Raccomandata |
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Incarto n.
LG/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 ottobre 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________, in data 4 agosto 2006 ha inoltrato, per il tramite della madre, una richiesta di prestazioni AI (provvedimenti sanitari) per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni, in quanto affetto da “ritardo psicomotorio; sospetta sindrome dismorfologica non classificabile; strabismo convergente; cifosi toracale” (doc. AI 60-1/ 61-4).
1.2. Con decisione del 17 ottobre 2007 (doc. AI 80-1), preavvisata con progetto del 22 dicembre 2006 (doc. AI 69-1) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurato non essendo presente un’infermità congenita riconosciuta e mancando le condizioni per la copertura dei costi ai sensi dell’art. 12 LAI (doc. AI 21-1).
1.3. Contro questa decisione RA 1, per conto del figlio RI 1, ha inoltrato al TCA un ricorso di data 16 novembre 2007 (doc. I), poi completato il 28 novembre 2007 (doc. III) conformemente all’art. 2 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, postulando l’annullamento della decisione dell’Ufficio AI e il riconoscimento dei provvedimenti sanitari per l’infermità congenita 403. Il ricorrente ha allegato al proprio atto ricorsuale un certificato medico del Dr. __________ (doc. A4).
1.4. Con la risposta di causa del 10 dicembre 2007 l’UAI ha rilevato che non è il riconoscimento dell’oligofrenia congenita nell’ambito di una sindrome dismorfologica il punto litigioso della vertenza, bensì l’assunzione o meno dei costi relativi al trattamento ergoterapico, fisioterapico e psicoterapeutico, necessari alla cura dell’infermità congenita. A mente dell’UAI, la patologia dell’assicurato non presenta un carattere eretistico o apatico che gli permetterebbe di beneficiare di tali trattamenti. Alla luce di queste conclusioni l’UAI ha postulato la conferma del provvedimento adottato e la reiezione del ricorso (doc. VI + bis).
1.5. In data 25 gennaio 2008 il ricorrente ha trasmesso a questa Corte la dichiarazione del 21 gennaio 2008 della psicoterapeuta __________ (doc. B1) e lo scritto del 24 gennaio 2008 del Dr. Med. __________ (doc. B2)
1.6. Con osservazioni del 4 febbraio 2008 l’UAI ha ribadito l’assenza di un comportamento apatico o eretistico nella patologia del ricorrente e confermato la correttezza della propria valutazione (doc. XII + bis).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. L'art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA).
Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).
Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti).
Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI.
L’art. 2 cpv. 1 OIC dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.
Se la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita (cpv. 2).
Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
2.4. I provvedimenti necessari volti alla cura delle infermità congenite riguardano in particolare la cura delle conseguenze e delle manifestazioni che, da un punto di vista medico, fanno parte dell'insieme dei sintomi che riguardano l'infermità congenita interessata (U. Meyer-Blaser, "Bundesgesetz über die Invalidenversicherung", Ed. Schulthess Polygraphisches Verlag, Zurigo 1997, p. 103).
Il diritto a provvedimenti sanitari si estende, eccezionalmente, anche al trattamento di danni alla salute secondari, che non fanno più parte dell'insieme di sintomi dell'infermità congenita, ma che, secondo l'esperienza medica, sono spesso la conseguenza di questa infermità (Pra 1991 Nr. 214 p. 904 consid. 1a; DTF 100 V 41 consid. 1a; RCC 1971 p. 560; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ginevra 1991, p. 235 segg., 241).
Secondo la giurisprudenza tra l'infermità congenita e il disturbo manifestatosi deve esserci pertanto un nesso causale adeguato qualificato (DTF 129 V 210 consid. 3.3; Pra 1991 Nr. 214 p. 903). Ciò è il caso se i sintomi sono una conseguenza frequente dell'infermità congenita in esame. Il criterio è puramente quantitativo (cfr. giurisprudenza citata in Scartazzini, op. cit. p. 240, 241). Solo se vi è un nesso causale adeguato qualificato il diritto all'assunzione dei costi per la cura dell'infermità congenita è dato (Meyer-Blaser, op. cit., p. 104 e giurisprudenza federale citata). Non è invece necessario che l’affezione secondaria sia una conseguenza diretta dell'infermità congenita. Anche conseguenze indirette possono esserlo (Pra 1991 Nr. 214 p. 903 consid. 3b).
In tal senso, il marginale no. 11 della CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione per l’invalidità) dispone che la cura di un danno alla salute conseguente all’infermità congenita è a carico dell’AI se le manifestazioni patologiche sono in stretto rapporto con i sintomi dell’infermità congenita.
A tal proposito va ricordato che in una sentenza 32.2004.24 del 21 ottobre 2004 questo Tribunale, accogliendo il ricorso di un assicurato minorenne beneficiario di provvedimenti sanitari per la cura di un vizio cardiaco cianotico congenito (OIC 313), ha obbligato l’Ufficio AI ad assumere il trattamento di una encefalopatia ipossico-ischemica, scatenata in parte da un infetto delle vie respiratorie, messo in relazione diretta con l’affezione congenita assicurata (inc. 32.2004.24).
2.5. Secondo il marg. 14 CPSI gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari dal momento in cui l’infermità congenita richiede una cura e questa ha buone possibilità di successo. Il trattamento medico dev’essere accordato finché è indicato il rapporto tra possibile successo e costi della cura che deve essere sostenibile. A intervalli ragionevoli occorre esaminare se tali esigenze sono rispettate. Se l’infermità o il provvedimento terapeutico lo giustificano, si deve limitare la durata della prestazione.
I controlli medici nell’ambito di un’infermità congenita riconosciuta, in particolare nel caso di un vizio cardiaco, che non necessita ancora di un trattamento o non può essere ancora curata, rientrano nella cura di un’infermità congenita (marg. 16 CPSI). In tale contesto, il marg. 313 CPSI specifica che gli assicurati che soffrono di una malformazione al cuore che non necessita (ancora) di una cura e vera proprio hanno diritto alla presa a carico delle spese dei controlli medici necessari.
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1999 pag. 43, il TFA ha stabilito che i procedimenti diagnostici (in casu: esame cromosomico) non contano come provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 12 seg. LAI poiché non hanno carattere terapeutico.
Per quel che concerne le vaccinazioni, il testo in italiano del marg. no. 1023 CPSI recita (le successive sottolineature sono del redattore): “Di regola, l’AI non prende a carico le vaccinazioni, anche se sono a carattere “terapeutico”. Lo stesso tenore ha anche la versione in tedesco della citata direttiva (“Impfungen werden von der IV grundsätzlich nicht übernommen, auch wenn diese einen “therapeutischen “Charakter haben), quella francese esclude invece categoricamente una presa a carico di vaccinazioni ( “ Les vaccinations ne sont pas prises en charge par l’AI, même lorsqu’elles ont le caractère thérapeutique”).
2.6. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7. L’Ufficio AI ha fondato la decisione del 17 ottobre 2007 sulla base delle indicazioni del Dr. Med. __________ che nel rapporto medico del 9 agosto 2006 (doc. AI 65-1) dopo aver posto la diagnosi di “Ritardo psicomotorio. Sospetta sindrome disformologica non classificabile. Strabismo convergente. Cifosi toracale” ha indicato la presenza di un’infermità congenita n° 403 ai sensi dell’OIC (oligofrenia congenita).
Il medico del SMR, Dr.ssa __________ nelle proprie annotazioni del 14 novembre 2006 ha rilevato quanto segue:
" Il ragazzo presenta effettivamente una oligofrenia congenita (OIC-Nr. 403 come annunciato dal Dr. __________) per la quale però l'AI assume le spese solo per trattamenti di stati eretistici o apatici (e qui non sembra essere il caso).
Altrimenti la situazione è invariata rispetto a prima:
presenta una sindrome dismorfologica non oltre classificabile, con ritardo psicomotorio per il quale gode già di trattamenti psicoeducativi (frequenta la scuola speciale).
La fisioterapia, la psicoterapia e la ergoterapia non possono essere assegnati secondo l'articolo 12 della LAI, perchè tutt'al più servono da sostegno alle sue disarmonie neuromotorie.
Unica cosa che potrebbe andare a carico dell'AI è la cifoscoliosi toracale, ma solo se necessiterà di un corsetto correttore! È prevista valutazione da parte del Dr. __________." (Doc. AI 68-1)
Da parte sua il ricorrente ha prodotto il rapporto del 7 novembre 2007 del Dr. Med. __________, FMH Pediatra e spec. Neuropediatria, nel quale, questo specialista dopo aver posto la diagnosi di “encefalopatia non progredente di tipo congeniale con deficit mentale”, illustrato l’anamnesi e i risultati dell’esame neurologico, ha espresso la seguente valutazione (doc. A2):
" (…)
RI 1 è un ragazzo di 16 anni e 2 mesi che presenta un ritardo globale nel suo sviluppo causato da un encefalopatia non progrediente di tipo congeniale i cui accertamenti fin ora non hanno potuto determinare la causa precisa. In primo luogo si pensa ad una problematica di tipo genetico.
Per questo motivo ritengo che RI 1 abbia diritto all’OIC 403.”
Successivamente il rappresentante legale del ricorrente ha prodotto la seguente dichiarazione del 21 gennaio 2008 della psicoterapeuta __________:
" __________ ha iniziato una psicoterapia con me nel mese di maggio del 1997. È stato l'istituto __________ di __________ che, viste le difficoltà dell'allora bambino ha ritenuto che una psicoterapia potesse aiutarlo nella sua evoluzione. Dal mese di novembre 1997 ho visto RI 1 per due volte alla settimana, fino al mese di settembre 2006. A quel punto la psicoterapia è stata interrotta dai genitori per difficoltà organizzative e a causa del maggiore carico finanziario.
In tutti questi anni RI 1 ha sempre reagito molto bene al trattamento psicoterapico, si è instaurato con lui un rapporto di fiducia. Con i genitori è pure stato possibile un rapporto di grande collaborazione. Ciò ha permesso uno scambio di vedute regolare, dandoci la possibilità di valutare man mano l'evoluzione del ragazzo e anche le sue difficoltà, cercando strategie comuni per aiutarlo a superarle.
Anche con la docente delle scuole speciali è stato possibile una proficua collaborazione.
Durante tutti questi anni ho potuto vedere in RI 1 passi molto importanti nella sua evoluzione.
Da bambino spaventato, senza linguaggio, chiuso nel suo mondo, difficilmente comprensibile nei suoi bisogni, è diventato sempre più strutturato nell'espressione e, pur con le sue difficoltà, riesce ora ad esprimere suoi pensieri, bisogni, paure e gioie. Il suo rapporto con le persone è diventato più facile; qualche anno fa qualunque cambiamento lo spaventava moltissimo minacciando ogni volta una regressione, ora è in grado di affrontare cambiamenti e imprevisti più tranquillamente.
La sua vita quotidiana ha sicuramente molto beneficiato di tutti gli apporti che man mano si sono affiancati alla scuola speciale e alla psicoterapia: la fisioterapia, l'ergoterapia, oltre al grande e costante lavoro dei genitori per sviluppare in lui capacità di autonomia e di adattamento alla realtà quotidiana.
Ritengo che per RI 1 ci sia ancora spazio per molti miglioramenti sia per la conquista di una sempre maggiore autonomia, sia nella capacità di relazionarsi con gli altri. È comunque sempre presente il rischio di una regressione ad un atteggiamento di apatia, ciò che finora è si è potuto contrastare, grazie ai numerosi e continui stimoli da lui ricevuti dalle terapie e dai genitori.
La continuazione della psicoterapia gli permetterebbe di avere ancora uno spazio nel quale esprimere paure, di poter pensare a ciò che gli succede, al suo futuro, alle sue relazioni con gli altri, con una persona che, proprio perchè non della famiglia e quindi non coinvolta direttamente nel processo educativo, può aiutarlo a capirsi maggiormente. Ciò appare particolarmente importante in questo delicato periodo della sua vita, l'adolescenza, che lo mette di fronte a nuove problematiche e cambiamenti psico-fisici, che possono compromettere le conquiste fatte finora." (Doc. B1)
Il medico curante dell’assicurato, Dr. __________, il 24 gennaio 2008 aggiunge poi quanto segue:
" Gli accertamenti eseguiti alla fondazione __________ e le valutazioni eseguiti dalla signora __________, psicoterapeuta che ha seguito RI 1 in questi ultimi anni dimostrano che RI 1 come caratteristica mostra uno stato apatico che deve essere continuamente stimolato.
Per questo motivo ritengo giustificato il riconoscimento dell’OIC 403 e della relativa terapia” (doc. B2).
2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.9. Nel caso concreto questa Corte, conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporto medici suenunciata, ritiene che sulla base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare i provvedimenti sanitari all’insorgente. È invece necessario che l'amministrazione effettui ulteriori accertamenti.
Va premesso innanzitutto che la presenza dell’oligofrenia congenita OIC 403 non è di per sé oggetto della presente vertenza, in quanto sia l’amministrazione che i medici curanti di RI 1 ne confermano la presenza.
Il Dr. Med. __________, spec. FMH in pediatria, lo ha già indicato nel rapporto medico del 9 agosto 2006 all’indirizzo dell’UAI (doc. AI 65-1). La Dr.ssa __________ del SMR lo ha confermato nelle proprie annotazioni datate 14 novembre 2006: “Il ragazzo presenta effettivamente una oligofrenia congenita (OIC-Nr. 403 come annunciato dal Dr. __________)” (doc. AI 68-1).
Il medico del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 1° febbraio 2008 ha confermato che “nel presente caso siamo confrontati senza dubbi con una patologia che adempie i criteri per il riconoscimento di una OIC 403” (doc. XII bis). Il Dr. __________ nel certificato del 24 gennaio 2008 ha ribadito che la patologia di cui soffre il ricorrente è riconducibile all’oligofrenia congenita OIC 403 (doc. B2).
Appurato che il ricorrente soffre dell’infermità congenita nr. 403 OIC (oligofrenia congenita), va stabilito ora se l’UAI è tenuto ad assumere i provvedimenti sanitari necessari alla cura di tale patologia, in particolate il trattamento ergoterapico, fisioterapico e psicoterapeutico.
La cifra 403.4 della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità (CPSI), stato 1° gennaio 2008, prevede che sono a carico dell’AI le cure mediche riconosciute come semplici e adeguate per il trattamento specifico ed esclusivo del comportamento apatico e eretistico.
Nelle proprie annotazioni del 14 novembre 2006 la Dr. ssa __________, medico SMR, ha precisato che per l’infermità congenita dell’assicurato l’AI assume le spese solo per trattamenti di stati eretistici o apatici e ha aggiunto: “…e qui non sembra il caso” (doc. AI 68-1).
Il 5 dicembre 2007 il Dr. __________ ha confermato tale valutazione indicando: “Per quanto concerne l’ergoterapia ecc. naturalmente valgono i criteri elencati (stati eretistici e/o apatici), criteri non presenti nel caso in questione” (doc. AI IV bis).
La valutazione del dr. __________ non trova tuttavia riscontro in quanto indicato dalla psicoterapeuta __________ la quale con dichiarazione del 21 gennaio 2008 ha rilevato che la vita quotidiana del paziente “ha sicuramente molto beneficiato di tutti gli apporti che man mano si sono affiancati alla scuola speciale e alla psicoterapia: la fisioterapia, l'ergoterapia, oltre al grande e costante lavoro dei genitori per sviluppare in lui capacità di autonomia e di adattamento alla realtà quotidiana”. Per l’assicurato vi è ancora spazio per molti miglioramenti sia per la conquista di una sempre maggiore autonomia, sia nella capacità di relazionarsi con gli altri. La psicoterapeuta ha precisato poi che “È comunque sempre presente il rischio di una regressione ad un atteggiamento di apatia, ciò che finora è si è potuto contrastare, grazie ai numerosi e continui stimoli da lui ricevuti dalle terapie e dai genitori.” (la sottolineatura è del redattore).
Anche il Dr. __________ nello scritto del 24 gennaio 2008 ha succintamente indicato che dagli accertamenti della Fondazione __________ e dalle valutazioni della psicoterapeuta __________ emerge uno stato apatico del paziente, "che deve essere continuamente stimolato" (cfr. Doc. B2)
Alla luce di tali divergenze, questo Tribunale ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che RI 1 non può beneficiare dei provvedimenti sanitari richiesti in quanto non manifesta un comportamento eretistico / apatico.
2.10. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello neuropediatrico inteso a delucidare le conseguenze sul suo comportamento dell’infermità congenita di cui soffre l’assicurato.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto ai provvedimenti sanitari previsti dall’assicurazione invalidità.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 17 ottobre 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.10..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti