Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.36

 

FC/td

Lugano

14 gennaio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2007 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2006 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

                                                                                

                               1.1.   RI 1, nata nel 1952, già attiva a tempo parziale come infermiera, il 14 maggio 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere sofferente “da circa un anno ” di disturbi nervosi (doc. AI 1-1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso (in particolare un rapporto 6 giugno 2006 della consulente in integrazione professionale, doc. AI 29-1), con “Progetto d’assegnazione di rendita” datato 12 giugno 2006 l’Ufficio AI, appurato un grado di invalidità complessivo del 64% (56% quale salariata e 8% quale casalinga), le ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. settembre 2005 (doc. AI 30-3).

 

In seguito tale progetto di decisione è stato annullato dall’amministrazione, la quale, acquisito un nuovo rapporto della consulente in IP datato 25 luglio 2006 (modificante la fissazione del reddito da invalida dell’assicurata, doc. AI 34-3), l’ha sostituito con un nuovo “Progetto di assegnazione di rendita” datato 27 luglio 2006 con il quale, appurato un grado di invalidità del 59% (51% quale salariata e 8% quale casalinga), ha concesso alla richiedente una mezza rendita di invalidità dal 1. settembre 2005 (doc. AI 35).

                                       

                               1.2.   Avverso tale “Progetto di decisione” 27 luglio 2006 RI 1, patrocinata dalla RA 1, ha presentato le sue osservazioni in data 13 settembre 2006 (doc. AI 40).

 

                                         Con decisione del 28 settembre 2006 l’amministrazione ha integralmente confermato il precedente progetto stabilendo un grado di invalidità complessivo del 59% con le seguenti motivazioni:

 

"  Esito degli accertamenti

 

Dal mese di settembre 2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica, rispettivamente in quello professionale, è limitata in modo rilevante.

 

Dagli accertamenti effettuati risulta che senza il danno alla salute continuerebbe a svolgere la consueta attività quale infermiera livello II in misura del 80%. Il rimanente 20% è dedicato alle mansioni consuete.

 

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, risulta medicalmente oggettivata un'inabilità lavorativa del 100% dal mese di settembre 2004 al marzo 2005, del 50% dal mese di aprile 2005 al giugno 2005 e nuovamente del 100% dal luglio 2005, nella sua abituale attività professionale.

 

Tuttavia, in attività adeguate al suo stato di salute e senza alcuna responsabilità elevata, lei presenta unicamente un'inabilità lavorativa del 50% (intesa come riduzione del rendimento), a partire dal mese di luglio 2005.

 

La sua pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al vaglio del servizio in integrazione professionale per una valutazione dal profilo economico lavorativo.

 

Tenuto conto del danno alla salute, non è possibile immaginare il suo reinserimento professionale nelle cure infermieristiche. Inoltre, l'esperienza professionale in un settore specifico unitamente al danno alla salute, renderebbero difficoltoso l'inserimento anche in attività qualificate di altri ambiti professionali. La valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta quindi a ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate e semplici (senza responsabilità elevate) nell'ambito dei Servizi (archiviazione, distribuzione posta, economato,…) oppure nella vendita (ambiente tranquillo).

 

In base alla recente giurisprudenza non è più possibile applicare i valori regionali di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari per quanto attiene alla determinazione del reddito da invalido. Per la determinazione del reddito da invalido si deve fare quindi riferimento ai valori nazionali e non più ai valori regionali.

Facendo riferimento alle statistiche salariali redatte dall'ufficio federale di statistica (RSS), tabella TA1 nazionale, per quanto riguarda il personale femminile occupato in mansioni semplici e non qualificate (categoria 4, quartile 2), lei potrebbe conseguire un reddito di Fr. 24'292.00 (anno 2004, tenendo in considerazione la riduzione del rendimento del 50%) a seguito del danno alla salute.

 

Confrontando il reddito realizzabile nella sua precedente attività lavorativa svolta in misura dell'80%, pari a Fr. 66'764.00, con il reddito da invalida di Fr. 24'292.00 (rendimento del 50% in un'attività svolta all'80%), risulta una capacità di guadagno residua del 36% e conseguente grado AI del 64%, come da tabella seguente:

 

Reddito annuo esigibile:

senza invalidità                                        CHF 66'764.00

con invalidità                                            CHF 24'292.00

Perdita di guadagno                               CHF 42'472.00 = Limitazione del 64%

 

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.

 

Provvedimenti professionali volti ad un incremento della capacità di guadagno residua non sono proponibili.

 

Secondo i nostri accertamenti, la limitazione nel compiemento delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica ammonta al 40%.

 

Nei due settori risulta pertanto il seguente grado d'invalidità:

 

Attivtà                       Quota parte    Limitazione              Grado d'invalidità parziale

 

Salariata                 80%                 64%                          51%

Casalinga              20%                 40%                            8%

 

Grado d'invalidità                                                              59%

 

Decidiamo pertanto:

 

Dal 01.09.2005 (art. 29 cpv. 1, lett. b LAI) ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità.

 

Le osservazioni al progetto di decisione inoltrate in data 13.09.2006 per tramite dell'avv. __________ della RA 1, non apportano nuovi elementi atti a modificare la valutazione effettuata dall'amministrazione. Non vi è inoltre alcun motivo per discostarsi dalla valutazione sulla capacità di guadagno residua dell'assicurata effettuata dalla nostra consulente in integrazione professionale in data 25.07.2006." (Doc. AI 43)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione, in data 29 gennaio 2007 l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice, è tempestivamente insorta al TCA allegando al gravame un certificato psichiatrico del 4 dicembre 2005 (I). Nel suo gravame ha, tra l’altro, sostenuto:

 

"  Il presente ricorso tende ad accertare in via principale la violazione, da parte dell'Ufficio AI, dei principi costituzionali della non retroattività delle leggi, della buona fede e della prevedibilità, del divieto d'arbitrio con conseguente conferma della crescita in giudicato della decisione emanata dall'Ufficio AI il 12 giugno 2006 e conseguente conferma del fatto che la proposta di decisione del 27 luglio 2006 e relativa decisione del 14 dicembre 2006, entrambe emanate dall'Ufficio AI, sono nulle.

In via subordinata si chiede l'annullamento della. decisione del 14 dicembre 2006, il riconoscimento della presenza di diversi fattori di riduzione che impongono una riduzione del 25% del reddito da invalida indicato nella decisione impugnata e l'assegnazione di tre quarti di rendita a favore della ricorrente.

 

PROVE:   richiamo incarto completo UAI inclusi i documenti che MAI ha ottenuto da altri uffici, enti, assicurazioni; documenti da A a C

 

 

Il progetto di decisione del 27 luglio 2006 è da ritenersi nullo, arbitrario e lesivo della buona fede che l'assicurata aveva riposto nelle assicurazioni datele dall'amministrazione. Inoltre il citato progetto lede i principi della sicurezza del diritto e della non retroattività della legge.

 

In effetti la ricorrente in buona fede ha ritenuto lo scritto del 12 giugno 2006 una decisione visto che le era stato spiegato a più riprese dai collaboratori dell'Ufficio AI che avrebbe ricevuto una decisione da parte dell'amministrazione una volta terminata l'istruttoria (cfr. per esempio rapporto consulente integrazione professionale del 6 giugno 2006, pagina 2, punto "verbale del colloquio").

Pure l'amministrazione ha considerato lo scritto del 12 giugno 2006 come decisione cresciuta in giudicato avendo emanato il 19 luglio 2006 la delibera tendente a far calcolare l'ammontare della rendita AI, stabilita con decisione del 12 giugno 2006, dalla cassa cantonale di compensazione.

Il 26 luglio 2006 la consulente in integrazione professionale ha presentato un secondo rapporto, intitolato 1 ° incontro e/o finale, che ricalca il rapporto presentato il 6 giugno 2006, ad eccezione del reddito da invalida che è stato modificato senza indicare una motivazione né citare il precedente rapporto. Se la situazione fosse stata effettivamente rivalutata si sarebbe resa conto di aver erroneamente omesso di applicare la riduzione del 25% dettata dai fattori di riduzione che lei stessa ha specificato in modo chiaro nel citato rapporto a pagina 2 al punto "attività esigibili".

 

Neppure sostenibile è l'applicazione anticipata dell'art. 57a LAI da parte dell'amministrazione tramite l'emanazione di una proposta di decisione il 12 giugno 2006. La citata norma, che semplifica molto la procedura davanti all'autorità amministrativa e limita notevolmente la valutazione della situazione (cfr. FF 2005 6469), è entrata in vigore il l. luglio 2006. Di conseguenza a torto l'Ufficio AI ha trattato la pratica della signora RI 1 applicando una norma di procedura non ancora entrata in vigore. Così agendo l'amministrazione ha leso un diritto costituzionale. In effetti il principio della non retroattività della legge è di natura costituzionale. In base a tale principio un atto normativo non può avere effetto anteriore alla sua entrata in vigore. Così definito, il principio della non retroattività della legge è legato ai principi della prevedibilità e della legalità (DTF 102 la 74). Pure il diritto delle assicurazioni sociali soggiace a tale principio (DTF 122 IV 405). Così facendo l'amministrazione ha arbitrariamente imposto all'assicurata di dover seguire una nuova procedura che limita l'esame della situazione impedendo l'applicazione del diritto transitorio relativo alle modiche della LAI datate 16 dicembre 2005 che prevedono l'obbligo per l'Ufficio AI di applicare le norme previgenti alle decisioni non ancora cresciute in giudicato al l. luglio 2006.

Accettare l'agire sopra descritto dell'amministrazione significherebbe creare una palese insicurezza dell'applicazione del diritto da parte dell'amministrazione.

 

A ulteriore conferma del fatto che la decisione del 12 giugno 2006 deve essere considerata tale e validamente cresciuta in giudicato rileviamo che pure l'assicurazione LPP __________ della signora RI 1 ha calcolato la prestazione di libero passaggio sulla base` della citata decisione ritenendola validamente cresciuta in giudicato (cfr. doc. E, F) e non ha preso in considerazione la decisione qui impugnata.

 

La proposta di decisione del 26 luglio 2006 è quindi inficiata da nullità assoluta e, di conseguenza, pure la decisione, qui contestata, del 14 dicembre 2006 che conferma una proposta nulla è da riconoscere nulla.

Visto quanto precede in via principale chiediamo a questo Tribunale di confermare che la decisione del 12 giugno 2006 è validamente cresciuta in giudicato e quindi la decisione 14 dicembre 2006, entrambe emanate dall'Ufficio AI, è ritenuta nulla.

 

PROVE:      richiamo incarto AI completo, compresivo di tutti i verbali e le note, interne nonché di tutta la documentazione trasmessa all'Ufficio Al da altri uffici in particolare dalla __________ di __________; doc. E, F.

 

In via subordinata si contesta la decisione del 14 dicembre 2006 nel senso che il reddito da invalida di fr. 24'292.--, come si dirà di seguito, deve essere ridotto del 25% a causa della presenza di molti e gravi fattori di riduzione.

 

(…)" (Doc. I)

 

                               1.4.   L’Ufficio AI, nella sua risposta del 7 febbraio 2007, ha osservato:

 

"  Con il ricorso in oggetto viene attaccata la decisione 14 dicembre 2006. L'amministrazione non avrebbe agito correttamente poiché, riassumendo le argomentazioni della Signora RI 1, sul medesimo oggetto vi sarebbe stata una precedente decisione del 12 giugno 2006, cresciuta addirittura in giudicato.

 

Ora, l'unica decisione è quella impugnata. Se è vero che nel giugno 2006 non si sarebbe dovuto inviare nessun progetto di decisione, dovrebbe essere altrettanto chiaro che un tale invio non trasforma il primo scritto (prontamente annullato ed ovviamente mai sottoposto alla Cassa cantonale di compensazione tramite delibera) in una decisione cresciuta in giudicato.

 

In sostanza, v'è stato un progetto di decisione che non doveva esservi. Constatato come tale procedura andasse applicata solo da luglio e considerato come i diritti dell'assicurata fossero comunque salvaguardati (ella avrebbe semmai avuto più tempo per esprimere il proprio accordo rispettivamente dissenso), s'è proceduto a correttamente presentare il progetto il seguente 27 luglio 2006 (dando la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni).

Si sottolinea che se purtroppo il progetto di decisione 12 giugno 2006 è stato spedito pure a terzi interessati (ad esempio assicurazione LPP), pure il secondo (27 luglio 2006, dove si precisava inequivocabilmente "annulla e sostituisce") ha avuto i medesimi destinatari.

 

Ci si domanda a questo punto cosa sarebbe successo se non ci si fosse accorti d'avere spedito il progetto di decisione già in giugno. Una volta ricevuta la decisione ed una volta cresciuta in giudicato la stessa, la signora RI 1 ne avrebbe chiesto la nullità per vizi procedurali?

 

Per quanto riguarda il fatto che il reddito d'invalida non sia stato ridotto del 25%, va segnalato che tale operazione non è da effettuare ad ogni caso d'invalidità. Spetta al Servizio integrazione valutare se i problemi di salute presenti ostacolano o meno l'assicurato anche nello svolgimento di attività adeguate di modo che quest'ultimo risulti svantaggiato sul piano salariale rispetto ad una persona pienamente abile al lavoro. La Consulente in integrazione professionale, da quanto agli atti ma anche dopo aver incontrato la Signora RI 1, non ha rilevato una tale problematica." (Doc. IV)

                                        

                               1.5.   Con ulteriore allegato del 21 febbraio 2007 la ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, ha ulteriormente fatto valere:

 

"  L'amministrazione, nella sua risposta del 7 febbraio 2007 sostiene di aver erroneamente inviato la prima decisione del 12 giugno 2006 ma di averla poi prontamente annullata e mai sottoposta alla Cassa __________.

Dall'incarto AI risulta invece che la decisione del 12 giugno 2006, notificata alla ricorrente il 13 giugno 2006 e cresciuta in giudicato il 13 luglio 2006, è sfociata nella delibera datata 19 luglio 2006 all'attenzione della Cassa __________ (cfr. doc. H).

Solo tramite progetto d'assegnazione di rendita del 27 luglio 2006, cioè circa un mese e mezzo dopo la prima decisione e non "prontamente" come indicato dall'amministrazione, la signora RI 1 è venuta a conoscenza dell'intenzione dell'amministrazione di annullare la prima decisione già cresciuta in giudicato e già considerata da tutte le parti come tale (alla data odierna la cassa pensione __________ considera la prima decisione cresciuta in giudicato a tutti gli effetti, cfr. doc. E).

Non condivisibile il fatto che la signora RI 1 ha avuto più tempo per presentare delle osservazioni a un progetto, quello del 27 luglio scorso, che ancora non conosceva.

La signora RI 1 ha ritenuto di non opporsi alla decisione del 12 giugno 2006 e, considerato che le era stato spiegato a più riprese, anche a sua espressa richiesta, e l'ultima volta durante l'incontro con la consulente in integrazione professionale il 23 maggio 2006, che terminata l'istruttoria avrebbe ricevuto una decisione alla quale avrebbe potuto opporsi ma ha deciso di non farlo.

Si è poi stupita quando ha ricevuto un progetto di decisione che annullava una decisione già cresciuta in giudicato e a quel punto, in particolare essendo state disattese le assicurazioni che l'amministrazione le aveva dato, ha ritenuto di contestare l'agire dell'Ufficio AI che, lo ribadiamo, non corrispondeva assolutamente con quanto le era stato spiegato dai funzionari.

La proposta di decisione del 26 luglio 2006 e la decisione del 14 dicembre 2006 sono da considerare nulle poiché con l'emanazione di tali atti l'amministrazione ha violato i principi costituzionali della non retroattività delle leggi, della buona fede e della prevedibilità, del divieto d'arbitrio.

Ribadiamo che la proposta di decisione del 26 luglio 2006 è inficiata da nullità assoluta e, di conseguenza, pure la decisione del 14 dicembre 2006 che conferma una proposta nulla è da riconoscere nulla.

 

(…)

 

La consulente in integrazione professionale ha indicato molti fattori di riduzione ma poi ha omesso, senza alcuna motivazione, di procedere alla riduzione corrispondente del salario statistico. Da qui la violazione da parte dell'amministrazione di un interesse degno di protezione dell'assicurata e la necessità di chiedere a questo lodevole Tribunale di modificare la decisione del 14 dicembre 2006 dell'ufficio AI nel senso di riconoscere la riduzione del 25% del salario statistico considerato poiché nella fattispecie siamo in presenta di molteplici fattori di riduzione." (Doc. VI)

                                        

                               1.6.   Mediante osservazioni del 27 febbraio 2007 l’amministrazione ha osservato:

 

"  Constato come nei dieci giorni di tempo assegnati il 13 febbraio 2007 per presentare altri mezzi di prova, l'assicurata abbia prodotto un documento già agli atti e che "annullato" mai ha lasciato gli uffici AI (come confermato dal Segretario ispettore incaricato, sebbene preparata, la delibera non è stata spedita Cassa cantonale di compensazione), si ritiene vi siano tutti gli elementi per poter prendere una decisione." (Doc. VIII)

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,I 623/98).

                                                                               

                               2.2.   Sul piano formale e in via principale RI 1 chiede l’accertamento della nullità della proposta di decisione del 27 luglio 2006 e della relativa decisione 14 dicembre 2006, da un lato, la conferma della crescita in giudicato della decisione emanata dall’amministrazione il 12 giugno 2006, dall’altro. A suo avviso infatti la resa del progetto del 27 luglio 2006 sarebbe da considerare arbitraria in quanto lesiva della buona fede dell’assicurata e in contrasto con il principio della sicurezza del diritto, considerato come all’assicurata già era stato validamente riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita mediante il provvedimento del 12 giugno 2006. Inoltre, l’agire dell’Ufficio AI contrasterebbe pure con il principio della non retroattività della legge, visto che la nuova procedura prevista dall’art. 57a LAI è entrata in vigore solo il 1. luglio 2006 (cfr. I).

 

                               2.3.   Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

 

                                         La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

 

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                                         Giusta l’art. 54 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se non possono essere più impugnate mediante opposizione o ricorso (lett. a), possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo (lett. b), l’effetto sospensivo di un’opposizione o di un ricorso è stato revocato (lett. c).

                                         Secondo l'art. 56 cpv. 1 LPGA infine le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

 

                                         L'art. 56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda del-l’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

                               2.4.   Per quel che concerne l'assicurazione per l’invalidità, l'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

 

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

 

                               2.5.   In virtù della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, entrata in vigore il 1. luglio 2006, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA (art. 57a cpv. 1 LAI).

                                         Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.

 

                                         Le disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura) prevedono che:

 

"  Il diritto previgente si applica:

 

a.  alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;

b.  alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;

c.  ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.”

 

                               2.6.   Nel caso concreto dagli atti di causa risulta che con “Progetto d’assegnazione di rendita” 12 giugno 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità dal 1. settembre 2005 (doc. AI 30-1).

 

                                         Ora, non essendo a quell’epoca ancora entrata in vigore la modifica della LAI del 16 dicembre 2005 (cfr. consid. 2.5) che, tra l’altro, ha appunto sostituito la procedura d’opposizione mediante una procedura di preavviso (cfr. Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), bisogna osservare che l’Ufficio AI non poteva ancora procedere ad una comunicazione del progetto di decisione ai sensi del nuovo art. 57a LAI.

                                         Di conseguenza, come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire in un caso analogo (cfr. STCA del 24 ottobre 2007 nella causa L., 32.2007.3), il “Progetto d’assegnazione di rendita” 12 giugno 2006 configura in realtà una vera e propria decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA, suscettibile di essere impugnata entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che l’ha notificata giusta l’art. 52 LPGA.

                                        

                                         Significativo al riguardo è del resto il fatto che l’assicurata ha ripetutamente sostenuto di aver inteso proprio in questo senso la comunicazione dell’amministrazione. Di rilievo pure la circostanza che l’istituto previdenziale al quale era affiliata la ricorrente, la Fondazione __________, ha fissato la prestazione di libero passaggio dovutale sulla base del grado di invalidità del 64% fissato con il provvedimento del 12 giugno 2006, atto che l’Ufficio AI ha notificato a detto istituto previdenziale (cfr. doc. E e IV).

                                         In proposito la ricorrente fa pure rilevare che a ulteriore conferma della validità del provvedimento del 12 giugno 2006 vi è pure la circostanza che l’amministrazione in data 19 luglio 2006 ha allestito la delibera da notificare alla Cassa di compensazione ai fini del calcolo dell’importo dei tre quarti di rendita attribuiti con la decisione del 12 giugno 2006 (doc. AI 33).           

                                         Ne consegue che, visto il progetto di decisione 12 giugno 2006 e l’assenza di opposizione da parte dell’interessata e ritenuto che, secondo le disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura), il diritto previgente si applica, tra l’altro, alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005 (vale a dire al 1. luglio 2006), il progetto di decisione in questione, trascorsi i trenta giorni previsti per formulare opposizione dall’art. 52 LPGA, configura in realtà una vera e propria decisione esecutiva in quanto formalmente passata in giudicato giusta la LPGA (cfr. gli art. 52, 54 e 56 LPGA citati al consid. 2.3).

 

                               2.7.   Appurato che il “progetto di decisione” 12 giugno 2006 deve essere considerato una decisione formalmente cresciuta in giudicato a tutti gli effetti, resta in questa sede da esaminare se tale atto amministrativo potesse essere successivamente modificato da parte dell’amministrazione così come è, di fatto, avvenuto mediante il “progetto di decisione” del 27 luglio 2006 e il provvedimento del 14 dicembre seguente.

 

                               2.8.   A proposito della modifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato, secondo la giurisprudenza essa può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata: 

 

·        in via di revisione, quando la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI 1994 p. 86);

 

·        in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);

 

·        nell'ambito della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c , DTF 126 V 24 consid. 4b con riferimenti).

 

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.) che prevede:

 

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

 

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

 

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

 

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

 

                                         Un errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, p. 299), come pure di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).

                                         Secondo il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113 1c; Locher, op. cit. pag. 345).

 

                                         Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

                                         Mediante la riconsiderazione, si corregge infatti un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

                                         Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

 

                                         Più di recente, in una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

 

                               2.9.   Nel caso concreto al fine di valutare se l’amministrazione era legittimata a modificare la precedente decisione del 12 giugno 2006 occorre previamente stabilire i motivi che ne hanno determinato la correzione.

                                        

                                         Emerge dall’inserto che, ricevuta la domanda di prestazioni,  l’amministrazione ha effettuato gli accertamenti medici del caso, sui quali il medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) si è così espresso in data 2 marzo 2006:

 

 

Diagnosi principale

Sindrome schizoaffettiva, tipo depressivo (ICD-10 F25.1)

 

 

Codice ICD 10

 

Codice AI

 

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

 

Codice ICD 10

 

 

 

                           Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

Sindrome lombovertebrale cronica da disturbo statico (1990)

Sindrome cervicovertebrale (1997)

Periartropatia omero-scapolare a destra (1997)

Epicondilopatia omero-radiale a sinistra

Avampiedi trasverso-piatti con alluce valgo

Iniziale poliartrosi delle dita

Stato dopo epatite virale A (ca. 1972)

Ipercolesterinemia

Ipotensione

Stato dopo isterectomia e plastica vescicale

Ernia iatale

Sovrappeso (IMC = 28 ½ kglm)

Limiti funzionali

Non è in grado di affrontare lavori di responsabilità elevata

 

 

IL in %

 

Attività abituale:

infermiera livello II

 

Attività adeguata

50%

Inizio IL duratura

Mese/anno

100%

settembre 2004 -

marzo 2005

50%

aprile-giugno 2005

Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)

luglio 2005

Raccomandazioni, proposte SMR

 

Salariata: 80%

Casalinga: 20%

 

 

Perizia Dr. __________ (per la __________) del 30 novembre 2005:

Diagnosi: Sindrome schizoaffettiva, tipo depressivo (ICD-10 F25.1). Capacità lavorativa 50%, stato di salute suscettibile di peggioramento. LA perizia conferma la situazione descritta dal Dr. __________.

 

In un'attività lavorativa idonea, l'assicurata potrebbe lavorare al 50%, la riduzione si riferisce anche ad un'attività svolta nella misura dell'80% per il rallentamento constatato durante la perizia. (doc. AI 25)

 

                                         Acquisito pure agli atti il rapporto relativo all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica concludente per una limitazione complessiva del 40% (rapporto del 24 febbraio 2006, doc. AI 23), dal canto suo la consulente in integrazione professionale dell’AI, nel rapporto del 6 giugno 2006, ha concluso:

 

"  Pratica da valutare a norma dell'art. 4 + 5 LAI (salariata 80% - casalinga 20%)

 

In riferimento al vostro mandato con cui si chiede di valutare l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionale, l'esame del caso mi premette di esprimere le seguenti considerazioni.

 

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

 

In sintesi, stando al rapporto medico SMR del 2 marzo 2006, si tratta di un'assicurata 54enne che da una diagnosi di <Sindrome schizoaffettiva, tipo depressivo (stato di salute suscettibile di peggioramento)> risulta essere abile al lavoro nella misura del 50% (riduzione del rendimento in un'attività lavorativa idonea, si riferisce anche ad un'attività svolta nella misura dell' 80%) in attività senza responsabilità elevate da luglio 2005.

 

 

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.),  durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

 

La signora RI 1, dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo, ha proseguito nella formazione professionale presso la scuola professionale "Sezione paramedica" (conseguimento del diploma nel 1970), la scuola di assistente in geriatrica (diploma e certificato nel 1992) ed infine la scuola di infermiera livello Il (diploma nel 1998). Nel contempo, dal 1982 è stata alle dipendenze dell'istituto __________ di __________, inizialmente quale assistente geriatrica e dal 1998 in qualità di infermiera livello lI. A causa del danno alla salute, l'A. non è più professionalmente attiva dal 12.09.2004, mentre il rapporto di lavoro è diminuito al 50% dal 4.4.2005 e l'A. inoltrato le dimissioni per il 30.6.2005. Da aprile 2005 è iscritta in disoccupazione per la ricerca d'impiego al 50%.

 

 

Dati salariali

 

Stando alla lettera del datore di lavoro del 10.4.2006 contenuta nell'incarto, senza il danno alla salute l'A. avrebbe potuto percepire un reddito annuo di Fr. 66'764,10. nel 2004 e Fr. 68'675,75.- nel 2005, nell'attività di infermiera svolta all'80%

 

 

Verbale del primo colloquio - progetti, idee, proposte, ecc.

 

Ho incontrato l'A. per un colloquio il 23.5.2006; è stata convenientemente informata sulle prestazioni Al e sui vari criteri di assegnazione.

 

 Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

 

La signora RI 1 ha un diploma di assistente geriatrica e di infermiera (livello II) e nel passato professionale ha sempre lavorato nelle cure infermieristiche, in particolar modo ha potuto acquisire competenze nell'ambito della geriatria. Da un punto di vista medico teorico, l'A. risulta essere abile al lavoro nella misura del 50% (riduzione del rendimento) in attività senza responsabilità elevate. Tenuto conto della problematica psichiatrica, non è più possibile prendere in considerazione il reinserimento nelle cure infermieristiche in quanto è un ambito che oltre a richiedere una buona salute ed equilibrio psichico, richiede responsabilità e capacità di prendere decisioni rapidamente. Inoltre, l'esperienza professionale in un settore specifico unitamente al danno alla salute, renderebbero difficoltoso l'inserimento anche in attività qualificate di altri ambiti professionali. Tenuto conto degli aspetti sopraelencati, la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a ritenere esigibili in questa situazione mansioni non qualificate o semi qualificate e semplici (senza responsabilità elevate) nell'ambito dei Servizi (archiviazione, distribuzione posta, economato,...), oppure della vendita (ambiente tranquillo).

 

 

 

 

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

 

Facendo riferimento alle statistiche salariali redatte dall'ufficio federale di statistica (RSS) per quanto riguarda il personale femminile, in mansioni semplici e non qualificate (4° rango e 2° quartile) l'A. avrebbe potuto percepire un reddito di fr. 20'180.- nel 2004 (riduzione del rendimento del 50%) a seguito del danno alla salute.

 

Confrontando il reddito ipotetico di fr. 66'764.- (attività lavorativa all'80%) con il reddito da invalida di fr. 20'180.- (rendimento del 50% in un'attività svolta nella misura dell'80%), risulta una capacità di guadagno residua del 30,22% nel 2004.(doc. AI 29-3  )

 

 

                                         Di conseguenza, con il già enunciato “Progetto d’assegnazione di rendita“ 12 giugno 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a tre quarti di rendita di invalidità dal 1. settembre 2005 motivando:

 

"  Nei casi di rigore, alle persone aventi un grado d'invalidità tra il 40% ed il 49%, può essere versata una mezza rendita in sostituzione di un quarto di rendita fino al 31.12.2003, qualora abbiano il domicilio in __________ e vi risiedano abitualmente.

 

In caso di malattia di lunga durata, il diritto alla rendita nasce qualora vi sia stata un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media, senza notevoli interruzioni, durante un anno (art. 29 cpv. 1, lett. b LAI).

 

In caso di contemporaneo esercizio di un'attività lucrativa e del compimento delle mansioni consuete occorre determinare la parte rispettiva dell'una e dell'altra attività (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA). La limitazione nell'esercizio dell'attività lucrativa è determinata dal confronto dei redditi, mentre quella relativa ai lavori abituali è determinata da un confronto della capacità lavorativa in questo ambito. Il grado d'invalidità è calcolato in funzione degli handicap nelle due attività (art. 28 cpv. 2ter legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

 

Esito degli accertamenti:

 

Dal mese di settembre 2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica, rispettivamente in quello professionale, è limitata in modo rilevante.

Dagli accertamenti effettuati risulta che senza il danno alla salute continuerebbe a svolgere la consueta attività quale infermiera livello II in misura del 80%. II rimanente 20% è dedicato alle mansioni consuete.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, risulta medicalmente oggettivata un'inabilità lavorativa del 100% dal mese di settembre 2004 al marzo 2005, del 50% dal mese di aprile 2005 al giugno 2005 e nuovamente del 100% dal luglio 2005, nella sua abituale attività professionale.

 

Tuttavia, in attività adeguate al suo stato di salute e senza alcuna responsabilità elevata, lei presenta unicamente un'inabilità lavorativa del 50% (intesa come riduzione del rendimento), a partire dal mese di luglio 2005.

 

La sua pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al vaglio del servizio in integrazione professionale per una valutazione dal profilo economico lavorativo.

 

Tenuto conto del suo danno alla salute, non è possibile immaginare il suo reinserimento professionale nelle cure infermieristiche. Inoltre, l'esperienza professionale in un settore specifico unitamente al danno alla salute, renderebbero difficoltoso l'inserimento anche in attività qualificate di altri ambiti professionali. La valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta quindi a ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate e semplici (senza responsabilità elevate) nell'ambito dei Servizi (archiviazione, distribuzione posta, economato,...) oppure nella vendita (ambiente tranquillo).

 

Dal confronto del reddito conseguibile nella sua precedente attività in assenza del danno alla salute, pari a Fr. 66'764.00 (anno 2004, per attività svolta in misura dell'80%), e il reddito realizzabile in attività adeguate al suo stato di salute, pari a Fr. 20'180.00 (secondo statistiche RSS, categoria 4, quartile 2, considerando un'attività lavorativa svolta in misura dell'80% con una diminuzione del rendimento del 50%), ne risulta una capacità di guadagno residua del 30% e conseguente grado AI del 70%.

 

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.

Provvedimenti professionali volti ad un incremento della capacità di guadagno residua non sono proponibili.

 

Secondo i nostri accertamenti, la limitazione nel compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica ammonta al 40%.

 

Nei due settori risulta pertanto il seguente grado d'invalidità:

 

Reddito annuo esigibile:     

senza invalidità                      CHF 66764.00

con invalidità                           CHF 20180.00

Perdita di guadagno             CHF 46'584.00 = Limitazione del 70%

 

Attività                                       Quota parte                                 Limitazione    Grado d'invalidità parziale

Salariata                                  80%                                                        70%         56%

Casalinga                               20%                                                        40%          8 %

Grado d'invalidità                                                                                                     64 %

 

Decidiamo pertanto:

Dal 01.09.2005 (art. 29 cpv. 1, lett. b LAI) ha diritto a tre quarti di rendita d'invalidità."

(Doc. AI 30)

 

                                         Dall’incarto AI risulta poi che la successiva “Delibera”, confermante l’attribuzione dei tre quarti di rendita dal 1. settembre 2005, datata 19 luglio 2006 all’indirizzo della Cassa __________ ai fini del calcolo della prestazione, è rimasta nell’incarto con il timbro “Annullato, rifare calcolo CGR in base alle nuove disposizioni” (doc. AI 33-1). Non è nota la data in cui  è stata apposta tale menzione. A detta dell’Ufficio AI questa delibera non è stata inviata alla Cassa di compensazione cui era destinata (doc. AI 42.1 e IV).

                                         Ne è seguito un nuovo rapporto del 25 luglio 2006 della medesima consulente in IP che aveva allestito il precedente rapporto del 6 giugno 2006 (doc. AI 29-3). Tale rapporto riprende integralmente il precedente rapporto, ad eccezione delle conclusioni circa il calcolo CGR che sono state modificate come segue:

 

"  Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Facendo riferimento alle statistiche salariali redatte dall'ufficio federale di statistica (RSS), tabella TA1 nazionale, per quanto riguarda il personale femminile occupato in mansioni semplici e non qualificate (4° rango e 2° quartile), l'A. avrebbe potuto percepire un reddito di fr. 24'292.- nel 2004 (riduzione del rendimento del 50%) a seguito del danno alla salute.

 

Confrontando il reddito ipotetico di fr. 66764.- (attività lavorativa all'80%) con il reddito da invalida di fr. 24'292.- (rendimento del 50% in un'attività svolta nella misura dell'80%), risulta una capacità di guadagno residua del 36,38% nel 2004.

 

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

In questa situazione, le conseguenze psichiche del danno alla salute (suscettibile di peggioramento) non permettono di proporre provvedimenti professionali volti al sostanziale incremento della capacità di guadagno residua." (Doc. AI 34)

 

                                         In seguito, come visto, l’Ufficio AI ha emesso un nuovo progetto di decisione datato 27 luglio 2006 recante la dicitura “La presente annulla e sostituisce il progetto di decisione del 12 giugno 2006”. Tale progetto, attribuente all’assicurata “solo” una mezza rendita di invalidità dal 1. settembre 2005, ha il seguente tenore (le evidenziature sono della redattrice):

 

"  Esito degli accertamenti:

 

Dal mese di settembre 2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica, rispettivamente in quello professionale, è limitata in modo rilevante.

 

Dagli accertamenti effettuati risulta che senza il danno alla salute continuerebbe a svolgere la consueta attività quale infermiera livello Il in misura del 80%. Il rimanente 20% è dedicato alle mansioni consuete.

 

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, risulta medicalmente oggettivata un'inabilità lavorativa del 100% dal mese di settembre 2004 al marzo 2005, del 50% dal mese di aprile 2005 al giugno 2005 e nuovamente del 100% dal luglio 2005, nella sua abituale attività professionale.

 

Tuttavia, in attività adeguate al suo stato di salute e senza alcuna responsabilità elevata, lei presenta unicamente un'inabilità lavorativa del 50% (intesa come riduzione del rendimento), a partire dal mese di luglio 2005.

La sua pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al vaglio dei servizio in integrazione professionale per una valutazione dal profilo economico lavorativo.

Tenuto conto del danno alla salute, non è possibile immaginare il suo reinserimento professionale nelle cure infermieristiche. Inoltre, l'esperienza professionale in un settore specifico unitamente al danno alla salute, renderebbero difficoltoso l'inserimento anche in attività qualificate di altri ambiti professionali. La valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta quindi a ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate e semplici (senza responsabilità elevate) nell'ambito dei Servizi (archiviazione, distribuzione posta, economato,...) oppure nella vendita (ambiente tranquillo).

In base alla recente giurisprudenza non è più possibile applicare i valori regionali di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari per quanto attiene alla determinazione del reddito da invalido. Per la determinazione del reddito da invalido si deve fare quindi riferimento ai valori nazionali e non più ai valori regionali.

 

Facendo riferimento alle statistiche salariali redatte dall'ufficio federale di statistica (RSS), tabella TA1 nazionale, per quanto riguarda il personale femminile occupato in mansioni semplici e non qualificate (categoria 4, quartile 2), lei potrebbe conseguire un reddito di Fr. 24'292.00 (anno 2004, tenendo in considerazione la riduzione dei rendimento del 50%) a seguito del danno alla salute.

Confrontando il reddito realizzabile nella sua precedente attività lavorativa svolta in misura dell'80%, pari a Fr. 66'764.00, con il reddito da invalida di Fr. 24'292.00 (rendimento del 50% in un'attività svolta all'80%), risulta una capacità di guadagno residua dei 36% e conseguente grado Al del 64%, come da tabella seguente:

 

Reddito annuo esigibile:

senza invalidità                     CHF 66'764.00

con invalidità                          CHF 24'292.00

Perdita di guadagno             CHF 42'472.00                            = Limitazione del 64%

 

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.

 

Provvedimenti professionali volti ad un incremento della capacità di guadagno residua non sono proponibili.

Secondo i nostri accertamenti, la limitazione nel compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica ammonta al 40%.

Nei due settori risulta pertanto il seguente grado d'invalidità:

 

Attività                                     Quota parte                                Limitazione    Grado d'invalidità parziale

Salariata                                 80%                                                                          64%      51%

Casalinga                                20%                                                                          40%        8%

Grado d'invalidità                                                                                  59%

 

Decidiamo pertanto:

 

Dal 01.09.2005 (art. 29 cpv. 1, lett. b LAI) ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI 35)

                                        

                                         Nelle osservazioni del 13 settembre 2006 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione sostenendo, tra l’altro,  che la precedente decisione del 12 giugno 2006 era validamente cresciuta in giudicato e quindi vincolante, mentre che il progetto 27 luglio 2006 andava considerato nullo e arbitrario (doc. AI 40). Nelle sue osservazioni 22 settembre 2006 all’assicurata l’amministrazione ha invece sostenuto che il progetto di decisione 12 giugno 2006 non era una decisione suscettibile di crescere in giudicato (doc. AI 42).

 

                                         Di conseguenza, con decisione del 14 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il precedente progetto di decisione attribuendo all’assicurata una mezza rendita di invalidità dal 1. settembre 2005 (doc. B; cfr. consid. 1.2).

 

                             2.10.   Da quanto precede emerge che l’amministrazione ha modificato la prestazione inizialmente riconosciuta alla ricorrente mediante la decisione 12 giugno 2006 unicamente a seguito della modifica del calcolo del reddito da invalida e meglio dell’applicazione, a detto calcolo, dei salari statistici nazionali desumibili dalle tabelle TA1 in luogo di quelli regionali precedentemente applicati. I due rapporti della consulente in IP sono in proposito eloquenti. Nel progetto di decisione 27 luglio 2006 così come nella decisione 14 dicembre 2006 si può infatti leggere:

                                     

"  (…)

 

In base alla recente giurisprudenza non è più possibile applicare i valori regionali di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari per quanto attiene alla determinazione del reddito da invalido. Per la determinazione del reddito da invalido si deve fare quindi riferimento ai valori nazionali e non più ai valori regionali. (do. B)

 

                                         Al riguardo deve essere premesso che per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA, l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.
In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

 

                                         In particolare, conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                        
Nel corso dell’anno 2006 il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in sede di valutazione del reddito da invalido sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce ai valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). A titolo di completezza va detto che detta modifica giurisprudenziale ha fatto seguito ad una decisione presa dalla Corte Plenaria del TFA il 10 novembre 2005 e anticipata nell’ambito di una procedura ricorsuale in materia di assicurazione infortuni dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), nel corso della quale la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

 

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

 

                             2.11.   Nel caso concreto si tratta quindi di esaminare se l’amministrazione era legittimata a invocare la modifica giurisprudenziale relativa alla fissazione del salario ipotetico da invalida per diminuire la rendita precedentemente riconosciuta.

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza I 870/2005 del 2 maggio 2007, ha avuto modo di affrontare una questione analoga a quella che qui ci occupa trattandosi di un'assicurata, il cui stato di salute era rimasto invariato rispetto al momento in cui le era stata attribuita  una rendita intera di invalidità.

                                         In quell'occasione l'amministrazione, in sede di revisione, aveva soppresso la rendita applicando i salari medi fondati su dati statistici dopo che il Tribunale federale delle assicurazioni aveva ritenuto non più applicabile i salari precedentemente utilizzati dal TCA:

 

"  A proposito della menzionata modifica di prassi, riguardante in particolare il Cantone Ticino, giova ricordare che negli anni dal 1994 al 1998 la Corte cantonale, per il calcolo della capacità di guadagno residua, riteneva quale reddito da invalido l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (sentenza U 181/98 del 22 maggio 2001, consid. 2b; nel 1992 l'importo considerato era di fr. 34'000.-, nel 1993 di fr. 34'500.- per la manodopera maschile: SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11).

 

La questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria si riferiva, è tuttavia stata oggetto di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75. In tale sentenza di principio, la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri, questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato al riguardo che una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Tale deduzione non è tuttavia automatica, ma deve essere valutata di caso in caso.

È in ogni modo compito dell'amministrazione e, nell'eventualità di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd pag. 80 e consid. 6 pag. 81).

Questi principi sono stati confermati dal Tribunale federale delle

assicurazioni in DTF 129 V 472.

 

Alla luce di questi principi questo Tribunale ha quindi ritenuto che la

prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito da invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da lavoratrici e lavoratori poco o non qualificati in attività confacenti allo stato di salute veniva valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfaceva le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (sentenza I 411/98 del 30 giugno 2000, consid. 5, più volte riconfermata in seguito)."

 

                                         In altri termini l'amministrazione aveva dunque effettuato una revisione della rendita  non tanto per una modifica delle circostanze di fatto "bensì alla luce di un intervenuto cambiamento di giurisprudenza, operato da questa Corte in relazione alle modalità di fissazione del reddito di invalido applicate dal Tribunale delle assicurazioni Canton Ticino negli anni novanta".

                                         Nella sentenza citata l'Alta Corte ha innanzitutto ricordato che

 

"  secondo la giurisprudenza, una nuova prassi amministrativa o giudiziaria - contrariamente alla modifica del diritto oggettivo - non giustifica, di principio, l'adeguamento di una rendita in corso a sfavore dell'assicurato (DTF 129 V 200 consid. 1.2 pag. 202, 121 V 157 consid. 4a pag. 161, 120 V 128 consid. 3b pag. 131; SVR 2001 AlV no. 4 pag. 10 consid. 3b, C 222/99). In effetti essa si applica solo alle procedure pendenti e ai casi futuri e quindi non alle decisioni già passate in giudicato (DTF 122 V 182 consid. 3b pag. 184, 119 V 410 consid. 3 pag. 412; sentenza I 16/02 del 21 marzo 2002).

 

Tuttavia, anche una modifica giurisprudenziale può eccezionalmente

giustificare una revisione della rendita e meglio nel caso in cui una nuova prassi sia di tale portata che la sua inosservanza costituirebbe una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento, in particolare nel caso in cui le decisioni fondate sulla precedenti prassi sarebbero valide solo per pochi assicurati (DTF 129 V 200 consid. 1.2 pag. 202, 121 V 157 consid. 4 pag. 161, 120 V 128 consid. 3c pag. 132, 115 V 308 consid. 4a/dd pag. 314). In tale ipotesi le conseguenze che derivano dal cambiamento di giurisprudenza sono in pratica identiche a quelle provocate da una modifica

del diritto oggettivo (DTF 112 V 387 consid. 3c pag. 394). In simili

condizioni la nuova giurisprudenza si applica ex nunc e pro futuro anche se è sfavorevole alla persona interessata (DTF 129 V 200 consid. 1.2 pag. 202, 120 V 128 consid. 3c pag. 132; SVR 2001 AlV no. 4 pag. 10 consid. 3b, C 222/99)."

 

                                         Il Tribunale federale ha poi ritenuto che non erano date le condizioni per applicare eccezionalmente la nuova giurisprudenza, rilevando:

 

"  8.

Secondo questa Corte, nel caso concreto i presupposti per adeguare

eccezionalmente la rendita d'invalidità assegnata al ricorrente con effetto dal 1° settembre 1992, in seguito al cambiamento di giurisprudenza sancito dal Tribunale federale delle assicurazioni, non sono dati, non essendo la modifica di prassi succitata paragonabile ad un cambiamento del diritto oggettivo.

 Da un lato, infatti, la modifica di prassi toccava unicamente il Cantone

Ticino; inoltre, la giurisprudenza cantonale non è più stata accettata non in quanto non conforme alla situazione economica ticinese, bensì poiché troppo poco differenziata e quindi non sufficientemente rispettosa delle peculiarità del caso concreto. Va ancora aggiunto che se non fosse intervenuto un cambiamento di legge nel frattempo, nella fattispecie la modifica del grado d'invalidità non sarebbe stata rilevante, in quanto anche un grado del 69% avrebbe dato diritto, prima del 1° gennaio 2004, ad una rendita intera. Non si deve infine dimenticare che la revisione della rendita è stata avviata all'inizio del 2002 e che la procedura di revisione è durata quasi due anni.

In tali circostanze, l'applicabilità delle nuove disposizioni al caso

concreto appare del tutto casuale. In simile ipotesi quindi un'applicazione della nuova giurisprudenza creerebbe ulteriori disparità di trattamento."

 

                                         La Corte federale ha poi sottolineato che non erano neppure dati i presupposti per una riconsiderazione della decisione iniziale ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA:

 

"  Per quanto riguarda infine l'eventuale possibilità di un riesame ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, occorre rilevare che se è vero che non risulta agli atti alcun documento da cui si possa dedurre quale sia il calcolo che l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha posto alla base del grado di invalidità, come indicato dall'autorità commissionale, l'amministrazione ha senz'altro applicato la notoria prassi in vigore nel Cantone Ticino negli anni novanta (cfr. consid. 7), a quel tempo non ancora sconfessata dal Tribunale federale delle assicurazioni. Considerando infatti, per il 1993, un reddito da invalido pari al 40% di fr. 34'500.- (fr. 13'800.-) e ponendolo a confronto con un reddito da valido di fr. 54'800.-, si giunge ad un grado di invalidità del 74,81%. In simili condizioni non si può pertanto affermare che la decisione iniziale fosse manifestamente errata. Del resto, come precisato al considerando precedente, anche ammettendo che lo fosse, la modifica non sarebbe di rilevante importanza, in quanto l'assicurato avrebbe in ogni caso diritto ad una rendita intera."

 

                                         In un'altra sentenza I 907/06 del 7 maggio 2007 l'Alta Corte ha stabilito che non erano dati né i presupposti di una riconsiderazione, né quelli dell'adattamento a una nuova giurisprudenza in un caso nel quale l'amministrazione intendeva sopprimere una mezza rendita di invalidità a seguito dell'applicazione dei dati statistici, anziché dei DPL (applicati in occasione dell'attribuzione della prestazione), dopo la giurisprudenza pubblicata in DTF 129 V 472:

 

"  3.2.2 Die Wiedererwägungsverfügung vom 12. Oktober 2005 erfolgte im Hinblick auf die mit Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 35/00 und 47/00 vom 28. August 2003 ergangene Rechtsprechung zur Ermittlung des für die

Invaliditätsbemessung massgebenden Invalideneinkommens gestützt auf Lohnangaben aus der Dokumentation von Arbeitsplätzen (DAP) der SUVA (BGE 129 V 472 ff.). Danach setzt ein Abstellen auf DAP-Löhne voraus, dass, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben gemacht werden über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Frage kommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der entsprechenden Gruppe. Es soll damit auch eine Überprüfung der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall und des Auswahlermessens der SUVA ermöglicht werden. Ist die SUVA nicht in der Lage, den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im

Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen (BGE 129 V 472 E. 4.2.2 S. 480 f.). Ferner hat sich das Gericht unter Hinweis auf die Vor- und Nachteile der beiden Bemessungsmethoden gegen eine Prioritätenordnung ausgesprochen und an der bisherigen Praxis festgehalten, wonach insbesondere in Fällen, wo die versicherte Person nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine oder jedenfalls keine ihr an sich zumutbare Erwerbstätigkeit aufgenommen hat, entweder Tabellenlöhne gemäss LSE oder DAP-Zahlen herangezogen werden können (BGE 129 V 472, E. 4.2.1 S. 475 ff.). Diese Regeln gelten sinngemäss auch in der Invalidenversicherung, soweit die DAP zur Anwendung gelangt (vgl. BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 476). Die neue Rechtsprechung hat nichts daran geändert, dass eine Invaliditätsbemessung anhand der DAP zulässig ist. Sie beschränkt sich darauf, im Hinblick auf die

Überprüfbarkeit der Repräsentativität der ausgewählten DAP-Blätter im Einzelfall und des Auswahlermessens der SUVA ergänzende Anforderungen formeller Natur aufzustellen. Es folgt daraus nicht, dass die Verfügung vom 28. August 2003, mit welcher die IV-Stelle dem Beschwerdeführer unter Berücksichtigung der von der SUVA aufgrund von DAP-Zahlen erfolgten Invaliditätsbemessung eine halbe Rente aufgrund eines Invaliditätsgrades von 50 % zugesprochen hat, materiell zweifellos unrichtig war. Es liegt namentlich keine gesetzwidrige Leistungszusprechung vor. Die SUVA hat denn auch davon abgesehen, den Einspracheentscheid vom 24. Februar 2004 in Wiedererwägung zu ziehen.

 

3.3 Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Wiedererwägung der Korrektur einer anfänglich unrichtigen Rechtsanwendung unter Einschluss unrichtiger Feststellung im Sinne der Würdigung des Sachverhalts dient (BGE 127 V 10 E. 4b S. 14 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung gemäss BGE 129 V 472 ff. datiert indessen vom 28. August 2003 und wurde erst später veröffentlicht. Sie war der IV-Stelle bei dem gleichentags erfolgten Erlass der Rentenverfügung nicht bekannt. Es liegt damit der Tatbestand einer nachträglichen Anpassung der Verfügung an eine geänderte Rechtslage vor. Eine solche kann indessen nicht voraussetzungslos erfolgen. Besteht die Änderung des massgebenden Rechts lediglich in einer neuen gerichtlich bestätigten Verwaltungspraxis oder einer

neuen Rechtsprechung, so darf eine Verfügung über ein Dauerrechtsverhältnis grundsätzlich nicht angetastet werden. Eine Anpassung ist nur ausnahmsweise gerechtfertigt, so wenn eine neue Praxis in einem solchen Mass allgemeine Verbreitung erhält, dass deren Nichtbefolgung als Verstoss gegen das Gleichheitsgebot erschiene. Unter dieser Voraussetzung liegt im Ergebnis die gleiche Situation vor wie im Fall einer nachträglichen Änderung des objektiven Rechts, so dass eine Praxisänderung Anlass zur Umgestaltung eines Dauerrechtsverhältnisses geben kann (BGE 121 V 157 E. 4a S. 162). Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben, woran der Hinweis der Vorinstanz auf BGE 112 V 387 E. 3c S. 394 nichts ändert. In jenem Entscheid hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bezüglich der altrechtlichen Integritätsrente der Militärversicherung (Art. 25 Abs. 1 MVG in der Fassung vom 20. September 1949) erkannt, dass die von der Rechtsprechung in Änderung der früheren Praxis als massgebend bezeichnete Berechnungsgrundlage der Leistung (BGE 112 V 376 ff.) auch auf laufende Integritätsrenten anzuwenden ist. Denn es ist in höchstem Mass rechtsungleich, Integritätsrenten nach wie vor anhand des als sachfremd erkannten Kriteriums des mutmasslich entgehenden Jahresverdienstes festzusetzen und folglich Bezüger von Integritätsrenten bei gleichen körperlichen Beeinträchtigungen unterschiedlich zu entschädigen. Im vorliegenden Fall geht es jedoch weder um die Ablösung einer früheren, als sachfremd zu betrachtenden Methode der Invaliditätsbemessung noch ergeben sich aus der neuen Praxis stossende Rechtsungleichheiten. Dies ist schon deshalb nicht der Fall, weil sich nicht sagen lässt, dass die eine oder die andere Bemessungsmethode für die Versicherten generell günstiger oder ungünstiger ist. Die Voraussetzungen für eine nachträgliche Anpassung der laufenden Verfügung zufolge Änderung der Rechtsprechung sind daher nicht erfüllt."

 

                                         Alla luce di quanto esposto, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che per i medesimi motivi indicati dal Tribunale federale nelle sentenze appena riprodotte non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di salute dell'assicurato è rimasto invariato (cfr. STCA del 5 settembre 2007 nella causa V., 32.2006.153).

                                        

                                         Inoltre, nella medesima pronuncia, allineandosi ad una sentenza del Tribunale federale del 25 giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che questa nuova giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.

 

                             2.12.   Nel caso concreto l'applicazione della nuova prassi giudiziaria (Tabella TA 1 invece della Tabella TA 13) ha portato alla diminuzione della prestazione erogata: invece di tre quarti di rendita alla ricorrente è stata riconosciuta una mezza prestazione di invalidità.

                                         Tale risultato non risulta ammissibile considerato come un riesame ex art. 53. cpv. 2 LPGA non è ipotizzabile non potendosi definire la precedente decisione 12 giugno 2006 come inizialmente manifestamente erronea, avendo a quel tempo l’Ufficio AI applicato la giurisprudenza allora in vigore (cfr. in tal senso anche la precitata STCA del 5 settembre 2007 nella causa V., 32.2006.153).

                                        

                                         D’altra parte, a titolo abbondanziale va detto che tale esito sarebbe comunque  in palese contrasto anche con l’istituto della revisione giusta l’art. 17 LPGA avente quale scopo di adeguare il diritto alla rendita di invalidità ad una modifica di circostanze di fatto, ritenuto come in concreto lo stato valetudinario e la conseguente capacità lavorativa dell’assicurata non risultano aver subito modifica alcuna. Del resto nella specie neppure l’amministrazione ha fondato la modifica del diritto alla rendita sull’art. 17 LPGA.

 

Pertanto la modifica del grado di invalidità e, di conseguenza, della rendita riconosciuta, decisa unicamente in ragione del cambiamento della giurisprudenza relativa alle modalità di fissazione del reddito da invalido e non per intervenuto cambiamento delle circostanze di fatto, non può essere approvata dal TCA.

 

Ne consegue che, annullata la decisione 14 dicembre 2006 contestata, all’assicurata va riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita di invalidità dal 1. settembre 2005.

 

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006 (applicabile a tutte le procedure ricorsuali successive a tale data, cfr. sopra al consid. 2.5 e le disposizioni transitorie citate), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI, il quale rifonderà pure all’assicurata fr. 1'000 a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

                                                                               

 

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   RI 1 ha diritto a tre quarti di rendita dal 1° settembre  2005.

 

 

                                   2.   Le spese per fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà alla ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) di ripetibili.

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti