Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.351

 

FC/td

Lugano

22 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 novembre 2007 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 12 marzo 2004 RI 1, nata nel 1965, già attiva professionalmente come ausiliaria di pulizie, ha presentato una domanda di prestazioni AI facendo valere di essere sofferente di depressione, dolori al polso sinistro e alla schiena (cfr. doc. AI 1).

 

                                         Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione 23 settembre 2005, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:

 

 

"  (...)

Esito degli accertamenti:

 

In considerazione degli atti medici ed economici acquisiti all'incarto, risulta che la patologia del quale l'assicurata è portatrice comporta un'incapacità parziale e limitata al lavoro di cameriera.

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità si nota che l'attività abituale di cameriera non è proponibile dal 26.02.2003 al 30.09.2003,

è proponibile al 50% dal 01.10.2003 al 31.03.2004 ed è esigibile in misura completa dal 01.04.2004. Un'attività adeguata allo stato di salute è invece esigibile da sempre al 100%.

La totale esigibilità in attività adeguata, e in seguito pure nella precedente professione, fanno sì che non esiste una perdita della capacità di guadagno dovuta al danno alla salute e pertanto non c'è alcun diritto a prestazioni da parte dell'Assicurazione Invalidità.

 

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 25)

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione presentata dall’assicurata, successivamente rappresentata dall’RA 1, l’amministrazione, valutata la documentazione medica versata a gli atti e sentito il medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), dopo aver nuovamente interpellato il medico curante e l’assicurata medesima, e fatta esperire una perizia pluridisciplinare, con decisione su opposizione 11 ottobre 2007 ha confermato il diniego di prestazioni sulla base delle motivazioni che seguono:

 

"  (...)

Esito degli accertamenti:

(…)

 

6.  Nello specifico occorre soprattutto rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter istruttorio. Di regola nell'ambito della procedura di opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

 

7. In fase di opposizione l'assicurata è stata peritata presso il Servizio accertamento medico dell'AI (SAM), il quale ha emesso il rapporto del 5 settembre 2007. Eseguiti i consulti psichiatrici e reumatologici, poste le diagnosi del caso, rilevate le limitazioni funzionali, l'assicurata è stata ritenuta essere abile al lavoro nella precedente attività al 70% (riduzione del rendimento globale del 30% dal 26 febbraio 2003, nello specifico: inabilità lavorativa del 25% dovuta all'aspetto reumatologico e 30% per quello psichiatrico). In un lavoro adeguato (attività con carichi variabili, medio-leggera (massimo 15 kg), non troppo monotona, non troppo statica, con possibilità di alternare frequentemente le posizioni corporee) la capacità lavorativa è stata valutata essere del 70% (dal lato reumatologico la capacità lavorativa risulta essere totale, mentre è ridotta del 30% per l'aspetto extra-somatico, cfr. perizia SAM a pag. 16). Tale situazione, sia dal lato reumatologico che psichiatrico, è ritenuta essere pressoché invariata dal 2003.

II SAM rileva l'importanza per l'assicurata, dal lato extra-somatico, di continuare ad essere seguita a livello specialistico (nella perizia SAM a pag. 16 risulta rilevante "che la cura permetta all'assicurata di riprendere contatto con il suo nucleo operativo sano in modo da relativizzare il peso della sintomatologia somatoforme. L'assicurata va anche motivata ad assumere la terapia psicofarmacologica in modo regolare, con possibilità di miglioramento clinico'.

Le conclusioni peritali sono state confermate dal SMR, e reputate coerenti e ben redatte ottemperando ai criteri di qualità richiesti ad una perizia neutra.

 

Alla perizia effettuata va attribuita forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerla inaffidabile, ritenuto che assolve i presupposti giurisprudenziali sviluppati dall'Alta Corte (conclusioni logiche, non contraddittorie, realizzate sulla base di accertamenti approfonditi).

 

8. A seguito della valutazione dell'aspetto medico, l'Ufficio Al deve sempre verificare se, ed eventualmente in che misura, la residua capacità lavorativa dell'assicurato possa essere sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività esigibile. Di principio, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, alla persona assicurata incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400), dovendo ella intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28). II grado d'invalidità deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che la persona assicurata può ancora conseguire, nonostante la sua invalidità, in condizioni normali del mercato del lavoro con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatrice. Per determinare il reddito d'invalido si possono applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della struttura dei salari, RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b). In base alla più recente giurisprudenza federale tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25% e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire. Secondo costante giurisprudenza del TF, tale deduzione non è tuttavia automatica, ma deve essere valutata e motivata nel singolo caso dall'amministrazione. A proposito dei valori applicabili, lo scrivente Ufficio sottolinea che, in base alla più recente giurisprudenza del TF, ai fini del calcolo, fa stato il valore centrale o mediano della tabella TA1 riferita a valori federali (in tal senso, nella causa U 56/03 la Corte plenaria del TFA ha stabilito l'inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica). In merito al momento dell'emissione della decisione su opposizione, si rammenta che l'Ufficio Al deve esaminare se i dati di riferimento per la determinazione della perdita lucrativa abbiano subito una modifica rilevante per il diritto alla rendita.

 

9. Nello specifico, la precedente attività svolta dall'assicurata è stata ritenuta essere ancora praticabile al 70% e ciò dal 26 febbraio 2003. Ritenuto che la precedente attività svolta è tuttora esigibile, osservato che l'inabilità lavorativa del 30% in tale attività implicherebbe, di riflesso, quella al guadagno, in considerazione di quanto sopra e limitando la presente valutazione del discapito economico a tale apprezzamento, lo scrivente Ufficio non può che confermare quando disposto nella decisione impugnata, ovvero l'assenza di grado tutelabile dall'AI che non consente all'assicurata di beneficiare del diritto ad una rendita d'invalidità.

Anche volendo, a titolo abbondanziale, procedere al raffronto dei redditi in attività adeguate si constata un discapito economico inferiore al grado d'invalidità del 20%. Infatti, raffrontando il reddito ipotetico da valido di fr. 41'366.- (minimo salariale per collaboratori senza apprendistato professionale secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione di fr. 3'182.- portato su tredici mensilità, anno 2006) con quello da invalido definito in base alle tabelle RSS, aggiornate al 2006, donne, dati federali, cat. 4 e mediana, con capacità lavorativa al 70% (fr. 34'761.-), risulta un grado d'invalidità del 16%." (Doc. AI 64)

 

                               1.3.   Avverso tale decisione l’assicurata, tramite l’RA 1, ha presentato, l’8 novembre 2007, un ricorso al TCA, con il quale ha contestato la decisione dell’amministrazione e, allegata documentazione medica, postulato l’attribuzione di una rendita di invalidità intera e subordinatamente l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici, oltre al riconoscimento di una riformazione professionale. Ha motivato tra l’altro come segue:

 

"  (...)

Per quanto concerne i fatti risulta inequivocabile che l'attività lavorativa è stata pregiudicata nella misura del 100% almeno a partire da un anno prima della presentazione della richiesta di prestazioni del 15.03.2004 ovvero dal marzo 2003. Questo fatto dovrebbe di per sè già dare diritto ad una rendita di invalidità completa, seppur transitoria, decorso il periodo di carenza. In effetti, l'incapacità lavorativa è sempre stata documentata da certificati medici e ha portato l'assicurata a non poter svolgere la propria attività lavorativa nella misura com­pleta.

Il ritardo nella definizione della pratica, non imputabile all'assicurata, non deve essere di pregiudizio per la signora RI 1 in caso di una diligente e tempestiva evasione della domanda di prestazioni, inoltrata nel 2004, all'assicurata si sarebbero potute aprire da tempo diverse soluzioni, per esempio disoccupazione, ricerca di un nuovo posto di lavoro. Agli atti figurano diversi solleciti sia da parte dei rappresentanti dell'assicurata che da parte del me­dico curante.

Entrando nel merito produciamo un dettagliato ed esaustivo rapporto medico (doc. A) redat­to dalla Dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in data 6 novembre 2007.

Detto rapporto medico fa seguito alla visione degli atti ed in particolare alla perizia SAM del 05.09.2007.

Non potendo, per ovvii motivi pronunciarci sui contenuti medici di questo rapporto, ci sen­tiamo di valorizzare detto rapporto nei confronti della perizia SAM. In effetti, il Dr. med. __________ ha seguito la paziente al massimo dal 2 al 6 luglio 2007, come rilevato dalla Dr.ssa __________ appare stupefacente come egli in questo breve lasso di tempo riesca a porre una diagnosi così lapidaria, mentre la Dr.ssa che ha in cura la signora RI 1 da parecchio tempo giunga a ben altre conclusioni. Pur consapevoli che la giurisprudenza, da noi contestata, riconosce alle perizie SAM valore probatorio, invitiamo codesto Tribunale a voler ordinare una perizia neutra almeno dal punto di vista psichiatrico al fine di avere un giudizio definitivo su cui costruire poi la residua capacità lavorativa dell'assicurata. A nostro modo di vedere le varie patologie di cui la signora RI 1 soffre non le permet­tono di svolgere qualsiasi attività lavorativa essendo addirittura messa a repentaglio la nor­male attività di casalinga e di madre di famiglia. In via subordinata qualora il Lod. Tri­bunale Cantonale accettasse la teoria dell’ UAI, si chiede che la comparazione dei redditi ef­fettuata dall'Ufficio Assicurazione invalidità venga rivista e corretta per quanto concerne il reddito da invalido. Le varie patologie, non solo psichiche ma anche reumatologiche, ag­giunte ad una situazione nel Cantone Ticino sfavorevole per quanto concerne il reddito e personale per quanto concerne la provenienza, portano ad una percentuale di discapito fi­nanziario sicuramente superiore al 20% per cui una riformazione professionale s'imporrebbe." (Doc. I)

 

                               1.4.   Con risposta 7 dicembre 2007 l’amministrazione, confermando la correttezza della sua decisione, sulla scorta dell’allegato parere del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha postulato la reiezione del ricorso affermando:

 

"  preso atto dell'allegato ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, postulandone integrale conferma.

 

Nello specifico, in merito all'aspetto medico, lo scrivente Ufficio ha preso atto del rapporto 6 novembre 2007 emesso dalla Dr.ssa __________ e lo ha trasmesso al Servizio medico regionale dell'AI (SMR) per presa di posizione.

 

Con annotazione 4 dicembre 2007, parte integrante della presente risposta, il SMR (Dr. __________) ha riesaminato la documentazione medica agli atti e rilevato che non sono dati elementi atti a permettere di porre le diagnosi di "depressione di grado medio". Inoltre, si rileva che i criteri di Förster non risultano adempiuti e che la valutazione emersa dalla perizia SAM del 5 settembre 2007 (doc. Al n. 59) conferma la valutazione psichiatrica emessa dal precedente medico curante dell'assicurata, Dr. __________ (cfr. rapporto del 02.06.2005, doc. Al n. 17).

Dal lato economico, anche applicando per pura ipotesi una riduzione ulteriore del 20% (per nulla giustificata) al reddito da invalido stabilito in base alle RSS federali, risulterebbe un grado d'invalidità del 33% che non consentirebbe all'assicurata di beneficiare di rendita alcuna (e, comunque, risulterebbe che la medesima può meglio valorizzare la sua capacità lavorativa, e di riflesso di guadagno, nello svolgimento della precedente attività al 70%).

Misure di riqualifica non risultano essere attuabili nel caso specifico in quanto il grado d'invalidità è inferiore al 20% (tasso minimo richiesto per l'applicazione di misure di riformazione professionale). E comunque, un programma volto alla riqualifica non risulta essere attuabile nella fattispecie, vista la capacità lavorativa parziale dell'assicurata, il fatto che ella non abbia una qualifica professionale di base (principio di equivalenza non rispettato), e ritenuto che la medesima è reinseribile nella precedente attività, oltre ad esserlo in altre attività generiche presenti sul mercato libero del lavoro consone al danno alla salute.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. VI)

 

                                         La ricorrente non ha in seguito più preso posizione.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

                                                                               

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettiva-mente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

 

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                        

                                         Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

 

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                        

                                         Resta da precisare che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.6.   Nel caso concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha acquisito agli atti la documentazione dell’assicurazione malattia della richiedente e dell'assicurazione disoccupazione.

                                                                              

L'amministrazione AI ha in seguito interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, il quale, nel suo rapporto medico del 6 maggio 2005, ha posto quali diagnosi di “Stato ansioso depressivo con importanti difficoltà dell’integrazione sociale ed ambientale, sindrome somatoforme di dolori ai polsi, al bacino, algie facciali, dolori fronto-occipitali, epigastralgie” concludendo per un’inabilità lavorativa completa dal 26 febbraio al 30 settembre 2003 e del 50% dall’1. ottobre 2003 al 31 marzo 2004 (doc. AI 15-1). Il curante ha inoltre versato agli atti alcuni reperti relativi ad accertamenti esperiti.

                                       

                                         Nel suo rapporto del 2 giugno 2005, il dr. __________, psichiatra curante dell’assicurata dal luglio 2004, diagnosticato quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa un “disturbo d’ansia generalizzata (ICD-10 F41.1)”, ha concluso per un piena capacità lavorativa dichiarando lo stato della paziente come suscettibile di miglioramento (doc. AI 17).

 

                                         Nel suo rapporto medico del 5 settembre 2005 il medico SMR dr. __________ ha esposto quanto segue:

 

"  Raccomandazioni, proposte SMR

 

Cameriera ai piani 61 % / casalinga 39%

Origine turca con liceo in __________

In terapia di sostegno psichiatrico presso dr. __________ dal 7.2004 . Si valuta dallo specialista attualmente nel suo rapporto del 6.2005 assenza di limitazione per questo tipo di patologia ed una prognosi favorevole.

Anche il medico curante generalista che conosce la paziente dal 1999 riporta una limitazione solo transitoria fino al 3.2004 ritenendo presente ciononostante una diminuita voglia lavorativa - motivazione .

Inoltre ricordo che anche nella documentazione della disoccupazione l'Ata si era dichiarata abile al 100%.

 

A questo punto ulteriori valutazioni medico assicurative non sono a mio avviso necessarie. Valutare se è necessaria o meno una valutazione con inchiesta casalinga non essendoci IL duratura." (Doc. AI 21-2)

 

 

 

                                         aggiungendo quanto segue in data 14 settembre 2005:

 

"  Ho riletto la documentazione medica a dossier e posso solo riconfermare

IL 100% dal 26.2.2003

IL 50% dal 1.10.2003 e

IL 0% dal 1.4.2004

 

CL

15/09/2005 - dac

 

Per questi periodi si giustifica una piena IL in qualsiasi tipo di attività per la patologia psichica.

 

Non vi sono particolari limitazioni a livello somatico per cui il dr. __________ ortopedico non ha indicato una IL." (Doc. AI 23-1)

 

                                         Di conseguenza, l’Ufficio AI, con decisione del 23 settembre 2005, ammessa un’incapacità lavorativa completa nell’attività precedentemente svolta di cameriera ai piani dal 26 febbraio al 30 settembre 2003, un’inabilità del 50% dal 1. ottobre 2003 al 31 marzo 2004, ha quindi concluso per un’abilità lavorativa piena nella sua attività o in altra attività adeguata dal 1. aprile 2004 e, quindi, negato la domanda di prestazioni (doc. AI 25; cfr. consid. 1.1).

 

                                         In sede di opposizione l’assicurata ha fatto pervenire un rapporto medico del 8 novembre 2005 della dr.ssa __________, psichiatra, la quale ha esposto quanto segue:

 

"  Valutazione a procedere:

La paziente al momento della valutazione richiesta in data 03.11.2005, presenta una sintomatologia depressiva grave, una sintomatologia ansiosa importante, oltre deficit cognitivi in particolare difficoltà d'attenzione e di concentrazione. Numerose le somatizzazioni dell'ansia riferite dalla paziente (tachicardia, sudorazione, dolore toracico, sensazione di soffocamento, capogiri, paura di morire, testa confusa, "fuoco" in testa, sensazione di sentirsi continuamente nervosa, tensione muscolare, incapacità di rilassarsi).

La paziente pertanto presenta una depressione ansiosa grave che al momento giustifica un'inabilità lavorativa al 100 % in qualità di cameriera ai piani e che limita fortemente almeno del 50 % l'attività di casalinga.

Secondo i dati anamnestici forniti dalla paziente e dal medico curante, tale depressione ansiosa sarebbe iniziata tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003 in assenza di fattori esterni scatenanti.

La paziente non avrebbe mai presentato disturbi dell'adattamento, nè in passato problemi psichiatrici.

Secondo l'evoluzione descritta dalla paziente e dal curante tale depressione ansiosa è persistente ed evolvente verso la cronicità.

Tale decorso ha determinato la necessità di una richiesta di prestazione all'Al perché si escludeva che la paziente potesse riprendere a medio termine l'attività lavorativa precedentemente svolta di cameriera ai piani vista l'entità della sindrome e l'evoluzione cronica e fortemente limitante l'attività di casalinga." (Doc. AI 29-4)

                                         In proposito il medico SMR dr. __________ si è così espresso in data 21 dicembre 2005:

 

"  Ho rivalutato l'incarto medico a disposizione prima della decisione da parte dell'AI del 23.9.2005 e personalmente trovo coerente le decisioni di inabilità ivi esposte come da mia nota del 5.9.2005 che si basano sulla documentazione di piena abilità a carattere psichiatrico successive dello psichiatra curante dr. __________ mentre vi sono delle limitazioni parziali, variabili e transitorie nel tempo a carattere somatico (come dai certificati esposti in dossier).

 

L'attuale valutazione psichiatrica effettuata dalla nuova curante è coerente e rappresenta una limitazione che deve essere presa in considerazione e giustifica una IL dalla data di consultazione del 3.11.2005 in avanti come salariata per ogni tipo di attività considerando l'attuale stato di salute.

Non si può convalidare però a mio giudizio retrospettivamente una inabilità sin dal 2003 come ivi esposto.

A dipendenza dell'evoluzione futura a questo punto si dovrà procedere con riesame valutando l'evoluzione clinica nei prossimi mesi nei termini di richiesta Al ma non prima di un decorso di 3-6 mesi se continuata e duratura nel tempo." (Doc. AI 36-1)

 

                                         Nuovamente interpellata dall’Ufficio AI, la dr.ssa __________, in data 29 gennaio 2007, poste le diagnosi di “Episodio depressivo medio grave, Sindrome di somatizzazione” ha concluso per un grado di incapacità lavorativa del 100% dal 3 novembre 2005 affermando quanto segue:

 

"  4. Disturbi soggettivi:

Insonnia, astenia, facile esauribilità, apatia, abulia, una sintomatologia dolorosa generalizzata, testa confusa, gastralgie, crampi addominali, cefalea.

 

5. Costatazioni:

La paziente si presenta ai colloqui sempre modicamente ansiosa e tesa, disforica.

Poco rassicurabile durante il colloquio tende subito ad innervosirsi con movimenti di importante agitazione e di aggressività verbale nei confronti dell'interlocutore da cui non si sente capita e sostenuta. Ha l'impressione di essere sola di fronte al proprio disagio, in grave difficoltà fisica e finanziaria.

Dal profilo cognitivo il linguaggio, la memoria, le prassie e le gnosie sono senza particolarità, è evidente un grave disturbo dell'attenzione e della concentrazione.

Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti nè idee fisse o prevalenti.

Il tono dell'umore è deflesso, senza idee suicidali attive o passive; emergono idee di fallimento e di rovina.

 

7. Provvedimenti terapeutici/prognosi:

La paziente continua a beneficiare di una terapia psichiatrica ambulatoriale ed è parimenti in cura con una terapia farmacologica con Cypralex cpr 10mg 2-0-0; Lexotanil 1,5mg 1-0-1; Solian 100mg cpr 1-112-0-0. Una terapia con Zoloft 50mg ha dovuto essere sospesa a causa del mancato effetto terapeutico. Appare difficile pensare ad un recupero della capacità lavorativa di questa paziente che da anni si è posta in una situazione invalidante e regressiva.

Sicuramente l'incapacità lavorativa al 100% è giustificata dall’entità dello stato depressivo tuttora grave.                                            

La prognosi per quanto riguarda il recupero della capacità lavorativa appare negativa e ritengo che al momento non possa essere recuperata alcuna capacità lavorativa.

(…)

 

Lo stato depressivo con l'apatia, l'energia, l'astenia, la facile esauribilità e la difficoltà di concentrazione e d'attenzione impediscono alla paziente di dare coerenza e continuità ad una qualunque attività lavorativa. (…)."

(Doc. AI 45-3)

 

                                         L’amministrazione ha quindi interpellato l’assicurata in merito all’attività professionale svolta. L’interessata, tramite l’RA 1, ha risposto in questo senso in data 19 febbraio 2007:

 

"  1. L'assicurata ci comunica che è sempre stata alla ricerca di un lavoro nella mi-

sura del 100%. Non avendo trovato lavoro nella misura completa si è adeguata ad un lavoro al 60, ma non per libera scelta. Le sue ricerche erano sempre in funzione di un posto al 100%. Ne fa prova l'iscrizione alla disoccupazione in cui la signora __________ annuncia una disponibilità al lavoro nella misura del 100%

2. come detto in precedenza senza il danno alla salute l'assicurata avrebbe lavorato nella misura del 100%.

Ribadiamo che l'unica attività reperita è stata quella presso I’Albergo __________, ma l'orario era indipendente dalla volontà della signora RI 1, che avrebbe volentieri lavorato al 100%." (Doc. AI 50-1)

                                     

                                         Nuovamente interpellato, il medico SMR dr. __________ ha quindi ritenuto indicato procedere ad una perizia SAM (doc. AI 52-1).

 

                                         Con perizia pluridisciplinare del 5 settembre 2007 i sanitari del Servizio Accertamento Medico (SAM), valutati gli atti e visitata la paziente, esperiti esami di laboratorio e radiologici, oltre che consulti specialistici di natura reumatologica e psichiatrica, hanno posto le seguenti diagnosi:

 

                                          “5 DIAGNOSI

 

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa

 

Stato ansioso-depressivo (ICD-10 F 41.2). Somatizazzioni d'ansia (ICD-10 F 45.0). Sindrome fibromialgica generalizzata. Decondizionamento muscolare.

 

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Disturbi statici del rachide (piatto, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro­convessa lombare).

Anaclitismo." (Doc. AI 59-11)

 

                                         concludendo quanto segue:

 

 

"  7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

 

 

L'A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività finora svolta di cameriera ai piani presso alberghi.

 

Nell'attività di casalinga l'A. è abile al lavoro nella misura dell'80%.

 

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

 

Si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale, nonché fisico.

 

Sul piano psicologico e mentale i disturbi evidenziati (diminuita capacità di autogestione, diminuita resistenza nei confronti degli oneri) limitano il rendimento dell'A..

 

Sul piano muscoloscheletrico i disturbi algici diminuiscono la resistenza agli sforzi e riducono il rendimento dell'A..

 

Le limitazioni evidenziate a livello psicologico e mentale, nonché a livello muscoloscheletrico si riferiscono entrambe in maniera preponderante alla diminuita resistenza ed alla sintomatologia dolorosa, per cui non vanno accumulate in quanto si sovrappongono.

 

L'attività da ultimo svolta dell'A., in qualità di cameriera ai piani, è ancora praticabile nella misura del 70% (attività sull'arco di un'intera giornata lavorativa, con riduzione del rendimento nella misura del 30%).

 

Riguardo all'attività di casalinga, in considerazione della possibilità di intercalare pause, effettuare le mansioni a tappe, possibilità di delegare ad altri membri della famiglia particolari lavori pesanti, la capacità lavorativa è dell'ordine dell'80%.

 

La limitazione della capacità lavorativa è presente a partire dal 26.02.2003 (inizio dell'incapacità lavorativa).

 

Sia lo stato reumatologico; sia Io stato "psichiatrico, con la sintomatologia "ansioso­depressiva e le somatizzazioni sono rimaste pressoché immutate.

 

Il decorso clinico dopo la data della decisione del settembre 2005 è rimasta invariata rispetto a quella precedente. Si tratta di uno stato stazionario.

 

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Non riteniamo possibile effettuare provvedimenti d'integrazione.

 

Dal lato terapeutico è proponibile instaurare un trattamento analgesico rivolto ad innalzare la soglia del dolore, per esempio con amitriptilina. Sul piano fisiatrico sono sconsigliabili misure passive promoventi un atteggiamento attendista. E' raccomandabile un ricondizionamento progressivo della muscolatura in un contesto aerobico. Parallelamente va ridotto il peso corporeo. Con questi provvedimenti dal lato reumatologico la capacità lavorativa rimane invariata, però la qualità di vita migliorerebbe.

Dal lato psichiatrico è importate che l'A. continui ad essere seguita a livello specialistico. A questo proposito è della massima importanza che la cura permetta all'A. di riprendere contatto con il suo nucleo operativo sano in modo da relativizzare il peso della sintomatologia somatoforme.

L'A. va anche motivata ad assumere la terapia psicofarmacologica in modo regolare, con possibilità di miglioramento clinico.

 

Con questi provvedimenti è possibile che la capacità lavorativa in futuro migliori.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, cioè un'attività con carichi variabili, medio-leggera (massimo 15 kg), non troppo monotona, non troppo statica, con possibilità di alternare frequentemente le posizioni corporee, l'A. è abile al lavoro nella misura del 70%." (Doc. AI 59-16e17)

 

                                         In merito, il medico SMR dr. __________ ha così affermato in data 5 ottobre 2007:

 

"  La valutazione clinica , gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 7.2007 ( reumatologico e psichiatrico) sono a mio giudizio coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM.

 

Si giustifica pertanto IL 30% dal 2.2003 per diminuito rendimento lavorativo per ogni tipo di attività

 

Tenuto conto del decorso stabile in questi periodi la prognosi appare buona." (Doc. AI 61-1)

 

                                         Di conseguenza, l’Ufficio AI, mediante il contestato provvedimento su opposizione dell'11 ottobre 2007, ammessa una quota di attività del 100% in ambito lavorativo, ha concluso per un’inabilità lavorativa del 30% successivamente al febbraio 2003 (rispettivamente del 16% operando un confronto dei redditi) e ha quindi confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 64; cfr. sopra consid. 1.2).

 

                               2.7.   Con il presente ricorso l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute e chiedendo una nuova valutazione medica (cfr. consid. 1.3).

Unitamente al ricorso ha prodotto un rapporto medico del 6 novembre 2007 della dr.ssa __________ del seguente tenore:

 

"  Il disturbo di somatizzazione è un quadro di ricorrente lamentele fisiche e multiple clinicamente significative e tali sono considerate se portano a un trattamento medico per esempio l'assunzione di medicinali o se causano una significativa menomazione del funzionamento sociale e lavorativo in altre importanti aree.

Tali lamentele fisiche devono iniziare prima dei 20 anni e manifestarsi per alcuni anni. Le stesse non possono essere pienamente spiegate con nessuna condizione medica generale conosciuta o con gli effetti diretti di una sostanza. Se si manifestano in presenza di una condizione medica generale le menomazioni fisiche o le menomazioni sociali e lavorative che ne conseguono risultano eccessive rispetto a quanto ci si aspetterebbe dall'anamnesi, dall'esame fisico e dai reperti di laboratorio. Deve esserci una storia di dolore riferito almeno in 4 differenti localizzazioni (per esempio testa, addome, schiena, articolazioni, arti, torace, retto) o funzioni (cicli mestruali, rapporti sessuali, minzione).

Infine i sintomi giustificati nel disturbo di somatizzazione non sono intenzionalmente simulati o prodotti (come nel disturbo fittizio o nella simulazione).

I soggetti con tali disturbi descrivono i loro malanni in termini coloriti ed esagerati ma spesso carenti di informazioni concrete e specifiche.

Rilevanti sintomi ansiosi e umore depresso sono molto comuni e possono costituire la ragione per cui giungono all'osservazione psichiatrica. Il disturbo depressivo maggiore, il disturbo di panico, i disturbi collegati a sostanze sono frequentemente associati con il disturbo di somatizzazione.

I disturbi di personalità invece più frequentemente associati sono il disturbo istrionico, borderline o antisociale di personalità.

Il decorso del disturbo di somatizzazione è un decorso cronico ma fluttuante, che raramente presenta remissioni complete.

 

Nel caso specifico seguo la paziente come a lei noto dal 3.11.2005.

Il disturbo di somatizzazione presentato dalla paziente fino ad ora non ha presentato miglioramenti significativi.

Parimenti la paziente continua a presentare un episodio depressivo attualmente di grado medio (ICD10 F32.2), che il dr. med D. __________ accenna nella descrizione del quadro clinico poi classificata come stato ansioso depressivo.

Non mi è chiaro su che base il dr. med D. __________ giudichi la perizianda di cui riconosce e descrive nell'esame psichico la presenza di importante sintomatologia ansiosa interferente con lo svolgimento dell'esame e nelle sue conclusioni riferisce di una donna in cui rileva anche una coloritura depressiva del timismo, una certa immaturità affettiva con tendenza a relazioni oggettuali di stampo anaclitico e manifestazioni di ordine somatoforme come giunga alla conclusione che tali patologie sulla capacità lavorativa per la parte psichiatrica con una diminuita capacità lavorativa del 30%.

La mia valutazione dell'incidenza della sua patologia sulla capacità lavorativa è ben più pesante: reputo infatti che la paziente a causa della sua attenzione prevalentemente posta sui suoi disturbi somatici, "sine materia" associato alla depressione non sia in grado di dare coerenza e continuità a una qualunque attività lavorativa. Ha diminuita la capacità di autogestione; diminuita è la resistenza nei confronti degli oneri (come peraltro evidenziato e sottolineato anche nella parte della perizia alla pagina 11 al punto 8: conseguenze sulla capacità lavorativa interferiscano in maniera evidente sulla sua capacità lavorativa nello svolgere una qualunque professione).

La paziente non presenta per la patologia da me diagnosticata a mio avviso un idoneità psichica tale che le permetta di dare coerenza e continuità ad una qualunque attività lavorativa.

Le limitazioni funzionali causate dal disturbo di cui soffre nella ripercussione sulla sua capacità lavorativa sono importanti.

La paziente infatti ha necessità di fare continue pause anche nella propria attività di casalinga; ha un rendimento ridotto in quanto non concentrata e non attenta su quello che sta eseguendo ha una flessibilità diminuita e non riesce a far fronte a nessun evento nuovo.

Le sue gravi difficoltà nelle relazioni interpersonali, dove ha tendenza ad appoggiarsi in maniera anaclitica e diretta all'interlocutore, non le permettono di essere autonoma nello svolgimento delle attività. La mancata progettualità, il vissuto di corpo menomato, la paura delle malattie, il vivere il proprio corpo come malato rappresentano ulteriori fattori in grado di interferire sulla sua capacità di lavoro.

Esiste inoltre, sicuramente riprovevole da tutti i punti di vista, ma comunque esistente, una evidente tendenza alla regressione e alla passività della paziente non "scrollabile" dalla posizione di completo isolamento. Anche a livello famigliare non va dimenticato come la paziente di fatto si sia disinvestita da un qualunque ruolo: appare sempre distaccata dai dati oggettivi presentati dai figli, ribadisce anche alla perita che i ragazzi non hanno problemi quando in realtà sono entrambi stati bocciati durante l'anno scolastico precedente.

Resta totalmente concentrata su di sé e cioè sui suoi disturbi, diventando subito aggressiva, nervosa ed irritabile durante i colloqui ogni volta che si tenta di correlare la somatizzazione dell'ansia ad un suo disturbo dell'adattamento o di funzionamento.

Purtroppo non sono in grado di dire quando sarà possibile lavorare sulla sua parte sana, di cui nutro peraltro importanti perplessità." (Doc. A)

 

                                         In proposito il medico SMR dr. __________ ha osservato in data 4 dicembre 2007:

 

"  Assicurata peritata in ambito SAM 7.2007:

 

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Stato ansioso-depressivo (ICD-10 F 41.2). Somatizazzioni d'ansia (ICD-10 F 45.0). Sindrome fibromialgica generalizzata. Decondizionamento muscolare.

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa;

Disturbi statici del rachide (piatto, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro- convessa lombare).

Anaclitismo.

 

Impedimento psichiatrico (dr. __________): 30%

Impedimento reumatologico: 0% in attività adatta, quale cameriera impedimento del 25%

In sede di ricorso viene presentato un rapporto della psichiatra curante dr.ssa __________ __________: da questo rapporto non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale SAM.

La curante si dichiara non d'accordo sulle conclusioni SAM per quanto concerne l'impedimento funzionale della patologia psichiatrica, questo a causa d'una sindrome depressiva di grado medio F 32.2 (il dr. __________ riconosce unicamente uno stato ansioso­depressivo F 41.2) ed il disturbo di somatizzazione, disturbo ritenuto dalla curante di tipo invalidante.

 

Valutazione:

dalla lettura della perizia SAM non è possibile identificare elementi che possano permettere di porre la diagnosi di una depressione di grado medio. Pure non adempiuti, analizzando la perizia SAM, i criteri di Förster che potrebbero rendere di tipo invalidante il disturbo di somatizzazione (in particolare vedi anamnesi sistemica e descrizione della giornata).

Da notare che la valutazione SAM conferma la valutazione psichiatrica dello psichiatra curante precedente Dr. __________ (rapporto del 2.6.2005).

 

In conclusione non vi sono elementi nell'attuale documentazione che rendono non attendibile la valutazione SAM."

 

                               2.8.   Innanzitutto a mente di questa Corte va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata nella misura totale. È infatti da ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, essa avrebbe lavorato a tempo pieno (cfr. consid. 2.4). Del resto a detta qualifica l’amministrazione è giunta sulla base di quanto sostenuto dall’assicurata il 19 febbraio 2007 in fase di opposizione alla decisione del 23 settembre 2005 (cfr. doc. AI 50; cfr. consid. 2.6) e, del resto, la stessa non è contestata dall’interessata di fronte a questa Corte.

 

                               2.9.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

 

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6 e 2.9).

                                         Questi ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico e reumatologico (cfr. doc. AI 59 e in esteso consid. 2.6).

                                        

                                         Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________, rilevato come la paziente fosse da diversi anni confrontata con una sintomatologia ansioso-depressiva associata a disturbi della sfera somatica, ha osservato come clinicamente apparisse rilevante la presenza di somatizzazioni d'ansia nell'ambito di uno stato psichico dominato da coloritura depressiva del timismo e da una certa immaturità affettiva. Poste quindi le diagnosi di “Stato ansioso-depressivo, somatizzazioni d’ansia e anclitismo”, ha concluso per un'incapacità lavorativa psichiatrica del 30%, come casalinga praticamente nulla. Ha altresì fatto presente che i fattori limitanti erano da attribuire interamente alla diminuita capacità di autogestione e alla diminuita resistenza nei confronti degli oneri. Descritta l'evoluzione, pressoché stabile, dello stato di salute con disturbi che sono esorditi nel 2003, ha infine sottolineato l’importanza che l'assicurata continui ad essere seguita a livello specialistico con ripresa di contatto con il suo nucleo operativo (doc. AI 59-25).

 

                                         In proposito non è superfluo rilevare, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, che conformemente  alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

                                         Tale giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

                                         Nell’evenienza concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati, come del resto pertinente rilevato anche dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 4 dicembre 2007 (doc. VIbis). In effetti, considerato come il dr. __________ abbia in sostanza qualificato come lieve il disturbo somatoforme (recte: ”somatizzazioni d’ansia”) lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in misura superiore a quanto concluso dalla perizia.   

                                        

                                         Sotto il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 17 luglio 2007, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica generalizzata, decondizionamento muscolare” (oltre a disturbi statici del rachide ed obesità, diagnosi tuttavia senza influsso sulla capacità lavorativa), ha escluso qualsivoglia incapacità lavorativa o un rendimento ridotto in un’attività adatta al suo stato di salute, vale a dire un lavoro con carichi variabili, medio leggera, non troppo monotona né statica, con possibilità di alternare le posizioni corporee. Nell'ultima attività svolta come cameriera ai piani, attività che richiede posizioni inergonomiche per la colonna vertebrale, giudica l'assicurata abile al lavoro, sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 25% a decorrere dal 26.02.2003. Come casalinga giudica l'A. abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, sempre dal 26.02.2003.

                                         Nel suo consulto lo specialista rileva un appiattimento della dorsale e della lombare, con una scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare, compensata, con posizione orizzontale del bacino. Descrive una limitata mobilizzazione con colonna dorsale limitata di 1/3 alla flessione ed 1/3 all'estensione. Polsi nella norma  anche se diffusamente indolenziti. Ha infine proposto una terapia analgesica rivolta ad innalzare la soglia del dolore oltre a fisioterapia e riduzione del peso corporeo per ridurre il carico sul passaggio lombosacrale, rispettivamente sulle articolazioni delle estremità inferiori (doc. AI 59-21).

 

                                         Tale referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

                                         Del resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

                                         Nel caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

                                                                              

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno posto come diagnosi invalidanti quelle di “Stato ansioso-depressivo (ICD-10 F 41.2). Somatizzazioni d'ansia (ICD-10 F 45.0, Sindrome fibromialgica generalizzata. Decondizionamento muscolare” oltre a quelle, non invalidanti, di “Disturbi statici del rachide (piatto, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro­convessa lombare), anaclitismo." (Doc. AI 59-11).

Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal febbraio 2003, incapace al lavoro nella sua attività lavorativa come cameriera ai piani o in altra attività adatta e leggera nella misura del 30% (da intendersi come limitazione non del tempo di presenza sul posto di lavoro, ma di rendimento; cfr. sopra consid. 2.6).

 

                                         Questa dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.

Quanto prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua inabilità al lavoro a causa delle  patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

                                        

                                         In effetti le certificazioni del 8 novembre 2005, del 29 gennaio 2007 (doc. AI 29-4 e 45-3, cfr. consid. 2.6) e del 6 novembre 2007 (doc. A) della dr.ssa __________, psichiatra curante dell’assicurata, non fanno in sostanza altro che confermare gli accertamenti esperiti e le conclusioni tratte dal dr. __________, con particolare riferimento alle diagnosi poste, concludendo tuttavia per una riduzione totale della capacità lavorativa (cfr. sopra al consid. 2.6 e doc. A).

Ora, a ragione il medico SMR ha rilevato come la certificazione del 6 novembre 2007 prodotta in corso di causa non apporti elementi o diagnosi nuovi né documenti una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del SAM. Del resto la curante dell’assicurata non può essere seguita laddove censura le conclusioni SAM per quanto concerne l'impedimento funzionale della patologia psichiatrica, adducendo l’esistenza di una sindrome depressiva di grado medio F 32.2 (anziché un “semplice”  stato ansioso­depressivo F 41.2 come diagnosticato dal dr. __________) e di un disturbo di somatizzazione a carattere invalidante. Ora, con pertinenza il medico SMR ha osservato come dalla lettura della perizia SAM non sia possibile identificare elementi che possano permettere di porre la diagnosi di una depressione di grado medio. Né del resto, come già anticipato sopra, appaiono     in concreto adempiuti i criteri per considerare invalidante il   disturbo di somatizzazione, avuto particolare riguardo all'anamnesi sistemica e alla descrizione della giornata.

Come del resto rilevato anche dal dr. __________ del SMR, non si può prescindere dall’osservare che la valutazione psichiatrica del SAM conferma la valutazione resa nel suo rapporto del 2 giugno 2005 dall’allora psichiatra curante dr. __________, il quale, diagnosticato un disturbo d’ansia generalizzato, aveva comunque escluso ogni ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. AI 17; cfr. consid. 2.6).

                                         D’altra parte con pertinenza il medico SMR ha in sostanza rilevato come la certificazione della dr.ssa __________ non apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia del SAM. In realtà, si tratta in definitiva di una valutazione diversa della quantificazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime patologie. Ripercussioni invalidanti che del resto la curante nemmeno quantifica o altrimenti precisa. A detta differente e generica valutazione, ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.10), non si può in questa sede aderire, stante l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM.

 

                                         Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.

 

                                         A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici del dr. __________ e del dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 70% nella sua attività precedentemente svolta e in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                                        

                                         Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

                                     

                             2.11.   Per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

 

                             2.12.   D’altra parte, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

 

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presentava dal mese di febbraio 2003, secondo i periti medici, un grado di capacità lavorativa ancora del 70% nella sua attività abituale di cameriera ai piani/ausiliaria di pulizie, ella, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).

                                         In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

                                         Stante in concreto un’incapacità lavorativa del 30% nella precedente professione di ausiliaria di pulizie giusta i referti peritali agli atti, il grado di invalidità è stato quindi correttamente fissato nel 30%.

                                       

                                         Ritenuto quindi che il grado di invalidità non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non vi sono i presupposti per concedere il diritto ad una rendita d'invalidità.

 

                             2.13.   Tuttavia, anche volendo procedere, come auspicato implicitamente dall’assicurata, ad un confronto dei redditi, va detto che le conclusioni dell’amministrazione meritano comunque, nella loro sostanza, di essere confermate.

 

                                         In effetti, l’Ufficio AI, accertata una capacità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, basandosi su quanto indicato dal consulente IP, ha stabilito una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità del 16%.

Partendo da un reddito da valida di fr. 41'366.- che l'assicura- ta avrebbe potuto conseguire nel 2006 come cameriera ai piani secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro nell’industria alberghiera e della ristorazione, il consulente ha poi determinato il reddito da invalida, in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 49'659.- (2006). Confrontato tale dato con il reddito da valida, di fr. 41'366 appunto, ha quindi stabilito che l’assicurata presentava una capacità di guadagno residua del 84% e quindi un grado di invalidità del 16% (doc. AI 65-1).

 

                                         Il patrocinatore ha contestato essenzialmente i parametri di reddito ammessi dall’Ufficio AI per definire il salario da invalida.

                                                                               

Deve essere premesso che per calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

 

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha, come detto, preso in considerazione quale reddito da valido l’importo di fr. 41'366 che l’assicurata avrebbe potuto conseguire, nel 2006, secondo il minimo salariale per collaboratori senza apprendistato professionale secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione.

                                         L’assicurata non ha contestato tale ammontare.

                                         Va detto che il precedente datore di lavoro dell’assicurata, l’Hotel __________ di __________, sull’apposito formulario all’AI del 6 maggio 2004 (doc. AI 12) ha indicato per il 2002 un salario mensile di fr. 1'500 pari a fr. 19'500 annui per un orario di lavoro di 5 ore giornaliere a fronte di un orario completo nell’azienda di 8.20. A orario pieno il salario percepibile dall’assicurata nel 2002 sarebbe quindi ammontato a fr. 31'980. Rivalutato al 2006, secondo l’indice di aumento dei salari nominali, tale reddito ammonta a fr. 33'442.50.

 

                                         D’altra parte, conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchies- ta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Va poi ricordato che, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3). Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (STF 20 febbraio 2008 nella causa C. [U 8/07], in quella fattispecie la differenza salariale era del 9,58%; al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327). Va ancora rilevato che con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.- nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Nella specie utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero, con attività semplici e ripetitive (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 4'179.70.- mensili oppure a fr. 50'157 per l'intero anno

                                         (fr. 4'179.70 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                        

                                         Come detto, l’assicurata, quale cameriera ai piani presso l’Hotel __________ a __________, avrebbe guadagnato nel 2006  fr. 33'442.50.- annui per un’occupazione a tempo pieno.

                                         Occorre ora esaminare se siano in concreto realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente (cfr. pure STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006).

                                         Esaminati i dati statistici questa Corte deve constatare che esiste nella specie un importante divario tra il salario percepibile dall’interessata e quelli mediani svizzeri. In effetti, tale reddito (di appunto fr. 33'442.50) si situa, per ragioni estranee all’invalidità,  sotto la media svizzera dei salari per un'attività equivalente, cioè, nel 2006, fr. 3'309.- mensili o fr. 39'708.-  annui rispettivamente fr. 41'296.32 considerando 41.6 ore lavorative (cfr. Tabella TA1 p.to 93 “servizi personali” per il 2006).

Più precisamente il salario che avrebbe percepito la ricorrente, qualora fosse rimasta attiva presso il precedente datore di lavoro, è inferiore a quello statistico di quel preciso settore professionale di circa il 19%.

                                         Sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida, in applicazione della menzionata prassi del TF.

Il reddito statistico da invalida da considerare ammonta, pertanto, a fr. 40'627 annui (50'157 decurtati del 19%).

 

                                         Considerando invece quale reddito da valida il reddito, di fr.  41'366 che l’assicurata avrebbe potuto conseguire, nel 2006, secondo il minimo salariale per collaboratori senza apprendistato professionale secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione, come ha fatto l’Ufficio AI, risulta evidente che non esiste alcun divario rispetto ai salari mediani svizzeri. In effetti, tale reddito risulta addirittura superiore alla media svizzera dei salari per un'attività equivalente, cioè, nel 2006, fr. 41'296.32 annui (cfr. Tabella TA1 p.to 93 “servizi personali” per il 2006).

                                       

                                         Partendo, quindi, da un salario da invalida di fr. 40'627.- annui, ritenuta un’esigibilità medico-teorica del 70%, il reddito ipotetico da invalida dell’insorgente nel 2006 risulta essere pari a fr. 28'439 (40'627 ridotti del 30%).

 

Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 33'442.50 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2006 (cfr. sopra), emerge un’incapacità al guadagno pari al 15% ([fr. 33'442.50 – fr. 28’439 ] x 100 : fr. 33'442.50).

 

Ad analogo tasso di invalidità si giunge confrontando il reddito statistico da valida ammesso dall’amministrazione, di fr. 41'366 nel 2006, con il reddito da invalida di fr. 50'157 (vale a dire il reddito desumibile dai dati statistici della TA1 senza riduzione, in quanto, come detto, non è ravvisabile alcun divario rispetto ai valori mediani svizzeri che giustifichi una riduzione in applicazione della precitata giurisprudenza di cui alla STF U 8/07), tenendo conto della capacità lavorativa residua del 70%.

                                          

                                         Con riferimento alle allegazioni ricorsuali, bisogna ancora sottolineare che del resto il grado di invalidità non raggiungerebbe la soglia pensionabile del 40% nemmeno applicando la riduzione massima possibile del 25% sul salario statistico da invalido, in ossequio alla giurisprudenza federale per la quale occorre esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio, nella misura percentuale massima del 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. anche STFA del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05 e STFA  del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04).

                                         In effetti, anche volendo riconoscere una riduzione percentuale sul salario teorico statistico nella misura massima del 25% per tener conto di eventuali specifiche circostanze del caso concreto, le conclusioni non potrebbero mutare. In effetti, il salario ipotetico da invalida nel 2006 di fr. 40'627, ritenuta un’esigibilità del 70%, e applicando una riduzione massima del 25%, risulterebbe, quindi, essere pari a fr. 21’330.

Confrontando questo dato con l'importo di fr. 33'442.50 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2006, emergerebbe un’incapacità al guadagno pari al 36% circa ([fr. 33'442.50 – fr. 21’330. ] x 100 : fr. 33'442.50).

Tasso di invalidità che non apre il diritto ad una rendita. 

Ad un tasso di invalidità analogo si giunge applicando la riduzione del 25% sul salario ipotetico da invalida di fr. 50'157 e, tenuto della residua capacità lavorativa medico-teorica, contrapponendolo al salario da valida di fr. 41’366.

In queste condizioni, questo TCA può prescindere dall’esame del quesito a sapere se a ragione l’Ufficio AI non ha riconosciuto alcuna riduzione sul salario statistico da invalida.

 

                                         Queste circostanze non permettono quindi di accertare un grado di invalidità conferente il diritto a una rendita e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al 2007 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. DTF 130 V 140).

                                       

                                         Ne discende che pur applicando alcuni correttivi sui salari da porre a confronto, questa Corte deve confermare la conclusione dell’Ufficio AI che ha negato all’insorgente il diritto a una rendita di invalidità.

                                        

                                         Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                             2.14.   Quanto d’altra parte alla domanda subordinata formulata dalla ricorrente tendente al riconoscimento di una riformazione professionale, va detto quanto segue.

                                     

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

 

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

 

                                         Nella fattispecie, aperto il tema di sapere se eventuali provvedimenti professionali ex art. 17 LAI e art. 6 cpv. 1 OA entrino comunque in considerazione avuto specifico riguardo al presupposto di una perdita di guadagno che raggiunga il grado minimo del 20%, va innanzitutto detto che in punto alla fattibilità di eventuali provvedimenti d’ordine professionale secondo il dr. __________, posta una capacità lavorativa del 70% nella sua attività o in altre idonee, “provvedimenti di integrazione professionale non sono a mio avviso indicati in questo caso” (perizia 16 luglio 2007, doc. AI 59). Tale conclusione è stata fatta propria dai periti del SAM (cfr. doc. AI 59-15).

                                         Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione. Ricordato infatti come a giudizio del perito dr. __________ da un punto di vista psichiatrico la capacità lavorativa dell’assicurata è del 70% nella sua attività come in altre idonee, con prognosi non sfavorevole, e questo a prescindere dall’adozione o meno di eventuali provvedimenti d’integrazione, va nuovamente rammentato alla ricorrente che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, nella propria professione o, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221). In concreto, visti gli impedimenti alla capacità lavorativa accertati, relativamente modesti, bisogna quindi concludere che l’assicurata può essere senza problemi integrata sul mercato del lavoro, svolgendo la sua precedente attività o altre non qualificate per le quali non necessita di una particolare formazione.

                                     

                                         A titolo abbondanziale va comunque detto che rimane tutt’al più aperta per l’assicurata la possibilità di far capo alla consulenza e al sostegno da parte dei collocatori dell’AI ex art. 18 LAI, segnatamente qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s).

 

                                         In queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.

                                     

                             2.15.   L’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia psichiatrica “neutra” (VII).

 

                                         Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

 

                             2.16.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico dell’assicurata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto

 

 

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti