Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.396

 

FS/td

Lugano

13 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 novembre 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale operaio presso la __________ (doc. AI 12/1-3 e 16/1), nel mese di gennaio 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) ernia discale – lombalgie – sciatalgie (…)” (doc. AI 1/1-8).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione 19 novembre 2007 (doc. AI 54/1-3), preavvisata il 10 ottobre 2007 (doc. AI 50/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rato il diritto a una rendita, l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile.

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:

 

"  (…)

1) Il ricorso di RI 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 19/21 novembre 2007 dell’Ufficio assicurazione invalidità del cantone Ticino è annullata.

 

2) E’ fatto ordine di esperire una perizia specialistica ortopedica con mielografia nella zona della colonna lombo-sacrale dell’assicurato.

 

3) Al sig. RI 1 è riconosciuta una rendita intera d’invalidità.

 

4) Protestate tasse, spese e ripetibili.

(…)." (doc. AI 55/6)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – confermandosi nelle proprie valutazioni e con argomentazioni di cui si dirà nel proseguio – ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritto 24 gennaio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il referto della mielografia RM del 23 gennaio 2008.

 

                               1.6.   Con osservazioni 6 febbraio 2008 l’Ufficio AI – sulla base della seguente valutazione del dr. __________, medico SMR: “(…) l’attuale valutazione RM evidenzia la presenza d’un interessamento della radice L4 a destra, problematica non evidenziata sulle lastre a disposizione in occasione della perizia SAM. In considerazione di questo nuovo elemento ritengo indicato una rivalutazione peritale da parte del dr. __________ che ha già visto l’assicurato in occasione della perizia SAM. (…)” (VIII/Bis) – ha proposto al TCA di retrocedere gli atti alfine di espletare i necessari accertamenti medici atti a meglio definire i diritti dell’assicurato.

 

                               1.7.   Con lettera 19 febbraio 2008 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di aderire alla proposta di rinvio precisando che:

 

"  (...)

Come sostenuto da tempo dal ricorrente e mediante la produzione dell’ultimo referto mielografico del 23.1.08 viene dimostrata la presenza di due ernie, non rilevate dai medici AI.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI la problematica non è nuova ma si era, a loro dire, “spontaneamente risolta” (cfr. memoriale di ricorso, punto 3).

 

Si ribadisce la necessità di sottoporre l’assicurato non tanto ad una nuova perizia reumatologica ma bensì ortopedica, come già richiesto presso questo lodevole Tribunale. Del resto il dr. __________, reumatologo, già in passato ha avuto occasione di visitare l’assicurato non riscontrando alcuna patologia (perizia dr. __________ del 23.01.2006).

(…)." (X)

 

                               1.8.   Con osservazioni 25 febbraio 2008 l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) prendiamo atto dell’adesione alla proposta di rinvio degli atti all’UAI per accertamenti medici e osserviamo l’accerta-mento necessario è stato correttamente indicato, dopo adeguata valutazione, nelle annotazioni 4.2.2008 del medico SMR. (…)” (XII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita.

                                         L’assicurato postula l’esecuzione di una perizia specialistica ortopedica con mielografia nella zona della colonna lombo-sacrale e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 22 agosto 2005, il dr. __________, medico SMR, ha concluso per la necessità di una “(…) perizia SAM, con valutazione psichiatrica e reumatologica. Da valutare la possibilità di sanzionare l’A. se si rifiutasse di sottoporsi ad un inervento “esigibile”. (…)” (doc. AI 20/1).

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 21/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 24 febbraio 2006 (doc. AI 23/1-29) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________ e dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Sindrome lombovertebrale / -spondilogena cronica con / su:

 

               pregressa ernia discale L3-4 con lussato caudale a ds. (MRI del 24.08.2004), non più riscontrabile però all’esame MRI del 26.01.2005;

               attualmente nessun segno per una radiculopatia acuta;

               probabile componente somatoforme.

 

Leggera sindrome cervicoscapolare ds.con / su

               incipiente spondilartrosi ed uncartrosi a livello C5-6 e C6-7.

 

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Reazione mista ansiosodepressiva.

 

Sovrappeso con BMI 26 Kg/m2

 

Tabagismo cronico." (doc. AI 23/6-7)

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attua-le grado di capacità lavorativa medico – teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di operatore ecologico, è da considerare almeno nella misura del 70%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 23/8), hanno concluso:

 

"  (...)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Conseguenze sulle capacità lavorativa derivano soprattutto da patologie reumatologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente ritiene che un'attività lavorativa medio-pesante (come quella svolta in precedenza di operatore ecologico) sia ancora esigibile almeno nella misura del 70%.

Le limitazioni derivano dalle diagnosi di una sindrome lombovertebrale / -spongi-logena cronica e da una leggera sindrome cervicoscapolare ds. che possono limitare il trasporto e il sollevamento di pesi importanti, il mantenimento prolungato di posizione eretta o seduta non ergonomica, senza possibilità di alternanza regolare della posizione e limitare il mantenimento prolungato del tronco in posizione flessa o di torsione.

 

Concludendo, per le ragioni su esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come operatore ecologico, almeno nella misura del 70%.

 

Per quanto riguarda l'evoluzione, ricordiamo che apparentemente l'A. inizia a lamentare forti dolori lombosciatalgici dall'agosto 2004: come descritto dal nostro consulente, bisogna ammettere che i dolori inizialmente lamentati, sulla base della MRI eseguita allora, fossero chiaramente riconducibili alla descritta grossa ernia discale L3-4 con compressione della radice L4 ds. Questo referto patologico si è però spontaneamente risolto, come ben dimostrato sulla MRI del gennaio 2005: al momento non vi sono neppure più segni clinici per una chiara compressione radicolare, ciò che giustifica l'attuale valutazione dal punto di vista reumatologico.

 

Dal punto di vista psichiatrico, nel febbraio 2005 inizia un trattamento presso la dr.ssa __________, che nel suo rapporto del 20.05.2005 attesta un'incapacità lavorativa totale. In codesto rapporto parla già di un parziale riassorbimento dello stato depressivo.

Riteniamo perciò, sulla base dell'attuale valutazione psichiatrica (che constata una capacità lavorativa piena) che nel corso dell'anno 2005 vi sia stato un graduale miglioramento dello stato psichico dell'A., con graduale miglioramento della capacità  lavorativa fino alla valutazione attuale (tranne nei periodi di degenza a __________ in settembre 2005 e ad __________ in ottobre - novembre 2005).

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Un'attività fisicamente leggera, che non implichi sforzi particolari per la colonna vertebrale, che eviti il trasporto ed il sollevamento di pesi sup. ai 10 kg, che eviti il mantenimento prolungato di posizione eretta o seduta non ergonomica, senza possibilità di alternanza regolare della posizione, che eviti il mantenimento prolungato del tronco in posizione flessa o di torsione, che eviti movimenti ripetuti di flessione - torsione del tronco, è ritenuta esigibile nella misura del 100%.

 

Ricordiamo che l'A. ha lavorato per molti anni in qualità di portiere presso diversi alberghi (vedi capitolo 3.3). In un'attività lavorativa medio - pesante come quella svolta in precedenza di operatore ecologico, la capacità lavorativa dell'A., come descritto al capitolo 8, è ritenuta almeno nella misura del 70%.

 

Sulla base delle alte percentuali di esigibilità descritte sopra, in assenza di una qualsiasi formazione professionale e della sua età, non riteniamo indicata alcuna riqualifica professionale.

 

Sotto l'aspetto terapeutico, non vi sono molto probabilmente misura di natura medicamentosa e/o fisiatrica che possano migliorare i dolori cronici dell'A. Ciò nonostante egli dovrebbe eseguire regolarmente un corretto programma di ginnastica medica per mantenere una sufficiente tonicità della muscolatura del tronco.

 

10       OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 23/8-10)

 

                                         L’Ufficio AI – viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuto il rapporto finale 30 luglio 2007 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 49/1-3 e 33/1-4) – con progetto di decisione 10 ottobre 2007 (doc. AI 50/1-3) ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile.

 

                                         Con osservazioni 29 ottobre 2007 (doc. AI 51/1) l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1 – contestata la valutazione medica e economica –, ha prodotto l’esame della TAC lombare 18 ottobre 2007 e ha chiesto di provvedere a ulteriori accertamenti medici.

 

                                         Al riguardo, nelle annotazioni 7 novembre 2007, il dr. __________, medico SMR, ha osservato che: “(…) ci viene mandato il referto di una TAC eseguita il 18.10.2007 (Istituto radiologico __________, dr. __________) in cui si descrivono alterazioni degenerative, dal radiologo stesso definite lievi e moderate, e protrusioni discali, senza coinvolgimento radicolare. La valutazione dei limiti funzionali di un assicurato, vanno fatte sulla base dell’esame clinico, specie se mostra reperti compatibili con l’età e trovati frequentemente in soggetti della stessa età, non serve a confutare una valutazione fatta fondandosi sull’esame. Non è pertanto corretto parlare di “3 discopatie fortemente andicappanti” allegando un referto radiologico. In questo caso NON viene portato nulla di nuovo rispetto alla valutazione fatta con la perizia SAM del 24.02.2006, dove peraltro veniva tenuta in considerazione una diminuita caricabilità della colonna quando si sono espressi i limiti funzionali. (…)” (doc. AI 53/1).

 

                                         Con decisione 19 novembre 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. AI 54/1-3).

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)" (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM avuto riguardo alla patologia psichiatrica.

                                         Per quanto riguarda l’aspetto somatico la fattispecie merita invece di essere ulteriormente indagata come verrà di seguito esposto.

 

                            2.8.1.   Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, la dr.ssa __________, medico aggiunto, e la dr.ssa __________, capo clinica, del __________ di __________, nel loro consulto 17 gennaio 2006 (doc. AI 23/15-16), posta la diagnosi di “(…) reazione mista ansioso-depressiva (…)” (doc. AI 23/15), hanno attestato che “(…) il disturbo timico (stato d’angoscia, ideazione depressiva, insicurezza personale) non ha importanza rilevante al momento attuale. A livello psicologico e mentale, come espresso sopra, l’assicurato mantiene intatte le capacità intellettive e cognitive, infatti l’A. è in grado di prendersi cura e gestire le nipoti, oltre che aiutare la moglie nella gestione domestica. […] Considerata la natura reattiva dello stato ansioso-depressivo, che si è cioè verificato in risposta all’espo-sizione di un (ndr. recte: più) fattori stressanti, la prognosi della psicopatologia è legata all’evoluzione di tali fattori. […] Al momento non vi è una diminuzione della capacità lavorativa per ragioni psichiatriche. (…)” (doc. AI 23/16).

 

                                         Questa valutazione non è stata validamente contestata dal-l’assicurato che non ha nemmeno prodotto alcun certificato medico specialistico su cui il SAM non si sia già espresso e dal quale si dovrebbe concludere che la valutazione della dr.ssa __________ e dr.ssa __________ sia errata.

 

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                            2.8.2.   Per quanto riguarda l’aspetto somatico dagli atti risulta quanto segue.

 

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel suo consulto 23 gennaio 2006 (doc. AI 23/11-14), poste le diagnosi note, ha, in particolare, osservato che “(…) si tratta di un assicurato 54enne che apparentemente ha iniziato a lamentare forti dolori lombosciatalgici a dx nel mese di agosto 2004. Le indagini allora eseguite avevano potuto evidenziare la presenza di una grossa ernia discale L3-L4 con lussato caudale che comprimeva la radice L4 di dx. Visto che il paziente non si era mai deciso ad eseguire un intervento neurochirurgico, ci si era limitati a terapie conservative. I dolori non hanno però mai mostrato un chiaro miglioramento. E’ però interessante osservare come ad un esame di MRI ripetuto il 26.01.2005 la descritta ernia discale non era più rilevabile, così come non si poteva osservare alcuna compressione delle strutture neurali. (…)” (doc. AI 23/13, sottolineatura del redattore).

 

                                         Il dr. __________, del servizio di radiologia della clinica __________ di __________, nel rapporto sulla mielografia RM del 23 gennaio 2008, ha concluso: “(…) a livello L3-L4 protrusione a base larga senza contatto radicolare – a livello L4-L5 protrusione intraforaminale che devia la radice di dx di L4. Su corrispondente indicazione clinica utile infiltrazione percutanea sotto controllo TAC. (…)” (doc. B).

 

                                         Viste le diverse risultanze della mielografia RM del 23 gennaio 2008 rispetto alla documentazione su cui si sono espres-si i periti del SAM, secondo questo Tribunale, l’aspetto somatico (come del resto auspicato dallo stesso Ufficio AI con le osservazioni 6 febbraio 2008) necessita un complemento peritale.

 

                                         Ritenuto inoltre che il dr. __________ ha già visto l’assicurato ed è a conoscenza della sua situazione, appare ragionevole sottoporre la documentazione medica (sia la mielografia RM del 23 gennaio 2008 che l’esame TAC lombare 18 ottobre 2007 [doc. AI 51-2 su cui ha preso posizione unicamente il dr. __________, medico SMR, cfr. doc. AI 53/1]) allo stesso specialista la cui nuova valutazione dovrà essere avallata dai periti del SAM.

                                         Per quanto riguarda la sostenuta necessità di effettuare una perizia ortopedica, il TCA rileva che sarà compito tanto del dr. __________ quanto dei periti del SAM valutare la necessità di ulteriori accertamenti di natura ortopedica e/o neurochirurgica.

                                         In particolare non è possibile concludere per la necessità di una perizia ortopedica per il solo fatto che il dr. __________ – senza tuttavia disporre della documentazione medica sopra indicata, che, come appena visto, gli dovrà essere sottoposta – abbia già visitato l’assicurato e espresso una valutazione.

 

 

                               2.9.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver proceduto al complemento peritale di cui al consid. 2.8.2, renda un nuovo provvedimento.

 

                             2.10.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

 

                                         Il TCA sottolinea comunque già sin d’ora che nel momento in cui procederà alla valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

                                         Infatti, questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.9 e 2.10.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti