Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 24 aprile 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1948 – da ultimo attiva quale venditrice presso la __________ di __________ fino al 30 novembre 2005 (doc. AI 20/1-4 e 26/1) e dal 9 gennaio 2006, in base ad un lavoro ad ore e su chiamata, quale distributrice pasti presso la __________ (doc. AI 10/4 e 18/1-3) –, nel mese di febbraio 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 9/1-8).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso – tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e una psichiatrica a cura del dr. __________ –, con decisione 24 aprile 2008 (doc. AI 5/1-3), preavvisata con progetto 26 febbraio 2008 (doc. AI 47/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, argomentando:
" (...)
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medi-co teorico, in particolare dalla perizia specialistica a cui è stato sottoposta, risulta che a decorrere dal mese di novembre dell'anno 2005, viene ritenuta inabile al lavoro nella misura del 40% (tutto il giorno con rendimento ridotto) nell'attività da lei abitualmente svolta quale impiegata presso un negozio di generi alimentari. Per contro, viene ritenuta completamente abile al lavoro in attività rispettosa delle limitazioni funzionali riscontrate.
Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il parere della nostra consulente d'integrazione professionale, la quale indica che in considerazione della diagnosi e i limiti funzionali che presenta sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale). Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
Esempi: operaia generica, venditrice non qualificata di merce leggera, cassiera. Inoltre dai dati medici risulta che può ancora svolgere la sua attività abituale nella misura del 60%.
Qui di seguito le viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il suo grado d'invalidità:
Reddito percepibile senza il danno alla salute:
Se avesse continuato a svolgere la sua attività abituale (venditrice) avrebbe potuto percepire un salario lordo di Fr. 2'860,05 x 13 = fr. 37'181.-. Aggiornando il dato al 2006 si ottiene Fr. 37'627.-.
Reddito ancora percepibile nonostante il danno alla salute:
Facendo riferimento ai dati salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS TA1) con riduzione del 10% per attività leggera, 15% per attività sempre nello stesso settore, età, scarsa formazione, risulta un reddito ancora percepibile da invalido di Fr. 37'708.-.
Non risulta quindi una perdita di guadagno ipotetica causata dal danno alla salute (grado AI).
Non essendo assolta la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno, presupposto indispensabile ai sensi dell'art. 29 LAI, il diritto ad una rendita d'invalidità non esiste.
Essendo inoltre il tasso d'invalidità inferiore al minimo del 20%, non esistono neppure i presupposti per riconoscere una riqualifica professionale.
Il rapporto del Dr. __________, datato 14.04.2008 e trasmessoci in copia, è stato sottoposto all'esame del nostro Servizio medico regionale che ha ritenuto opportuno confermare la valutazione precedente basata sulle perizie richieste (reumatologica e psichiatrica) poiché lo stesso non evidenzia una modifica dello stato di salute.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
(…)" (doc. AI 51/2)
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:
" (…)
I. In via principale
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza la decisione dell’Ufficio AI, Bellinzona, del 24 aprile 2008 è annullata.
2. Alla signora RI 1 è riconosciuta un’invalidità del 50% almeno e di conseguenza è concessa almeno una mezza rendita.
3. Tasse, spese e ripetibili protestate.
II. In via subordinata
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza la decisione dell’Ufficio AI, Bellinzona, del 24 aprile 2008 è annullata.
2. Alla signora RI 1 è riconosciuta un’invalidità del 40% e di conseguenza è concesso un quarto di rendita.
3. Tasse, spese e ripetibili protestate.
III. Alla domanda di assistenza giudiziaria
1. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, è accolta.
2. Tasse, spese e ripetibili come di rito.
(…)." (I, pag. 10)
Con scritto 3 giugno 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 1. luglio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto 20 giugno 2008 del dr. __________ e indicato quali ulteriori prove l’audizione del dr. __________ quale teste e l’esecuzio-ne di una perizia pluridisciplinare comprensiva di un consulto ortopedico.
1.6. Con osservazioni 15 luglio 2008 – rilevato che “(…) il SMR ha valutato che dal rapporto medico del dr. med. __________ non risulta alcuna modifica dello stato di salute dell’assicurata, ma soltanto una diversa valutazione della sua capacità lavorativa residua. Non vi sono quindi, a mente del SMR, elementi per potersi discostare dalla valutazione peritale effettuata dal dr. med. __________ (…)” – l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
L’assicurata, contestate le valutazioni mediche ed economiche, ha postulato il diritto ad almeno una mezza rendita e, in via subordinata, ad un quarto di rendita.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/ Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).
In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (…)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358).
(...)" (STFA del 4 aprile 2008 nella causa U., 9C_35/2007)
2.6. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 4 settembre 2006, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) si tratta di patologia essenzialmente reumatologica-ortopedica. A livello diagnostico il caso risulta accertato in modo sufficiente ma non abbiamo a disposizione una descrizione della funzionalità fisica. Inoltre la valutazione della capacità lavorativa residua dei vari medici coinvolti nella cura del caso è parzialmente contrastante. E’ quindi indicata una valutazione peritale reumatologica per determinare le effettive limitazioni funzionali e quindi la capacità lavorativa come venditrice di generi alimentari, la capacità lavorativa come venditrice di oggettistica leggera, la capacità lavorativa come distributrice di pasti e la capacità lavorativa in attività leggera ed ergonomicamente adatta alle limitazioni. (…)” (doc. AI 29/1).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato un accertamento medico a cura del dr. __________ (doc. AI 31/1-2).
Nella perizia 19 dicembre 2006 (doc. AI 33/1-9), il dr. ____________________, FMH in reumatologia e medicina interna – posta la diagnosi di “(…) sindrome fibromialgica generalizzata – alterazioni degenerative della colonna cervicale (condrosi C5/6 con uncartrosi e spondilosi multisegmentale) – gravi alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatie multisegmentali tra L1 e S1 con pseudoanterolistesi di L4 su L5 con compressione radicolare L4 e L5 a destra e L5 a sinistra) alterazioni degenerative cervicali (condrosi C5/6 con uncartrosi e spondilosi multisegmentali) – poliartrosi delle dita – piedi piatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello – condrocalcinosi (…)” (doc. AI 33/7) –, ha espresso la seguente valutazione:
" (...)
La signora RI 1, nata il RI 1, RI 1RI 1, presenta dal 2002 una fibromialgia generalizzata, tuttora manifesta con dolori "sempre e dappertutto" come dichiarato dalla paziente; sono presenti 13 su 18 punti fibromialgici ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed inferiore del corpo, che confermano la diagnosi. La manifestazione diffusa del dolore, rende difficile stabilire fino a che punto siano sintomatiche le gravi alterazioni degenerative plurisegmentali alla colonna lombare (discopatie multisegmentali tra L1 e S1 con pseudoanterolistesi di L4 su L5 con compressione radicolare L4 e L5 a destra e L5 a sinistra) rispettivamente le alterazioni degenerative cervicali (condrosi C5/6 con uncartrosi e spondilosi multisegmentali); il rachide appare tendenzialmente piatto, la colonna cervicale appare moderatamente limitata alle rotazioni globali bilaterali, sono assenti deficit cervicoradicolari; la colonna lombare è altamente limitata alle lateroflessioni bilaterali moderatamente nelle altre direzioni, sono assenti deficit lomboradicolari. Il polso destro risulta deformato in sede ulnare, indolenzito a livello del processo stiloideo senza tumefazioni sinovitiche, la mobilità passiva del polso risulta difficilmente valutabile in quanto l'assicurata controinnerva; sappiamo che nell'agosto 2005 era stata in cura per una tendinite ulnocarpale al polso destro, la radiografia dell' 8.8.2005 mostra una condrocalcinosi probabilmente alla base delle alterazioni degenerative al processo stiloideo ulnare come pure delle artrosi alle articolazioni metacarpofalangee II e III; le articolazioni delle dita appaiono diffusamente ingrossate, senza sinoviti, soprattutto a livello delle articolazioni interfalangee prossimali e distali alla mano destra con deviazione radiale delle falangi intermedie II – IV
All'esame clinico risulta dolorante la mobilizzazione dell'anca sinistra, l'assicurata permette una flessione passiva non oltrepassante i 100°; la radiografia delle anche del 3.10.2006 risultava normale, per cui il problema algico coxogeno a sinistra non trova un correlato radiologico strutturale. Già da molti anni soffre di problemi ai piedi, per i quali nel 1994 era stata in cura ortopedica specialistica con diagnosi di neurinoma di Morton al piede destro, piedi traversopiatti degenerativi bilaterali e tuttora riferisce dolori ai piedi accentuati a sinistra, a livello piantare e dorsale; oggettivamente troviamo piedi piatti bilaterali con alluci valghi marcati dalle due parti, dita a martello con deviazioni laterali delle dita.
(...)" (doc. AI 33/5-6)
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’inte-grazione il dr. __________ si è così espresso:
" (...)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato.
Giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% per un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua, descritta nell’allegato.
Nella sua ultima attività di impiegata presso un negozio di generi alimentari, lavoro svolto esclusivamente in piedi con necessità di sollevamento di carichi per un massimo di 9 kg, si può ammettere, tenendo conto dei limiti funzionali descritti, una diminuzione del rendimento: per l’ultima attività svolta come impiegata in un negozio di generi alimentari, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%.
La data, a partire dalla quale è subentrata una diminuzione del rendimento non può essere stabilita sulla base degli atti.
(…)." (doc. AI 23/6)
Il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 26 febbraio 2007 (doc. AI 35/1-3), ha posto la seguente raccomandazione: “(…) in considerazione della nozione di fibromialgia risulta indispensabile procedere pure a valutazione psichiatrica. (…)” (doc. AI 35/2).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato un accertamento medico a cura del dr. __________ (doc. AI 36/1-2).
Nella perizia 1. giugno 2007 (doc. AI 38/1-11), il dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia – posta la diagnosi di “(…) sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), da anni (…)” (doc. AI 38/7) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, si è così espresso:
" (...)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
L'assicurata non presenta, attualmente, da un punto di vista psicologico e mentale, un particolare deficit di capacità e risorse nell'affrontare la propria condizione esistenziale ed i propri disturbi somatici algici su descritti, in particolare mantiene un umore adeguato, nella norma ed una speranza e fiducia in una capacità di ripresa, rispetto ai propri disturbi somatici, ed anche ad una possibilità lavorativa parziale.
1.2 a livello fisico
Vedi medico curante, Dr. med. __________ (ndr. recte: __________ ed il reumatologo curante, Dr.ssa med. __________.
1.3 nell'ambito sociale
L'assicurata, rispetto ad un fronte sociale ed interpersonale, mantiene conservate buone capacità relazionali, sia in ambito famigliare, sia extraprofessionale, anzi, con la sua attuale attività temporanea, presso la __________ (porta i pasti al domicilio di personale anziane), presenta buone capacità di comprensione e di gratificazione personale, nello svolgere un impegno, caratterizzato anche da una valenza di relazione e di aiuto verso persone anziane, non del tutto autosufficienti.
2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
Attualmente la peritanda non presenta disturbi psichici particolari, nel senso che i suoi attuali disturbi algici somatici non ne minano il suo equilibrio timico, nè il suo temperamento e personalità tenace, volitiva, dotata di capacità interpersonali.
2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì, l'ultima attività di venditrice, da un punto di vista medico-psichiatrico, risulta praticabile.
2.3 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
Nella misura totale del 100% (otto ore al giorno).
2.4 È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
No.
3 L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
L'ultimo datore di lavoro (__________) ha chiuso la propria attività professionale.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1 È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Tenuto conto dell'età della peritanda, dell'esperienza professionale acquisita, non risulta indicato un'integrazione professionale, nel senso di un progetto di riqualifica professionale, ma risulta indicato e strutturante, da un punto di vista medico-psichiatrico, un sostegno ed aiuto da parte dell'AI, rispetto ad un collocamento ed inserimento professionale, almeno parziale, nell'ottica di un riscatto ed una possibilità ricostruttiva, rispetto ad una identità professionale dell'assicurata.
2 È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Come riferito in precedenza, da un punto di vista medico-psichiatrico, la peritanda presenta una capacità di lavoro totale, del 100%, rispetto al suo ultimo lavoro di venditrice.
3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)?
Da un punto di vista medico-psichiatrico non vi sono particolari esigenze a cui dovrebbe rispondere il posto di lavoro della peritanda, se non tenere conto delle indicazioni e limitazioni somatiche e reumatologiche.
3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
Da un punto di vista medico-psichiatrico, la peritanda, come già riferito, presenta una capacità lavorativa totale (otto ore al giorno circa).
3.3 È constatabile una riduzione della capacità di lavoro?
No.
(…)" (doc. AI 38/9-11)
Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel rapporto 21 maggio 2007 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 41/2-3) – rilevato che “(…) da circa 1 anno la situazione è peggiorata con gonfiore, dolore alla notte e con problemi di deambulazione per lunghe distanze. (…)” e posto il seguente status: “(…) paziente di 59 anni, a piedi nudi lieve genua valga bilaterale, polpacci simmetrici, retropiede in lieve valgo fisiologico con appoggio plantare stabile nei limiti della norma. Avampiede con esclusione dell’appoggio dei polpastrelli II, III e IV al piede sinistro. Dita a martello rigide II al piede destro. All’esame diretto dolore a livello cuneo-metatarsale I medialmente soprattutto a sinistra con dolori plantari importanti. Estensione importante delle dita a causa delle cicatrizzazioni degli estensori. Nessun piede equino funzionale. Dal punto di vista neurologico, tutte (ndr. recte: tutta) la gamba anteriore sinistra presenta una iposensibilità. Il riflesso achilleo è diminuito chiaramente a sinistra paragonato al destro. I riflessi patellari sono simmetrici. (…)” –, ha espresso la seguente valutazione: “(…) instabilità dell’avampiede bilaterale sintomatico soprattutto a sinistra, che presenta un’indicazione per una correzione a livello tarso-metatarsale per la stabilizzazione del I raggio e per l’orientamento dell’alluce, assieme alla correzione per dita a martello II-V per ritrovare un appoggio plantare in flessione forte. Non vi sono indicazioni per un intervento a livello del polpaccio. Ho spiegato le modalità dell’inter-vento alla paziente, che in seguito del quale avrebbe un gesso circolare senza appoggio per 2 settimane, dopo le 2 settimane avrebbe un carico protetto tramite lo stivale amovibile. La paziente si annuncerà eventualmente per il trattamento chirurgico. (…)”.
Ancora il dr. __________, in un ulteriore rapporto 14 aprile 2008 sempre indirizzato al dr. __________ (doc. AI 48/1-2), poste le diagnosi note, si è così espresso: “(…) ribadisco le proposte fatte il 07.05.2007 in merito alla problematica del piede. Lo status sommario della schiena mostra segni degenerativi importanti a livello della colonna lombare. Questi disturbi statici degenerativi, sono perfettamente incompatibili con la professione di venditrice di frutta e verdura, svolta dalla paziente fino al 2004. Con tali problemi, la paziente potrebbe svolgere al massimo solo al 50% la sua professione di venditrice in un altro ambito, nella (ndr. recte: nel) quale non deve portare nessun peso rilevante con gli arti superiori. La paziente si rivolgerà nuovamente a noi per il proseguimento del trattamento. (…)” (doc. AI 48/2).
Al riguardo il dr. __________, nel rapporto 7 settembre 2007 (doc. AI 43/1-3) – ritenute le “metatarsalgie e disbalance delle dita ad entrambi i piedi stato dopo correzione dell’avampiede sinistro 1994 (…)” (doc. AI 43/1) quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa –, ha espresso la seguente valutazione: “(…) assicurata peritata sia dal lato psichiatrico (esclusa limitazione funzionale psichiatrica) che reumatologico (presenza di patologia limitante a livello del rachide lombare e dei piedi). In considerazione del peggioramento della problematica dei piedi (vedi rapporto dr. __________ del 7.5.2007) i limiti funzionali concernente un’attività adatta devono essere corretti nel senso che un’attività adatta deve essere del tipo che l’attività da seduta viene alternata con quella da svolgere in piedi. (…)” (doc. AI 43/2).
Nelle annotazioni 18 aprile 2008 – circa il rapporto 14 aprile 2008 del dr. __________ – il dr. __________ ha poi concluso che “(…) si conferma la valutazione del 7 settembre 2007 basata su perizia reumatologica e psichiatrica. L’attuale rapporto non evidenzia una modifica dello stato di salute. (…)” (doc. AI 50/1).
L’Ufficio AI – sulla base delle risultanze mediche sopra esposte, della tabella allestita il 10 gennaio 2008 (doc. AI 45/1-2) e del rapporto finale 11 gennaio 2008 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 46/1-2) – con decisione 24 aprile 2008 (doc. AI 5/1-3) ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo auto-re (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le conclusioni a cui sono giunti i medici del SMR, secondo cui l’assicurata dal dicembre 2005 è inabile al 40% nella sua attività abituale di impiegata presso un negozio di generi alimentari e abile al 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
La dr.ssa __________, FMH in reumatologia, nel rapporto medico 10 marzo 2006 (doc. AI 14/1-3) – posta la diagnosi di “(…) sindrome lombo-vertebrale con alterazioni degenerative e irritazione radicolare L5 a sinistra, causa di un’ernia discale L5-S1 a sinistra, lussata in sede intra-foraminale. Poliartrosi delle piccole articolazioni delle mani con stato dopo un’impor-tante tendinite ulno-carpale del polso dx. Inizio di gonartrosi bilaterale e piedi transversi con alluce valgo bilaterale. Fibromialgia generalizzata. (…)” e osservato che “(…) la paziente lavora adesso alla __________ due ore e mezzo al giorno, distribuisce i pasti. Per 26 anni ha avuto un negozio in proprio. Da giugno a novembre 2005 ha lavorato come venditrice al 100% ma poi non ha più potuto continuare con questo lavoro. Ed era inabile. (…)” (doc. AI 14/1) –, ha ritenuto indicato un accertamento medico supplementare e non si è espressa sulla capacità lavorativa nell'attività di venditrice e in un’attivi-tà adeguata.
Il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto 13 marzo 2006 (doc. AI 15/1-5), ha concluso che “(…) date le circostanze sono dell’opinione che in effetti la paziente presenti un’incapacità lavorativa residuale del 50% per qualsiasi attività lavorativa, quindi anche ergonomicamente favorevole e leggera. Non è da escludere che a medio lungo termine un intervento di fissazione del segmento L4/5 diventi indispensabile qualora ci fosse un aumento della stenosi del canale spinale o l’apparizione di un’instabilità segmentale. Provvedimenti professionali date le circostanze non mi sembrano adeguati. (…)” (doc. AI 15/2).
Il dr. __________, nel rapporto medico 27 marzo 2006 (doc. AI 19/1-2), non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha rinviato alle valutazioni della “(…) dr.ssa __________ che cura attualmente la paziente per le problematiche osseoarticolari (…)” (doc. AI 19/1).
Il dr. __________ nella perizia reumatologica 19 dicembre 2006 (doc. AI 33/1-9) – poste le diagnosi note e riprodotte al consid. 2.6 –, ha concluso per un’abilità al lavoro del 100% con un rendimento massimo del 100% in un’attività adeguata che tenga conto dei limiti funzionali posti e per una flessione del rendimento nella misura del 40% nella sua ultima attività di venditrice.
Il dr. __________ ha visitato l’assicurata e sulla base di tutta la documentazione medica messagli a disposizione – quindi anche delle annotazioni 4 settembre 2006 (doc. AI 29/1) nelle quali il dr. __________ aveva evidenziato che si trattava di una problematica essenzialmente reumatologica-ortopedica e che la valutazione della capacità lavorativa dei vari medici coinvolti era parzialmente contrastante – ha allestito un referto medico completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sull’anamnesi personale, sistemica e sociale, sui dati soggettivi e sulle constatazioni oggettive.
In particolare, per quanto riguarda l’asserita necessità di un accertamento specialistico di natura ortopedica, il TCA rileva che dagli atti di causa non risulta che l’assicurata sia attualmente in cura da un ortopedico e che il dr. __________, medico del reparto di chirurgia ortopedica e ortopedia della clinica __________ __________ di __________, nel referto 9 agosto 2005 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 14/4-5), posta la diagnosi di "(…) importante tendinite ulno-carpale del polso destro (…)", non si era espresso sulla capacità lavorativa e aveva ritenuto indispensabile una valutazione reumatologica.
Anche per quanto riguarda i problemi ai piedi, gli stessi sono stati considerati dal dr. __________ laddove nella valutazione ha riferito che “(…) già da molti anni soffre di problemi ai piedi, per i quali nel 1994 era stata in cura ortopedica specialistica con diagnosi di neurinoma di Morton al piede destro, piedi traversopiatti degenerativi bilaterali e tuttora riferisce dolori ai piedi accentuati a sinistra, a livello plantare e dorsale; oggettivamente troviamo piedi piatti bilaterali con alluci valghi marcati dalle due parti, dita a martello con deviazioni laterali delle dita. (…)” (doc. AI 33/6).
Non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo ai rapporti 21 maggio 2007 e 14 aprile 2008 del dr. __________ (doc. AI 41/2-3 e 48/1-2). Infatti, il dr. __________, nel rapporto 21 maggio 2007, poste le diagnosi di “(…) metatarsalgie e disbalance delle dita ad entrambi i piedi. Esiti da correzione dell’avampiede sinistro (…)” (doc. AI 41/2), non si è espresso sulla capacità lavorativa e, nel rapporto 14 aprile 2008 – senza tuttavia evidenziare e/o documentare un peggioramento dello stato di salute e, soprattutto, senza contestare la menzionata valutazione peritale del dr. __________ –, non si è neppure espresso compiutamente sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata e, in modo del tutto generico, ha concluso che “(…) lo status sommario della schiena mostra segni degenerativi importanti a livello della colonna lombare. Questi disturbi statici degenerativi, sono perfettamente incompatibili con la professione di venditrice di frutta e verdura, svolta dalla paziente fino al 2004. Con tali problemi, la paziente potrebbe svolgere al massimo solo al 50% la sua professione di venditrice in un altro ambito, nella (ndr. recte: nel) quale non deve portare nessun peso rilevante con gli arti superiori. (…)” (doc. AI 48/2).
Al riguardo il dr. __________, nel rapporto medico 7 settembre 2007 (doc. AI 43/1-3) e nelle annotazioni 18 aprile 2008 (doc. AI 50/1), ha concluso che “(…) in considerazione del peggioramento della problematica dei piedi (vedi rapporto dr. __________ del 7.5.2007) i limiti funzionali concernenti un’attività adatta devono essere corretti nel senso che un’attività adatta deve essere del tipo che l’attività da seduta viene alternata con quella da svolgere in piedi. (…)” (doc. AI 43/2) e, riferendosi al rapporto 14 maggio 2008 del dr. __________, che “(…) l’attuale rapporto non evidenzia una modifica dello stato di salute. (…)” (doc. AI 50/1).
In merito al rapporto 20 giugno 2008 della __________, __________, sottoscritto dal dr. __________, Professeur Associé Chirurgie Orthopédique Spécialiste de la colonne vertébrale e indirizzato al dr. __________, il TCA rileva che lo specialista non ha evidenziato in cosa sia consistito concretamente e tanto meno ha documentato una modifica dello stato di salute e, poste le diagnosi note, si è limitato ad esprimere una diversa valutazione concludendo in modo generico che “(…) j’estime également que Madame RI 1 ne peut plus assumer une activité professionelle à 100%, et qu’une activité telle que celle effectuée ces derniers mois pourrait être réalisée à un taux d’environ 40%. Dans une activité sédentaire de type employée de bureau, le taux d’occupation pourrait être légèrement augmenté jusqu’à 50 à 60%, mais malheuresement la patiente ne possède pas les connaissences scolaires pour une telle reconversion professionelle. (…)” (doc. IX/Bis).
Al riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 11 luglio 2008, ha concluso che “(…) dal rapporto attualmente trasmesso (ndr.: si riferisce al rapporto 20 giugno 2008 del dr. __________) non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute. Traspare una differente valutazione della capacità lavorativa residua rispetto alla valutazione peritale espressa dal dr. ____________________. In assenza d’una modifica dello stato di salute si tratta quindi d’una differente valutazione dello stesso stato di salute. Non vi sono quindi motivi per discostarci dalla valutazione peritale del dr. __________. (…)” (doc. XI/Bis).
In esito alle considerazioni appena esposte – ricordato che da un punto di vista psichiatrico l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa (cfr. consid. 2.6 e le conclusioni ivi riprodotte a cui è giunto il dr. __________ nella perizia psichiatrica 1. giugno 2007) –, questa Corte deve dunque concludere che l'assicurata, dal dicembre 2005, è inabile al 40% nella sua attività abituale di impiegata presso un negozio di generi alimentari e abile al 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
In questo senso – ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti) – il TCA non ritiene necessario procedere alle richieste di audizione del dr. __________ e di accertamento medico giudiziario pluridisciplinare (cfr. doc. IX).
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda.
2.9. Appurata una capacità lavorativa del 60% nella sua attività abituale di venditrice e del 100% in un’attività adeguata e rispettosa delle limitazioni funzionali poste dal mese di novembre 2005, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 visto l’inizio dell’inabilità del 40% nella sua precedente professione di venditrice dal dicembre 2005 (anno in cui conformemente all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita potrebbe nascere).
2.9.1. Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:
" (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Dagli atti risulta che quale reddito da valido l’Ufficio AI ha considerato l’importo di fr. 37'627 (ovvero il salario mensile di fr. 2'860.05, indicato dalla __________ di __________ presso la quale l’assicurata ha lavorato quale venditrice dal 13 giugno al 30 novembre 2005 [doc. AI 20/1-3], moltiplicato per 13 e aggiornato al 2006 [cfr. doc. AI 45/1-2 e 46/2]).
Questo importo non è stato contestato dall’assicurata e può essere fatto proprio dal TCA.
2.9.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..
Tale reddito va segnatamente determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizio-ne però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Il TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
2.9.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’019.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2008, pag. 94), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
L’assicurata, quale venditrice presso il suo ultimo datore di lavoro, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 37'627 (cfr. consid. 2.9.1).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 49'364.46; Tabella TA1 2006, p.to 52, commercio al dettaglio e riparazioni, livello di qualifica 4: fr. 3'946.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi).
Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata (cfr. consid. 2.9.2), della stessa percentuale, ossia del 23,78% (fr. 37'627 contro fr. 49'364.46), per un importo di fr. 37’625.59 (fr. 50'277.60 ridotti del 23.78%).
Vista la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale del 25% – “(…) riduzione del 10% per attività leggere e del 15% per attività sempre nello stesso settore, età e scarsa formazione (cfr. doc. AI 46/2) –, il reddito statistico da invalido corrisponde infine a fr. 48'834.22 (fr. 37’625.59 ridotti del 25% = fr. 28'219.19).
2.9.4. In simili circostanze, ritenuti i redditi da valido e da invalido (anno 2006) di fr. 37'627 rispettivamente di fr. 28'219.19, il grado d’invalidità deve essere cifrato al 25% ([37’627' – 28'219.17] : 37'627 x 100 = 25%).
Di conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicura-ta il diritto ad una rendita (grado d’invalidità non pensionabile; cfr. consid. 2.4).
2.10. Per contro, appurato un grado d’invalidità del 25%, non può essere confermata quella parte della decisione con la quale, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 124 V 110 consid.2b e AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b), l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali in quanto “(…) il tasso d’invalidità inferiore al minimo del 20% (…)” (doc. AI 51/2).
Su questo punto la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci nuovamente sul diritto ad una riformazione professionale.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.12. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzata-mente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo chiaro che il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura totale in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti precisando che la flessione del 40% del rendimento nella sua attività abituale non è stato possibile determinare quando sarebbe subentrato.
La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che – nonostante il dr. __________ avesse già preso compiutamente posizione sui rapporti medici 21 maggio 2007 e 14 aprile 2008 del dr. __________ e seppure non fosse in cura da alcun ortopedico – in sede ricorsuale l’interessata non ha pro-dotto documentazione medica che permettesse, in qualche modo, di validamente mettere in discussione l’assunto del dr. __________ e le valutazioni del dr. __________ e/o che potesse attestare il contrario.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ La decisione impugnata è confermata limitatamente al rifiuto del diritto ad una rendita.
§§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.10.
2. La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti