Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.61

 

DC/sc

Lugano

14 maggio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2007 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell'8 gennaio 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, è beneficiaria di una rendita intera d'invalidità.

                                         Il 17 marzo 2004 l'assicurata ha presentato una domanda per ottenere ad un assegno per persone grandi invalidi dall'AI.

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione dell'8 gennaio 2007 l'UAI ha confermato una precedente decisione del 27 giugno 2005 ed ha rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno per grandi invalidi.

 

                                         Secondo l'amministrazione, RI 1 non necessita di un accompagnamento nell'organizzare la realtà quotidiana e nemmeno di una sorveglianza personale permanente.

                                         Al riguardo l'UAI si è così espressa:

 

"  (...)

In concreto l'ulteriore documentazione medica prodotta in fase di opposizione è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Il SMR ha potuto confermare che non si rilevano, dagli atti dell'incarto, elementi motivanti una limitazione dell'autonomia tale da giustificare il diritto all'assegno per grandi invalidi. Il fatto di essere soggetta a rischio di cadute, conseguenza dei capogiri (aspetto già valutato precedentemente, che si verifica in modo occasionale) non è ritenuto motivo di incapacità o di limitazione dell'autonomia."

(Doc. A1)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale ritiene di avere diritto all'assegno per grandi invalidi e rileva in particolare:

 

"  (...)

Nella perizia profonda (non solo rapporto) dello specialista neurologo e psichiatrico Prof. Dr. med. __________ è scritto però esplicito

-   alla pagina 12 secondo capoverso "... Auch diese Schwindelanfälle treten häufig auf und haben sich bis heute nicht gebesser.

                                  Zunehmend stellten sich Ängste vor dem möglichen Auftreten der Schwindelattacken ein, was dazu führte, dass Frau RI 1 das Haus nicht mehr alleine verlassen kann ..."

-   all'inizio della pagina 13 "... Die Patientin ist durch die Unfallfolgen in erheblichem Ausmass in ihrem Alltagsleben und in ihrer beruflichen Tätigkeit behindert und eingeschränkt. Sie hat stark an Selbständigkeit verloren, kann ihrem Haushalt, der Tierhaltung, dem Ferienhäusergeschäft und der Grundstücksverwaltung nur noch sehr eingeschränkt vorstehen und ist in allen Bereichen auf die Hilfe der Familie angewiesen. Durch Schmerzen, Schwindel und Ängste ist sie ausserdem in ihrer Lebensqualität und freien Entfaltung bedeutend eingeschränkt".

-   Alla pagina 14 "... zu besonders schweren und anhaltenden Beeinträchtigungen führen konnte. Dieser psychoreaktive Anteil des Gesamt-Störungsbildes ist indessen ebenso kausal auf das Unfallereignis zurückzuführen wie die im engeren Sinne organisch bedingten Beeinträchtigungen.

                                  Dieses nach Dauer und Ausmass erheblich ausgeprägte somatische und psychische Beschwerdebild ist offenbar chronifiziert im Sinne eines sog., "Chronischen posttraumatischen Syndroms". Die therapeutischen Möglichkeiten sind im wesentlichen ausgeschöpft.

 

La perizia del Prof. Dr. med. __________ è verificato anche con una testimonianza davanti la Pretura di __________ in seguito di una causa civile e si legge anche nel verbale di udienza del 24.10.2005 nella seconda metà delle pagine 3: "... Dopo aver riletto il mio referto da pag. 11 a pag. 15, ne confermo integralmente il contenuto e le conclusioni da me formulate ...".

 

Secondo la perizia del Prof. Dr. med. __________ e del suo verbale rimane il fatto che l'assicurata dipende a una terza persona, non è più in grado di stare da sola.

Testimone: __________, __________, __________, __________, __________, __________. (...)" (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 5 marzo 2007 l'UAI propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. V).

 

                               1.5.   Il 20 marzo 2007 l'assicurata ha comunicato al TCA che la Pretura di __________ ha ordinato una perizia medica specialistica (cfr. Doc. VII).

 

                                         Su richiesta del TCA (cfr. Doc. IX), il 21 dicembre 2007 (cfr. Doc. X) la ricorrente ha trasmesso una perizia del 27 aprile 2007 del dottor __________, capo del servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ e della dottoressa __________, medico assistente in neurologia (cfr. Doc. C/2).

 

                                         L'assicurata ha pure allegato uno scritto del Prof. __________ del 27 novembre 2007 (Doc. C/1).

 

                               1.6.   Invitato ad esprimersi su questa documentazione l'UAI, il 4 febbraio 2008, fondandosi su una presa di posizione del SMR (cfr. Doc. XIIbis), ha confermato la richiesta di respingere il ricorso (cfr. Doc. XII).

 

                               1.7.   Il 20 febbraio 2008 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti al dottor __________ (cfr. Doc. XIV), che ha risposto il 9 marzo 2008 (cfr. Doc. XV).

                                         Il TCA il 12 marzo 2008 ha invitato le parti a formulare osservazioni.

                                         L'UAI lo ha fatto il 17 marzo 2008 (cfr. Doc. XVII) mentre l'assicurato è rimasta silente.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);

 

                                         Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

 

                                         - vestirsi/svestirsi

                                         - alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         - mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale

                                         - andare al gabinetto

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

                                        

                                         Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

 

                                         L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

                                         La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

                                         È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

 

                                         L'accompagnamento è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino abbandonati a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).

 

                                         L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

                                         La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

 

                                         a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c)   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

 

                                         Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

 

                                         a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,

                                         b) necessita di una sorveglianza personale permanente,

                                         c)   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

                                         d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,

                                         e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

 

                                         L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:

 

                                         Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

 

                                         a.              non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

                                         b.              non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

                                         c.   rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

 

                                                      Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

 

                                                      È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

 

                                         Ai sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è conforme alla volontà del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non avevano bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana prima del raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto all'assegno per grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha violato nè il principio costituzionale della parità di trattamento, nè il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art. 43bis cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione della grande invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1 OAVS della necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana in ambito AVS.

 

                                         In un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha stabilito che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla salute psichica o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per altre ragioni (ad esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza visiva).

                                     

                               2.2.   Nella presente fattispecie l'inchiesta a domicilio effettuata il 16 giugno 2005 dall'assistente sociale __________ (cfr. Doc. AI 194-1 - 194-5) ha in particolare permesso di constatare quanto segue:

 

"  (...)

3.          Informazioni sulla grande invalidità

 

Ho incontrato la signora RI 1 al suo domicilio; al colloquio era presente anche il signor __________, suo ex-marito, con il quale convive.

 

3.1.1     Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi

 

Autonoma

 

3.1.2     Alzarsi, sedersi e coricarsi

 

Autonoma

 

3.1.3     Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in purea o per sonda, escluse le diete)

 

Autonoma

3.1.4     Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)

 

Autonoma

 

3.1.5     Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene personale/controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)

 

Autonoma

 

3.1.6     Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti sociali

 

La signora RI 1 afferma di non uscire di casa se non accompagnata da un familiare. Solo in caso di necessità, afferma, potrebbe guidare l'automobile.

Afferma che il suo stato di salute è molto mutevole, e per questo motivo si sente molto insicura. Teme di cadere, di farsi male nuovamente. Le vertigini appaiono improvvisamente causandole un importante malessere. Non guida più l'automobile, per gli stessi motivi.

 

Per quanto riguarda il mantenimento dei contatti sociali spiega di non poter prendere impegni o appuntamenti poiché, spesso, il suo malessere è tale da non permetterle di incontrare persone. Non riesce ad intrattenere relazioni quando sta male. Il signor __________ afferma di doverla stimolare ad intrattenere contatti fuori casa.

 

3.1.7     A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es. ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i contatti sociali.

 

No.

3.2        La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana a intrattenere contatti fuori casa, presenza regolare di una terza persona per evitare l'isolamento permanente)

 

L'assicurata sostiene di essere stata una persona molto attiva, piena di iniziative, socievole e capace nell'amministrazione degli immobili di sua proprietà e nel trattare con i clienti. Il signor __________ sottolinea come, dopo il trauma carnico-cervicale subito nel 1997, il carattere dell'assicurata è cambiato e le sue capacità sociali e organizzative sono continuamente diminuite.

Per questo motivo è stata inoltrata la richiesta di AGI. Il signor __________ ritiene che la signora RI 1 necessita di aiuto nell'organizzazione della sua realtà quotidiana e necessita di continua stimolazione. Ricorda che la signora RI 1 non accetta di stare da sola e i familiari si organizzano in tal senso.

 

3.3        La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di trattamenti?

 

No. Assume autonomamente: Celebrex, Lexotanil, Saroten retard.

 

3.4        La persona assicurata necessita di una sorveglianza personale?

 

Non nel nesso inteso dal marginale 8035 CIGI.

La signora RI 1, per ansia e insicurezza, non accetta di stare da sola. I familiari si alternano nel rimanere con lei.

 

3.5        La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?

 

No.

 

3.6        L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità?

 

No.

 

4.          Proposta di decisione

 

In questa particolare situazione, ho riportato le dichiarazioni dell'assicurata e del suo convivente, signor __________.

 

È di competenza del SMR stabilire se le diagnosi riguardanti l'assicurata sono tali da giustificare la necessità di accompagnamento per far fronte alle necessità della vita come descritto nei marginali CIGI 8040 al 8055.

 

Allego la perizia redatta nel marzo 2002 dal Prof. Dr.med. __________, specialista in neurologia, Psichiatra e psicoterapia, documento che mi ha consegnato il signor __________.

 

Il colloquio con la signora RI 1 si è svolto in modo cordiale, in lingua tedesca. La signora si è espressa con chiarezza, in modo adeguato e ha spiegato personalmente le sue difficoltà. Il signor __________ completava le sue dichiarazioni, offrendomi il suo punto di vista." (Doc. AI 194-3+4+5)

 

                                         Questo accertamento a domicilio effettuato dall'assistente sociale (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197) permette al TCA già sin d'ora di escludere che l'assicurata abbia diritto ad un assegno per grandi invalidi di  grado elevato o di grado medio: RI 1 non è infatti impedita di compiere almeno due atti ordinari della vita (cfr. consid. 2.1).

                                         Resta da stabilire se RI 1 deve o no essere ritenuta grande invalida di grado lieve.

 

                                         In tale contesto va sottolineato che non entrano in considerazione le ipotesi delle lettere da a) a d) dell'art. 37 cpv. 3 OAI (cfr. consid. 2.1).

 

                                         In particolare, come giustamente rilevato dall'assistente sociale,  non è necessaria una sorveglianza personale permanente ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 lett. b OAI (cfr. la Circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), in vigore dal 1° gennaio 2004, n. 8035:

 

"  La sorveglianza personale permanente significa che la persona assicurata deve aver vicina tutto il giorno, con interruzioni brevi, una terza persona perchè non può essere lasciata sola (RCC 1989 p. 190 cons. 3b, 1986 p. 510, 1980 p. 66 cons. 4b [p. es. per assenze mentali]; cfr. N. 8020).

In linea di principio si deve presumere la necessità della sorveglianza personale quando la persona assicurata con ogni probabilità, nuocerebbe a sè stessa o a terzi se non fosse sorvegliata"

 

                                         e STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006:

 

"  Il requisito della sorveglianza personale permanente non si riferisce agli atti ordinari della vita ma a prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell’assicurato; in tale contesto il termine “permanente” non ha il significato di 24 ore su 24, ma deve essere inteso in antitesi a transitorio (DTF 107 V 139, 106 V 158; RCC 1990 p. 51);").

 

                                         L'assegno per grande invalido di grado lieve potrebbe pertanto essere riconosciuto all'assicurata soltanto qualora ella fosse costretta a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzare della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 lett. e OAI.

                               2.3.   Come visto (cfr. consid. 2.1) l'art. 38 cpv. 1 OAI prevede al riguardo tre ipotesi:

 

                                         - non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona (lett. a);

                                         - non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona (lett. b);

                                         - rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (lett. c).

 

                                         La già citata Circolare dell'UFAS sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, riguardo a queste nozioni, ai numeri 8048-8053 stabilisce quanto segue:

 

"  3.5.2     Casi d'applicazione

 

Articolo 38 capoverso 3 primo periodo OAI

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1.

 

La necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi della legge è data se la per­sona assicurata:

-   non può vivere autonomamente senza l'accompagna­

    mento di una terza persona oppure

-   non può compiere le attività della vita quotidiana e in­ trattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona oppure

-   rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo

    esterno.

Questo elenco è esaustivo.

 

3.5.2.1  Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma

 

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quoti­diana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagna­mento è dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:

-   aiuto nella strutturazione della giornata;

-   sostegno nell'affrontare situazioni della realtà quoti­diana (p. es. problemi di vicinato, questioni legate alla salute, all'alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative ecc.);

-   istruzioni per sbrigare i lavori domestici nonché sorve­glianza/controllo.

 

3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa

 

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quoti­diana è necessario affinché la persona assicurata sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.). Deve trat­tarsi di un accompagnamento effettivo.

 

3.5.2.3 Accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente

 

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quoti­diana è necessario per evitare il rischio che la persona assicurata sia permanentemente isolata dal mondo esterno e che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. II rischio puramente ipotetico di un isola­mento dal mondo esterno non è sufficiente; l'isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi manifestati nella persona assicurata. Il necessario accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell'incitamento a stringere contatti (p. es. portare la per­sona assicurata a manifestazioni).

 

3.5.3     Accompagnamento regolare nell'organizzazione della realtà quotidiana

 

Articolo 38 capoverso 3 primo periodo OAI

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'orga­nizzazione della realtà quotidiana che è regolare ...

 

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quoti­diana è considerato regolare se, sull'arco di tre mesi, è ne­cessario in media per almeno due ore alla settimana."

 

                                         Al riguardo vedi pure "Commentaire des modifications du RAI"  du 21 mars 2003 in Pratique VSI 2003 pag. 334 nel quale vengono menzionati l'uscire dalla propria abitazione per fare acquisti, per andare dal medico, per prendere contatto con gli uffici amministrativi.

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 133 V 450 consid. 2.2.4; DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza I 211/05 del 23 luglio 2007 pubblicata in DTF 133 V 450 il Tribunale federale ha stabilito che "l'accompagnamento nell'organizzazione della vita quotidiana" non comprende nè "l'aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita", nè "le cure" e neppure "la sorveglianza". Esso configura una misura di assistenza complementare e indipendente. La concretizzazione dei casi di applicazione d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana da parte dell'UFAS (cifre marg. 8050-8052 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI] nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) è, di principio, materialmente giustificata e quindi conforme a legge e ordinanza.

                                         La cifra marg. 8053 CIGI non lede il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), nè il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), nè il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e neppure la LDis .

                                         Nell'ambito dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana a norma dell'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si deve tener conto dell'aiuto diretto o indiretto di terzi. Pertanto, la persona accompagnatrice può anche personalmente eseguire le attività necessarie se la persona assicurata per motivi di salute non è più in grado di farlo nonostante istruzione o sorveglianza / controllo.

                                         Riguardo alla modalità nella quale effettuare gli accertamenti, atti a stabilire se si è in presenza di una situazione che necessita l'accompagnamento nella vita quotidiana, la nostra Massima Istanza si è così espressa:

 

"  11.

11.1

11.1.1Bei der Erarbeitung der Grundlagen für die Bemessung der Hilflosigkeit ist eine enge, sich ergänzende Zusammenarbeit zwischen Arzt und Verwaltung erforderlich. Ersterer hat anzugeben, inwiefern die versicherte Person in ihren körperlichen bzw. geistigen Funktionen durch das Leiden eingeschränkt ist. Der Versicherungsträger kann an Ort und Stelle weitere Abklärungen

vornehmen. Bei Unklarheiten über physische oder psychische bzw. geistige Störungen oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie

der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden persönlichen Überwachung und der Pflege sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn

klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht (BGE 130 V 61 ff.; erwähntes Urteil I 296/05, E. 2.2.3).

 

Im Falle einer Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit stellt der

Abklärungsbericht im Haushalt ein geeignetes Beweismittel für die Bemessung der Invalidität der betroffenen Personen dar. Stimmen jedoch die Ergebnisse der Haushaltabklärung nicht mit den ärztlichen Feststellungen der Behinderungen im gewohnten Tätigkeitsbereich überein, so haben Letztere in der Regel mehr Gewicht als die im Haushalt durchgeführte Abklärung (vgl. SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81 E. 5.1.1, I 249/04; AHI 2004 S. 137, I 311/03).

 

Diese Rechtsprechung gilt entsprechend auch für die Abklärung der

Hilflosigkeit unter dem Gesichtspunkt der lebenspraktischen Begleitung.

 

11.1.2 Gemäss Rz. 8144 KSIH (vgl. auch AHI 2003 S. 329) hat zusätzlich der regionale ärztliche Dienst (RAD) die Angaben des Berichts über die Abklärung an Ort und Stelle zu visieren. Falls sich bereits ein spezialisierter Dienst (z.B. sozialpsychiatrischer Dienst oder Beratungsstelle) mit der versicherten Person befasst hat, hat die IV-Stelle einen Bericht dieses Dienstes einzuholen.

 

11.1.3 Hinsichtlich des Beweiswerts eines Arztberichts ist entscheidend, ob er für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet und nachvollziehbar sind (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352; SVR 2006 IV Nr. 27 S. 92 E. 3.2.4, I 3/05, je mit Hinweisen).

 

11.2

11.2.1 Die IV-Stelle stützte sich bei der Prüfung des Anspruchs auf den Bericht über die Abklärung an Ort und Stelle vom 24. März 2004, dessen Ergebnis umstritten ist.

 

 

11.2.2 In medizinischer Hinsicht liegen als aktuellste Unterlagen die

EEG-Berichte des Spitals X.________ vom 27. Januar 2004 und 21. Oktober 2003 sowie der Bericht des Dr. med. A.________, Kinder- und Jugendmedizin FMH, vom 29. September 2002 bei den Akten. Dr. med. A.________ diagnostizierte eine komplex-partielle Epilepsie sowie eine geistige Behinderung mit autistischen

Zügen. Im Bericht vom 21. Oktober 2003 wurde unter dem Titel "Klinische Angaben" ausgeführt, der Versicherte leide an komplex-partieller Epilepsie, behandelt zwischen 1989 und 1992 sowie ab 1999, anfallsfrei seit Juni 1999.

Es bestehe eine geistige Behinderung mit Beschäftigung in beschützender Werkstätte. Der Versicherte sei anfallsfrei auch unter zwischenzeitlicher vorsichtiger Reduktion der Medikation. Am 27. Januar 2004 wurde unter der Rubrik "Klinische Angaben" zusätzlich dargelegt, nach zwischenzeitlicher Einstellung der Medikation seien am 10. Oktober 2003 und im Dezember 2003 Anfallsrezidive aufgetreten. Die Medikation sei in angepasster Dosierung

wieder aufgenommen worden.

 

Diese drei ärztlichen Berichte enthalten keinerlei Angaben zur Frage,

inwiefern der Versicherte durch das Leiden im Hinblick auf die Frage der lebenspraktischen Begleitung in seinen psychischen oder geistigen Funktionen eingeschränkt ist (n.d.r. sottolineatura del redattore). Beispielsweise fehlen aktuelle ärztliche Angaben zu der vom Versicherten geltend gemachten Antriebsarmut (E. 4.4 hievor).

 

Bezüglich des erforderlichen RAD-Visums (vgl. Rz. 8144 KSIH) ist Folgendes festzuhalten: Die Akten enthalten ein Feststellungsblatt vom 13. April 2004, worin unter Verweis auf den Abklärungsbericht vor Ort vom 24. März 2004 die Abweisung der lebenspraktischen Beratung beantragt wird. Weiter befindet sich bei den Akten ein Blatt mit der Überschrift "Stellungnahme zum Feststellungsblatt/IV-Word durch RAD", worin unter Verweis auf das Feststellungsblatt vom 13. April 2004 unter der Rubrik "Beschluss/IV-Word i.O." die Abkürzung "i.O." vermerkt ist. Auf diesem Blatt steht zuunterst computerschriftlich der Passus "Datum/Name oder Kurzzeichen: 20.4.04/Z.".

Eine Unterschrift oder ein handschriftliches Visum figuriert auf diesem Blatt jedoch nicht, was nicht rechtskonform ist. Arztberichte sind handschriftlich zu unterzeichnen oder zu visieren, damit darauf abgestellt werden kann.

 

Im medizinischen Punkt ist das Vorgehen der IV-Stelle mithin nicht

rechtsgenüglich.

 

11.2.3 Weiter ist zu beachten, dass der Versicherte in der Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung vom 11. Februar 2004 die Frage bejahte, ob sich ein spezialisierter Dienst mit ihm befasst habe, und diesbezüglich die Institution L. angab. Ein Bericht dieser Institution liegt jedoch entgegen Rz. 8144 KSIH nicht bei den Akten.

 

11.3 Nach dem Gesagten genügen die von der IV-Stelle durchgeführten Abklärungen nicht, um die Hilflosigkeit und die Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung rechtsgenüglich zu beurteilen. Auf den Bericht über die Abklärung an Ort und Stelle vom 24. März 2004 kann für sich allein nicht abgestellt werden, zumal er in den vom Versicherten angeführten Punkten (vgl. E. 4.4 hievor am Ende) ungenau ist. Die Sache ist demnach an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit sie zusätzliche Berichte des behandelnden

Arztes sowie der Institution L. einhole und erforderlichenfalls eine weitere medizinische Abklärung, insbesondere psychiatrischer Richtung, vornehme. Sie wird weiter zu entscheiden haben, ob eine neue Abklärung an Ort und Stelle durchgeführt werden soll oder aber der Bericht vom 24. März 2004 unter Beizug eines Arztes daraufhin zu überprüfen ist, inwieweit er den medizinisch festgestellten Beeinträchtigungen hinreichend Rechnung trägt (vgl. auch

erwähnte Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 296/05, E. 5.2, und I 728/03 vom 3. Februar 2004, E. 2.2). Zudem ist der Bericht an Ort und Stelle vom RAD nachvollziehbar und folglich handschriftlich visieren zu lassen.

Danach wird die IV-Stelle über das Leistungsbegehren neu befinden. Gestützt auf die ergänzende medizinische Abklärung wird sie zum Beginn eines allfälligen Leistungsanspruchs im Lichte von Art. 42 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 IVG Stellung zu nehmen haben (vgl. hiezu auch Rz. 8096 ff. KSIH).

 

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten, welche die Eltern in ihrer Vormundfunktion nach Art. 398-419 ZGB zu erledigen haben, nicht zu berücksichtigen sind (Art. 38 Abs. 3 Satz 2 IVV; vgl. auch Rz. 8054 KSIH).

 

12.

Die Vorinstanz hat im Ergebnis zu Recht erkannt, dass ein allfälliger

Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades wegen Angewiesenheit auf dauernde lebenspraktische Begleitung in übergangsrechtlicher Hinsicht frühestens ab 1. Januar 2004 entstehen kann und kein vor dieses Datum zurück reichender Nachzahlungsanspruch besteht. Dies ist denn auch unbestritten und

entspricht dem Grundsatz der Nichtrückwirkung gesetzlicher Bestimmungen; Streitfragen sollen nicht nach einem Recht beurteilt werden, das zur Zeit ihrer Entstehung noch nicht in Geltung stand (BGE 132 V 93 E. 2.3 S. 97; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 807/04 vom 10. Juli 2006, E. 1.2)." (cfr. DTF 133 V 462-472)

 

                                         In un'altra sentenza I 735/05 del 23 luglio 2007 pubblicata in DTF 133 V 472 seg. il Tribunale federale ha stabilito che la cifra marg. 8053 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI; nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) non viola nè il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), nè il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 cost.), nè il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e neppure la LDis.

                                         Inoltre la legge non fa dipendere il diritto ad un assegno per grandi invalidi dalla gratuità o meno dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, bensì soltanto dall'intensità del danno alla salute.

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie il dottor __________ del SMR ha escluso che i requisiti dell'art. 38 OAI in relazione con l'art. 37 cpv. 1 lett. e OAI siano soddisfatti ed ha rilevato:

 

"  La presenza continua non è motivata da elementi oggettivi, i disturbi dell'A presentano dei vertigini che rendono insicura l'A. Si tratta di ansia e paure. Infatti l'A dichiara che dei giorni sta relativamente bene e può svolgere certe attività. In situazione di necessità si permette di condurre un auto-veicolo.

Ne risulta che tale disfunzione non presenta la caratteristica di una sorveglianza permanente.

Per tale motivo ritengo che un IGI non risulta giustificato.

L'accompagnamento costante per l'organizzazione della realtà quotidiana non è presente, l'A si occupa normalmente dei suoi cani senza problemi come evidenziato dall'assistente.

Anche il MC non descrive una situazione che necessita una sorveglianza continua motivata.

 

Ritengo che possiamo rifiutare tale prestazione." (Doc. AI 195-1)

 

                                         Alla stessa conclusione è giunto il dottor __________ nel corso della procedura di opposizione:

 

"  (...)

Dall'inchiesta AGI casalinga non emerge una limitazione dell'autonomia tale da giustificare un provvedimento AGI.

Ora vengono riferiti due episodi di caduta con contusione cranica, di per sè non è la contusione cranica che interessa se a questa non vengono collegati dei sintomi o delle sequele cliniche, è da considerare il fatto che l'assicurata sia soggetta al rischio di cadute.

Questo aspetto rientrava già nella precedente valutazione, è una delle conseguenze dei capogiri e si verifica in modo occasionale e non è un motivo di incapacità o di limitazione dell'autonomia.

In sostanza non vi sono nuovi elementi che possano mutare la precedente decisione." (Doc. AI 205-1)

 

                                         Dalla sua perizia del il 27 aprile 2007 il dottor __________, Capo del Servizio di neurologia dell'__________ ha posto la diagnosi di:

 

"1. Trauma cranio-cerebrale e cervicale (22.08.1997) con

    a)  Commotio cerebri

    b)  Sindrome post-concussiva

             i.   Cefalea post-traumatica cronica, associata componente di uso eccessivo di analgesici

             ii. Vertigini

             iii.  Disturbi cognitivi di entità media-moderata

             iv. Disturbo ansioso-fobico

             v.  Insonnia

             vi. Insicurezza alla marcia, in parte su diagnosi 2.

    c)  Sindrome cervicale lieve-moderata in presenza di alterazioni degenerative

    d)  Frattura del processo spinoso di Thl.

 

2. Disturbo della personalità istrionico

    a)  Probabilmente fissato in seguito al trauma del 22.08.1997

    b)  Sovrapposto disturbo ansioso-fobico

 

3. Stato dopo frattura tri-malleolare della caviglia destra 9.4.1982

    a. Trattata chirurgicamente

    b. Conseguente artrosi post-traumatica

 

4. Lesione cuffia rotatori spalla dx traumatica su caduta 10.10.1992

 

5. Instabilità alla marcia di origine mista: ortopedica su sensazione di instabilità caviglia destra e dolori della sacro-iliaca destra, vertigini cervicogene e/o nell'ambito della sindrome post-concussiva cronica e componente ansiosa. (...)" (Doc. C2)

 

                                         Dal referto peritale emergono in particolare i seguenti elementi:

 

"  (...)

Þ Certificato 25.04.2006 Dr. __________documento portato dalla paziente al momento dell'esame): 20.10.2005 caduta dalle scale di casa con contusione parieto-occipitale destra con piccola ferita lacero-contusa, nuova traumatizzazione della colonna cervicale e della spalla destra e contusione dorso-lombare destra con ematoma lombare. In data del 18.11.2005 lamentava un aumento della sintomatologia vertiginosa, delle cefalee e delle cervicalgie.

Þ Certificato 23.10.2006 Dr. __________ (documento portato dalla paziente al momento dell'esame): Stato dopo infortunio con contusione cranica (02.10.2006).

(...)

Vertigini e cadute ripetute  La signora RI 1, oltre ad una instabilità costante alla marcia, riferisce degli attacchi di vertigini, della durata di diversi minuti (fino ad una ora), descritti come molto intense e rotatorie, che non sono scatenate dai cambiamenti di posizione, ma possono comparire anche in posizione sdraiata ed immobile, e avrebbero, quando sopraggiunge in posizione eretta, condotto anche a diverse cadute. Durante queste cadute, quasi sempre in avanti (non sensazione di essere spinta da un lato) la paziente a diverse riprese ha picchiato il volto o il capo, e si è anche procurata una contusione al ginocchio destro. Queste cadute non si sono mai accompagnate da perdita di conoscenza. Durante gli attacchi vertiginosi non vi è perdita o alterazione del contatto, nè sono visibili movimenti anomali come tremore, clonie o movimenti automatici. Gli attacchi vertiginosi sono comparsi nelle prime settimane dopo il trauma (quando la paziente portava ancora il collare), erano inizialmente quotidiani, potendo sopraggiungere anche diverse volte al giorno, per poi diventare meno frequenti (4-5x/settimana attualmente), benché la frequenza delle cadute legate a questi episodi sia aumentata negli ultimi mesi.

 

La signora RI 1 riferisce che mentre prima dell'incidente vi erano alcune cadute, legate all'instabilità del piede destro, esse erano prima dell'incidente rare e in parte "prevedibili" mentre ora sopraggiungerebbero "senza preavviso" facendole temere di cadere nuovamente nelle scale (come è accaduto 18 mesi fa, quando avrebbe fatto un "tuffo" di 15 gradini) o in un altro luogo pericoloso.

(...)

Ansia e cambiamento di carattere: La signora RI 1 riferisce che mentre prima dell'incidente non soffriva particolarmente di ansia (all'infuori di una claustrofobia, manifestatasi per la prima volta dopo la nascita del primo figlio e che la paziente attribuisce in primo luogo al fatto di essere stata rinchiusa in una "scatola" da compagni di giochi quando era bambina; e di una paura di volare, per cui avrebbe preso l'aereo una sola volta in vita sua) attualmente non è in grado di restare sola neanche per qualche minuto costringendo i familiari a starle accanto a turno. Quando sola sentirebbe subito una "grande paura" di quello che "potrebbe succedere" in particolare se le "venisse un nuovo attacco di vertigine". Anche il compagno della paziente riferisce questa incapacità a restare sola, dicendo che la signora F. "lo controlla in continuazione", lo chiamerebbe "anche di notte quando finalmente riesce a fare le proprie cose, per esempio scrivere al computer", mentre "l'ufficio non dista neanche di 10 metri dalla camera dove dorme la signora RI 1".

(...)

In sintesi, la signora RI 1 lamenta una sindrome dolorosa cervicale con riduzione della mobilità cervicale, soprattutto limitata da dolori, senza irradiazione brachialgica; cefalee croniche, quotidiane, con frequenti esacerbazioni in parte legate ai movimenti, per le quali assume quotidianamente degli antinfiammatori a dose piena da più di 9 anni; delle "crisi vertiginose" con conseguenti ripetute cadute; una riduzione del rendimento lavorativo legato a difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno con risvegli infrasonno e difficoltà a trovare lo slancio alla mattina, ma senza franca sonnolenza diurna, nonché una ansia importante, secondaria, soggettivamente, soprattutto alle vertigini e al timore di ulteriori cadute. Quando interrogata sul disturbo al primo piano, la paziente dice essere soprattutto disturbata dai limiti posti alla sua indipendenza da questa ansia e dal rischio di cadute.

(...)

IV.5 Esame neuropsicologico del 23.03.2007 (Clinica __________, Lic. psic. __________)

Sintomatologia cognitiva di entità media-moderata caratterizzata da deficit mnestici a lungo termine, disturbi esecutivo-attentivi e difficoltà di accesso lessicale. Quanto emerso può essere in parte ascritto al trauma distorsivo cervicale subito dalla paziente il 22.08.2007: disturbi di memoria, difficoltà attentive e rallentamento sono infatti frequentemente descritti quali conseguenza di tale tipo di traumi.

Il riscontro di deficit di accesso lessicale e di fluenza verbale e la gravità dei disturbi mnestici a lungo termine - in particolare osservati in modalità verbale - vanno tuttavia oltre a quanto ci si sarebbe potuti attendere.

Per quanto concerne le possibili ricadute funzionali, riteniamo che i disturbi attentivi, mnestici ed il rallentamento presentato dalla paziente potrebbero moderatamente limitare il suo rendimento nello svolgimento dell'attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare.

(...)

Per quel che riguarda la situazione venutasi a creare dopo l'incidente la paziente afferma di essere molto cambiata di carattere e di avere grosse difficoltà a concentrarsi e a tenere le cose a mente. In precedenza si descrive come una donna attiva che gestiva tutto. Attualmente si lagna dal fatto di non sentirsi più autosufficiente e soprattutto di dipendere per la maggior parte delle cose dal suo secondo marito.

(...)

●    Diagnosi: disturbo istrionico di personalità (ICD10-F60.4) associato ad elementi ansioso-fobici indicanti una dipendenza e un attaccamento preoccupato al suo entourage.

(...)

b) "Traumatischer schwindel (Zervikaler Schwindel, zusätzlich phobischer Schwindel)"

Possiamo confermare questa diagnosi, in quanto la signora RI 1 in effetti presenta degli attacchi vertiginosi rotatori, che, data la loro comparsa dopo il trauma, e in assenza di anomalie all'esame neurologico e otoneurologico evocatorie di una patologia vestibolare o neurologica centrale, possono essere attribuiti ad una origine "cervicogena" o eventualmente essere interpretata come parte della sindrome post-concussiva cronica in parte esacerbati da uno stato ansioso-fobico.

- "Neurosthenisch-Hirnorganisches Psychosyndrom". Questa terminologia, oltre alla diagnosi di sindrome post-contusiva, sembra sottointendere anche una componente psichiatrica "nevrastenica": Poste queste premesse, la sintomatolgia psichiatrica, pur preesistente (vedi diagnosi Dr. __________) è peggiorata negli ultimi anni, fissandosi in uno stato nevrotico del carattere a colorito isterico. Questo peggioramento è, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, in relazione con l'incidente del 22.08.1997. (Doc. C/2)

 

 

                                         Invitato a prendere posizione su questa perizia l'UAI ha trasmesso il seguente parere dal dottor D. __________ del SMR:

 

"  (...)

Dalla recente perizia pluridisciplinare non risulta una patologia che giustifichi l'erogazione d'un AGI. La patologia psichiatrica dell'assicurata non è particolarmente pesante, da parte del perito psichiatrico viene valutato un impedimento del 30%. Si tratta d'un disturbo prevalentemente istrionico (il Disturbo Istrionico di Personalità è caratterizzato da un'emotività eccessiva e dalla continua ricerca di attenzione. Gli individui con disturbo istrionico, infatti, si sentono a disagio quando non sono al centro dell'attenzione. Percependo l'approvazione degli altri come unica ancora di salvezza, avvertono una pressione costante ad utilizzare l'aspetto fisico per ricercare questa attenzione) con componente ansiosa.

 

L'instabilità alla marcia, problematica probabilmente pure da imputare alla problematica psichica, non è presente in continuazione ma solo episodicamente. Questo disturbo sicuramente non rende necessaria la presenza continua d'una terza persona la quale non potrebbe in ogni caso evitare una eventuale caduta. La reperibilità di terzi potrebbe essere garantita senza problemi tramite p.es. il Teleallarm qualora l'assicurata temesse di non potersi alzare da sola dopo una caduta." (Doc. XII/bis)

 

                                         Al fine di chiarire la situazione dal profilo medico il TCA ha interpellato il perito dottor __________, ponendogli alcuni quesiti:

 

"  Sulla base di quanto ha potuto constatare nella sua perizia:

 

1)   ritiene che l'assicurata, viste le sue condizioni di salute, debba essere aiutata da qualcuno per poter svolgere in modo autonomo le attività quotidiane (cioè aiuto nella strutturazione della giornata o sostegno nell'affrontare talune situazioni della vita quotidiana - per esempio problemi di vicinato, questioni legate alla salute,  all'alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative - o istruzioni per sbrigare i lavori domestici nonché sorveglianza / controllo) oppure può svolgerle da sola?

 

2)   ritiene che l'assicurata debba essere accompagnata da qualcuno per potere uscire di casa al fine di compiere talune attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (ad esempio: fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatto con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere, ecc.) oppure può farlo da sola?

 

3)   ritiene che l'assicurata debba essere accompagnata da qualcuno nell'organizzazione della vita quotidiana per evitare che essa si isoli permanentemente dal mondo esterno (e che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute) oppure no?

 

4)   (solo in caso di risposta positiva o una o più delle prime tre domande).

L'accompagnamento di un'altra persona nell'organizzazione della vita quotidiana è necessario in media per almeno due ore la settimana sull'arco di tre mesi? (...)" (Doc. XIV)

 

                                         Questo specialista ha così risposto il 9 marzo 2008:

 

"  (...)

1)   Per quanto concerne lo svolgimento delle attività quotidiane non ritengo che l'assicurata debba essere aiutata da terzi per svolgere queste in maniera autonoma; in particolare è da ritenersi totalmente indipendente per quanto concerne i problemi di vicinato, l'alimentazione, l'igiene, le piccole questioni legate alla salute o istruzioni per sbrigare i lavori domestici nonché sorveglianza/controllo.

                                                                         In riferimento all'esecuzione di semplici attività amministrative queste sono eseguibili come citato nella perizia (v. 1.17b) in misura ridotta del 60%.

 

2)   Non ritengo che la Sig.ra RI 1 debba essere accompagnata quando esce di casa; le semplici attività quotidiane possono essere svolte autonomamente in particolare gli acquisti, le attività del tempo libero, i contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere ...

 

3)   Non ritengo che l'assicurata debba essere accompagnata nell'organizzazione della vita quotidiana.

 

 

4)   Cade.

 

La presa di posizione si riferisce in modo particolare all'affezione neurologica.

Ho comunque preso contatto telefonico anche con il Dr. __________, FMH psichiatria, che ha allestito la perizia citata, concernente l'aspetto psichiatrico. Le sue conclusioni non si discostano essenzialmente dalle mie neurologiche." (Doc. XV)

 

                                         Nella sua perizia del 27 aprile 2007 il dotto __________, aveva così risposto al quesito 1.17:

 

"  (...)

1.17.   Valuti il perito il grado medico-teorico di invalidità, presentati da RI 1, in funzione di quanto stabilito all'art. 3 litt. B delle condizioni generali della convenuta, denominate "Zusatzbedingungen (ZB) Nr. 2.2 für die Versicherung der Invalidität zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die ZürichLuk Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung".

 

Riteniamo che l'invalidità medico-teorica a seguito dell'incidente del 1997, dal punto di vista neurologico-psichiatrico, sia complessivamente stimabile ad un massimo di 40%, senza tener conto delle preesistenti (precedenti al 22.08.1997) assegnazioni di invalidità.

Queste si basano sulla sindrome cervicale con diagnosi di frattura e pseudoartrosi del processo Th1, valutazione neurologica, neurologica e psichiatrica.

 

    a)    Spieghi il perito, all'occorrenza, perchè le sue conclusioni si discostano da quelle del Dr. __________ (Cfr. doc. H1)

 

Innanzitutto nel documento H1, il Dr. __________ prende posizione su una incapacità di guadagno (tenendo conto dell'attività lavorativa) mentre la nostra è una valutazione di una incapacità lavorativa medico-teorica.

In secondo luogo la nostra valutazione tiene conto oltre che dei disturbi neurologici anche degli aspetti neuropsicologici e psichiatrici.

 

    b)    Dica il perito se nel determinare il grado di invalidità ha tenuto conto sia della sua incapacità nello svolgere le usuali mansioni di casalinga sia dell'incapacità connessa con l'attività professionale, svolta prima dell'infortunio del 22.08.1997, d'amministratrice del proprio patrimonio immobiliare e di quello da terzi affidatole.

 

Sì, il complessivo 40% di invalidità tiene conto sia delle mansioni quale casalinga che di quelle esercitate nell'attività professionale. (...)" (Doc. C/2, pag. 28-29)

 

                                         Il dottor __________ è stato interpellato e invitato dal TCA a rispondere a delle domande direttamente attinenti all'oggetto litigioso (per un diverso caso cfr. DTF 133 V 369-370).

 

 

 

                                         Egli ha risposto dopo avere interpellato lo psichiatra dottor __________. Inoltre in occasione dell'allestimento della perizia del 27 aprile 2007 il dottor __________ aveva pure sentito il signor __________ (cfr. Doc. C/2 pag. 1: "sull'eteroanamnesi dell'ex marito della peritanda, signor __________, testimone dell'incidente nonché attuale compagno, del 28.02.2007"), cioè la persona che aveva descritto le difficoltà della ricorrente all'assistente sociale, in occasione dell'inchiesta del 16 giugno 2005 (cfr. consid. 2.2).

 

                                         Ora, le conclusioni del dottor __________, che questo Tribunale non ha motivi di mettere in dubbio (cfr. DTF 133 V 469) sono chiare i disturbi di cui soffre l'assicurata non sono di intensità tale da giustificare un accompagnamento nell'organizzazione della  realtà quotidiana (cfr. art. 38 cpv. 1 e cpv. 3 OAI).

                                         Tale conclusione coincide peraltro con quella dei medici del SMR (cfr. STFA I 938/04 del 24 agosto 2006).

                                         Di conseguenza, ritenuto che, per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_125/2007 del 9 aprile 2008; STF 9C-13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; DTF 131 V 242 consid. 2.1 pag. 243; DTF 129 V 167 consid. 1 pag. 169) il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione in lite (nel caso concreto l'8 gennaio 2007), giustamente l'UAI ha respinto la richiesta di un assegno per grandi invalidi.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--  vanno poste a carico dell’assicurata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti