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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 ottobre 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, il 17 aprile 1996 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di lesioni legamentari al ginocchio sinistro (doc. AI 3-6). Il 14 marzo 1997 l’interessato ha inoltrato un’ulteriore domanda a causa di due infarti del miocardio (del 7 maggio 1996 e del 1° marzo 1997; doc. AI 10-5).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 27 ottobre 1997, l’UAI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 80%) dal 1° dicembre 1995 (doc. AI 20-1).
1.3. Nell’ambito delle procedure di revisione eseguite nel 1998 (doc. AI 31-1), nel 1999 (doc. AI 39-1) e nel 2001 (doc. AI 47-1), l’UAI ha confermato il diritto alla rendita intera.
1.4. Nel corso di una nuova procedura di revisione avviata nel 2005 (doc. 50-1) l’Ufficio AI ha ordinato una perizia cardiologica a cura del dr. med. __________, FMH medicina interna e cardiologia (doc. AI 62/1).
Come emerge dalle annotazioni del 18 settembre 2006 del medico SMR, dr. med. __________, in merito alla perizia, “Le conclusioni in merito alle capacità lavorative possono essere così riassunte: Il 80% continua (secondo le precedenti valutazioni già confluite nell’attuale rendita AI) nell’attuale attività lavorativa di muratore, considerato che svolge una effettiva attività del 20% pur essendo certificata una IL 100%, che può rientrare nella valutazione di una CL 100% con riduzione del rendimento del 60%, in orario normale di lavoro, per attività di tipo moderato con sollevamento e trasporto di pesi intorno ai 15-20 Kg senza limiti di movimento dal luglio 2006. CL 100% in attività adeguata di tipo leggero dal luglio 2006.” (doc. AI 65-1)
Procedendo ad una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA l’amministrazione, sulla base delle risultanze della perizia cardiologica del 21 luglio 2006, delle annotazioni del medico SMR, Dr. med. __________, del 18 settembre 2006 (doc. AI 65-1) e del rapporto finale dell’11 luglio 2007 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 77), con decisione 3 ottobre 2007 (doc. AI 91-1), preavvisata con progetto 31 luglio 2007 (doc. AI 80), ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un ¼ di rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
1.5. Contro questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale contesta sia l’esistenza dei presupposti per una riconsiderazione sia la valutazione medica e chiede il ripristino della rendita intera.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.7. Il 5 dicembre 2007 l’assicurato ha preso posizione in merito alla risposta di causa, ribadendo le sue motivazioni (doc. VI).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, l’Ufficio AI ha ridotto, in via di riconsiderazione, il grado d’invalidità riconosciuto all’assicurato dal 1° dicembre 1995.
Detto altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare se la decisione 27 ottobre 1997 è da considerare manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una rilevante importanza.
Pacifico è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17 LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), poiché nel frattempo lo stato di salute dell’assicurato è peggiorato (cfr., da ultimo, doc. IV/Bis, annotazioni del medico SMR, Dr. __________: “Come già esposto nella mia presa di posizione del 20.9.2007 risulta fuori di dubbio che lo stato di salute dell’assicurato è peggiorato rispetto al 1997 e continuerà a peggiorare in presenza di un persistente tabagismo.”).
Nella decisione impugnata (doc. AI 91-2), l’UAI ha così motivato la riduzione della rendita:
" (…)
Nel caso specifico, la concessione del diritto alla rendita intera – grado dell’80% avvenuta con decisione del mese di ottobre 1997 deve purtroppo essere considerata errata, in quanto la valutazione del grado di invalidità non ha comportato l’esame delle possibilità di guadagno ancora esigibili in professioni da ritenere già allora esplicabili con capacità lavorativa del 100% e con rendimento normale.
Nel corso della procedura di revisione avviata d’ufficio, si è reputato necessario approfondire ancora lo stato di salute mediante l’allestimento di una perizia medica affidata al Dr. __________.
Il conseguente rapporto ha messo in luce uno stato di salute compatibile con l’esercizio di attività lucrativa al 100%, adeguata e rispettosa delle limitazioni funzionali descritte dal perito. Tale situazione era certamente già presente all’epoca dell’attribuzione del diritto alla rendita intera.” (doc. AI 91-2)
2.3. L'art. 53 LPGA prevede che:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).
Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA I 790/01 del 13 agosto 2003, consid. 3).
In una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
Anche nella sentenza I 302/04 28 marzo 2006 il TFA ha ritenuto come errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.
Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.4. L’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA prevede che con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. L’insorgente sostiene che non sono dati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione della fattispecie poiché nella primavera del 1997 la consulente d’integrazione aveva preso in considerazione, escludendola, la possibilità, per il ricorrente, di esercitare un’attività leggera. Anche se la valutazione può essere considerata opinabile o discutibile, ciò non significa ancora che la stessa possa essere considerata manifestamente errata ai sensi della giurisprudenza.
Da parte sua l’UAI ritiene che con la decisione del 1997 in realtà non è stata effettuata una completa e corretta valutazione e quantificazione della capacità lavorativa dell’assicurato e il confronto dei redditi da valido e da invalido. La valutazione della consulente in integrazione professionale si era limitata a indicare una capacità lavorativa del 50% relativa alla ripresa della precedente attività e ad escludere la valutazione di altre attività adeguate ed esigibili in base ai dati medici visto il fermo disinteresse dell’assicurato per una riformazione professionale, disinteresse e opposizione contrarie al suo obbligo di ridurre il danno. Le possibilità rifiutate per disinteresse andavano considerate nel calcolo dell’invalidità, nella misura esigibile.
Il TCA constata a questo proposito che il 3 aprile 1997 la consulente AI, nel suo rapporto finale, ha affermato:
" dagli atti medici presenti all’incarto risulta che l’assicurato è inabile in misura parziale nella sua professione di muratore a causa del danno alla salute, e cioè sia per quanto concerne la problematica infortunistica che per quanto concerne quella cardiaca.
Per quanto riguarda attività esigibili in misura totale, né il parere medico __________ né la clinica __________ di __________ si sono espressi, incentrando i loro rapporti sulla prevista ripresa lavorativa quale muratore al 50%.
Dal colloquio avuto con il collega __________, risulta che l’assicurato ha ripreso l’attività presso lo stesso datore di lavoro a fine agosto ’96 in misura del 50%, e che le cose sembrerebbero procedere bene. Inoltre l’assicurato ha espresso un totale e fermo disinteresse (già affermato a suo tempo, cioè nell’88) in una riformazione professionale AI.
Non resta che chiudere il caso indicando che vista la complessità e la serietà del danno alla salute dell’assicurato, l’attuale situazione lavorativa sembra esser la più adeguata sia per quanto riguarda la capacità di guadagno residua (RH: 73'150.- annui) che per la sicurezza socio economica (difficoltà a reperire posti di lavoro più adeguati per lui, con il suo danno alla salute) che questa rappresenterebbe, qualora si decidesse di corrispondere la sua perdita di guadagno con una rendita AI parziale.” (doc. 37)
Questo Tribunale rileva che nel sopra citato rapporto la consulente in integrazione professionale, sulla base della documentazione medica all’inserto, non ha indicato quali lavori leggeri potevano eventualmente entrare in considerazione e non ha proceduto al calcolo della residua capacità lavorativa (CGR). La valutazione medico teorica non è stata approfondita. Da un attento esame del rapporto finale, sembra piuttosto emergere che la consulente in integrazione riteneva che nella precedente attività l’interessato avrebbe avuto una capacità lavorativa del 50% e non ha valutato la capacità lavorativa in altre attività adeguate esigibili in base ai dati medici poiché l’insorgente aveva ripreso parzialmente l’attività precedente e aveva espresso un fermo disinteresse in una riformazione professionale.
Tuttavia la conclusione dell’UAI non può essere seguita per i seguenti motivi.
La valutazione della consulente in integrazione professionale si è fondata, principalmente, sugli atti medici relativi all’infarto miocardico infero-laterale acuto di cui l’insorgente è stato vittima il 7 maggio 1996, che lo ha portato dapprima ad effettuare una coronografia presso l’Ospedale __________ di __________, che ha evidenziato una malattia arteriosclerotica diffusa con lesioni in parte ectatiche e aneurismatiche, una stenosi significativa del RIVA, una lieve stenosi della RCA e una stenosi assai marcata della RCX e del IPLA/RCX e, in seguito, ad una degenza presso la Clinica __________ di __________, dove i medici, al termine del ricovero, hanno proposto una ripresa del lavoro al 50% dalla metà di luglio 1996 (doc. AI 15-7, valutazione professionale). Ora, come evidenzia la perizia cardiologica del 21 luglio 2007 effettuata dal dr. med. __________, c’è stato un “peggioramento [ndr: dello stato di salute] con l’infarto del 1997.” (doc. AI 63-5). Ciò è avvenuto poco prima dell’allestimento della valutazione della consulente in integrazione.
Tant’è che questo non è stato l’ultimo accertamento eseguito dall’UAI prima dell’emissione della decisione di assegnazione della rendita e non è dunque l’unico documento sul quale si è basata l’amministrazione per stabilire il diritto alla prestazione.
Il 25 aprile 1997 (doc. AI 14-1), ossia dopo l’allestimento del rapporto della consulente in integrazione professionale, l’UAI ha interpellato l’Ospedale __________ di __________, che, a firma del Prof. dr. med. __________, il 21 maggio 1997 ha rilevato:
" La situazione è stabile fino in marzo 1997 quando ripresenta un infarto in sede laterale. Subirà poi un’angioplastica dell’arteria interventricolare anteriore con posa di uno stent. La situazione resta stabile per due mesi ma il 14.05.97 il paziente è riospedalizzato con un nuovo piccolo infarto laterale. Attualmente si trova ricoverato all’Ospedale __________. L’ulteriore procedere cardiologico verrà ancora valutato. Probabilmente verrà eseguita una nuova coronografia e si valuterà se sarà il caso di procedere a un nuovo intervento di rivascolarizzazione. E’ chiaro che attualmente e a tempo indeterminato il paziente è inabile per il lavoro di muratore. In considerazione dell’importanza della malattia coronaria, malgrado la giovane età è da ritenere che a medio-lungo termine difficilmente il paziente potrà riprendere la sua attività lavorativa di muratore. Naturalmente per esprimersi più precisamente sulla prognosi è necessario attendere che dal punto di vista cardiologico la situazione sia stabilizzata.” (doc. AI 14-2, sottolineature del redattore).
Sempre il 25 aprile 1997, l’UAI ha interpellato il dr. med. __________, FMH medicina interna, specialista in cardiologia, il quale, il 13 giugno 1997 ha affermato:
" Si tratta di un paziente di 32 anni con una grave cardiopatia ischemica; grave coronaropatia travasale diffusamente colpita con lesioni in parte ectasiche delle coronarie. Stato dopo 3 infarti miocardici (antero-laterale 7.5.96, laterale 1.3.97, infero-laterale 14.5.97) (…).
Dopo una adeguata correzione dei fattori di rischio cardiovascolari avevo deciso, dopo aver consultato il Dr. __________, di intraprendere, oltre al trattamento antiaggregante, un’anticoagulazione; il paziente assume inoltre un beta-blocante ed una statina. In data 09.06.97 il paziente è stato di nuovo ricoverato all’__________ per un angor instabile prolungato.
La prognosi è infausta. In occasione dell’ultima coronografia del 10.3.97 eseguita all’__________ di __________ si era ventilata l’eventualità di un trapianto cardiaco. La funzione ventricolare sinistra era risultata nel marzo scorso medio-gravemente compromessa.
Per quel che concerne l’inabilità lavorativa ritengo il paziente attualmente inabile al lavoro nella misura del 100%. A seconda dell’evoluzione clinica potrebbe entrare in linea di conto una reintegrazione professionale.” (doc. AI 15-2, sottolineatura del redattore)
Va ancora rilevato che il 26 novembre 1996, nell’ambito della visita effettuata presso il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica su richiesta dell’__________ per l’infortunio al ginocchio occorso il 5 dicembre 1994, lo specialista in chirurgia ortopedica, pur dovendosi pronunciare nell’ambito dell’infortunio subito dall’interessato, ha affermato, che “Benché attualmente l’affezione morbosa cardio-vascolare risulti limitare in misura preponderante la capacità lavorativa del paziente (anche in attività leggere) questi risulta tuttora inabile nella misura del 50% a carico della SUVA e 50% della cassa malati” (sottolineatura del redattore, doc. LAINF 3-6). Da sottolineare che questa valutazione è stata fatta prima che l’assicurato fosse vittima del secondo infarto nel 2007 e che la circostanza secondo la quale l’interessato era inabile al 50% per l’infortunio del dicembre 2004 e al 50% per malattia, ossia per l’infarto del 7 maggio 1996, trova conferma nell’attestato del datore di lavoro che, interpellato dall’UAI, il 15 aprile 1997 aveva indicato che, dopo un periodo di inabilità al 75% e poi al 50% per l’infortunio, l’interessato era inabile al lavoro causa infortunio al 50% dal 22 aprile 1996 e causa malattia al 50% dal 7 maggio 1996 (giorno del primo infarto, doc. AI 13-3).
Il 1° luglio 1997 l’UAI ha proceduto alla “deliberazione”, assegnando la rendita al 100% dal 1° dicembre 1995 (ossia un anno dopo l’infortunio del 5 dicembre 1994) per un grado d’invalidità dell’80% e prevedendo già una prima revisione per il 1° gennaio 1998 (doc. AI 18-1), a cui né è subito seguita un’altra nel corso del 1999 (doc. AI 31-1).
Ciò avvalora la tesi secondo cui l’UAI era inizialmente partito dal presupposto che l’interessato, in quegli anni, fosse inabile al lavoro al 100% anche in attività leggere, rendendo di fatto inutile il calcolo del danno residuo. A comprova di questa circostanza il fatto che il Dr. __________, specialista in cardiologia, aveva attestato un’inabilità al 100%, precisando che una riformazione poteva essere possibile solo a dipendenza dell’evoluzione dello stato valetudinario del paziente e che il Prof. dr. med. __________ aveva messo in evidenza la gravità dell’accaduto e l’impossibilità di esprimersi a breve termine circa l’evoluzione della malattia, nonché le frequenti procedure di revisione effettuate d’ufficio.
Del resto, il 12 marzo 1998, ossia solo pochi mesi dopo l’emanazione della decisione del 27 ottobre 1997, il dr. med. __________, FMH medicina interna, curante dell’assicurato, nell’ambito della prima revisione d’ufficio iniziata dall’AI ha espressamente affermato che “siccome la situazione cardiologica non è stabile (persistono problemi di angina pectoris difficilmente controllabili farmacologicamente in uno stato di importantissima generalizzata coronarosclerosi con st. d. tre infarti) per il momento non è pensabile una ripresa di qualsiasi tipo di lavoro. Solo quando si sarà ottenuta una stabilizzazione del suo stato, sarà eventualmente possibile una certa reintegrazione lavorativa evitando stress fisici e psicosomatici.” (doc. AI 30-1, sottolineatura del redattore). Il 2 luglio 1999, nell’ambito della seconda revisione, il curante ha affermato che “il paziente continua a soffrire di dolori pectanginosi e ha sviluppato una sintomatologia di asma in maggio 99. Riesce a fatica ad eseguire dei lavoretti che corrisponde circa al 15-20% dell’attività precedentemente eseguita.” (doc. AI 37-1). Nel corso della terza revisione, il 4 marzo 2002, l’UAI, dopo aver accertato che l’insorgente lavora al 20-30% come muratore, non ha modificato il diritto alla rendita affermando che il grado d’invalidità “non si è modificato al punto tale da influenzare il suo diritto alla rendita.” (doc. AI 47-1).
2.6. Una decisione è manifestamente errata "wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2. hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003, sottolineatura del redattore).
Con sentenza 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 (cfr. anche sentenza 9C_359/2007 dell’8 maggio 2008), il Tribunale federale ha ricordato come:
" Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).” (sottolineature del redattore)
Nel caso di specie, in considerazione del fatto che all’epoca l’interessato era inabile al lavoro al 50% a causa dell’infortunio e al 50% a causa dell’infarto subito nel 1996, ossia complessivamente al 100%, che, successivamente, a causa del nuovo infarto subito nel 1997, l’assicurato è diventato inabile al lavoro al 100% e che il dr. med. __________, cardiologo, nel corso del mese di giugno 1997 ha giudicato il paziente “attualmente inabile al lavoro nella misura del 100%. A seconda dell’evoluzione clinica potrebbe entrare in linea di conto una reintegrazione professionale” (doc. AI 15-2, sottolineatura del redattore, cfr. anche affermazioni dr. med. __________, doc. LAInf 3-5 e 3-6), la decisione dell’UAI di assegnare all’insorgente una rendita intera, prevedendo una revisione a breve termine, non può essere considerata manifestamente errata, ritenuto che l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa è stata confermata solo pochi mesi dopo dal medico curante dr. med. __________ (doc. AI 30-1), che lo stesso perito ha indicato che con l’infarto del 1997 c’è stato un peggioramento dello stato di salute dell’interessato (doc. AI 63-5) e che l’UAI, già all’epoca, aveva deciso di procedere in tempi ravvicinati alla revisione della rendita. Va qui rilevato che questa era la quarta procedura di revisione della rendita, dopo quelle del 1998 (doc. AI 28-1), del 1999 (doc. AI 32-1) e del 2001 (doc. AI 40-1). Ora, se la decisione iniziale fosse veramente stata manifestamente erronea, l’UAI se ne sarebbe accorto in precedenza.
Come emerge dalla citata sentenza 9C_71/2008 del 14 marzo 2008:
" (…) le fait d’autre part que l’office AI se soit borné à reprendre le taux d’incapacité fonctionnelle retenu par le corps médical, sans chercher concrètement à savoir – en violation du droit (ATF 114 V 310 consid. 3c p. 314) - quelles activités étaient exigibles de la part de l’assuré compte tenu de son atteinte à la santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans une activité adaptée à son handicap, ne permet pas encore de conclure au caractère manifestement erroné de la décision initiale de rente. Pour pouvoir supprimer le droit à une rente par la voie de la reconsidération, il convient bien plutôt d’établir – au regard de la situation de fait et de droit de l’époque – qu’une évaluation correcte de l’invalidité aurait conduit à un autre résultat que celui alors retenu (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 3.3 in fine et les références; cf. également arrêt I 302/04 du 27 mars 2006, consid. 5.2.1 in fine). En l’occurrence, le recourant ne tente nullement d’établir que le résultat auquel il a abouti à l’époque était parfaitement insoutenable et qu’une gestion diligente du dossier aurait conduit à la seule solution réellement envisageable dans le contexte. Plutôt que de procéder à une appreciation à la lumière des circonstances de fait et de droit existant à l’époque de la decision initiale de rente, le recourant examine la situation de l’assuré telle qu’elle se présentait au moment où la décision de révision du droit à la rente a été rendue, puis transpose le résultat de son évaluation à l’époque de la décision initiale de rente.”
Va ancora rilevato che con sentenza 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 il TF ha rammentato che:
" Ebenfalls nicht durchzudringen vermag die Beschwerdeführerin mit dem Argument, die IV-Stelle habe bei der Invaliditätsbemessung im Dezember 2002 unzulässigerweise von der Arbeitsunfähigkeit im bisherigen Beruf auf die Erwerbsunfähigkeit/Invalidität geschlossen. Der Umstand allein, dass bei der Invaliditätsbemessung von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert wird, gestattet - auch wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung grundsätzlich unzulässig ist (BGE 114 V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise zur Anwendung gelangen darf (s. etwa Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 35/01 vom 30. Mai 2001, E. 3a) - noch nicht den Schluss auf zweifellose Unrichtigkeit der sich darauf stützenden Rentenverfügungen. Hierfür genügt auch nicht, wenn beim der Rentenzusprechung zu Grunde gelegten Einkommensvergleich nur auf den angestammten Beruf - als Verweisungstätigkeit - abgestellt wurde. Um eine zugesprochene Rente wiedererwägungsweise aufheben zu können, müsste vielmehr - nach damaliger Sach- und Rechtslage - erstellt sein, dass eine korrekte Invaliditätsbemessung hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu einem anderen Ergebnis geführt hätte (vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26. September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom 9. Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier nicht zu.“ (sottolineatura del redattore)
In concreto l’UAI ha proceduto ad un nuovo apprezzamento della situazione di fatto dopo un nuovo esame più approfondito della situazione valetudinaria sulla base di una perizia eseguita quasi dieci anni dopo l’emanazione della decisione di assegnazione della rendita, ma non ha reso verosimile che la sua decisione iniziale fosse manifestamente errata (cfr. anche sentenza 9C_359/2007 dell’8 maggio 2008). Anzi, in presenza degli atti medici sopra descritti non si può concludere che gli accertamenti effettuati all’epoca siano stati così lacunosi da poter ritenere che la decisione iniziale fosse manifestamente errata (cfr. sentenza 9C_359/2007 dell’8 maggio 2008; cfr. anche sentenza 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007: “Nach dem unter E. 2.2 hievor Gesagten ist unter dem Rechtstitel der Wiedererwägung nicht entscheidend, ob die von der IV-Stelle im Dezember 2002 bejahte, den Anspruch auf eine ganze Invalidenrente begründete Vollinvalidität unter Berücksichtigung sämtlicher Teilaspekte richtig und angemessen war, sondern ob sie mit Blick auf die damalige Sach- und Rechtslage insgesamt als vertretbar erschient.“, sottolineatura del redattore).
La decisione dell’UAI di assegnare una rendita intera nel 1997 non può essere considerata un errore manifesto, giacché agli atti vi erano degli attestati medici che indicavano un’inabilità totale nella precedente attività e indicavano la difficoltà nell’esprimersi a breve termine circa lo stato di salute dell’assicurato. Un medico (dr. med. __________), pur non essendo specialista in cardiologia, ha pure evidenziato che l’affezione morbosa cardio-vascolare risulta limitare in misura preponderante la capacità lavorativa del paziente anche in attività leggere e il curante, pochi mesi dopo l’emanazione della decisione del 1997, nell’ambito della prima revisione, ha espressamente confermato l’inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività lavorativa.
Ciò viene indirettamente confermato anche dalla valutazione del consulente IP del 26 febbraio 2007, il quale, dopo aver effettuato il calcolo del grado d’invalidità ed essere giunto ad un risultato del 42,67%, ha affermato:
" si è potuti giungere a tale esigibilità in quanto, nella sua perizia, il Dr. __________ si è espresso prendendo in considerazione altre attività professionali (confacenti allo stato di salute) oltre a quella abituale di muratore. Precedentemente né il medico dell’assicuratore Lainf, né la Clinica __________ di __________, si esprimevano sull’argomento, concentrandosi piuttosto sulla possibile ripresa nell’attività di muratore. Questo aspetto, nella valutazione CIP del 1997, non era stato approfondito (forse a causa del peggioramento intervenuto nel 1996 e 1997). Se ciò fosse stato fatto forse si sarebbe avuta un’esigibilità in altre attività (similari a quelle possibili oggi), fino all’aggravamento, in effetti, dal 07.05.1996 era certificata un’IL del 100% per tutte le attività, solo una volta ottenuta una stabilizzazione si sarebbe potuto pensare ad una reintegrazione professionale. L’assicurato dal 01.01.2005 era stato ritenuto abile in misura completa (aveva ripreso la sua abituale attività parzialmente), successivamente ha subito un ulteriore intervento di dilatazione coronaria. Dopo quest’ultima rivascolarizzazione la situazione appare stabilizzata. Come si può vedere dalle annotazioni del Dr. Med. __________, l’IL nell’attività appresa è dell’80% continua.” (doc. AI 71-3, sottolineatura del redattore).
Va poi evidenziato che inizialmente, sulla base della perizia cardiologica del dr. med. __________ del 21 luglio 2006, il medico SMR, dr. med. __________, aveva indicato nel luglio 2006 l’inizio dell’attività lucrativa al 100% in attività confacenti allo stato di salute del ricorrente (doc. AI 65-1: “CL 100% in attività adeguata di tipo leggero dal luglio 2006”) e solo in un secondo tempo, interpellato dall’UAI per sapere se “già al momento dell’emissione della nostra decisione (1997) la CL in attività adeguate era da considerarsi totale” (doc. AI 75-1) ha dichiarato che “per quanto riguarda il pregresso è deducibile che la CL in attività adeguata fosse quantomeno quella attuale, fatti salvi i periodi di recupero dai vari interventi che però al momento non sono determinabili” (doc. 76-1, sottolineatura del redattore). Questa valutazione tuttavia non trova conferma negli atti del 1996 e del 1997 ed anzi è in contrasto con le affermazioni dei medici che avevano avuto in cura l’insorgente in quel periodo (cfr. Dr. __________: “il paziente attualmente inabile al lavoro nella misura del 100%” e dr. med. __________: “Benché attualmente l’affezione morbosa cardio-vascolare risulti limitare in misura preponderante la capacità lavorativa del paziente (anche in attività leggere)…”.) e soprattutto con il certificato del 13 febbraio 1998 del curante, dr. med. __________, che ha attestato un’inabilità lavorativa totale, non sconfessata da nessun accertamento AI di quell’epoca (doc. AI 30-1). Il curante, in quel periodo, avendo in cura l’assicurato, certamente poteva meglio stabilire la capacità lavorativa del ricorrente rispetto ad un altro medico che valuta gli atti diversi anni dopo. Anche l’affermazione del 20 settembre 2007 dell’altro medico SMR, dr. med. __________, FMH medicina generale, secondo cui la capacità lavorativa residua era “già presente al momento della prima decisione.”, non è motivata, non essendo fondata su elementi oggettivi del 1996 e del 1997 (doc. AI 88-1).
Del resto, sulla base di quanto affermato dal medico SMR, Dr. med. __________, il consulente, l’11 luglio 2007, ha affermato che:
" (...)
Nelle Annotazioni del 07.07.2007, il Dr. Med. __________, ritiene che per quanto riguarda il pregresso è deducibile che la CL in attività adeguata fosse quantomeno quella attuale, fatti salvi i periodi di recupero dei vari interventi che però al momento non sono determinabili.
Presumibilmente si sarebbe potuta avere un’esigibilità in altre attività (similari a quelle di oggi), fino all’aggravamento, in effetti, dal 07.05.1996 era certificata un’IL del 100% per tutte le attività, solo una volta ottenuta una stabilizzazione si sarebbe potuto pensare ad una reintegrazione professionale.
(…)
Non mi è possibile esprimermi ulteriormente in merito all’esigibilità e alla CL passata in mancanza di maggiori informazioni sulla possibile CL.” (doc. AI 77-3, sottolineatura del redattore)
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non vi sono pertanto le condizioni per poter procedere con una riconsiderazione della decisione iniziale del 27 ottobre 1997 (doc. AI 20-1).
Rilevato che anche il medico SMR, dr. med __________, ha accertato che “dal punto di vista medico lo stato di salute dell’assicurato è peggiorato rispetto al momento della prima decisione UAI del 1997, fatto confermato da una progressione della malattia coronaria evidenziata in occasione delle ultime 2 coronarografie” (doc. AI 88-2; cfr. anche risposta di causa pag. 3: “dal punto di vista medico dal 1997 vi è stato un cambiamento dello stato di salute nel senso di un peggioramento.”, doc. IV) e che nemmeno la modifica giurisprudenziale in merito al reddito da invalido potrebbe assurgere a motivo di revisione (cfr. STCA 5 settembre 2007, inc. 32.2006.153, impugnata dall’Ufficio AI con ricorso 1° ottobre 2007 tuttora pendente al TF) non sono neppure dati gli estremi per una revisione della rendita ex art. 17 LPGA.
In queste condizioni il ricorso deve essere accolto, mentre la decisione impugnata va annullata. L’insorgente continua ad aver diritto alla rendita intera con effetto dalla sua soppressione.
2.7. Il ricorrente ha chiesto l’assunzione di alcune prove (cfr. doc. I: documenti, richiamo intero incarto UAI, testi, in particolare il dr. med. __________).
Alla luce delle risultanze degli atti medici già prodotti dalle parti, nonché dell’esito del ricorso (cfr. in tal senso sentenza H 231/04 - 233/04 del 20 settembre 2005 consid. 3.3.2 terzo paragrafo prima frase in fine), questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove richieste.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.8. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata ed è ripristinato il diritto alla rendita intera con effetto dalla sua soppressione.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti