Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.372

 

mm

Lugano

15 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 ottobre 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel corso del mese di gennaio 2003, RI 1, nato nel 1971, di professione macchinista, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, postulando, in particolare, l’avviamento ad altra professione (doc. 2).

 

                               1.2.   Con decisione formale del 18 febbraio 2005, l’amministrazione ha negato il diritto sia alla riformazione professionale che alla rendita di invalidità (doc. 17).

 

                                         L’opposizione interposta dall’assicurato contro il provvedimento appena menzionato (doc. 18) è stata dichiarata irricevibile con decisione su opposizione del 6 maggio 2005 (doc. 20), nel frattempo cresciuta in giudicato incontestata.

 

                               1.3.   Nel corso del 2006 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di rendita.

 

                                         Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 22 ottobre 2007, l’Ufficio AI ha di nuovo negato il diritto alla rendita (così come quello alla riformazione professionale), ritenuto che il grado dell’invalidità, determinato in applicazione del metodo del raffronto dei redditi, non raggiungeva la soglia minima legale (doc. 52).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 21 novembre 2007, RI 1, patrocinato dal RA 1, ha chiesto che l’UAI venga condannato a riconoscergli un quarto di rendita di invalidità.

                                         A sostegno della sua pretesa ricorsuale, l’insorgente ha contestato esclusivamente l’entità del reddito da valido che è stato ritenuto dall’amministrazione e meglio, citiamo:

 

"  (…).

Di professione macchinista, l’assicurato è stato alle dipendenze della ditta __________ - c/o __________, dal 5 agosto 2002 al 29 febbraio 2004.

 

Il rapporto di lavoro era assoggettato alle condizioni previste dal contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM 2003-2005).

 

L’articolo 24 del CNM prevedeva quanto segue:

 

1) (…).

2) il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52.14 settimane per 40.5 ore).

 

nel caso specifico, come si può rilevare dal “questionario” compilato dal datore di lavoro il 4 febbraio 2004, l’orario normale di lavoro era svolto per un totale di 8.5 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana, per un totale di 42.5 ore settimanali.

 

Troviamo pertanto pertinente la valutazione espressa nel rapporto finale allestito dalla consulente IP __________ l’8 febbraio 2005.

Ella sosteneva che se l’assicurato avesse continuato a lavorare presso la ditta __________, nel 2004 avrebbe potuto conseguire un salario di fr. 33.48 (fr. 70'710.-- annui).

 

Questo totale è raggiunto nel seguente modo:

Media ore mensili:

ore annuali 2112 : 12 = ore 176

 

fr. (33.48 x 176) x 12 = fr. 70'709.75 (arrotondati a fr. 70'710.--).

 

Osserviamo inoltre che nella corretta valutazione del salario da valido, si dovrebbero tenere in considerazione anche i supplementi per lavori nel sottosuolo (“Zulage Untertagarb.1”), che possono essere rilevanti dalla lettura dei conteggi salariali.”

                                         (doc. I)

 

                               1.5.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

 

                               1.6.   Nell’ottobre 2008, il TCA ha interpellato la ditta __________, alle cui dipendenze di trovava l’insorgente, invitandola a rispondere ad alcune domande volte a stabilire l’entità del reddito da valido (doc. VI).

 

                                         La sua risposta è pervenuta il 4 dicembre 2008 (doc. VIII).

 

                                         Alle parti è stato concesso di formulare delle osservazioni (doc. IX). L'UAI lo ha fatto il 16 dicembre 2008 mentre il RA 1 è rimasto silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Litigiosa è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato a negare all’assicurato il diritto alla rendita di invalidità, oppure no.

                                         Contestata è specificatamente l’entità del reddito da valido.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

 

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nella concreta evenienza, questa Corte prende atto del fatto che il ricorrente non contesta né l’esigibilità lavorativa (capacità lavorativa dell’80-90% in un’attività medio-leggera adeguata), né l’entità del reddito da invalido considerato dall’Ufficio AI (fr. 42'137 - doc. 57, p. 2).

 

                                         Il TCA non ha in effetti motivo per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione, ritenuto, da un canto, che la capacità lavorativa residua di RI 1 è stata quantificata grazie ad una convincente perizia elaborata dal dott. __________, spec. FMH in malattie reumatiche e, dall’altro, che il reddito da invalido è stato calcolato in applicazione della tabella TA 1 edita dall’Ufficio federale di statistica, in ossequio quindi alla più recente giurisprudenza federale.

 

                                         In discussione vi è pertanto unicamente l’entità del reddito da valido.

 

                               2.5.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

 

                                         Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI], cifra marg. 3025). Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, ci si rifà a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

 

                               2.6.   Dal rapporto finale dell’11 settembre 2007 risulta che la consulente in integrazione professionale __________ ha quantificato in fr. 66'903 il reddito che l’assicurato avrebbe potuto realizzare nel 2006 qualora non fosse insorto il danno alla salute (doc. 49, p. 2).

                                         Tale dato, ripreso nella decisione formale impugnata, è stato desunto da una comunicazione dell’ex datore di lavoro dell’insorgente, la ditta __________, e meglio, citiamo:

 

"  Salario orario per 2006: CHF 29.25/ora x 2'112 ore/anno + 8.3% della tredicesima = CHF 66'903.40 + supplemento secondo il cantiere.”

                                         (doc. 51)

 

                                         Secondo RI 1, il reddito da valido ammonterebbe invece a fr. 70'710.

                                         In effetti, in base al contratto nazionale mantello per l’edilizia principale (CNM), il totale annuale delle ore è di 2112 ore (365 giorni : 7 = 52.14 settimane x 40.5 ore) che andrebbero moltiplicate per un salario orario pari a fr. 33.48, così come aveva stabilito la consulente in integrazione professionale __________, nell’ambito dell’istruttoria della prima domanda di prestazioni (cfr., in proposito, il doc. 16).

 

                                         In corso di causa, questo Tribunale si è rivolto alla ditta __________ di __________ nei termini seguenti:

 

"  Con e-mail dell’11 settembre 2007 (vedi allegato), lei ha comunicato a una funzionaria dell’UAI che nel 2006, qualora non fosse insorto il danno alla salute, il signor RI 1 avrebbe guadagnato un importo pari a fr. 66'903.40/anno, corrispondente a un salario orario di fr. 29.25 x 2112 ore/anno + 8.3% di tredicesima, a cui aggiungere i supplementi secondo il cantiere.

Il CNM per l’edilizia prevede, all’art. 24 cpv. 2, che le 2112 ore annue risultano dal calcolo seguente: 365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore/settimana.

Ora, nel questionario per il datore di lavoro da lei compilato in data 29 marzo 2004 (vedi allegato) vi è indicato, al punto 3.1, che l’orario normale di lavoro svolto in azienda è di 8.5 ore al giorno per 5 giorni la settimana, quindi di 42.5 ore/settimana.

 

Ai fini dell’istruttoria di causa, le chiedo di rispondere - entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione della presente -, alle domande seguenti:

 

1. Qual era l’orario normale di lavoro svolto in ditta nel 2006 (…        ore/giorno per … giorni/settimana)? Di 40.5 oppure di 42.5 ore?

 

2. Conferma che l’importo di fr. 29.25 sarebbe stato il salario orario base percepito dal signor RI 1 nel 2006?

 

3. Nel periodo in cui è rimasto alle vostre dipendenze, RI 1 ha beneficiato di supplementi salariali?

 

4. Se sì, di quale natura (ad esempio, per lavoro straordinario, per    lavori sotterranei, ecc.)?

 

5. Se sì, l’assicurato ne ha beneficiato in modo regolare oppure no?

 

6. Se sì, qualora fosse rimasto alle vostre dipendenze, può essere   ammesso che egli avrebbe verosimilmente continuato a beneficiare        di tali supplementi salariali?”

                                         (doc. VI)

 

                                         Queste le risposte che l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha fornito al TCA in data 3 dicembre 2008:

 

"  (…).

1. Horaire normal de travail 2006:

    La convention nationale de travail (CN) du secteur principal de la construction en Suisse fixe le temps de travail ainsi: “le total des        heures annuelles de travail s’élève à 2'112, soit 365 jours : 7 =                                   52.14 semaines x 40.5 heures”. Le temps de travail hebdomadaire                             est donc de 40.5 heures.

 

2. Salaire horaire de base 2006:

    Nous vous confirmons que le salaire horaire de base touché en   2006 par RI 1 se serait élevé à CHF 29.25 en tenant                       compte des augmentations salariales octroyées dès 2004.

 

3. Suppléments de salaire:

    Lors de son activité sur nos différents chantiers souterrains, RI 1 a effectivement bénéficié de suppléments salariaux tels que        heures de galerie (CHF 4.50/h), indemnité de déplacement (CHF                          75.--/semaine), etc.

 

4. Nature des suppléments de salaire:

    Se référer à l’article 3.

 

5. Mode de paiement:

    Etant donné que son activité auprès de notre entreprise s’est       principalement déroulée en souterrain, les suppléments en         question lui ont été versés régulièrement.

 

6. Poursuite d’activité:

    Si RI 1 avait continué son activité en tunnel, il aurait           effectivement touché des suppléments de salaire.”

                                         (doc. VIII)

 

                                         Alla luce delle precisazioni dell’ex datore di lavoro, il salario normale che l’assicurato avrebbe percepito nel 2006, qualora non fosse insorto il danno alla salute, ammonta effettivamente a fr. 66'903 (fr. 31.67/ora [29.25 + 8.3% di tredicesima] x 2'112 ore = fr. 61'776).

                                         RI 1 non può dunque essere seguito nella misura in cui pretende che nel salario orario vada computata anche l’indennità per giorni festivi, posto che, come ha lui stesso indicato a pagina 2 del proprio ricorso, l’art. 24 cpv. 1 del CNM recita che "per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore durante un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, … ."

 

                                         La ditta __________ ha tuttavia pure dichiarato che, durante il rapporto di lavoro (2002-2004), l’insorgente ha percepito regolarmente dei supplementi di salario, ad esempio per lavori sotterranei (fr. 4.50/ora), e che, qualora avesse continuato a lavorare in galleria (ed è plausibile che lo avrebbe fatto, visto che la __________ ha proprio nella costruzione di tunnel una delle sue attività principali), ne avrebbe beneficiato anche nel prosieguo.

 

                                         In queste condizioni, i supplementi di salario andavano considerati nella determinazione del reddito senza invalidità (in proposito, cfr. RAMI 1989 U 69, p. 176ss.), ciò che l’amministrazione ha però omesso di fare. Visto che il grado di invalidità stabilito da quest’ultima (37%) si situa appena al di sotto della soglia minima legale per avere diritto a un quarto di rendita (40% cfr. consid. 2.3.), non si può escludere che, prendendo in considerazione i supplementi salariali, l’assicurato possa avere diritto a una rendita di invalidità.

 

                                         Gli atti devono essere retrocessi all’amministrazione affinché (tenuto conto di quanto precede) proceda ad un complemento istruttorio volto ad accertare l’entità del reddito da valido e si pronunci di nuovo sul diritto di RI 1 alla rendita di invalidità (vedi peraltro le osservazioni dell'UAI del 16 dicembre 2008 "mentre non indica un eventuale importo aggiuntivo a titolo di supplementi salariali, nel qual caso sarebbe opportuno valutare nuovamente il reddito da valido").

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure fr. 300 all’assicurato.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione formale impugnata è annullata.

                                         §§ L’incarto è rinviato all’UAI affinché proceda ai sensi dei                                                                considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200, sono poste a carico dell’UAI, il quale verserà inoltre al ricorrente fr. 300 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti