Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 febbraio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, già attiva come ausiliaria, a tempo parziale, presso l’aiuto domiciliare __________ di __________, il 21 maggio 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, dichiarando di essere sofferente dal 2002 di disturbi nervosi, fibromialgia e periartropatia alla spalla sinistra (doc. 2/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del SAM di Bellinzona e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione del 12 dicembre 2005, l’Ufficio AI, appurato un grado di invalidità del 26%, ha respinto la richiesta di prestazioni (cfr. doc. 31/1-3).
1.2. In data 24 marzo 2006 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento del suo stato di salute, essendo affetta da fibromialgia, lombalgia e da uno stato depressivo (doc. 35/1-7).
A sostegno della propria richiesta l’assicurata ha fatto pervenire all’amministrazione copia del certificato medico del 7 aprile 2006 del dr. __________, che attesta la presenza di un importante peggioramento clinico e psicopatologico, che ha portato al ricovero dell’interessata presso la Clinica __________ di __________ (doc. 38-2).
1.3. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica affidata al dr. __________, con progetto di decisione del 14 dicembre 2006 (doc. doc. 62/1-3), confermato con decisione del 2 febbraio 2007 (doc. 72/1-3), l’Ufficio AI, constatata la stazionarietà dello stato di salute e riconfermato quindi un grado di invalidità del 26%, ha respinto la richiesta di prestazioni.
1.4. Con tempestivo ricorso del 2 marzo 2007 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di almeno una mezza rendita di invalidità.
Ella ha inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Il patrocinatore dell’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione, evidenziando che l’UAI non avrebbe debitamente approfondito lo stato di salute dell’interessata, osservando:
" (…)
Non è condivisibile il parere del perito dr. __________, secondo il quale (perizia 7 agosto 2006) sussisterebbe soltanto una diminuzione della capacità di lavoro “nella misura del 20%-30% dal punto di vista psichiatrico”.
Ciò non tiene in alcuna considerazione il fatto che i gravi disturbi psichici di cui soffre la signora RI 1 (e la cui incidenza è ben superiore al 20%-30%) sono anche e soprattutto la conseguenza dei persistenti e diffusi dolori fisici che __________ ha pure annotato (perizia citata pag. 11 ad. 2) e che, secondo lo stesso medico, “purtroppo … causano ancora un’inabilità lavorativa e possono anche influenzare il suo rendimento dal punto di vista psichiatrico”.
Il problema è che questi dolori fisici sono gli stessi che già erano stati riscontrati nell’esame della domanda del 2005 e che, da allora, non sono né scomparsi, né diminuiti, nonostante la gran quantità di medicamenti che la signora RI 1 è costretta ad assumere e che le perizie in atti, comprese le dichiarazioni ripetute dei medici curanti (dr. __________, dr. __________, Clinica __________), eloquentemente dimostrano.
(…)
6. Già con le osservazioni si indicava che, a contare dal 22 gennaio 2007, l’assicurata aveva dovuto essere nuovamente ricoverata presso la Clinica __________ di __________ a causa di un “peggioramento del suo stato psicopatico in seguito ad una depressione ricorrente”.
Questo ricovero (che succede a molti altri nel recente passato, senza peraltro esiti sostanzialmente positivi) perdura tuttora, come attesta il rapporto clinico 26 febbraio 2007 che qui si riproduce (doc. B).
E il quadro che ne esce conferma quanto detto sopra ed è tutt’altro che confortante!
Il fatto che vi si dica che lo “stato psicopatologico” attuale “non ha subito sostanziali modifiche rispetto alle precedenti osservazioni” non sta a significare che la situazione è buona, bensì che è grave come prima, caratterizzato, come sempre,
“da deflessione del tono dell’umore, insonnia di mantenimento e terminale, quote d’ansia con facile irritabilità ed aggressività verbale e da agiti autolesionistici di tipo impulsivo (assunzione incongrua di medicamenti).”
Non si vorrebbe che tutto ciò sia il preludio di qualche tentativo suicidale.
Le suddette constatazioni mediche concordano con quelle, recenti, effettuate dal medico curante dr. __________ e portano ancora una volta a concludere che
- è insostenibile, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, affermare e sostenere che, in queste condizioni, la signora RI 1 possa o debba assumere un’attività lavorativa (quale?) leggera per 4-5 ore al giorno (cfr. perizia dr. __________),
- è in palese contrasto con la realtà, clinicamente accertata, la decisione dell’Ufficio quando pretende di riconoscere un grado di invalidità e di incapacità al guadagno pari ad appena il 26%, dopo che le identiche conclusioni del dicembre 2005 (basate su perizie di 7/8 mesi prima) sono state completamente smentite dai fatti.
7. Anche in questa sede ed a maggior ragione alla luce del ricovero in corso e del rapporto qui riprodotto, non si può non sottolineare quanto allegato al p.to 5 delle osservazioni del 30 gennaio 2007 e cioè la manifesta contraddizione in cui è caduto lo stesso perito dr. __________, il quale condivideva il parere del medico curante e caldeggiava la concessione di una rendita AI, come fonte e mezzo di sostegno iniziale per favorire il recupero della capacità lavorativa, fatta salva, ovviamente, la possibilità (legale) di una successiva revisione della rendita.
Nonostante quell’affermazione – peraltro ragionevole – il perito era poi giunto alla conclusione, fatta propria dall’Ufficio, che il grado di invalidità era… inferiore e quindi tale da non consentire l’erogazione della rendita.
8. In conclusione, l’assicurata ritiene che la decisione dell’Ufficio non tenga conto in giusta e corretta misura del suo stato di salute generale e che, quantomeno, prima di risolvere il caso sarebbero stati necessari altri e più approfonditi accertamenti medico-specialistici.
Alla luce della situazione descritta e documentata, non si poteva nemmeno prescindere, come invece è stato il caso, da un’ulteriore inchiesta domiciliare.
A mente della ricorrente sussistono già ora tutte le premesse di fatto e di diritto per riformare la decisione dell’Ufficio e riconoscere alla signora RI 1 il diritto almeno ad una mezza rendita se non addirittura ad una rendita intera.
In via del tutto subordinata, potrebbe giustificarsi un rinvio degli atti all’Ufficio dell’assicurazione invalidità perché compia nuovi accertamenti in forma pluridisciplinare ed emani una ulteriore decisione suscettibile di ricorso.” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 26 marzo 2007 l’UAI, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di preavviso, ha proposto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa, osservando che il SMR ha evidenziato che la documentazione medica prodotta con il ricorso non rende verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute (IV).
1.6. In data 2 aprile 2007 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (VII + 1-5).
1.7 Con scritto del 19 aprile 2007 l’assicurata ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________ (VIII + C).
I doc. VIII e il relativo allegato sono stati inviati al patrocinatore dell’assicurata (IX), con facoltà di presentare osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui:
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI:
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata inoltre ribadita in una sentenza del Tribunale Federale 9c 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una sentenza del Tribunale Federale I 126/07 del 6 agosto 2007, destinate alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.6. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (sentenza del TFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 44/99 del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 nella causa S. F., pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Giova, inoltre, segnalare, che perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9. Nella presente fattispecie, che concerne una situazione nella quale l'amministrazione è entrata nel merito di una nuova domanda (cfr. consid. 2.6.), dapprima va sottolineato che al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata salariata nella misura del 75% e casalinga per il restante 25% applicando il metodo misto, conformemente a quanto già ritenuto nella precedente procedura, sfociata nella decisione del 12 dicembre 2005, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 31/1-3).
Questa suddivisione merita piena conferma.
Emerge, infatti, dall’incarto che l’assicurata dal 1° luglio 1997 e fino al sopraggiungere dei disturbi di salute (fine 2003), ha lavorato in qualità di ausiliaria presso il __________ __________) al 75% (cfr. doc. 15/5-6); successivamente, ella ha ridotto la sua attività al 50% (cfr. doc. 12-3).
Di fronte poi all’assistente sociale incaricata di esperire l’inchiesta domiciliare l’assicurata ha dichiarato che prima dell’insorgere del danno alla salute il suo incarico era al 75% (cfr. doc. 30-3).
Tale suddivisione non è stata contestata dall’assicurata né nel corso della precedente procedura, né durante l’attuale procedura, dopo l’emanazione sia del progetto di decisione del 14 dicembre 2006, sia della decisione del 2 febbraio 2007. Questo Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsene.
2.10. Dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 21 maggio 2004 (doc. 2/1-7), l’Ufficio AI aveva richiesto una perizia pluridisciplinare al SAM. In quell’occasione, i medici del SAM avevano valutato sia la patologia reumatologica (dr. __________), sia la patologia psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico era stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale nel suo referto del 6 aprile 2005 aveva posto le diagnosi di “fibromialgia; sindrome somatoforme da dolore persistente; sindrome lombospondilogena cronica con modiche alterazioni degenerative L4/L5 e L5/S1 senza neurocompressione” (doc. 24-19).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ aveva ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 20% nella sua professione di aiuto-domiciliare (doc. 24-20), ma abile al lavoro al 90% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 24-21).
L’aspetto psichico era invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel suo referto del 22 marzo 2005, posta la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (ICD10-F33.4)”, aveva ritenuto l’interessata inabile al lavoro al 25% (doc. 24-15).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 18 aprile 2005, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, avevano posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione; sindrome lombospondilogena cronica con modiche alterazioni degenerative L4-S1 senza neurocompressione; fibromialgia” mentre, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, avevano indicato quelle di “sovrappeso (BMI ca. 30.5) con ipercolesterolemia; periartropatia omeroscapolare a destra anamnestica; cefalee tensionali anamnestiche” (doc. 24-8). I medici del SAM avevano poi ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 75% sia come aiuto-domiciliare, sia in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Sulla base delle conclusioni del SAM e delle risultanze dell’inchiesta domiciliare per persone che si occupano dell’economia domestica esperita in data 26 ottobre 2005 (doc. 30), con decisione del 12 dicembre 2005 l’Ufficio AI, poste le quote parti tra attività salariata (75%) e mansioni casalinghe (25%), in applicazione del metodo misto, era giunto ad un grado di invalidità globale del 26% (75 X 25% + 25 X 28.5%), che non dava diritto ad una rendita (doc. 31).
2.11. Nell’ambito della nuova domanda del marzo 2006 (doc. 35) - visto il certificato medico del 7 aprile 2006, con il quale il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato un importante aggravamento clinico e psicopatologico, necessitante un ricovero presso la Clinica __________ di __________, che non ha portato ai risultati sperati, di modo che la prognosi è da ritenersi compromessa, sia sul piano clinico, che su quello valetudinario (doc. 38-2) e considerato il ricovero dell’assicurata dal 13 aprile 2006 al 9 maggio 2006 presso la Clinica __________, con la diagnosi di “episodio depressivo (ICD10-F32.1) in disturbo di personalità misto (ICD10-F60.8) con componente somatoforme” e quali diagnosi collaterali quelle di “asma bronchiale, fibromialgia e stato dopo dermoabrasione del volto per acne” (doc. 47-1) - l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che aveva già avuto modo di valutare l’assicurata in ambito SAM nella precedente procedura (doc. 24/12-16).
Dal rapporto peritale del 7 agosto 2006 risulta che il dr. __________, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (ICD10-F33.4) esistente dal 1999; sindrome lombospondilogena cronica con modiche alterazioni degenerative L4-S1 senza neurocompressione esistente dal 1999; fibromialgia da diversi anni; sindrome da attrito subacromiale destra dal 2000; sindrome radicolare irritativa S1 a sinistra dal 1999” e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quelle di “episodio depressivo (ICD10-F32.1) in disturbo di personalità misto (ICD10-F60.8) con componente somatoforme; cefalee miste emicranico-tensionali dal 1998; periartropatia omeroscapolare da diversi anni” (doc. 55-7).
Il perito ha osservato di avere già valutato l’interessata durante il soggiorno presso il SAM nel marzo 2005, indicando che, rispetto ad allora, la situazione rimane pressoché invariata (doc. 55-8).
Quanto alla capacità lavorativa, il perito si è così espresso:
" (...)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
Come già descritto più sopra, siamo in presenza di una sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione, dunque non abbiamo sintomi importanti da constatare che possano causare una grossa inabilità lavorativa, ma visto che anamnesticamente essa ormai già da 7 anni soffre di questa patologia, a causa di tutto ciò sicuramente si è sentita malata, isolata, un po’ emarginata, in particolar modo durante il periodo di separazione essa viveva tra una clinica e l’altra e psichicamente soffriva tanto, situazione già documentata che ha causato anche un’inabilità lavorativa completa.
1.2 a livello fisico
Vi sono le diagnosi fisiche già citate che hanno causato in passato importanti disagi fisici, che tuttora sono in corso anche se in maniera meno marcata.
Vi è da segnalare anche la persistenza della sua emicrania che risponde meglio negli ultimi tempi ad una terapia farmacologica.
1.3 nell’ambito sociale
Probabilmente a causa della sua depressione essa ha avuto un ritiro sociale importante ma comunque ha ancora dei contatti con i fratelli e le sorelle.
Come già accennato nell’anamnesi, anche loro soffrono di importanti disturbi psico-fisici e ha tenuto anche un contatto con i suoi compatrioti che si trovano ogni tanto per scambiare qualche parola.
2. Conseguenze dei disturbi sull’attività attuale
2.1.Come si ripercuotono i disturbi sull’attività attuale dell’assicurato?
Essa ormai non lavora più dal 2001, secondo il certificato del dr. __________, ma come già accennato potrebbe riprendere la sua attività lavorativa come aiuto-domiciliare nella misura del 50% ed arrivare anche fino al 70% se i suoi dolori fisici glielo permetteranno.
2.2.L’attività attuale è ancora praticabile?
Sì.
2.3.Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
Attualmente presenta un’inabilità lavorativa dal punto di vista puramente psichiatrico al massimo del 30% e potrebbe svolgere un’attività leggera anche nella misura del 70%.
2.4.È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì.
2.5.Se sì, in che misura?
Attualmente nella misura del 20%-30% dal punto di vista psichiatrico.
2.6.Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Secondo l’ultimo formulario AI riempito dal dr. __________ in data 11 maggio 2006 essa è inabile al lavoro nella misura completa dal 10 dicembre 2001 a tuttora.
2.7.Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Essa praticamente non ha più ripreso la sua attività lavorativa a causa dei suoi disturbi multipli.
3. L’ambiente di lavoro dell’assicurato è in grado di sopportare i disturbi psichici?
Sì.
C. Conseguenze sulla capacità di integrazione
1. È possibile effettuare provvedimenti d’integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Non credo che in questo caso questi provvedimenti possano produrre dei risultati eccellenti e visto che essa ha già una formazione come aiuto-domiciliare, va aiutata per una sua ripresa lavorativa in questa professione che ha svolto con entusiasmo in passato.
1.1.Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione
1.2.Se no, La preghiamo di motivare
Vedi sopra.
2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Teoricamente la peritanda dovrebbe essere in grado di svolgere un’attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 70%, che credo sia già una buona percentuale, ma purtroppo i suoi dolori fisici causano ancora un’inabilità lavorativa e possono anche influenzare il suo rendimento dal punto di vista psichiatrico.
2.1.Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti
2.2.Secondo Lei, che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
Vedi sopra.
3. L’assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì, essa è capace di svolgere sicuramente un’attività leggera visto che attualmente non presenta importanti sintomi e grossi disturbi psichici che le possono impedire di svolgere un’attività lavorativa.
3.1.Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un’altra attività?
3.2.In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)
Attualmente fino a 4-5 ore al giorno e per il seguito va rivalutata la sua situazione.
3.4.È constatabile una riduzione della capacità di lavoro?
Sì.
3.4.Se sì, in che misura?
Vedi sopra.
3.5.Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?
Vedi sopra.” (Doc. 55/10-12)
Con progetto di decisione del 14 dicembre 2006 l’amministrazione ha quindi informato l’assicurata che, stante la stazionarietà del suo stato di salute, ella continua a presentare un grado di invalidità del 26%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita (doc. 62).
L’assicurata ha contestato tale comunicazione, producendo un certificato medico del 29 gennaio 2007 del dr. __________, del seguente tenore:
" Il medico sottoscritto certifica che la signora RI 1, 1962, di __________, è in sua cura.
Ella, a causa di un peggioramento del suo stato psicopatologico in seguito ad una depressione ricorrente, è stata ricoverata presso la Clinica __________ di __________ a decorrere dal 22 gennaio 2007.” (Doc. 70-12)
Al riguardo, nella decisione del 2 febbraio 2007, che conferma il rifiuto di una rendita, l’UAI ha osservato che “la certificazione medica prodotta e stilata il 29 gennaio 2007 dal curante dr. __________, non può essere testimone dell’insorgenza duratura di un peggioramento dello stato di salute e della capacità di lavoro. Qualora tale ipotesi dovesse per contro verificarsi o consolidarsi in futuro, all’assicurata è pur sempre data la facoltà di riannunciarsi all’Ufficio AI, trasmettendo semmai una certificazione dettagliata sull’evoluzione dello stato invalidante.” (doc. 72-2).
Con il ricorso l’assicurata ha nuovamente contestato la decisone dell’UAI, trasmettendo un certificato medico del 26 febbraio 2007, stilato dal dr. __________, Capo-clinica e dalla dr.ssa __________, medico assistente della Clinica __________ di __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
" In risposta alla vostra del 22 febbraio 2007, possiamo affermare che la paziente in epigrafe è ricoverata presso la nostra struttura dal 22 gennaio 2007 a seguito di una riesacerbazione della già nota sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media in un disturbo di personalità di tipo misto. Lo stato psicopatologico allo stato attuale non ha subito sostanziali modifiche rispetto alle precedenti osservazioni. È caratterizzato da deflessione del tono dell’umore, insonnia di mantenimento e terminale, quote d’ansia con facile irritabilità ed aggressività verbale e da agiti autolesionistici di tipo impulsivo (assunzione incongrua di medicamenti).
A seguito del riscontro di una sostanziale stabilità del quadro psichico, si sta procedendo per una wash-out farmacologica per poi impostare una terapia con Topiramato, maprotilina e Flupentixolo.” (Doc. B)
Il dr. __________, in uno scritto del 16 aprile 2007, si è così espresso:
" Ritengo la signora RI 1 portatrice di una incapacità lavorativa seria e duratura, nella misura di almeno il 75%.
La gravità della diagnosi (grave depressione nervosa con somatizzazioni multiple, disturbo misto di personalità con importante stato limite, fibromialgia, disturbi somatici) e il decorso ingravescente attestano quanto ripetutamente ho certificato.
Il dottor __________, nella sua valutazione, non ha tenuto alcun conto degli aggiornamenti riportati e – in particolare – degli scompensi clinici ingravescenti e dell’evoluzione vieppiù invalidante e cronica.” (Doc. C)
2.12. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che RI 1 soffre di una sindrome fibromialgica.
Al riguardo, occorre rilevare che il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza I 336/04 dell’8 febbraio 2006, pubblicata in DTF 132 V 65, ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di "fibromialgia" quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. L’Alta Corte ha poi rilevato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia. Il TFA ha poi aggiunto:
" (…)
4.3 Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités (consid. 4.2.2 supra) - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi P. HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in: Praxis 94/2005, p. 2007 ss). On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail. (…)”
Nel caso di specie, l’esistenza di una fibromialgia è pacifica. Infatti, nel suo rapporto peritale del 6 aprile 2005 il dr. __________ ha esplicitamente posto la diagnosi, tra le altre, di “fibromialgia” (doc. 24-19).
In occasione della nuova domanda di prestazioni, nel suo rapporto dell’11 maggio 2006 all’attenzione dell’UAI, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, curante dell’assicurata sin dal 1996, ha posto le diagnosi di “disturbo di personalità misto; sindrome ansioso-depressiva; sindrome fibromialgica; sindrome lombovertebrale aspecifica su alterazioni degenerative L4-L5 e L5-S1 senza neurocompressione”, considerando l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella sua precedente professione, dato che “la forte astenia e i dolori cronici diffusi con gli associati disturbi del sonno impediscono un lavoro esterno alla propria economia domestica” e totalmente inabile al lavoro anche in qualsiasi altra attività, visto che “la forte debolezza, la difficoltà di concentrazione in parte dovuta alla massiccia dose di psicofarmaci impediscono in pieno qualsiasi lavoro” (doc. 54-3).
Lo stesso perito psichiatra, dr. __________, nel suo rapporto peritale del 7 agosto 2006, ha indicato che, da un punto di vista psichiatrico, l’assicurata sarebbe teoricamente abile al lavoro al 70%, precisando tuttavia che, a causa della presenza di disturbi fisici “che causano ancora un’inabilità lavorativa e possono anche influenzare il suo rendimento dal punto di vista psichiatrico” (doc. 55-11 punto 2), ella può lavorare solo nella misura del 50%, pari a 4-5 ore al giorno (doc. 55-12, punto 3.2., sottolineature della redattrice).
Il dr. __________ ha inoltre espressamente indicato che “sicuramente bisognerebbe valutare bene anche l’incapacità lavorativa che essa presenta puramente dal punto di vista reumatologico e personalmente sono a favore che se essa riuscisse a riprendere un’attività lavorativa nella misura del 50% sarebbe ideale e l’aiuterebbe a migliorare ancora la sua qualità di vita” (doc. 55-9).
A tal proposito, il TCA rileva che non spettava al dr. __________ esprimersi in merito all’aspetto reumatologico. Tale questione doveva essere per contro essere analizzata da uno specialista in materia, così come avvenuto in occasione della precedente procedura, tramite l’esame peritale del dr. __________.
Questo aspetto merita ulteriori approfondimenti. Si giustifica quindi l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché, dopo avere interpellato un esperto in reumatologia, stabilisca se la fibromialgia di cui soffre l'assicurata presenta o no un carattere invalidante, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.).
2.13. Ulteriori accertamenti sono pure necessari per accertare l’effettiva gravità dell’affezione a livello psichico.
Nel suo rapporto peritale del 7 agosto 2006 il dr. __________, dopo aver indicato che le condizioni di salute dell’interessata, da un profilo psichiatrico, sono rimaste praticamente invariate rispetto alla sua precedente valutazione peritale, eseguita in ambito di perizia SAM, nel marzo 2005 (doc. 55-8), ha nuovamente diagnosticato, come in precedenza, l’esistenza di una “sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione” (doc. 55-7).
Ora già nel rapporto peritale del 22 marzo 2005 il dr. __________ aveva attestato l’esistenza di una “sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (ICD10-F33.4)”, evidenziando la necessità di proseguire le cure in modo regolare per evitare una riesacerbazione dei suoi sintomi o una ricaduta depressiva (doc. 24-15). Il dr. __________ aveva inoltre sottolineato come l’assicurata, dopo la ricaduta depressiva del dicembre 2003 (doc. 1-8 inc. Cassa malati), che l’aveva portata ad essere ricoverata presso la Clinica __________, stava migliorando gradualmente ed era ancora attiva al 50% (doc. 24-15).
Dopo questa prima perizia del dr. __________ del 22 marzo 2005, tuttavia, l’assicurata ha subito numerosi ricoveri, sia alla Clinica __________ di __________, sia alla Clinica __________, sia alla Clinica di riabilitazione di __________: ella è infatti stata degente dal 30 marzo 2005 al 27 aprile 2005 (quindi subito dopo la visita del dr. __________) presso la Clinica __________, con la diagnosi psichiatrica di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) e abuso di farmaci sedativi o ipnotici (ICD10-F13)” e la diagnosi somatica di “sindrome fibromialgica” (doc. 2-38 inc. cassa malati); poi dal 19 giugno 2005 al 16 luglio 2005 presso la Clinica di riabilitazione di __________, per una “sindrome del dolore cronico in un contesto di decondizionamento psico-fisico con sindrome fibromialgica, lombalgia aspecifica, cervico-brachialgia aspecifica, sindrome ansioso-depressiva trattata, sindrome cardiaca ipercinetica da conversione psicosomatica” (doc. 2-23 inc. cassa malati); in seguito, dal 23 febbraio 2006 presso la Clinica __________ (doc. 2-29 inc. Cassa malati); dal 13 aprile 2006 al 9 maggio 2006 presso la Clinica __________, con la diagnosi principale di “episodio depressivo (ICD10-F32.1) in disturbo di personalità misto (ICD10-F60.8) con componente somatoforme” e le diagnosi collaterali di “asma bronchiale; fibromialgia; stato dopo dermoabrasione del volto per acne” (doc. 47-1).
Nonostante tutti questi ricoveri, nel suo rapporto peritale del 7 agosto 2006, il dr. __________ ha indicato nuovamente la presenza di “una sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione, anche grazie agli ultimi cambiamenti della sua psicofarmacoterapia dopo l’ultimo scompenso che essa aveva presentato lo scorso anno” (doc. 55-8).
Nel rapporto peritale relativo alla visita del 17 luglio 2006 – e quindi a distanza di pochi mesi da un’ennesima dimissione dalla Clinica __________, dove aveva dovuto essere ricoverata con la diagnosi principale di “episodio depressivo (ICD10-F32.1) in disturbo di personalità misto (ICD10-F60.8) con componente somatoforme” (doc. 47-1) - il dr. __________ non fa accenno alcuno allo scompenso di cui è stata vittima l’assicurata qualche mese prima, limitandosi ad affermare che, così come già in occasione della precedente perizia del 22 marzo 2005 (cfr. doc. 24-15), la sindrome depressiva dell’interessata era, a quel momento, in remissione, grazie alla nuova psicofarmacoterapia da ella assunta (doc. 55-8).
Inoltre, nel suo rapporto peritale il dr. __________ ha sottolineato che il fatto di rimanere inattiva, a casa, è negativo per l’interessata e che a lungo andare tale stato di cose farà in modo che “la situazione peggiorerà e chiaramente presenterà ancora degli scompensi psichici e riesacerbazione dei suoi sintomi depressivi” (doc. 55-9): tale previsione del perito si è poi puntualmente verificata, con un nuovo ricovero presso la Clinica __________ a partire dal 22 gennaio 2007, così come attestato dal dr. __________ con certificato medico del 29 gennaio 2007 (doc. 70-12) e dagli psichiatri della Clinica __________ con rapporto del 26 febbraio 2007 (doc. B).
Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Nel caso di specie, il referto del 29 gennaio 2007 del dr. __________ (doc. 70-12) e quello dei medici della Clinica __________ del 26 febbraio 2006 (doc. B), che certificano l’esistenza di una riesacerbazione della già nota sindrome depressiva ricorrente dell’assicurata, per la quale è stato necessario ricorrere ad un nuovo ricovero presso la citata clinica a partire dal 22 gennaio 2007, possono essere presi in considerazione, poiché si riferiscono ad una situazione antecedente alla decisione contestata del 2 febbraio 2007.
Tale ennesimo ricovero potrebbe confermare la tesi del medico curante, dr. __________, che ha ripetutamente attestato l’esistenza di un importante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata. Lo specialista curante aveva infatti già certificato un importante aggravamento dello stato clinico e psicopatologico con certificato medico del 7 aprile 2006 (doc. 38-2). In seguito, nel rapporto medico del 31 maggio 2006 all’attenzione dell’UAI, aveva ribadito che l’interessata, affetta da una sindrome depressiva ricorrente fin dal 1999, aveva subito negli ultimi mesi un evidente peggioramento della patologia, con deflessione del tono dell’umore, stanchezza, episodi di ansia intensa e frammentazione del ritmo sonno-veglia (doc. 51-21). Ancora, con certificato del 29 gennaio 2007, il curante ha nuovamente attestato un peggioramento dello stato psicopatologico a seguito di una depressione ricorrente, che ha comportato il ricovero dell’interessata presso la Clinica __________ a partire dal 22 gennaio 2007 (doc. 70-12). I medici di tale clinica hanno poi confermato, con certificato del 26 febbraio 2007, che l’assicurata è degente dal 22 gennaio 2007 a seguito di una “riesacerbazione della sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media in un disturbo di personalità di tipo misto” (doc. B). Il dr. __________ ha infine ribadito la gravità delle patologie dell’interessata e il loro decorso ingravescente nel suo scritto del 16 aprile 2007, in cui ha rilevato che l’assicurata presenta, fra le altre patologie, anche una “grave depressione nervosa con somatizzazioni multiple” (doc. C).
Stante la diversità delle diagnosi poste dal perito, dr. __________ e dal curante, dr. __________, visti i numerosi ricoveri dell'assicurata questo Tribunale ritiene necessario sottoporre l’interessata ad una nuova valutazione peritale, in grado di stabilire quali siano le patologie che la affliggono, l’eventuale esistenza di un peggioramento rispetto alla precedente valutazione peritale del 22 marzo 2005 del dr. __________ e il loro influsso sulla capacità lavorativa.
2.13.1. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché disponga, attraverso una perizia pluridisciplinare, i necessari approfondimenti di natura psichiatrica e reumatologica, intesi a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.
2.14. Con il ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 2 febbraio 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.12.2..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 2 marzo 2007.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti