Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° febbraio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo in qualità di ferraiolo, nell’aprile 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, per un danno alla salute derivante da un infortunio occorso il 31 maggio 2001 (doc. 1/1-7).
Per le conseguenze dell’infortunio del 31 maggio 2001, l’assicuratore LAINF ha dapprima riconosciuto all’assicurato delle indennità per perdita di guadagno al 100% dal 3 giugno 2001 al 30 settembre 2004 e al 50% dal 1° ottobre 2004 al 31 ottobre 2004. In seguito, con decisione del 12 ottobre 2004, la __________, ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% a partire dal 1° novembre 2004 in attività leggere adeguate e dopo aver effettuato il raffronto dei redditi, gli ha accordato una rendita di invalidità del 27% a partire dal 1° novembre 1994 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 13/1-3). Tale decisione è cresciuta in giudicato a seguito del ritiro dell’opposizione da parte dell’interessato.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare due perizie da parte del dr. __________ e dopo aver valutato la documentazione medico-infortunistica, con decisione del 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI - constatato che dall’incarto LAINF è emersa un’incapacità al lavoro del 100% dal 3 giugno 2001 al 30 settembre 2004 e al 50% dal 1° ottobre 2004 al 31 ottobre 2004, mentre a partire dal 1° novembre 2004 l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 90% in attività leggere adeguate – ha attribuito all’interessato una rendita intera d’invalidità dal 1° giugno 2002 (trascorso l’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 gennaio 2005 (vale a dire tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute a norma dell’art. 88 a OAI), mentre ha negato una rendita a fare tempo dal 1° febbraio 2005, in quanto a partire da tale momento l’assicurato presenta un grado di invalidità del 30% (cfr. doc. 63/1-3). L’UAI ha comunque comunicato di restare a disposizione per un’eventuale “formazione ad hoc” (doc. 63-2).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal __________ – con la quale ha chiesto l’attribuzione di un quarto di rendita a partire dal 1° febbraio 2005 (cfr. doc. 72/1-2) - l’amministrazione, con decisione su opposizione del 21 settembre 2006, ha confermato l’attribuzione di una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2002 al 31 gennaio 2005, ribadendo il rifiuto di una rendita a partire dal 1° febbraio 2005.
L’UAI, rilevato che il SMR, cui è stato nuovamente sottoposto il caso in fase di opposizione, ha valutato che lo stato di salute dell’assicurato è, da un punto di vista organico, invariato rispetto alla visita di chiusura della __________ del 3 agosto 2004, ha stabilito che, almeno fino al mese di gennaio 2005, non essendo presenti patologie extra-infortunistiche, il grado di invalidità dell’assicurato andava fissato al 27%, così come determinato in ambito LAINF, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti.
A partire dal mese di febbraio 2005, per contro, essendo sopravvenuta una patologia di tipo psichico, che ha comportato, così come indicato dallo specialista curante, dr. __________, un’inabilità lavorativa del 20% da febbraio 2005 fino a dicembre 2006, l’UAI ha proceduto ad un nuovo raffronto dei redditi, dal quale è risultato un grado di invalidità del 36%, comunque insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita.
Successivamente, poiché il trattamento psichiatrico è terminato nel dicembre 2006 con esito favorevole - di modo che l’assicurato, a partire dal 1° gennaio 2007, non presenta ulteriori impedimenti rispetto a quelli già valutati in ambito infortunistico - l’UAI ha ritenuto che il grado di invalidità fosse nuovamente da fissare al 27%, a partire dal 1° gennaio 2007.
L’amministrazione ha infine concluso:
" (...)
In conclusione, ritenuto che dal lato medico non sono emerse problematiche extra-infortunistiche a carattere invalidante, almeno fino a febbraio 2005, rilevato che l'assicuratore infortuni ha determinato il grado d'invalidità procedendo al raffronto dei redditi tra possibilità di guadagno con e senza impedimenti, l'amministrazione avrebbe dovuto determinare il diritto a rendita fondandosi sulla decisione __________. Non sussistendo motivi pertinenti per discostarsi dalla valutazione posta dall'assicuratore infortuni, viene quindi confermata la determinazione del grado di invalidità del 27% con effetto dal 1° febbraio 2005, che non permette all'assicurato di beneficiare del diritto alla rendita, essendo il grado inferiore al 40%, minimo richiesto dalle disposizioni legali per potere beneficiare del minimo di rendita AI. L'ulteriore problematica allo stato di salute a carattere extra-somatico, certificata da febbraio 2005, essendo una problematica distinta da quella infortunistica, sottostà alla condizione dell'anno di attesa (cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LADI e art. 29 bis OAI).
Pertanto, con effetto da febbraio 2006, ritenute le valutazioni poste dal consulente in integrazione professionale con le dovute considerazioni apportate nella presente decisione (cfr. consid. 12), a seguito del confronto dei redditi risulta una perdita lucrativa del 36% che, anche in questo caso, non pone l'assicurato a beneficio di rendita alcuna. Ne consegue, quindi, la conferma della decisione impugnata in base alle summenzionate motivazioni." (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di almeno mezza rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2007 (doc. I).
Egli ha inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale ( doc. I).
Sostanzialmente il ricorrente sostiene che il suo stato di salute abbia subito un importante peggioramento, sia da un punto di vista fisico, che psichico, ciò che ha comportato, già a partire dal 2004 e dal 2005, un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività. L’insorgente ha quindi chiesto che il suo stato di salute venga approfonditamente riesaminato, tenendo conto delle considerazioni espresse dai suoi medici curanti (doc. I).
1.4. In data 8 marzo 2007 la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (IV + bis).
1.5. L’UAI, in risposta, dopo aver indicato di avere sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente al vaglio del SMR - il quale ha potuto escludere la presenza di un peggioramento dello stato di salute - ha proposto di confermare la decisione su opposizione impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa (doc. V).
1.6. In data 30 maggio 2007 l’avv. RA 1 ha prodotto un certificato medico del 25 maggio 2007 del dr. __________ (doc. VII + G).
Il doc. VII e il suo allegato è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VIII), per conoscenza.
1.7. Il 23 ottobre 2007 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA copia della convocazione dell’assicurato presso la Clinica __________ per un trattamento ambulatoriale con infiltrazione diagnostica prevista per il 22 ottobre 2007, chiedendo l’assunzione dei relativi risultati, non appena disponibili (doc. IX + H/1-2).
Tali scritti sono stati trasmessi all’amministrazione (doc. X), per conoscenza.
1.8. In data 25 gennaio 2008 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA due nuovi rapporti medici del dr. __________ (XI + I-L).
1.9. Con osservazioni del 4 febbraio 2008 l’UAI ha rilevato che i nuovi certificati prodotti dall’assicurato non oggettivano un peggioramento della capacità lavorativa. L’amministrazione ha poi aggiunto che eventuali comprovati e duraturi peggioramenti dello stato di salute dovranno venire presi in considerazione, se rilevanti, esclusivamente nel corso di una nuova procedura assicurativa (XIII).
Tali osservazioni sono state trasmesse al ricorrente (XIV), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato da successive sentenze con le quali il Tribunale federale ha affermato non vincolare la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
Il TFA ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
2.8. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.9. Giova, inoltre, segnalare, che perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Nella decisione su opposizione dell’1° febbraio 2007 l’UAI, fondandosi sul parere del dr. __________ del SMR, al quale era stato nuovamente sottoposto l’incarto del ricorrente, ha confermato la precedente decisione del 13 ottobre 2005, riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI pari al 100%) limitatamente al periodo dal 1° giugno 2002 al 31 gennaio 2005, mentre gli ha negato una rendita a fare tempo dal 1° febbraio 2005, in quanto il grado di invalidità è del 27% (cfr. doc. A).
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4., 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante ad RI 1 a fare tempo dal 1° febbraio 2005.
2.11. Dal profilo medico, l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia reumatologica a cura del dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.
Nel suo rapporto peritale del 27 gennaio 2003 il dr. __________, posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a livello della gamba sinistra su instabilità lombosacrale, su anterolistesi di L5 su S1 di grado I, su spondilosi bilaterale, nonché presenza di una discopatia con ernia discale paramediana sinistra a livello L5/S1 (doc. 18-4), ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua precedente professione di ferraiolo, ma abile in attività medio-leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, senza esprimersi circa la percentuale di abilità lavorativa, ma indicando che “è possibile che anche un’attività lavorativa medio-leggera non possa essere svolta il futuro al 100%, ma solo in modo parziale” (doc. 18-5).
A seguito di un peggioramento dello stato di salute, attestato dal dr. __________, che ha comportato, nell’agosto 2003, un intervento chirurgico di spinotomia L5/S1, l’assicurato è stato sottoposto ad una nuova perizia reumatologica, affidata nuovamente al dr. __________.
Nel suo rapporto peritale dell’11 aprile 2005 lo specialista in reumatologia, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di sinistra; stato dopo spinotomia L5/S1, nonché artrolisi e recessotomia bilaterale e decompressione con PLIF a livello L5/S1, con gabbie in composit e fissazione bilaterale da L5 a S1 in data 29 agosto 2003 su un’ernia discale L5/S1, nonché spondilolisi di L5 e anterolistesi di L5 su S1 di grado I; stato dopo contusione della colonna lombare il 31 maggio 2001 ed il 2 giugno 1997; sindrome cervicale sulle alterazioni statiche della colonna vertebrale e condrosi C5/C6”, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua attività di ferraiolo, aggiungendo che “in un’attività ergonomicamente adatta per la colonna vertebrale, vi sono le possibilità di un reinserimento professionale almeno nella forma parziale del 60% fino al 90%” (doc. 54-5).
In sede di opposizione, contestando la decisione con la quale l’amministrazione ha attribuito all’interessato una rendita intera solo fino al 31 gennaio 2005, l'allora rappresentante dell’assicurato ha trasmesso all’UAI un certificato medico del 28 agosto 2006 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, del seguente tenore:
" Il soprannominato paziente è stato operato in data del 29.08.03 tramite una fissazione intersomatica del segmento L5/S1 in presenza di una grave discopatia L5/S1 con una sclerosi sottocondrale dei piatti vertebrali.
Il decorso postoperatorio è stato poco favorevole con persistenza dei dolori lombari. La situazione è progressivamente peggiorata per cui attualmente il paziente accusa soggettivamente un aumento dei dolori lombari con irradiazione in entrambe le cosce. La mobilità lombare è ridotta e dolente in ogni posizione.
Dolenzia diffusa del rachide lombare, ma in modo particolare della ferita.
Pseudolasègue a 50°. L'esame neurologico tuttavia risulta normale.
In considerazione di quanto sopra si nota un peggioramento progrediente dello stato clinico del paziente." (Doc. 82-1)
L’avv. __________, del Servizio giuridico dell’UAI, con scritto del 3 ottobre 2006, ha chiesto al dr. __________ alcuni chiarimenti, osservando quanto segue:
" In merito al caso dell'assicurato indicato a margine, da lei visitato su incarico dello scrivente Ufficio con emissione di due rapporti peritali (il primo datato 27.01.2003 e il secondo datato 11.04.2005 che alleghiamo per conoscenza alla presente), per evitare malintesi, le chiediamo cortesemente di volerci chiarire alcuni elementi rilevanti per la definizione del caso.
1. Patologia cervicale:
la patologia cervicale influisce sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato?
Pone limiti funzionali in più rispetto alla patologia lombare assunta dalla __________?
2. In caso di risposta positiva, la preghiamo di volere precisare la capacità lavorativa residua dell'assicurato, valutata tra il 60-90% (ultima pagina della perizia 11.04.2005), specificando le limitazioni di rendimento e/o di orario." (Doc. 84-1)
Con scritto del 17 ottobre 2006 il dr. __________ ha fornito le seguenti risposte:
" (...)
1. Patologia cervicale:
la patologia cervicale influisce sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato?
Non in modo determinante.
Pone limiti funzionali in più rispetto alla patologia lombare assunta dalla __________?
No." (Doc. 86-1)
L’assicurato ha poi trasmesso all’UAI il certificato medico del 16 ottobre 2006 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
" Certifico di aver visitato in data odierna il sig. RI 1, __________; egli presenta, da un punto di vista diagnostico, una sindrome da disadattamento (ICD10-F43.23).” (Doc. 85-3)
Sulla base dei chiarimenti forniti dal dr. __________ e ritenuto il certificato medico del dr. __________, l’avv. __________, in data 13 novembre 2006, si è quindi rivolta al dr. __________ del SMR, rilevando:
" Inoltro il caso dell'assicurato indicato a margine per verifica dell'opportunità di procedere ad esame peritale pluridisciplinare, considerata l'insorgenza della nuova problematica extrasomatica (inizio trattamento presso Dr. med. __________) e ritenute le ultime considerazioni espresse dal Dr. med. __________ nello scritto del 17.10.2006 in risposta alla nostra richiesta del 03.10.2006, ovvero che la patologia cervicale non influisce su CL residua in modo determinante e quindi che non vi sono ulteriori limiti funzionali rispetto a quelli definiti per la patologia lombare assunta dalla __________.
In sostanza, mi sembra che bisognerebbe porre il quesito seguente, ovvero se dopo la visita medica di chiusura __________ del 03.08.2004 vi sia stato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato organico/extra-somatico." (Doc. 88-1)
Nelle sue annotazioni del 16 novembre 2006 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Diagnosi:
sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di sinistra
● stato dopo spinotomia L5/S1, nonché artrolisi e recessotomia bilaterale e decompressione con PLIF a livello L5/S1, con gabbie in composit e fissazione bilaterale da L5 e S1 in data 29.08.2003 su un'ernia discale L5/S1, nonché spondilolisi di L5 ed anterolistesi di L5 su S1 di grado I
● stato dopo contusione della colonna lombare il 31.05.2001 ed il 02.06.1997
sindrome cervicale sulle alterazioni statiche della colonna vertebrale e condrosi C5/C6.
Problematica lombare di pertinenza __________ con riconoscimento di grado invalidità 27% a partire dal 1.11.2004. Finora un peggioramento dello stato di salute lombare è stato negato dalla __________ anche se hanno preso a carico il trattamento presso il dr. __________ con seguente infiltrazione faccettaria sotto TAC il 12.1.2006 allo scopo di alleviare la sintomatologia algica con però risultato negativo (vedi lettera del 22.2.2006 del dr. __________ indirizzata alla __________) ma attualmente assenza d'indicazione per nuovo intervento chirurgico.
L’11.4.2005 l'assicurato è stato sottoposto da parte dell'AI a perizia reumatologica dr. __________ il quale conferma l'evoluzione favorevole dopo l'intervento di fissazione. Non viene evidenziato un peggioramento dello stato di salute dopo la visita di chiusura della __________. Su esplicita richiesta da parte dell'AI il dr. __________ conferma l'assenza di un influsso della problematica cervicale sulla capacità lavorativa residua, stabilità per la problematica lombare che è tuttora di competenza __________.
Concludendo si può definire uno stato di salute fisico invariato rispetto alla visita di chiusura della __________, rimangono quindi pure validi i limiti funzionali allora espressi.
Il rapporto medico del dr. __________ del 10.1.2006 non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute a livello lombare rispetto alle valutazioni peritali precedenti.
Qui rimando alla lettera del dr. __________ del 22.2.2006 indirizzata alla __________ dove il medico conferma espressamente un esame clinico in pratica invariato rispetto alle precedenti visite con situazione postoperatoria regolare.
Per quanto concerne il certificato medico del 28.8.2006 del dr. __________ questo non evidenzia nuovi elementi oggettivi ma riporta unicamente le indicazioni soggettive dell'assicurato riguardo un peggioramento della sintomatologia algica.
Quale nuovo elemento vi è attualmente il fatto che l'assicurato è in trattamento psichiatrico presso il dr. __________, questo a partire dal 16.10.2006 con diagnosi di sindrome da disadattamento. In considerazione di una possibile componente psichiatrica della problematica algica e della prolungata inattività sarà da valutare l'influsso della problematica psichiatrica sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato, questo tramite richiesta d'informazioni al curante dr. __________ ed in seguito ev. visita psichiatrica SMR o perizia psichiatrica." (Doc. 89-1+2)
In un’annotazione del 21 novembre 2006, l’avv. __________ ha formulato la seguente proposta per il medico SMR:
" A questo punto, ritenuto che dal lato medico per l'aspetto prettamente reumatologico, non sono stati evidenziati elementi clinici oggettivi di peggioramento (i dolori algici non essendo oggettivabili) dal momento della visita medica di chiusura da parte della __________ (rammentiamo che la problematica cervicale non incide su CL, mentre quella lombare è assunta dalla __________) ulteriori accertamenti a carattere reumatologico non sono giustificati (vedi nota SMR del 16.11.06).
Ritenuta la nuova problematica psichiatrica si ritiene opportuno procedere a tale accertamento (tramite psichiatra SMR?) per la verifica della presenza di eventuali aspetti extra-somatici limitanti la CL.
Pertanto, dapprima si chiedono informazioni al MC Dr. __________ (rapporto medico), successivamente, se ritenuto opportuno, si procederà all'accertamento di questo aspetto." (Doc. 90-1)
Nel rapporto medico per l’UAI del 4 dicembre 2006 il dr. __________, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD10-F43.23), di entità lieve, dal 2005-2006, ha ritenuto l’assicurato, in sua cura dal 16 ottobre 2006, inabile al lavoro al 20% nella sua attività di ferraiolo, aggiungendo che egli potrebbe svolgere anche altre attività, senza esprimersi in merito alla percentuale di abilità lavorativa in tali impieghi (doc. 91/1-2). Quanto alla prognosi, lo specialista ha indicato che, dal lato psichico, questa “non si presenta sfavorevole” (doc. 91-1).
Rispondendo poi ad una richiesta di precisazioni riguardo alle attività esigibili da parte dell’assicurato formulata dal dr. __________ – che ha chiesto “da quando vi è un impedimento derivante dalla patologia psichiatrica (indicare se possibile il mese)?; in quale modo si manifesta l’impedimento del 20%. Ti faccio presente che l’assicurato dal punto di vista somatico risulterebbe abile al 100% in attività adatta, quindi la patologia psichiatrica riduce il rendimento o riduce l’orario lavorativo giornaliero?; vi sono delle attività che dal lato psichiatrico risultano controindicate e non esigibili?” (cfr. doc. 92-1) - il dr. __________, con scritto del 21 dicembre 2006, ha puntualizzato:
" (...)
● la sofferenza psichica è presente dall'anno 2005 (dato anamnestico); non mi è possibile stabilire esattamente il mese d'inizio, verosimilmente dal mese di febbraio;
● la sua psicopatologia riduce il rendimento (ricordo comunque che nel mio Rapporto medico ho formulato una prognosi non sfavorevole, egli nel frattempo ha portato a termine il mio trattamento);
● non in modo particolare; la controindicazione vera da rispettare è quella d'ordine reumatologico-ortopedico-neurochirurgico."
(Doc. 93-1)
Nelle sue annotazioni del 10 gennaio 2007 il dr. __________ ha quindi concluso:
" Vedi nota riassuntiva del 16.11.2006
si aggiunge attualmente valutazione dello psichiatra curante dr. __________:
diagnosi: sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali F 43.23 di entità lieve
inizio IL psichiatrica: 2.2005
IL dal lato psichiatrico: 20% (da intendersi come riduzione del
rendimento nell'attività ritenuta esigibile sull'arco di tutta la giornata)
Il trattamento psichiatrico è terminato in dicembre 2006 con esito
favorevole, l'assicurato è quindi da ritenersi abile in misura completa dal punto di vista psichiatrico da 1.2007
In conclusione, la capacità lavorativa residua come stabilita dalla
__________ ha conosciuto una riduzione del 20% (riduzione rendimento) da 2.2005 a 12.2006 per motivi psi, a partire dal 1.2007 grazie all'evoluzione favorevole della problematica psi, l'assicurato non presenta impedimenti ulteriori rispetto alla valutazione __________." (Doc. 94-1)
2.11.1. Con il ricorso, l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato medico del 26 febbraio 2007 del dr. __________, del seguente tenore:
" Il soprannominato paziente è stato operato in data del 29 agosto 2003 tramite una fissazione intersomatica del segmento L5/S1 in presenza di una grave discopatia L5/S1 con una sclerosi sottocondrale dei piatti vertebrali.
Inizialmente la situazione era migliorata con una riduzione dei dolori lombari e pochi fastidi residuali prevalentemente alla gamba sinistra.
Purtroppo la situazione è andata progressivamente peggiorando, per cui a partire da marzo/aprile 2004 il paziente ha nuovamente accusato dolori lombari con irradiazione diffusa alle gambe. Una RM di controllo, effettuata in agosto del 2005, ha confermato un’ottima fusione del PLIF L5/S1 ed un buon allineamento del rachide lombare. Il segmento L4/5 non presentava alterazioni particolari. Tuttavia, in considerazione della situazione clinica, pensavo potesse trattarsi di un sovraccarico delle faccette articolari L4/5. Per questa ragione ho provveduto ad un’infiltrazione sotto TAC delle faccette articolari L4/5, la quale non ha portato ad alcun miglioramento.
In considerazione di quanto sopra, si nota un peggioramento della situazione per cui il paziente risulta inabile al lavoro nella sua attività di ferraiolo ed anche in attività ergonomicamente favorevoli e confacenti.” (Doc. C)
L’assicurato ha pure trasmesso il certificato del 5 marzo 2007 del dr. __________, che attesta di aver visitato in tale data il signor RI 1, senza aggiungere altro (doc. D).
In corso di causa, l’assicurato ha poi prodotto il certificato medico del 25 maggio 2007 del dr. __________, FMH in medicina generale, del seguente tenore:
" Con la presente certifico di aver in cura il signor RA 1, __________, __________.
Il paziente presenta un’inabilità lavorativa del 100% e necessita di fisioterapia per una sindrome lombo-vertebrale cronica.” (Doc. G)
L’assicurato ha pure prodotto lo scritto del 16 ottobre 2007 di convocazione presso la Clinica __________ da parte del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, in cui si legge:
" Con la presente, la convochiamo nella Clinica __________ a __________ (p.f. annunciarsi al centralino all’arrivo) per trattamento ambulatoriale con infiltrazione diagnostica (anestetici locali) alle ore 11.00 del 22 ottobre 2007.
Per il viaggio in auto, clinica e ritorno, è necessario un accompagnatore.
La preghiamo di portare le radiografie.” (Doc. H1)
Ancora, l’assicurato ha trasmesso al TCA due referti del dr. __________ e meglio:
- scritto del 12 ottobre 2007 del dr. __________ indirizzato al dr. __________, in cui, poste le diagnosi di “dolori lombari persistenti ed invalidanti con irradiazione negli arti inferiori; stato dopo decompressione del canale spinale a livello L5/S1 e PLIF con gabbie e spondilodesi posteriore (29.08.2003)”, ha rilevato:
" Valutazione e procedere
Il signor RI 1 presenta una situazione di dolore postoperativo (Failed back syndrome) senza deficit radicolari e caratterizzato da importanti dolori lombari di difficile trattamento: una precedente infiltrazione con steroidi a livello delle faccette articolari L4/L5 è risultata negativa, per cui si può assumere che un dolore proveniente dalle articolazioni lombari sia poco probabile.
Sottolineo, comunque, che infiltrazioni di questo genere non debbano essere considerate conclusive.
Operazioni di spondilodesi possono portare a dolori, che possono emanare da diverse strutture della colonna quale il disco o le articolazioni sacroiliache.
Non è quindi possibile procedere immediatamente a radiofrequenza pulsata senza conoscere da quale nervo il dolore emani.
Per cercare di meglio caratterizzare i dolori, come nel caso del sig. RI 1, è necessario procedere a blocchi diagnostici con piccole quantità di anestetici locali e senza naturalmente l’aggiunta di steroidi.
Ho proposto al paziente un primo blocco diagnostico a livello sacrale, che il sig. RI 1 ha accettato e che è previsto per il prossimo 22 ottobre.
In caso di positività di uno dei blocchi diagnostici previsti (in totale 3) procederemo a radiofrequenza pulsata.” (Doc. XI/L)
- scritto del 10 gennaio 2008 del dr. __________ al dr. __________, del seguente tenore:
" La oriento sul suo paziente a margine, gentilmente inviatomi e sottoposto a blocchi diagnostici vertenti ad appurare l’origine dei dolori lamentati e concentrati prevalentemente in sede lombare centrale lungo il percorso della cicatrice operatoria.
I dolori avvertiti simmetricamente negli arti inferiori, specialmente posteriormente nei polpacci, risultano meno intensi di quelli lombari.
Come noto il paziente è stato operato di decompressione del canale spinale a livello L5/S1 con PLIF e gabbie il 29 agosto 2003.
Con i blocchi diagnostici eseguiti abbiamo potuto escludere un dolore a livello lombosacrale di tipo radicolare, dolori articolari lombari e provenienti dai 3 ultimi dischi lombari.
Di conseguenza, avendo così completato l’algoritmo diagnostico, risultando i blocchi diagnostici selettivi negativi, non abbiamo potuto procedere a radiofrequenza pulsata, trattamento miniinvasivo, che dunque non è indicato nel caso del sig. RI 1.” (Doc. XI/I)
2.12. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________ del SMR – che a sua volta si basa sugli apprezzamenti peritali del dr. __________ e sul parere del dr. __________ espresso in ambito infortunistico - che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.9.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
2.12.1. Egli ha infatti debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito ad una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, da un profilo somatico, così come emerso dalla procedura infortunistica, ritenuta l’assenza, fino al mese di gennaio 2005, di patologie extra-infortunistiche (al riguardo, cfr. infra, consid. 2.12.2.).
Difatti, nonostante nella sua seconda perizia del 31 marzo 2005 il dr. __________ abbia diagnosticato, tra le altre, la presenza di una “sindrome cervicale sulle alterazioni statiche della colonna vertebrale e condrosi C5/C6” (cfr. doc. 54-4), non evidenziata dall’assicuratore infortuni, lo stesso dr. __________, rispondendo ad una esplicita richiesta in tal senso da parte dell’avv. __________ (cfr. doc. 84-1), ha espressamente rilevato che la patologia cervicale non influisce sulla capacità lavorativa residua dell’interessato e che egli non presenta limitazioni funzionali maggiori rispetto a quanto già valutato in ambito LAINF (doc. 86-1, sottolineatura della redattrice).
Inoltre, la patologia lombare, già riscontrata in sede infortunistica, non ha subito variazioni di rilievo.
Come evidenziato dal dr. __________ nelle sue annotazioni del 16 novembre 2006, lo scritto del 10 gennaio 2006 del dr. __________ non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute a livello lombare rispetto alle valutazioni peritali precedenti (doc. 89-1). Il dr. __________, infatti, pur riferendo che a partire da marzo/aprile 2004 il paziente ha nuovamente accusato dolori lombari con irradiazione diffusa alle gambe, ha evidenziato che da una RM di controllo effettuata in agosto 2005 è emersa “un’ottima fusione del PLIF L5/S1 ed un buon allineamento del rachide lombare” e che “il segmento L4/L5 non presenta alterazioni particolari” (doc. 78-2, sottolineatura della redattrice).
In seguito, in uno scritto del 22 febbraio 2006 indirizzato al dr. __________, il dr. __________ ha confermato l’esistenza di un esame clinico invariato rispetto alle precedenti visite, con una situazione post-operatoria regolare: egli ha infatti rilevato che “l’esame clinico attuale è praticamente invariato rispetto agli esami precedenti con una mobilità lombare ridotta e dolente unicamente in inclinazione”, ribadendo che “il segmento L4/L5 è assolutamente in ordine. Infatti la precedente RM ha confermato un segmento L4/L5 assolutamente normale, ben idratato di spazio fisiologico e ben allineato ai segmenti soprastanti e sottostanti. Il problema non può quindi essere una patologia segmentale” (doc. 15-5 inc. LAINF, sottolineature della redattrice).
La stazionarietà della patologia lombare non può essere rimessa in discussione nemmeno dal certificato medico del 28 agosto 2006 del dr. __________, che attesta un peggioramento dello stato clinico del paziente, adducendo che “il paziente accusa soggettivamente un aumento dei dolori lombari con irradiazione in entrambe le cosce. La mobilità lombare è ridotta e dolente in ogni posizione. Dolenzia diffusa del rachide lombare, ma in modo particolare della ferita”, aggiungendo che “l’esame neurologico tuttavia risulta normale” (doc. 82-1, sottolineature della redattrice).
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 16 novembre 2006, il dr. __________ ha sottolineato come lo scritto del 28 agosto 2006 del dr. __________ non mette in evidenza nuovi elementi oggettivi, ma si limita a riportare le indicazioni soggettive dell’assicurato in merito ad un peggioramento della sintomatologia algica (doc. 89-1).
Queste osservazioni del medico SMR possono essere condivise da parte di questo Tribunale.
Analogo discorso vale poi in relazione all’ulteriore scritto del 26 febbraio 2007 del dr. __________ (cfr. doc. C), che non fa altro che ribadire quanto già indicato nei suoi precedenti certificati del 10 gennaio 2006 e del 28 agosto 2006, che, come visto, non apportano nuovi elementi oggettivi in grado di giustificare, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, un peggioramento dello stato di salute dell’interessato.
Le conclusioni del SMR non possono neppure essere rimesse in discussione dalla documentazione medica prodotta dall’assicurato in corso di causa e meglio dal certificato medico del 25 maggio 2007 del dr. __________ e da quelli del 12 ottobre 2007, del 16 ottobre 2007 e del 10 gennaio 2008 del dr. __________.
Il dr. __________ si è infatti limitato ad indicare che l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 100% e necessita di fisioterapia per una sindrome lombo-vertebrale cronica (doc. G), senza aggiungere ulteriori motivazioni, in particolare circa le ragioni che giustificherebbero, a suo modo di vedere, una completa inabilità lavorativa.
A tal proposito, va ricordato che, a prescindere dal fatto che questo documento non soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute (consid. 2.9.), esso si riferisce ad un periodo posteriore alla decisione impugnata e non può quindi essere preso in considerazione. Per costante giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 1° febbraio 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Quanto al dr. __________, va detto che egli ha convocato l’assicurato per un trattamento ambulatoriale con infiltrazione diagnostica (cfr. doc. H1 e XI/L). Dopo aver effettuato i blocchi diagnostici volti ad appurare l’origine dei dolori lamentati dall’interessato, concentrati soprattutto in sede lombare centrale lungo il percorso della cicatrice operatoria, il dr. __________ ha rilevato di aver potuto escludere un dolore a livello lombosacrale di tipo radicolare, aggiungendo che, visti i risultati negativi dei blocchi diagnostici selettivi, egli non ha potuto procedere a radiofrequenza pulsata (doc. XI/I, sottolineatura della redattrice).
Da tali documenti, come peraltro rilevato dall’amministrazione (doc. XIII), non si può quindi dedurre un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita, come visto, il potere cognitivo del giudice.
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Pertanto, stante quanto sopra esposto, ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo fisico, è rimasto invariato rispetto alla visita di chiusura dell’agosto 2004, eseguita per conto dell’assicuratore infortuni, questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni cui è giunto il dr. __________ nelle sue annotazioni del 16 novembre 2006, in merito ad una piena capacità lavorativa dell’interessato, dal profilo somatico, in attività leggere adeguate, così come già stabilito dall’assicuratore infortuni (doc. 89-1).
In occasione della visita medica di chiusura del 3 agosto 2004, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e __________ dell’assicuratore infortuni, poste le diagnosi di “stato da stabilizzazione L5/S1 e decompressione bilaterale dei recessi su spondilolisi L5; stato da contusione della schiena il 31 maggio 2001 e il 2 giugno 1997”, ha rilevato che, dopo l’intervento chirurgico dell’agosto 2003, vi è stato un miglioramento per la sintomatologia irradiante ai due arti inferiori, mentre i dolori alla schiena sono rimasti uguali. Quanto all’esigibilità lavorativa, il dr. __________, rilevato che la stessa è rimasta uguale a quella espressa nella visita di chiusura del 18 febbraio 2003, ha indicato che l’assicurato può sollevare al massimo pesi fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi; può eseguire attività nelle quali può continuamente cambiare posizione (seduta/eretta); è limitato nello svolgimento di lavori da effettuare in posizione seduta e inclinata in avanti, come pure in posizione eretta e inclinata in avanti; può di rado eseguire lavori che richiedano l’utilizzo di attrezzi pesanti o molto pesanti (doc. 15-105 inc. LAINF).
Tali limiti funzionali, riscontrati dal dr. __________ in sede infortunistica, sono gli stessi che ha potuto verificare il dr. __________, in occasione delle due visite peritali (del 14 gennaio 2003 e del 31 marzo 2005), eseguite su incarico dell’UAI.
Infatti, nel rapporto peritale del 27 gennaio 2003, il dr. __________, posta la diagnosi di “sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a livello della gamba sinistra su instabilità lombosacrale, su anterolistesi di L5 su S1 di grado I, su spondilolisi bilaterale, nonché presenza di una discopatia con ernia discale para-mediana sinistra a livello L5/S1”, ha indicato che l’assicurato potrebbe svolgere “unicamente un’attività lavorativa cosiddetta medio-leggera, in cui il paziente possa soprattutto rimanere in piedi camminando e muovendosi di continuo, nonché cambiando continuamente appoggio e potendo approfittare ripetutamente anche della posizione seduta che non deve essere comunque tenuta in modo continuo per più di un’ora. Egli deve evitare di sollevare pesi superiori ai 5 kg ripetutamente. Deve evitare di piegarsi con la parte superiore del corpo in avanti. Deve evitare movimenti di rotazione con la colonna vertebrale. Deve evitare di rimanere in posizioni non ergonomiche e fermo in piedi per un periodo superiore ai 10 minuti” (doc. 18-4+5).
Successivamente, nel suo rapporto peritale dell’11 aprile 2005, il dr. __________, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di sinistra; stato dopo spinotomia L5/S1, nonché artrolisi e recessotomia bilaterale e decompressione con PLIFF a livello L5/S1, con gabbie in composit e fissazione bilaterale da L5 a S1 in data 29 agosto 2003 su un’ernia discale L5/S1, nonché spondilolisi di L5 e anterolistesi di L5 su S1 di grado I; stato dopo contusione della colonna lombare il 31 maggio 2001 ed il 2 giugno 1997; sindrome cervicale sulle alterazioni statiche della colonna vertebrale e condrosi C5/C6”, ha evidenziato come l’assicurato “non debba lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale. Non deve alzare pesi superiori ai 5-10 kg ripetutamente. Deve evitare di rimanere in posizione seduta più di un’ora. Deve poter modificare la sua posizione durante l’attività professionale camminando, alzandosi, lavorando in parte in piedi e in parte seduto, evitando di eseguire dei movimenti rotatori con la colonna lombare ed evitando nell’ambito del possibile di mantenere delle posizioni statiche con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti o con delle posizioni non ergonomiche anche con la colonna cervicale. Il sollevare dei pesi è limitato a 5 kg” (doc. 54-5).
In presenza quindi di uno stato di salute, dal punto di vista fisico, invariato rispetto a quanto accertato in ambito infortunistico e in assenza, per lo meno fino al mese di gennaio 2005, di patologie extra-infortunistiche, è a giusta ragione che l’UAI ha ritenuto che l’assicurato, fino a gennaio 2005 e poi dal 1° gennaio 2007 (cfr. infra, consid. 2.12.2.), abbia presentato un grado di invalidità del 27%, analogamente a quanto stabilito, dopo raffronto dei redditi, dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 15-67 inc. LAINF).
Al riguardo, va rilevato che in una sentenza I 789/06 e U 432/06 del 4 ottobre 2007 il Tribunale federale, chiamato a stabilire la rendita di invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni spettante ad un assicurato, che in ambito AI, per le medesime patologie riscontrate in sede infortunistica, aveva ottenuto un tasso di invalidità del 59%, ha ritenuto corretto l’agire dei primi giudici, i quali hanno giudicato che la rendita dell’assicurazione invalidità e quella dell’assicurazione contro gli infortuni, per una medesima patologia, debbano essere stabilite sulla base dello stesso tasso di invalidità. L’Alta Corte ha infatti osservato che:
" (…)
Considérant que le taux fixé par l'office AI ne tient compte d'aucune autre pathologie invalidante, notamment maladive, que l'affection pulmonaire d'étiologie professionnelle, le tribunal cantonal est d'avis que la rente de l'assurance-invalidité et celle de l'assurance-accidents doivent reposer sur un même taux d'invalidité.
Ce point de vue est bien fondé. En l'occurrence, en effet, il n'existe pas de motif pour que l'on aboutisse, dans l'assurance-invalidité, d'une part, et l'assurance-accidents, d'autre part, à une évaluation différente du taux d'invalidité pour une même atteinte à la santé (cf. ATF 131 V 120 consid. 3.3.3 p. 123, 126 V 288 consid. 2a p. 291; arrêt U 148/06 du 28 août 2007, consid. 6.1).
Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable dans la mesure où il fixe à 59% le taux d'invalidité déterminant pour la rente de l'assurance-accidents.”
Questo Tribunale non ha dunque motivo per distanziarsi dalla decisione dell’UAI, laddove ha ritenuto che l’assicurato, fino a gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2007, in assenza di patologie extra-infortunistiche, abbia presentato un grado di invalidità del 27%, così come stabilito dall’assicuratore LAINF.
2.12.2. Nel periodo successivo al 31 gennaio 2005, l’assicurato, accanto alle note patologie lombari, ha presentato anche un’affezione psichica, così come attestato dal suo curante, dr. __________.
Nel certificato del 16 ottobre 2006, infatti, il dr. __________ ha diagnosticato la presenza di una sindrome da disadattamento (ICD10-F43.23) (cfr. doc. 85-3). Nel successivo rapporto medico del 4 dicembre, lo specialista ha precisato che l’assicurato è affetto da una sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD10-F43.23), di lieve entità, a partire dal 2005, patologia che lo rende inabile al lavoro al 20% dal 2005 (doc. 91-1). Invitato dal dr. __________ a precisare il momento a partire dal quale l’assicurato ha presentato un impedimento dal profilo psichico (cfr. doc. 92-1), il dr. __________, in data 21 dicembre 2006, ha rilevato che la sofferenza psichica è presente verosimilmente dal mese di febbraio 2005 (doc. 93-1). Lo specialista ha poi evidenziato che, nel frattempo, l’assicurato ha portato a termine il trattamento psichiatrico, con esito positivo – confermando la prognosi “non sfavorevole” già indicata nel rapporto medico del 4 dicembre 2006 (doc. 91-1) - aggiungendo che egli non presenta limitazioni, dal profilo psichico, nello svolgimento di altre attività, quanto piuttosto controindicazioni di natura reumatologica-ortopedica-neurochirurgica (doc. 93-1, sottolineatura della redattrice).
Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 10 gennaio 2007, ha osservato che, come attestato dal curante, la patologia psichiatrica ha dato luogo ad un’incapacità lavorativa del 20% dal mese di febbraio 2005 al mese di dicembre 2006, momento a partire dal quale l’assicurato ha terminato, con esito favorevole, il trattamento psichiatrico, ritrovando quindi una piena capacità lavorativa, dal punto di vista psichico, dal 1° gennaio 2007. Di conseguenza, a partire dal mese di gennaio 2007, l’assicurato non ha più presentato degli impedimenti ulteriori rispetto alla valutazione espressa dall’assicuratore infortuni (doc. 94-1).
Tali conclusioni del dr. __________ possono essere condivise da parte di questo Tribunale.
La ritrovata capacità lavorativa totale, da un punto di vista psichico, a partire dal 1° gennaio 2007, non può essere messa in dubbio dal certificato medico del 5 marzo 2007 del dr. __________, prodotto con il ricorso, che, secondo la patrocinatrice dell’assicurato, dimostra il ripristino di un trattamento specialistico, con la conseguenza che “quanto attestato dallo stesso (psichiatra, n.d.r.) a fine anno è di per sé ora superato dalla nuova situazione” (cfr. doc. I).
Nel certificato del 5 marzo 2007 il dr. __________ ha attestato unicamente di aver visitato, in quella data, l’assicurato, senza aggiungere altro (cfr. doc. D).
In assenza di una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, di una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro eventuale influsso sulla capacità lavorativa, di una prognosi e di una descrizione dei trattamenti intrapresi, non si può ritenere che questo documento soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (consid. 2.9.).
Ritenuta quindi la presenza, nel periodo compreso fra il mese di febbraio 2005 e il mese di dicembre 2006, di una patologia extra-somatica, che ha comportato un’incapacità lavorativa del 20%, considerato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), è a giusta ragione che l’UAI ha proceduto al raffronto dei redditi, al fine di valutare le ripercussioni del danno alla salute sull’attività professionale dell’interessato.
Quale reddito da valido l’amministrazione ha ritenuto l’importo di fr. 67’600, riferito al 2004, analogamente a quanto indicato dall’assicuratore infortuni nella decisione del 12 ottobre 2004 (cfr. doc. 15-67 inc. LAINF). L’assicuratore è giunto a tale salario sulla base di quanto guadagnato dall’assicurato, presso l’ultimo datore di lavoro, ditta __________ di __________, nel 2001 (pari a fr. 4'800 mensili, più tredicesima, cfr. doc. 24-1 e doc. 1-2 inc. LAINF), adeguato al 2004 (pari a fr. 5'200 mensili, più tredicesima), in base alle informazioni ricevute da un’altra ditta, __________, attiva nello stesso ramo di attività della __________ (chiusa il 1° luglio 2001, cfr. doc. 15-92 inc. LAINF), e nella quale era già stato attivo in passato l’interessato (cfr. doc. 15-98 inc. LAINF).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale importo, rimasto incontestato dall’assicurato.
Aggiornando tale dato al 2005, l’UAI ha indicato un reddito da valido di fr. 68'276.
Quanto al reddito da invalido, l’UAI - conformemente alla chiara giurisprudenza federale, che ha stabilito che per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute, occorre riferirsi ai valori nazionali della Tabella TA1 (cfr. sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56; sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006; sul tema cfr. anche: L. Grisanti “Nuove regole per la valutazione dell’invalidità” in RtiD II-2006 pag. 311 segg.) - ha giustamente fatto riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1. Applicando poi le dovute riduzioni, per tener conto del fatto che l’assicurato può svolgere, per motivi psichici, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute solo all’80% e un’ulteriore riduzione del 5%, stabilita dal consulente IP, per tener conto del fatto che l’interessato può svolgere solo attività leggere (cfr. doc. 60-2 e doc. 97-1), l’amministrazione è giunta ad un reddito da invalido di fr. 43’951. Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale importo, rimasto incontestato.
Dal raffronto tra il reddito da valido (2005) di fr. 68’276 e quello da invalido di fr. 43’951, il grado di invalidità dell'insorgente, per quel che concerne l'attività professionale, è dunque del 36%, insufficiente per avere diritto ad una rendita, come stabilito dall’amministrazione (cfr. doc. 95-1).
Anche su questo punto la decisione impugnata va quindi confermata.
A partire dal 1° gennaio 2007, avendo l’assicurato ritrovato una piena capacità lavorativa dal punto di vista psichico e non essendo intervenute modifiche delle patologie a livello lombare (cfr. consid. 2.12.1.), l’assicurato presenta nuovamente un grado di invalidità del 27%, come ritenuto dall’UAI.
2.12.3. Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. anche l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione della rendita a partire dal 1° febbraio 2005 (al riguardo va evidenziato che la rendita è stata attribuita dal mese di giugno 2002 al mese di gennaio 2005, in quanto giusta l’art. 88a OADI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto l’assicurato inabile al 100% dal 3 giugno 2001 al 30 settembre 2004 e al 50% dal 1° ottobre 2004 al 31 ottobre 2004, ma totalmente abile al lavoro in attività leggere a partire dal 1° novembre 2004, cfr. annotazioni del 3 febbraio 2005 del dr. Fauth del SMR, doc. 51-1 e dichiarazione della __________ del 18 ottobre 2004, doc. 15-64 inc. LAINF).
La decisione contestata deve, quindi, essere confermata.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.14.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.14. Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
In casu, il ricorrente, sposato e padre di due figlie (nate rispettivamente nel 1992 e nel 2001), si trova nel bisogno. Il medesimo dispone in effetti, quali entrate, di una rendita __________ di fr. 1'050 mensili, di assegni integrativi pari a fr. 1'200 mensili e di una prestazione assistenziale di fr. 800.- mensili (cfr. doc. I e certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, doc. IV/bis). L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti