Raccomandata |
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Incarto n.
FS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 gennaio 2007 emanata da |
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In relazione al caso |
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
PI 1 __________ |
ritenuto, in fatto
1.1. PI 1, classe __________, da ultimo attiva quale aiuto cucina – lavapiatti (doc. AI 10/1-5), nel settembre 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) depressione reattiva – lombalgie, fibromialgia (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare 19 maggio 2004 a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) e una perizia psichiatrica 6 novembre 2006 –, con decisione su opposizione 10 gennaio 2007 (doc. AI 70/1-5), l’Ufficio AI ha confermato il diritto dell’assicurata ad una rendita intera dal 1° settembre 2003 argomentando:
" (…)
3. Nell'evenienza concreta, l'opponente sostiene in sostanza che i problemi psichici della Signora PI 1 non sono stati valutati correttamente.
Ora, sottoposte le censure della RI 1 all'esame del SMR, il 12 giugno 2006 è stato ritenuto corretto procedere ad un nuovo accertamento e meglio ad una perizia psichiatrica.
Parlando dell'assicurata, il 6 novembre 2006 il Dott. __________ (psichiatra e psicoterapeuta) concludeva: "Attualmente la sua inabilità rimane ancora completa ma nell'arco dei prossimi mesi dovrebbe riprendere almeno nella misura del 50% al più tardi dal prossimo gennaio 2007".
Il 21 novembre 2006 i medici del SMR hanno però rammentato che "le osservazioni dello psichiatra relative ad una futura ripresa del lavoro (…) dal mese di gennaio 2007 non possono essere prese in considerazione" in quanto "non è medicalmente possibile conoscere obiettivamente l'evoluzione e lo stato clinico a questa data". S'è pertanto considerata la sola "Persistenza della completa inabilità lavorativa".
4. Stante quanto precede, non vi sono argomentazioni mediche sufficienti per poter parlare d'un miglioramento duraturo delle condizioni di salute dell'assicurata tale da giustificare oggi un cambiamento del grado d'invalidità attualmente riconosciuto. L'amministrazione non può pertanto far altro che confermare la decisione impugnata.
Eventuali accertati miglioramenti dello stato di salute verranno presi in considerazione qualora questi durino tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continueranno a durare.
(…).” (doc. AI 70/4)
1.3. Contro questa decisione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contesta-ta la valutazione medica sostenendo che l’Ufficio AI non ha chiarito compiutamente i fatti – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione perché, previo accertamento peritale (preferibilmente dal __________) renda una nuova decisione.
1.4. Con la risposta di causa – rilevato che la RI 1 si limita a riproporre censure già valutate in sede di opposizione e ritenuto che le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione sulla base degli atti sono state confermate successivamente anche dal dr. __________ – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Invitata dal TCA a prendere posizione sul ricorso, quale parte interessata, con scritto 13 marzo 2007 la signora PI 1 -PI 1 ha chiesto di respingere il ricorso della RI 1 e di confermare la decisione su opposizione 10 gennaio 2007.
Questo scritto è stato trasmesso alla RI 1 per presentare eventuali altri mezzi di prova e all’Ufficio AI per una presa di posizione.
1.6. Con scritto 16 marzo 2007 al TCA la RI 1 ha comunicato di rinunciare a presentare altri mezzi di prova precisando che “(…) ci sembra evidente che un’incapacità lavorativa intera non esiste.” (doc. IX)
Con risposta 26 marzo 2007 l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni.
Entrambe le lettere alla parte interessata, quella del 16 marzo 2007 all’Ufficio AI e quella del 26 marzo 2007 alla RI 1, sono state trasmesse per conoscenza.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicu-rato.”
Nel caso in esame, si tratta di stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha accordato all’interessata una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° settembre 2003, come confermato nella decisione su opposizione impugnata, oppure se, secondo la tesi della RI 1, l’amministrazione non ha accertato compiutamente l’aspetto medico.
L’esito della presente vertenza avendo delle ripercussioni sull’obbligo assicurativo della RI 1, quest’ultima è legittimata ad inoltrare il presente ricorso.
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° settembre 2003.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nella fattispecie, il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 7 ottobre 2003 (doc. AI 6/1-3) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome ansioso depressiva (…)” (doc. AI 12/1) e attestata un’inabilità nella sua precedente attività del 100% dal 24 settembre 2002 e del 50% dal 15 ottobre 2003 – ha, in particolare, osservato che:
" (…)
L'inabilità lavorativa della paziente è eminentemente di origine psichiatria. La sindrome ansioso depressiva si riflette negativamente sulla soglia del dolore accentuando i problemi e i dolori a livello osteomuscolare. Oggettivamente a questo livello non vi sono delle gravi alterazioni come ripeto vi è un obesitas una insufficienza muscolare globale, soprattutto al tronco e alla muscolatura addominale probabilmente anche in seguito alle gravidanze e delle alterazioni discali relativamente modeste a livello cervicale che lombare. Preponderante a mio avviso la sindrome fibromialgica. A mio avviso la paziente dovrebbe essere aiutata nel reinserimento nel mondo del lavoro in quanto le sue possibilità sono nettamente migliori di quelle di molte sue concittadine, possedendo bene la lingua italiana e avendo a mio avviso le capacità mentali per seguire anche un apprendistato. Purtroppo vi è una bassissima scolarità e il tipo di lavoro dovrebbe essere a contatto con le persone e possibilmente che le permetta di cambiare spesso posizione.
Un lavoro al 100% sarà probabilmente indispensabile nel prossimo futuro in quanto con il divorzio verrà a mancare l'entrata del marito peraltro già molto ridotta a causa dell'invalidità. A mio avviso tutto dipende però dal procedere della causa di divorzio e dell'effettivo risanamento della situazione famigliare. I figli infatti non comprendono a pieno il dissenso creatosi tra i genitori, hanno compassione della situazione del padre e premono per il rientro dello stesso nell'ambito famigliare. Questo fatto è chiaramente impossibile per la paziente da sopportare e ha portato a vari ricoveri in clinica psichiatrica. Ella si trova infatti combattuta tra i desideri dei figli e la rivendicazione di una propria libertà e felicità che purtroppo con il marito non è più possibile da decenni. Anche culturalmente, la comunità turco-curda non ammette ancora il divorzio e la paziente viene isolata anche all'interno della propria comunità non potendo contare sull'appoggio femminile da altre signore. Si trova quindi completamente sola a prendere queste decisioni pur supportata dal lato psicoterapico dal Dr. __________. Il marito è in cura presso il __________ di __________. Penso che la sistemazione del marito in un appartamento protetto o comunque sussidiato da parte degli assistenti sociale del __________ di __________ potrebbe alleviare le richieste dei figli di avere il padre più vicino salvando però l'autonomia della paziente e contribuendo così in maniera determinante al miglioramento della situazione psicologica della stessa. Non mi aspetto molto da interventi farmacologici e o fisioterapici in questa paziente. Mentre un impegno lavorativo sarebbe quasi quasi da considerare terapeutico." (doc. AI 6/3)
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 23 ottobre 2003 (doc. AI 8/1-3) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome depressiva ricorrente – conflittualità familiare con il coniuge (…)” (doc. AI 8/1) e osservato che “(…) da una decina d’anni la Signora PI 1 soffre di un disturbo depressivo grave con ideazioni e tendenze suicidali. Associata ad una situazione familiare grave, in particolare a quella del marito __________ già al beneficio dell’AI da 5 anni circa per motivi psichiatrici. Lo stato di salute della paziente si è vieppiù deteriorato fino alla incapacità assoluta a rispondere alle richieste sociali, professionali e familiari. (…)” (doc. AI 8/2) – ha attestato un’inabilità del 100% nella sua precedente attività dal 24 settembre 2002 e indicato la necessità di una valutazione pluridisciplinare a cura del SAM.
L’Ufficio AI – visto anche il rapporto medico 19 febbraio 2004 del dr. __________, medico SMR (doc. AI 14/1-2) – ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 15/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 19 maggio 2004 (doc. AI 17/1-39) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media.
Sindrome del dolore somatoforme.
Periartropatia omeroscapolare tendinotica a ds., di leggera intensità con/su:
- segni per tendinopatia del sovraspinoso alla MRI.
Epicondilopatia radiale cronica a ds..
Sindrome cervico e lombovertebrale con/su:
- minime alterazioni degenerative C3-C6;
- spondilolisi L4, minima anterolistesi di L4 rispetto a L5.
Emicrania senz’aura.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Anemia normocitica e normocromica.
Obesità con BMI di ca. 32,5.
Gonalgia ds con/su:
- pregressa meniscectomia per via artroscopica (dato anamnestico; nessun documento a nostra disposizione)
Leggera sindrome del tunnel carpale." (doc. AI 17/11)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come aiuto - cucina. (…)” (doc. AI 17/12), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. presenta varie patologie con influsso sulla capacità lavorativa.
Preponderante, al momento attuale, è la patologia psichiatrica. A causa di quest'ultima, l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come aiuto - cucina e in attività simili. Basandoci sugli atti a nostra disposizione si può codificare una capacità lavorativa dello 0% a partire dal 24.09.2002. È importante stimolare l'A a riprendere un'attività lavorativa grazie al lavoro dello psichiatra e dello psicologo curante. Si può prevedere una ripresa graduale dell'attività lavorativa sino a raggiungere una capacità del 50% (mezza giornata) nell'arco di due mesi dopo la stesura di questa perizia. Continuando le cure psichiatriche, è possibile che in futuro la capacità lavorativa dell'A. migliori e da un 50% passi a un 70 - 80% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto; quest'ultima riduzione è dovuta al problema reumatologico).
A causa della patologia reumatologica e neurologica l'A. non riuscirà mai a raggiungere una capacità lavorativa del 100% come aiuto - cucina e in attività simili. Nelle attività di aiuto - cucina dovrà evitare carichi eccessivi per il rachide come il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 Kg, movimenti ripetuti di flessione (estensione del tronco e lavori prolungati in posizioni inergonomiche).
Dal lato reumatologico non vi sono provvedimenti sanitari a migliorare la capacità lavorativa. Dal profilo neurologico si consigliano cure adeguate per la cefalea (come descritte nostri precedenti punti).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Al momento attuale, l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività dal 24.09.2002.
Seguendo i consigli descritti nel nostro precedente punto, si può prevedere una ripresa lavorativa al 50% fra due mesi in attività leggere e rispettose delle limitazioni appena descritte.
Se dovesse migliorare la patologia psichiatrica, l'A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 70 - 80% in questo tipo di attività.
A causa del problema reumatologico e neurologico non sarà mai possibile raggiungere un'attività del 100% in questo tipo di attività. Come casalinga valutiamo l'A. abile al lavoro al 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto). Se dovesse migliorare la patologia psichiatrica, l'A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa come casalinga del 70 - 80% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Si consiglia di rivalutare il caso fra sei - dodici mesi dopo aver ascoltato il parere dei curanti.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 17/13)
Invitati dall’Ufficio AI a comunicare se i suggerimenti indicati nella perizia 19 maggio 2004 del SAM sono stati messi in atto e quali sono stati gli esiti (cfr. doc. AI 27/1 e 28/1), con scritti 1. rispettivamente 11 aprile 2005 i dottori __________ e __________ hanno risposto che:
" (…)
Purtroppo la paziente ha fatto un tentativo di rientrare sul lavoro nel febbraio 2004 per 3-4 giorni al 50% che è fallito.
In seguito non si è più ritentato di reinserirla. Eventuali ulteriori informazioni sull'andamento del tentativo potranno essere richieste direttamente al datore di lavoro. I motivi per il quale la paziente non ha ripreso sono a mio avviso soprattutto di ordine psichiatrico, negli ultimi tempi non è cambiato nulla alle diagnosi già in vostro possesso se non la comparsa di dolori al ginocchio destro per i quali è stato consultato il collega ortopedico Dr. __________ il quale ha inviato la paziente dal Dr. __________ per una valutazione. Allego la copia della risposta del Dr. __________ ove si menziona un ricontrollo a circa un mese e mezzo dall'inizio di febbraio, previsto quindi per la metà di aprile '05 con eventuale RMI. Ritengo purtroppo che i motivi principali per l'impossibilità a reinserire la paziente nel mondo del lavoro, non siano tanto i dolori osteomuscolari, quanto il problema psichico, cioè, la paziente si è convinta di non poter lavorare sino a quando i dolori saranno completamente scomparsi. La fonte della giovinezza purtroppo non esiste!
(…)” (doc. AI 29/1)
" (…)
in risposta alla vostra richiesta del 23 marzo u.s. vi posso sicuramente confermare che la signora PI 1, tuttora in mia cura, non ha potuto recuperare come auspicato, stato di salute, risorse, capacità lavorativa.
Non si sono purtroppo verificati sviluppi positivi, reintegrativi, né a livello cognitivo né affettivo e volitivo.
Assistiamo ad un lento processo di cronicizzazione della sintomatologia.
Dal maggio dell'anno scorso, la paziente, oltre al trattamento psicoterapico e psicofarmacologico, è stata seguita assiduamente dal medico di fiducia Dott. __________.
Malgrado l'importante carico terapeutico, ripeto, non si sono manifestati i miglioramenti auspicati ed anche dopo ripetuti tentativi di reinserimento, la signora PI 1 è rimasta costretta ad una incapacità lavorativa del 100%.
(…)." (doc. AI 30/1)
Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 maggio 2005 ha espresso la seguente valutazione: “(…) malgrado una stretta osservanza delle misure terapeutiche prescritte, non si è verificato l’auspicato miglioramento delle condizioni di salute, delle risorse e della capacità lavorativa dell’A. Nel febbraio 2004 l’A. ha fatto un tentativo di rientrare sul lavoro per 3-4 giorni, che è fallito. Secondo lo psichiatra curante, Dr. __________ (11.04.2005), non si sono purtroppo potuti osservare sviluppi positivi, né a livello cognitivo né affettivo e evolitivo. Si assiste ad un lento processo di cronicizzazione della sintomatologia. Si conferma dunque la rendita intera a partire dal 24.09.2002.” (doc. AI 33/1).
L’Ufficio AI, con decisione 22 luglio 2005, ha quindi riconosciuto all’assicurata il diritto ad une rendita intera dal 1° settembre 2003 (doc. AI 41/1-6).
Contro questa decisione la RI 1 ha interposto opposizione (doc. AI 45/1-4).
Il dr. __________, con annotazioni 15 marzo e 12 giugno 2006 (doc. AI 55/1-2 e 60/1), ha, in particolare, osservato che:
" (…)
La perizia SAM aveva valutato l’A inabile al 100% a decorrere dal 24.09.2002, la patologia psichiatrica essendo responsabile da sola di una totale incapacità lavorativa. Si ipotizzava allora che con il proseguimento delle terapie in atto, si sarebbe potuto in futuro migliorare le condizioni di salute, le risorse e la capacità lavorativa dell’Assicurata, permettendole di riprendere un’attività lavorativa nella misura del 50%, a decorrere dal 09.06.2004. I diversi rapporti medici allegati all’opposizione confermano purtroppo l’impossibilità della ripresa lavorativa malgrado terapie adatte. L’attitudine negativa dell’A è parte integrante della sua patologia psichiatrica e non il riflesso di una sua cattiva volontà, contrariamente a quanto asserito nell’opposizione.
(...)” (doc. AI 55/2)
" (…)
In fase di opposizione viene posta la domanda, da parte del nostro servizio giuridico, se la documentazione agli atti è sufficiente per determinare l’attuale stato di salute dell’A, considerando che la documentazione medica risale a più di un anno.
La natura dell’affezione psichiatrica, che dimostra un lento processo di cronicizzazione del quadro clinico, non lascia sperare un miglioramento della sintomatologia precedentemente descritta.
Tuttavia per ragioni medico-legali e vista l’età ancora giovane dell’A, si può prendere in considerazione l’esecuzione di una perizia psichiatrica di controllo. Questo esame verrà richiesto al Dr. __________, che aveva già valutato l’A all’occasione della perizia SAM di maggio 2004.
Procedere: Perizia psichiatrica, richiesta al Dr. __________, per valutare l’evoluzione clinica dall’ultima perizia presso il SAM, con descrizione dei limiti funzionali attuali nell’attività abituale ed in altre e la data dell’eventuale cambiamento dell’IL (se miglioramento)” (doc. AI 60/1)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. AI 61/1-2).
Il dr. __________, nella perizia psichiatrica 6 novembre 2006 (doc. AI 64/1-14) – posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di gravità media, lieve (ICD-10 F33.1) esistente dal 2003 – sindrome cervico e lombovertebrale con/su: minima alterazione degenerativa C3-C6 – spondilosi L4, minima antero listesi di L4 rispetto L5 esistenti da 3-4 anni (…)” –, ha espresso la seguente valutazione e prognosi:
" (…)
Siamo di fronte ad una 41enne che praticamente dopo il suo divorzio, aveva presentato un malessere psichico, all'inizio sotto forma di una depressione ansiosa importante ma reattiva alla sua situazione socio-famigliare ed affettiva ed economica.
Veniva ricoverata in 2 riprese presso la Clinica __________ di __________ e messa al beneficio di un importante psicofarmacoterapia e poi una presa a carico di tipo psichiatrico e psicologico in modo regolare a tuttora.
La sua situazione psichica gradualmente tende a cronicizzare con un decorso lento ed a causa di questa patologia e varie somatizzazioni, stati d'ansia e dolori dovuti anche ad una leggera patologia della colonna vertebrale, essa non è più riuscita a riprendere la sua attività lavorativa, restando al domicilio praticamente tutto il tempo senza alcun contatto con il mondo esteriore e si è rinchiusa praticamente al domicilio e non ha potuto riprendere l'attività lavorativa ed un tentativo nel febbraio 2004 di una ripresa lavorativa è fallita.
Durante il suo soggiorno presso il SAM di Bellinzona avevo l'occasione di valutarla dal punto di vista psichiatrico ed avevo sottolineato l'importanza di uno stimolo continuo da parte dei suoi curanti, cosa che è stato fatto ed effettivamente rispetto al marzo 2004 vi è un leggero miglioramento dello stato psichico della peritanda malgrado che assumi ancora un’ importante psicofarmacoterapia e che soffre ancora di dolori vari alla colonna vertebrale alla spalla ed al ginocchio.
In seguito al mio colloquio con il Dr. __________, il Collega è d'accordo con me che effettivamente vi è stato un leggero miglioramento e bisognerebbe assolutamente insistere che essa riprenda un'attività lavorativa al più presto, almeno nella misura del 50% altrimenti vi è un rischio di un’ulteriore chiusura su se stesso ed un peggioramento ulteriore della sua situazione, visto che essa non esce mai di casa, praticamente è immobile e non fa che mangiare, fumare e guardare la televisione ed addirittura da qualche anno vive con loro la giovane nuora che sembra che aiuta tantissimo nello svolgere l'attività quotidiana.
La peritanda dopo il divorzio con il marito non ha più avuto nessun contatto con alcun uomo ed a quanto pare l'ex marito a volte chiama e la minaccia e questa situazione sta diventando un’abitudine che è negativa e dannosa per la situazione di quest'ultima.
A volte a causa della sua stanchezza, rallentamento, una certa anedonia e probabilmente anche l'effetto degli psicofarmaci, in particolar modo del Nervifen e Clorasine e Saroten che assume già al mattino, potrebbe avere un ruolo nel rallentamento psico-motorio che essa presenta ogni tanto.
Dunque in accordo con il Dr. __________ bisogna rivedere la sua terapia psicofarmacologica in modo che essa assuma gli psicofarmaci sedativi soltanto la sera e che durante il giorno rimanga lucida e che inizia gradualmente ad uscire, magari anche per un periodo frequentare un centro diurno in modo da avere altri contatti con la società e poi gradualmente che riesca ad avere un contatto un po' differente da quello quotidiano di tutti i giorni, indirizzandola anche al servizio di collocamento in modo che possa avere la possibilità di svolger un'attività visto che praticamente dal punto di vista fisico, essa non presenta alcuna patologia importante che può causare un'inabilità lavorativa.
I suoi dolori a quanto pare secondo i reumatologi sono sopportabili ed essa sarebbe capace di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua situazione psico-fisica visto che non presenta neanche disturbi di concentrazione e psichicamente la sua situazione potrebbe ancora migliorare.
Vi è da notare inoltre una problematica culturale che essa addirittura ha vergogna di avere contatti con altri curdi per motivi non tanto chiari, ragion per la quale una ripresa lavorativa in qualsiasi attività, per questa persona, potrebbe rappresentare l'unica via d'uscita di questa solitudine e chiusura, come già accennato, essa ha solamente 41 anni e non deve vivere con l'idea che ormai tutto è finito.
Dunque al più tardi dall'inizio del gennaio prossimo propongo una ripresa lavorativa nella misura del 50% che mi rendo conto non sarà facile ma sicuramente con l'aiuto dei suoi terapeuti che sono competenti e conoscono bene la dinamica e la problematica culturale e personale della peritanda, l'aiuteranno ad uscirne.
La sua prognosi comunque salvo eccezioni, a medio-lungo termine dovrebbe essere favorevole e vi è ancora la speranza che essa possa riprendere in modo regolare un'attività lavorativa nei prossimi mesi, come già accennato nella misura del 50%.
(…)." (doc. AI 64/9-10)
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il dr. __________ si è così espresso:
" (…)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
Come già descritto, essa presenta ormai una depressione ricorrente che gradualmente a causa di una serie di problemi che non accetta ad affrontare in maniera differente da quello che pensava finora e ha sofferto di uno stato depressivo reattivo che ormai da una parte cerca di essere cronica dall'altra parte bisognerebbe stimolarla in modo che abbia qualche possibilità per migliorare la sua situazione.
Vi è inoltre una problematica algica che gran parte è dovuto allo stato psichico, dunque sono delle somatizzazioni che migliorata la situazione psichica, miglioreranno sicuramente anche questo aspetto.
1.2 livello fisico
In base ai vari accertamenti mettono in evidenza, le sue patologie non così gravi da causare un'inabilità lavorativa importante.
Purtroppo essa non svolge alcuna attività fisica e ha tendenza ad aumentare il peso e tutto ciò potrebbe essere dannoso per la sua problematica della colonna vertebrale.
1.3 nell'ambito sociale
Come già accennato, essa non ha alcun contatto al di fuori dei suoi famigliari, neppure con i suoi compatrioti e tutto ciò è negativo ragion per la quale propongo un ulteriore stimolazione da parte dei terapeuti in modo che essa possa già uscire e bisogna convincerla di seguire un centro diurno, nel frattempo che trova un'attività lavorativa parziale, semplice ed adeguata alla sua situazione.
Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato
Essa non svolge alcuna attività ormai già da circa 4 anni.
2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?
Essa potrebbe svolgere varie attività che forse sarebbe utile che qualcuna la informi sulle possibilità che essa può avere per svolgere un'attività semplice visto che purtroppo non ha una formazione specifica.
2.3 Se si, in quale misura (ore al giorno)?
Attualmente la sua inabilità rimane ancora completa ma nell'arco dei prossimi mesi dovrebbe riprendere almeno nella misura del 50% al più tardi dal prossimo gennaio 2007 dal punto di vista psichiatrico.
2.4 E' constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Si.
2.5 Se si, in che misura?
Nella misura completa ma dal prossimo gennaio nella misura del 50%.
2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno Il 20%?
Dal 2003.
2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Essa non ha più potuto riprendere la sua attività lavorativa anche se ha tentato qualche giorno una ripresa lavorativa nel 2004 che è fallita.
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportare i disturbi psichici?
Si, anzi un ambiente lavorativo potrebbe in questo caso essere positiva per migliorare ulteriormente i suoi disturbi psichici.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Sicuramente una reintegrazione professionale potrebbe essere di aiuto ma vista la sua capacità lavorativa che rimane ancora, credo per un lungo periodo, almeno nella misura del 50%, propongo che essa venga aiutata per trovare un lavoro leggero od eventualmente nell'ultimo posto di lavoro dove essa aveva svolto, se si potesse ricontattare l'ex datore di lavoro per riprendere l'attività, magari con un altro spirito, puntando sul lavoro per migliorare anche la sua situazione psichica e generale.
1.1 Se si, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione
1.2 Se no, La preghiamo di motivare
Vedi sopra.
2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Attualmente essa è ancora inabile al lavoro come già accennato e come non lavora da diversi anni, sarà un po' difficile la ripresa lavorativa ma comunque è possibile.
2.1 Se si, con quali ragionevoli provvedimenti
2.2 Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
Vedi sopra.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Si, anche se essa si sottovalutata, ma proprio in questo senso va stimolata, sostenuta, in modo che possa uscire dal domicilio ed avere ulteriori contatti sociali con la gente e svolgere un'attività che potrebbe cambiare il suo modo di vivere e migliorare anche la sua situazione economica.
3.1 Se si, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività
3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno).
3.3 E' constatabile una riduzione della capacità di lavoro?
Si.
3.4 Se si, in che misura?
Attualmente nella misura completa ma dal prossimo gennaio 2007 come già accennato, nella misura del 50%.
3.5 Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?
Non vedo controindicazioni per una ripresa lavorativa, magari in un'attività che essa non ha mai svolto, in un ambiente differente, comunque è fondamentale che essa possa riprendere la sua abilità lavorativa parzialmente.
(…)." (doc. AI 64/11-14)
Il dr. __________, nelle annotazioni 21 novembre 2006, poste le diagnosi note, ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Conseguenze sulla capacità di lavoro
Persistenza della completa inabilità lavorativa
Le osservazioni dello psichiatra relative ad una futura possibile ripresa del lavoro nella misura del 50% dal mese di gennaio 2007 non possono essere prese in considerazione. In effetti non è medicalmente possibile conoscere obiettivamente l'evoluzione e lo stato clinico a questa data. Si chiederà dunque al MC di fornirci un rapporto medico dettagliato all'inizio dell'anno prossimo, con descrizione dell'evoluzione, dello stato clinico, dei limiti funzionali e della prognosi.
Conseguenze sulla possibilità di effettuare provvedimenti d'integrazione
L'A dovrebbe essere aiutata a trovare un lavoro leggero o eventualmente essere reintegrata nel precedente posto di lavoro.
Attualmente l'A è ancora inabile al lavoro e come non lavora più da diversi anni, la ripresa lavorativa sarà difficile ma comunque possibile.
L'A è in grado di svolgere altre attività, magari in un'attività che essa non ha mai svolto, in un ambiente differente. Comunque è fondamentale che possa riprendere la sua abilità lavorativa parzialmente." (doc. AI 66/1)
Il dr. __________ il 30 novembre 2006 ha poi scritto al dr. __________ una lettera del seguente tenore:
" (…)
sulla base della sua ultima perizia psichiatrica (02.10.2006) si è potuto constatare un miglioramento della patologia psichiatrica rispetto alla valutazione nell’am-bito di una perizia SAM (19.05.2004).
In effetti attualmente la sindrome depressiva ricorrente è di gravità medio-lieve allorché era stata ritenuta precedentemente di grado medio.
Le chiediamo pertanto se possiamo ritenere l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50% a decorrere dal 01.01.2007.
Inoltre la preghiamo di volerci fornire una prognosi in merito al futuro ulteriore incremento della capacità lavorativa e la data per una ripresa lavorativa totale.
(…)” (doc. AI 67/1)
Con lettera 14 dicembre 2006 il dr. __________ ha così risposto al dr. __________:
" (…)
L’assicurata a margine, come già detto, in base alla perizia del 02.10.2006 presentava un leggero miglioramento rispetto alla mia valutazione durante il suo soggiorno presso il SAM di Bellinzona in data 19.05.2004.
Tale miglioramento mi è stato confermato anche dal Dr. __________, suo psichiatra curante ed in effetti avevo dichiarato nella mia perizia che essa al più tardi dal 01.01.2007 doveva essere considerata abile al lavoro nella misura del 50% dal punto di vista psichiatrico (vedi punto 5. valutazioni e prognosi).
(…)” (doc. AI 68/1)
Con decisione su opposizione 10 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il diritto dell’assicurata ad una rendita intera dal mese di settembre 2003 (doc. AI 70/1-5).
2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base della perizia pruridisciplinare 19 maggio 2004 del SAM, della perizia psichiatrica 6 novembre 2006 del dr. __________ e delle risultanze emerse dagli ulteriori accertamenti effettuati presso i dottori __________ e __________.
Nella perizia pruridisciplinare 19 maggio 2004 del SAM – poste le diagnosi riprodotte al consid. 2.7 e ritenuta la patologia psichiatrica preponderante – i periti avevano concluso per un’inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività dal 24 settembre 2002 sottolineando l’importanza di stimolare l’assicurata a riprendere entro due mesi un’attività fino al 50% e precisando che, continuando le cure psichiatriche, è possibile che la capacità lavorativa raggiunga il 70-80%.
I dottori __________ e __________, nei rispettivi certificati 1° e 11 aprile 2005 (doc. AI 29/1 e 30/1 riprodotti in esteso al consid. 2.7), hanno attestato che – nonostante i suggerimenti posti dal SAM siano stati seguiti – la paziente non è riuscita a rientrare sul mercato del lavoro e che l’incapacità lavorativa del 100% per motivi psichiatrici permane.
Il dr. __________, nella perizia psichiatrica 6 novembre 2006 – posta, tra l’altro, la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di gravità media, lieve (ICD-10 F33.1) esistente dal 2003 e rilevato attualmente un leggero miglioramento –, ha ribadito un’incapacità lavorativa totale rilevando che “(…) la sua prognosi comunque salvo eccezioni, a medio-lungo termine dovrebbe essere favorevole e vi è ancora la speranza che essa possa riprendere in modo regolare un’attività lavorativa nei prossimi mesi, come già accennato nella misura del 50%. (…)” (doc. AI 64/10).
Il dr. __________, con lettera 14 dicembre 2006 (rispondendo al dr. __________, doc. AI 68/1 riprodotto in esteso al consid. 2.7), ha poi confermato il leggero miglioramento rispetto alla perizia del SAM e attestato una capacità al lavoro del 50% dal 1° gennaio 2007 dal punto di vista psichiatrico.
In simili circostanze, ritenuto che la RI 1 non ha prodotto alcun documento medico che contestasse le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ – sia nel consulto 27 aprile 2004 (doc. AI 17/18-22) nell’ambito della perizia pluridisciplinare 19 maggio 2004 del SAM che nella successiva perizia psichiatrica 6 novembre 2006 – e ricordato che la decisione impugnata delimita il potere cognitivo di questa Corte (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal mese di settembre 2003.
Infatti, nonostante l’attuale leggero miglioramento constatato dal dr. __________ in occasione della perizia psichiatrica 6 novembre 2006, al 10 gennaio 2007 (data della decisione su opposizione impugnata e momento che, lo si ribadisce, delimita il potere cognitivo di questa Corte) non era ancora possibile concludere che il miglioramento dello stato valetudinario che giustificava un’abilità del 50% dal 1° gennaio 2007 era durato almeno tre mesi e tantomeno che lo stesso fosse presumibilmente duraturo ai sensi dell’art. 88a OAI.
Di conseguenza – viste, in particolare, la diagnosi posta dal SAM di “(…) sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (…)” (doc. AI 17/11) e quella posta dal dr. __________ nella perizia 6 novembre 2006 di “sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di gravità media, lieve (ICD-10 F33.1) (…)” (doc. AI 64/8) – considerata l’attestata inabilità totale al lavoro dal mese di settembre 2002 fino al 31 dicembre 2006 per motivi psichiatrici e ritenuto che il più volte auspicato miglioramento dello stato di salute in un primo tempo non è subentrato e attualmente non è ancora possibile ritenerlo duraturo, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera dal mese di settembre 2003.
Questa conclusione si giustifica tanto più se si pone mente al fatto che già nel mese di gennaio 2007 l’Ufficio AI ha intrapreso d’ufficio una procedura di revisione (doc. AI 71/1) e che, interpellato in questo ambito, il dr. __________, nel rapporto medico 2 febbraio 2007 (doc. AI 74/1-2), posta la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F. 33)” e attestata un’incapacità lavorativa nella sua attività di aiuto-cucina del 100% dal 24 settembre 2002, ha precisato che “(…) non ci sono stati cambiamenti di rilievo circa lo stato di salute della paziente dalla perizia pluridisciplinare del SAM del maggio 2004. (…)” (doc. AI 74/2).
Ora, vista l’apparente contraddizione tra quanto riportato dal dr. __________ nel suo rapporto 2 febbraio 2007 e le affermazioni del dr. __________ contenute nella perizia 6 novembre 2006 – “(…) in seguito al mio colloquio con il Dr. __________, il Collega è d’accordo con me che effettivamente vi è stato un leggero mi-glioramento e bisognerebbe assolutamente insistere che essa riprenda un’attività lavorativa al più presto, almeno nella misura del 50% (…)” (doc. AI 64/9); “(…) dunque in accordo con il Dr. __________ bisogna rivedere la sua terapia psicofarmacologica […] in modo che possa avere la possibilità di svolgere un’attività visto che praticamente dal punto di vista fisico, essa non presenta alcuna patologia importante che può causare un’inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 64/10) – queste emergenze dovranno in ogni caso essere approfondite dall’Ufficio AI nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di gennaio 2007.
Inoltre, sempre in sede di revisione – ritenuto che l’assicurata “(…) sotto l’aspetto puramente reumatologico […] per attività lavorative medio-leggere, sia da considerare almeno 70-80% abile al lavoro (…)” (doc. AI 17/26) e che “(…) a causa del problema reumatologico e neurologico non sarà mai possibile raggiungere un’attività (ndr. recte: un’abilità) del 100% in questo tipo di attività (…)” (doc. AI 17/13) – l’Ufficio AI dovrà valutare la capacità lavorativa residua globale dell’assicurata.
Al riguardo va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
PI 1
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti