Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.373

 

LG/DC/sc

Lugano

13 novembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 ottobre 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo quale elettricista dipendente, il 13 gennaio 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (rendita al 50%) segnalando di essere affetto da “anche: coxartrosi bilaterale; ginocchio: postumi per rottura tendine rotuleo e precedenti lussazioni; schiena: dolori a causa delle precedenti patologie” (doc. AI 1-1/5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia reumatologica del Dr. Med. __________ (doc. AI 25-1), con decisione del 22 ottobre 2007 (doc. AI 45-1), preavvisata con progetto del 22 agosto 2007 (doc. AI 34-1), l’UAI ha negato il diritto a prestazioni essendo la domanda tardiva per il periodo compreso tra il mese di settembre 2002 e il giugno 2004, mentre dal mese di dicembre 2004 il tasso d’invalidità non raggiungeva la soglia minima del 40%.

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione dell’UAI e il riconoscimento per RI 1 di un’invalidità del 100% dal 10 settembre 2002 al 29 giugno 2004 e in misura almeno del 60% dal 20 dicembre 2004 e l’assegnazione di una rendita d’invalidità di tre quarti dal mese di dicembre 2004. Il ricorrente ha chiesto inoltre l’allestimento di una perizia medica (doc. I).

 

                                         In sede ricorsuale RI 1 ha contestato le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione che ha fondato il proprio provvedimento sulla valutazione peritale del Dr. __________ ed avrebbe poi erroneamente calcolato l’ammontare del reddito da invalido (doc. I).

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni l’assicurato produce il rapporto medico del 14 novembre 2007 del Dr. Med. __________ (doc. B1), i certificati medici del 6 novembre 2007 del Dr. Med. __________ (doc. B2 e B3) e il referto radiologico del 14 settembre 2005 del Dr. Med. __________ (doc. B4).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha confermato la correttezza della decisione impugnata e postulato la reiezione del ricorso rilevando che il peggioramento oggettivato con la nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente si riferisce al periodo successivo all’emanazione della decisione e dunque la valutazione del danno operata dall’UAI sulla scorta della valutazione del Dr. Med. __________ merita conferma. Anche le riduzioni sul reddito applicate dalla consulente in integrazione professionale sono ritenute corrette dall’amministrazione (doc. IV + bis).

 

                               1.5.   Con osservazioni dell’11 gennaio 2008 la rappresentante del ricorrente ha contestato le annotazioni datate 11 dicembre 2007 del medico del SMR, Dr. __________, in particolare per quanto riguarda le ulteriori patologie invalidanti del ricorrente per le quali – a mente dell’avv. RA 1 – RI 1 soffriva già prima dell’emanazione del contestato provvedimento (doc. VI).

 

                                         Tale scritto è stato trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte (doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA       H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).                            

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della                   LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta                      permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla                           salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,                                                 malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,                                               secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla                                             salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,                                                 malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nella decisione del 22 ottobre 2007 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni del ricorrente per il periodo compreso tra il mese di settembre 2002 e giugno 2004, avendo l’assicurato inoltrato la domanda tardivamente, e dal mese di dicembre 2004 ritenendo un grado d’invalidità del 27%.

                                     

                                         L’amministrazione ha emesso tale provvedimento basandosi sulle conclusioni della perizia reumatologica datata 4 dicembre 2006 del Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, confermate successivamente dal medico del SMR Dr. __________.

                                         Lo specialista, nel proprio referto del 4 dicembre 2006, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, lo status e la documentazione radiologica, ha formulato la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Coxartrosi bilaterale predominante a dx; stato dopo rottura del tendine del quadricipite a sx (settembre 2002)”.

 

                                         Il perito ha poi espresso la seguente valutazione e prognosi:

 

"  (...)

A.5   Valutazione e prognosi:

 

Si tratta dunque di un paz. con una nota coxartrosi bilaterale predominante a dx, nell'ambito della quale vi è un correlato tra i disturbi soggettivi, il reperto clinico e la diagnostica per immagine. L'evoluzione è descritta come leggermente progrediente per quanto riguarda i disturbi soggettivi mentre il reperto radiologico è da ritenere stabile, per lo meno per quanto riguarda le Rx dell'ottobre 2004 e settembre 2005. Si tratta dunque di un'affezione degenerativa per cui un recupero funzionale non è più possibile e che tenderà ad evolvere probabilmente in modo lento e graduale in futuro. Non è tuttavia possibile precisare attualmente se e quando il paz. necessiterà di un intervento protetico.

 

Al ginocchio sx il paz. lamenta una lieve sindrome femoro-patellare in stato dopo rottura del tendine rotuleo sx trattato chirurgicamente nel settembre 2002 e per il quale è rimasto inabile al lavoro fino nel maggio-giugno 2004. È tuttora disturbato in occasione di certi lavori di forza (salire o scendere le scale) oppure in certi movimenti (inginocchiarsi, rialzarsi). I disturbi sono attualmente da riferire ad una sindrome femoro-patellare. Da allora non vi è stata ulteriore evoluzione di questi disturbi, per cui la situazione può essere considerata stabilizzata.

 

Lamenta inoltre dei dolori al ginocchio dx. verosimilmente in ragione di un sovraccarico funzionale relativo, tuttavia scarsamente oggettivabile. Non vi sono altre affezioni di valenza invalidante nè dal lato soggettivo nè da questo oggettivo.

La lieve tumefazione residua alla caviglia sx in esiti di alcune distorsioni negli ultimi mesi dovrebbe progressivamente regredire. Non vi sono segni prognostici negativi a riguardo. (...)" (Doc. AI 25-6+7)

 

 

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il Dr. Med. __________ ha constatato quanto segue:

 

"  (...)

B.       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

B.1     Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

 

                           Il paz. è dunque limitato principalmente dalla coxartrosi bilaterale, predominante a dx, così come dagli esiti di infortunio del ginocchio sx (lussazione della rotula all'età di 15-16 anni e rottura del tendine rotuleo nel settembre 2002). L'assicurato è dunque limitato principalmente nel salire-scendere le scale, camminare su terreno irregolare, nell'accovacciarsi o lavorare in ginocchio, percorrere lunghe distanze a piedi (500-1000 m).

 

B.2     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

 

Per quanto riguarda la sua attività lavorativa di elettricista risulta una inabilità lavorativa al 100% dal settembre 2002 al giugno 2004, tuttavia consecutiva all'infortunio del ginocchio sx. Dal dicembre 2004 lavora al 50% a causa dei disturbi alle anche e al ginocchio sx. Dal punto di vista reumatologico tale incapacità lavorativa appare giustificata e adeguata alle possibilità del signor RI 1. Difficilmente è ipotizzabile un miglioramento della capacità lavorativa in futuro.

 

C        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

C.1     È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

 

                           È probabile che a medio-lungo termine sia necessario un intervento protetico alle anche. Difficilmente questo potrà tuttavia migliorare la capacità lavorativa del paz.

 

C.2     È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

 

           No.

 

C.3     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

 

Il paz. ha sempre svolto l'attività di elettricista, nella quale ha una formazione certificata. Una capacità lavorativa superiore al 50%, anche completa, è esigibile unicamente dal punto di vista medico-teorico in un'attività leggera e sedentaria, svolta prevalentemente in posizione seduta." (Doc. AI 25-7+8)

 

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 27 marzo 2007 ha ripreso la diagnosi del Dr. Med. __________ e fissato un’inabilità lavorativa del 100% dal mese di settembre 2002 al mese di giugno 2004, consecutiva all’infortunio del ginocchio sinistro, e del 50% dal mese di dicembre 2004, a causa dei disturbi al ginocchio sinistro in attività adatta (attività leggera, svolta prevalentemente seduta). Dal mese di dicembre 2004 la capacità lavorativa dell’assicurato è considerata piena (doc. AI 30-1).

 

                                         Con le osservazioni del 22 settembre 2007 al progetto di decisione dell’UAI, l’assicurato ha allegato il certificato del Dr. Med. __________, spec. FMH in medicina generale, medicina psicosomatica e psicosociale (AMPP), che in data 12 settembre 2007 ha posto la seguenti diagnosi e valutazione:

 

"  Diagnosi

   

    -    Coxartrosi bilaterale più sintomatica a dx con:

                stato dopo trauma distorsivo arto inferiore dx nel 1997.

 

    -    Gonalgia sinistra residua su stato dopo sutura tendine rotuleo 16.09.2002 su rottura al 10.09.2002.

    -    Lombalgia ricorrente.

    -    Riferita lussazione della patella sx x 2.

 

Il paziente in considerazione delle diagnosi sopra riportate presenta una sintomatologia dolorosa costante e esacerbata anche da minimi sforzi fisici, da posizioni inginocchiate, nei cambi di posizioni ripetuti, nella marcia su terreni dissestati, dalla posizione seduta e dal mantenere la medesima posizione (protratta per più di 15 minuti) sia seduta che in piedi.

 

Personalmente ritengo che il paziente a causa dei disturbi fisici sopradescritti non è più in grado di svolgere un'attività lavorativa in alcun genere se non nella misura massima del 50 %." (Doc. AI 39-4)

 

                                         Con l’atto ricorsuale la rappresentante dell’assicurato ha poi prodotto il referto del 14 novembre 2007 del Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia, che ha formulato la seguente diagnosi:

 

"  (...)

VALUTAZIONE:        Coxartrosi bilaterale avanzata.

 

Artrosi femoropatellare bilaterale a predominanza sinistra

                                       -    displasia della rotula e della troclea con lateralizzazione della rotula, sovraccarico laterale e edema sottocondrale;

                                       -    stato dopo rottura del tendine del quadricipite a sinistra nel 2002 ;

                                       -    stato dopo 2 lussazioni anamnestiche della rotula sinistra all'età di 15 anni.

 

Insufficienza e tenosinovite cronica del tibialis posterior a sinistra in presenza di un piede piano longitudinale (pronato), distorsioni recidivanti.

 

Stato dopo asportazione di un encondroma a livello della III falange del V dito della mano destra nel 2008. (...)" (Doc. B1, pag. 1)

 

                                         Il Dr. Med. __________ ha poi espresso questa valutazione:

 

"  (...)

DISCUSSIONE:

Il paziente presenta dunque una avanzata coxartrosi bilaterale attualmente sintomatica allo sforzo con diminuzione dell'autonomia alla marcia in pianura a ca. 1 km. A riposo, in posizione seduta il paziente può rimanere ca. 15 min. con le anche in flessione a 90°. In seguito si manifestano dolori.

Lo obbligano ad adottare una posizione semi-sdraiata sulla sedia. La situazione è invariata per quanto riguarda le anche rispetto agli atti a disposizione.

 

Un secondo problema è una sindrome femoropatellare bilaterale legata a una displasia della rotula e della troclea con lateralizzazione della rotula, sovraccarico laterale e sviluppo di un'artrosi secondaria attivata. Vi è un edema osteosottocondrale dovuto al sovraccarico della rotula laterale.

 

Questa situazione spiega probabilmente le due lussazioni che l'assicurato avrebbe avuto all'età dl 16 anni. Indipendentemente da questo vi è uno stato dopo rottura del tendine del quadricipite suturata nel 2002.

 

Da questo punto dl vista la situazione è peggiorata negli ultimi mesi e limita il paziente sia alla deambulazione che nei movimenti con le ginocchia in carico o nella posizione inginocchiata.

Questa problematica femoropatellare con displasia e artrosi non era segnalata nella perizia del Dr. __________.

 

Un terzo problema è una insufficienza del tibialis posteriore sinistra in presenza di alterazioni statiche del piede con tenosinovite cronica del tibialis posterior. Anche questa problematica limita il paziente alla deambulazione e in tutti i lavori da svolgere in posizione eretta. Non se n'era tenuto conto per la valutazione della capacità lavorativa nella perizia del Dr. __________.

 

Per quanto riguarda la capacità lavorativa si può dunque parlare di un peggioramento della situazione con 2 problemi di cui non si era e conoscenza al momento in cui è stata redatta la perizia del Dr. __________. Questi problemi limitano iI paziente sia nel proprio lavoro di elettricista che in un'attività leggera e adatta.

 

Dal punto di vista reumatologico teorico ritengo l'assicurato tuttora inabile al lavoro come elettricista indipendente nella misura del 50%, in accordo con le valutazioni precedenti.

 

Per quanto riguarda invece attività leggere e adatte, che possano essere svolte sia in posizione seduta che eretta e rispettino le limitazioni funzionali elencate in seguito, l'assicurato è inabile al lavoro a mio avviso nella misura del 40%.

 

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a)   Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi leggeri è lievemente ridotta, per carichi medi è ridotta, per carichi pesanti è molto ridotta

e per carichi molto pesanti è esigua. La capacità funzionale per lavori sopra iI piano delle spalle con pesi inferiori e 5 kg è lievemente ridotta, con pesi superiori a 5 kg è ridotta.

 

b)   Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è lievemente ridotta, per favori pesanti e di manovalanza è esigua, per lavori molto pesanti è nulla. La rotazione della mano è normale.

 

c)   Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

Le capacità funzionale per posizioni di lavoro a braccia elevate è lievemente ridotta, con rotazione del tronco è lievemente ridotta a causa dei problemi alle anche, seduta e piegata in avanti è lievemente ridotta a causa dei problemi alle anche, eretta e piegata in avanti idem, inginocchiata è molto ridotta e con ginocchia in flessione è molto ridotta.

 

d)   Mantenere posizioni statiche:

La capacità funzionale per mantenere la posizione seduta è lievemente ridotta a causa dei problemi alle anche, eretta ridotta per lo stesso motivo.

e)   Spostarsi, camminare:

La capacità funzionale per spostamenti fino a 50 m è lievemente ridotta, oltre 50 m ridotta, per lunghi tragitti esigua, su terreno accidentato esigua, per salire e scendere le scale è molto ridotta.

Lavori su ponteggi o scale a pioli non sono esigibili.

 

f)    Diversi:

L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente. Lavori in equilibrio o bilanciandosi non sono esigibili.

 

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 8­-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.

 

Dal punto di vista terapeutico propongo una valutazione da parte del Dr. __________ sia per quanto riguarda le anche che le ginocchia.

 

Non ho previsto altri appuntamenti ma resto a disposizione in ogni momento per eventuali domande." (Doc. B1, pag. 2-4)

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.6.   Dopo attenta analisi degli atti, questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che l’insorgente dal mese di dicembre 2004 è inabile nella misura del 50% nella sua precedente attività e abile al 100% in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, difetta della necessaria forza probante.

 

                                         L’UAI ha fondato il proprio giudizio sulla perizia del 4 dicembre 2006 del Dr. Med. __________, il quale ha ritenuto che il paziente è sostanzialmente limitato dalla coxartrosi bilaterale predominante a destra e dagli esiti dell’infortunio al ginocchio sinistro. Nella sua precedente attività di elettricista l’assicurato è valutato inabile al 100% dal mese di settembre 2002 al mese di giugno 2004, mentre dal mese di dicembre 2004 è ritenuta giustificata un’incapacità al lavoro del 50%. In un attività leggera e sedentaria, svolta prevalentemente seduta, il medico considera il paziente, dal punto di vista medico-teorico, abile anche in misura completa.

 

                                         La valutazione del Dr. Med. __________ del 14 novembre 2007 ha evidenziato invece la presenza di un’avanzata coxartrosi bilaterale il cui stato risulta invariato, per quanto riguarda le anche, rispetto alle precedenti valutazioni e una sindrome femoropatellare bilaterale legata ad una displasia della rotula e della troclea con lateralizzazione della rotula, sovraccarico laterale e edema sottocondrale. Lo specialista ha poi diagnosticato un’insufficienza del tibialis posterior a sinistra in presenza di alterazioni statiche del piede con tenosinovite cronica del tiabilis posterior. Quest’ultima patologia non è precisata nella perizia del Dr. Med. __________.

                                         Inoltre, a mente del Dr. Med. __________ il quadro valetudinario è peggiorato negli ultimi mesi e limita il paziente sia alla deambulazione che nei movimenti con le ginocchia. Egli ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro come elettricista nella misura del 50%, mentre in attività leggere e adatte, l’assicurato è inabile al 40%.

 

                                         Va rilevato inoltre che già il 12 settembre 2007, dunque prima dell’emanazione della decisione in questione, il Dr. Med. __________, seppur generalista, aveva riferito di una

                                         coxartrosi bilaterale più sintomatica a destra, gonalgia sinistra residua su stato dopo sutura tendine rotuleo, lombalgia ricorrente e “lussazione della patella sx x 2”. Egli aveva inoltre valutato il paziente non più in grado di svolgere un’attività lavorativa di alcun genere, se non nella misura massima del 50%.

                                        

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 3 ottobre 2007 riferendosi al certificato del Dr. Med. __________ ha indicato che i limiti funzionali e la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa erano sovrapponibili a quelle indicate nella perizia del Dr. Med. __________ e pertanto la presa di posizione medica precedente del SMR del 27 marzo 2004 andava confermata.

                                        

                                         Tale valutazione non può essere condivisa da questa Corte.

                                         Il Dr. Med. __________ ha chiaramente posto una diagnosi che solo parzialmente ricalca quella del perito dell’amministrazione e soprattutto il medico curante ha indicato che il paziente a causa dei disturbi di cui soffre ha una capacità lavorativa massima, in qualsiasi attività, del 50%. Indicazioni ignorate dal medico del SMR e dall’UAI.

 

                                         Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         In concreto, il referto del Dr. Med. __________ datato 14 novembre 2007 pur essendo posteriore alla decisione impugnata (ma solo di poche settimane), fa riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato constatata già precedentemente al provvedimento dell’amministrazione. La coxartrosi bilaterale avanzata è una patologia nota fin dal 1998 che già il Dr. Med. __________ ha indicato come degenerativa e che “tenderà ad evolvere probabilmente in modo lento e graduale in futuro”.

                                         Per quanto riguarda la sindrome femoro-patellare, il perito dell’amministrazione ne aveva comunque già accennato, per quanto riguarda il ginocchio sinistro, nel proprio referto del 4 dicembre 2006 quale causa dell’inabilità al lavoro dell’assicurato fino a maggio-giugno 2004: “Al ginocchio sx il paz. lamenta una lieve sindrome femoro-patellare in stato dopo rottura del tendine rotuleo sx trattato chirurgicamente nel settembre 2002 e per il quale è rimasto inabile al lavoro fino nel maggio-giugno 2004. È tuttora disturbato in occasione di certi lavori di forza (salire o scendere le scale) oppure in certi movimenti (inginocchiarsi, rialzarsi). I disturbi sono attualmente da riferire ad una sindrome femoro-patellare. Da allora non vi è stata ulteriore evoluzione di questi disturbi, per cui la situazione può essere considerata stabilizzata. (doc. AI 25-6).

 

                                         Il Dr. Med. __________ ha ritenuto peggiorata negli “ultimi mesi”, una problematica già conosciuta nel 2006.

                                         Infine, in merito all’insufficienza del tibialis posterior a sinistra in presenza di alterazioni statiche del piede con tenosinovite cronica del tiabilis posterior, lo specialista nella propria valutazione ha precisato che “Da mesi vi è un gonfiore inferiormente e posteriormente al malleolo mediale. Vi sono dolori a questo livello che irradiano medialmente alla pianta del piede al carico” (la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Il referto del Dr. Med. __________, dunque, permette di accertare lo stato di salute dell’assicurato in un periodo certamente antecedente al provvedimento contestato, e pertanto è da ritenere rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 22 ottobre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

 

                                         D’altra parte, richiamata la giurisprudenza in materia di rapporti medici contraddittori (cfr. consid. 2.5), nella presente fattispecie vi sono elementi oggettivi tali da consentire a questa Corte  di tenere in considerazione quanto espresso dal medico curante Dr. __________.

 

                                         Alla luce dunque della divergenza di opinioni tra le valutazioni specialistiche del Dr. Med. __________ e del Dr. Med. __________ e viste le considerazioni del medico del SMR, Dr. __________ e del medico curante Dr. Med. __________, questo Tribunale ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista reumatologico, giustifichi dal mese di dicembre 2004 un’inabilità lavorativa del 50% nella precedente attività di elettricista e del 100% in attività adeguate.

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

 

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

 

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

 

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello reumatologico, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

 

                                         La richiesta dell’assicurato di procedere ad una perizia medica (doc. I) è quindi superata, dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti di natura reumatologica.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 22 ottobre 2007 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti