Raccomandata |
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Incarto n.
LG/DC/sc |
Lugano 23 febbraio 2009 |
In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, |
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redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 ottobre 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1960, precedentemente attivo quale autista, in data 27 luglio 2000 ha presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita), segnalando di essere affetto da “disturbi nervosi + linfoma” (doc. AI 16-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia a cura della Dr.ssa Med. __________, con decisione del 24 settembre 2001 (doc. AI 35-1), preavvisata con progetto del 23 luglio 2001 (doc. AI 34-1), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° giugno 2000 e il 30 giugno 2001 e una mezza rendita (grado del 50%) dal 1° luglio 2001.
1.3. Nell’ambito di una prima procedura di revisione avviata nel 2002, dopo aver interpellato il Servizio di psichiatria e psicologia medica __________, l’amministrazione, con comunicazione del 5 giugno 2002, ha informato l’assicurato che il suo grado di invalidità non si era modificato al punto tale da influenzare il suo diritto alla rendita (doc. AI 45-1).
1.4. Nel mese di giugno del 2006 l’UAI ha avviato d’ufficio una seconda procedura di revisione. Con comunicazione datata 20 settembre 2006 l’UAI ha confermato all’assicurato il diritto alla mezza rendita d’invalidità (doc. AI 52-1).
1.5. A seguito dell’annotazione del medico del SMR, Dr. __________, del 24 ottobre 2006 (doc. AI 55-1), l’amministrazione ha poi fatto eseguire una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM).
Sulla base di tali referti peritali con decisione del 2 ottobre 2007 (doc. AI 69-1), preavvisata con progetto dell’8 agosto 2007 (doc. AI 63-1), l’UAI ha soppresso la rendita non essendo più presente alcun grado d’invalidità (doc. AI 69-1).
1.6. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento anche in futuro di una mezza rendita d’invalidità. Il ricorrente, in particolare ha contestato la valutazione operata dal SAM e la mancata applicazione delle deduzioni dal reddito ipotetico da invalido (doc. I).
1.7. L’UAI, in risposta, sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM e dell’ulteriore valutazione del SMR ha proposto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente di respingere il ricorso (doc. IV).
1.8. Con scritto del 23 gennaio 2008 (doc. VIII) il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso a questo TCA copia della valutazione datata 19 dicembre 2007 del Dr. Med. __________ (doc. C1), copia della lettera del 21 novembre 2007 del Dr. Med. __________ (doc. C2) e copia dello scritto del 21 gennaio 2008 del Dr. Med. __________ (doc. C3).
1.9. Con osservazioni datate 6 febbraio 2008 l’UAI ha confermato la correttezza del provvedimento adottato e le proprie argomentazioni di risposta (doc. X + bis).
Le osservazioni dell’UAI sono state trasmesse per conoscenza al rappresentante dell’assicurato (doc. XI).
1.10. Il TCA, in data 21 ottobre 2008, ha interpellato il medico del SMR, Dr. __________, in merito alla sindrome da affaticamento cronico (doc. XIII).
L’UAI ha risposto in data 30 ottobre 2008 producendo le annotazioni del Dr. __________ (doc. XVI + 1/4).
I doc. XIII e XVI con allegati sono stati trasmessi alla controparte che in data 2 febbraio 2009 (doc. XXX) ha prodotto lo scritto del 29 gennaio 2009 del Dr. __________ (doc. E)
Il doc. XXX e allegati sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXXI).
1.11. Il TCA, il 22 ottobre 2008 ha interpellato anche il SAM a proposito della sindrome da affaticamento cronico in relazione alla terapia oncologica (doc. XV).
Il 4 dicembre 2008 il Dr. __________ del SAM (doc. XIX) ha inviato lo scritto datato 21 novembre 2008 del Dr. __________ (doc. XIX bis).
I doc. XV e XIX + bis sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XX).
Il rappresentante dell’assicurato ha risposto in data 22 dicembre 2008 allegando lo scritto del 19 dicembre 2008 del Dr. __________ (doc. XXI), mentre l’UAI ha inviato le proprie osservazioni il 12 gennaio 2009 (doc. XXIV).
I doc. XXI e XXIV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XXV e doc. XXVI).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere in via di revisione, la mezza rendita di d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nell’evenienza concreta, l’assicurato dal 1° giugno 2000 è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità e successivamente dal 1° luglio 2001 di una mezza rendita d’invalidità a seguito della valutazione peritale della Dr.ssa __________.
Nel giugno del 2006, nell’ambito della seconda procedura di revisione, l’UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha dapprima predisposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM, allestita l’11 giugno 2007. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________) che quella oncologica (Dr. Med. __________).
Dal profilo psichiatrico la Dr.ssa __________, del Servizio di psichiatria e di psicologia medica di Savosa ha espresso la seguente valutazione:
" VALUTAZIONE
1. Diagnosi dal suo punto di vista specialistico
Nessuna diagnosi psichiatrica.
2. Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro)
La capacità lavorativa dall'A. non è quindi al momento compromessa dai sintomi psichici.
3. Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine.
Il quadro depressivo descritto dal collega psichiatra nel 2000 era molto probabilmente di tipo reattivo alla patologia neoplatica, ora completamente risoltasi e senza più alcuna ripercussione sul piano della timia.
4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali
Non sussiste una diminuzione della capacità lavorativa attribuibile alle problematiche psichiche.
5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.?
Vedi punto 2 e punto 4.
Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.?
Non sussistono motivazioni psichiatriche per effettuare provvedimenti di integrazione professionale presso quest'A.
7. Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento)
Vedi punto 2 e punto 4." (Doc. AI 60-13)
Dal profilo della patologia oncologica il Dr. Med. __________, spec. FMH Medicina interna, Oncologia-Ematologia, ha posto la seguente diagnosi (doc. AI 60-15):
" Stato dopo linfoma non Hodgkin di tipo immunoblastico (tipo H secondo IVF), della tonsilla sin., stato IIB, diagnosi in data 31.03.1994:
· polichemioterapia ambulatoriale dal 12.04 al 19.07.1994, seguita da radioterapia percutanea della regione cervicale e tonsillare sin. dal 11.08 al 08.09.1994.
· remissione completa persistente dal settembre 1994 a tutt’oggi (12 anni e 6 mesi). “
Lo specialista ha poi espresso la seguente valutazione:
" 2. INFLUENZA DI QUESTE ULTIME SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA
Gli esiti della terapia oncologica ricevuta non sono tali da avere un'influenza sulla capacità lavorativa dell'assicurato nell'attività da ultimo svolta (operaio per ditta di costruzioni edili). Il paziente riferisce un'affaticabilità aumentata, apparsa dopo il trattamento oncologico, in confronto alle sue condizioni precedenti. Un'affaticabilità aumentata nel periodo postchemioterapia può persistere per una durata di 6-12 mesi dal termine della stessa per quanto riguarda un trattamento di polichemioterapia convenzionale, quale quello ricevuto dal paziente in modo ambulatoriale per un linfoma non Hodgkin. Un'affaticabilità aumentata per un periodo più prolungato o a lungo termine non può venir attribuita alla terapia oncologica ricevuta dall'assicurato. I sintomi del paziente non sono oggettivabili né clinicamente né dal punto di vista paraclinico. Dal punto di vista soggettivo il paziente segnala la stabilità dei disturbi dal periodo immediatamente successivo alla chemioterapia fino a tutt'oggi; utilizzando un test grafico (tipo LASA), il paziente indica graficamente una tendenza al miglioramento del grado di affaticabilità. Gli ulteriori disturbi riferiti dal paziente, consistono in una xerostomia, attribuibile alla radioterapia della regione tonsillare e cervicale. Il paziente non riferisce sintomi attribuibili a neurotossicità cronica post-chemioterapia.
3. EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE DAL PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO E PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE
Il paziente è attualmente in remissione completa del linfoma e viene sottoposto a controlli periodici annuali, che includono esame clinico, esami di laboratorio, radiografia standard del torace ed ecografia epatica. Il paziente non ricorda la data dell'ultimo controllo avvenuto nel 2006.
4. COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA?QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE
La diminuzione della capacità lavorativa non è giustificata dal punto di vista strettamente oncologico.
5. POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE PER' MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA
I disturbi riferiti dal paziente sono puramente soggettivi e non è possibile proporre possibilità terapeutiche per migliorarli.
6. RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE PROFESSIONALE?
Tenendo conto della lunga interruzione dell'attività lavorativa del paziente nell'attività da ultimo svolta, sarebbe senz'altro auspicabile effettuare provvedimenti di integrazione professionale.
7. RITIENE CHE L'ASSICURATO SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ? SE SI, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITA LAVORATIVA IN TALE ATTIVITÀ ADATTA
Sì. Il paziente potrebbe svolgere l'attività attuale di autista, senza alcuna riduzione del rendimento e a tempo pieno." (Doc. AI 60-16)
Da parte sua l’assicurato ha prodotto in sede ricorsuale una prima lettera datata 16 ottobre 2007 del Dr. Med. __________ dell’Istituto Oncologico __________, il quale ha precisato quanto segue:
" Egregio Avvocato RA 1,
in merito a una sua richiesta di un'opinione specialistica sulla stanchezza cronica lamentata dal signor RI 1, credo che non si possa escludere che tale condizione dipenda dal trattamento ricevuto per il linfoma immunoplastico della tonsilla per il quale il paziente è stato trattato con successo nel 1994. Infatti l'affaticabilità rimane un sintomo maggiore nei pazienti trattati con successo in diversi tipi di tumore. La letteratura è particolarmente ricca in proposito per quanto riguarda il linfoma di Hodgkin mentre i dati per altri tipi di tumore sono meno certi. Nel caso del linfoma di Hodgkin, come ancora recentemente riportato sul Journal of Clinical Oncology (Hyermstad MJ et al. J Clin Oncol, 2005 Sep 20; 23(27): 6587-95) la "chronic fatigue" rimane un problema frequente anche se l'associazione tra questa e il trattamento è poco chiara. Per i linfomi non-Hodgkin mancano dati precisi, si parla di circa 1/3 dei pazienti con problemi psicosociali dopo il trattamento e mancanza di forze anche a lungo termine (Devlen J et al., Brit Med J 1987; 295; 955-7). La letteratura in generale nei pazienti con cancro riporta una incidenza della affaticabilità cronica tra il 20% e il 40% (che può salire fino a oltre il 50% dopo trapianto di midollo). L'eziologia non è chiara e non esiste trattamento causale e in generale si tratta di una problematica con ovvie ripercussioni sulla capacità lavorativa, come lamentato anche dal signor RI 1.
In quanto parte del team curante del paziente tuttavia ritengo che una perizia in merito all'attuale riduzione della capacità lavorativa dovrebbe nel caso specifico essere richiesta altrove." (Doc. B)
Il rappresentante di RI 1 ha poi prodotto la relazione del 19 dicembre 2007 del Dr. Med. __________, spec. FMH Medicina interna e Oncologia medica, dell’Istituto Oncologico __________ che dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente e ripreso la valutazione del Dr. __________ si è espresso in questi termini:
" (…)
Valutazione mia personale:
Sono anch'io dell'opinione che non si possa escludere che i disturbi addotti dal paziente possano dipendere dal trattamento combinato di chemio- e radioterapia ricevuto per il linfoma nel lontano 1994, inquadrandoli in quella che si potrebbe definire una sindrome da affaticamento cronico, problema riconosciuto dalla letteratura internazionale quale sequela di molti trattamenti oncologici, soprattutto risalenti ad un periodo dove si sono applicati schemi di trattamento chemioterapico e programmi di radioterapia con farmaci molto efficaci ma purtroppo anche caratterizzati da effetti collaterali spesso importanti e possibili sequele a distanza nel tempo.
Bisogna tuttavia ricordare che la diagnosi di sindrome da affaticamento cronico post-chemio radioterapia non é definita in maniera assoluta e soprattutto deve essere considerata una diagnosi per esclusione, dopo aver eliminato tutte le altre potenziali cause di affaticamento e intolleranza allo sforzo, a maggior ragione in pazienti ancora molto giovani.
In particolare, al di là degli usuali esami ematologici per depistare un' eventuale anemia, disturbi elettrolitici, disturbi metabolici, insufficienza di organi parenchimatosi (fegato, reni), si raccomanda in generale di studiare più in dettaglio l'attività della ghiandola tiroide (a maggior ragione in pazienti irradiati in sede cervicale e toracica superiore). La determinazione del TSH durante la perizia SAM ha mostrato per il signor RI 1 un valore nell'ambito della norma. Non mi risulta che siano stati determinati gli ormoni tiroidei veri e propri, cosa che potrebbe risultare utile. Manca nella valutazione SAM una determinazione del tasso di Testosterone nel sangue, ormone la cui carenza potrebbe indurre astenia e/o affaticabilità importanti anche se, da sola, una tale spiegazione per i problemi del signor RI 1 appare poco probabile. La valutazione psichiatrica in ambito SAM non ha evidenziato elementi per uno stato depressivo richiedente trattamento attivo. A questo proposito bisogna tuttavia precisare che nel caso del signor RI 1, contro un quadro depressivo cronico, sembra deporre la relativa freschezza mattutina sino sul mezzogiorno con un certo calo progressivo delle forze nella seconda metà della giornata. In conclusione, gli accertamenti principali per determinare l'origine dell'affaticabilità e della stanchezza cronica sono stati effettuati nell'ambito della perizia SAM. Non si può quindi, a mio modo di vedere, escludere completamente la possibilità che si tratti di una sindrome da affaticamento cronico quale sequela dei trattamenti effettuati nel lontano 1994. Anche se il trattamento in sequenza di chemio-e radioterapia in sé non è stato protratto a lungo nel tempo né appare particolarmente aggressivo (come potrebbe essere per esempio una chemioterapia ad alto dosaggio o un trapianto), si è trattato formalmente di farmaci e raggi con un potenziale di sequele a medio e lungo termine.
L'origine di questa sindrome da affaticamento non é ancora stata chiarita definitivamente, anche se sembra dipendere dal tipo e dalla durata del trattamento oncologico applicato. Fattori individuali, come sempre in medicina, possono giocare un ruolo. Come spesso accade in assenza di spiegazioni chiare e definitive, nella letteratura medica specialistica vengono postulati diversi meccanismi patofisiologici tra i quali possibili influssi negativi sulla respirazione/ossigenazione del tessuto, danni al muscolo cardiaco, influssi negativi sugli organi parenchimatosi (fegato e reni) a seguito di accumulo di tossine, Sfortunatamente non esiste nè un metodo diagnostico per accertare la presenza nè un trattamento causale di tale patologia. Di conseguenza gli sforzi terapeutici sono solitamente volti al controllo dei sintomi derivanti e all'adattamento degli sforzi (tra l'altro anche professionali) a questa situazione particolare.
Risposta alle sue domande
1. Per quanto valutabile dalla storia clinica del paziente e dagli atti, non può essere escluso che il signor RI 1 soffra di una sindrome da affaticabilità cronica.
2. Tenuto conto della performance fisica indicata, il problema sembra intaccare almeno una metà della giornata lavorativa.
3. La diagnosi attuale potrebbe essere riassunta con: sindrome da stanchezza/affaticabilità cronica di origine indeterminata (diagnosi differenziale: sindrome da affaticabilità cronica quale sequela di chemio- e radioterapia nel 1994).
4. Al momento il signor RI 1 è sicuramente abile al lavoro nella sua attività. La definizione della percentuale di abilità è dipendente dal riconoscimento o meno della presenza di una sindrome da affaticabilità.
5. La perizia SAM é esaustiva e copre sia l'ambito oncologico che quello psichiatrico in maniera dettagliata. Le conclusioni di tutti i documenti menzionati sono plausibili.
6. Sulla base della documentazione fornitami, constato che sono state effettuate valutazioni negli ambiti principali connessi al problema dell'affaticabilità cronica (ambito oncologico, psichiatrico, laboratorio di base includente screening tiroideo con TSH basale). Sarebbe stata utile la determinazione degli ormoni tiroidei veri e propri come pure del testosterone basale (tramite prelievo sanguigno), ormone in assenza del quale potrebbe giustificarsi l'insorgenza di un'astenia cronica. Nel caso di una carenza, una terapia continuata in pastiglie porterebbe ad un miglioramento dell'astenia nello spazio di poche settimane se questa ne fosse la causa o la concausa.
7. Non ho ulteriori argomenti da aggiungere." (Doc. C1)
Relazione completata in data 21 gennaio 2008 dalle seguenti precisazioni:
" (…)
a) I disturbi addotti dal paziente ed elencati nella mia lettera del 19.12.2007, sono da un punto di vista clinico, compatibili, in assenza di altre spiegazioni, con una sindrome da affaticamento cronico, anche se non é possibile definirne oggettivamente la presenza in senso assoluto, in quanto non vi sono, a tutt'oggi, parametri oggettivi e validati che possano dimostrarne inequivocabilmente l'esistenza.
b) Ammesso che al paziente venga riconosciuta una sindrome da affaticamento cronico, riterrei che una perdita di abilità lavorativa nell'ordine del 50% sia una stima ragionevole, tenuto conto che il paziente é disturbato perlomeno per la metà del tempo previsto dall'attività lavorativa, che riesce attualmente a svolgere solo perché suddivisa in porzioni, con possibilità di recupero psico-fisico sull'arco della giornata.
c) La perizia SAM é nel complesso esaustiva e tiene conto, con una valutazione puntuale, di tutte le principali cause somatiche e psicologiche che possono spiegare la presenza di una stanchezza cronica e di un affaticamento precoce. Alfine di indagare ulteriormente la causa dei problemi addotti dal paziente, sarebbe risultata utile, come indicato nella mia lettera del 19.12.2007, la determinazione completa degli ormoni tiroidei e la determinazione dell'ormone Testosterone, in quanto una disfunzione in questi due ambiti avrebbe offerto un potenziale appiglio terapeutico con una chance di influire sul benessere generale del paziente." (Doc. C3)
Nella seconda lettera del 21 novembre 2007 il Dr. Med. __________ ha precisato:
" Egregio Avvocato RI 1,
in merito alla sua lettera dei 20.11.2007 concernente la risposta dell'ufficio cantonale dell'AI sul ricorso del Signor RI 1, mi permetto di precisare che:
· l'unica mia perplessità a riguardo della perizia del Dr. __________ e delle conclusioni dell'AI sta nella valutazione della stanchezza cronica come necessariamente associata a patologia psichiatrica o somatica attiva.
Infatti il disturbo è noto nei pazienti oncologici guariti e non è necessariamente associato a problemi psichiatrici. Come già segnalato nella mia lettera precedente, esiste una abbondante letteratura medica in merito.
· la mia valutazione della capacità lavorativa del paziente è avvenuta nel contesto di visite annuali di follow-up oncologico e si è basata solo sul racconto dei disturbi soggettivi lamentati dal paziente.
Ribadisco che, in quanto parte del team curante, ritengo corretto che una ulteriore valutazione di tipo periziale sia da eseguirsi altrove." (Doc. C2)
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai medici del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Con riferimento alla patologia psichiatrica, la Dr.ssa __________ ha chiaramente indicato che non vi è alcuna diagnosi psichiatrica e la capacità lavorativa dell’assicurato non è compromessa da sintomi psichici.
Va rilevato inoltre che già nella perizia del 15 giugno 2001, eseguita dalla Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, sulla base della quale l’UAI ha attribuito una rendita intera fra il 1° giugno 2000 e il 30 giugno 2001 e una mezza rendita dal 1° luglio 2001, la specialista aveva indicato che “l’assicurato presenta un’elaborazione patologica della malattia somatica. I sintomi fisici (stanchezza e stancabilità) vengono perpetuati e prolungati per un’incapacità del soggetto a elaborare sul piano psichico la malattia somatica e la guarigione della stessa, integrandosi nuovamente e completamente nel mondo del lavoro attraverso la sindrome psicastenica che egli descrive e sviluppa successivamente”. Secondo la Dr.ssa __________ il paziente “….dovrebbe urgentemente rientrare a lavorare nella misura di almeno il 50% da subito e con progressivo aumento verso il 100% nell’arco dei prossimi mesi”. (doc. AI 31-4)
Il TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione della specialista interpellata dal SAM, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche maggiormente invalidanti.
La patologia oncologica è stata vagliata dal Dr. Med. __________ che ha valutato in remissione completa il linfoma di cui ha sofferto il paziente. Egli ha ritenuto non giustificata dal punto di vista strettamente oncologico la diminuzione della capacità lavorativa ritenendo puramente soggettivi i disturbi riferiti dal paziente. RI 1 è considerato abile in misura piena nell’attuale attività di autista senza alcuna riduzione del rendimento.
Per quanto riguarda la “sindrome da affaticamento cronico” il Dr. Med. __________ ha rilevato che un’affaticabilità aumentata nel periodo post-chemio terapia può persistere per 6-12 mesi. Un’affaticabilità per un periodo più prolungato non può venire attribuita alla terapia oncologica ricevuta dall’assicurato, i cui sintomi non sono oggettivabili né clinicamente, né dal punto di vista paraclinico (doc. AI 60-15).
Il medico curante dell’assicurato Dr. __________, da parte sua ha confermato che “il paziente può ragionevolmente essere considerato come guarito dalla sua malattia tumorale”, lamentando tuttavia un’affaticabilità fisica precoce ed inadeguata all’intensità degli sforzi prodotti che pregiudicherebbe un’attività professionale a tempo pieno. Il medico ha inquadrato tali sintomi in una “sindrome di affaticamento cronico” che non si può escludere dipenda dal trattamento combinato di chemio- e radioterapia risalenti alla cura contro il linfoma del 1994.
Il Dr. __________ aggiunge comunque che la diagnosi di sindrome da affaticamento cronico post-chemio radioterapia non é definita in maniera assoluta e soprattutto deve essere considerata una diagnosi per esclusione. L’origine di tale sindrome non è stata ancora chiarita definitivamente e non esiste, allo stato attuale delle conoscenze, né un metodo diagnostico né un trattamento causale di questa patologia. Lo specialista ha poi concluso confermando che la perizia SAM è esaustiva e copre sia l’ambito oncologico che quello psichiatrico in maniera dettagliata giungendo a conclusioni plausibili (doc. C1).
Nelle precisazioni del 21 gennaio 2008 il Dr. Med. __________ ha confermato che i disturbi dell’insorgente sono compatibili con una sindrome da affaticamento cronico, “anche se non è possibile definirne oggettivamente la presenza in senso assoluto” mancando a tutt’oggi parametri oggettivi e validati che possano dimostrarne l’esistenza. Il medico curante ha poi aggiunto che qualora venga riconosciuta una sindrome da affaticamento cronico vi sarebbe una perdita di abilità lavorativa del 50% (doc. C3).
Il Dr. Med. __________, da parte sua, nei propri scritti ha espresso delle perplessità nella valutazione della stanchezza cronica sottolineando tuttavia che la sua valutazione si è svolta nel contesto di visite annuali e unicamente sulla base del racconto dei disturbi soggettivi del paziente (doc. C2).
Il medico del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 12 novembre 2007 (doc. IV) ha ripreso la valutazione dei medici del SAM e associato la “sindrome da affaticamento cronico” ad una problematica somatoforme / fibromialgica come già la Dr.ssa __________ aveva indicato nel proprio referto del 15 giugno 2001.
Questo Tribunale ha quindi interpellato il medico del SMR in merito alla sindrome da affaticamento cronico e all’applicazione del metro valevole per una problematica somatoforme / fibromialgica nella determinazione dell’impedimento funzionale dell’assicurato. Il Dr. __________ nelle proprie annotazioni del 27 ottobre 2008 ha specificato che la sindrome da affaticamento cronico corrisponde, in assenza di substrato organico, ad una nevrastenia ICD 10 F 48.0. e documentato la classificazione della sindrome da affaticamento cronico come una patologia somatoforme (doc. XVI).
Il Dr. __________, da parte sua, nella lettera del 29 gennaio 2009, ha preso atto della classificazione del medico del SMR limitandosi a ritenerla riferita all’affaticamento cronico di natura eterogenea e di origini diverse e non necessariamente a casi di tipo oncologico. Lo specialista ha poi aggiunto che la sindrome oggetto della presente disamina si colloca in una zona di difficile interpretazione medica in assenza di chiare possibilità dignostiche o alterazioni di laboratorio facilmente documentabili (doc. E).
A questo punto va comunque sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.4. e STF I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte di un assicurato che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
Dalle tavole processuali è pacifico che l’assicurato non è affetto da una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema la sentenza del Tribunale federale I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 e quella recente 9C_636/2007 del 28 luglio 2008).
Il medico del SMR, Dr. __________ conferma che nel caso di specie non vi è una patologia psichiatrica sottogiacente e dal lato somatico non vi è una patologia attiva che potrebbe spiegare la stanchezza cronica (doc. IV).
Quanto agli altri criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza, va evidenziato che in una sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 il Tribunale federale, in un caso concernente un’assicurata affetta da sindrome somatoforme dolorosa, constatata l’assenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata, ha proceduto alla valutazione della presenza o meno degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per considerare eccezionalmente inesigibile per l’assicurata lo sfruttamento della capacità lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il disturbo somatoforme non presentava una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro. L’Alta Corte ha infatti osservato:
" (…)
3.
3.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt I 138/98 du 31 janvier 2000, consid. 2b et les références, public in: VSI 2001 p. 223; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine p. 298).
3.2 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 p. 398). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la persone incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358; voir aussi arrêt I 805/04 du 20 avril 2006, consid. 5.2.1 et les références). D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
3.3 Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral a considéré que la fibromyalgie présentait de nombreux points communs avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie.
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée souffre d'un syndrome
douloureux, nommé tantôt syndrome douloureux somatoforme persistant, tantôt fibromyalgie, et qu'elle ne présente pas une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Le litige porte sur le point de savoir si, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence, l'assurée est en mesure de fournir l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa symptomatologie douloureuse. Il s'agit-là d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement.
5.
5.1 Les premiers juges ont estimé qu'à l'exception du critère relatif à la perte d'intégration sociale, les autres critères se manifestaient à un degré suffisant pour que l'on ne puisse exiger de l'assurée qu'elle exerce une activité lucrative allant au-delà de son temps de travail actuel.
5.2 En l'occurrence, il convient d'admettre l'existence d'affections corporelles chroniques (cervico-dorsalgies et symptomatologie digestive) qui, sans avoir pour elle-mêmes un caractère invalidant, perturbent depuis de nombreuses années le fonctionnement personnel et professionnel de l'assurée.
De même convient-il de suivre la juridiction cantonale lorsque celle-ci
estime que l'assurée ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie. Malgré un retrait social marqué, l'assurée bénéficie d'une vie familiale conservée et est en mesure d'exercer, certes à temps partiel, une activité professionnelle qui nécessite des compétences relationnelles importantes.
Pour le reste, l'argumentation des premiers juges ne convainc pas. Lorsqu'ils considèrent, à la lumière d'éléments biographiques difficiles (attouchements sexuels durant l'enfance, harcèlement moral sur le lieu de travail ayant entraîné un état dépressif réactionnel avec tentative de suicide médicamenteuse, violences conjugales), que l'assurée présente un état psychique cristallisé, ils émettent des considérations qui ressortissent au domaine médical et qui ne sont corroborées par aucune pièce médicale versée au dossier. Ni le docteur C.________ (rapport du 13 avril 2006) ni le docteur O.________ (rapport du 22 août 2006) ne mettent en évidence d'éléments plaidant pour l'existence actuelle chez l'assurée d'un conflit intra-psychique permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux.
De même, les explications de la doctoresse U.________ restent trop sommaires pour que l'on puisse admettre la réalisation de ce critère (rapport du 18 octobre 2005). On ne saurait par ailleurs considérer que la symptomatologie présentée actuellement par l'assurée ne serait plus susceptible d'évolution sur le plan thérapeutique, comme le soutiennent pourtant les docteurs U.________ et O.________ (rapports des 18 octobre 2005 et 22 août 2006).
Certes l'assurée bénéficie, sans effets apparents, d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les trois semaines auprès de la doctoresse U.________ depuis le mois de janvier 2004. Il ressort cependant des constatations de fait de la Cour cantonale que l'assurée n'a guère suivi le traitement médicamenteux antidépresseur qui lui a été régulièrement prescrit, par crainte d'effets secondaires importants malgré les bénéfices qu'il pouvait apporter (rapports de la doctoresse U.________ du 29 septembre 2003 et du professeur G.________ du 4 octobre 2005). De même, les suggestions thérapeutiques faites par les docteurs U.________ (thérapie cognitivo-comportementale) et G.________ (approche multidisciplinaire) n'ont pas été mises en oeuvre.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de l'assurée ne peut plus être raisonnablement exigée de sa part. L'appréciation du tribunal cantonal des assurances se révèle par conséquent contraire au droit fédéral (consid. 2.2). Bien fondé, le recours de l'office AI doit être admis.”
Nel caso di specie, analogamente a quanto ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza appena citata (STF I 1093/2006 del 3 dicembre 2007) e conformemente a quanto valutato dai periti del SAM secondo questo Tribunale non sono adempiuti neppure gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme abbia carattere invalidante.
L’assicurato, oltre a non soffrire di una componente psichiatrica importante, non presenta turbe croniche e neppure una perdita d’integrazione sociale. L’attività di autista che svolge attualmente è infatti – secondo i periti – da estendere a tempo pieno. Egli non soffre dunque uno stato psichico cristallizzato tale che non permetta di sfruttare la sua capacità lavorativa facendo gli sforzi ragionevolmente esigibili.
In data 27 ottobre 2008 il TCA ha interpellato il SAM in merito alla differente valutazione dell’affaticabilità riferita dall’assicurato quale sequela del trattamento di chemio e radioterapia del 1994 (doc. XV).
Il Dr. Med. __________ ha confermato la propria precedente valutazione precisando che la chemioterapia ricevuta dal paziente corrisponde ad un regime di chemioterapia di durata complessiva breve (12 settimane), i cui effetti collaterali non si protraggono a lungo nel tempo come potrebbe essere il caso in trattamenti con dosi cumulative maggiori di farmaci chemioterapici. Lo specialista ha poi constatato che non vi è stato danno alle gonadi del paziente e, non essendovi elemento obiettivi per misurare il grado di stanchezza / affaticabilità dell’assicurato egli ha proceduto ad un’auto-valutazione del sintomo (sistema LASA) che ha mostrato un progressivo miglioramento del grado di stanchezza dal 1999 al 2007.
A mente del perito i sintomi riferiti da RI 1 sarebbero riferibili ad una problematica di tipo psichiatrico e non alle conseguenze somatiche delle terapie oncologiche. (doc. XIX bis).
Questo TCA non intravede ragioni per scostarsi dal parere dei medici del SAM, anche in considerazione di quanto ribadito in data 19 dicembre 2008 dal medico curante, Dr. __________, laddove ha affermato che “non vi è possibilità di documentare oggettivamente (…) un chiaro substrato organico patologico o una correlazione diretta tra i disturbi e le percezioni percepite e formulate dal paziente e il danno residuo effettivo o stimabile dal trattamento subito.” (doc. D).
Sia la patologia psichiatrica che oncologica non diminuiscono la capacità lavorativa dell’assicurato. La differente valutazione in merito alla “sindrome da affaticamento cronico”, ritenuta dal Dr. Med. __________ (se riconosciuta) invalidante per almeno metà della giornata lavorativa, contrariamente a quanto sostenuto dal Dr. Med. __________ che non la ritiene invalidante e attribuibile alla terapia oncologica, non mette in dubbio le conclusioni alle quali è giunto quest’ultimo, considerato come una sindrome di questa natura non è oggettivabile in maniera assoluta né clinicamente, né dal punto di vista paraclinico. L’origine di questa sindrome non è infatti ancora stata chiarita definitivamente. Applicando poi il metro di valutazione valevole per le patologie somatoformi / fibromialgiche, la “sindrome di affaticamento cronico” non ha comunque carattere invalidante.
Infine è utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Visto quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente è abile al lavoro al 100% nella sua attività di autista.
Nella misura in cui l’UAI, ha soppresso la rendita non essendo più presente alcun grado d’invalidità, la sua decisione del 2 ottobre 2007 merita quindi conferma.
2.8. L’assicurato ha chiesto l’esperimento di una perizia giudiziaria sul problema dell’affaticabilità, una prova di carico di lavoro, oltre che l’audizione di una serie di testi (doc. I e XXI).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti