Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.380

 

FS/sc

Lugano

1 dicembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 ottobre 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo, quale manovale per lavori leggeri, presso la __________, __________ di __________ (doc. AI 21/1-3), nel mese di febbraio 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti osservando che “(…) attualmente sono pure in cura dalla dottoressa __________ di __________, specialità FMH in psichiatria e psicoterapia per disturbi nervosi (…)” (doc. AI 2/1-8).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione 30 ottobre 2007 (doc. AI 57/1-3), preavvisata con progetto 30 luglio 2007 (doc. AI 44/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita, l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile.

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, tramite la RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e con argomentazioni di cui si dirà se necessario – ha chiesto:

 

"  (…)

1.  Il ricorso è accolto e di conseguenza:

 

     1.1.   La decisione del 30 ottobre 2007 è annullata.

 

     1.2.   All’assicurato viene riconosciuto il diritto alla mezza rendita di invalidità a partire dal 1 gennaio 2006.

 

     1.3.   Eventualmente all’assicurato viene riconosciuto il diritto al quarto di rendita di invalidità a partire dal 1 settembre 2005 al 30 novembre 2005 e il diritto alla mezza rendita di invalidità a partire dal 1 dicembre 2005 al 31 maggio 2007.

 

2.  Protestate tasse, spese e ripetibili.

(…)." (doc. AI 64/13)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – confermandosi nelle proprie valutazioni e con argomentazioni di cui si dirà se necessario – ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritto 5 febbraio 2008 – trasmesso per conoscenza con possibilità di presentare osservazioni scritte – l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita.

                                         L’assicurato postula il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2006 e, in via subordinata, ad un quarto di rendita dal 1. settembre al 30 novembre 2005 e ad una mezza rendita dal 1. dicembre 2005 al 31 maggio 2007.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).

 

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 21 aprile 2006, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) le valutazioni in merito alla capacità lavorativa, tenuto conto delle varie patologie, mostra degli aspetti controversi e derivati da valutazioni di tipo soggettivo da parte del singolo medico curante. Ritengo opportuno ridefinire il quadro generale con le relative capacità lavorative facendo confluire i diversi aspetti patologici in una perizia multidisciplinare del SAM. (…)” (doc. AI 32/1).

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 34/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 22 marzo 2007 (doc. AI 41/1-29) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Sindrome ansiosodepressiva lieve.

 

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

 

 

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Dolori a livello della gamba di destra con disturbi della sensibilità e formicolii senza correlato somatico in A. che presenta uno stato dopo frattura pluri-frammentaria del talo intra-articolare in data 12.12.2002 e stato dopo trattamento conservativo.

 

Sperone calcaneare a destra.

 

Tabagismo cronico." (doc. AI 41/10)

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico – teorica dell’A., nell’attività precedentemente esercitata di muratore, come anche nell’attività attualmente svolta di manovale (come descritto al capitolo 3.3) è da considerare nella misura del 75%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 41/13), hanno concluso:

 

"  (...)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie psichiatriche descritte, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista reumatologico l'A. non presenta una limitazione della capacità lavorativa nelle attività finora esercitate.

 

Dal punto di vista psichiatrico, il nostro consulente diagnostica una sindrome ansiosodepressiva lieve ed una sindrome somatoforme da dolore persistente e valuta attualmente un'incapacità lavorativa nella misura del 25%: la diminuzione della capacità lavorativa è data soprattutto dalla sintomatologia algica sopra descritta e dalla modalità ansiosa, con cui la vive. Questo comporta che l'A. si rende incostante nell'esecuzione delle mansioni, lento, impreciso, poco affidabile e con una maggiore affaticabilità.

 

Riassumendo, per le ragioni suesposte, dal punto di vista fisico e psichico valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività precedentemente esercitata di muratore, come anche nell'attività attualmente svolta di manovale (come descritto al capitolo 3.3) nella misura del 75%.

 

Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo che dagli atti risulta che, a causa degli esiti dell'infortunio del dicembre 2002, si attestano delle incapacità lavorative al 100% dal 12.12.2002, al 75% dal 2.06.2003, al 50% dal 6.08.2003, al 25% dal 18.08.2003, al 50% dal 1.09.2003, al 25% dal 22.09.2003 ed allo 0% dal 13.10.2003, che riteniamo giustificate.

 

Poi lavora come manovale in lavori leggeri nell'industria del granito __________, al 50% (il rimanente 50% è in AD): il nostro consulente psichiatra ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del 50% dal gennaio 2005. Da gennaio 2006 presenta un'incapacità lavorativa del 25% come tuttora.

 

La prognosi è ritenuta stazionaria.

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre attività: dal punto di vista reumatologico, sia nelle attività finora esercitate, come anche in qualsiasi altro tipo di attività professionale di tipo non qualificato, egli è ritenuto abile al 100%, soprattutto se si tratta di un'attività prevalentemente di tipo sedentario.

 

Tenendo in considerazione che dal punto di vista psichiatrico vi è un'incapacità lavorativa nella misura del 25% in qualunque attività professionale, giungiamo alla conclusione che anche in un'altra attività la capacità lavorativa globale è valutabile nella misura del 75%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

 

Riteniamo indicati provvedimenti di reintegrazione professionale: nella richiesta di prestazioni AI per adulti l'A. chiede avviamento ad altra professione, anche se attualmente non ha un'idea precisa del tipo di attività che vorrebbe intraprendere.

 

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, il nostro consulente psichiatra ritiene che l'A. debba continuare il trattamento specialistico psichiatrico in atto.

 

Dal punto di vista reumatologico non vi sono possibilità di migliorare i disturbi descritti dell'A..

 

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 41/13-15)

 

                                         L’Ufficio AI – viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuta la valutazione 8 giugno 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 42/1-3) – con progetto di decisione 30 luglio 2007 (doc. AI 44/1-2) ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d’invalidità non raggiunge il minimo pensionabile.

 

                                         Con osservazioni 14 settembre 2007 (doc. AI 50/1), completate con scritto 9 ottobre 2007 (doc. AI 55/1-4), l’assicurato, tramite la RA 1, ha contestato la valutazione medica e, in particolare, ha prodotto lo scritto 8 ottobre 2007 della dr.ssa __________ indirizzato al suo rappresentante (doc. AI 53/1-3).

 

                                         Al riguardo, nelle annotazioni 29 ottobre 2007, il dr. __________, medico SMR, si è così espresso: “(…) dall’attuale rapporto della dr.ssa __________ non risulta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia SAM. La dottoressa stessa riconosce un parziale miglioramento della patologia ansioso-depressiva. Per quanto concerne le critiche rivolte alla perizia SAM da parte del rappresentante legale faccio presente che la valutazione peritale psichiatrica è parte della perizia SAM. Nella perizia SAM si trova p. es. un complemento anamnestico, complemento a conoscenza del perito psichiatrico. (…)” (doc. AI 56/1).

 

                                         Con decisione 30 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. AI 57/1-3).

 

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM avuto riguardo alla patologia somatica.

                                         Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico la fattispecie merita invece di essere ulteriormente indagata come verrà di seguito esposto.

 

                            2.8.1.   Per quanto riguarda la patologia reumatologica, il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel suo consulto 27 febbraio 2007 (doc. AI 41/16-24), posta la diagnosi di “(…) – dolori a livello della gamba di destra con disturbi della sensibilità e formicolii senza correlato somatico in paziente che presenta uno stato dopo frattura pluri-frammentaria del talo intra-artico-lare in data 12.12.2002 e stato dopo trattamento conservativo – sperone calcaneare a destra (…)” (doc. AI 41/22), ha attestato che “(…) tenendo in considerazione quindi questi aspetti ritengo che il paziente non presenti incapacità lavorativa per quanto riguarda l’attività professionale antecedentemente svolta di muratore che per altro egli aveva ripreso nella forma completa e che aveva interrotto dopo essere stato licenziato. Nell’attività attualmente svolta vi è una capacità professionale nella forma completa tenendo in considerazione anche il fatto che si tratta di un’attività professionale di tipo sedentario con possibilità comunque di cambiare posizione durante il lavoro e che non mette per nulla il paziente nella necessità di camminare o di dover fare degli sforzi o di mantenere per lungo tempo la posizione eretta sottoponendo il piede destro a degli sforzi particolari. Anche in un qualsiasi altro tipo di attività professionale di tipo non qualificato, il paziente presenterebbe una capacità lavorativa del 100% soprattutto se si trattasse di un’attività prevalentemente di tipo sedentario. Non vi sono secondo me possibilità dal punto di vista terapeutico di migliorare i disturbi del paziente. (…)” (doc. AI 41/24)

 

                                         Questa valutazione non è stata contestata dall’assicurato che non ha nemmeno prodotto alcun certificato medico specialistico dal quale si dovrebbe concludere che la valutazione del dr. __________ sia errata.

 

 

                            2.8.2.   Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico dagli atti risulta quanto segue.

 

                                         La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 12 ottobre 2005 (doc. AI 20/1-5) – posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F 42.1 da un anno e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) da due anni (…)” (doc. AI 20/1) – ha attestato, per l’ultima attività di muratore, un’inabilità al lavoro del 50% dal 21 gennaio al 18 settembre 2005 e del 100% dal 19 settembre, osservando che “(…) lo stato ansioso depressivo attualmente grave caratterizzato da apatia, abulia, astenia, facile esauribilità, difficoltà di concentrazione e attenzione, rende il paziente inabile al 100%. Ho discusso 2 volte telefonicamente con il proprietario della ditta presso cui lavora il paziente al 50%: lo stesso appare estremamente scettico, rispetto allo svolgimento da parte del paziente di un’attività lavorativa superiore al 50%. L’esecuzione di un’attività lavorativa al 50% era resa possibile fino al 19.09.2005 solo grazie all’estrema disponibilità del datore di lavoro, in quanto il paziente, a causa della sintomatologia dolorosa presentata e alle difficoltà relazionali dovute al quadro ansioso mal gestito dal paziente, doveva interrompere l’attività lavorativa in più occasioni. (…)” (doc. AI 20/4).

 

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 10 febbraio 2007 (doc. AI 41/25-29) posta la diagnosi di “(…) sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.4) e sindrome ansioso depressiva lieve (ICD 10-F42.2) (…)” (doc. AI 41/27) e osservato che “(…) siamo confrontati con un assicurato che presenta una sindrome somatoforme da dolore persistente insorta dopo una frattura pluriframmentaria della caviglia destra. In seguito ha presentato una sindrome ansioso depressiva insorta sia dall’impossibilità di ritornare a svolgere un ruolo lavorativo come prima, sia dalla lontananza della moglie e della figlia. Dai dati anamnestici raccolti non si evidenzia nessuna sofferenza psicologica individuale durante l’infanzia o l’adolescenza. Si constata una tendenza dell’assi-curato a somatizzare e a negare i conflitti intrapsichici, con la messa in atto di meccanismi di tipo ossessivo. E’ inoltre evidente la sua tendenza a vivere la vita pulsionale focalizzandola nell’attività lavorativa. Infatti ha fatto notare come per anni è stato considerato come un bravo lavoratore, come se in quel ruolo avesse acquistato una maggiore gerarchia e qualità di persona. L’infortunio ha provocato per lui l’immedia-ta fuoriuscita da questo ruolo con la conseguente caduta dei meccanismi di difesa e in concomitanza ha sviluppato sia la sindrome somatoforme sia la sindrome ansioso depressiva. (…)” (doc. AI 41/27-28) , ha concluso che:

 

"  (…)

1. Diagnosi.

Vedi sopra.

 

2.  Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato.

L’assicurato presenta una incapacità lavorativa nella misura del 25% per ragioni psichiatriche.

 

3.  Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi.

Da un punto di vista teorico l'evoluzione del quadro clinico è stato dato inizialmente dalla sintomatologia algica con una incapacità del 20%. Poi a partire dal mese di gennaio del 2005 ha presentato una incapacità del 50% e dal mese di settembre fino alla fine del 2005 ha presentato una incapacità del 100%.

 

Dal 01.01.2006 presenta una incapacità lavorativa del 25% come tuttora.

 

La prognosi è stazionaria.

 

4.  Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? quali sono le limitazioni funzionali constatate?

La diminuzione della capacità lavorativa è data soprattutto dalla sintomatologia algica sopradescritta e dalla modalità ansiosa con cui la vive. Questo comporta che l'assicurato si rende incostante nell'esecuzione delle mansioni, diventa lento, impreciso, poco affidabile e con una maggiore affaticabilità.

 

5.  Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Deve continuare il trattamento specialistico psichiatrico stabilito.

 

6.  Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale?

Sì, egli potrebbe essere un candidato per svolgere un provvedimento d'integrazione professionale.

 

7.  Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa in altre attività adatte.

Sì, sempre con una incapacità nella misura del 25%.

(…)" (doc. AI 41/28-29)

 

                                         Lo stesso specialista, pur ritenendo un peggioramento dello stato di salute che lo ha portato ad un’inabilità lavorativa del 100% dal mese di settembre 2005, non ha motivato in alcun modo in cosa sia consistito il miglioramento che lo ha poi reso abile al lavoro nella misura del 75% e nemmeno ha specificato dovutamente le ragioni che gli hanno permesso di esprimere una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa del 75% dal 1. gennaio 2006.

                                         Va qui evidenziato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen 1999).

 

                                         La dr.ssa __________, nel rapporto medico 8 ottobre 2007 indirizzato al rappresentante dell’assicurato (doc. AI 53/1-3) esposto il seguente decorso: “(…) come noto il paziente dal 9.11.2005 ha ripreso la propria attività lavorativa al 50%, attività lavorativa che svolge tutt’ora con discreto rendimento e sufficiente soddisfazione. L’esecuzione di un’attività lavorativa superiore al 50% non è mai stato possibile da allora a tutt’oggi, nonostante un parziale miglioramento della sintomatologia ansioso depressiva da lui presentata e attualmente di grado lieve-medio. (…)” (doc. AI 53/1) e osservato che “(…) il paziente in questi anni ha continuato a beneficiare di una terapia psichiatrica ambulatoriale con colloqui psicoterapici di sostegno che hanno avuto soprattutto lo scopo di mantenere il paziente, nonostante i numerosi periodi di crisi, in un circolo lavorativo al 50% sostenendolo nei momenti di importante difficoltà a mantenere comunque il suo ruolo e un orario lavorativo continuativo di mezza giornata nonostante il rendimento, come spesso riferito dal datore di lavoro, sia comunque inferiore al 50%. Non è stato possibile raggiungere ulteriori miglioramenti del quadro psicopatologico presentato dal paziente nonostante lo stesso non abbia mai evidenziato atteggiamenti di non aderenza al trattamento o di simulazione o esagerazione dei propri sintomi (…)” (doc. AI 53/2) , ha così descritto lo stato psichico attuale:

 

"  (…)

Al momento attuale il paziente presenta un tono dell'umore deflesso, non presenta idee suicidali nè attive nè passive, emergono unicamente sentimenti di fallimento, di rovina, d'incapacità e di scarso valore.

L'ansia libera e quella somatizzata sono elevate ad ogni colloquio: il paziente arriva sempre teso, ansioso e deve essere rassicurato, presenta sempre una profonda sudorazione delle mani ed un'agitazione psicomotoria importante.

Dal profilo cognitivo presenta una difficoltà dell'attenzione e della concentrazione dovuta alla ruminazione ossessiva e al quadro ansioso.

Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti; il contenuto del pensiero è incentrato sulla problematica algica.

Non sono presenti turbe percettive.

Il sonno è disturbato dai dolori con frequenti risvegli durante il sonno dovuti anche alle ruminazioni ossessive.

 

Terapia:

Attualmente il paziente riceve una terapia con Paroxetina 20mg cpr 1-0-2; Zoldorm cpr 0-0-1; Tritizol 10mg cpr 0-0-1; riceve parimenti una terapia analgestica con Dafalgan 500 mg cpr.

Per quanto riguarda la prognosi lavorativa del paziente ritengo che la stessa sia sfavorevole e che il paziente non sia in grado di recuperare oltre al 50% la propria capacità lavorativa per i punti da me sopra esposti nel decorso. Ritengo che il mantenimento di un'attività lavorativa al 50%, ora presente da quasi un anno, sia l'unico progetto concretamente realizzabile e mantenibile nel tempo. Non sono esclusi eventuali ulteriori destabilizzazioni se di fatto il paziente dovesse assumersi compiti per il quale non appare idoneo: compito genitoriale o compito di marito nel caso in cui effettivamente la moglie e la figlia riescano a ricongiungersi con lui in Svizzera.

(…)" (doc. AI 53/2-3)

 

                                         Al riguardo anche il datore di lavoro, nello scritto 1. ottobre 2007 indirizzato al rappresentante dell’assicurato (doc. AI 52/1-2), ha puntualizzato che:

 

"  (...)

Dopo lunga assenza inizia a lavorare al 50%, su insistenza della ditta comincia il lavoro al 100%, ma viene subito licenziato il primo giorno di lavoro.

Accusa il colpo, e il suo stato di salute ne risente, e comincia ad avere problemi di depressione.

Lo assumiamo per un periodo di prova (l'impegno non gli è mai mancato), poi a tempo determinato, ma i suoi problemi di salute sono rimasti uguali (i certificati medici lo confermano).

Ho notato che quando faceva e fa lavori che richiedono un certo sforzo e una lunga permanenza in piedi, il tallone gli si gonfia e infiamma causandogli dolore, con la conseguente assenza di lavoro per qualche giorno.

Sul lavoro a volte è nervoso e crea problemi a chi dove lavorarci assieme.

 

Più volte ho telefonato alla sua dottoressa per chiedere informazioni e per sapere come ci dovevamo comportare, lei ci ha sempre risposto che si doveva avere molta pazienza e considerazione per la sua malattia.

(…)" (doc. AI 52/1)

 

                                         Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che senza un complemento peritale non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità per una capacità lavorativa del 75% da un punto di vista psichiatrico.

                                         Il dr. __________, come sopra rilevato, dopo aver riconosciuto un peggioramento della situazione valetudinaria da settembre a dicembre 2005 (incapacità lavorativa del 100%), non ha evidenziato debitamente i motivi del miglioramento e le ragioni che gli hanno permesso di esprimere una valutazione retrospettiva.

                                         D’altra parte l’assicurato, come attestato dalla dr.ssa __________ e a differenza di quanto attestato dal dr. __________, non è stato inabile al lavoro al 100% fino al 31.12.2005 e nemmeno è chiaro se per questo specialista effettivamente vi è, e se del caso da quando andrebbe fatta iniziare, un’incapacità teorica al lavoro del 20% antecedente a quella del 50% dal mese di gennaio 2005.

 

                                         La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante – anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) – hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (RAMI 2001 U 422, pag. 113ss. = AJP 1/2002, pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269s.).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (…)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée.

(…)." (STF del 29 gennaio 2008 nella causa C. 9C_289/2007)

 

                                         Nella presente fattispecie, nel rapporto medico 12 ottobre 2005 (doc. AI 20/1-5), la dr.ssa __________ ha attestato un quadro clinico più grave rispetto a quello descritto dal dr. __________ nel consulto 10 febbraio 2007 (doc. AI 41/25-29).

                                         La valutazione della dr.ssa __________ é stata allestita prima della perizia SAM e il suo apprezzamento, che non rappresenta pertanto una semplice critica ad un altro referto, costituisce il giudizio sullo stato di salute e la conclusione sulla capacità lavorativa espressa da una specialista, così come richiesto dalla giurisprudenza (STF I 188/06 del 12 aprile 2007 consid. 5.1.; DTF 125 V 256).

                                         E’ il dr. __________ – lo si ribadisce – che dopo aver riconosciuto un peggioramento della situazione valetudinaria da settembre a dicembre 2005, non ha evidenziato debitamente i motivi del miglioramento e le ragioni che gli hanno permesso di esprimere una valutazione retrospettiva.

                                         Nemmeno il dr. __________ è chiaro in merito ad un’eventuale incapacità lavorativa del 20% antecedente al gennaio 2005: “(…) da un punto di vista teorico l’evoluzione del quadro clinico è stato dato inizialmente dalla sintomatologia algica con una incapacità lavorativa del 20%. (…)” (doc. AI 41/28).

                                         In questo senso non è preciso osservare, come fatto dal redattore degli atti della perizia del SAM, dr. __________, che “(…) il nostro consulente psichiatra ritiene giustificata un’incapacità lavorativa del 50% dal gennaio 2005. (…)” (doc. AI 41/14) e al riguardo va comunque rilevato che il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 21 febbraio 2005 (doc. AI 15/1-5), ha attestato un’incapacità lavorativa dello “(…) 0% dal 13.10.03 (…)” (doc. AI 15/1) e che la dr.ssa __________, nel rapporto 12 ottobre 2005 (doc. AI 20/1-5), ha fatto iniziare l’incapacità lavorativa del 50% dal 21 gennaio 2005.

                                         Si rivela pertanto necessario procedere ad un complemento peritale, al fine di determinare con precisione la gravità della  patologia psichiatrica che affligge l’assicurato e il suo influsso sulla capacità lavorativa.

 

                                         In particolare, il sopraccitato rapporto 8 ottobre 2007 (doc. AI 53/1-3), nel quale la dr.ssa __________, fatto salvo il periodo di incapacità al lavoro al 100% dal 19 settembre all’8 novembre 2005, ha confermato un’inabilità lavorativa del 50%, deve essere sottoposto al dr. __________ e ai periti del SAM.

                                         È vero che il dr. __________, nelle annotazioni 29 ottobre 2007, ha osservato che “(…) dall’attuale rapporto della dr.ssa __________ non risulta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia del SAM. La dottoressa stessa riconosce un parziale miglioramento della patologia ansioso-depressiva. (…)” (doc. AI 56/1).

                                         Al riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del certificato specialistico della psichiatra curante non era di competenza del dr. __________.

                                         Più in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

                                         Del resto, la dr.ssa __________, nel rapporto 8 ottobre 2007 (doc. AI 53/1-3) – così richiesta (doc. AI 48/1) –, ha riferito in merito al decorso della situazione dell’assicurato dopo il suo precedente rapporto del 12 ottobre 2005 e non era sua principale preoccupazione quella di attestare un peggioramento dello stato valetudinario intervenuto dopo la perizia del SAM.

 

                                         Questa Corte non ignora il fatto che per costante giurisprudenza i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 nella causa P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

                                         Tuttavia negli atti medici sopra descritti vengono attestati e riconosciuti un peggioramento dello stato depressivo che ha portato ad un’inabilità lavorativa totale temporanea e una sindrome ansioso-depressiva.

 

                                         Di conseguenza, visto l’accertamento medico lacunoso, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo complemento peritale per quanto attiene alla patologia psichiatrica, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

 

                                         Riguardo alla domanda subordinata con la quale ha chiesto il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita dal 1. settembre al 30 novembre 2005 e ad una mezza rendita dal 1. dicembre 2005 al 31 maggio 2007, il TCA si limita ad osservare quanto segue.

 

                                         Come visto sopra il dr. __________, nel rapporto medico 21 febbraio 2005 (doc. AI 15/1-5), ha attestato un’incapacità lavorativa dello “(…) 0% dal 13.10.03 (…)” (doc. AI 15/1), la dr.ssa __________, nel rapporto 12 ottobre 2005 (doc. AI 20/1-5), ha fatto iniziare l’incapacità lavorativa del 50% dal 21 gennaio 2005 e il dr. __________, nel consulto 10 febbraio 2007 (doc. AI 41/28) non ha specificato da quando inizierebbe l’eventuale incapacità lavorativa teorica del 20% antecedente a gennaio 2005.

                                         Non è dunque possibile, senza precedentemente chiarire se vi è stata effettivamente un’interruzione dell’incapacità lavorativa e i rispettivi gradi di incapacità, procedere al calcolo della media retroattiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Anche questa evenienza andrà dunque chiarita dall’Ufficio AI.

 

                               2.9.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver proceduto al complemento peritale di cui al consid. 2.8.2, renda un nuovo provvedimento.

 

                             2.10.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

 

                                         Il TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

                                         Infatti, questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.9.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti