Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.33

 

FS/td

Lugano

25 gennaio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, attiva quale ausiliaria di pulizie fino al settembre 2002 (doc. AI 5/1-3), nel mese di novembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e una psichiatrica a cura del dr. __________ –, con decisioni 14 dicembre 2006 (doc. AI 45/1-2 e 46/1-2), preavvisate con progetto 2 agosto 2006 (doc. AI 41/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2005 e ad una mezza rendita dal 1° marzo al 31 agosto 2005 adducendo:

 

"  (…)

Dal settembre 2002 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

 

    La documentazione medica acquisita all'incarto oggettiva l'inabilità completa, data dai disturbi di natura reumatologica, nell'abituale attività di ausiliaria di pulizia a decorrere dal mese di settembre 2002, mentre risulta essere abile in misura del 75% (6 ore al giorno) in attività leggere e rispettose dei limiti funzionali (attività che permetta di cambiare frequentemente posizione, stare seduta al massimo 30 minuti di fila, in piedi ferma solo per qualche minuto, evitare di sollevare pesi con il braccio sinistro e pesi superiori a 3 kg con il braccio destro, evitare posizioni non ergonomiche della colonna cervicale e lombare).

 

    Considerate le limitazioni funzionali ed il percorso socio professionale, possono ancora entrare in considerazione attività non qualificate o semi qualificate e leggere nell'ambito dell'industria. Inoltre, la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate (leggere e prevalentemente sedentarie) nel settore della vendita (ad es. addetta all'incasso, venditrice all'interno di piccoli centri di vendita, rappresentante nella promozione di prodotti in generale).

 

    Situazione economica con definizione del grado d'invalidità dal settembre 2002:

 

     Reddito annuale esigibile:

     senza invalidità                          CHF 40'105.00

     con invalidità                              CHF 31'013.00

     Perdita di guadagno                 CHF   9'092.00                   = Grado d'invalidità 23%

 

    Dal mese di maggio 2004 al maggio 2005 è subentrata un'altra patologia che l'ha resa inabile al lavoro in misura del 50% in qualsiasi attività, quindi vi è una nuova situazione economica:

 

     Reddito annuale esigibile:

     senza invalidità                          CHF 41'237.00

     con invalidità                              CHF 20'648.00

     Perdita di guadagno                 CHF 20'589.00                   = Grado d'invalidità 50%

 

    Il disturbo cardiovascolare ha influito ulteriormente sulla capacità lavorativa nel periodo dalla fine di febbraio 2006 all'inizio di aprile 2006, quindi per un periodo inferiore a tre mesi, pertanto non ha rilevanza sul grado d'invalidità e quindi sul tipo di rendita concesso.

 

    Viene quindi ricalcolato il grado d'invalidità per il periodo dal giugno 2006:

 

     Reddito annuale esigibile:

     senza invalidità                          CHF 41'237.00

     con invalidità                              CHF 30'972.00

     Perdita di guadagno                 CHF 10'265.00    = Grado d'invalidità 25%

 

     Il percorso socio professionale (bagaglio attitudinale e assenza di una solida formazione scolastica) non permette di proporre provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica; tuttavia, si resta a disposizione per una introduzione al posto di lavoro o per una "formazione ad hoc" qualora dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerla e se questa dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua.

 

     Decidiamo pertanto:

 

    La situazione sopra descritta porta all'assegnazione di un quarto di rendita dal 01.12.2004, momento in cui con il calcolo della media retrospettiva si raggiunge il grado minimo del 40%, di una mezza rendita a decorrere dal 01.03.2005 (art. 88a OAI, cpv. 2), per un periodo limitato al 31.08.2005 (art. 88a OAI, cpv. 1); per il periodo precedente, così come per quello successivo, non sussiste il diritto a rendita poiché il grado d'invalidità è inferiore al minimo richiesto (40%).

(…)." (doc. AI 43/2-3)

 

                               1.3.   Contro queste decisioni l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la limitazione temporale del diritto alla rendita e la valutazione medica – ha postulato la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione.

 

                               1.5.   Con scritti 2 e 26 luglio 2007 il TCA ha invitato l’assicurata ha produrre la “documentazione medica probatoria” preannunciata con il ricorso.

                                         L’assicurata è rimasta silente.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2005 e ad una mezza rendita dal 1° marzo al 31 agosto 2005.

                                         L’assicurata contesta la valutazione medica e postula il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., I 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, la ricorrente è stata peritata dal dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, e dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

 

                                         Il dr. __________, nella perizia 1° settembre 2004 (doc. AI 19/1-7) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità al lavoro di “(…) dolori diffusi predominanti all’emicorpo sinistro in particolare all’arto superiore nel quadro di una probabile fibromialgia (diagnosi differenziale: sindrome del dolore cronico) – lombalgie con sciatalgie sinistre in presenza di lievi disturbi statici (scoliosi dorso-lombare destroconvessa) e discopatia con ernia discale mediana paramediana a sinistra L5/S1 – stato depressivo di media gravità attualmente in cura da maggio 2004 (…)” (doc. AI 19/5) – ha concluso per un’inabilità totale nella sua precedente attività e per una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti dal 1° settembre 2002.

 

                                         Il dr. __________, nella perizia 18 agosto 2005 (doc. AI 25/1-11) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità al lavoro di “(…) sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 43.2) dal gennaio 2004 – dolori diffusi predominanti all’emicorpo sinistro in particolare all’arto superiore nel quadro di una probabile fibromialgia – lombalgie con sciatalgie sinistre in presenza di lievi disturbi statici (scoliosi dorso-lombare destro convessa) e discopatia con ernia discale mediana e paramediana sinistra L5/S1 (…)” (doc. AI 25/6) – ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal maggio 2004 e per una capacità al lavoro del 75% dal maggio 2005.

 

                                         In dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 novembre 2005 ha espresso la seguente valutazione:

 

"  (…)

Sulla base di una perizia reumatologica eseguita in data 31.08.2004 dal Dr. __________ è stata definita l'idoneità lavorativa dell'A. in relazione con la patologia reumatologica:

○   IL del 100% nell'attività abituale quale ausiliaria di pulizie, cameriera ed ausiliaria di cucina

   CL del 75% (6 ore al giorno) in attività leggera, che non imponga il mantenimento forzato di posizioni scomode e che rispetti le limitazioni funzionali enunciate nella perizia del Dr. __________.

Questi gradi di IL sono da intendere a decorrere dal 01.09.2002.

 

- Sulla base della perizia psichiatrica eseguita dal Dr. __________ in data 23.05. é stato valutato l'impatto della patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa:

IL del 50% dal maggio 2004

CL del 75% dal maggio 2005, in qualsiasi attività lavorativa

Lo specialista prevede un miglioramento possibile fino alla misura del 100%.

Questo miglioramento non può essere attualmente definito ma dipenderà dell'evoluzione clinica, che verrà richiesta alla psichiatra curante Dr. __________ fra 6 mesi ca.

 

In conclusione, come già detto nel mio rapporto del 11.06.2004, il fattore limitante preponderante per quanto concerne la capacità lavorativa risulta dunque essere di natura reumatologica. La successiva patologia psichiatrica ha inciso ulteriormente sull'idoneità lavorativa ma in misura minore.

(…)." (doc. AI 28/1)

 

                                         Questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle accurate e concludenti perizie reumatologica e psichiatrica, né del resto l’as-sicurata ha sollevato precise censure al riguardo e tantomeno ha prodotto nuova documentazione medica che le contraddirebbe.

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                                         Va qui ancora ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         In concreto, anche se esplicitamente e a più riprese invitata a farlo (consid. 1.5), l’assicurata non ha mai prodotto la “documentazione medica probatoria” preannunciata con il ricorso.

 

                               2.8.   Per quanto riguarda la valutazione economica, aspetto questo non contestato dall’assicurata, il TCA si limita qui ad osservare che, ritenuto il calcolo della media retrospettiva (doc. AI (doc. AI 42/1-2), sulla base del rapporto finale 25 luglio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 40/1-3), delle tabelle allestite lo stesso giorno (doc. AI 39/1-3) e in corretta applicazione della giurisprudenza federale – in particolare la giurisprudenza valida in merito all’applicazione della tabella TA1 per il calcolo del reddito ipotetico da invalido (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04) e alla possibilità di apportare una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermata in Pratique VSI 2002 pag. 64) – a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2004 (momento in cui l’assicurata è stata per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una mezza rendita dal 1. marzo al 31 agosto 2005 (cfr. art. 88a cpv. 1 e 2 OAI).

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno dunque confermate e il ricorso respinto.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti