Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.64

 

BS/td

Lugano

4 novembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1953, da ultimo professionalmente attiva quale venditrice d’auto indipendente, nel mese di dicembre 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di problemi fisici e psichici.

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione 18 gennaio 2005 luglio l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, presentando l’assicurata un grado d’invalidità del 23% (doc. AI 39).

                                         A seguito dell’opposizione contro la citata decisione formale, l’Ufficio AI ha disposto l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), il quale ha ritenuto l’assicurata abile nella misura dell’80% in tutte le attività lucrative svolte (cfr. rapporto 16 giugno 2006 pag. 18; doc. AI 47-18).

 

                               1.2.   Con decisione 16 gennaio 2007 l’Ufficio AI, sulla base della perizia SAM e del rapporto 9 gennaio 2007 della consulente in integrazione professionale, ha di conseguenza respinto l’opposizione dell’assicurata e confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 54-1).

 

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurata, rappresentata dallo studio legale RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione 16 gennaio 2007 ed il riconoscimento di un grado d’invalidità del 100%. In via subordinata essa ha chiesto l’allestimento di una perizia psichiatrica. In sostanza la ricorrente ha contestato la valutazione del danno alla salute psichica eseguita dal dr. __________ per conto del SAM, evidenziando in particolare come la stessa valutazione si discosti in modo importante dalla precedente perizia del dr. __________ e dal rapporto 13 gennaio 2007 della sua psichiatra curante, dr.ssa __________.

                                         Contestualmente la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                               1.4.   Mediante la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Sulla scorta del parere del proprio servizio medico (SMR), l’amministrazione ha sostenuto che la nuova documentazione prodotta dall’insorgente non presenta alcuna sostanziale modifica della situazione clinica rispetto alla valutazione peritale del SAM.

 

                               1.5.   Con decreto 27 agosto 2007 il Vicepresidente del TCA ha affidato al __________ di __________, l’esecuzione di una perizia multidisciplinare (XI).

 

                               1.6.   In data 23 settembre 2008 è pervenuta al TCA la perizia pluridisciplinare del ZMB, che è stata intimata alle parti per osservazioni (XXVI).

                                         L’assicurata e l’Ufficio AI hanno preso posizione entrambi con scritti datati 8 ottobre 2008 (XXV e XXVI).

 

considerato                    in diritto

 

In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA       H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pp. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.).

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, viste le conclusioni discordanti tra la perizia del dr. __________, quella del SAM e le attestazioni della psichiatra curante, dr.ssa __________, questo TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia multidisciplinare affidata al __________.

 

                                         Dal referto 23 settembre 2008 (XIII) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno proceduto a tre consultazioni specialistiche, di natura internistica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________). Poste le diagnosi somatiche (cfr. punti no. 3.1 e 3.2.3), valutate non invalidanti, essi hanno invece considerato le affezioni psichiche limitative della capacità lavorativa. In particolare sono state diagnosticate (cfr. punto no. 3.3.4, pag. 29): disturbo di personalità misto (F 61.0), sindrome depressiva ricorrente, episodio di gravità media senza sindrome biologica (F 33.10) e sindrome da dolore somatoforme persistente (F45-4).

                                         Dopo dettagliata valutazione complessiva della componente psichiatrica, i periti hanno ritenuto l’assicurata abile al 50% nella sua originaria attività lavorativa sia di esercente in un locale pubblico che venditrice di auto, con prognosi riservata (pag. 40 e 41). Essi hanno concluso che l’assicurata, vista la problematica dolorosa e la sintomatologia depressiva, non può esercitare un’attività adeguata in misura maggiore. Non sono esigibili attività pesanti o attività richiedenti una particolare manualità fine (“Da die gesamte Schmerz-problematik und die depressive Symptomatik im Rahmen einer psychischen Störung zu verstehen sind, können keine spezifischen Verweisungstätitgkeiten, in denen man eine höherer Arbeitsfähigkeit erwarten könnte, genannte werden. Die psychogenen Schmerzen und die Depression interferieren bei allen möglichen Tätigkeiten. Einzig zu beachten wäre, dass eine körperliche Schwerarbeit nicht zumutbar wäre. Auch eine Arbeit, die ausgesprochene feinmotorische Fähigkeiten verlangt, wäre aus den gleichen Gründen ungeeignet, zum Beispiel eine Tätigkeit als Uhrmacherin“; pagg. 41 e 42). 

                                         L’inizio dell’incapacità lavorativa è stata fissata al 2003 (pagg. 39 e 40).

 

                                         Questo Tribunale non ha motivo per non aderire alla succitata approfondita e dettagliata valutazione psichiatrica. Va qui ricordato che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA 12 novembre 1998 nella causa L.A, 14 aprile 1998 nella causa O.B., 28 novembre 1996 nella causa G. F.; DTF 122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174 consid. 3; SVR 1998 BVG Nr. 16 p. 55). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria. Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 p. 201 consid. 2a).

                                         Entrambe le parti non hanno del resto mosso alcuna censura nei confronti della succitata valutazione peritale.

                                                                                                                         

                               2.6.   Divergenze sussistono invece sulle ripercussioni economiche.

 

                                         Con scritto 8 ottobre 2008 l’assicurata, evidenziando come i periti siano giunti a riconoscere un grado d’invalidità (recte: capacità lavorativa) del 50% per motivi psichici, ha pertanto rettificato la richiesta ricorsuale nel senso che le venga riconosciuto un grado d’invalidità del 50% con attribuzione di una mezza rendita, il tutto accompagnato dalle necessarie misure, caldeggiate nella perizia __________, atte a favorire un suo rientro a tempo parziale nel circuito lavorativo (XXV).

 

                                         L’Ufficio AI, con osservazioni 8 ottobre 2008 ha invece ribadito la reiezione del ricorso. Definita la perizia __________ conclusiva e coerente, esso ha evidenziato come dalla stessa risulti un’incapacità lavorativa del 50% per qualsiasi attività, confermando di conseguenza il grado d’invalidità del 23% determinato con rapporto 16 gennaio 2006 del consulente in integrazione professionale, oggetto della decisione formale 16 gennaio 2007. Il consulente, ricordato come l’assicurata dall’agosto 2003 sia inabile al 50% in qualsiasi attività lucrativa, aveva evidenziato:

                                        

"  Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Da un punto di vista psichiatrico, non ci sono limitazioni nella scelta della professione, purché sia a metà tempo. Dal punto di vista reumatologico, sono esigibili lavori come controllo o sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività manuali leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura,...). Nel settore terziario invece I'A. potrebbe essere impiegata nella mansione di telefonista/ricezionista, come venditrice di articoli leggeri oppure come aiuto ufficio.

 

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Salario da valida:

Come venditrice di auto, nella ditta di cui era comproprietaria, senza il danno alla salute avrebbe potuto percepire anche nel 2004 un salario annuo di Fr. 25'000.­

 

Salario da invalida:

In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalida si deve partire da un salario di Fr. 40'360- (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, donne, valore mediano aggiornato al 2004).

A questa cifra, per gli assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

In questo caso, oltre alla riduzione medica del 50%, è indicata un'ulteriore diminuzione del salario teorico del 5% per attività leggera.

Applicando le suddette riduzioni risulta dunque un reddito da invalida di Fr. 19'171.

 

Grado di invalidità:

25000- 19171 x 100= 23

       25000

 

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non ritengo che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

La presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

 

Su tale base ritengo concluso il mio mandato inerente questa pratica." (Doc. AI 37)

 

                                         Quindi, l’amministrazione ha raffrontato il reddito che l’assicurata percepiva da sana quale venditrice di auto indipendente (essa era comproprietaria del salone di auto “__________” a __________ e si occupava principalmente dei lavori amministrativi; cfr. doc. AI 14-6 e 30-1) con quello che potrebbe conseguire da invalida in attività leggere senza particolari conoscenze, evinto dai dati salariali statistici (Tabelle ISS, livello di qualifica 4 corrispondente ad attività semplici e regolari).

 

                               2.7.   Alla valutazione economica operata dall’Ufficio AI può essere prestata adesione.

 

                            2.7.1.   Occorre innanzitutto ricordare che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         In tale prospettiva, dunque, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale -  sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag. 256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I 761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili).

                                         Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                                         Spetta infine al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Ritornando al caso in esame, non vi sono motivi per non confermare la valutazione del consulente circa il novero delle attività lucrative (non qualificate) ritenute ancora esigibili. Le limitazioni psichiche e fisiche elencate nel citato rapporto 16 gennaio 2006 trovano conferma nelle conclusioni finali della perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5). Pertanto, nelle citate attività adeguate l’assicurata, in virtù del principio della diminuzione del danno, può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa.

 

                            2.7.2.   Come esposto al considerando precedente, l’Ufficio AI, per determinare il grado d’invalidità, ha contrapposto al reddito da valido di fr. 25’000, determinato sulla base del reddito aziendale tassato nei periodi fiscali (precedenti all’insorgenza del danno alla salute) 1997/1998 (doc. AI 19-8), 1999/2000 (doc. AI 19-3), 2001/2002 (doc. AI 19-5), ad un reddito da invalido dedotto dai salari statistici. In proposito deve essere innanzitutto precisato che il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/03 e riferimenti).

 

                                         Quanto al reddito che l’assicurata avrebbe percepito senza l’invalidità, nella dichiarazione 26 marzo 2003 resa a diverse autorità essa aveva fra l’altro evidenziato come “l’attività da anni non rendeva” e che “da diversi anni non faccio altro che accumulare debiti” (doc. AI 14-6). Concetto ribadito con scritto 1° aprile 2004 all’Ufficio AI in cui l’insorgente aveva fra l’altro evidenziato che “l’attività, come detto terminata il 31 agosto 2003 (anche per gravi motivi di salute che purtroppo mi hanno colpita), è stata chiusa a cifre rosse, praticamente fallimentare.. “ (doc. AI 19-2). Va detto al riguardo che il TFA ha già avuto modo di considerare che qualora alla luce delle circostanze concrete bisogna ritenere che l’assicurato senza invalidità verosimilmente si sarebbe, come in passato, volontariamente accontentato di una siffatta attività lavorativa poco redditizia, bisogna fondarsi su tali proventi, anche se di per sé l’interessato avrebbe avuto la possibilità di accedere ad altre attività lavorative, magari salariate, meglio retribuite (STFA non pubblicate del 1° maggio 2007 nella causa W, I 426/06, consid. 5; 25 ottobre 2006 nella causa G, I 142/06, consid. 3.3.1; del 9 novembre 2005 nella causa W, I 347/05, consid. 5.1; dell’8 marzo 2004, I 424/03, consid. 4.3 e del 4 aprile 2002 nella causa M., I 696/01, consid. 4a pubblicata in Plädoyer 2002 nr. 3 pag. 73; DTF 125 V 157 consid. 5c/bb; RCC 1992 p. 94 consid. 4a – si tratta di assicurati con attività indipndente). Qualora il reddito da attività indipendente è evinto dalle registrazioni contenute nel conto individuale non occorre chiedersi i motivi per cui la persona assicurata non abbia conseguito un reddito maggiore (STFA non pubblicate 28 aprile 2003 nella causa S., I 297/02, consid. 3.2.4; del 29 gennaio 2003 nella causa Z, I 305/02, consid. 2.2.1; del 4 aprile 2002 nella causa M., I 696/01, consid. 4b/aa pubblicata in Plädoyer 2002 nr. 3 pag. 73).

                                         Nel caso in esame, l’assicurata non ha indicato le ragioni per cui essa si sia accontentata negli ultimi anni di un reddito aziendale tassato di fr. 25'000.--, attività iniziata nel 1989 (cfr. scritto 28 maggio 2005 all’Ufficio AI, doc. AI 30-1. Nel medesimo scritto la ricorrente ha sostenuto di aver ridotto, dal 1° ottobre 2000, l’attività al 50%; tuttavia dal 1995 il reddito è rimasto costante). Essa non ha del resto mai sostenuto o lasciato intendere che senza il danno alla salute avrebbe abbandonato l’attività indipendente per dedicarsi ad un lavoro dipendente. In queste circostanze, dunque, il reddito preso in considerazione dal consulente merita conferma.

 

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Nel caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA13 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il consulente ha fissato in fr. 40’630.-- (stato 2004) il relativo reddito. Considerando una capacità lavorativa residua dell’50% ed una riduzione del 5% per attività leggera, il reddito da invalido è stato determinato in fr. 19'171.--. Dal raffronto dei redditi (25’000 – 19’171 x 100 : 25’000) è scaturito un grado d’invalidità del 23%.

                                        

                                         Va qui fatto presente che, applicando conformemente la succitata giurisprudenza federale, i dati statistici nazionali (Tabella TA 1), la ricorrente, potendo svolgere nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’058 mensili oppure a fr. 48’648 per l'intero anno (fr. 4’054 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 50% e, quale ipotesi di lavoro, di una riduzione massima del 25% il reddito da valido ammonterebbe a fr. 18'244.-- (48'648 : 2 = 24'324; 75% di 24'324 = 18'244), con un grado d’incapacità lavorativa del 27% (25’000 – 18'244x 100 : 25'000).

                                         Allo stesso risultato si giunge anche volendo tener conto dell’adeguamento dei redditi di riferimento al 2007, anno della decisione contestata che, per giurisprudenza, costituisce il limite temporale per la resa del giudizio (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2). Infatti lo scarto percentuale per raggiungere il grado minimo del 40% è importante e molto verosimilmente non può essere compensato dal citato adeguamento.

 

                                         In conclusione, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile, nel suo risultato la decisione di reiezione della domanda di prestazione va confermata. Il ricorso deve quindi essere respinto.

 

                                2.8   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.9).

 

                               2.9.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Nel certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria è stato indicato che dal gennaio 2007 l’assicurata percepisce delle prestazioni dell’assistenza sociale (cfr. anche la relativa decisione dell’Ufficio del sostegno ed inserimento sociale), mentre il suo convivente riceve delle prestazioni complementari (doc. C). In queste circostanze, dunque, il requisito dell’indigenza è dato. La ricorrente non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un rappresentante appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         L’esonero delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio  è accolta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti