Raccomandata |
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Incarto n.
FS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 febbraio 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, nel mese di agosto 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) eccessiva intolleranza allo sforzo fisico e dolori muscolari persistenti provocati da miopatia mitocondriale scatenatasi durante il servizio militare (…)” (doc. AI 3/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) e una valutazione neuropsicologica e della capacità funzionale (EFL) – con decisione 9 febbraio 2007 (doc. AI 81/1-4), preavvisata con progetto di decisione 14 dicembre 2006 (doc. AI 74/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni in quanto il grado d’invalidità non pensionabile precisando:
" (…)
In concreto, il SAM ha rassegnato le sue constatazioni obiettive, condivise peraltro dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) - rapporto del 24 agosto 2006 - ritenute pertanto coerenti, attendibili e vincolanti per quanto attinente alle conclusioni e alle giustificazioni della capacità lavorativa.
Sulla scorta di quanto menzionato e della relazione allestita dal nostro Servizio in integrazione professionale, il querelato progetto di decisione deve di conseguenza essere confermato.
Ulteriori informazioni
Pur avendo un grado di invalidità superiore al 20%, considerando il grado di incapacità lavorativa (30%) e l'iter scolastico-socio-professionale dell'assicurato, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale.
Se egli dovesse identificare un datore di lavoro in grado di garantirgli l'assunzione dopo una formazione "ad hoc" massima di 3-6 mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale finanziamento di tale formazione, a condizione che possa incrementare l'attuale capacità di guadagno.
Su richiesta scritta, restiamo a disposizione per valutare l'adozione di un eventuale aiuto al collocamento.
(…)." (doc. AI 81/3-4)
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e chiesto l’allestimento di una perizia specialistica affidata ad un esperto di miopatie con mutazioni genetiche – ha chiesto:
" 1) Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
§ la decisione 9/13 febbraio 2007 resa dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino è annullata e modificata nel senso di riconoscere al Signor RI 1 una rendita intera d’invalidità.
In via subordinata
§ la decisione 9/13 febbraio 2007 è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità affinché abbia ad emettere una nuova decisione dopo ulteriore accertamento dei fatti, in particolare attraverso l’allestimento di una perizia specialistica sulle conseguenze invalidanti, dal lato fisico e dal lato psichico, della miopatia mitocondriale isolata da mutazione genetica G4298A (del DNA) ad opera del Prof. Dr. med. __________.
2) Protestate tasse, spese e ripetibili." (doc. I, pag. 8)
Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con lettera 21 marzo 2007 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria con i relativi documenti.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ha chiesto di respingere il ricorso puntualizzando, in particolare, che “(…) con il ricorso è stato prodotto il certificato medico 19 febbraio 2007 del Dr. __________, il quale indica un peggioramento dello stato di salute del ricorrente. Esso è stato sottoposto, assieme all’intera documentazione medica agli atti, per una nuova valutazione al Servizio medico regionale dell’AI. Con annotazioni 16 aprile 2007 il medico SMR ha valutato che detto certificato non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute dell’assicurato, ma esprime le difficoltà nelle quali egli si trova per i problemi di salute e occupazionali. Ne discende che la valutazione fatta con la decisione impugnata può essere confermata. (…)” (doc. V).
1.6. Con scritto 8 maggio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha preso posizione sulle annotazioni 16 aprile 2007 del dr. __________ e chiesto l’audizione del dr. __________ e della dr.ssa __________ quali testi.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nell’evenienza concreta, nel rapporto 1. luglio 2005 (doc. AI 26/1-2), il dr. __________, medico SMR – posta la diagnosi di “(…) miopatia su alterazione DNA mitocondriale (…)”, indicati quali limiti funzionali “(…) debolezza muscolare, prevalentemente del cinto scapolare. Limiti di carico. (…)” e un’incapaci-tà lavorativa del 100% dal luglio 2003 quale fotografo e gerente – ha espresso la seguente raccomandazione:
" (…)
Trattasi di A 41enne che presenta una problematica muscolare legata ad un difetto genetico che causa prevalentemente una debolezza muscolare diffusa, ma per ora maggiormente del cinto scapolare.
Tale affezione è stata diagnosticata in seguito ad uno sforzo fisico durante il servizio militare nel 1999. La causalità non è evidente ma viene riconosciuta dalla AM al 75%.
Durante l'ultima valutazione non viene presa posizione su un’eventuale attività esigibile.
Dalla documentazione risulta la presenza di una certa atrofia muscolare degli arti superiori.
Viene consigliata un'attività leggera di tipo amministrativo o sedentaria con mansioni dirigenziali. Il MC certifica una completa IL visto la presenza di alterazioni muscolari enzimatiche al minimo sforzo.
Ritengo indicato inviare un rapporto medico al Dott. __________.
Per potere definire un eventuale attività adatta è necessaria una perizia SAM.
(…)." (doc. AI 26/2)
Nel rapporto medico 5 agosto 2005, indirizzato al dr. __________, primario del Servizio Cantonale di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________ e sottoscritto dalla capoclinica dello stesso Servizio dr.ssa __________, è stata posta la diagnosi di “(…) miopatia metabolica di tipo mitocondriale con intolleranza da sforzo, mialgie ed acidosi lattica (…)” dal 1999 e attestata un’incapacità lavorativa “(…) > 2/3 (…)” quale “(…) fotografo, agente di sicurezza (…)” con uno stato di salute “(…) suscettibile di peggioramento (…)” (doc. AI 30/1).
La dr.ssa __________ – nella lettera 5 agosto 2005, indirizzata al dr. __________, FMH in medicina generale e medicina dello sport – ha poi concluso che:
" (…)
Prendo atto di un'evoluzione sostanzialmente stabile rispetto all'ultimo nostro esame del febbraio 2005, per contro rispetto alle nostre prime valutazioni a partire dal 2001 vi è stata sicuramente una progressiva perdita delle masse muscolari ai 4 arti con apparizione ora di lieve insufficienza di base della muscolatura prossimale. Ulteriore peggioramento è possibile in futuro ma trattandosi di una anomalia genetica rarissima è difficile fare delle previsioni a lungo termine, in particolare riguardo la rapidità di un'eventuale progressione, un possibile coinvolgimento di altri organi, oltre ai muscoli scheletrici, spesso presente nei pazienti con malattie mitocondriali. In ogni caso, in assenza di un trattamento specifico la malattia sicuramente non è suscettibile a miglioramenti.
Le condizioni del paziente vengono sicuramente influenzate anche dalla persistente elevazione dell'acido lattico nel sangue, verosimilmente responsabile dello stato di stanchezza persistente. Sicuramente in questa situazione una ripresa dell'attività professionale come fotografo ma soprattutto come agente di sicurezza non sarebbe possibile, la persistenza di iperlattacidemia con conseguente stanchezza potrebbe influire negativamente anche sulla concentrazione, anche in assenza di un coinvolgimento cerebrale escluso in base ad una IRM cerebrale normale.
(…)." (doc. AI 30/4)
Sempre la dr.ssa __________, con scritto 13 ottobre 2005 all’Ufficio AI, ha precisato che “(…) con riferimento al certificato da me compilato vorrei precisare che l’incapacità lavorativa attuale [è] > 70% sul piano neurologico. (…)” (doc. AI 35/1).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 29/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 16 gennaio 2006 (doc. AI 41/1-21) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Miopatia mitocondriale con coinvolgimento esclusivamente muscolare dovuta ad una mutazione G4298A del gene t.RNA-ALA.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Tabagismo cronico." (doc. AI 41/8)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come gerente ed impiegato in una ditta per la produzione e vendita di derivati di canapa (e in generale per attività amministrative leggere dal punto di vista fisico), è da considerare in una misura mag-giore del 70%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 41/9), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie neurologiche constate, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico e reumatologico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la capacità lavorativa.
Per quanto riguarda l'aspetto neurologico, nel 1999 quest'A. aveva presentato un episodio di rabdomiolisi acuta dopo uno sforzo prolungato. In seguito a ciò, vista la persistenza anche di una sintomatologia muscolare con dolori spontanei sotto sforzo a lievi deficit prossimali, si era arrivati alla diagnosi di una rarissima miopatia mitocondriale legata ad una mutazione G4298A del gene t-RNA-ALA. In questo caso tutti gli esami eseguiti hanno permesso di confermare un coinvolgimento esclusivamente muscolare, non vi sono indizi clinici, rispettivamente nelle indagini radiologiche che abbiano mostrato una lesione anche da parte del sistema nervoso centrale. Il nostro consulente valuta una limitazione della capacità lavorativa che non raggiunge il 30% per attività leggere di tipo amministrativo (per contro non sono proponibili attività fisiche pesanti, neppure in misura parziale), giustificata dalle seguenti constatazioni: l'A. presenta innanzitutto dolori muscolari relativamente importanti e accentuati dopo sforzi anche lievi. Vi è inoltre una lieve paresi prossimale agli arti inferiori e superiori, relativamente discreta all'esame a letto, ma più limitante ai test funzionali (con difficoltà a saltellare, sollevarsi da posizione accovacciata e da posizione sdraiata senza aiuto). Vi sono inoltre limitazioni legate al fatto che al minor sforzo il paziente presenta un rischio elevato di rabdomiolisi con accentuazione di sintomi soggettivi e anche molto probabilmente delle paresi.
Riassumendo, per le ragioni suesposte, da un punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata in una misura maggiore del 70%.
Riteniamo questa valutazione valida dal 1999 con brevi periodi di incapacità lavorativa maggiore, in concomitanza con gli episodi di rabdomiolisi descritti agli atti. Come scaturisce dall'anamnesi professionale, l'A. nel corso del 1999 ha iniziato a lavorare quale gerente ed impiegato in una ditta per la produzione e vendita di derivati di canapa, attività interrotta da luglio 2003 con un intervento della Polizia che ha chiuso la ditta, con detenzione preventiva di 8 giorni per l'A.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A. è ritenuto in grado di poter svolgere un'attività esclusivamente sedentaria - amministrativa in misura anche maggiore del 70%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa. La lieve limitazione anche per attività leggere dal punto di vista fisico potrebbe essere data dai fastidiosi dolori muscolari. D'altra parte si deve ritenere l'A. inabile al lavoro al 100% per qualunque attività che comporti sforzi fisici anche relativamente lievi o prolungati. Dei provvedimenti di reintegrazione professionale possono essere indicati per poter trovare un'attività ideale esclusivamente leggera di tipo amministrativo.
Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità terapeutiche, trattandosi di una patologia rarissima, non vi sono terapie conosciute e dal punto di vista prognostico non è possibile fare previsioni attendibili: non si può escludere un peggioramento dei deficit motori in futuro, rispettivamente il coinvolgimento di altre strutture neurologiche periferiche o centrali.
10 OSSERVAZIONI E RISPOSTA A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 41/10-11)
Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 maggio 2006 – viste le osservazioni dell’assicurato in merito alla perizia del SAM (doc. AI 49/2-8), il certificato medico 2 febbraio 2006 con il quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato una cura dal 10 gennaio 2006 con presa a carico di tipo psichiatrica, psicoterapeutica e psicofarmacologica (doc. 49/12) e il certificato 27 aprile 2006 nel quale la dr.ssa __________ ha, tra l’altro, osservato che “(…) a questo proposito, la capacità lavorativa per i lavori di tipo amministrativo potrebbe essere limitata dall’affaticabilità abnorme, perlomeno in parte da attribuire ad una iperlattacidemia persistente. Infatti, è stato descritto che nei pazienti con mitocondriopatie (per es. MELAS) un’evoluzione dell’acido lattico nel liquor cerebro-spinale (nel caso del signor RI 1 documentata solo nel siero), influisce negativamente sulle performance dei pazienti nei test neuropsicologici, a volte più delle lesioni cerebrali stesse. Pertanto, penso che prima di determinare la capacità lavorativa per lavori di tipo amministrativo, si dovrebbe eseguire un esame neuropsicologico dettagliato. (…)” (doc. AI 53/1-2) –, ha concluso che “(…) per quanto sopra detto la perizia SAM sembra attendibile, ma essa è stata già contestata dal sig. RI 1, in accoglimento delle sue remore, si ritiene opportuno svolgere alcuni approfondimenti, così oltre all’esame neuropsicologico richiesto dalla dr.ssa __________ (da inoltrare alla sig. __________ c/o Clinica __________), si chiede anche una valutazione EFL, così abbiamo un riferimento per il futuro, da chiedere sempre presso la Clinica __________. Attendiamo gli esiti degli esami citati ed eventualmente il certificato della visita specialistica che l’assicurato dovrebbe fare a giugno, prima di esprimerci definitivamente.” (doc. AI 55/1-2).
La dr.ssa __________, con rapporto 26 giugno 2006 indirizzato al dr. __________ – riferendo in merito ad un esame ambulatoriale effettuato insieme al Prof. __________ del Centro di Diagnostica di Malattie Muscolari del __________ di __________ il 21 giugno 2006 –, ha certificato che:
" (…)
Il Prof. __________ ritiene che il paziente è da ritenersi assolutamente inabile per qualsiasi tipo di lavoro fisico anche di lieve intensità. Potrebbe ipoteticamente svolgere un lavoro sedentario a tempo parziale, anche se sarebbe probabilmente limitato dalla presenza di dolori muscolari e dall'affaticabilità abnorme nell'ambito di iperlattacidemia. Il prof. __________ ritiene che il paziente difficilmente potrebbe essere inserito in un'attività lucrativa normale, potrebbe eventualmente beneficiare di un’occupazione nell'ambiente protetto, dove avrebbe la possibilità di adattare i ritmi e gli orari di lavoro alle sue condizioni di salute.
Inoltre, malgrado la RM cerebrale eseguita alcuni anni fa che è risultata normale, il Prof. __________ non può escludere che vi sia un lieve, eventualmente subclinico coinvolgimento del SNC nel caso del signor RI 1. Sono in attesa dei risultati dell'esame neuropsicologico eseguito a __________ che potrebbe dare ulteriori informazioni in merito.
Dal punto di vista terapeutico e dell'evoluzione il Prof. __________ propone di continuare la terapia con Coenzima Q10 e la creatina, malgrado l'assenza di un miglioramento soggettivo significativo con questi farmaci (che potrebbero tuttavia aiutare a stabilizzare la malattia); inoltre il Prof. __________ ha ribadito al paziente l'importanza di una leggera, regolare attività fisica preferibilmente da svolgere sotto controllo di un fisioterapista (per il rischio aumentato di rabdomiolisi) perché l'eccessiva sedentarietà insauratasi a causa di mialgie e affaticabilità può a sua volta aggravare la debolezza e l'atrofia della muscolatura scheletrica.
Per ora non vi sono altre possibilità terapeutiche specifiche.
Non ho fissato ulteriori controlli ma resto volentieri a disposizione al bisogno; ci impegniamo anche di mantenerci in contatto con il signor RI 1 nel caso di nuovi sviluppi scientifici nel campo di miopatie metaboliche in particolare mitocondriali.
(…)." (doc. AI 65/12)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato un esame neuropsicologico a cura della signora __________, logopedista e neuropsicologa presso la __________ Clinica __________ (doc. AI 57/1-2).
La psicologa spec. neuropsicologia FSP __________, nel rapporto 4 luglio 2006 (doc. AI 62/1-3), ha concluso che:
" (…)
La valutazione neuropsicologica effettuata il 9 giugno 2006, con questo paziente che presenta una miopatia mitocondriale di origine genetica, per il quale è tra l'altro richiesto di contribuire all'approfondimento circa la capacità professionale per un'attività leggera di tipo amministrativo, mette in evidenza:
• difficoltà di attenzione divisa visiva e di concentrazione ai test d2 e di ordinamento di cifre
• funzioni esecutive lievemente deficitarie per quel che concerne la fluenza non verbale, la flessibilità e la memoria di lavoro misurate al PC
• capacità di rievocazione differita di parole apprese moderatamente deficitaria, mentre il riconoscimento è normale.
Le restanti funzionali neuropsicologiche appaiono indenni.
Alla presente valutazione, si osserva dunque una riduzione della funzionalità neuropsicologica di grado lieve-moderato, che tocca in particolare la capacità di attenzione e concentrazione, specialmente nelle prove cronometrate e in quelle che impegnano la vista; quanto osservato può parzialmente ridurre l'efficienza e la resistenza del paziente anche in un lavoro sedentario.
(…)." (doc. AI 62/3)
Il dr. __________, medico responsabile EFL presso il Centro di riabilitazione della __________ Clinica __________, nella valutazione della capacità funzionale (EFL) 19 luglio 2006 (doc. AI 66/1-11), ha concluso che:
" (…)
Il problema rilevante, riguardo all'attività lavorativa, è costituito da dolori muscolari cronicizzati e dalla riduzione della forza muscolare generalizzata con astenia provocata dalla somma dei movimenti fisici fatti, probabilmente tutti e due causati dalla sua malattia genetica.
Il cliente è stato in generale collaborante durante i test. La concordanza summenzionata durante i test è stata buona, unicamente nel PACT-test (autovalutazone della capacità di rendimento), il cliente si è sottovalutato tutti e due i giorni.
Valutiamo la disponibilità e l'impegno del cliente come affidabile. A causa della sua malattia di base, non abbiamo insistito, soprattutto nei test di sollevamento pesi, a caricare fino alla soglia di rendimento massimo. Abbiamo lasciato sempre la possibilità al cliente di fare delle piccole pause straordinarie, secondo il suo bisogno. Il cliente era capace di eseguire tutti i test richiesti nel tempo previsto.
Il rendimento fisico del cliente durante i due giorni del test e la diagnosi clinica sono in relazione.
I risultati dei test mostrano che la capacità di carico si situa attualmente nell'ambito di un'attività lavorativa molto leggera, in prevalenza da seduto. Da evitare sono attività in posizione accovacciata che richiedono sforzi fisici anche relativamente lievi ma prolungati e ogni attività in generale dove l'equilibrio ha importanza. Frequenti sollevamenti o trasporti di pesi e l'uso ripetuto di una scala a pioli non sono attualmente possibili.
Una correzione della postura statica con una sedia ergonomica adeguata, ha permesso di constatare un netto miglioramento sia nella sintomatologia algica a livello del rachide che una maggiore resistenza allo sforzo (confermato nel test "stare seduto a lungo", il primo giorno senza ed il secondo giorno con sedia ergonomica).
Considerando la complessità del caso, la sua diagnosi clinica con prognosi incerta, l'evoluzione lentamente progressiva con dolori costanti presenti anche a riposo e con un'astenia diffusa della muscolatura, proponiamo un'attività lavorativa ridotta a mezza giornata (per esempio in ambito amministrativo).
Esigibilità per altre attività professionali
x lavoro molto leggero, in prevalenza da seduto
o lavoro leggero
o lavoro da leggero a medio-pesante
o lavoro medio-pesante
o lavoro pesante
x mezza giornata (attualmente)
Proposte concrete per il reinserimento professionale
x Ricerca di un nuovo posto di lavoro e/o provvedimenti di reinserimento professionale
Il cliente si dichiara d'accordo con le valutazioni e le proposte fatte:
x parzialmente
(…)." (doc. AI 65/2)
Il dr. __________, nelle annotazioni 24 agosto 2006 (doc. AI 66/1), ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Riceviamo la valutazione EFL e quella neuropsicologica, inoltre ci viene inoltrata una lettera del servizio di neurologia __________ al medico curante dr. __________, proseguiamo, quindi, alle annotazioni del 16 maggio 2006.
Partendo da quest'ultima comunicazione rileviamo alcuni punti contrastanti.
I neurologi del __________ si avvalgono della collaborazione del prof. __________ dell'Università di __________, un rapporto di sicuro valore per l'attività svolta e le competenze che ne derivano, si fa solo notare che viene riferito che il prof. __________ (che dirige il laboratorio di biochimica, genetica e colture cellulari del Centro __________, la cui attività è di tipo diagnostico e di ricerca in tale ambito) da un lato dice che il paziente è da ritenersi inabile per qualsiasi lavoro fisico anche di lieve intensità (potendo ipoteticamente svolgere un lavoro sedentario) e dall'altro ribadisce l'importanza di una leggera, regolare attività fisica perché l'eccessiva sedentarietà può a sua volta aggravare la debolezza e l'atrofia della muscolatura scheletrica.
Nell'inchiesta della prognosi dovuta alla rarità della diagnosi, i giudizi sopra riportati mi sembrano di natura generica e precauzionale da parte di un professionista che non svolge attività specifica di riabilitazione e cura delle patologie muscolo-scheletrica.
Considerando dalle nozioni di fisiologia e biochimica che il riassorbimento dell'acido lattico è favorito dall'attività aerobica e che la produzione di questo è dipendente soprattutto dalla soglia anaerobica, considerando che non vi sono particolari parametri di riferimento clinico essendo una patologia poco conosciuta sul piano terapeutico, mi sembra giustificata la verifica sul campo delle capacità fisiche attraverso un test affidabile e ripetibile e giuridicamente riconosciuto come la EFL.
Senza dilungarci sul commento alle conclusioni, rilevabile nell'allegato rapporto EFL, diviene evidente come l'assicurato sia completamente abile in un'attività molto leggera e prevalentemente da seduto da ricercare eventualmente anche attraverso un provvedimento professionale, parere che concorda con quanto espresso nelle conclusioni SAM.
La stessa valutazione neuropsicologico rilevava una diminuzione della funzionalità, sotto questo profilo, con un grado lieve-moderato che può parzialmente ridurre l'efficienza anche in un lavoro sedentario.
In definitiva le ulteriori indagini eseguite, aventi, vale la pena di ricordare, un valore probante sotto l'aspetto pratico con un grado di attendibilità maggiore che non quello ipotetico derivato [da] congetture teoriche, laddove le basi non hanno alle fondamenta un'esperienza scientifica numericamente considerevole, depongono per una conferma delle valutazioni espresse nelle conclusioni collegiali del rapporto SAM.
Sinteticamente:
CL 100% con riduzione del rendimento del 30% nell'ambito di un normale orario di lavoro nell'ultima attività esercitata dal gennaio 1999.
IL 100% in attività con richiesta di prestazione fisica superiore alle leggere da gennaio 1999.
CL 100% con riduzione del rendimento del 30% nell'arco del normale orario di lavoro in attività adeguata, dal gennaio 1999, con i limiti rilevabili dall'esame EFL.
(…)." (doc. AI 66/1)
Viste le risultanze appena sopra descritte e ritenuto il rapporto finale 30 novembre 2006 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 73/1-3), l’Ufficio AI, con decisione 9 febbraio 2007 (doc. AI 81/1-4), preavvisata con progetto di decisione 14 dicembre 2006 (doc. AI 74/1-3), ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni in quanto il grado d’invali-dità non pensionabile.
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.8. Dopo attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere circa l’esistenza di una “(…) CL 100% con riduzione del rendimento del 30% nell’arco del normale orario di lavoro in attività adeguata, dal gennaio 1999, con i limiti rilevabili dall’esame EFL” (doc. AI 66/1) – giustificante il rifiuto di prestazioni in quanto, dopo la valutazione economica tramite il consueto raffronto dei redditi, il grado d’invalidità non è risultato essere pensionabile – difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.
Occorre innanzitutto rilevare che, anche se dopo la perizia del SAM l’Ufficio AI ha ritenuto di procedere ad ulteriori accertamenti – valutazione neuropsicologica e della capacità funzionale (EFL) (doc. AI 62/1-3 e 65/1-11) –, l’esito degli stessi non è stato sottoposto ai periti e il dr. __________, medico SMR, si è limitato ad osservare che: “(…) in definitiva le ulteriori indagini eseguite, aventi, vale la pena di ricordare, un valore probante sotto l’aspetto pratico con un grado di attendibilità maggiore che non quello ipotetico derivato [da] congetture teoriche, laddove le basi non hanno alle fondamenta un’espe-rienza scientifica numericamente considerevole, depongono per una conferma delle valutazioni espresse nelle conclusioni collegiali del rapporto SAM. (…)” (doc. AI 66/1).
__________, nella valutazione neuropsicologica del 9 giugno 2006, ha concluso che “(…) si osserva dunque una riduzione della funzionalità neuropsicologica di grado lieve-moderato, che tocca in particolare le capacità di attenzione e concentrazione, specialmente nelle prove cronometrate e in quelle che impegnano la vista; quanto osservato può parzialmente ridurre l’efficienza e la resistenza del paziente anche in un lavoro sedentario.” (doc. AI 62/3, la sottolineatura è del redattore).
Il dr. __________, nella valutazione della capacità funzionale (EFL) 19 luglio 2006, circa l’esigibilità per altre attività professionali, ha indicato un “(…) lavoro molto leggero, in prevalenza seduto […] mezza giornata (attualmente) (…)” (doc. AI 65/2, la sottolineatura è del redattore).
Viste le risultanze appena esposte – l’aspetto neuropsicologico che riduce l’efficienza e la resistenza in un lavoro sedentario e il fatto che un lavoro molto leggero, in prevalenza seduto, è esigibile per una mezza giornata – l’Ufficio AI, prima di confermare la perizia del SAM sulla sola base delle annotazioni del dr. __________, avrebbe dovuto in ogni caso sottoporle ai periti del SAM per una presa di posizione.
Va qui ancora ricordato che la dr.ssa __________, nei rapporti 5 agosto 2005 e 27 aprile 2006 (doc. AI 30/3-4 e 53/1-2), aveva già osservato che “(…) la persistenza di iperlattacidemia con conseguente stanchezza potrebbe influire negativamente anche sulla concentrazione, anche in assenza di un coinvolgimento cerebrale escluso in base ad una IRM cerebrale normale. (…)” (doc. AI 30/4) e che “(…) la capacità lavorativa per lavori di tipo amministrativo potrebbe essere limitata dall’affaticabilità abnorme, perlomeno in parte da attribuire ad una iperlattacidemia persistente. Infatti è stato descritto che nei pazienti con mitocondriopatie (per es. MELAS) un’evolu-zione dell’acido lattico nel liquor cerebro-spinale (nel caso del signor RI 1 documentata solo nel siero), influisce negativamente sulle performance dei pazienti nei test neuropsicologici, a volte più delle lesioni cerebrali stesse. (…)” (doc. AI 53/2).
Dal canto suo il dr. __________, nel consulto 9 dicembre 2005 nell’ambito della perizia del SAM (doc. AI 41/18-21), aveva precisato che “(…) non ho trovato nella letteratura disfunzioni da parte del sistema nervoso centrale dovute ad un’elevazio-ne dell’acido lattico, soprattutto quando questa è di modeste proporzioni, come nel caso in questione, almeno in condizioni di relativo riposo. (…)” (doc. AI 41/20).
Il Prof. __________, responsabile del laboratorio di Biochimica e Genetica dell’Università di __________, nel reperto 2 aprile 2004 ha certificato una “(…) mutazione del mtDNA patogenicamente significativa, apparentemente ristretta al tessuto muscolare” (doc. AI 30/13) e la dr.ssa __________, nel rapporto 5 agosto 2005, ha concluso, in particolare, che “(…) ulteriore peggioramento è possibile in futuro ma trattandosi di una anomalia genetica rarissima è difficile fare delle previsioni a lungo termine (…)” (doc. AI 30/3-4).
Ancora la dr.ssa __________ il 13 ottobre 2005, senza specificare in quale attività, ha attestato un’inabilità lavorativa attuale superiore al 70% dal punto di vista neurologico e nel rapporto 26 giugno 2006 ha precisato che “(…) il Prof. __________ ritiene che il paziente è da ritenersi assolutamente inabile per qualsiasi tipo di lavoro fisico anche di lieve intensità. Potrebbe ipoteticamente svolgere un lavoro sedentario a tempo parziale, anche se sarebbe probabilmente limitato dalla presenza di dolori muscolari e dall’affaticabilità abnorme nell’am-bito di iperlattacidemia. Il Prof. __________ ritiene che il paziente difficilmente potrebbe essere inserito in un’attività lucrativa normale, potrebbe eventualmente beneficiare di un’occupazione in ambiente protetto, dove avrebbe la possibilità di adattare i ritmi e gli orari di lavoro alle sue condizioni di salute. (…)” (doc. AI 65/12).
In simili condizioni, viste le risultanze della valutazione neuropsicologica e della capacità funzionale (EFL), considerata l’anomalia genetica rarissima di cui soffre e le divergenti valutazioni in merito alla capacità lavorativa in attività adeguata dei diversi specialisti coinvolti, a mente del TCA si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia universitaria che valuti compiutamente gli effetti della miopatia mitocondriale con coinvolgimento esclusivamente muscolare dovuta ad una mutazione G4298A del gene t.RNA-ALA e dell’acidosi lattica, stabilisca la capacità lavorativa globale e si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni (per un altro caso in cui il TCA ha rinviato gli atti per una perizia pluridisciplinare universitaria vedi la STCA del 26 luglio 2007 nella causa G.S., 32.2006.185).
Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il TCA si limita qui a rilevare che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 e 2.7), dai certificati medici 2 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 49/1 e82/18-19), non è possibile concludere per l’esistenza di un danno alla salute di natura psichica invalidante. Infatti il dr. __________ non ha posto una precisa diagnosi secondo l’ICD-10 e, dopo aver semplicemente comunicato la presa a carico di tipo psichiatrica, psicoterapeutica e psicofarmacologica dal gennaio 2006, ha osservato in modo del tutto generico che:
" (…)
L’evoluzione dal profilo depressivo, ha portato ad un irrigidimento della struttura caratteriale di personalità.
E' quindi psicopatologicamente peggiorato malgrado le terapie ed il sostegno a livello pluridisciplinare.
E' deluso, scoraggiato perché non si sente creduto, ma raggirato da coloro che dovrebbero aiutarlo, in particolare delle istituzioni assicurative, anche se i disturbi sono ampiamente confermati dai referti specialistici del Dott. __________ e del Dott. __________.
Il signor RI 1 sta vivendo un periodo estremamente difficile, è esasperato dall'atteggiamento ostile nei suoi confronti; è nel contempo costretto ad una vita non gratificante, spenta, gravemente compromessa dalla malattia.
Le sue condizioni psicofisiche non gli permettono di assumere qualsivoglia impegno lavorativo.
Proponiamo al paziente innanzitutto nuovi accertamenti specialistici per la valutazione dello stato della miopatia, nella speranza remota di qualche possibile miglioramento, e un'intensificazione della cura psichiatrica antidepressiva sia a livello ambulatoriale sia eventualmente attraverso una cura stazionaria.
(…)." (doc. AI 82/18)
Al riguardo anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 aprile 2007, ha concluso che “(…) l’attuale certificato non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato ma esprime le difficoltà nelle quali si trova l’assicurato per i problemi di salute ed i problemi occupazionali.” (doc. V/Bis).
2.9. L’assicurato ha chiesto di sentire quali testi il dr. __________ e la dr.ssa __________.
Tale richiesta è superata per il fatto che gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti gli accertamenti medici specialistici necessari, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.
2.10. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.
Considerato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201), viste le ulteriori limitazioni emerse dalla valutazione neuropsicologica e della capacità funzionale (EFL) (doc. AI 62/1-3 e 65/1-11) e alla luce dei risultati degli ulteriori accertamenti medici da esperire, i consulenti in integrazione professionale dovranno aggiornare il proprio rapporto ed esprimersi compiutamente sulle attività esigibili, sul reddito ipotetico da invalido tenuto conto della residua capacità lavorativa e delle deduzioni da apportare.
2.11. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai considerandi 2.8 e 2.10.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti