Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.101

 

FS/td

Lugano

21 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2008 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 aprile 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 21 marzo 1995 l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1966, adducendo:

 

"  (...)

Dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, di cittadinanza __________, è entrato in Svizzera il 15.09.1989 e che non ha versato contributi all’Assicurazio-ne Vecchiaia e Superstiti per almeno 10 anni.

(…)." (doc. AI 5/1)

 

                                         Nel mese di febbraio 1998 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 6/1-7).

                                         L’Ufficio AI, con decisione 13 gennaio 1999 (doc. AI 31/1-2), cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto ancora il diritto a prestazioni:

 

"  (...)

Dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato non può più svolgere la precedente attività di operaio presso la ditta __________ a causa del danno alla salute.

Per contro risultano totalmente esigibili altre attività leggere che rispecchiano le controindicazioni mediche.

La capacità di guadagno in queste attività permetterebbe di conseguire Fr. 28'000.-- annui, i quali, confrontati con quanto conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute (Fr. 32'500.--) determinano un grado AI del 14%.

(…)" (doc. AI 31/1)

 

 

                               1.2.   Il 16 marzo 2005 l’assicurato ha introdotto una terza domanda di prestazioni (doc. AI 33/1-8).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui una perizia ortopedica a cura del dr. __________ – l’Ufficio AI, con decisione 9 gennaio 2006 (doc. AI 64/1-2), ha negato nuovamente all’assicurato il diritto a prestazioni:

 

"  (...)

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, con particolare riferimento alla perizia 14.06.2005 del dr. __________ risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore le comporta un'incapacità di guadagno e di lavoro del 50% nell'attività di commerciante di autoveicoli. Per contro, lei è ritenuto abile al lavoro, nella misura del 100%, in attività confacenti allo stato di salute (attività non qualificata che può essere svolta presso aziende che trasformano le materie prime (tessili, calzature, cuoio, elettricità, ...) dove le mansioni sono di confezione, d'imballaggio, di controllo, di stoccaggio o di spedizione. In buona parte di queste aziende, il ciclo produttivo è organizzato in modo da permettere ai dipendenti di alzarsi per effettuare brevi pause. Attività di magazziniere in ambiti dove si tratta merce con pesi leggeri (ad esempio prodotti farmaceutici) o dove si può usufruire del muletto. Resta inoltre l'opportunità di svolgere l'attività di venditore di auto (occupandosi solo della parte amministrativa).

 

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione di commerciante di autoveicoli (Fr. 33'600.--) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 42'432.--), non risulta perdita di guadagno alcuna.

 

Non essendo presente alcun grado d'invalidità, non sussiste il diritto a prestazioni Al (rendita o misure d'ordine professionale).

(…)." (doc. AI 64/2)

 

                                         L’Ufficio AI, a seguito dell’opposizione 13 febbraio 2006 interposta dall’assicurato tramite l’avv. RA 1 (doc. AI 68/1-13), con decisione su opposizione 23 aprile 2008 ha confermato la decisione 9 gennaio 2006:

 

"  (...)

5.     In sede d'opposizione, spetta chiaramente all'assicurato presentare delle prove atte a giustificare una differente valutazione delle circostanze.

 

Ora, la nuova documentazione medica è stata sottoposta (con quanto già agli atti) al giudizio del SMR, alfine di valutare la presenza di oggettivate nuove patologie/problematiche (elementi clinici) rispettivamente una semplice differente interpretazione delle circostanze.

Già in data 28 marzo 2006, richieste le informazioni necessarie presso i curanti, dovendosi in sostanza pronunciare sulla validità della perizia del Dott. __________, i medici dell'assicurazione per l'invalidità hanno potuto osservare:

   -                                      "Il perito ortopedico ha tenuto debitamente conto della problematica lombare e della problematica articolare nella sua valutazione. Da notare che i limiti funzionali espressi tengono conto delle limitazioni presenti sia a livello delle anche che a livello del rachide dorsale";

-  "Una problematica psichiatrica viene espressamente negato dal medico curante che lo segue da anni. L'indicazione del dr. __________ circa una "depressione" è d'intendersi quale espressione di una delusione in seguito ai suoi limiti funzionali ed ai suoi disturbi in assicurato di giovane età e non è da confondere con una problematica depressiva con ripercussioni sul funzionamento sociale e lavorativo";

   -                                      "sia l'ortopedico curante, che il prof. __________ che il perito ortopedico oltre al dr. __________ che ha visto l'assicurato in luglio 2005 sono del parere che un intervento di protesi avrebbe delle ripercussioni favorevoli sia a livello della sintomatologia algica che a livello dei limiti funzionali dell'assicurato (e quindi anche sulla capacità lavorativa), intervento che dal punto di vista medico risulta esigibile nel presente caso in assenza di fattori di rischio particolare. Inoltre l'assicurato dovrebbe essere reso attento sul fatto che un calo ponderale sarebbe pure auspicabile riducendo il calo ponderale le sollecitazioni a livello delle anche e a livello lombare";

-  "Conclusione: la documentazione medica raccolta in fase di opposizione non permette di dubitare delle conclusioni del perito ortopedico, conclusioni che vanno quindi confermate".

 

6.     Per quanto riguarda il successivo scritto 27 aprile 2007 del Dott. __________, il curante segnala un peggioramento dello stato di salute, ribadendo in sostanza che sarebbe "necessaria l'assegnazione di una rendita AI totale dal 7.3.05 fino a quando il paziente verrà sottoposto all'intervento di protesi totale delle anche".

 

Va anzitutto rammentato come già il perito Dott. __________ abbia effettuato la propria valutazione tenendo conto (constatazioni obiettive) del fatto che "La deambulazione avviene con evidente zoppia a passi brevi" e più in generale degli importanti problemi dell'assicurato. Già allora si riteneva poi necessario "un intervento di protesi alle anche che potrebbe ridurre notevolmente lo stato algico, migliorare la qualità della vita e permettergli una scelta decisamente più ampia nell'ambito delle attività lavorative".

 

Dobbiamo chiederci se grazie a questo ultimo scritto del medico curante l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni rispetto alla perizia ritenuta quale valida base di giudizio dallo scrivente Ufficio.

A mente dell'UAI, non è possibile giungere ad una diversa valutazione. Infatti tale documento non apporta alcun elemento nuovo, ma conferma unicamente l'esistenza delle patologie diagnosticate precedentemente. Per il resto lo specialista non prende in considerazione elementi o circostanze comprovate che non siano stati analizzati dal Dott. __________ e non menziona elementi tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In effetti, il Dott. __________ ha in realtà attestato le patologie già note e elencato le terapie eseguite (fisioterapia) dal paziente, senza tuttavia sostanziare i motivi per cui tali problematiche ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata dal perito. A prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell'attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere conclusioni diverse da quelle cui è giunto il perito incaricato dall'amministrazione.

Stante quanto precede, in assenza di prove atte a mettere in dubbio le valutazioni eseguite a suo tempo dal perito incaricato e dal SMR, le stesse continuano ad essere considerate valida base di giudizio. La decisione impugnata risulta pertanto corretta e va confermata.

(…)." (doc. AI 64/2)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di annullare la decisione impugnata e accogliere la domanda di prestazioni 16 marzo 2005.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritto 27 giugno 2008 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da notificare.

 

                               1.6.   Così richiesto l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la lettera 27 aprile 2007 del dr. __________ (che ancorch’è menzionata nella decisione impugnata non figurava negli atti dell’incarto) e quella del 7 maggio 2008 (IX e allegati IX/1 e IX/2).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la terza domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato il 16 marzo 2005.

 

                                         L’assicurato chiede che gli venga riconosciuto il diritto a prestazioni.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.6.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

 

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

 

 

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

 

                               2.7.   Nel caso concreto con decisione 13 gennaio 1999 (doc. AI 31/1-2) l’Ufficio AI aveva respinto la seconda richiesta di prestazioni 2 febbraio 1998 (doc. AI 6/1-7) fondandosi sui rapporti medici 18 febbraio e 30 settembre 1998 (doc. AI 10/1-3 e 19/1) del dr. __________ e 27 febbraio 2008 del dr. __________ (doc. AI 12/1-6).

                                         Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto 18 febbraio 1998, aveva attestato che l’assicurato “(…) non può svolgere attività pesanti o attività durante la quale deve rimanere in piedi (…)”, che un’attività “(…) svolta prevalentemente in posizione seduta (…)” è proponibile e che, in tale evenienza, non vi sarebbe una limitazione del rendimento (doc. AI 10/3). Con scritto 30 settembre 1998 il dr. __________ aveva inoltre precisato che “(…) il signor __________ ha ripreso il lavoro al 50% dal 1.9.98. Potrebbe svolgere sull’arco dell’intera giornata un’attività più leggera come agente in servizi di custodia e sorveglianza, portiere o guardarobiere in campo alberghiero, operaio nel campo delle arti grafiche o nell’indu-stria farmaceutica. (…)” (doc. AI 19/1).

                                         Il dr. __________, FMH in fisiatria spec. in reumatologia, nel rapporto 27 febbraio 1998, aveva concluso che “(…) ritengo che si debba optare per delle attività di tipo piuttosto sedentario in cui il paziente non debba rimanere in piedi, camminare o alzare dei pesi. Mi sembra che un’attività nell’ambito di un lavoro di ufficio potrebbe essere confacente all’evoluzione della patologia delle anche bilateralmente che molto probabilmente richiederà con il tempo la posa di protesi totali dell’anca. Se il paziente potesse svolgere un’attività di tipo sedentario penso che non sussisterebbero poi delle limitazioni per quanto riguarda la capacità lavorativa e la durata del lavoro stesso. Sarei quindi senz’altro favorevole per una riqualifica professionale in questo ambito. (…)” (doc. AI 12/6).

 

                                         Nell’ambito della domanda 16 marzo 2005 (doc. AI 33/1-8) viste le annotazioni 12 aprile 2005 nelle quali il dr. __________, posta la diagnosi di “(…) necrosi teste femori – stato dopo operazione lombovertebrale (…)”, ha osservato che “(…) nella precedente valutazione l’A. veniva considerato totalmente abile in attività prevalentemente sedentarie e senza la necessità di sollevare pesi particolari. Per il curante tale attività è limitata al 50%. L’affezione presente ha un carattere evolutivo e un certo peggioramento è da aspettare. Per tutti questi motivi risulta giustificata l’entrata in materia con invio dei relativi rapporti medici ai curanti e al dott. __________. Richiedere anche informazioni a DL. Per la giovane età ritengo indicata una valutazione ortopedica (dott. __________). (…)” (doc. AI 39/1) l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 41/1-2).

                                         Il dr. __________ FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nella perizia 14 giugno 2005 (doc. AI 48/1-7), posta la seguente diagnosi:

 

"  4.1      Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavorativa

           esistenti da quando?

 

Stato dopo intervento per ernia discale S1 con radicolopatia e sindrome parziale della cauda equina con buon risultato. Attualmente non evidenti segni neurologici. Importante necrosi della testa femorale bilateralmente con sviluppo di un'importante coxartrosi bilaterale in stato dopo trapianto spugnoso delle teste femorali prelevate dalla spina iliaca antero-superiore destra.

 

4.2      Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro

           esistenti da quando?

 

Paziente presenta un'evidente depressione psichica e inoltre affetto da problemi urologici per i quali è in cura presso il Dr. __________.

(…)" (doc. AI 48/4)

 

 

                                         si è così espresso sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

 

"  (...)

B  CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

1.  Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

     a livello psicologico e mentale

 

 

Paziente presenta una chiara depressione dovuta all'insuccesso dei trattamenti finora eseguiti e soprattutto in previsione di ulteriori operazioni di cui non viene garantito l'esito.

 

 

     a livello fisico

 

Il paziente si trova particolarmente limitato nella deambulazione soprattutto a causa dei dolori alle anche e della limitazione importante della funzione delle stesse.

 

     nell'ambito sociale

 

Non a me noti.

 

 

2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

 

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

 

Il paziente non può più svolgere le attività sinora svolte, in particolare l'attività di magazziniere, pizzaiolo e operaio, non sono nell'attuale stato a lui idonee.

 

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

 

Il paziente può trasportare normalmente pesi fino a 5 kg. E' ridotto nel trasporto di pesi da 6 a 10 kg, esiguo da 11 a 25, nullo oltre i 25 kg.

Può sollevare sopra il piano delle spalle pesi fino a 5 kg in modo normale, mentre è ridotto il sollevamento di pesi oltre i 5 kg sopra le spalle.

Può manipolare oggetti leggeri e di precisione in modo normale così come oggetti medi. Ha una riduzione importante nella manipolazione di oggetti pesanti e nulla per oggetti molto pesanti.

Non ha nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione della mano. Può eseguire normalmente lavori con braccia elevate. Molto ridotti i lavori che comportano una rotazione del busto. Può eseguire in modo ridotto lavori seduto e piegato in avanti ed esiguo per lavori eretti e piegati in avanti. Lievemente ridotta la posizione inginocchiata così come la posizione con ginocchia in flessione.

Lievemente ridotta la posizione seduta mentre molto ridotta la posizione eretta.

Può camminare normalmente fino a 50 metri. Lievemente ridotto oltre i 50 metri, molto ridotta per tragitti lunghi. Esigua la deambulazione su terreni accidentati. Molto ridotta a salire e scendere le scale, nulla la deambulazione su ponteggi e scale a pioli.

L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente. Solo in parte può bilanciarsi e mantenere l'equilibrio.

 

2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?

 

Se si parla di attività di compra-vendita di auto usate risponderei di sì.

 

2.4 Se si, in quale misura (ore al giorno)?

 

6 ore al giorno.

 

2.5 E' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

 

Sì.

 

2.6 Se si, in che misura?

 

Nella misura del 50 % nel senso che il paziente non può più fare lavori di trasporto con carro attrezzi delle macchine così come caricare e scaricare auto dal carro attrezzi. Può peraltro fare un'attività limitata ai lavori d'ufficio e alla guida dell'auto per tragitti non eccessivamente lunghi.

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

 

Dal 8.3.05.

 

2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

 

Lo stesso per il momento è rimasta invariata.

 

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in Corso? Ne sono previsti?

 

Si.

 

1.1 Se si, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

 

Si tratta di un giovane paziente che potrebbe essere adibito ad attività parzialmente sedentarie che non lo costringono a camminare su terreni sconnessi e per tragitti lunghi e a portare pesi.

 

2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

 

Ritengo che il paziente sia abile all'effettuazione di una attività di compra-vendita di auto usate qualora ciò gli consente di fare soltanto l'attività di venditore occupandosi dell'amministrazione, mostrando ai clienti le autovetture ed eventualmente effettuare dei giri di prova. Il paziente tuttavia non è abile al recupero di auto usate mediante il carro attrezzi.

 

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

 

Si.

 

3.1 Se si, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

 

Per attività parzialmente sedentarie che non costringono il paziente a camminare su terreni sconnessi, salire e scendere le scale frequentemente e a portare pesi, il paziente potrebbe anche essere giudicato abile in misura completa.

 

Osservazioni:

 

Ritengo che questo paziente possa beneficiare sostanzialmente di un intervento di protesi alle anche che potrebbe ridurre notevolmente lo stato algico, migliorare la qualità della vita e permettergli una scelta decisamente più ampia nell'ambito delle attività lavorative.

(…)." (doc. AI 48/4-7)

 

                                         Il dr. __________, FMH in urologia, nel certificato medico 8 agosto 2005 (doc. AI 56/1-3), posta la diagnosi di “(…) prostatite acuta batterica (…)” (doc. AI 56/1), ha attestato che il disturbo alla salute non ha “(…) nessuna (…) conseguenza sull’attività attuale" (doc. AI 56/3).

                                         L’Ufficio AI, sulla base degli accertamenti sopra descritti e visto il rapporto finale 9 gennaio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 63/1-4), con decisione 9 gennaio 2006 ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI 64/1-2).

 

                                         Con l’opposizione 13 febbraio 2006 (doc. AI 68/1-13) l’assicu-rato ha prodotto il certificato medico 6 febbraio 2006 nel quale il dr. __________, FMH in medicina generale, ha attestato che l’assicurato “(…) soffre di importanti dolori dovuti alla sua complessa patologia ortopedica, sia a livello della colonna vertebrale che delle anche, che precludono un’attività lavorativa al 100%. Ritengo che con un’attività che richieda al massimo degli sforzi leggeri e che possa permettere frequenti cambiamenti di posizione, la sua capacità lavorativa potrebbe essere del 50% al massimo. (…)” (doc. AI 68/19) e il rapporto di visita 17 febbraio 2006 nel quale il dr. __________ ha rilevato che “(…) ho in cura il paziente dal 1997 per una necrosi della testa femorale bilateralmente. Ricordiamo che nel 1997 è stato sottoposto ad un intervento di trapianto di spugnosa delle teste femorali bilateralmente. Ultimamente si nota un ulteriore peggioramento della coxalgia che obbliga il paziente a spostarsi con l’aiuto di stampelle. Anche radiologicamente si evidenzia un peggioramento della coxartrosi. Inoltre questa problematica scompensa una nota lombaggine. Nelle condizioni attuali il paziente è da considerare completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa. Dal punto di vista terapeutico, la necrosi delle teste femorali potrà essere in parte risolta con un intervento protesico. (…)” (doc. AI 68/20).

 

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 3 marzo 2006 (doc. AI 72/1-2) ha concluso:

 

"  (...)

-    completare istruttoria con richiesta informazioni al dr. __________ e al dr. __________

-    dal punto di vista ortopedico ritengo la perizia dr. __________ completa, da chiedersi l’esigibilità, secondo me data, dell’impianto protesi

(…)" (doc. AI 72/2)

 

                                         Il dr. __________, rispondendo alle domande postegli dal dr. __________ (doc. AI 73/1), con lettera 14 marzo 2006, ha precisato:

 

"  (...)

-    Come diagnosi attiva: una coxartrosi bilaterale invalidante e una sindrome lombovertebrale dolorosa.

-    Il trattamento attuale consiste nella prescrizione di antinfiammatori non steroidali e nel riposo.

-    La sintomatologia si manifesta sotto forma di dolori al minimo sforzo, facendo le scale o rimanendo a lungo nella stessa posizione.

-    Dal mio punto di vista non sussiste una problematica psichiatrica con influsso sull’incapacità lavorativa.

-    Il paziente è restio a sottoporsi ad un intervento di protesi dell’anca, in ragione delle poche garanzie di miglioramento che gli vengono date.

(…)" (doc. AI 75/1)

 

                                         Il dr. __________, con lettera 27 marzo 2006, ha attestato:

 

"  (...)

Per quanto concerne il vostro sopraccitato assicurato ho inviato un rapporto presso l’AI il 3.08.2005 concernente le visite effettuate il 26.04.2005 e il 30.05.2005. In seguito non ho più rivisto il paziente, per cui la mia valutazione clinica e specificatamente riguardante l’inabilità lavorativa del paziente non discosta da quella espressa nel mio rapporto del 3.08.2005.

 

Visto che il paziente nel frattempo non si è più presentato, confermo che la malattia urologica non influenza la sua attitudine lavorativa e che comunque non lo limita nella sua qualità di vita.

(…)" (doc. AI 76/1)

 

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 28 marzo 2006 (doc. AI 77/1), ha espresso la seguente valutazione:

 

"  (...)

I disturbi dei quali soffre l'assicurato sono principalmente localizzati a livello delle anche con seguente ripercussione negativa a livello lombare secondari al sovraccarico statico (vedi anche valutazione prof. __________ del 24.5.2005). Il perito ortopedico ha tenuto debitamente conto della problematica lombare e della problematica articolare nella sua valutazione. Da notare che i limiti funzionali espressi tengono conto delle limitazioni presenti sia a livello delle anche che a livello del rachide dorsale.

Una problematica psichiatrica viene espressamente negato dal medico curante che lo segue da anni. L'indicazione del dr. __________ circa una "depressione" è d'intendersi quale espressione di una delusione in seguito ai suoi limiti funzionali ed ai suoi disturbi in assicurato di giovane età e non è da confondere con una problematica depressiva con ripercussioni sul funzionamento sociale e lavorativo, problematica negata dal medico curante.

Faccio notare che sia l'ortopedico curante, che il prof. __________ che il perito ortopedico oltre al dr. __________ che ha visto l'assicurato in luglio 2005 sono del parere che un intervento di protesi avrebbe delle ripercussioni favorevoli sia a livello della sintomatologia algica che a livello dei limiti funzionali dell'assicurato (e quindi anche sulla capacità lavorativa), intervento che dal punto di vista medico risulta esigibile nel presente caso in assenza di fattori di rischio particolare.

Inoltre l'assicurato dovrebbe essere reso attento sul fatto che un calo ponderale sarebbe pure auspicabile riducendo il calo ponderale le sollecitazioni a livello delle anche e a livello lombare.

 

Conclusione: la documentazione medica raccolta in fase di opposizione non permettono di dubitare delle conclusioni del perito ortopedico, conclusioni che vanno quindi confermate.

(…)." (doc. AI 77/1)

 

                                         Sulla base degli ulteriori accertamenti sopra descritti, con decisione su opposizione 23 aprile 2008 (doc. AI 86/1-7), l’Ufficio AI si é quindi confermato nel rifiuto del diritto a prestazioni.

 

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che se, da una parte, a ragione l’Ufficio AI ha escluso un’invalidità riconducibile a problemi di natura psichiatrica e/o urologica, d’altra parte, per le ragioni di seguito esposte, non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità che, dopo la perizia 14 giugno 2005 del dr. __________ e prima della decisione su opposizione 23 aprile 2008, sia effettivamente intervenuto un peggioramento della situazione valetudinaria con effetto sulla capacità lavorativa.

 

                                         Nel rapporto di visita 7 febbraio 2006 il dr. __________ aveva già evidenziato che “(…) ultimamente si nota un ulteriore peggioramento della coxalgia che obbliga il paziente a spostarsi con l’aiuto di stampelle. Anche radiologicamente si evidenzia un peggioramento della coxartrosi. Inoltre questa problematica scompensa una nota lombaggine. Nelle condizioni attuali il paziente è da considerare completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa. (…)” (doc. AI 68/20).

 

                                         Questo Tribunale ritiene innanzitutto che il rapporto 7 febbraio 2006 (doc. AI 68/20), nel quale il dr. __________ ha attestato un peggioramento riscontrabile anche radiologicamente intercorso dopo la perizia del dr. __________, avrebbe dovuto essere sottoposto al perito dr. __________.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che nella perizia 14 giugno 2005 il dr. __________, dopo aver espresso la seguente prognosi “(…) ho preso particolarmente tempo per cercare di convincere il paziente di sottoporsi ad un intervento di protesi alle anche che sicuramente potrebbe alleviare notevoli dolori al paziente e migliorare la qualità della vita. Ritengo quindi che in futuro il paziente si ripresenterà dal suo ortopedico per discutere dell’opportunità delle protesi alle anche. (…)” (doc AI 48/4) ha osservato che “(…) ritengo che questo paziente possa beneficiare sostanzialmente di un intervento di protesi alle anche che potrebbe ridurre notevolmente lo stato algico, migliorare la qualità della vita e permettergli una scelta decisamente più ampia nell’ambito delle attività lavorative. (…)” (doc. AI 48/7)

                                         È vero che il dr. __________, nelle annotazioni 3 marzo 2006 (doc. AI 72/1-2), riferendosi al rapporto 7 febbraio 2006 del dr. __________ ha osservato che “(…) egli ritiene genericamente l’assicurato inabile al 100% per qualsiasi attività. […] dal punto di vista ortopedico ritengo la perizia del dr. __________ completa, da chiedersi l’esigibilità, secondo me data, dell’impianto protesi (…)” (doc. AI 72/2). Al riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in ortopedia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del rapporto specialistico del chirurgo ortopedico curante non era di competenza del dr. __________.

                                         Più in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

                                         Va qui inoltre evidenziato che il dr. __________, nelle annotazioni 12 aprile 2005, aveva già osservato che “(…) l’affezione presente ha un carattere evolutivo e un certo peggioramento è da aspettare. (…)” (doc. AI 39/1), che il dr. __________, nel rapporto medico 20 aprile 2005 (doc. AI 44/1-5), ha descritto uno stato di salute suscettibile di peggioramento e che il dr. ____________________, FMH in medicina generale, nel rapporto 25 luglio 2005 indirizzato alla __________ (doc. 2/7-11 dell’incarto cassa malati) ha concluso che “(…) senza un’ope-razione chirurgica di protesi dell’anca, dapprima a destra e quindi verosimilmente a sinistra, la prognosi a medio-lungo termine è cattiva, sia per quanto riguarda la sintomatologia, sia per la capacità lavorativa. Sarebbe auspicabile a questo punto la decisione per un intervento di protesi dell’anca, pur considerando la giovane età. Le operazioni ad entrambe le anche poterebbero verosimilmente il paziente ad un’abilità completa in un’attività medio-leggera nell’arco di circa un anno. (…)” (doc. 2/10-11 dell’incarto cassa malati).

 

                                         Il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici appare necessario anche avuto riguardo al fatto che il dr. ____________________, nel rapporto 27 aprile 2007 indirizzato all’Ufficio AI (IX/1, rapporto che non risulta nemmeno essere stato sottoposto ai medici SMR), ha attestato che:

 

"  (...)

Ultimamente si nota un netto peggioramento della coxalgia bilaterale che limita molto il paziente. Egli non riesce più a spostarsi, anche per breve distanza. La deambulazione è effettuata con un’importante zoppia. Dal punto di vista terapeutico vi è una chiara indicazione ad una protesi totale delle anche, che però al momento viene rimandata, vista la giovane età del paziente.

 

Purtroppo, nonostante l’esecuzione di una fisioterapia intensiva, sia la coxalgia che la lombaggine persistono.

 

Ritengo quindi che il mio paziente presenta un netto peggioramento del suo stato di salute e che quindi necessita di una revisione anticipata del caso.

 

A mio avviso risulta completamente inabile al lavoro dal 7.03.05 ed è impensabile che possa svolgere un’attività lavorativa anche sedentaria in queste condizioni. (…)." (IX/1)

 

                                         Il dr. __________, nel rapporto 7 maggio 2008 indirizzato all’Ufficio AI (IX/2), ha poi ribadito che:

 

"  (...) Ripeto come già scritto nella lettera 27.04.07, che ultimamente si nota un netto peggioramento della coxalgia bilaterale che limita molto il paziente. Egli non riesce più a spostarsi anche per brevi distanze.

 

Questo è l’elemento nuovo, ossia il peggioramento della patologia preesistente (necrosi testa femorale bilaterale). Questo può essere dimostrato radiologicamente. Infatti ho eseguito in data odierna una nuova RX del bacino che dimostra un peggioramento confronto all’indagine eseguita nel 2006, ossia un peggioramento della coxartrosi.

 

Quindi è completamente falso che la lettera del 27.04.07 non apporta alcun elemento nuovo. Il peggioramento si è riscontrato in questo ultimo anno. Qualsiasi medico (anche non specialista) che prende visione delle RX del bacino del paziente, potrà certificare che la coxartrosi bilaterale su necrosi delle teste femorali è gravissima. Su base a queste RX si potrebbe chiedersi come fa ancora il paziente a camminare.

 

Quindi confermo che il signor RI 1 presenta un netto peggioramento del suo stato di salute da quando è stato visto dal Dr. __________ e che quindi necessita di una revisione anticipata del caso non essendo più in grado di spostarsi anche per brevi distanze, senza forti dolori.

(…)." (IX/2)

 

                                         Di conseguenza, visto l’accertamento medico lacunoso, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo complemento peritale con richiesta della documentazione radiologica menzionata dal dr. __________ nei suoi certificati, aggiornamento della situazione valetudinaria per quanto attiene alle patologie ortopediche e lombari e valutazione della capacità lavorativa nel tempo, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

                                         Va qui infatti evidenziato che il giudizio di abilità lavorativa al 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti è stato confermato dall’amministrazione, mediante il provvedimento contestato del 23 aprile 2008, sulla base della perizia eseguita dal dr. __________ il 14 giugno 2005, e quindi, quasi tre anni prima.

 

                                         In questo senso la domanda di essere sentito e la richiesta di una perizia ortopedica, formulate con il ricorso, sono superate dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

 

 

                             2.10.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

 

                                         In ogni caso al riguardo il TCA rileva quanto segue.

 

                                         Dagli atti risulta che l’assicurato, quale commerciante di autoveicoli usati, ha effettuato il suo ultimo giorno di lavoro effettivo presso la __________ il 10 marzo 2005 e che per questa attività, esercitata a tempo pieno, il reddito annuo per il 2005 sarebbe stato pari a fr. 33'600.-- (cfr. doc. AI 52/1-3).

                                         Di conseguenza, per il calcolo del reddito da valido al momento della nascita dell’eventuale diritto alla rendita, bisognerà partire da questo dato.

 

                                         Il TCA ricorda ancora che per il calcolo del reddito da invalido l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Inoltre, questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         Alla luce delle risultanze degli accertamenti effettuati e conformemente alla giurisprudenza appena ricordata la consulente in integrazione professionale dovrà quindi aggiornare il proprio rapporto.

 

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti