Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 settembre 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1962, di professione cuoco ma da ultimo attivo quale autista con mansioni di carico-scarico di casse di bibite, in data 4 giugno 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-7), in quanto affetto da dolori lombari.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione dell’11 giugno 2004 (doc. 14/1-3), confermata con decisione su opposizione dell’11 maggio 2005 (doc. 31/1-5), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, presentando l’assicurato - ancora abile al 100% in attività adeguate - un grado di invalidità inferiore al 40% e quindi insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni.
Con sentenza 32.2005.94 dell’8 febbraio 2006 (doc. 38/1-13), il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di esperire ulteriori accertamenti di natura medica, segnatamente procedendo ad una perizia psichiatrica (doc. 38-12).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare dopo avere disposto l’allestimento di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona, come stabilito nella sentenza del TCA, con progetto di decisione del 16 maggio 2007 (doc. 50/1-3), poi confermato con decisione del 25 settembre 2007 (doc. A2), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° giugno 2003 e il 31 dicembre 2004, negando in seguito il diritto a prestazioni, visto il miglioramento dello stato di salute che ha portato ad un grado di invalidità del 35%.
1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera di invalidità anche dopo il 31 dicembre 2004.
L’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (I).
Sostanzialmente la patrocinatrice ha rilevato che lo stato di salute dell’assicurato non è migliorato, ma al contrario continua a peggiorare, chiedendo al TCA che venga esperita una perizia psichiatrica. L’assicurato ha pure chiesto di essere sentito (I).
1.4. In data 26 ottobre 2007 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (IV + 1-2).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, sottolineando che lo stato di salute dell’interessato è stato accuratamente vagliato dalla perizia pluridisciplinare del SAM (V).
1.6. Con scritto dell’11 dicembre 2007 la patrocinatrice ha chiesto al TCA di emanare al più presto la decisione relativa alla concessione o meno dall’assistenza giudiziaria (VII).
Con decreto del 21 dicembre 2007, il TCA ha respinto l’istanza dell’assicurato tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (VIII).
1.7. In data 11 agosto 2008 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA un referto medico della dr.ssa __________ (IX + B).
Tali documenti sono stati trasmessi all’amministrazione (X), con la facoltà di eventualmente presentare osservazioni scritte.
1.8. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, il quale è stato invitato a valutare se lo scritto della dr.ssa __________ prodotto dall’assicurato è atto a modificare le sue conclusioni peritali (XI).
Lo specialista ha risposto in data 15 ottobre 2008 (XII).
L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 29 ottobre 2008 (XIV), mentre l’assicurato con scritto del 5 novembre 2008, al quale ha allegato una presa di posizione della dr.ssa __________ (XV + C).
Il TCA ha quindi chiesto al dr. __________ di prendere posizione in merito alle osservazioni presentate dalla dr.ssa __________ (XVI).
Lo specialista ha risposto in data 20 novembre 2008 (XVII).
L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 9 dicembre 2008 (XIX), mentre l’assicurato è rimasto silente.
Le osservazioni dell’UAI sono state trasmesse all’assicurato (XX), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nella decisione del 25 settembre 2007, l’UAI ha confermato il precedente progetto di decisione del 16 maggio 2007 (doc. 50/1-3), riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1° giugno 2003 al 31 dicembre 2004, ritenuto che i medici del SAM hanno considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 5 giugno 2002, poi al 50% dal 24 dicembre 2002 e nuovamente al 100% dal 1° febbraio 2003, fino al mese di settembre 2004 (cfr. doc. A2).
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4., 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° gennaio 2005.
2.9. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, il quale nel suo referto del 5 febbraio 2007 ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome toraco-/ e lombovertebrale cronica su leggere turbe statiche, iniziali alterazioni degenerative sia a livello toracico che lombare, probabile componente somatoforme dei suoi dolori; sindrome ansioso-depressiva in personalità borderline; abuso etilico e nicotinico cronico” (doc. 46-22).
Il dr. __________ ha evidenziato che l’intero stato articolare non presenta particolarità di rilievo, che non vi sono segni di una radicolopatia né a livello lombare, né cervicale e che le radiografie della colonna lombare non hanno evidenziato delle significative alterazioni degenerative (doc. 46-22).
Lo specialista ha quindi concluso che le lievi alterazioni degenerative (discrete discopatie a livello L4-L5 e L5-S1) non possono in alcun modo spiegare i dolori cronici lamentati dall’interessato, aggiungendo che si tratta, a suo avviso, di un dolore cronico, di natura somatoforme, riconducibile alla patologia psichiatrica già conosciuta e trattata (doc. 46-22).
Pertanto, da un punto di vista strettamente reumatologico, il dr. __________ ha ritenuto che non vi siano patologie tali da giustificare un’inabilità lavorativa, neppure per i lavori fisicamente più pesanti. Lo specialista ha quindi considerato l’interessato pienamente abile al lavoro nelle sue precedenti attività di cuoco e di autista-distributore di bibite (doc. 46-22).
Quanto alle possibilità terapeutiche, il dr. __________ ha ritenuto che, tenuto conto della patologia psichiatrica e della forte componente somatoforme, sarà ben difficile poter migliorare l’attuale stato fisico dell’interessato con misure medico-fisiatriche. Il perito ha tuttavia indicato che, in via teorica, l’interessato potrebbe trarre beneficio dall’esecuzione di adeguati trattamenti fisioterapici e soprattutto di un regolare programma di ginnastica medica per rinforzare la muscolatura del tronco; il dr. __________ ha comunque aggiunto di avere “il presentimento che la sua compliance non sia tale da potersi attendere degli effettivi miglioramenti del suo stato fisico” (doc. 46-23).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 26 febbraio 2007, poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0); sindrome da dipendenza d’alcol, uso continuo (ICD10-F10.25); disturbi misti di personalità (ICD10-F61.0) dipendente, depresso, immaturo”, ha ritenuto l’interessato, sotto il profilo strettamente psichiatrico, inabile al lavoro al 35% nella sua attività e in altre (doc. 46-18).
Il dr. __________ ha rilevato che l’evoluzione del quadro clinico è rimasto invariato dopo l’insorgenza della sintomatologia depressiva persistente e più conclamata, vale a dire a partire dal 2004: da allora, l’assicurato presenta un grado di incapacità lavorativa del 35% (doc. 46-18).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 20 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve; sindrome da dipendenza di alcol, uso continuo; disturbi misti di personalità dipendente, depresso, immaturo”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “sindrome toraco-/e lombovertebrale cronica su leggere turbe statiche, iniziali alterazioni degenerative sia a livello toracico che lombare, probabile componente somatoforme dei suoi dolori; stato dopo intervento di ernia inguinale indiretta destra secondo Liechtenstein, 1995; stato dopo intervento di ernia inguinale indiretta sinistra secondo Barwell, settembre 2002; sovrappeso con BMI 30 kg/m²; tabagismo cronico” (doc. 46-10).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 35% nella sua precedente attività di autista-distributore (doc. 46-11). Inoltre, i medici del SAM hanno considerato l’assicurato inabile al 35% anche in attività adatte alle sue condizioni di salute, che evitino il contatto diretto con l’alcol e che preferibilmente non prevedano turni di lavoro notturno o irregolare (doc. 46-12).
Quanto all’evoluzione della capacità lavorativa, i medici del SAM hanno indicato che “dagli atti risulta che, a causa dei disturbi alla salute, vi è stata un’incapacità lavorativa totale dal 5 giugno 2002, poi al 50% dal 24 dicembre 2002 e nuovamente al 100% dal 1° febbraio 2003 in poi. Dopo essere stato in cura presso il dr. __________, è stato preso a carico dal Servizio psicosociale di __________ da aprile 2004: viene descritta un’importante fase di crisi, rappresentata da una sintomatologia depressiva marcata, culminata con un’ospedalizzazione urgente presso la Clinica __________ di __________ e presso la Clinica __________ di __________ nel luglio 2004 (vedasi atto del 6.8.2004). Dopo di che è stato seguito a livello ambulatoriale presso il Servizio psicosociale di __________, con un ultimo contatto nell’ottobre 2004 (vedasi atto del 17.4.2005). Secondo il nostro consulente da allora, dal punto di vista teorico, l’evoluzione del quadro clinico è rimasta invariata, con quindi una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 35% come tuttora. Le precedenti attestazioni d’incapacità lavorativa vengono ritenute giustificate” (doc. 46-13).
2.10. In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di sopprimere il diritto alla rendita dopo il 31 dicembre 2004, producendo un referto medico del 6 agosto 2008 della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, inviato alla patrocinatrice dell’interessato, del seguente tenore:
" Ho seguito il signor RI 1 dal 27.9.2005 al 6.12.2005. Da allora l’ho rivisto una volta nel 2006 (5.10.2006), due volte nel 2007 (10.10 e 9.11.2007), l’ultima visita risale al 25.7.2008.
Posso confermare che le sue condizioni psichiche in questi anni sono peggiorate in quanto sofferente di uno stato depressivo ormai cronico accompagnato da frequenti attacchi di panico che il paziente cerca di arginare con il consumo di alcool (fino ad una intossicazione etilica importante della durata di un giorno).
Questi episodi avvengono ogni lunedì, giorno in cui la moglie ricomincia a lavorare dopo la pausa del fine settimana.
Il paziente è dipendente psicologicamente dalla moglie che lo accudisce, la stessa rappresenta per lui una figura materna; l’allontanamento dalla stessa provoca in modo frequente e regolare le sue “crisi etiliche” dimostrando la sua regressione psicologica. Posso confermare che nelle condizioni psichiche attuali il paziente non è capace di svolgere nessuna attività lavorativa, tanto meno nella sua professione di cameriere. È comunque da considerare inabile al lavoro in modo completo.” (Doc. B)
In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli lo scritto della dr.ssa __________, con invito ad apprezzare se tale referto è atto a modificare le sue conclusioni peritali (XI).
Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 23 ottobre 2008:
" Confermo le mie conclusioni espresse nella mia perizia del 14.2.2007.
Il nuovo certificato stilato dalla collega __________ non è da essere considerato come un documento che offre un’informazione rilevante e che possa giustificare un peggioramento delle condizioni psichiche che l’assicurato presentava già al momento della mia valutazione.
Da un lato era già presente un consumo di etile e una chiara tendenza dello stesso a mettere in atto un comportamento passivo e dipendente che, come già espresso nella mia perizia, non è giustificato da un punto di vista concettuale in quanto non ha mai presentato un grave quadro clinico che abbia potuto giustificare un tale processo regressivo dell’apparato psichico.
Dall’altro la collega non ha indicato se ha prescritto un nuovo trattamento psicofarmacologico o meno e non è stato precisato il dosaggio. E inoltre (dalla documentazione in mio possesso) non è stato nemmeno ricoverato per ragioni psichiatriche nei mesi successivi alla mia valutazione.
Infine, il fatto che la collega abbia visitato l’assicurato solo saltuariamente conferma ulteriormente la mia posizione, ossia che non si può giustificare un peggioramento dello stato di salute in modo sostanziale e rilevante se egli è stato visitato solo due volte nel 2007 e una volta nel 2008.
Pertanto confermo quanto da me espresso nella mia valutazione peritale del 14.2.2007 in cui attesto una incapacità lavorativa del 35% per ragioni psichiatriche.” (Doc. XII)
Con scritto del 3 novembre 2008, indirizzato alla patrocinatrice dell’assicurato, la dr.ssa __________ ha osservato:
" In riferimento alla sua lettera del 28.10.2008 e dopo aver letto la risposta del mio collega dr. __________ mi permetto di rispondere come segue:
in primis il quadro clinico depressivo del paziente RI 1 non ha giustificato un’ospedalizzazione in quanto la moglie lo ha sempre sostenuto sia dal punto di vista psicologico che economico; se lui avesse vissuto da solo sicuramente non sarebbe stato in grado di gestirsi nelle condizioni psicologiche depressive in cui si trovava e un’ospedalizzazione sarebbe stata necessaria a scopo di cura e assistenza.
In secondo luogo le visite ambulatoriali da me sono state saltuarie per motivi economici; il paziente non pagando i premi della sua cassa malati non poteva curarsi. Da notare che un aiuto da parte del sostegno psicosociale di __________, consigliato da me, non è stato preso in considerazione in quanto il paziente sosteneva di non essere stato preso in considerazione all’epoca (2002-2003).
Dopo aver fatto un giro di medici psichiatri come curanti ha preferito e ha accettato di curarsi da me. Il sig. RI 1 inoltre assumeva una cura antidepressiva di Cipralex 30 gocce al giorno, cura che aveva iniziato nell’ottobre 2006 e che ha continuato per tutto l’anno 2007 e fino all’estate del 2008 (confermato dal paziente nella visita odierna).
Da notare in ogni modo che le considerazioni del mio collega riguardano solamente il periodo peritale del 14.2.2007 e non oltre.
Per questo motivo, ritengo che un ulteriore parere da parte del collega dr. __________ sarebbe auspicabile, oppure potrebbe essere preso in considerazione anche il parere di un altro psichiatra.” (Doc. C)
Chiamato dal TCA a prendere posizione riguardo alle osservazioni formulate dalla dr.ssa __________ (XVI), con scritto del 20 novembre 2008, il dr. __________ ha risposto:
" Il nuovo certificato del 3.11.2008 stilato dalla collega __________ non fornisce nessun elemento sostanziale che possa giustificare un aggravamento dello stato psichico che l’assicurato abbia già presentato nella mia valutazione del 14.02.2007. Va detto che nella mia valutazione ho preso in considerazione non solo l’impressione clinica constatata ma anche l’andamento clinico di un lungo periodo di tempo.
Il fatto che l’assicurato non sia stato ricoverato né seguito regolarmente per motivi economici oppure perché la moglie dello stesso lo abbia sostenuto confermano ancora una volta il mio punto di vista. Ossia che il quadro psicopatologico che presenta l’assicurato non ha mai avuto caratteristiche di gravità.
Nel caso in cui il quadro clinico di cui soffre l’assicurato fosse stato grave, le difficoltà di ordine economico sarebbero passate in secondo piano per dare luogo ad un trattamento più incisivo e consistente. Inoltre ricordo che i servizi psicosociali cantonali sono in grado di fornire un’adeguata presa a carico amministrativa ed economica per i pazienti psichiatrici.
Se il quadro clinico di cui soffre l’assicurato fosse stato grave difficilmente avrebbe potuto essere gestito in ambito familiare.
Mi sembra particolare che la collega, che ha visto solo una volta l’assicurato nel 2008, possa affermare un sostanziale peggioramento del quadro clinico. Inoltre nel suo nuovo scritto chiede una nuova valutazione dello stato psichico dello stesso, che a mio avviso non è giustificata.
Ritengo che, nel caso in cui il vostro Tribunale la ritenesse necessaria, io mi discosto dal fare un’ulteriore valutazione.” (Doc. XVII)
2.11. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.12. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM il 20 marzo 2007, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato infatti sottoposto ad un accurato esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli è inabile al lavoro al 30% solo per lo svolgimento di attività estremamente pesanti (quali ad esempio quella di muratore, mai esercitata in Svizzera), ma abile al lavoro al 100% in attività sia medio-leggere, che medio-pesanti, come quelle da lui svolte in precedenza di cuoco e di autista-distributore di bibite (doc. 46-22).
Il dr. __________ ha inoltre evidenziato che le lievi alterazioni degenerative dell’assicurato non sono in grado di spiegare i dolori cronici da lui lamentati, tanto più che da quattro anni egli non esercita più attività lavorative pesanti (doc. 46-22).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto, in data 14 febbraio 2007, ad un esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli, affetto da “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve; sindrome da dipendenza da alcool, uso continuo; disturbi misti di personalità dipendente, depresso, immaturo”, va considerato inabile al lavoro al 35%, a partire dal 2004 (cfr. doc. 46-18).
Il dr. __________ ha sottolineato che la diminuzione della capacità lavorativa è data solo dalla sintomatologia depressiva, soprattutto dall’abulia e dall’apatia, che rendono l’interessato “incostante nell’esecuzione delle mansioni, diventa lento, impreciso, poco affidabile e con una maggiore affaticabilità” (doc. 46-19).
Queste conclusioni sono state contestate dall’assicurato, attraverso un certificato medico del 6 agosto 2008 della dr.ssa __________, sua psichiatra curante dal 27 settembre 2005 al 6 dicembre 2005 e che, in seguito, ha rivisto l’interessato una volta nel 2006 (il 5 ottobre 2006), due volte nel 2007 (il 10 ottobre e il 9 novembre 2007) e una volta nel 2008 (il 25 luglio 2008), come comunicato dalla stessa specialista (cfr. doc. B). La dr.ssa __________ ha attestato che le condizioni psichiche dell’assicurato hanno subito un peggioramento nel corso degli ultimi anni, in quanto sofferente di uno stato depressivo ormai cronico, accompagnato da frequenti attacchi di panico, che egli cerca di arginare ricorrendo al consumo di alcool (doc. B). La dr.ssa __________ ha rilevato che ciò si verifica ogni lunedì, giorno in cui la moglie dell’interessato - che lo accudisce e che rappresenta per lui una figura materna - riprende il lavoro dopo la pausa del fine-settimana. La specialista ha spiegato che l’assicurato, essendo dipendente psicologicamente dalla moglie, nel momento in cui ella si allontana subisce una regressione psicologica. In tali condizioni, quindi, a mente della dr.ssa __________ l’assicurato va considerato totalmente inabile al lavoro (doc. B).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 settembre 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto della dr.ssa __________ del 6 agosto 2008 (doc. B) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che la dr.ssa __________ ha attestato l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute dell’interessato intervenuto nel corso degli anni, dal 2005 ad 2008.
Pertanto, potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25 settembre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Chiamato dal TCA ad esprimersi in merito all’attestazione della dr.ssa __________ e a precisare se la stessa sia in grado di mutare le sue conclusioni peritali, il dr. __________, nel suo scritto del 15 ottobre 2008, ha escluso che il certificato della curante possa giustificare un peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato in grado di influire sulla sua valutazione peritale del 26 febbraio 2007 (doc. XII).
Il dr. __________ ha infatti evidenziato che il consumo etilico e la tendenza dell’interessato a mettere in atto un comportamento passivo e dipendente, riferiti dalla curante, erano già presenti al momento della sua valutazione peritale. Il perito ha tuttavia ribadito che il processo regressivo dell’apparato psichico cui fa riferimento la dr.ssa __________ non era giustificato, da un punto di vista concettuale, dato che l’assicurato non ha mai presentato un grave quadro clinico (doc. XII).
Il dr. __________ ha inoltre sottolineato che, dopo la sua valutazione peritale, l’assicurato non è stato ricoverato per ragioni psichiatriche, ciò che non depone quindi per un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Infine, il dr. __________ ha rilevato che anche il fatto stesso che la dr.ssa __________ abbia visitato l’interessato solo saltuariamente nel corso degli ultimi anni (solo due volte nel 2007 e una volta nel 2008) conferma che non vi è stato un peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato, come sostenuto invece dalla curante (doc. XII).
Il TCA ritiene di condividere queste considerazioni, motivate, espresse dal perito psichiatra.
Va poi rilevato che la dr.ssa __________, in uno scritto del 3 novembre 2008, ha preso posizione in merito alle critiche esposte dal dr. __________, rilevando che l’assicurato non ha dovuto essere ospedalizzato solo grazie all’aiuto ricevuto dalla moglie, la quale lo ha sempre sostenuto sia dal punto di vista psicologico che da quello economico e senza la quale un’ospedalizzazione sarebbe stata necessaria (doc. C). La dr.ssa __________ ha poi osservato che le sue visite specialistiche sono state saltuarie per motivi economici, dato che l’interessato non pagava i premi della cassa malati. Inoltre, la specialista ha indicato che “un aiuto da parte del sostegno psicosociale di __________, consigliato da me, non è stato preso in considerazione, in quanto il paziente sosteneva di non essere stato preso in considerazione all’epoca (2002-2003)” (doc. C).
Il dr. __________, chiamato dal TCA ad esprimersi in merito a queste ulteriori precisazioni della dr.ssa __________, nello scritto del 20 novembre 2008, ha ribadito la correttezza della sua valutazione peritale, ritenendo che non vi sia stato un peggioramento dello stato psichico dell’interessato, come invece indicato dalla curante. Il perito ha in particolare evidenziato di avere preso in considerazione, nella sua valutazione, non solo l’impressione clinica constatata durante l’esame peritale, ma anche l’andamento clinico di un lungo periodo di tempo.
Il dr. __________ ha indicato che il fatto che l’interessato non sia stato ricoverato solo grazie al sostegno fornitogli dalla moglie e che egli non sia stato seguito regolarmente, dal profilo specialistico, per motivi economici non fanno che confermare la sua tesi relativa all’assenza di un quadro psicopatologico grave. Il dr. __________ ha infatti sottolineato che le difficoltà economiche non precludono l’accesso alle cure, dato che i servizi psicosociali cantonali sono in grado di fornire un’adeguata presa a carico amministrativa ed economica per i pazienti psichiatrici. Il perito ha inoltre evidenziato che nel caso in cui effettivamente il quadro clinico dell’assicurato fosse stato grave, difficilmente avrebbe potuto essere gestito in ambito familiare (doc. XVII).
Il TCA ritiene di poter fare proprie anche queste considerazioni del dr. __________.
In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che, a partire dal mese di ottobre 2004, l’assicurato presenta un grado di capacità lavorativa del 65% sia nella sua precedente professione di autista-distributore di bibite, sia in altre attività adeguate (preferibilmente che non implichino un contatto diretto con l’alcool e che non prevedano turni di lavoro notturni o irregolari).
In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurato conserva una capacità lavorativa residua del 65% nella sua precedente attività di autista-distributore di bibite, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 65% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che, come indicato dall’UAI, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 35% (cfr. al riguardo STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che è insufficiente per continuare ad attribuire una rendita di invalidità dell’AI.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° gennaio 2005 (al riguardo va evidenziato che la rendita è stata attribuita dal 1° giugno 2003 al 31 dicembre 2004, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, l’insorgente è stato considerato abile al lavoro al 65% nella sua attività dall’ottobre 2004; cfr. doc. 46-13. e consid. 2.9.).
Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 31 dicembre 2004, la decisione del 25 settembre 2007 deve, perciò, essere confermata.
Da notare, per inciso, che la giurisprudenza citata dalla patrocinatrice nello scritto dell’11 agosto 2008 (ossia DTF 119 V 410) per giustificare la richiesta di continuazione del beneficio del diritto alla rendita intera, anche dopo il 31 dicembre 2004, non può essere presa in considerazione nel caso di specie, in quanto trattasi di una fattispecie diversa, che riguarda tutt’altra tematica.
In quel caso, infatti, l’amministrazione aveva dimezzato ad un assicurato la rendita intera di invalidità della quale beneficiava, poiché il danno alla salute da lui patito derivava esclusivamente da un abuso alcolico. Questa decisione, confermata dal primo giudice, era passata in giudicato. Successivamente, l’assicurato aveva chiesto all’amministrazione di “togliere” la misura presa di riduzione delle prestazioni, dato che egli non aveva più consumato alcool da un anno. L’amministrazione aveva respinto la domanda, ritenendo non verosimile che l’interessato avesse totalmente cessato di assumere bevande alcoliche. I giudici cantonali avevano poi confermato tale decisione. Il Tribunale federale, per contro, aveva annullato la decisione dell’amministrazione e stabilito la continuazione del versamento di una rendita intera, dato che l’assicurato non aveva causato la sua invalidità tramite una colpa grave intenzionale.
Nel caso di specie, al contrario, come visto, la soppressione delle prestazioni dopo il 31 dicembre 2004 non è stata decisa a causa dell’abuso alcolico dell’interessato, bensì in considerazione del miglioramento delle sue condizioni psichiche, a partire dal mese di ottobre 2004, come stabilito dai periti del SAM.
2.13. L’assicurato ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia psichiatrica giudiziaria e la sua audizione personale (I).
Al proposito va ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.
Non è pertanto necessario procedere né all’audizione, né alla nuova valutazione peritale richieste.
2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti