Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.387

 

BS/td

Lugano

4 dicembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 novembre 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1 (classe 1954), professionalmente attiva nel passato quale venditrice, operaia e, da ultimo, ausiliaria presso il servizio di aiuto domiciliare, nel marzo 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2). Una precedente domanda di prestazioni è stata respinta, con decisione 16 febbraio 1993, per carenza dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. a LAI (doc. AI 1-7).

 

                                         Emerso che l’assicurata, senza il danno alla salute, per motivi economici avrebbe voluto riprendere un’attività lucrativa perlomeno nella misura del 50%, l’Ufficio AI ha predisposto un’inchiesta per persone che si occupano dell’economia domestica. Dal relativo rapporto 3 maggio 2005 è risultato un grado globale d’impedimenti pari al 33,5% (doc. AI 23).

 

                                         Per quel che concerne l’accertamento dell’incapacità lavorativa, l’assicurata è stata peritata dal SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI). Indagate le patologie di natura psichiatrica, pneumologica e reumatologica, nel rapporto 2 gennaio 2006 i periti hanno concluso per un’abilità lavorativa (con decorrenza dal 1° marzo 2004) nelle attività di venditrice, operaia non qualificata ed ausiliaria presso il servizio di aiuto domiciliare. Dal 1° agosto 2003 al 28 febbraio 2004 l’assicurata è stata valutata inabile al 50% in qualsiasi attività. Da ultimo, il SAM non ha condiviso la conclusione dell’inchiesta economica poiché gli impedimenti evidenziati dall’assistente sociale non sono giustificati dal punto di vista muscolo-scheletrico (doc. AI 35).

 

                                         Tenuto conto delle risultanze mediche, con decisione 23 marzo 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata, ininterrottamente e per almeno un anno, un’incapacità al lavoro con una media almeno del 40% (doc. AI 42-1).

 

                                         In data 14 novembre 2007 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata, confermando il diniego di prestazioni. Evidenziando come la documentazione medica prodotta con l’opposizione non permette di discostarsi dalle conclusioni peritali, l’Ufficio AI ha ribadito che l’interessata non presenta un grado d’invalidità pensionabile, nemmeno tenendo conto, in via abbondaziale, delle (contestate) risultanze dell’inchiesta economica (doc. AI 55).

 

                               1.2.   Avverso la succitata decisione, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una rendita d’invalidità.

                                         In via preliminare il succitato legale ha chiesto di poter inoltrare un allegato di replica per completare il ricorso in quanto non ancora in possesso, nonostante richiesta, degli atti AI. Quanto al merito, in sintesi la ricorrente ha contestato la valutazione medica del SAM, facendo inoltre presente, con riferimento al certificato 10 dicembre 2007 del medico curante (dr.ssa __________), un peggioramento delle sue condizioni di salute. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                         Contestualmente essa ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                         Il 14 dicembre 2007 l’assicurata ha prodotto il preannunciato rapporto della psichiatra curante (dr.ssa __________), confermando la richiesta di presentare un allegato di replica (IV).

 

                               1.3.   Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. In particolare, sulla base delle annotazioni 27 dicembre 2007 del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), ha evidenziato come dalla nuova documentazione medica prodotta, rispetto alla perizia del SAM, non risulti una modifica dello stato di salute dell’insorgente (VII).

 

                               1.4.   In data 31 gennaio 2008 la ricorrente ha presentato l’allegato di replica in cui ha ribadito la propria tesi ricorsuale e prodotto ulteriori atti medici (IX).

 

                                         Vagliata la nuova documentazione da parte del SMR, con duplica 8 febbraio 2008 l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per aggiornare, mediante perizia presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), l’aspetto psichiatrico dell’insorgente, ritenendo tuttavia non necessaria una rivalutazione reumatologica (XI).

 

                               1.5.   Il 10 aprile 2008 l’assicurata, producendo altri due atti medici, ha sostenuto che dal punto di vista somatico un’attività leggera non è esigibile (XVII).

 

                                         Con osservazioni 29 aprile 2008 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposti i nuovi certificati all’esame del proprio servizio medico, ha ribadito la necessità di una rivalutazione peritale psichiatrica e non somatica, rinnovando in tal senso la richiesta di retrocessione degli atti (XIX).

 

                                         Infine, il 30 maggio 2008 l’insorgente ha comunicato di non opporsi al rinvio degli atti per l’espletamento della valutazione psichiatria, sottolineando tuttavia la presenza di gravi affezioni fisiche e di non concordare quindi con la valutazione del SMR (XXI).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

2.1.        La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è limitato a sapere se la presente fattispecie necessita di ulteriore accertamenti di natura psichiatrica, come sostenuto dall’Ufficio AI, o anche somatica, così come postulato dall’insorgente.

 

                               2.4.   L’amministrazione ha considerato l’assicurata esercitante un’attività lucrativa al 50% e quindi, per la determinazione dell’invalidità, ha applicato il metodo misto ai sensi dell’art. l’art. 28 cpv. 2ter LAI in relazione all’art. 27bis OAI (in argomento cfr.: DTF 133 V 504, 130 V 393, 125 V 146). Da una parte, mediante l’inchiesta domiciliare, è stata accertato il grado d’impedimento nello svolgimento delle mansioni casalinghe e, dall’altro, il grado di abilità lavorativa in attività lucrative.

 

                                         L’assicurata, in replica, contesta l’applicabilità in concreto del metodo misto:

 

"  .., sul grado di ripartizione delle attività, la presa di posizione dell'AI non è condivisibile. In effetti, l'assicurata aveva affermato che, senza la malattia, avrebbe lavorato perlomeno nella misura del 50% (e non solo al 50%). Cioè: ella cercava un posto a tempo pieno, ma avrebbe accettato quello che passava il convento, anche un impiego nella misura di almeno il 50% (dati i tempi congiunturali e la sua situazione familiare non era il caso di fare gli schizzinosi). Si ribadisce però che se avesse trovato un lavoro al 100% lo avrebbe accettato, una volta la bambina in età scolastica. Si ritiene quindi che il grado di inabilità vada considerato interamente relativamente all'attività professionale, senza operare una ripartizione al 50% come ha fatto l'Ufficio AI." (Doc. IX)

 

                                         Va qui ricordato che, al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s; cfr. anche ST del 24 aprile 2006 nella causa H. (I 276/05).

 

                                         Ritornando al caso in esame, nell’inchiesta economica si legge:

 

"  Se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?

 

Al momento della sua prima domanda di rendita, nel 1992, l'assicurata esercitava un'attività lucrativa a tempo pieno (vd questionario per il datore di lavoro presente nell'incarto).

Nel 1993 è nata la figlia __________ e per qualche anno l'assicurata ha abbandonato l'idea di riprendere un'attività lavorativa anche per potersi occupare intensamente della sua cura e crescita.

 

Con l'inizio della scuola elementare di __________ e il deteriorarsi della relazione affettiva con il proprio compagno, l'assicurata, per sua sicurezza economica, avrebbe volentieri ripreso un'attività lavorativa perlomeno al 50%, in assenza del danno alla salute." (Doc. AI 23, sottolineatura del redattore)

 

 

                                         Pertanto, vista la situazione economica difficile e l’età della figlia, è da ritenere che verosimilmente l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe ripreso un’attività lucrativa, anche a tempo pieno.

 

                               2.5.   Per accertare la residua capacità lavorativa, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM.

 

                                         Dal referto 2 gennaio 2006 (doc. Al 35) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la permanenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Sindrome mista ansiosodepressiva.

 

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Fibromialgia.

 

Leggera asma bronchiale.

 

Disturbi dispeptici nell'ambito di una malattia da riflusso gastroesofageo con ernia iatale assiale.

 

Colon irritabile con stipsi cronica.

 

Emoglobinopatia talassemica minore.

 

Sovrappeso (BMI 29,5%)." (Doc. AI 35)

 

                                         Tenuto conto che il perito psichiatrico ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 90% (100% quale casalinga), con prognosi stazionaria a lungo termine; che per quel che concerne l’aspetto reumatologico il dr. __________ ha valutato una piena capacità lavorativa in tutte le attività svolte (casalinga inclusa); che dal punto di vista pneumologico il perito preposto non ha riscontrato alcuna incapacità lavorativa per lavori leggeri o sedentari come quelli espletati dall’interessata sino al 1993, il SAM ha concluso per una capacità lavorativa medico-teorica globale del 90% nelle professioni di venditrice, operaia non qualificata e di ausiliaria presso il servizio di aiuto domiciliare, del 100% in qualità di casalinga. I periti del SAM non hanno infine condiviso l’esito dell’inchiesta economica poiché gli impedimenti riscontrati non sono giustificabili dal punto di vista muscolo-scheletrico (perizia pagg. 14/15).

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa, facendo in particolare riferimento alla documentazione medica prodotta con il ricorso e pendente causa.  

 

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

 

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

 

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                               2.7.   Occorre qui rilevare che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una sentenza I 336/04 dell’8 febbraio 2006, pubblicata in DTF 132 V 65, ha stabilito che per valutare le incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72) ed ha ritenuto di applicare per analogia alla fibromialgia i principi giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr. DTF 132 V 71-72).

                                         Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 49). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05).

 

                               2.8.   Ritornando alla fattispecie concreta, questo TCA concorda con l’Ufficio AI di dover aggiornare la valutazione psichiatria, ritenuto che la perizia del dr. __________ risale al 10 novembre 2005, alla quale va conferito valore probatorio pieno essendo completa e convincente. Al riguardo nella nota 7 febbraio 2008 il medico del SMR, con riferimento al rapporto 14 dicembre 2007 della psichiatra curante (dr.ssa __________), ha evidenziato:

 

"  L'attuale documentazione conferma la presenza d'una problematica primariamente somatoforme. Le alterazioni oggettivabili a livello reumatologico sono assai scarse e di per sé marginali per quanto concerne la funzionalità . come sovente risulta essere il caso la valutazione soggettiva è quella d'una inabilità completa, valutazione condivisa dai curanti. In occasione della perizia SAM di 11.2005 era stata negata la presenza d'una patologia invalidante nel senso dell'AI.

Purtroppo sono già trascorsi oltre 2 anni dalla valutazione peritale psichiatrica. Propongo, anche in assenza di chiari dati circa una modifica dello stato di salute dell'assicurata, di aggiornare l'istruttoria tramite perizia psichiatrica presso il centro peritale onde verificare l'assenza d'una patologia psichiatrica di tipo invalidante (applicando i criteri di Förster nella valutazione dell'impedimento funzionale nei casi di disturbo somatoforme)." (Doc. XIbis)

 

                                         Il perito dr. __________ aveva negato la presenza di una patologia psichiatrica invalidante ("…si ha l'impressione che l'assicurata presenti un'attitudine piuttosto vittimistica e masochistica con una tendenza chiara alla passività e alla dipendenza di una serie di problematiche "attuali" quali la relazione conflittuale con il suo attuale compagno, le problematiche naturali di crescita dei figli. La sintomatologia algica della quale si lamenta non è stata obiettivata in nessun momento del colloquio. Salvo alla fine in cui ha mostrato chiare e esagerate difficoltà ad alzarsi dalla poltrona. Complessivamente si tratta di un quadro psicopatologico di lieve entità che incide solo parzialmente sulle capacità lavorative dell'assicurata"; doc. AI 35-18), mentre nel citato rapporto la psichiatra curante ha sostenuto la presenza di una sindrome ansioso depressiva di media gravità (ICD10: F41.2). Vero che la dr.ssa __________ sin dall’inizio della presa a carico dell’assicurato (2003) ha diagnosticato una sindrome ansioso depressiva di media gravità, valutando un’incapacità lavorativa del 50% (cfr. doc. AI 14-1) e, dal giugno 2005, una totale inabilità a causa dell’intensificarsi della stomatologia psichica (cfr. doc. AI 25-1), quindi in periodi precedenti alla perizia del dr. __________. Tuttavia, come traspare dal citato rapporto 14 dicembre 2007 della psichiatra curante (confermato da quello più recente del 21 febbraio 2008; doc. F3) lo status psichico risulta alterato. La dr.ssa __________, concordando con il perito che la paziente assuma un’attitudine di tipo vittimistico con tendenza alla passività, ha in particolare evidenziato i disturbi del sonno, l’andamento fluttuante dell’ansia, l’isolamento sociale ecc., non riscontrabili nella perizia (doc. C). Pertanto, è corretto che la componente extra-somatica dell’assicurata venga “aggiornata” mediante valutazione, come da proposta dell’Ufficio AI, a cura del CPAS, il quale valuterà l’esistenza o meno di un patologia psichica invalidante ai sensi del considerando precedente.

 

                               2.9.   Non necessita invece di ulteriori accertamenti l’aspetto somatico dell’insorgente.

 

                                         Per quanto concerne l’indagine pneumologica, rimasta incontestata, va ricordato che nel rapporto 19 dicembre 2005 il perito (dr. __________) aveva valutato che “non sussistono segni di instabilità tali da giustificare un grado d’incapacità lavorativa per lavori leggeri o sedentari come quelli espletati dall’A. fino al 1993. In qualità di casalinga valuto l’A. completamente abile al lavoro” (doc. AI 35-21).

 

                                         La patologia reumatica è stata esaminata dal dr. __________, il quale nel rapporto 14 novembre 2005, diagnosticata una fibromialgia, aveva concluso come segue:

 

"  Per quanto riguarda la patologia a livello dell'apparato muscolo-scheletrico, questa paziente presenta un quadro clinico tipico di una fibromialgia.

Sono presenti dei dolori piuttosto diffusi a tutto l'apparato muscolo-scheletrico, nonché ad un'evoluzione piuttosto cronica, con persistenza della sintomatologia e resistenza della stesa a tutte le terapie fino a qui instaurate. Vi è in associazione anche la presenza clinica di tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia. Le indagini radiologiche non mostrano patologie di rilievo né a livello della colonna vertebrale né alle articolazioni periferiche indagate. Gli esami di laboratorio mostrano dei reperti compatibili unicamente con un'iniziale anemia di tipo microcitario. Gli altri esami di laboratorio erano nella norma. Si tratta in questa paziente di una fibromialgia di tipo primario. Non sono state evidenziate attualmente altre patologie che possano spiegare questi dolori cronici. Anche le indagini di laboratorio eseguite dai colleghi che l'hanno visitata antecedentemente non hanno posto dei sospetti per altre malattie. Per quanto riguarda quindi la problematica muscolo-scheletrica, ritengo che questa paziente non presenti incapacità lavorativa in nessuna professione svolta finora. In particolar modo nelle attività svolte di venditrice, impiegata operaia presso il servizio biancheria della ditta inpharzam e nemmeno quale aiuto domiciliare. Anche per quanto riguarda l'attività professionale attuale di casalinga, non vi sono limitazioni di sorta." (Doc. AI 35)

 

                                         In replica, l’assicurata contesta la valutazione reumatologica:

 

"  Del resto, le conclusioni cui è giunto il reumatologo dottor __________ nell'ambito del referto del 14.11.2005 (oltre due anni fa….) non sono sostenibili. Ciò in quanto, da un lato (cfr. perizia, dati oggettivi):

 

a)    il dottor __________ cita una ridotta mobilità delle cervicali e della schiena in generale;

b)    certifica i dolori a livello della colonna vertebrale in tutti i movimenti ed in tutte le direzioni;

c)     certifica parecchie dolenzie muscolari un po' in tutto il corpo.

 

Prosegue poi precisando che "sono presenti dolori piuttosto diffusi a tutto l'apparato muscolo-scheletrico, nonché un'evoluzione piuttosto cronica, con persistenza della sintomatologia e delle resistenza della stessa a tutte le terapie" - quest'ultimo aspetto sottolineato pure dalla dottoressa __________.

 

Il dottor __________ conclude però in senso molto sorprendente e criticabile (a dire poco), nel senso che, secondo lui, la paziente non presenta alcuna inabilità lavorativa. Francamente  una conclusione non logica, in contrasto con le constatazioni da lui stesso effettuate. Del resto, non si può certo sostenere (richiamata anche tutta la documentazione medica presente nell'incarto AI) che non vi sarebbero patologie né al livello della colonna vertebrale, né a livello delle articolazioni periferiche.

 

La valutazione del dottor __________ è quindi tutt'altro che approfondita, esauriente e motivata, ma è anzi del tutto contraddittoria." (Doc. IX)

                                        

                                         Orbene, questa Corte non ha motivo di discostarsi dalla completa e dettagliata perizia. Va qui fatto presente che di per sé i punti di dolenza riscontrati dal dr. __________ non costituiscono fattori invalidanti, ma permettono di diagnosticare un’eventuale fibromialgia (cfr. cosiddetti punti diagnostici), patologia caratterizzata da “dolori diffusi” (in argomento: www.suisse-fibromyalgie.ch). Il perito, come riportato sopra, ha ben spiegato che a livello muscolo-scheletrico oggettivamente non vi è la presenza di dolori invalidanti e non sono state evidenziate altre sintomatologie. Del resto la valutazione reumatologica non è stata smentita da altri certificati presenti nell’inserto.

 

                                         L’assicurata sostiene inoltre che, rispetto alla perizia SAM (gennaio 2007), vi è stato un peggioramento delle condizioni somatiche. Al riguardo essa ha prodotto il certificato 10 dicembre 2007 del suo medico curante (dr.ssa __________), la quale ha evidenziato:

 

"  Per quanto riguarda le sue problematiche internistiche, le segnalo:

1.     una malattia da reflusso gastro-esofageo, con ernia iatale

esofagite stadio II, nonostante una terapia cronica con Agopton 30 mg ed esiti da ulcera duodenale, in concomitanza la presenza di un colon irritabile ed stipsi cronica. I sintomi sono caratterizzati da dolori addominali, che purtroppo la terapia medicamentosa non riesce a controllare. In parte sono anche aggravati dallo stato psichico della paziente.

                                                                 

2.     Asma bronchiale: la paziente ha un'insufficienza respiratoria, dispnea-ortopnea e purtroppo non rinuncia al consumo delle sigarette, sempre anche in relazione alla problematica psicologica, che ho segnalato.

Segnalo oltretutto un'ipovitamitosi B-12, in sostituzione parenterale, associata ad un difetto di omocisteina, per la quale la paziente si sottopone regolarmente alle cure prescritte.

 

La paziente presenta un colesterolosi delle cistifelia e subisce regolarmente valutazioni anche di tipo ecografico e nel trascorso ha anche una valutazione chirurgica, che ha sconsigliato l'exeresi dell'organo. Segnalo altresì un'epatopatia diffusa ed una talassemia minor.

 

3.     La paziente presenta diversi problemi osteo-articolari ed è in cura regolarmente dalla specialista in reumatologia e dalla specialista in chirurgia ortopedica. La problematica è caratterizzata soprattutto da una tendinite del sovraspinato con borsite deltoidea. La paziente è limitata funzionalmente nei movimenti.

 

Da un punto di vista della sola problematica internistica posso valutare l'incapacità lavorativa don una percenutale attuale del 60%, mentre ritengo che l'incapacità lavorativa determinata dalla problematica psichica, sia pari se non superiore all'80%, ma per questo mi riferisco alla collega specialista, che ha in cura la paziente.

 

Le faccio rilevare che la paziente, quando è in fase acuta, non è in grado di attendere neanche alla sua persona e ai di lei famigliari, malgrado le terapie prescritte." (Doc. C)            

 

                                         Con annotazioni 27 dicembre 2007 il dr. __________, attivo presso il SMR, ha pertinentemente evidenziato che dal succitato certificato non emergono, rispetto alla valutazione del SAM, modifiche rilevanti ai fini della capacità lavorativa, spiegando che:

                                        

"  la curante continua ad elencare patologie di scarso rilievo funzionale (affezioni reumatologiche già accertate in ambito SAM, reflusso gastro-esofageo) o prive di manifestazioni clinica (colesterolosi della cistifellea: si tratta di referto sono grafico asintomatica; pure senza sintomi la sostituzione di vitamina B12 salvo la somministrazione ogni 3 mesi di una iniezione)." (Doc. VIIbis)

 

                                         Pertanto, l’incapacità lavorativa del 60% per motivi internistici non è giustificabile.

 

                                         Nemmeno dal rapporto 18 maggio 2007 del dr. __________ (prodotto con la replica), presso il quale l’assicurata è stata in cura dal 20 aprile al 15 maggio 2007, si evincono peggioramenti di affezioni causanti una rilevante modifica della capacità lavorativa. Al riguardo, rettamente nella nota 7 febbraio 2008 il SMR ha evidenziato che il  succitato specialista, confermando la presenza di una sindrome da fibromialgia primaria, ha riscontrato, quali patologie secondarie, “una periatropatia omeroscapolare destra con allo status motilità passiva intatta, senza arco dolente, senza segni per una lesione della cuffia rotatoria”….”una tendopatia meccanica al flessore del dito medio a destra trattato con infiltrazione” (doc. XI bis; sottolineature del redattore).

 

                                         L’assicurata ha prodotto il rapporto 6 dicembre 2007 del dr. __________ relativo all’escissi di un ateroma a livello toracico ed un lipoma ascellare sinistro di circa 1 cm (doc. F2), intervento che, come sottolineato nella nota 17 aprile 2008 del SMR, “comporta di regola una incapacità lavorativa inferiore alle due settimane” (XIX bis).

 

                                         Infine, con certificato 2 aprile 2008 la dr.ssa __________ ha certificato una fibromialgia generalizzata, artrosi multiplantare (in particolare rizoartrosi, atrosi alle mani e gonartrosi, spondiloscoartrosi con discopatia C5-C6, L4-L5 e L5-S1), turbe statiche in deficit posturale e scoliosi dorso-lombare e stato dopo periartrite scapolo-omerale a destra. Essa ha poi concluso:

 

"  Il dolore riferito ai tessuti molli, alle inserzioni muscolo-tendinee e alla masse muscolari, in parte associate a contratture, causano una importante ipostenia antalgica con scarsa resistenza allo affaticamento. Questo disturbo porta ad una rilevante disabilità motoria con marcata limitazione nella attività di vita quotidiana, anche se solo in parte è dimostrabile un danno oggettivo dell'apparato locomotore. La paziente non riesce a gestire la propria persona e non sempre riesce a far fronte alle piccole attività domestiche.

I trasferimenti risultano estremamente dolorosi con difficoltà e insicurezza nella marcia e disturbi dell'equilibrio. Visto l'effettiva presenza di questa disabilità la vedo incapace di affrontare qualsiasi attività lavorativa, anche leggera." (Doc. F1, sottolineatura del redattore).

 

                                         Trattandosi comunque di una valutazione dello stato di salute successivo alla decisione contestata del 14 novembre 2007 (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo; cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), la stessa non può essere presa in considerazione.

 

                             2.10.   In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata va annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché proceda al suddetto accertamento psichiatrico al fine di chiarire sia l’aspetto diagnostico sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente nella propria professione come in altre attività adeguate.

                                         In esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto della valutazione del dr. __________, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul grado d’invalidità dell’assicurata, da considerare quale salariata, rispettivamente sull’entità della rendita.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- che vanno a carico della ricorrente.

                                                                               

                             2.12.   L’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.2).

                                         Ritenuti l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

                                         Per la parte del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, ella può invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, risulta che l’insorgente, classe 1954, è divorziata e convive con sua figlia __________ (nata nel 1993) insieme al suo compagno. Non percepisce alcuna entrata, non possiede sostanza e vive grazie al reddito da attività lucrativa percepito dal compagno (cfr. doc. VI).

                                         Di conseguenza, l’assicurata deve essere considerata indigente. Essa non percepisce alcun reddito e non è quindi in grado, da sola (ossia senza l’aiuto del suo compagno convivente), di far fronte nemmeno all’importo base del minimo esistenziale, da quantificare in fr. 1'100.-- (corrispondenti all'importo mensile per debitore che vive da solo stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso) (solo il debitore che vive in comunione familiare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati dei figli viene equiparato, per il calcolo del minimo vitale LEF, al debitore coniugato con conseguente considerazione di un minimo vitale più elevato, nel qual caso si deve tuttavia tener conto anche dell’insieme dei redditi percepiti dai due partner: DTF 130 III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007; sentenza CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007; DTF 124 III 52; STF del 22 gennaio 2004 nella causa X., 4P.261/2003 e ivi riferimenti; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Agno 2002, pp. 19s, 38, 79).

 

                                         L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

                                         D’altra parte nella misura in cui risulta vittoriosa in causa, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (parziali) da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

                                        

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

                                     

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione 14 novembre 2007 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda una nuova decisione.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

 

                                   3.   Le spese, per complessivi fr. 200, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico della ricorrente sono per il momento assunte dallo Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti