Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 dicembre 2006 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1954, è stato da ultimo professionalmente attivo quale direttore della __________ (ora in liquidazione), società che si occupava di consulenza tecnica per arredamenti bar, esercizi pubblici (cfr. estratto RC; doc. AI 30).
Nel mese di luglio 2004 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti, indicando problemi alla schiena ed all’anca (doc. AI 1).
Dal rapporto 23 marzo 2004 del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito SMR) risulta che l’assicurato è affetto da coxartrosi sintomatica a destra, da lombodorsalgia aspecifica con decondizionamento muscolare su sindrome mosfascoale e da una sindrome delle faccette articolari con anomalia dell’arco posteriore L4 (doc. AI 21-1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 29 gennaio 2007, preavvisata il 4 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2004, evidenziando in particolare:
" (…)
Preso atto delle osservazioni da lei presentate riguardo al progetto d'assegnazione di rendita del 04.10.2006, possiamo esprimere le seguenti considerazioni:
1) dalla documentazione acquisita agli atti constatiamo che a causa dell'infortunio del 04.07.2001 la __________ (LAINF) ha riconosciuto i seguenti periodi d'inabilità lavorativa: 100% dal 04.07.2001 al 09.09.2001, 50% dal 10.09.2001 al 02.11.2001; mentre per l'infortunio del 02.11.2002 lei è stato inabile al lavoro in misura del 50% dal 03.11.2001 al 11.02.2002 e al 25% dal 12.02.2002 al 31.03.2002.
2) anche sul questionario per il datore di lavoro compilato in data 24.09.2004, viene precisato che lei ha ripreso il lavoro in misura completa dal 11.02.2002 al 27.04.2003 e che solo dal 28.04.2003 è nuovamente inabile al lavoro e al guadagno in misura completa.
Per problematica infortunistica lei è stato quindi inabile al lavoro per meno di un anno.
In base all'art. 29 LAI il diritto alla rendita nasce qualora vi sia stata un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media, senza notevoli interruzioni, durante un anno.
L'inabilità lavorativa è presente ininterrottamente solo dal mese di aprile 2003, causa malattia.
Rileviamo inoltre che la domanda di prestazioni AI è stata inoltrata in data 06.07.2004 e che in base all'art. 48 LAI eventuali prestazioni possono essere concesse retroattivamente per un massimo di dodici mesi.
In conclusione, le sue osservazioni del 13.10.2006, unitamente a certificato medico del __________ del 20.02.2006, non apportano nuovi elementi atti a modificare la valutazione effettuata dall'amministrazione." (Doc. AI 46)
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, è tempestivamente insorto al TCA. Contestando l’inizio del diritto alla rendita, egli ha motivato come segue:
" Nel caso in esame, il ricorrente ha subito una diminuzione della capacità lavorativa a far tempo dal 04.07.2001, ossia il giorno in cui è avvenuto un incidente della circolazione.
Tale dato di fatto è sicuramente confermato dallo scritto 20 febbraio 2006 del Dr. __________. Se codesto lodevole Tribunale dovesse ritenere opportuno, in sede istruttoria il medico potrà confermare tale evenienza.
L'inabilità lavorativa che dà diritto alla rendita AI è quindi da ricondurre all'avvenimento di cui sopra, ritenuto come nel frattempo non vi è stata alcuna notevole interruzione di tale periodo.
Tale circostanza non è stata minimamente presa in considerazione dal lodevole Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino.
In effetti la chiusura dell'infortunio da parte della __________ è dovuto unicamente alle pressioni esercitate dall'ispettore di tale istituto assicurativo.
In realtà, il ricorrente era inabile al lavoro anche successivamente, come peraltro dimostra la dichiarazione del medico Dr. __________." (Doc. I)
Contestualmente egli chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la correttezza della decisione contestata, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.4. Con scritto 21 febbraio 2007 il ricorrente ha chiesto l’audizione del suo medico curante e, successivamente, ha prodotto il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (inizio del diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera prima del 1° aprile 2004, rispettivamente se antecedentemente al mese di aprile 2003 egli presentava una rilevante e durevole inabilità lavorativa.
Il ricorrente sostiene che la rilevante e duratura incapacità al lavoro debba essere fatta decorre dall’incidente stradale del 4 luglio 2001, mentre l’Ufficio AI sostiene che l’inizio del termine di carenza è da far risalire al 28 aprile 2003.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato: presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento (lett. a), oppure se è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media (lett. b).
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.6. Nel caso in esame, il ricorrente sostiene la presenza di una rilevante e durevole incapacità lavorativa sin dal primo incidente stradale occorsogli il 4 luglio 2001 (il secondo è accaduto il 2 novembre 2002). A giustificazione di quanto assunto egli ha prodotto lo scritto 20 febbraio 2006 del suo medico curante, avente il seguente tenore:
" Con il presente certifico che il mio paziente sopraccitato ha subito il 04.07.2001 un incidente della circolazione al quale ne sono seguiti altri anche in relazione con la sindrome delle apnee notturne. Da allora ha avuto un netto peggioramento del suo stato di salute soprattutto alla colonna ed all'anca destra.
Parallelamente a causa della patologie presenti il paziente non ha più potuto sostenere viaggi lunghi con il proprio autoveicolo e questo ha portato sicuramente ad una netta diminuzione del fatturato delle ditta di cui era il direttore.
Il peggioramento dello stato di salute del paziente si può datare precisamente dall'aprile 2001 in concomitanza con il primo incidente della circolazione, ed è culminato con l'intervento di posa di protesi totale dell'anca destra in aprile 2005 con un decorso post operatorio tutt'altro che positivo con uno scollamento della protesi che rende necessario un reintervento chirurgico.
A far tempo dall'incidente di cui sopra (luglio 2001) il paziente ha accusato diversi periodi di inabilità lavorativa oscillanti tra i 50 ed il 100%, fino all'aprile 2003 data a partire dalla quale l'inabilità lavorativa è quantificabile nella misura del 100%. Come evidenziato in precedenza lo stato di salute del paziente di conseguenza la sua inabilità lavorativa, è peggiorato in concomitanza con il primo incidente della circolazione.
L'inabilità lavorativa è pertanto chiaramente riconducibile a tale incidente." (Doc. AI 43)
Orbene, da un attento esame degli atti, quanto scritto sopra non può essere condiviso per i seguenti motivi.
Come rettamente evidenziato nella decisione contestata, a seguito dell’infortunio 4 luglio 2001 l’assicurato ha beneficiato di prestazioni di cura da parte della __________, la quale ha riconosciuto i seguenti periodi d’incapacità al lavoro: 100% dal 4 luglio al 9 settembre 2001; 50% dal 10 settembre 2001 al 2 novembre 2001. Quali conseguenze del secondo infortunio (2 novembre 2001), l’assicuratore contro gli infortuni ha stabilito un’inabilità lavorativa del 50% dal 3 novembre 2001 all’11 febbraio 2001, del 25% dal 12 febbraio 2002 al 31 marzo 2002 (doc. AI 2-1). Di conseguenza, per la problematica infortunistica il ricorrente è stato inabile al lavoro per meno di un anno, motivo per cui, il termine di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett.b LAI non è venuto a scadere.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la cessazione delle prestazioni di cura non era dovuta alle pressioni dell’ispettore della citata assicurazione, ma a seguito del documentato ripristino della piena abilità lavorativa. Al riguardo va fatto presente che nel certificato d’infortunio 29 marzo 2002 il dr. __________ aveva attestato un’incapacità lavorativa dello 0% dal 1° aprile 2002 (doc. AI 2-32). Alla stessa conclusione era giunto anche il dr. __________ che ha allestito per conto dell’assicuratore LAINF una perizia (doc. AI 2-36). Inoltre, dal questionario del datore di lavoro, compilato il 24 settembre 2004, si evince che l’assicurato aveva ripreso l’attività lavorativa in misura completa dall’11 febbraio 2002 al 27 aprile 2003 (doc. AI 9).
Vi è quindi stata un’interruzione dell’incapacità lavorativa fino al 28 aprile 2003, allorquando l’assicurato, per motivi di malattia, ha nuovamente dovuto cessare la sua attività lucrativa, beneficiando del diritto a percepire delle indennità per perdita di guadagno sino al 27 aprile 2005 (cfr. atti cassa malati in inc. AI 1-2). Va poi fatto presente che agli atti non vi è alcun certificato medico attestante una qualsiasi inabilità lavorativa nel periodo 1° marzo 2002 – 27 aprile 2003. Unicamente a seguito della recrudescenza della sindrome lombospondilogena, l’assicurato, come detto, ha accusato nuovamente un’inabilità al lavoro, che il suo medico curante ha fatto risalire al 28 aprile 2003 (cfr. certificato 29 luglio 2003 dr. __________ alla __________; doc. AI 1-21).
In queste circostanze rettamente l’Ufficio AI ha fatto decorrere il termine di carenza dal 28 aprile 2003, fissando al 1° aprile 2004 il diritto alla rendita intera.
Ne consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso è respinto.
2.7. L’assicurato ha chiesto l’audizione del suo medico curante affinché “potrà riferire in merito all’inizio dell’inabilità lavorativa del ricorrente, non da ultimo precisare come la stessa sia da ricondurre a quanto occorso in data 4 luglio 2001 e non in data 28 aprile 2003 come invece erroneamente sostenuto dall’Ufficio cantonale dell’Assicurazione nel suo allegato di risposta 6 febbraio 2007. Egli potrà riferire sugli esatti periodo di inabilità lavorativa del ricorrente, ritenuto come agli atti vi siano numerose discrepanza in merito” (VII).
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, questo Tribunale ritiene che gli atti di causa contengono chiari e sufficienti elementi per statuire sull’inizio del termine di carenza. In particolare, la documentazione sopra citata ha inequivocabilmente comprovato come il ricorrente non presenti una rilevante e duratura incapacità lavorativa dal 4 luglio 2001, motivo per cui la chiesta audizione non è necessaria.
2.8. Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Secondo l’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti);
Nel caso in esame, secondo il TCA, nella presente fattispecie non è adempiuto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Ritornando alla fattispecie concreta, come già detto, gli atti di cui all’inserto permettono in modo univoco di fissare l’inizio del termine di attesa al 1° aprile 2003. Con il presente ricorso l’assicurato non ha tuttavia prodotto alcun nuovo documento per comprovare la sua tesi, limitandosi unicamente a ripresentare lo scritto 20 febbraio 2006 del dr. __________, rettamente giudicato irrilevante dall’Ufficio AI in sede di decisione contestata. Pertanto, a mente del TCA, il ricorso non poteva che apparire privo di esito favorevole.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti