Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2007.85

 

cr/DC/sc

Lugano

21 gennaio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 febbraio 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                1.1   RI 1, nata nel __________, di professione infermiera odontoiatrica, dal 1° luglio 1996 ha beneficiato di una mezza rendita d’invalidità (grado del 50%) a causa di un disturbo al braccio sinistro insorto in seguito ad un’anestesia del plesso, mal riuscita, effettuata in occasione dell’intervento operatorio al trapezio metacarpale sinistro eseguito in data 25 gennaio 1994 dal dr. __________ (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 17 marzo 1998, doc. 27/1-3).

 

                               1.2.   Nell’ambito della prima procedura di revisione, avviata d’ufficio nel gennaio 2000 (doc. 29), dopo aver interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, FMH in medicina generale (doc. 32), l'amministrazione, con decisione del 29 maggio 2000, ha confermato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità (doc. 33). Tale decisione è cresciuta in giudicato.

 

                                         Il diritto a mezza rendita d’invalidità è stato poi confermato in occasione della procedura di revisione del giugno 2002 (doc. 49).

 

                               1.3.   Nella procedura di revisione dell’ottobre 2004, l’assicurata, dopo aver dichiarato che il suo stato di salute era invariato (doc. 56), con scritto del 4 febbraio 2005 ha comunicato di essersi sposata in data 18 luglio 2003; di avere interrotto la sua attività di infermiera odontoiatrica a tempo parziale in data 29 ottobre 2004, di avere avuto un bambino in data 15 febbraio 2005 e di essere in congedo maternità, come attestato dal datore di lavoro nel questionario del 23 novembre 2004 (doc. 64 e doc. 58).

Dopo aver esperito gli accertamenti del caso, tra cui un’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 71), con decisione del 16 giugno 2005 l’UAI ha ridotto la mezza rendita precedentemente erogata ad un quarto di rendita, considerando l’interessata, a seguito della nascita del figlio, casalinga a tempo pieno - dato che ella, dopo gli usuali 4 mesi di congedo maternità, non aveva ripreso l’attività a tempo parziale di infermiera odontoiatrica - stabilendo quindi il grado di invalidità in base agli impedimenti lavorativi presenti in ambito casalingo, pari al 40% (doc. 72/1-3). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.4.   In occasione della procedura di revisione dell’agosto 2006, dopo aver interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, spec. FMH in medicina generale (doc. 80/1-5), l'amministrazione, con decisione del 21 febbraio 2007, ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita erogato in precedenza, in applicazione del metodo misto, vista la ripresa dell’attività lavorativa di infermiera odontoiatrica da parte dell’assicurata, al 30%. Nel valutare il grado di invalidità l’UAI ha infatti ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro nella sua professione, presa in considerazione al 30%, ma con degli impedimenti del 40% nello svolgimento delle attività domestiche, da considerare al 70%, per un grado di invalidità globale del 28% (doc. 92/1-4).

 

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, innanzitutto laddove nel calcolare il grado di invalidità ha applicato il metodo misto, anziché, come avrebbe dovuto, il metodo dell’usuale raffronto dei redditi. Il patrocinatore ha infatti rilevato che, una volta trascorso il periodo di maternità, l’assicurata avrebbe, senza il danno alla salute, ripreso la sua attività di infermiera odontoiatrica, al 100%, così come da lei stessa più volte dichiarato sia all’UAI, sia al datore di lavoro (doc. I).

 

                               1.6.   L’UAI, in risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di preavviso, ha proposto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa (IV).

 

                               1.7.   In data 13 aprile 2007 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA copia dello scritto del 6 aprile 2007 del datore di lavoro dell’interessata, dr. __________, unitamente al contratto di lavoro, chiedendo nel contempo al Tribunale, per ulteriori informazioni, di assumere la testimonianza del citato datore di lavoro (VI).

 

Il doc. VI e i suoi allegati sono stati trasmessi all’amministrazione (VII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                                2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, con effetto dal 1° aprile 2007 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione del 21 febbraio 2007; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), il quarto di rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

 

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Essa è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007, pubblicata in DTF 133 V 477 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                               2.6.   Nella fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicabilità in concreto del metodo misto in base al quale l’amministrazione ha stabilito un tasso complessivo d’invalidità del 28%, che non dà diritto all’erogazione di una rendita. L’insorgente sostiene che, essendo essa da considerare esclusivamente quale salariata, il calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo il metodo ordinario, ciò che le consentirebbe di continuare a beneficiare di una rendita.

                                         A sostegno di questa tesi l’assicurata ha affermato di avere sempre svolto, prima dell’insorgenza del danno alla salute, la sua attività lavorativa di infermiera odontoiatrica al 100% e di avere dovuto ridurre al 40% il suo impegno lavorativo a causa dei dolori al braccio sinistro derivanti dagli esiti negativi di un’anestesia subita nel gennaio 1994 in occasione di un intervento al trapezio metacarpale sinistro, producendo a conferma delle sue allegazioni uno scritto del suo datore di lavoro (doc. C1).

                                         L’Ufficio AI, per contro, constatato che l’assicurata ha ripreso la sua precedente attività lavorativa al 30%, ha proceduto ad un nuovo calcolo del grado di invalidità dell’interessata, applicando il metodo misto. Partendo dal presupposto che lo stato di salute è rimasto medicalmente invariato, confermando quindi la percentuale di impedimenti del 40% nell’economia domestica e ritenendo che nell’esercizio dell’attività di infermiera odontoiatrica al 30% l’interessata non presenta alcun tipo di inabilità lavorativa, l’UAI, poste le quote parti del 30% come salariata e del 70% quale casalinga, ha soppresso il diritto ad una rendita, visto il grado di invalidità del 28%.

 

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

 

                                         Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza del 24 aprile 2006 nella causa H., I 276/05, il TFA ha stabilito che:

 

"  2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).”

 

 

                            2.7.1.   Nella presente fattispecie, dagli atti emerge quanto segue.

 

                                         L'assicurata aveva inizialmente beneficiato, a partire dal 1° luglio 1996, di una mezza rendita d'invalidità, per un’inabilità al lavoro del 50% nella sua professione, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (doc. 27, sottolineatura della redattrice). L’UAI aveva infatti constatato che l’assicurata era occupata presso il dr. __________, medico dentista di __________, dal 15 maggio 1992, a tempo pieno (cfr. al riguardo la chiara dichiarazione del 14 luglio 1995 del dr. __________ all’__________, in cui ha indicato che l’assicurata era attiva a tempo pieno, per 42 ore alla settimana, doc. 1-24 inc. Cassa malati). A seguito tuttavia agli esiti negativi di un’anestesia subita nel gennaio 1994 in occasione di un intervento al trapezio metacarpale sinistro - che hanno comportato un’inabilità lavorativa al 100% dal 25 gennaio 1994 al 10 aprile 1994 e dal 5 luglio 1995 al 31 luglio 1995 e al 50% dal 1° agosto 1995 (cfr. attestazioni del dr. __________, doc. 8-1) - l’assicurata ha dovuto ridurre dapprima all’80%, dal mese di luglio 1994, il suo impegno lavorativo, lavorando solo quattro giorni alla settimana (34 ore) e poi, dal 1° agosto 1995 (cfr. certificato del 21 gennaio 1998 del dr. __________, doc. 23-1), a soli due giorni alla settimana (cfr. questionario per il datore di lavoro compilato dal dr. __________ in data 3 luglio 1996, doc. 10).

                                         Come rilevato sia dal curante, dr. __________ (doc. 8-1), sia dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia plastica e ricostruttiva e chirurgia della mano di __________, l’assicurata, a partire dal 1° agosto 1995, è, da un profilo medico, abile al lavoro al 50%, a causa dei suoi disturbi. Nel suo scritto del 14 settembre 1995 al dr. __________, la dr.ssa __________ ha infatti rilevato che “il y a aggravation dès que la patiente doit trop longtemps travailler, essentiellement les bras en l’air (elle est donc aide-dentaire) et doit adopter en permanence une position en abduction de 90° pour l’épaule. Cette position-là est mal supportée après quelques heures. Ainsi donc, si la patiente doit assumer un travail à 100% elle éprouve des douleurs si importantes que le soir elle doit prendre des gouttes de Tramal. Par contre, si elle se repose ou qu’elle ne travaille que le matin la situation est plus supportable.” (doc. 8-5).

Anche l’orientatore professionale, nel suo rapporto del 30 luglio 1997, ha osservato che “il danno alla salute descritto negli atti medici compromette il normale lavoro d’infermiera odontoiatrica dell’assicurata” dato che “essa non si sente più in grado di lavorare tutta la settimana poiché le aumentano i dolori e l’arto si gonfia, pertanto continua a lavorare soltanto parzialmente in quanto il lavoro le piace particolarmente”. Il consulente ha rilevato che “sono pure stati effettuati dei tentativi di aumentare i giorni lavorativi, ma le prove sono state interrotte appunto per il peggiorare della situazione valetudinaria” (doc. 13-1). Il consulente, vagliate altre alternative professionali, era poi giunto alla conclusione che queste erano assai scarse, vista la menomazione dell’interessata che le impedisce l’utilizzo del braccio sinistro, chiudendo quindi la pratica (doc. 13-1).

 

                                         Successivamente, avendo l’assicurata interrotto la sua attività lavorativa di infermiera odontoiatrica (alle dipendenze, a partire dal 1° luglio 2000, del dr. __________, medico dentista di __________, cfr. doc. 58-1), a seguito della nascita di suo figlio e non avendola ripresa dopo i consueti 4 mesi di congedo maternità, l’amministrazione, nella revisione dell’ottobre 2004, ha ridotto la mezza rendita ad un quarto di rendita, a partire dal 1° agosto 2005, applicando il metodo specifico di calcolo, appurando che ella presentava degli impedimenti in ambito casalingo del 40% (doc. 74, sottolineatura della redattrice).

Dagli atti risulta infatti che l’assicurata, attiva a partire dal 1° luglio 2000 in qualità di infermiera odontoiatrica, al 40% (4 ore al giorno per 4 giorni alla settimana, cfr. doc. 58-1), presso il dr. __________, dopo essersi sposata il 18 luglio 2003, ha continuato la sua professione fino alla fine di ottobre 2004, quando è entrata in congedo maternità (doc. 64). Ella non ha più lavorato fino al 1° settembre 2006, allorquando ha ripreso la sua attività di infermiera odontoiatrica, a tempo parziale, sempre presso il dr. __________ (doc. 81-2).

 

 

                            2.7.2.   Avviata nell’agosto 2006 una procedura di revisione, l’Ufficio AI, constatata la ripresa dell’attività lavorativa da parte dell’assicurata nella misura del 30% presso lo studio medico-dentistico del dr. __________ (6 ore al giorno per 2 giorni alla settimana, cfr. doc. 81-2) e ritenuta la stazionarietà dello stato di salute, con decisione del 21 febbraio 2007 ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita dell’assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo dell’invalidità, considerando l’assicurata salariata al 30% e casalinga al 70% (doc. 92, sottolineatura della redattrice).

 

Tale suddivisione non può essere confermata dal TCA.

 

                                         Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

 

Nel caso concreto occorre innanzitutto rilevare che, prima del danno alla salute, occorso nel gennaio 1994, l’assicurata era attiva quale infermiera odontoiatrica presso lo studio dentistico del dr. __________ al 100% (doc. 1-24 inc. Cassa malati, sottolineatura della redattrice). Con il subentrare del danno alla salute al braccio sinistro, l’assicurata, dopo un periodo di inabilità lavorativa al 100%, è stata ritenuta, da un profilo medico, abile al lavoro al 50% a partire dal 1° agosto 1995: ella ha di conseguenza dovuto ridurre il suo grado occupazionale, continuando comunque a lavorare in qualità di infermiera odontoiatrica presso il dr. __________, ma solo al 50% (doc. 10).

Successivamente, a partire dal 10 gennaio 2000, essa è stata assunta come infermiera odontoiatrica dal dr. __________, medico dentista di __________, al 50% (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, cfr. doc. 31-1). In seguito tuttavia ad un peggioramento dello stato di salute, attestato dal curante, dr. __________ (cfr. rapporto medico del 20 maggio 2000, doc. 32) e poi ribadito dal dr. __________ (cfr. rapporto medico dell’8 luglio 2002, doc. 48), che ha comportato un’inabilità lavorativa del 60%, l’assicurata è stata assunta, a partire dal 1° luglio 2000, presso lo studio dentistico del dr. __________, in qualità di infermiera odontoiatrica, al 40% (doc. 58-1). Riguardo ai motivi di una tale assunzione a tempo parziale, il dr. __________, con scritto del 6 aprile 2007, ha attestato che l’occupazione a tempo parziale era stata concordata a causa di problemi al braccio (doc. C1, sottolineatura della redattrice).

 

Sia nel questionario per la revisione della rendita del giugno 2002 (doc. 46-2), sia in quello relativo alla revisione dell’ottobre 2004 (doc. 56-2), l’assicurata ha peraltro indicato che prima del danno alla salute ella lavorava 8 ore al giorno, pari a 40 ore alla settimana, mentre dopo l’insorgenza del danno alla salute ella è occupata per 4 ore al giorno, pari a 16 ore alla settimana.

 

Inoltre, va sottolineato che l’assicurata ha sempre sostenuto che, senza il danno alla salute, ella avrebbe continuato a lavorare a tempo pieno e questo anche dopo la nascita di un figlio.

Già in occasione della precedente procedura di revisione, con scritto del 4 febbraio 2005, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte dell’UAI (doc. 63), l’assicurata ha infatti osservato:

 

"  In seguito al matrimonio e al successivo congedo maternità, anche senza il danno alla salute, sarebbe stata mia intenzione esercitare attività lucrativa a tempo pieno; avremmo affidato il figlio in alternanza ai miei genitori ed ai genitori di mio marito.” (Doc. 64-1)

 

L’assicurata ha poi ribadito la sua volontà di lavorare, in assenza del danno alla salute, a tempo pieno, anche dopo la nascita di un figlio, nel corso dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica effettuata il 29 aprile 2005, in occasione della precedente procedura di revisione. Nel rapporto del 2 maggio 2005 l’assistente sociale ha infatti rilevato:

 

"  (...)

b.   se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?

 

                                                                         Il desiderio della signora RI 1 sarebbe stato di poter riprendere il lavoro una volta terminato il congedo maternità. Dopo due mesi dalla nascita del figlio, non è tuttavia ancora in grado di capire se il suo stato di salute le consentirà di sostenere anche l'impegno professionale, oltre a quello di madre e di casalinga. Nonostante il consistente aiuto da parte dei famigliari, il piccolo __________ le richiede molta energia e sollecita in modo importante il braccio leso, rendendo al momento attuale impensabile la ripresa del lavoro.

 

                                                                         L'assicurata ha sospeso l'attività professionale il 29 ottobre 2004, per motivi di salute. Mi spiega che, nonostante le ricerche intraprese da lei stessa e dal datore di lavoro, nessuna cassa malati ha accettato di assicurarla in caso di perdita di guadagno, in quanto a beneficio di una rendita parziale d'invalidità. In caso di malattia, non ha pertanto diritto ad alcuna indennità.

                                                                         Il datore di lavoro la considera in congedo maternità a decorrere dalla nascita del figlio, e le garantisce la ripresa dell'attività nella misura precedentemente svolta (40%) non appena le condizioni fisiche lo consentano.

 

                                                                         In assenza del danno alla salute, l'assicurata non sa se avrebbe ripreso il lavoro nella misura del 100% o in misura ridotta, all'80%. In sua assenza sarebbero la madre o la suocera che si occuperebbero di __________, che le garantiscono sin d'ora un sostegno incondizionato.

                                                                         Esprimo tuttavia dei dubbi su di un'elevata percentuale di lavoro con un bambino in tenera età. A mio avviso, ritengo giustificato considerare un'occupazione del 50%.

 

                                                                         Ho avvertito la signora RI 1 di segnalare tempestivamente al nostro ufficio un'eventuale ripresa dell'attività lucrativa.

 

    Eventuale situazione economica.

 

Per la famiglia RI 1 è importante poter disporre di due stipendi." (...)" (Doc. AI 71-2)

A conferma della volontà dell’assicurata, nonostante il danno alla salute, di riprendere l’attività lavorativa anche dopo la nascita del figlio __________, il datore di lavoro, dr. __________, ha comunicato al funzionario incaricato - come risulta dallo scritto del 23 febbraio 2005 – che, secondo i loro accordi verbali, l’assicurata avrebbe ripreso la sua attività di infermiera odontoiatrica presso il suo studio dentistico, a tempo parziale, solo verso i mesi di giugno-luglio 2006 (doc. 65-1).

 

L’assicurata ha del resto effettivamente ripreso la sua attività di infermiera odontoiatrica presso lo studio dentistico del dr. __________ a partire dal 1° settembre 2006, al 30%, a causa dei suoi problemi al braccio, come emerge dal questionario per il datore di lavoro compilato dal dr. __________ in data 26 ottobre 2006 (cfr. doc. 81-2).

 

Nelle osservazioni del 10 gennaio 2007 contro il progetto di decisione dell’UAI del 7 dicembre 2006, che stabilisce la soppressione della rendita, l’assicurata, oltre ad affermare ancora una volta che, senza il danno alla salute, avrebbe ripreso, finito il periodo di congedo maternità, la sua precedente professione al 100% (doc. 90-7), ha aggiunto che, anche volendo applicare il metodo misto di calcolo del grado di invalidità, come effettuato dall’amministrazione, riprendendo inoltre quanto riportato nell’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica del 29 aprile 2005, occorrerebbe comunque ritenere che, senza il danno alla salute e dopo la nascita di __________, ella avrebbe nuovamente intrapreso la sua precedente attività di infermiera odontoiatrica nella misura dell’80% (doc. 90-8).

 

In sede ricorsuale, poi, tramite il proprio legale, ella ha nuovamente affermato che, in assenza del danno alla salute, avrebbe esercitato la sua attività di infermiera odontoiatrica al 100% anche dopo la nascita di suo figlio, chiedendo che il calcolo del suo grado di invalidità venga effettuato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (doc. I).

 

Pertanto, stante quanto precede, a mente del TCA appare verosimile che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe comunque ripreso la sua attività lavorativa di infermiera odontoiatrica, anche dopo la nascita di suo figlio, in misura almeno dell’80%, come dichiarato all’assistente sociale in occasione dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 29 aprile 2005 (doc. 71-2) e come ribadito in sede di osservazioni del 10 gennaio 2007 contro il progetto di soppressione della rendita (doc. 90-8), potendo infatti affidare il figlio alternativamente ai suoi genitori e ai genitori del marito.

 

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’assicurata, trascorso il congedo maternità, a partire dal 1° settembre 2006, ha poi effettivamente ripreso, nonostante i suoi problemi al braccio sinistro, l’attività lavorativa di infermiera odontoiatrica presso lo studio del dr. __________, seppur al 30%, a causa del danno alla salute che la affligge (doc. 81-2). Tale circostanza è un ulteriore indizio a comprova della sua effettiva volontà di riprendere il lavoro, dopo la nascita del figlio. Ciò deve quindi valere, a maggior ragione, in assenza del danno alla salute (sottolineatura della redattrice). Inoltre, il fatto di avere effettivamente ripreso a lavorare, anche dopo la nascita del piccolo __________ e nonostante i suoi problemi di salute, non fa che confermare quanto riportato dall’assistente sociale nel rapporto dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 2 maggio 2005, laddove è stata sottolineata l’importanza per la famiglia RI 1, da un punto di vista economico, di poter disporre di due stipendi (doc. 71-2, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Inoltre, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.

                                         In una sentenza 9C 428/2007 del 20 novembre 2007, il Tribunale federale, proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione. In quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:

 

"  4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005) qu'elle aurait exercé une activité à 75% sans la survenance de son atteinte à la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant qu'elle aurait travaillé à 100%. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75% ne lui auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.

 

En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique - la préférence doit être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid.

2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I 321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire de réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui ne la concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément de preuve déterminant. Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne se limite pas aux seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais comprend également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur - sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin, l'application de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans lesquelles l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et non pas psychique.

 

4.3.3 Il résulte de ce qui précède que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75% sans atteinte à la santé.

 

En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau jugement.”

 

Nel caso di specie, come visto, già nella precedente procedura di revisione, in occasione dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 29 aprile 2005, l’assicurata ha sostenuto che, in assenza del danno alla salute,non sa se avrebbe ripreso il lavoro nella misura del 100% o in misura ridotta, all'80%”, precisando che in sua assenza si sarebbero presi cura del piccolo __________ sia i nonni materni, sia quelli paterni (doc. 71-2, sottolineatura della redattrice).

Tale affermazione, fornita nel corso della precedente procedura amministrativa di revisione e riportata nel rapporto dell’assistente sociale, deve essere debitamente considerata al fine di stabilire l’ipotetica volontà dell’interessata circa il grado di occupazione che ella avrebbe scelto, in assenza del danno alla salute, dopo la nascita del figlio.

 

Tutto ben considerato, dunque, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211), che l’assicurata, senza il danno alla salute, tenuto conto dei suoi nuovi oneri familiari (nascita del piccolo __________), della possibilità di affidare il bambino alle cure dei nonni materni e paterni e della necessità per la famiglia di poter disporre di due stipendi (cfr. al riguardo lo scritto del 4 febbraio 2005 dell’assicurata all’UAI, doc. 64 e rapporto dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 2 maggio 2005, doc. 71-2), avrebbe comunque ripreso la sua attività di infermiera odontoiatrica in misura dell’80%.

 

                                         Pertanto, contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata, nella quale figura una suddivisione del 30% come salariata e del 70% come casalinga, occorre dunque ritenere una ripartizione del tempo dell’assicurata dell’80% quale salariata e del 20% come casalinga.

 

                                         Le condizioni di salute della ricorrente sono rimaste invariate, come attestato dal curante, dr. __________, nel suo rapporto di decorso del 20 settembre 2006, in cui ha indicato che lo stato di salute è “stazionario” (doc. 80-2). Il curante, infatti, dopo aver ribadito le già note patologie di cui è affetta l’assicurata, ha nuovamente attestato un grado di inabilità lavorativa del 50% a partire dal 1° agosto 1995, aggiungendo che “la prognosi resta invariata nel grado invalidante di almeno il 50%, motivo per cui si chiede la continuazione della rendita AI fino ad ora erogata” (doc. 80-5, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Ne discende che, viste le quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) accertate nel presente giudizio, ritenuto che l’assicurata presenta un grado di inabilità al lavoro nell’attività lavorativa quantificato dai medici nella misura del 50% (pari ad un grado d’invalidità parziale del 40%) e che nell’espletamento delle faccende domestiche ella presenta una limitazione complessiva del 40%, rimasta incontestata (pari ad un grado d’invalidità parziale dell’8%), il grado d’invalidità globale dell’assicurata ammonta quindi al 48% (50 x 80% + 40 x 20%), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita.

 

Pertanto, la soppressione della rendita non può essere approvata dal TCA.

Il calcolo corretto del grado di invalidità, secondo il metodo misto, ma applicando la ripartizione dell’80% come salariata e del 20% come casalinga, permette invece di confermare il diritto dell’assicurata ad un quarto di rendita.

 

Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita anche dopo il 1° aprile 2007 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

 

                               2.8.   L’assicurata ha chiesto l’audizione testimoniale del suo datore di lavoro, dr. __________ (VI).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, secondo questo Tribunale la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.

                                         Non è pertanto necessario procedere all’audizione richiesta.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico della ricorrente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell’UAI del 21 febbraio 2007 è annullata.

                                         § RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita anche dopo il  

                                             1° aprile 2007.

 

                                   2.   Le spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1. L’UAI verserà all’assicurata fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti