Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 gennaio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, da ultimo attiva quale aiuto-cucina e ausiliaria di pulizie, nel novembre 1994 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “echinococco e aderenze intestinali” (doc. 1/1-6).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. 23/1-14), con decisione del 20 maggio 1996, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita, potendo ella svolgere ancora la sua attività nella misura dell’80% (doc. AI 29/1-2).
1.2. Nel corso degli anni successivi, l’assicurata ha presentato molteplici nuove richieste di prestazioni assicurative (una prima volta il 27 febbraio 1997, doc. 30/1-7, seguita da altre nel 1998 e 1999, cfr. doc. 46/1-3), tutte sfociate in decisioni da parte dell’UAI di non entrata in materia, cresciute in giudicato, dato che l’assicurata non ha mai reso verosimile una modifica sostanziale della situazione rispetto alla decisione del 20 maggio 1996 (la prima volta con decisione del 2 aprile 1997, doc. 33-1, seguita da numerose altre decisioni del 1998 e 1999, cfr. doc. 46/1-3).
In data 5 ottobre 2001 l’assicurata ha presentato nuovamente una richiesta di prestazioni (doc. 48), producendo due nuovi certificati medici (doc. 50 e 52). Anche in questa occasione l’amministrazione, con decisione del 14 gennaio 2002, non è entrata nel merito della richiesta di prestazioni, ritenendo che la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata non attestasse eventuali modifiche dello stato di salute (doc. 61). Tale provvedimento formale è stato impugnato dinanzi al TCA.
Con sentenza del 10 aprile 2002 il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI per entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni ed esaminare se la modifica dello stato di salute attestata dai curanti (dal punto di vista fisico e soprattutto da quello psichico), ritenuta attendibile dal Tribunale, è effettivamente avvenuta e in quale misura incide sulla capacità di guadagno dell’interessata (doc. 72/1-9).
Dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 31 ottobre 2003 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata, non raggiungendo un grado di invalidità pensionabile, dato che nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell’economia domestica risulta un’inabilità lavorativa del 30% e, quale salariata, ella può continuare a svolgere, senza discapito economico, la sua attività di ausiliaria di pulizie in altri settori, dove non debba utilizzare l’arto superiore destro sopra l’altezza dell’orizzontale (doc. 99). Tale decisione è cresciuta in giudicato.
1.3. In data 16 dicembre 2004 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, corredata da nuova documentazione medica (doc. 105/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una nuova perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. 123/1-15), con decisione del 22 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita di invalidità (grado AI pari al 47%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31 marzo 2006, mentre ha negato una rendita a fare tempo dal 1° aprile 2006, in quanto ella presenta un grado di invalidità del 32% (doc. 147/1-3).
1.4. Con tempestivo ricorso del 15 febbraio 2007 RI 1 ha contestato la decisione dell’amministrazione, sia con riferimento all’attribuzione solo di un quarto di rendita dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2006, sia in relazione alla mancata attribuzione di una rendita dopo il 31 marzo 2006, producendo un nuovo certificato medico del curante (I).
1.5. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.6. Con scritto del 4 aprile 2007 l’UAI ha trasmesso al TCA copia del certificato medico inviato dal dr. __________ direttamente all’amministrazione (doc. VI/bis), indicando, rifacendosi a quanto concluso dal SMR, di non avere particolari osservazioni da formulare riguardo alle valutazioni del curante (VI).
1.7. In corso di causa, questa Corte ha interpellato la dr.ssa __________ e il dr. __________ del __________, i quali sono stati invitati a valutare se lo scritto del dr. __________ prodotto dall’assicurata è atto a modificare le loro conclusioni peritali (VIII).
La risposta dei medici del __________ è datata 30 ottobre 2007 (XI).
L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo con uno scritto giunto al TCA il 12 novembre 2007 (XIII), mentre l’assicurata, lo ha fatto con uno scritto giunto al TCA il 7 novembre 2007, preannunciando l’invio di un nuovo certificato medico (XI).
Le osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (XIV), per conoscenza.
1.8. In data 28 novembre 2007 è pervenuto al TCA uno scritto datato 26 novembre 2007 del dr. __________ (XV).
Tale referto è stato trasmesso all’amministrazione (XVI), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata ribadita in una STF 9c 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.8. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.9. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata attiva professionalmente nella misura del 35% e casalinga per il restante 65% applicando il metodo misto (doc. 133).
Questa suddivisione deve essere confermata dal TCA.
Emerge infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di salute, ha sempre lavorato a tempo parziale, da ultimo presso la __________ per 15 ore alla settimana, mentre il tempo normale di lavoro nella ditta era di 42.5 ore alla settimana (cfr. doc. 79-1).
Tale ripartizione non è peraltro mai stata contestata dall’interessata nel corso della procedura amministrativa né lo è in questa sede. Questo Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsene.
2.10. Questo Tribunale constata innanzitutto che nella decisione del 22 gennaio 2007 l’UAI, fondandosi sul parere dei medici del SAM (cfr. doc. 123-14), condiviso dal dr. __________ del SMR (doc. 139), ha riconosciuto all’insorgente il diritto ad un quarto di rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31 marzo 2006, ritenendo l’assicurata inabile al lavoro all’80% dal mese di gennaio 2004 (ossia dall’inizio delle cure presso il dr. __________) fino al momento della perizia del SAM (nel gennaio 2005).
Difatti, nel rapporto medico del 20 gennaio 2005 il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato di avere in cura l’assicurata a partire dal mese di gennaio 2004 per un disturbo ansioso-depressivo associato a disturbi di somatizzazione, ritenendola, da un punto di vista medico, inabile al lavoro all’80% (doc. 112-1). Il dr. __________ ha ribadito la sua valutazione, relativa ad un’incapacità lavorativa dell’80% a partire dal 27 gennaio 2004, nel rapporto medico del 1° febbraio 2005 all’attenzione dell’Ufficio AI (doc. 114/1-3).
Infine, i medici del SAM, nel rapporto peritale del 27 febbraio 2006, hanno espressamente indicato che “si potrebbe ipotizzare una capacità lavorativa del 20% dal gennaio 2004 (inizio delle cure del dr. __________) sino all'entrata al SAM (facciamo riferimento al rapporto del 20.01.2005)” (doc. 123-14).
Sulla base di tale apprezzamento medico, l’UAI ha proceduto correttamente alla valutazione delle ripercussioni del danno alla salute sull’attività professionale dell’assicurata: partendo da un reddito da valida di fr. 16'210 (pari a quanto guadagnato nella precedente attività di ausiliaria di pulizie al 35%) e da un reddito da invalida di 3'400 (reddito conseguibile svolgendo nella misura del 20%, ritenuta medicalmente esigibile, attività generiche, non richiedenti qualifiche professionali specifiche, adeguate allo stato di salute, con riferimento, conformemente alla giurisprudenza federale, ai dati statistici nazionali della Tabella TA1 e applicata una riduzione percentuale del 15%) è giunto ad un grado di invalidità, per quel che concerne l’attività professionale, del 79% (cfr. doc. 133-2). Questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi da tali importi, rimasti peraltro incontestati.
Inoltre, in occasione dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica svolta presso il domicilio dell’assicurata il 30 settembre 2003, l’assistente sociale, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, nel rapporto del 9 ottobre 2003, ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 30% (doc. 96/4-7).
Alla luce di quanto appena esposto, richiamate le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005, in applicazione del metodo misto, è del 47% (35 X 79% + 65 X 30%), ossia un grado d’invalidità che permette la concessione di un quarto di rendita, così come stabilito dall’UAI.
Il TCA non può quindi che confermare, su questo punto, la decisione dell’amministrazione.
2.11. In seguito, tuttavia, dato che dalla perizia del SAM è emerso un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata per quanto concerne la patologia psichiatrica, che non comporta più alcun tipo di limitazione dell’abilità lavorativa e l’esistenza di disturbi reumatologici, che comportano una capacità lavorativa residua del 75% in attività adeguate allo stato di salute, l’UAI ha negato una rendita a fare tempo dal 1° aprile 2006 (cfr. doc. 133-3).
Il TCA, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.7. e 2.8., è, quindi, chiamato a valutare se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante all’assicurata a fare tempo dal 1° aprile 2006.
2.12. Nel caso concreto, dalla decisione impugnata emerge che l’UAI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31 marzo 2006, sulla base, dal profilo medico, delle risultanze di una perizia pluridisciplinare a cura del SAM.
Dalla perizia pluridisciplinare del 27 febbraio 2006 (doc. 123/1-15) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________ del __________ di __________) e reumatologica (dr. __________).
L’aspetto psichiatrico è stato indagato dal dr. __________, Capo-clinica del __________.
In occasione del consulto del 31 gennaio 2006, egli ha rilevato che l’assicurata presenta un disturbo somatoforme indifferenziato e una depressione reattiva di grado lieve.
Lo specialista ha spiegato che l’assicurata mostra una generale tendenza ad esprimere il proprio disagio interno attraverso meccanismi di somatizzazione e di conversione, precisando che tale disagio consiste esclusivamente nella normale sofferenza emotiva sperimentata da un individuo che sta attraversando fasi di transizione particolarmente critiche della propria esistenza (tensioni familiari, uscita di casa delle figlie, perdita del ruolo lavorativo). Il dr. __________ ha concluso che tale disagio psichico, esclusivamente reattivo alle difficoltà della vita, non interferisce con la generica capacità lavorativa dell’assicurata, aggiungendo che lo svolgimento di un’attività lavorativa sarebbe al contrario benefico per l’assicurata, con ricadute positive sulla percezione di sé, sul livello di autostima e, in ultima analisi, sull’equilibrio psichico. Lo specialista ha poi indicato che la situazione psichica generale dell’interessata è suscettibile di periodiche oscillazioni tra momenti di aggravamento e momenti di benessere, collegate soprattutto all’andamento della situazione economica familiare. Quanto alla prognosi, il medico ha rilevato che è possibile ipotizzare che l’assicurata avrà sempre una tendenza (influenzata dalla provenienza socio-culturale) ad esprimere il proprio disagio interno attraverso la somatizzazione, mentre il tono dell’umore potrebbe migliorare nel caso in cui l’assicurata dovesse ritrovare un ruolo sociale definito, che le consenta di guadagnare denaro e contribuire positivamente al mantenimento dell’economia familiare (referto 1.02.2006, doc. 123/20-22).
Da parte sua, il dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, che ha esaminato l’insorgente in data 10 febbraio 2006, ha diagnosticato la presenza di una sindrome del dolore cronico; sindrome cervico- e lombo-vertebrale cronica su incipienti alterazioni degenerative a livello cervicale e su disturbo di transizione lombosacrale con spondilolisi ed anterolistesi dell’ultimo corpo vertebrale di I grado; possibile sindrome dell’apertura toracica superiore a destra su presenza di una costola cervicale; disturbo ansioso-depressivo associato a disturbi di somatizzazione; ipoacusia da percezione a destra.
Lo specialista in reumatologia ha giudicato che, da un punto di vista puramente reumatologico, considerando solo le descritte alterazioni morfostrutturali a carico della colonna cervicale e lombare, l’assicurata debba essere considerata inabile al lavoro al 50% nello svolgimento di attività fisicamente pesanti per la colonna vertebrale, che richiedano il sollevamento ripetuto di pesi superiori a 10 kg, lavori di flessione ed estensione del tronco, nonché lavori prolungati in posizioni inergonomiche. Il dr. __________ ha invece giudicato l’assicurata inabile al lavoro al 20%-30% per lavori fisicamente medio-leggeri e inabile al lavoro non oltre il 30% quale casalinga. Nelle precedenti attività di aiuto-cucina e di ausiliaria, svolte fino al 1994, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro non oltre il 40%. Lo specialista ha poi aggiunto di ritenere assai difficile, anche se non vi sono patologie reumatologiche tali da giustificare una totale incapacità lavorativa, poter reinserire l’assicurata nel mondo lavorativo, tenuto conto anche della lunga inattività. Infine, il dr. __________ ha indicato che non vi sono a suo parere misure medicamentose o fisiatriche che possano garantire un miglioramento delle condizioni fisiche dell’interessata e che possano soprattutto migliorare la sua capacità lavorativa (referto 13.02.2006, doc. 123/16-19).
Nel dettagliato referto del 27 febbraio 2006 i periti del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome cervico- e lombo-vertebrale cronica su incipienti alterazioni degenerative a livello cervicale e su disturbo di transizione lombosacrale con spondilolisi ed anterolistesi dell’ultimo corpo vertebrale, grado I; possibile sindrome dell’apertura toracica superiore a destra su presenza di una costola cervicale a destra” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “disturbo somatoforme indifferenziato; depressione reattiva di grado lieve; ipoacusia da percezione all’orecchio destro con presenza di un apparecchio acustico; insufficienza venosa cronica stadio I bilateralmente su pregresso stripping per varicosi all’arto inferiore destro; sospetta ipertensione arteriosa” (doc. 123-11).
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posto che “globalmente l’assicurata presenta una capacità lavorativa del 60% come aiuto-cucina e ausiliaria di pulizie (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto)” (doc. 123-13), hanno in particolare concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
In primo piano l'A. presenta disturbi reumatologici (alla colonna vertebrale) con influsso sulla capacità lavorativa.
Dal profilo psichiatrico non vi sono patologie che limitino la capacità lavorativa dell'A.. La depressione è di grado lieve e non implica una diminuzione della capacità lavorativa.
Il disturbo somatoforme indifferenziato non causa incapacità lavorativa. Vi è un miglioramento rispetto alle valutazioni agli atti.
Dunque valutiamo l'A. abile al lavoro nella misura del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come aiuto cucina ed ausiliaria di pulizie.
Questa capacità lavorativa è presente dal gennaio - febbraio 2006 (soggiorno presso il SAM) e continua.
In futuro non è da prevedere un miglioramento della sopraccitata capacità lavorativa.
Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa dell'A..
Si potrebbe ipotizzare una capacità lavorativa del 20% dal gennaio 2004 (inizio delle cure del dr. __________) sino all'entrata al SAM (facciamo riferimento al rapporto del 20.01.2005).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In un'attività medio - leggera, in cui non debba sollevare ripetutamente pesi sopra i 10 kg, in cui non debba lavorare ripetutamente con movimenti di flessione / estensione del tronco, in cui possa rispettare le regole d'ergonomia della schiena, l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 75% ca. (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) da gennaio - febbraio 2006 (soggiorno presso il SAM) e continua.
Come casalinga l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto).
Come detto nel precedente punto, si può ipotizzare una capacità lavorativa del 20% dal gennaio 2004 sino all'entrata al SAM nelle sopraccitate attività adatte.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste." (Doc. 123-13+14)
Nelle sue annotazioni del 6 aprile 2006 il dr. __________ del SMR, ritenuto che i periti hanno considerato l’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua precedente attività di aiuto-cucina e ausiliaria di pulizie, ha osservato di dover chiedere precisazioni al SAM circa la percentuale di inabilità lavorativa, in considerazione del fatto che l’interessata era attiva a tempo parziale, per 3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, pari ad un impiego del 35% circa (doc. 124).
Nella risposta del 14 aprile 2006 il dr. __________ del SAM ha precisato quanto segue:
" Si dice che l'A. lavora circa al 35%. Basandoci sulla nostra valutazione l'A. presenta una riduzione del rendimento del 40% come aiuto - cucina e ausiliaria di pulizie e del 25% in attività medio - leggere. Dunque, vi sarà una riduzione del sopraccitato 35% al 21% come aiuto - cucina e ausiliaria di pulizie e una riduzione al 26% circa in attività medio leggere.
Per il periodo antecedente al gennaio 2004 non siamo in grado di rispondere sulla capacità lavorativa. Nel gennaio 2004 è iniziata la presa a carico presso il dr. __________.
Per il periodo precedente, inoltre fa stato la delibera UAI del 31.10.2003 (passata in giudicato) che parla di grado di invalidità del 19.5%." (Doc. 127-1)
A fronte del progetto di decisione dell’amministrazione di attribuire all’assicurata un quarto di rendita ma solo limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31 marzo 2006, il dr. __________, con rapporto del 2 ottobre 2006, ha preso posizione, osservando:
" Con la presente mi riferisco alla vostra decisione di concedere un'invalidità parziale per un periodo limitato e di cessare le prestazioni dopo "l'avvenuto miglioramento".
Quest'ultima decisione è incomprensibile.
Le condizioni psicofisiche della mia paziente non sono migliorate, anzi si osserva un peggioramento continuo del suo stato psichico, con un aumento delle ansie e della depressione.
Continua le sedute regolari presso lo psichiatra e lo psicologo e prende regolarmente antidepressivi, calmanti e sonniferi.
Questa decisione deve essere rivista, una rendita almeno parziale è più che giustificata.
È impensabile di reinserire la paziente in un processo lavorativo regolare." (Doc. 137-1)
Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 10 ottobre 2006, ha evidenziato:
" Trattasi di osservazioni al progetto di decisione
In data 19.09.2006, l'A. manda le sue osservazioni relative al progetto di decisione dell'UAI del 07.09.2006, accennando ad un continuo peggioramento del suo stato di salute.
Viene inoltre allegato un rapporto medico del MC, Dr. __________, che contesta ugualmente la decisione dell'UAI di concedere un'invalidità dell’80% in qualsiasi attività da gennaio 2004, del 40% nella sua professione di ausiliaria delle pulizie e del 25% in attività adeguata da gennaio 2006. Permane il grado d'IL del 30% nell'attività di casalinga.
Secondo il MC le condizioni psicofisiche dell'A. non sono migliorate, anzi si osserva un peggioramento continuo dello stato fisico, con un aumento delle ansie e della depressione.
L'A. continua le sedute regolari presso lo psichiatra e lo psicologo e prende regolarmente antidepressivi, calmanti, sonniferi.
Purtroppo il MC non precisa l'entità nè la natura esatta di detto peggioramento, che sembra piuttosto di natura psichica.
Procedere: - Si chiede al MC:
1.- un rapporto medico dettagliato da parte dello psichiatra curante, con descrizione del decorso della malattia psichica a partire dalla perizia SAM, della sintomatologia attuale, della terapia in corso e della prognosi, con valutazione della CL residua in attività abituale come in lavori adeguati.
2.- una descrizione delle patologie alla base del peggioramento fisico." (Doc. 139-1)
Con scritto del 15 novembre 2006 il dr. __________ ha così riassunto le condizioni dell’assicurata:
" Le condizioni di salute dell'assicurata appaiono peggiorate. Persiste una sintomatologia mista ansioso depressiva in via di peggioramento, in concomitanza con un aggravamento anche della problematica fisica. L'assicurata nel corso dell'anno 2006 ha presentato diversi problemi di tipo internistico nella regione dello stomaco dove è stata operata e dove sono tuttora in corso delle ulteriori indagini nella regione dell'apparato digestivo.
Si lamenta inoltre di continui infetti in diverse parti del corpo, oltre all'apparato uditivo anche nelle regioni di organi vitali come nel pancreas e in altri punti del corpo.
Il dolore allo stomaco si espande nel petto e nella gola. Si lamenta inoltre di dolori che partono dalla schiena e che si irradiano negli arti superiori (braccio destro, spalle e negli arti inferiori). Su questo aspetto è stata inviata presso lo spec. Dr. med. __________ a __________. Questo peggioramento avviene nonostante l'assicurata abbia continuato ad assumere la terapia farmacologica composta da Demetrin e Temesta che ha tuttavia come effetto collaterale un peggioramento dei dolori allo stomaco. Alla luce di questa evoluzione riteniamo di poter considerare l'assicurata inabile almeno nella misura dell'80%. Ci sembra difficilmente immaginabile a questo punto di proporre all'assicurata un inserimento lavorativo." (Doc. 142-1)
Il dr. __________, da parte sua, con rapporto medico del 27 novembre 2006, ha osservato:
" Lo stato psico-fisico della mia paziente è ulteriormente peggiorato, in parte causato dall'insicurezza sul futuro nell'ambito della sua depressione.
Fisicamente da notare i disturbi gastrici acutizzati (dispepsia, ernia iatale), confermati dalla gastroscopia dell'8.11.06.
Lamenta forti dolori cervicobrachiali con una funzionalità delle spalle limitata (rotazione, elevazione).
La sonografia conferma i problemi muscolari e infiammatori.
Vista la complessità dei problemi e considerando l'età della paziente, l'integrazione in un processo lavorativo non è più realistico."
(Doc. 143-1)
Nel rapporto medico dell’8 novembre 2006 indirizzato al curante, dr. __________, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna e gastroenterologia, poste le diagnosi di “dispepsia cronica intermittente funzionale, piccola ernia iatale assiale, mucosa gastrica d’aspetto regolare anche alla cromoscopia, familiarità per carcinoma dello stomaco (madre deceduta a 50 anni e sorella diagnosi a 41), nessun riscontro di Helicobacter a diversi esami istologici della mucosa gastrica in passato”, ha concluso:
" (...)
Valutazione
Non vi sono alterazioni sospette. Data la famigliarità importante propongo un nuovo controllo fra 1-2 anni.
Per prudenza ho proposto pure una coloscopia (ultima nel 1998).
Ti ringrazio per la fiducia accordatami e colgo l'occasione per salutarti cordialmente." (Doc. 143-2)
Nelle sue annotazioni del 6 dicembre 2006 il dr. __________ ha rilevato:
" In seguito alla nostra richiesta di informazioni al MC Dr. __________ ed allo psichiatra curante Dr. __________, si può prendere nota di un peggioramento dello stato di salute dell'A.
Secondo lo psichiatra (15.11.2006), persiste una sintomatologia mista ansioso depressiva in via di peggioramento in concomitanza con un aggravamento anche della problematica fisica.
Secondo il MC (27.11.2006), lo stato psico-fisico dell'A. è ulteriormente peggiorato, in parte causato dall'insicurezza sul futuro nell'ambito della sua depressione. Vengono inoltre segnalati disturbi digestivi e dolori cervicobrachiali.
I rapporti dei due medici attestano un peggioramento dello stato di salute, senza precisare nè descrivere la natura e l'entità di tale peggioramento nè la sua data d'insorgenza.
Lo psichiatra descrive soprattutto una sintomatologia somatica di tipo internistico mentre il MC riferisce una sintomatologia psichica e somatica senza descrivere limiti funzionali a carattere invalidante.
Non vengono prodotti risultati di esami clinici obiettivi nè di ulteriori accertamenti strumentali che potrebbero confermare l'accennato peggioramento.
In conclusione la documentazione prodotta in questa fase non modifica le nostre prese di posizione anteriori." (Doc. 145-1)
L’amministrazione ha di conseguenza attribuito all’assicurata un quarto di rendita limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31 marzo 2006 (doc. 147 e 149).
2.12.1. In sede ricorsuale l’assicurata ha prodotto il certificato medico del 12 febbraio 2007 del dr. __________, del seguente tenore:
" Con la presente mi riferisco alla decisione dell'AI che attesta un grado d'invalidità al 32%, dopo aver concesso il 47% fino alla fine del 2005.
Questa decisione è incomprensibile e assurda.
Le condizioni fisiche e soprattutto psichiche sono precarie, per niente migliorate.
Negli ultimi 12 mesi si assiste ad un peggioramento progressivo con uno stato depressivo importante, che richiede delle sedute regolari presso lo psichiatra e lo psicologo e degli psico-farmaci (antidepressivi, sonniferi, calmanti).
A livello fisico dominano i dolori diffusi alla cervicale, alla lombare e alle spalle.
In parte sono di origine degenerativa, in parte di origine nervosa.
La paziente è disperata.
Considerando l'età avanzata non è da attendersi un miglioramento del suo stato di salute, ancora meno se non trova un riconoscimento sufficiente del suo ridotto stato di salute.
Una rivalutazione è necessaria." (Doc. B)
Nelle sue annotazioni del 1° marzo 2007 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" SAM 2.2006:
Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervico - e lombovertebrale cronica con / su
incipienti alterazioni degenerative a livello cervicale;
disturbo di transizione lombosacrale con spondilosi ed anterolistesi dell'ultimo corpo vertebrale, grado I.
Possibile sindrome dell'apertura toracica sup. a des. con / su
presenza di costola cervicale a ds..
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
Disturbo somatoforme indifferenziato.
Depressione reattiva di grado lieve.
Ipoacusia da percezione all'orecchio ds. con I su
presenza di apparecchio acustico.
Insufficienza venosa cronica stadio I bilateralmente con / su
pregresso stripping per varicosi all'arto inf. ds., maggio 2004. Sospetta ipertensione arteriosa.
In sede di ricorso viene presentato certificato del dr. __________ del 12.2.2007 il quale attesta in pratica uno stato di salute incompatibile con un'attività lavorativa. Non vengono forniti dettagli clinici o anamnestici.
Da notare che il dr. __________ ha sempre continuato ad attestare uno stato depressivo importante anche in concomitanza con la valutazione peritale SAM (vedi certificato del 27.1.2006 allegato alla perizia SAM, seguente certificato del 22.5.2006 ecc.).
Valutazione: l'attuale certificato del dr. __________ in pratica conferma la valutazione già nota del curante che l'assicurata non è in grado di svolgere qualsiasi attività. Questa valutazione è in netto contrasto con la valutazione SAM, valutazione eseguita in conoscenza dei dati anamnestici e della valutazione del dr. __________ che probabilmente rispecchia l'autovalutazione dell'assicurata.
In ogni caso la documentazione presentata non permette di rendere verosimile o di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata." (Doc. IV/1)
Con rapporto medico del 26 marzo 2007 il dr. __________ ha attestato:
" Con la presente mi riferisco alla lettera del Dr. __________ del 1.03.2007.
Non posso accettare la sua interpretazione dicendo che la mia valutazione rispecchia l'autovalutazione dell'assicurata.
Conosco la paziente da 14 anni (136 consultazioni).
Ho visto il suo peggioramento continuo, la sua disperazione e le reazioni sempre più imprevedibili.
L'anamnesi viene anche fornita dalle 3 figlie e dal marito.
Raccontano delle sue notti di disperazione (ansie, dolori), che urla e grida, vuole uscire, chiama tutti i famigliari.
Le figlie, nel frattempo tutte sposate, devono organizzarsi per non lasciarla sola.
La paziente è completamente destabilizzata.
Malgrado i frequenti colloqui da parte mia e dello psichiatra, non riesce a ritrovare un suo equilibrio.
Anche i vari tentativi medicamentosi non hanno l'influsso positivo sperato.
Una rivalutazione della sua situazione è necessaria." (Doc. VI/bis)
In corso di causa, questa Corte si è rivolta alla dr.ssa __________ e al dr. __________ del __________, i quali sono stati invitati a valutare se lo scritto del dr. __________ del 15 novembre 2006 prodotto dall’assicurata è atto a modificare le loro conclusioni peritali (VIII).
I medici del __________ hanno così risposto, con scritto del 30 ottobre 2007:
" (...)
La perizia redatta in febbraio 2006 evidenziava uno stato psichico che indicava una depressione di grado solamente lieve, quindi non tale da compromettere il funzionamento generale della signora. Questa conclusione era rafforzata da alcuni elementi anamnestici che avevo trascritto in aggiunta a quelli del medico SAM. Questi dati venivano riportati poiché sottolineavano l'impressione globale di un buon funzionamento socio-relazionale.
Per quanto riguarda le somatizzazioni, esse rientravano in una modalità personale, in parte culturalmente determinata, di esprimere la sofferenza psichica. Soggettivamente l'assicurata viveva i propri disturbi psicosomatici come limitanti; tuttavia oggettivamente mostrava di avere una forza di volontà sufficiente per superare i propri limiti. Si cita come esempio in tal senso, la capacità dell'assicurata di attivarsi per aiutare la figlia con il nipotino. In più la rete sociale di supporto, allora pareva integra, pur ammettendo tensioni con il marito.
Sulla base di queste ed altre considerazioni ritenevo che l'assicurata avesse ancora risorse sufficienti per lavorare in misura completa, anche se ammetto che questo le avrebbe richiesto un certo sforzo di volontà per superare un disagio comunque presente.
Viste queste premesse, ritengo che il certificato del dr. __________, redatto in novembre 2006, non porti degli elementi clinici atti a modificare le conclusioni a cui ero arrivato con la mia perizia.
Tuttavia vi invito a considerare che, a quasi due anni di distanza, non ho dati oggettivi per giudicare la gravità attuale della patologia ansioso-depressiva.
Infatti il dr. __________ riporta nel suo certificato alcuni problemi internistici che nei mesi trascorsi hanno provocato il peggioramento della sintomatologia mista ansioso-depressiva.
Tuttavia in conclusione mi permetto di sottolineare che l'assicurata, a quasi due anni di distanza, risulta essere trattata farmacologicamente solo con una terapia ansiolitica, senza nessun antidepressivo. Questo fatto, senza voler minimamente interferire con le scelte terapeutiche del curante, almeno dal punto di vista prettamente teorico, deporrebbe oggi come al tempo della mia perizia per una depressione di grado lieve." (Doc. IX)
In data 26 novembre 2007 il dr. __________ ha ancora attestato:
" Con la presente mi riferisco alla decisione da parte dell'AI di respingere la domanda AI e il ricorso della signora RI 1.
La paziente sta male fisicamente, ma soprattutto psichicamente.
Questa decisione, basata su una perizia del febbraio del 2006, quindi 20 mesi fa, ha ulteriormente peggiorato le condizioni psicofisiche della mia paziente.
È previsto un ricovero prossimamente per cercare di stabilizzare il suo sistema nervoso.
L'attribuzione di una rendita parziale è più che giustificata e aiuterebbe a migliorare le sue condizioni." (Doc. XV)
2.12.2. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.12.3. Nel caso di specie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.12.2.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 75% in attività leggere adeguate al suo stato di salute.
Per quel che concerne la problematica psichiatrica, nell’ambito dell’accertamento peritale l’assicurata è stata visitata dal dr. __________ del __________. Nel rapporto del 1° febbraio 2006 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato un disturbo somatoforme indifferenziato e una depressione reattiva di grado lieve, che a suo avviso non provocano un’inabilità lavorativa dato che il disagio psichico che interessa l’assicurata è esclusivamente reattivo alle difficoltà della vita, aggiungendo che lo svolgimento di un’attività lavorativa sarebbe al contrario benefico per l’assicurata. Lo specialista ha rilevato che la situazione psichica generale dell’interessata è suscettibile di periodiche oscillazioni tra momenti di aggravamento e momenti di benessere, collegate soprattutto all’andamento della situazione economica familiare (doc. 123-21).
L’assicurata ha contestato tale valutazione, producendo diversi certificati medici del suo curante, dr. __________ (doc. 137, doc. 143, doc. B, doc. VI/bis e doc. XV) e un certificato medico del suo specialista curante, dr. __________ (doc. 142), attestanti un peggioramento delle sue condizioni di salute da un punto di vista psichiatrico.
Al riguardo, il dr. __________ del __________ - invitato dal TCA ad esprimersi in merito all’eventuale influenza del suddetto certificato medico specialistico del dr. __________ sulla sua valutazione peritale – nella sua risposta del 30 ottobre 2007, ha chiaramente indicato che il referto del dr. __________ non apporta nuovi elementi di giudizio atti a modificare le sue conclusioni peritali del 1° febbraio 2006, dato che l’assicurata continua ad essere trattata farmacologicamente solo con una terapia ansiolitica, senza assumere antidepressivi, circostanza che, da un punto di vista strettamente teorico, depone per l’esistenza di una depressione di grado lieve, così come già valutato nella perizia del 1° febbraio 2006 (doc. IX, sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________ ha inoltre rilevato che la sua valutazione peritale relativa all’esistenza di una depressione di grado lieve era rafforzata da alcuni elementi anamnestici, che sottolineavano l’impressione globale di un buon funzionamento socio-relazionale dell’interessata. Il medico del __________ ha pure evidenziato che soggettivamente l’assicurata viveva i propri disturbi psicosomatici come limitanti, mentre oggettivamente mostrava di avere una forza di volontà sufficiente per superare i propri limiti (ad esempio attivandosi per aiutare la figlia con il nipotino) (doc. IX, sottolineatura della redattrice). Sulla base di queste considerazioni, il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurata, facendo uno sforzo di volontà per superare il suo disagio psichico, avesse ancora risorse sufficienti per lavorare in misura completa (doc. IX).
Le osservazioni del dr. __________ del __________, precise e ben motivate, che confermano la sua precedente valutazione peritale, possono essere fatte proprie dal TCA.
Questo Tribunale sottolinea inoltre che, per quel che concerne la sindrome somatoforme dolorosa, dalla perizia del __________ emerge che l’assicurata non presenta patologie psichiatriche di importante gravità e durata e non presenta una perdita di integrazione sociale: non sono quindi in concreto realizzati i presupposti fissati dalla giurisprudenza federale per poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurata, che soffre di una sindrome somatoforme dolorosa, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. consid. 2.6.).
A detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Del resto, l’assicurata, dopo il citato referto del dr. __________ del 15 novembre 2006, non ha prodotto ulteriore documentazione medica specialistica che dimostri l’esistenza di un’invalidità cagionata da un danno alla salute psichica maggiore rispetto a quanto valutato in sede peritale. Ella si è limitata a trasmettere dei certificati medici del dr. __________, che non è un esperto della materia che qui interessa e che, come rilevato dal dr. __________, nei suoi certificati medici ha sempre attestato l’esistenza di uno stato depressivo importante, anche in concomitanza con la valutazione peritale del SAM (cfr. suo certificato del 27 gennaio 2006, doc. 123-23), parere poi smentito in sede peritale.
Il dr. __________, da ultimo con certificato medico del 26 novembre 2007, ha ribadito che l’assicurata sta male fisicamente e soprattutto psichicamente, senza aggiungere motivazioni e preannunciando un prossimo ricovero con lo scopo di cercare di stabilizzare il suo sistema nervoso (doc. XV).
Al riguardo, va rilevato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il rapporto del 26 novembre 2007 del dr. __________ è posteriore alla decisione impugnata e lo stesso, privo di elementi che facciano ritenere intervenuto un peggioramento dello stato psichico dell’interessata rispetto a quanto valutato in sede peritale, non è atto a mettere in dubbio, per lo meno fino al momento della decisione impugnata, le conclusioni cui è giunto il dr. __________ del __________.
Quanto alla eventualità di un futuro ricovero, preannunciato dal curante, per un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, essa andrà considerata se e quando si realizzerà.
Si ricorda infatti alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali del __________.
Riguardo alla patologia somatica, nel suo consulto reumatologico del 10 febbraio 2006 il dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, ha posto le diagnosi di sindrome del dolore cronico, sindrome cervico- e lombo-vertebrale cronica su incipienti alterazioni degenerative a livello cervicale e su disturbo di transizione lombosacrale con spondilolisi ed anterolistesi dell’ultimo corpo vertebrale di I grado, possibile sindrome dell’apertura toracica superiore a destra su presenza di una costola cervicale, disturbo ansioso-depressivo associato a disturbi di somatizzazione, ipoacusia da percezione a destra.
Sulla base di tali disturbi, ritenute le alterazioni morfostrutturali a carico della colonna cervicale e lombare, lo specialista ha giudicato l’assicurata, inabile al lavoro al 50% nello svolgimento di attività fisicamente pesanti per la colonna vertebrale, che richiedano il sollevamento ripetuto di pesi superiori a 10 kg, lavori di flessione ed estensione del tronco, nonché lavori prolungati in posizioni inergonomiche; inabile al lavoro non oltre il 40% nelle precedenti attività di aiuto-cucina e di ausiliaria; inabile al lavoro al 20%-30% per lavori fisicamente medio-leggeri e inabile al lavoro non oltre il 30% quale casalinga (doc. 123-19).
L’assicurata ha contestato queste conclusioni, producendo il certificato medico del 27 novembre 2006 del dr. __________, che attesta un acutizzarsi dei disturbi gastrici (dispepsia, ernia iatale) e la presenza di problemi muscolari ed infiammatori confermati dalla sonografia (doc. 143).
Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 6 dicembre 2006, ha osservato che il rapporto del curante non precisa né la natura, né l’entità del presunto peggioramento dello stato di salute dell’interessata e non apporta risultati di esami clinici obiettivi o di altri accertamenti strumentali che potrebbero confermare l’accennato peggioramento (doc. 145).
Queste osservazioni del medico SMR possono essere condivise da parte di questo Tribunale.
Ancora, nello scritto del 12 febbraio 2007, il dr. __________ ha certificato, per quanto concerne la problematica fisica, la presenza di dolori diffusi alla cervicale, alla lombare e alle spalle, in parte di origine degenerativa, in parte di origine nervosa (doc. B).
Il dr. __________, nelle sue annotazioni del 1° marzo 2007, ha rilevato che nel certificato medico prodotto dall’assicurata il curante conferma ancora una volta la sua valutazione relativa all’incapacità lavorativa totale dell’interessata in qualsiasi attività, in netto contrasto con il giudizio espresso dal SAM. Il dr. __________ ha concluso che il certificato del dr. __________ non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurata (doc. IV/1).
Anche queste considerazioni possono essere condivise dal TCA.
Stante quanto sopra, dunque, questo Tribunale ritiene di poter aderire alla valutazione pluridisciplinare fornita dal SAM, alla quale deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.12.2.), forza probatoria piena, in quanto approfondita, completa e motivata.
Di conseguenza, a mente del TCA è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che, per lo meno fino al momento di emissione della decisione impugnata, l’assicurata è abile al lavoro al 60% quale aiuto-cucina e ausiliaria di pulizie, ma abile al 75% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali e questo a partire dal mese di gennaio-febbraio del 2006 (periodo corrispondente al soggiorno presso il SAM) (doc. 123-14).
Nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha riconosciuto che l’assicurata è stata, da un punto di vista psichico, inabile al lavoro all’80%, a partire dal mese di gennaio 2004 e fino al mese di gennaio 2006, con la conseguente attribuzione, dopo raffronto dei redditi, di un quarto di rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31 marzo 2006 (doc. 65-10). In seguito, tuttavia, a partire dal mese di gennaio 2006, essendo le condizioni di salute psichica dell’interessata, come accertato nella perizia del SAM e in particolare nel consulto psichiatrico del __________, migliorate, tanto da non essere più invalidanti e risultando ella, da un punto di vista reumatologico, abile al lavoro al 75% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di natura fisica, l’UAI, sempre dopo raffronto dei redditi, ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto il carattere probante della perizia del SAM, tale modo di agire dell’UAI non può che essere ritenuto corretto da parte di questo Tribunale. Come visto dettagliatamente in precedenza (cfr. consid. 2.10.), infatti, l’assicurata è stata considerata, da un punto di vista medico, con riferimento all’aspetto psichiatrico, inabile al lavoro all’80% a partire dal 27 gennaio 2004, così come certificato dal dr. __________ e ritenuto anche dai medici del SAM e questo fino al mese di gennaio 2006. In seguito, tuttavia, a partire dal momento della perizia del SAM, vi è stato, come emerge in maniera chiara e ben motivata dal rapporto peritale, un miglioramento dello stato psichico dell’interessata, affetta da un disturbo somatoforme indifferenziato e una depressione reattiva di grado lieve, patologie che a mente degli specialisti del __________ non provocano, dal punto di vista psichiatrico, un’inabilità lavorativa.
Pertanto, essendo intervenuto a partire dal mese di gennaio 2006 un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata, è a giusta ragione che l’UAI le ha negato il diritto ad una rendita dopo il 31 marzo 2006 (ex art. 88a cpv. 1 OAI, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), dato che, come esposto qui di seguito, da un punto di vista economico, risulta un grado di invalidità inferiore al 40%, percentuale necessaria per avere diritto ad una rendita.
2.13. Per quanto riguarda le ripercussioni del danno alla salute sull’attività professionale dell’interessata, infatti, l’UAI ha correttamente proceduto al raffronto dei redditi. Quale reddito da valida l’amministrazione ha ritenuto l’importo di fr. 16'210, riferito al 2004 per un impiego svolto al 35% (doc. 131-1), basandosi sul salario orario di fr. 16.50 percepito nel 2000, per un salario annuo totale di fr. 15'221 (anno 2000), così come indicato dal datore di lavoro, ditta __________ di __________, nel questionario per il datore di lavoro compilato in data 2 luglio 2002 (doc. 79). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale importo, rimasto incontestato dall’assicurata.
Quanto al reddito da invalida, l’UAI - conformemente alla chiara giurisprudenza federale, che ha stabilito che per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno alla salute, occorre riferirsi ai valori nazionali della Tabella TA1 (cfr. sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56; sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006; sul tema cfr. anche: L. Grisanti “Nuove regole per la valutazione dell’invalidità” in RtiD II-2006 pag. 311 segg.) - ha giustamente fatto riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1. Applicando poi le dovute riduzioni, per tener conto del fatto che l’assicurata può svolgere un’attività adeguata alle sue condizioni di salute solo al 75% (ciò che, rispetto ad un tempo di lavoro del 35%, porta ad una riduzione della capacità lavorativa al 26%, secondo quanto indicato espressamente dal dr. __________ del SAM, cfr. doc. 127-1 e consid. 2.12.) e un’ulteriore riduzione del 15%, stabilita dalla consulente IP, per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto (cfr. doc. 131-2), l’amministrazione è giunta ad un reddito da invalida di fr. 10'840. Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale importo, rimasto incontestato.
Dal raffronto tra il reddito da valida (2004) di fr. 16’210 e quello da invalida di fr. 10'840, il grado di invalidità dell'insorgente, per quel che concerne l'attività professionale, è dunque del 33%, come stabilito dall’amministrazione (cfr. doc. 147-3).
2.14. Come è già stato anticipato ai consid. 2.3. e 2.4., l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 |
5 |
|
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
|
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 |
20 |
|
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096, 3097 e 3098 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., la nostra Alta Corte (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Il TFA ha, altresì, precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.14.1. Nell'evenienza concreta, l’Ufficio AI, in occasione della precedente procedura, scaturita nella decisione del 31 ottobre 2003 (cresciuta in giudicato), aveva fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
L’assistente sociale, incaricata dall’amministrazione di effettuare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 30 settembre 2003, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, con rapporto del 9 ottobre 2003 aveva concluso per un grado d’inabilità complessivo del 30% (doc. 96/4-7).
Tale percentuale, rimasta incontestata sia nella precedente procedura, sia nella presente controversia, corrisponde peraltro a quanto valutato nella presente fattispecie in sede di perizia del SAM (referto del 27 febbraio 2006), laddove i periti hanno ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 30% nella sua attività di casalinga (doc. 123-14).
Pertanto, questo Tribunale ritiene che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Conforme alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte del marito e delle figlie dell’assicurata (cfr. doc. 96-6).
Non sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.
2.15. Alla luce di quanto appena esposto, richiamate le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale, in applicazione del metodo misto, è del 32% (35 X 33% + 65 X 30%), percentuale che non permette la concessione di una rendita.
La decisione dell’UAI va quindi confermata.
Va inoltre aggiunto che essendo il grado di invalidità dell’insorgente del 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che la consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale (cfr. doc. 131-3, in cui la consulente ha indicato: “non ci sono i presupposti per l’applicazione di provvedimenti d’integrazione professionale (vedi anche rapporto CIP del 14.07.2003)”).
2.16. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti