Raccomandata |
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Incarto n.
cs/td |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 5 novembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 ottobre 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo quale bruciatorista/montatore, nel mese di maggio 2000 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti lamentando la frattura del femore sinistro nonché un’osteosintesi del ginocchio. Il caso è stato assunto dalla __________, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 22 gennaio 2001, confermata con decisione su opposizione del 26 luglio 2001, ha dichiarato estinto il diritto alle indennità giornaliere a decorrere dal 23 gennaio 2001, a fronte dei soli postumi residuali dell'infortunio del settembre 1998. Esso ha inoltre negato la propria responsabilità riguardo ai disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio destro ed al rachide lombare, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico succitato.
Tale decisione è stata confermata da questa Corte con sentenza 25 febbraio 2002, nella quale è stato rilevato che in effetti né le gonalgie a destra, né le lombalgie accusate dall’assicurato costituivano delle naturali conseguenze dell’evento traumatico del settembre 1998 e che, tenuto conto esclusivamente dei disturbi localizzati all’anca destra, l’__________ aveva correttamente posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 23 gennaio 2001, visto che la situazione medica era ormai stabilizzata (inc. 35.2001.79).
Il giudizio cantonale è stato integralmente confermato dal TFA con sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004, in cui l’Alta Corte ha stabilito che le conclusioni a cui sono pervenuti i primi giudici in relazione ai problemi al ginocchio e al rachide lombo-sacrale non prestavano il fianco a critiche.
RI 1 è rimasto vittima di un secondo infortunio il 10 ottobre 2002: mentre scendeva da una scala è caduto ed ha riportato una contusione alla colonna lombare. L'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione anche a questo secondo evento.
Con decisione formale 17 febbraio 2003, confermata con decisione su opposizione 2 dicembre 2003, l’__________ ha negato il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2003, ritenendo raggiunto da tale data lo status quo sine a margine dell'evento traumatico dell'ottobre 2002.
L’operato dell’Istituto assicuratore resistente è stato ratificato da questa Corte con sentenza del 14 luglio 2004 (inc. 35.2004.19), passata in giudicato incontestata.
Il 28 ottobre 2004 l’assicurato ha subito un terzo evento traumatico. Egli è nuovamente caduto dalle scale presso le __________ di __________, picchiando la caviglia, il ginocchio e il braccio destri. Anche questo caso è stato assunto dall’__________.
Alla chiusura del caso, con decisione formale 31 gennaio 2005, l’__________ ha posto termine al versamento di indennità giornaliere a fare tempo dal 24 gennaio 2005, in quanto da tale data l’assicurato è stato ritenuto abile al lavoro al 100% e non più necessitante di una cura medica. Tale decisione è stata confermata dal TCA con sentenza del 14 maggio 2007 (inc. 35.2007.11).
1.2. Il 23 aprile 2003 l’Ufficio AI ha deciso di assumere a favore dell’assicurato i costi per la riformazione professionale quale Progettista nella tecnica della costruzione dei riscaldamenti, ritenuto che, a causa di problemi alla schiena, al femore e al ginocchio, egli era abile al 50% nella sua attività di bruciatorista, mentre in attività adeguata avrebbe potuto raggiungere una totale capacità lavorativa.
Con decisione 13 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000 e una rendita intera dal 1° luglio 2000 al 31 gennaio 2001.
Tramite decisione del 2 novembre 2004 l’UAI ha deciso di sospendere, con effetto al 31 ottobre 2004, i provvedimenti professionali riconosciuti poiché “fino ad oggi non si è riusciti a trovare un datore di lavoro affinché sia possibile la continuazione della formazione iniziata e che inoltre non ha più seguito il programma scolastico.” (doc. AI 112/1).
L’8 novembre 2004 l’interessato ha reclamato contro la predetta sospensione, rilevando di essere intenzionato a continuare la riformazione.
Il 17 gennaio 2006 l’assicurato, il consulente in integrazione e l’ispettore di tirocinio __________ hanno avuto un colloquio.
Dall’incontro è emersa la disponibilità dell’UAI a garantire una formazione che possa portare l’assicurato a diminuire il danno alla salute e del ricorrente a riflettere bene sul suo futuro professionale in quanto l’AI è l’ultima volta che investe soldi in formazioni che poi vengono interrotte senza ragionevoli motivi. Le parti si sono accordate nel senso di introdurre l’assicurato con una formazione ad hoc in azienda con la funzione di “tecnico di regolazione”, investire in un apprendistato quale Telematico (4 anni), investire in un apprendistato quale tecnico. Dalle annotazioni dell’UAI si evince inoltre che “l’assicurato è ben disposto a queste scelte e da parte sua in collaborazione con la __________ cercherà un’azienda disposta a fargli svolgere uno stage come telematico per meglio comprendere cosa comporta quella professione e a cosa va in contro come formazione. Nel caso di aggancio con l’azienda l’assicurato tempestivamente ci informerà e valuteremo se è il caso di far partire una garanzia di stage. Ricordo che è a carico della disoccupazione. Se non dovesse andare in porto, l’assicurato si rivolgerà alle aziende che hanno la figura del tecnico di regolazione per una formazione ad hoc, se anche quella strada si rivela impossibile, si opterà ancora per il tecnico bruciatorista, apprendistato che aveva già interrotto una volta.” (doc. AI 143/1).
Il 10 febbraio 2006 ed il 28 marzo 2006 il rappresentante dell’assicurato ha scritto all’UAI, chiedendo un aggiornamento della situazione, in particolare per conoscere i passi intrapresi dall’amministrazione, i tempi e le misure da prendere, in particolare circa ulteriori provvedimenti di riformazione professionale o in merito ad una decisione di rendita (doc. AI 144/1 e 145/1).
1.3. Con decisione su opposizione 3 aprile 2006 l’Ufficio AI ha confermato che l’assicurato è abile al lavoro nella misura dell’80%-100% in attività leggere adeguate e che, dal raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del 34%, percentuale che non dà diritto ad una rendita. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, respinto con sentenza dell’11 giugno 2007 (inc. 32.2006.101).
1.4. Il 13 aprile 2006 l’UAI ha notificato al rappresentante di RI 1 uno scritto del seguente tenore:
" con decisione del 2 novembre 2004 l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha sospeso i provvedimenti professionali intrapresi dal signor RI 1 ed iniziati nel lontano 2002 (cfr. in tal senso decisione del 12 aprile 2002 agli atti).
In data 17 gennaio 2006 il signor RI 1 e il signor __________ della __________ di __________ sono stati a colloquio con il __________ signor __________.
Durante il colloquio è emerso quanto segue:
(….)
a tutt’oggi non abbiamo più ricevuto alcun riscontro da parte del signor RI 1.
A questo proposito viene richiamato l’art. 21, cpv. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il quale cita:
“ Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno.” (doc. AI 149/1)
1.5. Il 26 aprile 2006 l’UAI, in una nota interna ha scritto:
" L’A. mi informa dei passi che ha intrapreso e sta intraprendendo con l’isp. Sig. __________ della __________.
Gli viene spiegato che qualsiasi passo verso una riqualifica deve sempre essere anche comunicato a noi, proprio per evitare di ricevere diffide.
Nei prossimi giorni ci invierà uno scritto con quanto ha comunicato al telefono in cui ci metterà al corrente dei passi intrapresi per un suo re-inserimento tramite riqualifica nel mercato del lavoro.” (doc. AI 151/1)
1.6. Con scritto 28 aprile 2006 l’interessato ha affermato che:
" In riferimento alla Vostra lettera, in data 13 Aprile 2006, __________.
Sono in contatto con il Signor __________ della __________, in quanto mi ha proposto la disponibilità di una azienda per poter riprendere lo svolgimento della mia riqualifica.
Come già detto durante l’incontro del 17 Gennaio 2006, confermo ancora oggi, il mio interesse a riprendere la riqualifica, io non ho mai rinunciato, e non è mia intenzione farlo.
Da parte mia stò rispettando gli accordi intrapresi durante l’ultimo colloquio.
Il Signor __________ aveva dei nominativi di imprese da contattare, su suo consiglio il primo contatto l’avrebbe fatto Lui, e poi mi avrebbe interpellato.
Nell’ultima settimana appena trascorsa ho interpellato telefonicamente il Signor __________ per sapere qualcosa inerente le sue proposte, mi ha confermato l’interesse di una ditta disposta a farmi riprendere la mia riqualifica, e precisamente aspetta la conferma definitiva per poter iniziare svolgere uno stage.” (doc. AI 153/1)
L’8 maggio 2006 il rappresentante dell’assicurato ha nuovamente scritto all’amministrazione e, a proposito di __________, ha affermato:
" (…)
Questi mi ha informato che la pratica del signor RI 1 non è di facile soluzione, ancorché egli sarebbe in attesa di ricevere alcune risposte da parte di aziende disponibili a formare l’assicurato.
Nei prossimi giorni dovrei ricevere dal signor __________ un breve rapporto dell’attività svolta e degli esiti della medesima.
Vi chiedo pertanto di volermi concedere un ulteriore termine per dar seguito alla vostra richiesta.” (doc. AI 156/1)
Il 9 maggio 2006 l’UAI ha accordato una proroga di trenta giorni (doc. AI 158/1).
1.7. L’8 giugno 2006 il rappresentante dell’assicurato ha preso contatto con l’UAI, affermando:
" Il signor __________, della __________ di __________, mi ha informato che sono in atto accertamenti presso alcune società alfine di verificare la loro disponibilità ad offrire al signor RI 1 un posto di formazione o di apprendistato.
Frattanto, il signor __________ mi ha garantito l’invio di un breve rapporto sulla pratica del signor RI 1, che confido di ricevere entro fine settimana prossima.
Sarà allora mia premura inviarvene copia.
Confermo altresì che il signor RI 1 è sempre stato in contatto con il signor __________ e si è prodigato nella ricerca di uno sbocco professionale compatibile con il suo stato valetudinario.” (doc. AI 162/1)
1.8. In una nota interna del 16 giugno 2006 l’UAI ha indicato:
" Conversazione telefonica odierna con l’Avv. RA 1 dello studio legale __________.
E’ stato chiarito il malinteso riguardante la diffida inviata in data 13.04.2006.
L’assicurato era stato invitato ad attivarsi come da colloqui avvenuti in precedenza.
Non doveva pertanto essere diffidato in tal senso.” (doc. AI 165/1)
1.9. In una nota del 25 luglio 2006 l’UAI ha indicato:
" Questa mattina ho presenziato ad un colloquio di lavoro c/o Studio d’ingegneria ____________________ (tel. __________) in cui vi era il sig. __________ e l’isp. __________.
Mi hanno presentato una bozza di contratto di tirocinio in qualità di progettista nella tecnica della costruzione della durata di 4 anni.
Dobbiamo ancora discutere dei dettagli con l’assicurato e se tutto è in ordine, la riformazione (art. 17 LAI) partirà col 01 settembre 2006.” (doc. AI 169/1)
1.10. Il 24 agosto 2006 l’UAI ha affermato:
" Ieri mattina si è svolto un incontro con l’isp di tirocinio sig. __________, il sottoscritto e l’avv. dell’__________ sig. __________ per informarlo della possibilità di partire con un apprendistato quale “progettista nella tecnica della costruzione” c/o studio d’ingegneria __________, __________.
L’unico problema che frena un ev. inizio è il seguente:
L’A. ha ancora aperto una vertenza con la ditta __________ per negligenza da parte di quest’ultima che ha causato all’A. un infortunio che ha in seguito provocato la domanda dell’AI.
La ditta __________ è un partner dello studio di __________, questo porta l’ing. __________ alla prudenza nell’assunzione dell’A.
Ieri si è definito che l’avv. prenderà contatto direttamente col sig. __________ per meglio capire se l’apprendistato è fattibile o come bisognerà procedere per farlo partire.
Sarà sua premura informarci tempestivamente sugli eventi che scaturiranno dopo la sua telefonata.”
1.11. Il 25 agosto 2006 l’avv. RA 1 ha scritto all’UAI affermando:
" Il signor __________ amministratore unico della __________, __________, ha stamani fatto sapere al signor RI 1 di essere disposto ad assumerlo quale apprendista tecnico progettista.
Compiego per sua informazione lo scritto inviatogli via fax in data odierna.
Il signor RI 1 auspica che si possa presto indire un incontro tra tutte le parti interessate alfine di formalizzare la questione e dare avvio alla riformazione professionale.” (doc. AI 172/1)
Lo stesso giorno l’avv. RA 1 ha scritto a __________ rilevando:
" Le chiedo quindi cortesemente di volermi confermare la sua disponibilità, affinché si possa, entro breve - l’inizio dell’anno scolastico è ormai alle porte - stilare con gli enti interessati (Ufficio AI e __________) un progetto di formazione.” (doc. AI 173/1)
1.12. Il 1° settembre 2006 l’avv. RA 1 ha scritto al rappresentante della __________ quanto segue:
" Il signor RI 1, supportato dall’Ufficio assicurazione invalidità e dalla __________, sta cercando di reperire un posto di formazione quale apprendista tecnico progettista.
Recentemente si è palesata l’opportunità per il signor RI 1 di essere assunto presso la __________ di __________. La notizia è per il signor RI 1 estremamente positiva, giacché, a seguito dell’infortunio sul lavoro patito nel settembre 1998, non è più in grado di svolgere la precedente professione di bruciatorista.
Sennonché, venuto a conoscenza dell’esistenza della vertenza civile che oppone il signor RI 1 alla __________, il signor __________, amministratore unico della società, ha manifestato delle riserve in merito all’assunzione del signor RI 1, per “pudore” nei confronti dei signori __________ ed in quanto la società collabora strettamente con la __________.
Detto questo, sono a chiederle di voler cortesemente contattare i suoi clienti e, qualora d’accordo, a voler tranquillizzare il signor __________ oppure a volermi inviare una loro dichiarazione stante la quale l’assunzione dell’RI 1 da parte della __________ non costituirebbe per loro e per la __________ alcun problema.”
(doc. AI 174/3)
1.13. Il 18 settembre 2006 l’avv. RA 1 ha nuovamente scritto all’UAI meravigliandosi che “nulla è ancora stato fatto in merito alla sua riqualifica presso la __________, nonostante quanto fatto dal sottoscritto a nome e per conto del signor RI 1.” (doc. AI 176/1)
1.14. Il 20 dicembre 2006 il consulente IP ha affermato:
" (…)
Il 25 luglio 2006 presenziavo unitamente al collega isp __________ ad un incontro con l'Ing. __________ della ditta Studio __________, __________, per una possibile assunzione dell'assicurato presso di loro con la funzione di progettista nella tecnica della costruzione della durata di 4 anni.
Addirittura, essendo l'ing. __________ persona di parola ed esperto esami di fine tirocinio, mi presentava un "bozza" di contratto di lavoro e venivo informato che in data 10 luglio 2007 si era già incontrato con l'assicurato e l'isp. __________ i quali avevano consigliato al sig. RI 1 di frequentare il corso __________ in quanto indispensabile per una buona riuscita per una formazione tecnica e avevano già stabilito un periodo di prova di 3 settimane da farsi dopo il nostro incontro del 25 luglio.
A tutto ciò vi era solo una questione da risolvere:
L'assicurato aveva una vertenza civile aperta con la ditta __________ e considerato che quest'ultima è un partner molto importante per lo studio __________, era necessario capire a che punto erano le pratiche e se si poteva arrivare ad una conclusione il più presto possibile (vedi annotazione per l'incarto del 24 agosto 2006).
In considerazione dello scritto in nostro possesso datato 10 febbraio 2006 dello studio legale __________ e Avv. RA 1, patrocinatore quest'ultimo dell'assicurato, in cui veniva chiaramente menzionata la disponibilità di fissare un incontro, fissavamo il 24 agosto 2006 un incontro con l'avv. presso gli uffici della __________ in __________ nel quale si sarebbe spiegato con chiarezza il percorso, apparentemente, complesso del caso RI 1, e le possibilità concrete di lavoro che si erano presentate. Ci si lasciava con i seguenti compiti:
L'avv. avrebbe dovuto interpellare il suo patrocinato e i responsabili della ditta __________ per trovare, se possibile, una via breve per la soluzione della vertenza.
Nel frattempo si restava in contatto con lo studio d'ingegneria __________ il quale ci informava che l'assicurato né si era presentato per la firma della notifica di assunzione né si era presentato per la prova lavorativa di 3 settimane!
Alla luce di quanto sopra scritto, informavamo l'avvocato il quale ci comunicava che il sig. RI 1 gli aveva tolto mandato, pertanto non era più di fatto il suo legale e che comunque aveva provveduto ad informare RI 1 nel frattempo e che quest'ultimo avrebbe dovuto sia presentarsi dai responsabili della ditta __________, sia presentarsi presso l'ingegnere __________ per la prova.
II collega Isp. __________ non ha più ricevuto notizie positive di quanto avrebbe dovuto fare l'assicurato, pertanto ha stralciato la notifica di assunzione, ha informato l'ingegnere __________ e in data 14 dicembre 2006 ci ha fatto pervenire via e-mail un rapporto con i passi da lui intrapresi per il caso RI 1.
Alla luce di quanto sopra scritto, della diffida datata 13 aprile 2006 e di tutta l'ulteriore documentazione in nostro possesso riteniamo che l'assicurato non abbia dato fede all'art. 21 cpv. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), pertanto proponiamo la chiusura definitiva della pratica."
(Doc. AI 185)
1.15. Il 6 marzo 2007 un giurista dell’UAI ha avuto un colloquio con l’ispettore della __________, che ha affermato:
" Incontro 17 gennaio 2006 (con l'assicurato e __________. __________)
1) A seguito di tale incontro, come si sono svolte le ricerche d'impiego da parte dell'assicurato? Corrisponde al vero che l'assicurato "è sempre stato in contatto con il signor __________ e si è prodigato nella ricerca di uno sbocco professionale compatibile con il suo stato valetudinario" (scritto 8 giugno 2006 del rappresentante legale del Signor RI 1)?
"ll Signor RI 1 non ha mai fatto una ricerca personale. Doveva essere
da me contattato per delle proposte in quanto senza solleciti non si sarebbe fatto sentire. Negli ultimi tempi era il suo rappresentante legale a contattarmi per sapere come procedeva il caso del proprio patrocinato"
2) Con riferimento al Suo rapporto (del?) inviato via e-mail il 14 dicembre 2006, si legge: "Il signor RI 1 non si è mai attivato personalmente per una ricerca di un posto di tirocinio". Lo conferma?
"Sì"
3) II 28 aprile 2006 l'assicurato ha segnalato "l'interesse di una ditta" proposta da Lei. Di quale "ditta" si trattava e come s'è conclusa tale opportunità lavorativa?
" Si trattava della ditta __________, ora a __________ (progettazione impianti ed Istallazione). Tale opportunità non ha avuto buon esito poiché il Signor __________ (direttore della ditta) consigliava al Signor RI 1 un riordinamento professionale in un'attività meno tecnica (carenze scolastiche)"
Incontro 25 luglio 2006 (con __________ ed il "futuro" datore di lavoro __________)
4) È stata, presentata una "bozza di contratto di tirocinio" (la riformazione sarebbe dovuta partire col 1 ° settembre 2006). Quali i passi da intraprendere?
" Il Signor __________ aveva consigliato all'assicurato di frequentare un corso di __________ In quanto Il futuro lavoro si sarebbe svolto solo con l'ausilio dei __________. Si trattava di una condizione imprescindibile per l'assunzione. Inoltre, il Signor __________ chiedeva al Signor RI 1 di fare un periodo di prova di tre settimane prima di iniziare la formazione (anche subito dopo il colloquio, senza corso __________)".
Incontro 23 agosto 2006 (con __________ ed il legale dell'assicurato Avv. __________)
6) S'è parlato d'una difficoltà legata ai rapporti tra il possibile datore di lavoro (__________) e la ditta __________. Può parlarcene? In che modo il progetto formativo ne è stato influenzato?
" V'era un contenzioso tra l'assicurato e la __________. Quest'ultima è in stretta collaborazione con lo studio __________. Il Signor __________ s'era inizialmente preoccupato di non ledere tale collaborazione. Malgrado ciò, il Signor __________ (e malgrado il Signor RI 1 non si fosse presentato alle tre settimane di prova) s'è in seguito sempre dichiarato disponibile tant'è che era stata fatta una notifica d'assunzione (che il Signor RI 1 non ha mai firmato)".
7) Con scritto 25 agosto 2006, il legale dell'assicurato comunicava: «Il signor __________ (...) ha stamani fatto sapere (...) di essere disposto ad assumerlo quale apprendista (...). Il signor RI 1 auspica che si possa presto indire un incontro tra tutte le parti interessate alfine di formalizzare la questione e dare avvio alla riformazione". Scrivendo al Signor __________, il legale parla di "stilare (...) un progetto di formazione". Con riferimento pure allo scritto 1 ° settembre 2006 indirizzato all’avv. __________, può chiarire in quale situazione ci si trovava?
" Per quanto mi concerne, era tutto pronto per iniziare una formazione quadriennale, senza necessità di nuovi "progetti di formazione" a questo proposito. Bastava firmare la notifica rispettivamente iniziare la scuola a __________ (la formazione __________ poteva essere svolta in un secondo tempo o parallelamente)".
Contratto di tirocinio (preceduto da notifica ed inizio formazione scolastica)
8) Date le differenti posizioni agli atti (divergenze assicurato - UAI), a quanto le è dato sapere, cosa non ha permesso l'attuarsi del periodo di prova presso la __________ rispettivamente formazione scolastica?
" Da parte mia, posso dire d'avere fatto il possibile per permettere al Signor RI 1 l'inizio d'una formazione (era tutto predisposto)".
9) Si parla anche di una sua ultima telefonata col Signor RI 1 (e-mail 4 dicembre 2006 di __________ a __________, segretaria della __________). Può riferire il contenuto della stessa?
" Avevo chiesto al Signor RI 1 il perché del non essersi presentato all'inizio della scuola. Per tutta risposta, il vostro assicurato mi ha comunicato che ad occuparsi della questione era il suo legale e di informarsi presso quest'ultimo. In considerazione di ciò non ho ritenuto opportuno andare oltre".
11) Con e-mail 27 settembre 2006, Lei scriveva: "aspetto il sig. __________ per ulteriori informazionì". Può chiarire di cosa si tratta?
" Stiamo parlando delle tre settimane di prova. __________, il quale attendeva il Signor RI 1, non ha saputo fornirmi ulteriori informazioni. Sottolineo che da parte mia ho effettuato un gran numero di contatti telefonici in favore del vostro assicurato ed in particolare con l'Ing. __________"." (Doc. AI 193)
1.16. Con decisione del 2 ottobre 2007 l’UAI ha negato ulteriori prestazioni all’assicurato in quanto egli non ha adempiuto alle richieste contenute nella diffida del 13 aprile 2006 (doc. A).
1.17. Con ricorso del 5 novembre 2007, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la predetta decisione non ritenendo dati i presupposti per negare ulteriori provvedimenti d’integrazione (doc. I).
1.18. Tramite risposta del 16 novembre 2007 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che saranno riprese, laddove necessario, in corso di motivazione (doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’UAI ha soppresso il diritto ai provvedimenti professionali in seguito all’emanazione della diffida del 13 aprile 2006 (doc. AI 149/1).
2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.3. L’art. 21 cpv. 4 LPGA prevede che:
" Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."
Per quanto riguarda il quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un essenziale miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia esigibile o meno, la nuova regolamentazione non ha sostanzialmente modificato quanto previsto in precedenza (cfr. STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, consid. 3.2.).
Secondo la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo generale di riduzione del danno, un assicurato deve sottoporsi a un intervento che, secondo l’esperienza, non implica difficoltà, non presenta un pericolo per la vita, comporterà con certezza o con grande verosimiglianza la guarigione totale o un miglioramento importante dell’affezione - conseguentemente un aumento notevole della capacità di guadagno - e infine non provoca delle sofferenze eccessive. Determinanti al fine di decidere circa l’esigibilità o meno di un trattamento sono le circostanze concrete, tenendo in considerazione la persona implicata (cfr. STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, consid. 3.2.; RAMI 1995 U 213, p. 68; RAMI 1996 U 244, p. 144; DTF 105 V 176).
Per quanto concerne l’aspetto soggettivo dell’esigibilità, nella succitata STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, il TFA, relativamente a un caso in cui l’amministrazione aveva negato ulteriori prestazioni a un assicurato vittima di una frattura traumatica del radio, in quanto lo stesso, dopo essere già stato operato due volte, non si era sottoposto a un intervento di riosteosintesi che, secondo i medici, avrebbe condotto a un’ottimale guarigione e alla piena capacità lavorativa, ha deciso che l’operazione era esigibile sia dal profilo oggettivo, che da quello soggettivo. Secondo l’Alta Corte, la corrispondenza tra l’avvocato dell’assicurato e l’assicuratore LAINF e gli esiti degli accertamenti complementari si riferivano infatti piuttosto all’esigibilità oggettiva. Nulla risultava invece a quel momento riguardo a un particolare timore, segnatamente a uno stato di panico, che è stato fatto valere soltanto in seguito.
Con sentenza del 25 febbraio 2008 pubblicata in DTF 134 V 189, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha affermato che l’assicuratore può ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato si rifiuta di sottoporsi ad un trattamento medico ragionevolmente esigibile. Tuttavia, esso deve precedentemente aver messo in mora per iscritto l’assicurato e averlo reso attento sulle conseguenze del suo rifiuto (consid. 2). L’assicuratore può anche ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato, pur senza violare un’ingiunzione, compromette il risultato del processo di guarigione con il suo comportamento.
Al riguardo la Massima Istanza ha affermato:
" 2.3 L'art. 21 al. 4 LPGA vise un état de fait qui naît postérieurement à la survenance de l'accident et qui s'inscrit donc dans l'obligation générale qui incombe à l'assuré de réduire le dommage (voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, n. 54 ad art. 21 LPGA). En matière d'assurance-accidents, il se conjugue avec l'art. 48 al. 1 LAA, selon lequel l'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches. Il s'applique donc avant tout au refus de se soumettre à un traitement médical (ou à une mesure diagnostique), car l'assureur-accidents n'alloue pas de prestations sous la forme de réadaptation professionnelle. Mais l'assureur-accidents peut aussi réduire ou refuser ses prestations si l'assuré se soustrait à une mesure de réadaptation professionnelle ordonnée par l'assurance-invalidité (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., p. 941 ch. 341). Quant à la procédure de sommation, elle constitue un préalable incontournable à une réduction ou à une suppression des prestations en vertu de l'art. 21 al. 4 LPGA. Elle est nécessaire même si l'assuré déclare d'emblée s'opposer à une mesure de réadaptation (cf. ATF 122 V 218; voir aussi à propos de l'ancien art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [LAM; RS 833.1], JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Berne 2000, n. 33 ad art. 33 LAM).
(…)
4. Il est vrai d'autre part qu'une réduction des prestations peut aussi être prononcée quand l'assuré, sans enfreindre les injonctions de l'assureur-accidents, compromet par son comportement le résultat du processus de guérison. La jurisprudence admet en effet d'appliquer ici, par analogie, les règles prévues en cas de réduction des prestations pour un comportement antérieur ou concomitant à la survenance du dommage, quand l'assuré, par une négligence grave, viole (ultérieurement) son obligation de réduire le dommage en refusant, notamment, de se soumettre à une intervention chirurgicale (voir RAMA 1996 n° U 244 p. 152, consid. 7, U 147/94; cf. aussi MAURER, op. cit., p. 474 s.). En l'espèce, seul pourrait entrer en considération l'art. 37 al. 2 LAA. D'après cette disposition, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels (première phrase). Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (voir p. ex. ATF 118 V 305 consid. 2a p. 306 et les arrêts cités). Une négligence grave supposerait toutefois, comme condition préalable, que le recourant ait été suffisamment renseigné par le médecin sur les risques qu'il encourait en refusant de subir l'opération en cause. En effet, le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 et les références citées). C'est au médecin qu'il appartient d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 p. 129 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne dispose d'aucune preuve au dossier qui permettrait d'admettre que le médecin ait renseigné de manière suffisante le patient. Quoi qu'il en soit, la question d'une éventuelle réduction en vertu d'une application par analogie de l'art. 37 al. 2 LAA n'est pas litigieuse en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.” (sottolineature del redattore)
Con sentenza 8C_156/2008 dell’11 agosto 2008, il TF ha sottolineato che:
" 2.2.2 Die Arbeitsvermittlung als berufliche Eingliederungsmassnahme bezweckt die Wiederherstellung, Verbesserung, Erhaltung oder Förderung der Erwerbsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 IVG). Ein entsprechender Anspruch besteht grundsätzlich - sobald und solange die dafür notwendigen Voraussetzungen (BGE 116 V 80 E. 6a S. 81; AHI 2003 S. 269 f. [I 421/01]) erfüllt sind - bis zur erfolgreichen Eingliederung. Vorbehalten bleibt das Prinzip der Verhältnismässigkeit: Die Arbeitsvermittlung muss nur solange erbracht werden, als der dafür notwendige Aufwand nicht unverhältnismässig ist (Urteil I 265/05 vom 3. Oktober 2005, E. 3.1 mit Hinweisen). Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen nach Art. 8 Abs. 1 IVG - und somit auch derjenige auf Arbeitsvermittlung gemäss Art. 18 Abs. 1 IVG - setzt insbesondere die subjektive Eingliederungsbereitschaft des Versicherten voraus (vgl. das soeben zitierte Urteil I 265/05, E. 3.2). Jedoch erlaubt der klare Wortlaut von Art. 21 Abs. 4 ATSG selbst bei offensichtlich fehlender Eingliederungsbereitschaft der versicherten Person keine Abweichung vom Grundsatz, dass sie ohne Rücksicht auf ihr Verhalten auf die Folgen ihrer Widersetzlichkeit aufmerksam gemacht werden muss. Sinn und Zweck des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens ist einerseits, den Versicherten nicht Folgen eines Verhaltens tragen zu lassen, über dessen Auswirkungen er sich möglicherweise keine Rechenschaft abgelegt hat. Anderseits soll er innerhalb der gesetzten Frist und im Wissen um die angedrohten Folgen seine bisherige Verweigerungshaltung aufgeben können. Im Hinblick auf die Zielsetzung der Eingliederungsmassnahmen, einen Zustand wiederherzustellen oder zu verbessern, darf die Kürzung oder Verweigerung von Leistungen ohne Rücksicht auf das Verhalten der versicherten Person zwingend erst dann angeordnet werden, wenn diese gemahnt und ihr unter Bezugnahme auf das von ihr geforderte Verhalten und Ansetzen einer angemessenen Bedenkzeit schriftlich mitgeteilt worden ist, welche Folgen ihre Widersetzlichkeit nach sich ziehen könne (Urteil I 928/06 vom 28. April 2007, E. 4.2 mit Hinweisen). Das gilt auch für die Einstellung einer einmal zugesprochenen Massnahme wegen angeblich fehlender subjektiver Eingliederungsbereitschaft (Urteile 9C_494/2007 vom 6. Mai 2008, E. 2.2 und I 776/04 vom 29. März 2005, E. 4.2).
2.3 Im vorliegenden Fall wurde vor der Einstellung der Arbeitsvermittlung kein Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgeführt. Darf aus diesem formellen Grund nach der dargelegten Rechtsprechung die Einstellung nicht mit einer angeblich fehlenden subjektiven Eingliederungsbereitschaft begründet werden, so ist es ebenfalls nicht tunlich, diese in die Prüfung der Verhältnismässigkeit der Weiterführung der einmal zugesprochenen Massnahme einzubeziehen. Wie die Vorinstanz für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich festgestellt hat, sind während der über ein Jahr dauernden Betreuungsphase von Februar 2005 bis April 2006 eine Vielzahl (erfolgloser) berufsberaterischer Interventionen dokumentiert. Dem Protokoll der IV-Stelle Basel-Stadt ist zu entnehmen, dass diese vorab darin bestanden, den Versicherten aufzufordern, selber zielgerichteter nach einer angepassten Arbeit zu suchen. Auch wenn es zutrifft, dass die versicherte Person nach einem allgemeinen Grundsatz der Invalidenversicherung zunächst alles ihr Zumutbare selber vorzukehren hat, um die Folgen ihrer Invalidität bestmöglich zu mildern (BGE 113 V 22 E. 4a S. 28), so ist durchaus vorstellbar, dass die IV-Stelle den Beschwerdeführer bei seiner Eingliederung aktiver und umfassender als bisher unterstützt, ohne damit gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit (vgl. das Urteil I 776/04 vom 29. März 2005, E. 4.3) zu verstossen. Die IV-Stelle hat deshalb weiterhin Arbeitsvermittlung zu gewähren.“ (sottolineatura del redattore)
Sullo stesso argomento vanno qui segnalate le sopra citate sentenze I 928/06 consid. 4.2, del 25 aprile 2007, 9C_494/2007 consid. 2.2 del 6 maggio 2008 e I 776/04 consid. 4.2 del 29 marzo 2005.
Va ancora rilevato che vigente il vecchio diritto, la cui giurisprudenza è tutt’ora valida (cfr. sentenza I 824/06 del 13 marzo 2007, consid. 2.3) l’allora TFA, con sentenza pubblicata in DTF 122 V 218, aveva affermato che qualora un assicurato si opponga ad un provvedimento d'integrazione, l'amministrazione può disporre il rifiuto o la soppressione di prestazioni assicurative solo dopo aver diffidato l'interessato e dopo avergli assegnato un termine di riflessione. Tale procedura, stabilita dall'art. 31 cpv. 1 vLAI, non può essere sostituita da un semplice accenno (contenuto nella decisione di rifiuto o di soppressione) alla possibilità di presentare, ulteriormente, una nuova domanda di prestazioni. Essa deve essere applicata pure nel caso in cui l'assicurato abbia rifiutato in modo inequivoco di sottoporsi ad un provvedimento integrativo ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza):
" 4. b) Art. 10 Abs. 2 IVG sieht vor, dass der Anspruchsberechtigte verpflichtet ist, die Durchführung aller Massnahmen, die zu seiner Eingliederung ins Erwerbsleben getroffen werden, zu erleichtern. Die Versicherung kann ihre Leistungen einstellen, wenn der Anspruchsberechtigte die Eingliederung erschwert oder verunmöglicht; unter den Begriff der Leistungen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 IVG fallen Eingliederungsmassnahmen und Taggelder. Nach der Rechtsprechung ist die Einstellung dieser Leistungen allerdings erst nach durchgeführtem Mahn- und Bedenkzeitverfahren im Sinne von Art. 31 Abs. 1 IVG zulässig (ZAK 1983 S. 28 Erw. 3 Abs. 1; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1993, S. 169 f.). Gemäss dieser Gesetzesbestimmung kann die Verweigerung oder der Entzug der Leistung erst verfügt werden, wenn die Verwaltung den Versicherten vorgängig durch eine schriftliche Mahnung und unter Einräumung einer angemessenen Bedenkzeit auf die Folgen seiner Widersetzlichkeit aufmerksam gemacht hat. Die Sanktion muss in gehöriger Form und unter Fristansetzung angekündigt werden (MAURER, a.a.O., S. 150 und 169 f.; MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, S. 140 f.; vgl. auch BGE 108 V 215f. als Beispiel einer Fristansetzung zur Selbsteingliederung).
Nach der Rechtsprechung (BGE 97 V 175 unten Erw. 2; ZAK 1984 S. 36 f. Erw. 1) erübrigt sich die Durchführung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens, wenn der Eingliederungsmassnahmen ablehnende Versicherte in der leistungsausschliessenden oder -beschränkenden Verfügung auf die Möglichkeit der Neuanmeldung hingewiesen wird für den Fall, dass er seinen Widerstand gegen die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen aufgibt. Diese Rechtsprechung wurde kritisiert (MEYER-BLASER, a.a.O., S. 140 ff., insbes. S. 142): Nur eine konsequente Handhabung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens schaffe klare Verhältnisse in dem Sinne, dass der Versicherte wisse, woran er ist; der Hinweis auf die Möglichkeit einer späteren Neuanmeldung sei nicht zulässig, weil der rechtsunkundige Versicherte nicht abschätzen könne, welche nachteiligen Folgen eine verspätete Anmeldung nach sich zieht (Art. 48 Abs. 2 IVG: Beschränkung der Nachzahlung von Leistungen auf die letzten zwölf der Anmeldung vorangegangenen Monate). Diese Kritik ist begründet. Sinn und Zweck von Art. 31 Abs. 1 IVG ist es, den Versicherten in jedem Fall auf die möglichen nachteiligen Folgen seines Widerstandes gegen Eingliederungsmassnahmen aufmerksam zu machen und ihn so in die Lage zu versetzen, in Kenntnis aller wesentlichen Faktoren seine Entscheidung zu treffen. Die bisherige Praxis erweist sich deshalb als unrichtig, weshalb daran nicht festgehalten werden kann (BGE 119 V 260 Erw. 4a). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass gemäss ZAK 1983 S. 28 Erw. 3 (Abs. 2 und 3) auch an der in BGE 100 V 190 Erw. 4 veröffentlichten Rechtsprechung nicht festzuhalten ist, wonach sich die Durchführung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens erübrigt, wenn die Verwaltung eine konkrete, erfolgversprechende, zumutbare Eingliederungsmassnahme bezeichnet und der Versicherte diese unmissverständlich abgelehnt hat. Zwar nimmt ZAK 1983 S. 28 Erw. 3 nicht ausdrücklich auf BGE 100 V 190 Bezug; inhaltlich wurde indessen die in diesem Urteil begründete Rechtsprechung durch den neuen Entscheid geändert. Es ist somit festzustellen, dass weder unter den in BGE 97 V 175 Erw. 2 und ZAK 1984 S. 36 f. Erw. 1 noch unter den in BGE 100 V 190 Erw. 4 umschriebenen Voraussetzungen von der Durchführung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens gemäss Art. 31 Abs. 1 IVG Abstand genommen werden darf.“
2.4. In concreto il 17 gennaio 2006 l’insorgente ha avuto un colloquio con __________ __________ di __________ e con __________, __________.
Dalle annotazioni interne dell’UAI emerge in particolare che “l’assicurato è ben disposto a queste scelte e da parte sua in collaborazione con la __________ cercherà una azienda disposta a fargli svolgere uno stage come telematico per meglio comprendere cosa comporta quella professione e a cosa va incontro come formazione. Nel caso di aggancio con l’azienda l’assicurato tempestivamente ci informerà e valuteremo se è il caso di far partire una garanzia di stage. Ricordo che è a carico della disoccupazione. Se non dovesse andare in porto, l’assicurato si rivolgerà alle aziende che hanno la figura del tecnico di regolazione per una formazione ad hoc, se anche quella strada si rivela impossibile, si opterà ancora per il tecnico bruciatorista, apprendistato che aveva già interrotto una volta. Restiamo sempre a disposizione per ev. futuri colloqui.”
In seguito al citato colloquio il rappresentante del ricorrente ha preso contatto in due occasioni con l’UAI, il 10 febbraio 2006 ed il 28 marzo 2006 (doc. AI 144 e 145), chiedendo all’amministrazione di informarlo circa le misure che l’UAI avrebbe intrapreso anche per quanto concerne eventuali provvedimenti di riformazione professionale. Il 3 aprile 2006 l’UAI ha emesso la decisione su opposizione di reiezione della richiesta di rendita ed il 13 aprile 2006 ha trasmesso all’interessato la diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA (doc. AI 149).
L’UAI ha affermato che il ricorrente non avrebbe dato alcun riscontro dopo il colloquio del 17 gennaio 2006 e, dopo aver citato il contenuto dell’art. 21 cpv. 4 LPGA, ha assegnato un ultimo termine di 20 giorni per dar seguito a quanto “detto nel colloquio del 17 gennaio 2006” ed ha precisato che “trascorso infruttuoso il termine emaneremo una decisione con le sanzioni indicate nell’articolo 21 LPGA.”
Sennonché, come visto, l’interessato, per il tramite del suo rappresentante si è messo in contatto con l’UAI per chiedere come procedere. Tant’è che il 26 aprile 2006 l’assicurato, dopo aver ricevuto copia della diffida dal proprio legale, ha immediatamente telefonato all’UAI (doc. AI 150/1) ed ha informato l’amministrazione dei passi già intrapresi e che stava intraprendendo insieme a __________ (doc. AI 151/1). In quell’occasione è stato spiegato al ricorrente che “qualsiasi passo verso una riqualifica deve sempre essere anche comunicato a noi, proprio per evitare di ricevere diffide.”. Prontamente, il 28 aprile 2006 l’interessato ha informato per iscritto l’UAI di quanto fatto fino a quel momento (doc. AI 153/1), e meglio della sua disponibilità a riprendere una qualifica professionale e dei contatti avuti con __________ che dovrebbero permettergli di trovare una ditta disposta ad assumerlo per uno stage. Questo è comprovato dalle risposte di __________ durante il colloquio avuto il 6 marzo 2007 con un giurista dell’UAI, dove l’ispettore __________, pur rilevando che l’insorgente non ha mai fatto una ricerca personale e doveva essere contattato personalmente quando c’erano delle proposte, ha evidenziato che l’interesse di una ditta effettivamente esisteva, “si trattava della ditta __________, ora a __________ (progettazione impianti ed istallazione). Tale opportunità non ha avuto buon esito poiché il Signor __________ (direttore della ditta) consigliava al Signor RI 1 un riordinamento professionale in un’attività meno tecnica (carenze scolastiche).“ (doc. AI 193/4).
L’8 maggio 2006 l’avv. RA 1 ha confermato all’UAI il contatto con __________ e la difficoltà nel trovare una soluzione (doc. AI 156/1) e il 16 giugno 2006 l’UAI, dopo una conversazione telefonica con il legale, ha scritto nelle proprie annotazioni che “è stato chiarito il malinteso riguardante la diffida inviata in data 13.04.2006. L’assicurato era stato invitato ad attivarsi come da colloqui avvenuti in precedenza. Non doveva pertanto essere diffidato in tal senso.” (doc. AI 165/1, sottolineatura del redattore).
L’assicurato non solo ha comunicato all’UAI quanto da lui intrapreso per dar seguito alle richieste dell’amministrazione ma è pure stato informato dalla stessa autorità che non avrebbe dovuto essere diffidato.
Prova ne è che successivamente l’interessato ha avuto un colloquio con un datore di lavoro che lo avrebbe assunto dal 1° settembre 2006 (doc. AI 169/1), ma, come emerge da un incontro tra l’amministrazione cantonale ed il legale dell’assicurato in data 24 agosto 2006, vi era un problema per l’assunzione dell’assicurato poiché quest’ultimo aveva una vertenza con la __________ per un infortunio avvenuto anni prima e la ditta __________ è un partner dello studio d’ingegneria per il quale l’assicurato avrebbe dovuto iniziare a lavorare, ciò che “porta l’Ing. __________ alla prudenza nell’assunzione” dell’assicurato (doc. AI 171/1).
Certo, il 25 agosto 2006 il legale di RI 1 ha informato l’UAI della disponibilità dell’Ing. __________ ad assumere il proprio patrocinato, indicando nel contempo che quest’ultimo auspicava un incontro tra tutte le parti interessate per formalizzare la questione e dare avvio alla riformazione professionale (doc. AI 712/1) e come emerge dalle affermazioni di __________, “il Signor __________ (e malgrado il Signor RI 1 non si fosse presentato alle tre settimane di prova) s’è in seguito sempre dichiarato disponibile tant’è che era stata fatta una notifica d’assunzione (che il Signor RI 1 non ha mai firmato).”
Sennonché, come emerge dallo scritto del 1° settembre 2006 trasmesso al legale della __________, le resistenze, da parte dell’Ing. __________, circa la volontà di assumere RI 1 non sembravano del tutto risolte.
Sia come sia, determinante è la circostanza che dopo aver diffidato l’insorgente in applicazione dell’art. 21 cpv. 4 LPGA, l’UAI ha “chiarito il malinteso riguardante la diffida inviata in data 13.04.2006. L’assicurato era stato invitato ad attivarsi come da colloqui avvenuti in precedenza” e gli ha comunicato che “Non doveva pertanto essere diffidato in tal senso.” (doc. AI 165/1, sottolineatura del redattore). Viene così a cadere il necessario nesso causale tra la diffida e il successivo comportamento dell’assicurato.
La stessa amministrazione in sede di decisione formale afferma del resto che “anche se la diffida del 13 aprile 2006 non era stata del tutto correttamente impostata, il signor RI 1 in seguito ha di nuovo denotato mancanza di collaborazione” (doc. A, sottolineatura del redattore).
Per cui, ritenuto che di fatto l’UAI aveva comunicato all’insorgente la caducità della diffida, non può ora fondarsi sulla medesima per sopprimere il diritto alla riformazione professionale.
Ma, come già evidenziato in precedenza, vi è di più. Dalla diffida, che comunque è poco chiara poiché riprende, quale motivazione, il colloquio del 17 gennaio 2006, senza che sia indicato in maniera precisa cosa avrebbe dovuto effettivamente fare l’interessato per sottrarsi alle conseguenze della comminatoria, emerge infatti unicamente che l’interessato avrebbe dovuto, nel termine di 20 giorni, poi prorogato di altri 30, dar seguito a quanto detto nel corso della citata riunione, ossia, cercare, in collaborazione con la __________, un’azienda disposta a fargli svolgere uno stage come telematico per meglio comprendere cosa comporta quella professione e a cosa va incontro come formazione. Nel caso di aggancio con l’azienda l’assicurato avrebbe dovuto informare l’UAI e valutare se partire con la garanzia di stage. Ora è vero che dal rapporto redatto da __________, emerge che l’assicurato non si è mai attivato personalmente per una ricerca di posto di tirocinio, tuttavia dal medesimo risulta pure che sia il 10 febbraio 2006 che il 21 febbraio 2006, ossia dopo il colloquio del 17 gennaio 2006, sono state contattate delle aziende (__________ e __________) con esito negativo, senza che emerga però una colpa specifica dell’insorgente nel rifiuto di assunzione da parte delle predette ditte. Inoltre l’insorgente ha adempiuto alle richieste contenute nella diffida già con lo scritto del 28 aprile 2006 laddove ha indicato i passi nel frattempo intrapresi (doc. AI 153/1).
Ora, all’assicurato possono essere applicate le misure contenute nella diffida se l’interessato non adempie a quanto chiesto con la comminatoria. L’amministrazione in concreto si è invece basata sulla medesima diffida per sanzionare altri comportamenti, futuri, non contemplati in precedenza.
Per cui in concreto vi sono due motivi per i quali all’insorgente non può essere negato il diritto a provvedimenti professionali.
In primo luogo la misura va annullata perché l’UAI ha confermato di aver telefonato al rappresentante dell’insorgente comunicandogli che “non doveva essere diffidato in tal senso” (doc. AI 165/1) ed in secondo luogo perché con la diffida è stato chiesto unicamente di “cercare un’azienda disposta a fargli svolgere uno stage come telematico per meglio comprendere cosa comporta quella professione e a cosa va incontro come formazione” e di informare l’UAI così da valutare “se è il caso di far partire una garanzia di stage.” (doc. AI 149/1). Ciò che l’insorgente, anche se aiutato in modo determinante da __________, ha fatto.
L’insorgente non è invece stato diffidato ad iniziare l’attività presso lo studio __________ di __________.
In queste condizioni la decisione della cassa di respingere la domanda di prestazioni, sproporzionata, va annullata e va ripristinato il diritto a provvedimenti professionali.
Per quanto concerne infine l’affermazione del ricorrente secondo il quale “ci si chiede a questo punto per quale motivo non sia mai stato affrontato con l’assicurato il discorso relativo ad altri provvedimenti professionali, quali ad esempio l’aiuto in capitale.” (doc. I), va rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione, ossia la soppressione dei provvedimenti professionali in seguito alla notifica della diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA e non anche sull’aiuto in capitale chiesto con il ricorso.
2.5. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni.
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto a provvedimenti professionali, segnatamente nella forma di una riformazione professionale.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti