Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.339

 

LG/DC/sc

Lugano

23 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 settembre 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, precedentemente attiva quale registratrice di dati presso la __________, __________, in data 31 agosto 1983 ha presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita), segnalando di essere affetta da “emorragia cerebrale” (doc. 2-102).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con deliberazione del 6 novembre 1984 l’allora Commissione AI del Cantone Ticino ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità (grado del 75%) a far tempo dal 26 luglio 1984 (doc. AI 2-68).

 

                               1.3.   Nell’ambito della prima procedura di revisione, in data 20 marzo 1985, la Commissione AI ha fissato un grado d’invalidità all’80% e confermato l’erogazione della rendita intera all’assicurata (doc. AI 2-52). Nelle successive procedure di revisione la rendita è rimasta invariata con le decisioni del 10 ottobre 1985 (doc. AI 2-39), del 13 ottobre 1987 (doc. AI 2-30), del 24 ottobre 1989 (doc. AI 2-19), del 22 dicembre 1992 (2-9), del 4 gennaio 1995 (doc. AI 2-1), del 29 ottobre 1996 (doc. AI 8-1) e del 30 aprile 2001 (doc. 13-1).

 

                               1.4.   L’Ufficio AI ha avviato nel mese di aprile del 2006 una nuova procedura di revisione e in data 23 giugno 2006 ha comunicato all’assicurata la necessità di un accertamento medico presso il Servizio accertamento medico (SAM) di Bellinzona (doc. AI 24-1). Sulla base della perizia pluridisciplinare allestita l’8 marzo 2007 l’UAI, con decisione del 25 settembre 2007 (doc. AI 54-1) preavvisata con progetto del 7 agosto 2007 (doc. AI 48-1) ha ridotto la rendita  intera d’invalidità a mezza rendita, a seguito del miglioramento dello stato di salute dell’assicurata.

 

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, contestando la perizia del SAM, il presunto miglioramento dello stato valetudinario di RI 1, nonché il calcolo del reddito da valido e da invalido operato dall’UAI. Con l’allegato ricorsuale sono inoltre stati prodotti i rapporti del Dr. Med. __________ del 25 ottobre 2007 e del 22 agosto 2007 e viene chiesto l’allestimento di una perizia medica (doc. I)

 

                                         La rappresentante dell’insorgente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

 

                               1.6.   L’UAI, in risposta, richiamata la perizia pluridisciplinare del SAM, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa (doc. IV).

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e            non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà     dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può                 dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi                                       dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF                                         H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del   21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA       H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio         2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT    I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;          STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre, in via di revisione, la rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

 

          Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della                   LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta                      permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla                           salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,                                                 malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,                                               secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla                                             salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,                                                 malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.                                Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una                                                   diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa                                                      essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,                                  Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité                                                   sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

 

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

                                         Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

 

                                         In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

 

"  (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.7.   Nella decisione del 25 settembre 2007 l’UAI ha diminuito la rendita AI erogata all’assicurata da intera a mezza fondandosi sulle conclusioni della perizia del SAM dell’8 marzo 2007.

                                     

                                         In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia psichiatrica (Dr. Med. __________), sia quella reumatologica (Dr. Med. __________), sia infine quella neurologica (Dr. Med. __________).

                                     

                                         Dal profilo psichiatrico il Dr. Med. __________ si è così espresso:

 

"  (...)

1.   Diagnosi dal punto di vista specialistico.

La sig.ra RI 1 è nota principalmente per emorragia subaracnoidea con ablazione neurochirurgica di due aneurismi dell'arteria comunicante posteriore e dell'arteria corioidea anteriore sx ( luglio 1982) e relative possibili complicanze quali cefalea, vertigini, astenia come già descritto negli atti.

Da allora viene segnalata sintomatologia ansiosodepressiva con limitazione della capacità lavorativa ed un possibile scompenso depressivo reattivo a conflittualità nell'ambito coniugale (certificazione dell'agosto 2000). Durante il colloquio odierno la sig.ra RI 1 si presenta collaborante e discretamente curata nell'aspetto ed ordine personale, l'eloquio è fluente e buono è il contatto visivo con l'esaminatore. Non sono presenti disturbi della forma e del contenuto del pensiero; assente la fenomenologia dispercettiva. Sono invece presenti sentimenti di tipo depressivo quali una pervasiva sfiducia e rassegnazione nelle persone motivata principalmente dalle vicende matrimoniali, una generale perdita di energia, sentimenti di inutilità con una difficoltà a progettarsi nel futuro, tendenza all'isolamento sociale.

Assenti sono sentimenti di colpa o vergogna o la verbalizzazione di tematiche anticonservative.

Nel colloquio odierno la sig.ra RI 1 non riferisce importanti sintomi somatici (es. cefalee, vertigini, algie o altro).

La sig.ra RI 1 ha recentemente traslocato per avvicinarsi alla madre e riferisce inoltre come significativi e gratificanti i rapporti con i familiari, in particolare con la sorella.

La sig.ra RI 1 riferisce l'assunzione della seguente farmacoterapia psicotropa: fluoxetine 20mg 1cx3, Tranxillium 20mg 1cx2, Dalmadorm 30mg 1c, Seresta 15mg 1c R.

La sig.ra RI 1 non effettua visite specialistiche psichiatriche dal settembre 2000.

Attualmente si può diagnosticare una sindrome ansiosodepressiva (ICD 10, F41.2) con una compromissione della capacità lavorativa in ragione del 50%.

Si consiglia comunque una rivalutazione a breve-medio termine (es. due anni) preferibilmente dopo una presa a carico specialistica psichiatrica.

 

Influenza sulle capacità lavorative.

La sintomatologia descritta determina esclusivamente dal punto di vista psichiatrico una compromissione delle abilità lavorativa in ragione del 50%.

 

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Dal luglio 1982 a seguito dell'emorragie cerebrale e dei suoi postumi la sig.ra RI 1 ha manifestato ansia e depressione da allora sempre presenti ma con intensità diversa nel corso degli anni. Dopo i primi anni di malattia (e presa a carico specialistica psichiatrica presso il Dr. __________) nel 1996 si è nuovamente sposata investendo affettivamente ed economicamente nella nuova relazione (costruzione della casa, progetto di adozione). Successivamente al fallimento di questo progetto di vita vi è stato uno scompenso depressivo reattivo (e un riferito tentamen). La situazione psicopatologica attuale, caratterizzata principalmente da quanto sopra segnalato, sembra avere i caratteri della cronicizzazione senza una gravità tale da motivare una compromissione della capacità lavorativa superiore al 50%. in tale senso potrebbe essere utile un supporto psicoterapeutico finalizzato all'elaborazione dell'ennesimo lutto e che oltre a sostenere la sig.ra RI 1 l'aiuti a riprogettarsi nel futuro.

 

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali.

Le limitazioni funzionali sono ascrivibili ai sintomi depressivi (in particolare apatia ed anergia) e determinano una diminuzione del rendimento in un orario lavorativo completo.

 

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.?

Un supporto specialistico (in particolare una psicoterapia) potrebbe influire positivamente su tutto ciò che è inerente la sig.ra RI 1 e quindi secondariamente anche sull'attività lavorativa.

 

Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

In linea teorica potenzialmente migliorativi.

 

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.?

Attualmente no.

 

Ritiene che l'assicurata sia in grado di svolgere altre attività? Se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

In teoria qualunque attività compatibile con le problematiche somatiche e quella attività che potrebbe suggerire una riqualificazione professionale tenendo comunque conto che la sig.ra RI 1 non lavora più da tanti anni." (Doc. AI 36-21+22+23)

 

                                         Dal profilo della patologia reumatologica, il Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia, dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, le limitazioni soggettive e lo status ha posto la diagnosi di “Sindrome cervicospondilogena cronica – discopatia C5/C6 anamnestica e lombalgie comuni recidivanti da oltre 10 anni” (doc. AI 36-26).

 

                                         Lo specialista si è poi espresso in questi termini circa i quesiti posti dall’UAI:

 

"  (...)

3.   INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ  LAVORATIVA NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).

Dal punto di vista reumatologico le diagnosi elencate non hanno alcuna influenza sulla capacità lavorativa.

 

4.   DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO/A DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.

Non ho evidenza per cambiamenti di rilievo nel corso degli ultimi anni.

 

5.   COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA? QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?

Non vi è alcuna riduzione della capacità lavorativa.

 

6.   RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?

                                                                         SE SÌ, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ ADATTA (ORE/DIE O RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).

L'assicurata è in grado di svolgere qualunque attività lavorativa dal punto di vista reumatologico.

 

7.   PER ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE: IN CHE MISURA L'A. PUÒ SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI CASALINGA (DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI).

Dal punto di vista reumatologico, come casalinga, l'assicurata è abile al lavoro in misura completa." (Doc. AI 36-26+27)

 

                                         Infine, il Dr. Med. __________, spec. FMH in neurologia, in data 19 dicembre 2006, dopo aver illustrato l’anamnesi dell’assicurata e il suo stato neurologico ha dato la seguente valutazione:

 

"  (...)

CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:

Nel 1982 l'A. aveva presentato una cefalea acutissima, che aveva portato alla diagnosi di due aneurismi cerebrali, era stata poi ricoverata alla clinica universitaria di Zurigo e sottoposta a clipping di entrambi gli aneurismi. Successivamente ha sviluppato cefalee molto frequenti, che si manifestano però non giornalmente, all'incirca per 7-10 giorni ogni mese. Malgrado la grave patologia iniziale la situazione neurologica oggettiva all'esame clinico è favorevole: infatti non vi sono deficit rilevanti sia a livello dei nervi cranici che degli arti superiori e inferiori. Non vi sono neppure mai state crisi epilettiche. Anche dal punto di vista cognitivo, malgrado emorragie cerebrali possano spesso portare ad importanti deficit, da questo punto di vista, la situazione è favorevole e l'A. ammette di non avere problemi di memoria o d'altro tipo in questo ambito. Le cefalee possono essere effettivamente all'origine di temporanee interruzioni dell'attività lavorativa: penso che si possa quantificare ciò al massimo a pochi giorni al mese, dunque non oltre il 20% sull'abilità lavorativa globale. Ritengo dunque l'A., per quel che riguarda gli aspetti strettamente neurologici, abile al lavoro in misura maggiore dell'80%. Eventualmente si potrebbe tentare con una cura preventiva delle cefalee che presentano caratteristiche in parte emicraniche. Ciò necessiterebbe comunque di tempi piuttosto lunghi per valutare l'efficacia di queste misure e, dopo un'evoluzione di così lunga durata, è comunque poco probabile che si possa ottenere un miglioramento significativo. La sintomatologia principale sembra essere comunque da ricercare in ambito psichiatrico, anche durante il colloquio le maggiori limitazioni sono riferite dall'Assicurata sempre ai disturbi depressivi. (...)" (Doc. AI 36-29+30)

 

 

                                         Alle domande formulate dall’UAI lo specialista ha così risposto:

 

"  (...)

Posso così rispondere alle vostre domande secondo il questionario base:

 

1.   Diagnosi dal suo punto di vista specialistico.

Stato da emorragia subaracnoidea nel 1982 con successivo clipping di aneurisma dell'arteria comunicante posteriore e dell'arteria coroidea anteriore a sinistra.

Cefalee recidivanti, probabilmente riconducibili ad una emicrania senza aura. Stato da intervento per sindrome del tunnel carpale a destra.

 

2.   Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Le cefalee possono essere all'origine di una temporanea interruzione dell'attività lavorativa, valutabile in questo caso ad un massimo del 20% complessivo.

 

3.   Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio -lungo termine.

Vedi anamnesi.

 

 

4.   Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

In occasione di cefalee acute più intense è possibile che l'A. sia costretta ad interrompere per qualche ora o al massimo un giorno l'attività lavorativa: ciò è valutabile ad un massimo del 20%.

 

5.   Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Eventualmente tentativo di cura profilattica per le cefalee: ciò comporterebbe tempi piuttosto lunghi per poterne valutare l'effetto, è comunque difficile e poco probabile che un miglioramento significativo possa essere ottenuto.

 

6.   Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.?

      Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone.

Sì, senza rilevanti limitazioni dal punto di vista neurologico.

 

7.   Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

Sì, senza rilevanti limitazioni dal punto di vista neurologico.

 

8.   Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'A. può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).

In misura completa." (Doc. AI 36-30+31)

 

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, con missiva del 6 giugno 2007 diretta al Dr. Med. __________ del SAM, ha chiesto alcune precisazioni sulle conclusioni della perizia dell’8 marzo 2007. In particolare se è stato oggettivato un miglioramento dello stato di salute nel corso degli ultimi anni ed in caso positivo specificando in cosa consiste e da quando. Il perito ha così risposto il 15 giugno 2007:

 

"  Le invio la risposta ai suoi quesiti postici in data 06.06.2007, riguardante l'A. a margine.

 

La signora RI 1 è affetta da sindrome ansioso-depressiva dal 1982, insorta a seguito dell'emorragia cerebrale ed i suoi postumi per la quale ha beneficiato di una rendita Al del 80% a far capo dal 01.07.1984. Nel decorso dopo il 24.04.2006 il medico di famiglia, Dr. __________, descrive uno stato stazionario dello stato di salute della suddetta A.. Dagli atti (02.08.2000) si evince però che, in particolare dal settembre 2000, l'A. non è più in cura specialistica (fino a quella data era curata dallo psichiatra Dr. __________). È perciò da intendere che, nonostante persista una sindrome ansioso-depressiva con i caratteri della cronicizzazione, negli ultimi 7 anni l'A. è migliorata dal punto di vista psichiatrico, ciò testato anche dalla riduzione della farmacoterapia ansiolitica-depressiva (come lei stessa ha dichiarato durante il colloquio peritale, accennando alla sua terapia attuale descritta al capitolo 3.7 della perizia stessa) rispetto alle "dosi pesanti" assunte nel 2000 (vedasi atto del 02.08.2000). Inoltre, dopo il fallimento del secondo matrimonio dell'A. stessa, contratto nel 1996, la situazione psicopatologica caratterizzata da uno scompenso depressivo-reattivo sembra avere assunto il carattere della cronicizzazione senza una gravità tale da motivarla con una compromissione della capacità lavorativa maggiore del 50%. Per quel che riguarda la patologia neurologica i disturbi cefalici sono stati reputati sporadici e pertanto giustificanti solo l'interruzione temporanea di un'attività lavorativa con una capacità lavorativa valutata dal nostro consulente, Dr. __________, nella misura del 80%. Infine la patologia reumatologica, per le diagnosi elencate nella perizia, non influenza la capacità lavorativa di questa A..

In conclusione possiamo affermare di aver oggettivato un miglioramento dello stato di salute soprattutto dal lato psichiatrico ma pure sul piano neurologico. Questo miglioramento è da considerare a partire dalla data della perizia." (Doc. AI 43-1)

 

                                         La ricorrente da parte sua ha prodotto in sede ricorsuale due  certificati medici del Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Nel primo datato 22 agosto 2007 il medico ha espresso la seguente valutazione:

 

(…)

La paziente è molto reticente di fronte al colloquio psichiatrico poiché nel corso di questi ultimi anni ha già visto diversi colleghi come da te descritto.

Non ritiene che un sostegno psicoterapeutico psicologico o psichiatrico possa migliorare le sue condizioni.

Sentendola quindi molto restia di fronte all’approccio psicologico psichiatrico e psicoterapeutico le ho proposto di rivolgersi nuovamente a te per il proseguo terapeutico.

Da parte mia però ti posso dire che sono dell’opinione che la signora RI 1 non è in grado di riprendere un’attività lavorativa per i sintomi d’altronde da te già descritti.

Oltre alla sua difficile anamnesi personale e famigliare vorrei insistere in questo ambito sulla sua claustrofobia e il suo persistente cronico.

Tu gli avevi proposto anche un periodo di terapia stazionaria che però ora la paziente non è in grado di accettare.

Il trattamento antidepressivo e ansiolitico è comunque da mantenere.

 

DIAGNOSI

Disturbo depressivo maggiore di origine parzialmente organica e parzialmente correlata al suo vissuto relazionale.

 

IN CONCLUSIONE

Non vedo nemmeno la possibilità che la signora RI 1 in queste condizioni possa essere reinserita o reintegrata in un ambiente lavorativo anche solo protetto.” (doc. B).

 

                                         Nel secondo certificato, datato 25 ottobre 2007, il Dr. Med. __________          si è così espresso all’indirizzo del Dr. Med. __________:

 

"  Caro collega,

 

ti ringrazio per la segnalazione del paziente a margine che ho visitato per un disturbo depressivo reattivo alla decisione AI che le ha revocato la rendita del 50%.

Ella da anni beneficia di un’incapacità lavorativa al 100%, rapporto redatto dal servizio psico sociale e dal suo medico curante Dr. med. __________, una rivalutazione del suo stato clinico è stata effettuata  presso il SAM a livello multi disciplinare.

Da un’incapacità lavorativa al 100% le è stata ridotta la capacità lavorativa al 50%.

Personalmente non concordo con le conclusioni dell’AI poiché la signora RI 1 continua ad essere affetta da un disturbo psichiatrico maggiore che le impedisce uno svolgimento lavorativo.

 

Vedo che c’è una netta discrepanza presso i servizi SMR e SAM. Purtroppo sono gli assicurati che ne subiscono le conseguenze economiche finanziarie.

Ritengo che questi servizi debbano essere più accorti e collaborare eventualmente anche con il servizio di assistenza sociale e con la cassa disoccupazione.

Stiamo per inoltrarci in un baratro assicurativo caratterizzato da una completa incomprensione di chi deve che cosa a chi. Se ognuno manterrà le proprie posizioni ci avventureremo in un disequilibrio medico assicurativo” (doc. C).

 

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Dopo attenta analisi degli atti, questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, giustificante, in via di revisione, la riduzione della rendita, difetta della necessaria forza probante.

 

                                         Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

 

                                         Nella fattispecie si tratta quindi della decisione del 30 aprile 2001 con la quale all’assicurata è stato confermato il diritto alla rendita intera d’invalidità (doc. AI 13-1).

                                         Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

 

                                         Al riguardo va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione – viste le annotazioni del 20 giugno 2006 del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 22-1) – ha disposto una perizia pluridisciplinare presso il SAM (doc. AI 36-1).

 

                          2.10.1.   Per quanto riguarda la patologia reumatologica il Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia, ha diagnosticato una sindrome cervicospondilogena cronica – discopatia C5/C6 anamnestica e lombalgie comuni recidivanti da oltre 10 anni, che tuttavia non hanno alcuna influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata.  Dal profilo reumatologico RI 1 non ha alcuna riduzione della capacità lavorativa.

 

                                         A mente del TCA, non vi è ragione per mettere in discussione tale valutazione, approfondita e motivata, che del resto non è nemmeno stata contestata dalla ricorrente.

 

                          2.10.2.   Per quanto attiene alla patologia neurologica, nel suo referto datato 19 dicembre 2006 il Dr. Med. __________, spec. FMH in neurologia, ha evidenziato che la paziente dopo la grave patologia iniziale (due aneurismi cerebrali) presenta una situazione neurologica oggettiva favorevole. Le cefalee di cui soffre la paziente non incidono oltre il 20% sull’abilità lavorativa globale e dunque l’insorgente è considerata abile al lavoro in misura maggiore dell’80%.

 

                                         Il TCA, non ha motivi per scostarsi nemmeno da questa    valutazione specialistica, approfondita e motivata.

 

                          2.10.3.   Quanto alla patologia psichiatrica, nel referto del 20 dicembre 2006 del Dr. __________ è stata diagnosticata una sindrome ansiosodepressiva (ICD 10, 41.2) con una compromissione della capacità lavorativa in ragione del 50%.

                                         Il perito ha precisato che dal 1982, successivamente         all’emorragia cerebrale l’assicurata ha manifestato ansia e                    depressione di intensità variabile nel corso degli anni. Dopo la                                      fine del secondo matrimonio la ricorrente ha subìto uno     scompenso depressivo reattivo. Il perito ha aggiunto indicando              che attualmente la situazione psicopatologica sembra avere i                                          caratteri della cronicizzazione senza una gravità tale da motivare            una compromissione della capacità lavorativa oltre il 50%.

 

                                         Nello scritto del 15 giugno 2007, in risposta alle precisazioni        richieste dal medico del SMR, Dr. __________, il perito ha aggiunto                         che la paziente, non essendo più in cura dal 2000 presso lo                                        psichiatra Dr. Med. __________ e avendo ridotto la farmacoterapia              ansiolitica-depressiva, è da ritenersi migliorata.

 

                                         Per contro, nella certificazione del 22 agosto 2007 il Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato un disturbo depressivo maggiore di origine parzialmente organica e parzialmente correlata al suo vissuto relazionale. Il Dr. __________ ha evidenziato che l’assicurata non è in grado di riprendere un’attività lavorativa come invece indicato dai periti del SAM. Questa diagnosi è stata confermata nel successivo certificato del 25 ottobre 2007, dove il Dr. __________ ha indicato che la paziente è affetta da un disturbo psichiatrico maggiore che le impedisce uno "svolgimento" lavorativo.

 

                                         Va poi rilevato che il medico curante dell’assicurata, Dr. __________, seppur generalista, ha evidenziato già nel rapporto di decorso del 18 aprile 2006 che lo stato di salute dell’assicurata è stazionario e che “la polipatologia presente non rende ipotizzabile la ripresa lavorativa in alcuna professione”. Egli ha poi aggiunto che il quadro clinico dominato dalla presenza di una grave sindrome depressiva è stazionario e la terapia farmacologica continua (doc. AI 18-1).

 

                                         Il Dr. __________, nello scritto indirizzato all’UAI del 13 agosto 2007, ha chiarito che la sintomatologia della paziente è caratterizzata da una forte angoscia, umore deflesso, insonnia, fobie, cefalee invalidanti, stanchezza, disinteresse e ritiro sociale. Il medico ha poi aggiunto che il recente peggioramento del quadro psichiatrico ha reso necessario l’invio della paziente presso il Dr. Med. __________ (doc. AI 52-1).

 

                                         Nel caso di specie vi è una chiara discrepanza fra quanto asserito dal perito interpellato dall’amministrazione Dr. __________ e quanto sostenuto dai medici curanti della paziente Dr. __________ e Dr. __________. In particolare, per quanto riguarda la diagnosi il perito dell’UAI ha ritenuto unicamente una sindrome ansiosodepressiva con un possibile scompenso depressivo reattivo a conflittualità nell’ambito coniugale, mentre i medici curanti dell’insorgente hanno posto una diagnosi di disturbo depressivo maggiore di origine parzialmente organica e parzialmente correlata al suo vissuto relazionale. Divergente anche la valutazione in merito alla capacità lavorativa residua di RI 1: il perito ritiene quest’ultima abile in misura del 50% fondando tale giudizio sul fatto che la paziente non sarebbe più in cura dal 2000 presso lo psichiatra Dr. Med. __________ e avrebbe ridotto la farmacoterapia ansiolitica-depressiva (circostanza questa contraddetta peraltro dal medico curante Dr. __________), mentre il Dr. __________ e il Dr. __________, considerano l’assicurata inabile al 100% e addirittura peggiorata secondo quanto riferito da quest’ultimo nel mese di agosto del 2007.

 

                                         Alla luce di tali divergenze, questo Tribunale ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata sia realmente migliorato dal punto di vista psichiatrico.

 

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’assicurata beneficia di una rendita intera dal 1984, la quale è stata regolarmente confermata nelle revisioni fino al 2001 e che l’ultima revisione ha avuto luogo nel 2006.

                                        

                             2.11.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

 

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

 

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

 

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente, al fine di stabilire se vi è realmente stato un miglioramento rispetto alla precedente decisione.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

 

                                         La richiesta dell’assicurata di procedere ad una perizia medica (doc. I) è quindi superata, quanto all’aspetto psichiatrico, dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti di natura medica.

 

                             2.12.   Con il ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

 

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

 

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

 

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 25 settembre 2007 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.11..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 26 ottobre 2007.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti