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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 gennaio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, ha lavorato quale cassiera /venditrice.
A seguito di dolori lombari, e meglio a causa di una sindrome panvertebrale prevalentemente lombare e cervicale con blocchi ricorrenti lombari, essa, in data 20 marzo 1997, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, nonché acquisita una perizia neurochirurgica allestita dall’__________ di __________ per conto della Pretura di __________ (chiamata a dirimere una vertenza di risarcimento danni per violazione dell’arte medica che opponeva l’assicurata al medico curante), con decisione 24 luglio 2000 l’Ufficio AI, accertata un’incapacità al guadagno del 27,5%, aveva respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 72).
Richiamata la perizia psichiatrica 28 maggio 2001 della dr.ssa __________ (doc. AI 79), nonché il complemento peritale 31 ottobre 2001 (doc. AI 84) – entrambi ordinati dal citato giudice civile -, con sentenza 19 aprile 2002 (inc. 32.2000.82) il TCA, statuendo a Giudice unico, ha respinto il ricorso e confermato la succitata decisione amministrativa, nonché l’assenza di un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 25).
1.2. Nel mese di maggio 2004 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI, allegando il certificato 10 maggio 2004 del suo psichiatra curante, dr. __________, attestante un importante peggioramento delle condizioni di salute e la persistente incapacità lavorativa al 100% (doc. AI 94 e 96).
Tenuto conto della perizia multidisciplinare affidata al Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM) – che aveva accertato un’incapacità lavorativa globale del 30% in qualsiasi attività (doc. AI 113) – e degli accertamenti economici eseguiti dalla consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente) (doc. AI 124), con decisione 8 novembre 2005, confermata con decisione su opposizione 12 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni poiché la ricorrente presenta un grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 135).
1.3. Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del diritto a percepire una rendita intera (in subordine ¾ di rendita) dall’11 maggio 2004. In sostanza, con riferimento alla documentazione dello psichiatra curante, essa contesta la valutazione extra-somatica eseguita nell’ambito della perizia SAM. Parimenti contestato è il calcolo del grado d’invalidità. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.4. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
1.5. Con scritto 23 marzo 2007 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa (VII), allegando il 29 marzo 2007 la pertinente documentazione relativa all’assistenza giudiziaria (IX), aggiornata con scritto 22 febbraio 2008 (XI).
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
2.6. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 18 aprile 2005 (doc. Al 133) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________. Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome di personalità dipendente
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Fibromialgia
Sindrome lombovertebreale con componente spondilogena ds. su minima
discopatia a livello L5-S1.
Stato dopo caduta il 31.07.1994 e nucleotomia percutanea L4-L5 in data
11.04.1996, nonché L5-S1 in data 10.06.1996.
Cefalee emicraniche senza aura." (Doc. AI 113-15)
In merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i periti del SAM hanno evidenziato:
" (...)
L'A. va considerata abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività finora svolta di venditrice - commessa, così come nella sua professione di casalinga. Di fatto abbiamo potuto evidenziare un miglioramento dello stato clinico dell'A., soprattutto a livello reumatologico, dove, nel corso degli anni, è emerso chiaramente come la componente organica sia sempre meno importante, mentre ha prevalso l'origine somatoforme. Infatti la RM eseguita nel 2004 non ha mostrato esiti cicatriziali. Nel corso del tempo si è verificato lo sviluppo di una patologia somatoforme che comunque, a detta dal nostro consulente dr. __________, non è tale e grave da giustificare un'incapacità lavorativa superiore al 20% e segnala inoltre la tendenza, da parte dell'A., ad esagerare la sintomatologia psichica e somatica. (...)" (Doc. AI 113-19)
Con il presente ricorso l’assicurata contesta in particolare la valutazione psichiatrica.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, nell’ambito dell’esecuzione della valutazione multidisciplinare l’assicurata è stata sottoposta ad una perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________. Nel rapporto 10 febbraio 2005 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo l’esposizione della consueta anamnesi e dopo la visita dell’assicurata, ha diagnosticato una sindrome di personalità dipendente (ICD10-F60.7), una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) ed una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale lieve (ICD10 F33.0).
Concordando con la valutazione psicopatologica eseguita nel maggio 2001 dalla dr.ssa __________ per conto della Pretura di __________, egli ha evidenziato:
" (...)
Concordo quindi con la presenza di un disturbo di personalità preponderantemente di tipo dipendente con un "io" psicologico debole, e con una progressiva caduta dei meccanismi di controllo rigidi ed ossessivi, con l'insorgenza di un processo di somatizzazione algica lombare a partire dal 1994. In questo periodo della sua vista l'assicurata si confrontava con il dovere adempiere il ruolo di madre, di donna e di lavoratrice. È in questo contesto esistenziale e psicologico nel quale emergono i primi sintomi somatizzati e appare la malattia come rifugio della sua debolezza strutturale.
In seguito i due interventi chirurgici di nucleotomia L4/L5 avvenuti nel 1996, hanno peggiorato il decorso clinico del quadro sopraccitato, con un'inadeguata elaborazione del dolore che ormai è diventata cronica.
Il collega dr. __________ cita l'insorgenza di una sindrome depressiva-reattiva insorta a partire dal luglio 2003.
Al momento attuale, da un punto di vista clinico, si constata una sindrome depressiva lieve con caratteristiche cliniche di un processo passivo del comportamento e della affettività, con una accentuazione ed esagerazione della sofferenza soggettiva.
È probabile quindi, che la sua tendenza all'accentuazione dei sintomi sia una forma di "fuga della realtà" accessoria alla somatizzazione, dopo avere esaurito altri meccanismi messi in atto in passato come la proiezione e la negazione. Attualmente, e dopo il processo di "risarcimento danno", si vede confrontata nuovamente con se stessa e quindi con le proprie difficoltà nel dovere affrontare una realtà emotiva e psicologica da "adulta". Il suo attuale desiderio di maternità, nonostante le sue grosse difficoltà, è un esempio eloquente di quanto espresso sopra, in quanto attraverso il ruolo nella maternità la sua vita affettiva trova un significato e un senso, anche se falese.
A mio avviso, lo stato depressivo attuale è un processo fenomenologico di tipo endogeno, e non reattivo. Il quadro clinico è lieve in quanto non è verificabile nessuna alterazione delle funzioni cognitive nè una forma grave di pensiero a tematica depressiva maggiore, nè la messa in atto di un grave processo regressivo del comportamento. (...)" (Doc. AI 113-38+39)
Il perito ha concluso per una incapacità lavorativa del 20% per ogni attività esigibile, ribadendo che tale valutazione è giustificata dal fatto che l’assicurata presenta una tendenza alla passività ed all’esagerazione della sintomatologia psichica e somatica, che è comunque presente una quota di angoscia lieve, che le funzioni cognitive sono inalterate e che le funzioni volitive sono di difficile valutazione poiché potrebbero esse coinvolte nel processo di passività citato sopra.
Alla succitata valutazione la ricorrente contrappone il rapporto 2 settembre 2005 dello psichiatra curante, dr. __________, il quale, partendo sostanzialmente dalle medesime diagnosi apportate dal dr. __________, ha in particolare evidenziato:
" (...)
Il decorso clinico correlato dagli insuccessi terapeutici, sia psichiatrici sia reumatologici, presenta oramai un'evoluzione cronicizzate: sono peggiorati i dolori, la forza lavorativa e l'umore.
Sono altresì divenuti più complessi e capricciosi i disturbi dell'umore e del carattere le cui radici affondano nei vissuti conflittuali della sua infanzia (relazione con la madre e sradicamento socio-culturale in particolare).
Una situazione di compromissione delle funzioni vitali, l'Io fragile, il narcisismo ferito, la confrontano con i propri limiti alle frustrazioni, alla tolleranza, all'adattamento e la espongono in modo determinante alla pressione delle esigenze della realtà.
A queste condizioni l'elaborazione del dolore diventa pressoché irrealizzabile. A volte sembra sperare in una soluzione magica; si sente esclusa da un processo di guarigione attivo.
Sviluppa un processo passivo del comportamento e dell'affettività, con conseguenti regressioni infantili e con vissuti di fragilità, di vulnerabilità,. con la minaccia della perdita dell'equilibrio psicologico relazionale e - in ultima analisi - degli affetti.
Il decorso della malattia, con le manifestazioni dei disagi, ininterrottamente, clinicamente assillanti cancella l'ipotesi di nevrosi da rendita caratterizzata da "esagerazione dei sintomi" come sostenuto invece dal Dott. __________ nella perizia
2005.
Appare impossibile sostenere una farsa in occasione delle continue e interminabili investigazioni.
D'altronde non presenta una patologia borderline perversa.
La fragilità narcisistica quindi, la difficoltà di elaborazione del dolore, legata all'immagine disturbata ad essa correlato, spiegano il carico di sofferenza da sopportare.
Sosteniamo quindi la Sua richiesta del 27.06.2000, Gentile Avvocato, in cui si chiede una rendita per la signora RI 1 non inferiore al 50%. Soluzione che permetterebbe concretamente almeno un'agevolazione nella gestione della famiglia e dei rapporti sociali essenziali.
Il rifiuto di tali misure metterebbe la nostra paziente in ulteriori condizioni psicologiche a rischio di grave scompenso depressivo-caratteriale." (Doc. AI 119-3)
Orbene, da un attento esame dei succitati referti, questo TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione del dr. __________, il cui referto è privo di contraddizioni.
Innanzitutto va evidenziato che dallo stato psichico riportato nella perizia non risulta che l’assicurata presenti problemi cognitivi, che svolga un tenore di vita isolato, che abbia perso una capacità integrativa, seppur ridotta, in ambito familiare. Non risulta nemmeno che la ricorrente sia portatrice di una patologia psichiatrica maggiore. Non a caso, nella perizia SAM è stato evidenziato che “ l’attestato peggioramento a livello psicologico descritto dall’assicurata e dal suo psichiatra curante dr. __________ non trovano riscontro durante la visita peritale presso il SAM ed è anamnesticamente smentita pure dall’assicurata “(doc. AI 113-19).
Certo che nell’ambito della perizia del 2001 la dr.ssa __________, valutando una piena capacità lavorativa in attività leggere, aveva individuato una prognosi sfavorevole, (raccomandando tuttavia un rapido inserimento lavorativo; cfr. perizia pag. 25; doc. AI 79-25), che, come visto, ha trovato conferma nella parziale abilità al lavoro accertata dal perito dr. __________.
Non è invece sostenibile quanto affermato dal dr. __________ nel già citato rapporto 2 settembre 2005, allorquando propone l’erogazione di una rendita non inferiore al 50% quale “soluzione che permetterebbe almeno un’agevolazione nella gestione della famiglia e dei rapporti sociali essenziali”, poiché altrimenti verrebbe confermato l’effetto terapeutico dell’erogazione di una rendita, mentre il diritto alla rendita dipende dal grado d’invalidità, quest’ultimo concetto di natura economica.
Da notare inoltre che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Infine, i certificati 12 e 14 febbraio 2007 del dr. __________ (doc. A2 e A3) non apportano validi motivi per ritenere un rilevante peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurata. Nel primo egli sostiene che l’assicurata non è in grado di esercitare alcuna attività lucrativa, in quanto “…. soffre di un disturbo depressivo dell’umore e dell’energia vitale…oltre che la sofferenza somatica e le ripercussioni nell’ambito familiare, in modo ingravescente..”, situazione già nota in ambito della perizia SAM (cfr. pag. 8; doc. AI 113-8).
2.9. Per quel che concerne la valutazione globale della capacità lavorativa, i periti del SAM hanno pertinentemente sostenuto:
" (...)
Complessivamente dunque non possiamo attestare un'incapacità lavorativa superiore al 30%. Infatti la problematica reumatologica, quella psichiatrica ed anche quella neurologica, si riferiscono al sintomo cardinale dell'A. e cioè il dolore e quindi considerano lo stesso sintomo, pertanto, soprattutto la patologia reumatologica e psichiatrica non possono essere sommate. (...)" (Doc. AI 113-19)
Al riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485, confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03).
In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente presenta un’abilità al lavoro del 70% nelle attività finora svolte di casalinga, cassiera, venditrice ed in tutte le altre attività lavorativa di pari impegno fisico e più leggere (cfr. perizia pag. 19; doc. AI 113-19).
2.10. Accertata dunque una capacità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, con rapporto 4 novembre 2005 la consulente, tenuto conto dei dati medici, ha evidenziato che:
" (...)
Sono infatti esigibili tutte quelle attività semplici, leggere e non qualificate tipiche del secondario e del terziario, che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'A.
Oltre alla precedente attività quale venditrice-commessa l'A., a livello teorico in un mercato del lavoro equilibrato, potrebbe essere impiegata quale custode, operaia generica (assemblaggio, confezione, produzione, stampa, lucidatura, etichettatura, imballaggio, ...), addetta alla qualità/sorveglianza, cassiera, stiratrice, ausiliaria delle pulizie e collaboratrice nelle economie domestiche, alberghi e/o ristoranti. (...)" (Doc. AI 124-2)
La ricorrente contestata l’esistenza di una residua capacità lavorativa in attività adeguate, sostenendo:
" (...)
Tuttavia, considerati i problemi fisici della ricorrente, l'assenza di qualsiasi formazione specifica e di ogni minima conoscenza informatica, non si vede com'ella potrebbe essere impiegata nell'ambito industriale come operaia generica, dov'è indispensabile la conoscenza dell'informatica di base per l'utilizzo dei macchinari ed è data la necessità di sollevare pesi importanti, oltre che imposto il mantenimento di posizioni statiche a lungo.
Parimenti inimmaginabile che la ricorrente possa lavorare quale cassiera, rispettivamente quale stiratrice, ausiliaria di pulizia, collaboratrice nelle economie domestiche e/o negli alberghi e ristoranti, ritenuto che ella non è in grado di sollevare pesi, ciò che invece tali lavori comportano manifestamente (si pensi alla pulizia dei vetri, al cambiamento delle lenzuola nelle camere, al peso delle ceste di biancheria, ...). (...)" (Doc. I, pag. 8)
Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicher-ungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Orbene, nel caso in esame non vi sono validi motivi per discostarsi dalla valutazione della consulente. Le limitazioni fisiche dell’assicurata sono individuabili nell’evitare di sollevare pesi superiori ai 10-20 chili, di rimanere per un periodo molto prolungato in posizioni statiche con la colonna leggermente piegata in avanti o assumere posizioni non ergonomiche con la colonna lombare (cfr. capitolo “patologia reumatologica”; perizia SAM pag. 18). Le professioni indicate dalla consulente, in particolare quelle di sorveglianza e di controllo, non necessitano i movimenti che la ricorrente è tenuta ad evitare. In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, le professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure quelle nel campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2) sono, come detto, in casu da ritenere adeguate allo stato di salute dell’assicurata.
2.11. Per la determinazione del grado d’invalidità, non contestata dall’assicurato, la consulente ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale venditrice (reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido).
2.11.1. Riguardo al reddito da valido, la consulente ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sana, aggiornato a fr. 33’828.— nel 2005.
2.11.2. Conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso di specie, nella decisione formale 8 novembre 2005 l’Ufficio AI aveva determinato il reddito da invalido basandosi sulla tabella salariale TA13.
A seguito del succitato cambiamento di giurisprudenza, in applicazione dei dati salariali statistici nazionali (tabella TA1), con la decisione contestata, l’amministrazione ha rettamente proceduto al seguente calcolo:
" (...)
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido, il medesimo è stato stabilito in base alle tabelle statistiche teoriche RSS, ritenuto che l'assicurata può svolgere attività adeguate presenti sul mercato libero del lavoro con capacità lavorativa residua del 70%. Ritenuta la RSS 2004, aggiornata al 2005 (ultimo adeguamento disponibile al momento dell'emissione della presente decisione), donna, dati federali (tabella TA1), categoria 4 e mediana, con capacità di lavoro del 70%, e con riduzione del 10% applicata dalla consulente, risulta un reddito ipotetico da invalido di fr. 30'914.-. Dal raffronto dei redditi emerge una perdita lucrativa del 9%.
Lo scrivente Ufficio rileva inoltre che la valutazione emessa dalla consulente relativa alla riduzione apportata al reddito da invalido del 10% non è soggetta a critiche, pertanto non sono ravvisabili motivi validi per poterne giustificare la disattenzione. (...)" (Doc. AI 135-6)
Alla medesima conclusione si giunge volendo ammettere una riduzione massima del 25% del reddito, così come postulato dalla ricorrente. Infatti, dal raffronto tra fr. 33'828.-- e fr. 25’761.-- (75% di fr. 49'070.-- = fr. 36'802.--; con capacità lavorativa del 70% = 25'761) risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 23,70% (24%). L’esito non cambierebbe nemmeno volendo aggiornare i redditi di riferimento al 2007, anno dell’emissione della decisione contestata.
Tenuto conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.12. La ricorrente ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria neutra.
A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Inoltre va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la perizia del SAM. Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
2.13 Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.
2.14.
2.14.1. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
2.14.2. L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss., 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195; Cocchi-Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CC (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165). Il limite per ammettere uno
stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore
al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento
variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U
102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di
quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI
1996 U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
H., pag. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i presupposti sono adempiuti (SVR 2000 UV Nr. 3; cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”), non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.14.3. Nel caso in esame, dall’attestato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e dalla documentazione prodotta, aggiornata al gennaio 2008, risulta che la ricorrente è coniugata, con due figli minorenni (nati rispettivamente nel 1995 e 2001) in comunione domestica. Dal medesimo attestato risulta che l’istante non ha nessuna attività lucrativa, mentre suo marito, rispetto al precedente attestato municipale, ha ripreso un’attività lucrativa percependo, a dipendenza delle ore lavorative eseguite, nel dicembre 2007 fr. 3'589,10, nel gennaio 2008 fr. 2’580,95, al netto degli oneri sociali. Dal mese di luglio 2007 non è più erogato l’assegno integrativo. Quale unica sostanza è stata dichiarata un’autovettura intestata al marito. Non computabile è la polizza sulla vita, scadente al 2038 in quanto, conformemente alla giurisprudenza succitata al consid. 2.14.2, “non disponibile” al momento della presente procedura.
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve anzitutto essere applicato l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso, a cui vanno aggiunti fr. 500.-- d’importo base mensile per figlio di oltre 12 anni e fr. 350.-- per figlio tra i 6 e 12 anni. Complessivamente l’importo base mensile ammonta quindi a fr. 2'400.--. A titolo di spese i coniugi RI 1 versano fr. 1'150.-per il canone di locazione dell’abitazione, a cui vanno aggiunti fr. 247,70 di premio cassa malati. Già in questo stadio le spese complessive di fr. 3'797,70 non possono essere coperte dal salario mensile, motivo per cui è dato il requisito dell’indigenza.
Dal momento che la ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, l’intervento di un avvocato è da ritener perlomeno indicato. Inoltre, le argomentazione ricorsali non erano palesemente destituite di esito favorevole.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti