria __________ con il completo recupero della capacità di guadagno, non presentava più un grado di invalidità di almeno il 40%.
L’amministrazione ha, inoltre, indicato che l’assicurato ha violato il proprio obbligo di informare, in quanto non l’ha avvisata dell’incremento di stipendio, bensì ne è venuta a conoscenza solo nel marzo 2007 in occasione di una revisione d’ufficio (cfr. doc. A1).
L’UAI ha, altresì, precisato che le prestazioni ricevute ingiustamente nel periodo dal 1° dicembre 2004 al 26 marzo 2007 devono essere restituite e che sarebbe stata emessa una decisione separata in merito (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la decisione del 21 settembre 2007 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere sostanzialmente di non avere violato l’obbligo di informare.
Egli, al riguardo, ha osservato di avere sempre cercato di rispondere e completare ogni richiesta dei vari uffici delle Assicurazioni in modo esplicito e trasparante come è avvenuto nell’ultimo formulario del 30 gennaio 2007 e nei vari rapporti per la __________ tutti in lingua italiana. L’insorgente ha specificato di avere potuto compilare soltanto parzialmente i formulari speditigli in precedenza in lingua tedesca dal Canton __________ a causa di incomprensioni linguistiche e che non gli sono mai stati richiesti chiarimenti in merito. Egli ha evidenziato di avere peraltro domandato di ricevere la documentazione in italiano.
Il ricorrente ha, inoltre, rilevato di aver pensato che fra Enti avvenisse uno scambio di informazioni.
Egli ha poi sottolineato che al momento del passaggio di competenze dal Cantone __________ al Cantone Ticino i funzionari incaricati dell’UAI ticinese non gli hanno chiesto alcuna informazione circa eventuali cambiamenti salariali, di stato di salute ed eventuali ragguagli in relazione alle incompletezze dei formulari compilato per l’UAI del Cantone __________, dimostrando superficialità nella gestione dell’incarti.
Egli ha pure indicato, oltre che di avere tenuto al corrente di ogni cambiamento la __________, di avere dichiarato, tramite il datore di lavoro, all’AVS gli stipendi percepiti nel periodo in questione.
Secondo l’assicurato, dunque, la mancanza inverosimile di informazioni è da attribuire a incongruenze burocratiche, difficoltà linguistiche. Per errore le stesse non sono giunte direttamente agli uffici AI competenti. Egli ha affermato di non avere mai cercato volontariamente di violare un obbligo.
A complemento l’insorgente ha aggiunto di essersi sempre impegnato al massimo per migliorare la sua capacità di guadagno. In particolare egli ha evidenziato lo studio supplementare di due anni svolto a sue spese che gli ha permesso di ottenere un aumento salariale (cfr. doc. I).
1.4. L'UAI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. L’assicurato si è ancora espresso in merito alla fattispecie con scritto del 21 novembre 2007 (cfr. doc. VI).
1.6. Il 17 gennaio 2008 l’insorgente ha trasmesso il richiamo 8 gennaio 2008 della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG Servizio incassi relativo all’ordine di restituzione emesso il 23 ottobre 2007 di fr. 17'039.-- indicante che scaduto il termine dell’8 febbraio 2008 si sarebbe proceduto all’incasso mediante emissione di un precetto esecutivo, nonché la sua presa di posizione del 17 gennaio 2008, nella quale ha ricordato di aver presentato ricorso contro la decisione del 23 settembre 2007 afferente alla restituzione retroattiva della rendita di invalidità prolata dall’UAI (cfr. doc. VIII, C1-2).
1.7. L’Ufficio AI, il 23 gennaio 2008, ha inviato un suo scritto di medesima data indirizzato all’assicurato in cui è stato indicato che, siccome il medesimo ha presentato ricorso contro il provvedimento di soppressione retroattiva della rendita, la procedura di incasso veniva sospesa fino all’evasione del contenzioso (cfr. doc. X, X1).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Oggetto del presente ricorso è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato o meno a sopprimere, con effetto retroattivo al 1° dicembre 2004, il quarto di rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1 dal settembre 2002, non invece quella di sapere se debba essere condonata la relativa restituzione di fr. 17'039.--, nel caso in cui l’interessato fosse in buona fede e il rimborso lo ponesse in gravi difficoltà.
E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. DTF 130 V 388 consid. 1 = SJZ 100 (2004) n. 11 pag. 268 seg.; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
In casu la decisione contestata si limita unicamente a revocare retroattivamente al 1° dicembre 2004 il versamento della rendita e a indicare che le prestazioni percepite a torto nel periodo 1° dicembre 2004-26 marzo 2007 devono essere restituite (cfr. doc. A1).
L’UAI non ha, per contro, emesso un provvedimento formale concernente il condono.
Al riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dall’organo competente (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Di conseguenza, relativamente alla richiesta di condono della restituzione di fr. 17'039.-- (cfr. doc. I, VI), il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Nel merito
2.3. Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, p. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
Qualora la capacità di guadagno dell’assicurato migliori, il cambiamento è determinante per la soppressione di tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (art. 88a cpv. 1 1. frase OAI); lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (2. frase).
Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
Affinché possa essere ammessa una violazione dell’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI, è necessario un comportamento colposo, per il quale è già sufficiente una lieve negligenza (cfr. DTF 133 V 67 consid. 4.4 e riferimenti).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, p. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., p. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex tunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.5. L'art. 25 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (cpv. 2).
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.6. Nella presente evenienza l’UAI ha deciso, a seguito di informazioni ricevute nel marzo 2007, da una parte, che RI 1 dal dicembre 2004 non presentava più alcuna invalidità, visto che l’occupazione presso lo studio di ingegneria di __________ gli ha permesso il completo recupero della capacità di guadagno.
Dall’altra, che il quarto di rendita erogatogli dal settembre 2002 era soppresso con effetto retroattivo al dicembre 2004, poiché l’assicurato non aveva segnalato immediatamente all’ufficio AI il significativo aumento di reddito da attività lavorativa (cfr. doc. A1, IV).
RI 1, dal canto suo sostiene, di non avere violato l’obbligo di informare (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
Più precisamente egli ritiene che l’informazione afferente alla sua attività presso lo Studio di ingegneria __________ non è pervenuta all’UAI competente a causa di difficoltà linguistiche (non comprendeva bene le domande dei formulari del Cantone __________ in lingua tedesca) e di incongruenze burocratiche (non vi è stato alcuno scambio di informazioni tra autorità assicurative), ma non per una sua volontà di omettere questa comunicazione (cfr. doc. I).
Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva innanzitutto che risulta incontestato il fatto che, a seguito del computo del guadagno conseguito presso lo Studio di ingegneria __________ dal settembre 2004, l’assicurato non presentasse più alcun discapito economico e quindi alcun grado di invalidità.
Il ricorrente, come visto, si è limitato a censurare la soppressione con effetto retroattivo a partire dal dicembre 2004 del quarto di rendita di cui beneficiava dal settembre 2002, adducendo di non avere mancato al rispetto dell’obbligo di informare (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
In proposito va ricordato (cfr. consid. 2.4.) che giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI la soppressione di una rendita può intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, segnatamente se l’assicurato ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni.
La norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (cfr. STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 2).
Inoltre va evidenziato che se la persona assicurata non adempie l’obbligo di informare, deve restituire le prestazioni dell’AI indebitamente percepite (art. 25 LPGA; consid. 2.5.; Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, emessa dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2004, p.to 5026).
2.7. Dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato nel formulario relativo alla revisione d’ufficio della rendita compilato nel luglio 2006 ha unicamente indicato il nome del datore di lavoro, Studio ing. __________ di __________, senza alcuna osservazione in merito all’aumento di salario (cfr. doc. 123-1).
E’ solo in occasione della revisione d’ufficio del marzo 2007 che l’insorgente accanto al nome del datore di lavoro ha menzionato che nel febbraio 2007 lo stipendio ammontava a fr. 5'600.-- lordi (cfr. doc. 141-2).
L’UAI, già quello del Cantone __________, era al corrente del fatto che l’assicurato svolgesse un’attività lavorativa (cfr. doc. 113-3). Tuttavia l’amministrazione, fino al marzo 2007, non è mai stata informata dell’aumento del relativo reddito conseguito, nonostante un notevole incremento fosse già intervenuto nel settembre 2004. Infatti il reddito lordo è passato, nel settembre 2004, da fr. 2'837.75 a fr. 4'300.-- (cfr. doc. 147-8, 147-9). Nel giugno 2005 il salario è, poi, ulteriormente aumentato a fr. 5'000.-- lordi (cfr. doc. 147-11).
Sulla decisione del giugno 2004 con cui gli è stato accordato il quarto di rendita è stato d’altronde esplicitamente indicato che ogni cambiamento nelle condizioni economiche e personali andava tempestivamente comunicato all’UAI (cfr. doc. 116-4).
E’ vero che tale provvedimento è stato emanato in lingua tedesca (il cantone __________ è bilingue: francese e tedesco), tuttavia è altrettanto vero che l’assicurato era tenuto, se non cognito di tale idioma, a chiederne il significato.
Al riguardo è utile osservare che questo Tribunale, con sentenza del 9 gennaio 2007 (inc. 36.2006.155) nell’ambito di una causa concernente una richiesta di sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati, ha rammentato che:
" (…) in DTF 128 V 34, a proposito della territorialità della lingua (art. 70 cpv. 2 Cost.), il TFA ha affermato:
" aa) D'après la jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution de 1874, la liberté de la langue faisait partie des libertés non écrites de la Constitution fédérale. Elle garantit l'usage de la langue maternelle, ou d'une autre langue proche, voire de toute langue de son choix. Lorsque cette langue est en même temps une langue nationale, son emploi était en outre protégé par l'art. 116 al. 1 aCst. Dans les rapports avec les autorités toutefois, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières (par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH), il n'existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné. Ces principes ont été formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (sur ces divers points: ATF 127 V 225 consid. 3b/aa et les références citées).
bb) Le principe de la territorialité des langues a pour conséquence que les parties doivent s'adresser aux autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton (ATF 108 V 208; RDAT 1993 II no 78 p. 215; MARCO BORGHI, Langues nationales et langues officielles, in: THÜRER/AUBERT/MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 ch. 39; en ce qui concerne la procédure administrative dans le domaine de l'assurance-invalidité: STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 125 sv.). Selon la jurisprudence, dans les relations avec ses autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l'une des langues officielles de la Confédération (SJ 1998 p. 312 consid. 3 et les références)."
Per cui nel caso di specie l’insorgente non può lamentarsi di non aver trovato interlocutori con i quali parlare nella sua lingua madre. Inoltre, va comunque evidenziato come le asserite difficoltà linguistiche non hanno impedito all’insorgente di inoltrare le domande di sussidio per il 2004 e per il 2005, di rispondere alle richieste dell’amministrazione in ambito di accertamento dei redditi (cfr. allegati al doc. 1), di inoltrare, a suo dire, un reclamo (cfr. doc. 2), di rivolgersi, con uno scritto in tedesco, ad un funzionario del Cantone e di impugnare la decisione litigiosa al TCA.
In questo senso le difficoltà linguistiche non sono state di impedimento per la salvaguardia dei suoi diritti."
Nella presente fattispecie il ricorrente ha comunque compilato il questionario afferente alla revisione d’ufficio del giugno 2006 per quanto attiene alle parti relative ai problemi di salute e ha risposto al quesito se necessita dell’aiuto di terzi in modo rilevante per effettuare determinate attività quotidiane (cfr. doc. 123-1, 123-3).
Pertanto egli ha compreso perlomeno il senso generale di quanto richiestogli o ha fatto capo a una persona cognita della lingua tedesca.
Inoltre l’assicurato, applicando l’attenzione ragionevolmente esigibile dallo stesso, non poteva non comprendere che l’aumento significativo del proprio stipendio aveva delle ripercussioni sul calcolo del grado di invalidità e quindi sul suo diritto alla rendita.
L’incremento dello stipendio avrebbe dovuto, dunque, essere comunicato all’UAI senza indugio già a prescindere da qualsiasi revisione d’ufficio.
Per inciso è utile rilevare che non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA del 22 giugno 2004 nella causa O.,P 8/03).
Il TFA, nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.
Tal principio è stato ribadito in una sentenza del 22 agosto 2006 nella causa A., B., P 7/06.
2.8. Alla luce di quanto esposto e tutto ben considerato, il TCA ritiene che nel caso in esame è ravvisabile perlomeno una lieve negligenza da parte dell’assicurato, la quale è sufficiente per ammettere una violazione dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI (cfr. consid. 2.4.).
In concreto, quindi, l’UAI ha a ragione soppresso il diritto al quarto di rendita con effetto retroattivo a partire dal dicembre 2004 e stabilito (cfr. art. 88a cpv. 1 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI). che le prestazioni percepite dal 1° dicembre 2004 al 26 marzo 2007 vanno restituite.
La decisione del 21 settembre 2007 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.
2.10. Gli atti vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza esamini e si pronunci in merito alla domanda di condono formulata dall’assicurato (cfr. doc. I, VI; consid. 2.2.; art. 25 LPGA).
Per costante giurisprudenza, infatti, si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono.
3. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti