Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 gennaio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 3 ottobre 2006 l’Ufficio AI, statuendo su una domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità presentata il 25 aprile 2005 da RI 1, nata nel __________, ha respinto la richiesta avendo determinato un grado di invalidità del 27% e, quindi, inferiore alla soglia minima richiesta per la concessione di una rendita del 40% (doc. 29). Tale decisione non è stata contestata.
1.2. In data 24 novembre 2006 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. 39-1).
A sostegno della propria richiesta l’assicurata ha fatto pervenire all’amministrazione copia del referto relativo alla TAC della colonna cervicale del 31 ottobre 2006 redatto dal dr. __________, Capo-servizio del Dipartimento di radiologia diagnostica e internistica (doc. 39-2).
1.3. Con progetto di decisione del 1° dicembre 2006 l’UAI ha deciso di non entrare nel merito della domanda di prestazioni, adducendo che dalla documentazione medica acquisita agli atti non emergono elementi clinici atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute rispetto alla precedente decisione del 3 ottobre 2006 (doc. 42).
L’assicurata ha contestato tale progetto di decisione, trasmettendo all’amministrazione nuova documentazione medica, in particolare una relazione neurologica del 28 novembre 2006 redatta dal dr. __________ (doc. 44).
1.4. Con decisione del 24 gennaio 2007 l’UAI ha ribadito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, evidenziando che il Servizio medico regionale dell’AI (SMR), che ha potuto esaminare in dettaglio tutta la documentazione medica all’incarto, non ha riscontrato elementi clinici in grado di imporre all’amministrazione un riesame del caso (doc. 47).
1.5. Con tempestivo ricorso del 20 febbraio 2007 RI 1, rappresentata da RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, osservando:
" La signora RI 1 ha inoltrato richiesta per una rendita AI (anche parziale) nel dicembre 2005, viste le precarie condizioni di salute e il licenziamento da parte dell'Amministrazione cantonale per tale motivo.
La stessa non può più svolgere le mansioni domestiche come prima, infatti fa capo alla figlia quando ha tempo in quanto lavora tutto il giorno; mi sembra molto strano che se una persona non può svolgere i lavori di pulizia come ausiliaria dell'Amministrazione cantonale debba invece poterli svolgere al proprio domicilio.
La cosa che mi lascia più perplessa è che più volte ho richiesto che la signora RI 1 fosse vista dai medici consulenti dell'AI, forse si sarebbero resi conto delle condizioni della stessa, una decisione basata solo su elementi cartacei non mi sembra molto confacente.
Infatti il consulente per una collocazione di lavoro ha potuto rendersene conto durante il colloquio per un'eventuale proposta di lavoro; lo stesso ha potuto verificare lo stato di salute dell'assicurata.
Vi chiedo quindi in base ai certificati medici, ed eventualmente a una visita presso un medico da voi stabilito, di voler accettare il ricorso contro la decisione del 24 gennaio 2007 dell'IAS Ufficio invalidità." (Doc. I)
1.6. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a non entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
2.3. In concreto, l’Ufficio AI, con la decisione qui contestata, non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del 24 novembre 2006, non avendo l’assicurata, a detta dell’amministrazione, reso verosimile una modifica delle condizioni invalidanti.
L’assicurata, per contro, sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 3 ottobre 2006, con la quale l’amministrazione le aveva negato l’attribuzione di una rendita in difetto di un grado di invalidità pensionabile (doc. 29), abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente indagato.
Il TCA rileva innanzitutto che al momento del rifiuto della chiesta rendita di invalidità l’amministrazione si è essenzialmente basata sulle conclusioni riportate nella valutazione del 16 agosto 2006 del dr. __________, spec. FMH in malattie polmonari, che aveva riscontrato un ulteriore lieve peggioramento della situazione globale a livello di disturbi funzionali legati alla BPCO rispetto al precedente controllo, concludendo per un’incapacità lavorativa totale per lavori fisici da leggeri a pesanti, mentre in attività sedentarie, senza sforzi fisici, aveva valutato l’interessata abile al lavoro al 100%, ma con un rendimento ridotto a 4 ore, massimo 6 ore al giorno (doc. 23/1-3). Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 22 agosto 2006, aveva quindi considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella sua attività di ausiliaria di pulizia (che svolgeva al 39%, per il resto essendo occupata quale casalinga), ma abile al lavoro al 70% in attività sedentarie leggere (doc. 24-1). La consulente IP, operato il raffronto dei redditi fra quanto percepito dall’assicurata nella sua precedente attività, svolta al 39% e quanto potrebbe conseguire in attività adeguate, al 70%, ritenuta un’ulteriore riduzione del 20% per tener conto della ridotta capacità di carico, dell’aumentata affaticabilità e della mancanza di esperienze lavorative significative, era giunta ad un grado di invalidità del 40.7%, arrotondato al 41% (doc. 25-3).
Quanto alla valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, svolta in data 4 maggio 2006: nel rapporto del 7 giugno 2006, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 17.5% (doc. 15-6).
Poste quindi le quote parti tra attività salariata (39%) e mansioni casalinghe (61%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è risultato del 27% (39 X 41% + 61 X 17.5%) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita (doc. 29/1-3).
In occasione della nuova domanda di prestazioni presentata il 24 novembre 2006 l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione copia del referto relativo all’esame di TAC della colonna cervicale del 31 ottobre 2006. Nel rapporto del 31 ottobre 2006 il dr. __________, Capo-servizio del Dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica, ha posto le seguenti conclusioni:
" (...)
Segni di discopatia soprattutto all'altezza C5-C6, C6-C7 con becchi ostefitici all'altezza C5-6, nettamente predominanti a destra, con iniziale restringimento foraminale, con possibile iniziale contatto radicolare C6 a destra, reperto comunque da correlare con dati clinici. Non evidenti a tutti i livelli ernie discali o segni di compressione midollare. Non evidenti lesioni post-traumatiche o alterazioni della struttura ossea di sospetta origine neoplastica. Da notare importanti alterazioni degenerative delle faccette articolari a destra all'altezza C6-T1." (Doc. AI 39-2)
Nelle sue annotazioni del 30 novembre 2006 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Viene presentato un referto TC della colonna cervicale, dalle conclusioni ivi contenute non è possibile risalire ad alcuna condizione patologica invalidante (come citato nel testo della medesima i reperti sono da correlare ai dati clinici).
Con la documentazione presentata non è possibile entrare in merito, cosa che potrebbe essere possibile qualora, in seguito a visita e relativa documentazione medica, fosse certificata una nuova diagnosi corredata di valutazione clinica." (Doc. AI 41-1)
L’assicurata ha poi trasmesso all’amministrazione copia del referto del 28 novembre 2006 del dr. __________, Capo-servizio del Servizio cantonale di neurologia di __________, nel quale lo specialista, poste le diagnosi di “sindrome algo-parestetica bi-brachiale verosimilmente attribuibile ad una neuropatia ulnare irritativa con associata epicondilite mediale; stato dieci anni circa dopo decompressione del nervo mediano destro; disturbi statico-degenerativi multi-segmentali (C4-7) della colonna cervicale; lombalgie mediane isolate recenti (inabituali, d’eziologia indeterminata, TAC lombosacrale e del bacino del 23.11 negativa)”, ha osservato:
" Disturbi bi-brachiali: si tratta di una clinica difficile da inquadrare e, per certi aspetti, un po' sorprendente.
Non ho ritenuto una s. radicolare (integrando per questo gli elementi clinici e neuroradiologici).
Una problematica legata al midollo spinale (bilateralità ...) sembra poco probabile sulla base di questo esame clinico.
Idem non ho trovato, escludendo i discreti segni irritativi evidenziati al polso, anomalie evocatrici di uno scompenso del n. mediano al polso (parametri della conduzione risultano soddisfacenti da ambo i lati).
Il n. ulnare, da parte sua, appare integro dal punto di vista clinico-funzionale e ENG, tuttavia si può ottenere un s. di Tinel alla manipolazione del tronco nervoso stesso al gomito (il quale appare sublussabile soprattutto a destra).
I parametri ENG sono soddisfacenti e non esiste sicuramente un’importante neuropatia di questo tronco al gomito.
Nel contesto ho quindi ritenuto più che altro la possibilità di una neuropatia irritativa del n. ulnare (bilaterale) leggermente prevalente a destra e, in concomitanza, un’epicondilite mediale (la quale potrebbe essere associata anche ad altre tendinopatie?).
È chiaro che, in DD trattandosi di una paziente fortemente tabagica, esiste sempre la possibilità di altre patologie (e penso in particolare ad un processo espansivo della porzione superiore del polmone destro pensando, in particolare, alla prevalenza dei disturbi dell'ASD e alla lieve asimmetria della fessura palpebrale).
Sarebbe sicuramente confortevole attualizzare la lastra del torace (in ogni caso) eventualmente praticare una TAC toracica (a meno che il decorso clinico dovesse risultare particolarmente semplice).
Sul piano terapeutico consiglierei il proseguimento di misure semplici mettendo gli arti a riposo (se necessario tramite l'utilizzo di una stecca) e utilizzando un NSAID.
Lombalgie: anche questo disturbo risulta in effetti abbastanza misterioso (la TAC effettuata ieri non rileva fortunatamente nulla di molto inquietante).
È possibile che una discopatia L4-5 (o 5-1) eserciti un certo ruolo su questi importanti dolori.
Ho consigliato alla paziente di ri-consultare il nostro PS qualora il disturbo dovesse nuovamente scompensarsi (resto disponibile per rivederla in questo caso).
Per completare le indagini attuali ho previsto oggi un labor (allegato)." (Doc. AI 44-4+5)
Nelle sue annotazioni dell’11 gennaio 2007 il dr. __________ ha rilevato quanto segue:
" Dopo le precedenti annotazioni viene inoltrata altra documentazione medica in particolare una relazione neurologica da parte del dr. __________ che tratta anche della TC citata nella precedente annotazione.
In buona sostanza anche il dr. __________, che ha visitato di persona l'assicurata, nei suoi commenti riesce a concludere per una diagnosi (a parte citare quelle già conosciute) ed a rilevare una sintomatologia invalidante e meritevole di una terapia; si limita a consigliare misure terapeutiche semplici ed a raccomandare di farsi rivedere qualora dovesse verificarsi il disturbo scompensante.
Gli esami ematochimici non depongono per patologie invalidanti.
Con queste premesse non vedo perchè dovremmo visitare noi l'assicurata come richiesto.
Si ribadisce la non entrata in merito come precedentemente definitivo." (Doc. AI 45-1)
2.4. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.5. A mente di questo Tribunale, dall’esame degli atti, non risulta essere stata resa verosimile una rilevante modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità al guadagno dell’assicurata.
Dai referti medici prodotti dall’assicurata non emergono, infatti, come rilevato dal medico SMR, nuove patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere vagliate dall’amministrazione.
In effetti, come evidenziato dal dr. __________ nelle sue annotazioni del 30 novembre 2006, dal rapporto relativo all’esame di TAC della colonna cervicale del 31 ottobre 2006 non è possibile risalire ad alcuna condizione patologica invalidante (doc. 41-1).
Analogo discorso vale con riferimento al rapporto medico del dr. __________ del 28 novembre 2006: come ben spiegato dal dr. __________ nelle sue annotazioni dell’11 gennaio 2007, il dr. __________ nel suo referto non conclude per una sintomatologia invalidante, necessitante di una terapia, ma si limita a consigliare misure terapeutiche semplici e a raccomandare un nuovo consulto qualora dovesse verificarsi un disturbo scompensante (doc. 45-1). Inoltre, anche gli esami ematochimici non depongono per l’esistenza di patologie invalidanti (doc. 45-1).
Queste considerazioni del SMR possono essere condivise da questo Tribunale.
In conclusione, non avendo l'insorgente reso verosimile alcuna modifica rilevante della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche e/o economiche rispetto alla precedente decisione del 3 ottobre 2006, con la quale è stato rifiutato il diritto a prestazioni, la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata, l'UAI avendo fatto buon uso della facoltà concessagli dall'art. 87 cpv. 4 OAI.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti