Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.103

 

FS/td

Lugano

22 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 maggio 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1948, da ultimo attivo quale agente di vigilanza ausiliario presso la __________ (doc. AI 10/1-4), nel mese di dicembre 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) sindrome bronco ostruttiva cronica e lombo sciatalgia sin (…)” (doc. AI 1/1-8).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione 13 maggio 2008 (doc. AI 36/1-3), preavvisata con progetto 17 marzo 2008 (doc. AI 33/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una riformazione professionale in quanto “(…) essendo il grado AI inferiore sia al 40% che al 20%, non sussiste alcun diritto alla rendita ed ai provvedimenti professionali. (…)” (doc. AI 36/2).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, tramite il RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di essere posto al beneficio di un quarto di rendita dal giugno 2007 e di misure di reintegrazione professionale.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato che “(…) il ricorrente propone in pratica solo una diversa valutazione degli atti medici già noti e adeguatamente valutati dall’AI. (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritti 24 luglio e 19 agosto 2008 l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (IX con allegati IX/1 - IX/2 e XI con allegato doc. B).

 

                               1.6.   Con osservazioni 19 agosto 2008 – sulla base delle annotazioni 18 agosto 2008 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) l’attuale documentazione medica presentata conferma una situazione reumatologica invariata rispetto alla perizia SAM. Per quanto concerne il lato pneumologico e psichiatrico manca una documentazione adeguata per mettere in forse le conclusioni del SAM. (…)” (XIII/Bis) – l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di respingere il ricorso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 13 maggio 2008, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita e a una riformazione professionale, è conforme o meno alla legislazione federale.

                                         L’assicurato, contestata esclusivamente la valutazione medica, postula il diritto ad un quarto di rendita e a misure di reintegrazione professionale.

 

                               2.3.   L’art. 8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile, stabilisce che:

 

"  Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:

 

a.  essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e

b.  le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute."

 

                                         Al riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag. 3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) si legge che:

 

"  Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."

 

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

 

                               2.4.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag, 110-111; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.

 

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110; DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 10 maggio 2007, il dr. __________, medico SMR, ha concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare presso il SAM “(…) che definirà le patologie di natura invalidante e stabilirà i gradi di eventuale IL nell’attività abituale come in attività adeguate, con i relativi limiti funzionali e indicherà con precisione la data d’apparizio-ne di tali limitazioni. (…)” (doc. AI 15/1).

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 16/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 17 dicembre 2007 (doc. AI 26/1-29) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Broncopatia cronicostruttiva di grado moderato con/su:

 

     -  parziale componente reversibile;

     -  possibile componente asmatica;

     -  tabagismo.

 

Sindrome lombospondilogena sin., con/su:

 

     -  possibile componente radicolare irritativa L3 a sin.;

     -  piccola ernia discale L3-L4 a sin. a contatto con la radice L3 a livello del forame intervertebrale;

     -  spondilartrosi bilaterale L3-S1;

     -  spondilosi lat. ant. plurisegmentale;

     -  disturbi statici del rachide.

 

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Minima coxartrosi bilaterale.

 

Epicondilopatia omeroradiale a ds. con/su:

 

     -  pregresso intervento per epicondilopatia, 1977.

 

Decondizionamento muscolare.

 

Obesità (BMI ca. 38).

 

Possibile sindrome da apnee da sonno.

 

Insufficienza venosa cronica stadio I bilateralmente agli arti inf..

 

Diabete mellito di tipo 2.

 

Epatopatia." (doc. AI 26/11-12)

 

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A presenta una capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come agente di vigilanza. (…)” (doc. AI 26/14), hanno concluso:

 

"  (...)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

L'A. è limitato dai punto di vista reumatologico (principalmente per il problema alla colonna vertebrale lombare) e pneumologico (broncopatia cronicostruttiva di grado moderato).

 

Tenendo conto di tutte le patologie, l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come agente di vigilanza dal giugno 2005 (cessazione dell'attività come agente di vigilanza) e continua.

 

La riduzione del 30% tiene conto del problema a livello della colonna vertebrale, sia del problema a livello polmonare. Ricordiamo che il pneumologo Dr. __________ nella sua valutazione tiene conto anche del fatto che l'A. deve lavorare in posizione eretta (fatto valutato anche dal reumatologo).

 

In futuro non è da prevedere un miglioramento della sopraccitata capacità lavorativa.

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Dal punto di vista reumatologico, l'A, può svolgere attività in cui possa molto spesso sollevare e portare pesi sino ai 5 kg sino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra i 5-10 kg sino all'altezza dei fianchi, di rado tra i 10-25 kg sino all'altezza dei fianchi, ma mai pesi oltre i 25 kg sino all'altezza dei fianchi. Può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, spesso pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. Può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti e molto pesanti. Può talvolta effettuare lavori sopra la testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. Può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. Può molto spesso camminare fino a 50 m, molto spesso oltre i 50 m, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato. Può salire spesso le scale, di rado salire su scale a pioli.

 

Dal punto di vista reumatologico l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 100% in queste attività.

 

Dal punto di vista pneumologico, l'A. può svolgere attività leggere, ma sedentarie, senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie. In questo tipo di attività I'A. raggiunge una capacità lavorativa del 100%, sempre dal giugno 2005 e continua.

 

In futuro non è da prevedere un miglioramento della capacità lavorativa in attività esigibili.

 

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Dal lato terapeutico, per il problema reumatologico, si consiglia un calo ponderale, un ricondizionamento del corsetto muscolare ed eventualmente applicazioni epidurale o tramite blocco sacrale di corticoderivati cristallini.

 

Se non dovesse subentrare un miglioramento, si potrebbe consigliare una MRI della colonna lombare e un consulto neurochirurgico.

 

Per il problema pneumologico, si consiglia un controllo del peso corporeo, rispettivamente un calo ponderale, una disassuefazione dall'abuso tabagico, una terapia regolare con broncodilatatori Retard e corticosteroidi topici (ev. un'associazione con altri farmaci, tipo Spiriva o Singulair) e la presa a carico per una riabilitazione respiratoria adeguata.

 

Inoltre, sono consigliabili controlli regolari dal punto di vista pneumologico.

 

Con le sopraccitate misure potrebbe migliorare la situazione generale dell'A.; non si può escludere a priori anche un certo miglioramento della capacità lavorativa.

 

Abbiamo informato il medico curante sui consigli terapeutici dei nostri consulenti.

 

Lasciamo il compito al servizio medico regionale, rispettivamente all'AI, la decisione di eventualmente inviare copia della nostra perizia ai curanti.

 

Si potrebbe rivalutare il caso fra uno - due anni, dopo aver ascoltato il parere dei curanti dopo aver messo in atto i consigli terapeutici appena descritti.

(…)." (doc. AI 26/14-16)

 

                                         L’Ufficio AI – viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuto il rapporto finale 12 marzo 2008 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 31/1-4) –, con progetto di decisione 17 marzo 2008 (doc. AI 33/1-3), ha negato all’assicu-rato il diritto a prestazioni.

 

                                         A seguito delle osservazioni 11 aprile 2008 inoltrate tramite il RA 1 (doc. AI 34/1) e viste le annotazioni 18 aprile 2008 (doc. AI 35/1-2) nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) attualmente viene presentato un rapporto del dr. __________ il quale non condivide la valutazione funzionale del SAM: Non risulta però una modifica dello stato di salute dell’assicu-rato. (…)” (doc. AI 35/2), l’Ufficio AI, con decisione 13 maggio 2008, ha confermato il rifiuto a prestazioni (doc. AI 36/1-3).

 

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 70% (presenza tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) quale agente di vigilanza e del 100% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste, dal giugno 2005.

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

 

                                         In particolare, il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto 3 aprile 2008 indirizzata al RA 1 (doc. AI 34/5), non ha attestato né documentato un peggioramento della situazione valetudinaria intervenuto dopo la perizia del SAM. Il dr. __________ non ha infatti posto delle diagnosi che non siano già state considerate dai periti del SAM, non si è discostato dalle risultanze del menzionato consulto peritale del dr. __________ e si è limitato ad esprimere una valutazione diversa circa gli effetti delle note patologie sulla capacità lavorativa.

 

                                         Al riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 18 aprile 2008 (doc. AI 35/1-2), ha concluso che “(…) attualmente viene presentato un rapporto del dr. __________ il quale non condivide la valutazione funzionale del SAM. Non risulta però una modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (doc. AI 35/2, la sottolineatura è del redattore).

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di procedura ricorsuale.

 

                                         Il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nel rapporto 19 giugno 2008 indirizzato al dr. __________ (doc. IX/2), poste le diagnosi note, ha concluso che “(…) dal lato professionale il paz. ritiene che dopo 43 anni di servizio sia ormai “da buttare via”. Non percepisce attualmente nessuna indennità e trovare un’occupazione alla sua età è un’impresa praticamente impossibile. Una richiesta AI è stata di recente inoltrata. Non sono in grado di pronunciarmi in modo dettagliato sulla capacità lavorativa residua del paz., mi sembra tuttavia che per un lavoro leggero non vi siano particolari controindicazioni. (…)” (doc. IX/2, pag. 2, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Il dr. __________, nel rapporto 21 luglio 2008 indirizzato al RA 1 (doc. IX/1), ha attestato un ulteriore peggioramento riferendosi alla valutazione reumatologica del dr. __________ sopra menzionata, a un consulto specialistico richiesto al dr. __________, spec. nella chirurgia della mano, al fatto di non riuscire a tollerare l’apparecchio C-PAP che gli avrebbe suggerito il dr. __________ e alla necessità di un approfondimento psichiatrico con invio del paziente presso il dr. __________.

                                         Anche questo apprezzamento del dr. __________ (medico internista e non specialista nelle materie che qui interessano) che nonostante gli asseriti peggioramenti già nel precedente rapporto medico 18 dicembre 2006 (do. AI 6/1-2) e nella perizia medica particolareggiata 8 gennaio 2007 (doc. AI 9/1-15) aveva attestato una incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal mese di giugno 2006 non è suscettibile di scalfire il valore probante della perizia del SAM, limitandosi esso a confermare una diversa valutazione e nemmeno esprimendosi compiutamente sulla capacità di lavoro.

                                         Va qui segnalato che la nostra Massima Istanza ha ripetuta-mente stabilito che le certificazioni del medico curante – anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) – hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragio-ne del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, pag. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269s.).

                                         L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

 

                                         D’altra parte, anche se preavvisati, l’assicurato non ha prodotto nessun rapporto a cura del dr. __________ e del dr. __________

                                         Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Il dr. __________, in merito alla documentazione medica sopra in parola, nelle annotazioni 18 agosto 2008, ha concluso che “(…) l’attuale documentazione medica presentata conferma una situazione reumatologica invariata rispetto alla perizia SAM. Per quanto concerne il lato pneumologico e psichiatrico manca una documentazione adeguata per mettere in forse le conclusioni del SAM. (…)” (XIII/Bis).

 

                                         In merito alla patologia psichiatrica il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 16 luglio 2008 ha attestato che l’assicurato “(…) è in cura psichiatrica con il medico sottoscritto dal mese di giugno 2008 a causa di uno stato psicopatologico ad impronta ansioso-depressiva che perdura tuttora. (…)” (doc. B).

                                         Al riguardo il TCA si limita qui a rilevare che il dr. __________ nel certificato medico 16 luglio 2008 oltre a non rispettare i requisiti posti dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di una danno alla salute di natura psichiatrica (cfr. consid. 2.6 e 2.8) riferisce circa uno stato valetudinario posteriore alla decisione impugnata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b) e non si esprime sulla capacità lavorativa.

 

                                         Rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizeri-schen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 70% quale agente di vigilanza e del 100% in un’attività adeguata.

 

                                         Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

 

                             2.10.   Quanto alla valutazione economica, rimasta incontestata, il TCA si limita qui a rilevare quanto segue.

 

                                         Ritenuti determinanti i dati del 2007 anno in cui, conforme-mente all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e visto che il dr. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal giugno 2006 (doc. AI 9/10), il diritto alla rendita potrebbe nascere il reddito da valido ammonterebbe a fr. 44'907.20 (fr. 44'200.-- [reddito da valido nel 2006 considerato dalla consulente in integrazione professionale, cfr. doc. AI 31/3 e 32/1] moltiplicati per la variazione percentuale dei salari del 1,6% nell’anno 2007; cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99).

 

                                         Nel 2007 il reddito ipotetico da invalido ammonterebbe poi a fr. 60'165.50 (fr. 4’732.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.1 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98-99], moltiplicati per 12 [la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati al 2007 [moltiplicando il reddito annuo del 2006 per 2175 e dividendo per 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 99]). Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2007 (con un grado di occupazione del 100%) quale agente di vigilanza (fr. 44'907.20), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore servizi personali (Tabella TA1 2006, p.to 90-93 altri servizi pubblici e personali, livello di qualifica 4: fr. 4'259.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi e moltiplicato per la variazione percentuale dei salari dell’1,6% nell’anno 2007; cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99 = fr. 54’132.57). Conformemente alla giurisprudenza federale questo Tribunale, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”. Il TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007) , posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 60'165.50) va dunque ridotto del 17.05%, percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 44'907.20 contro fr. 54’132.57), e si attesta pertanto a fr. 49'907.28. Applicando poi la riduzione del 15% (deduzione questa conforme alla giurisprudenza federale [DTF 126 V 80 consid. 5b/cc] e riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale che l’ha così motivata: 5% attività leggera, 5% inattività lavorativa, cambio professione, 5% limitazioni mediche; cfr. doc. AI 31/3) il reddito da invalido risulta essere infine pari a fr. 42'421.18 (fr. 49'907.28 ridotti del 15%).

 

                                         Ritenuti i redditi da valido e invalido (anno 2007) di fr. 44'907.20 rispettivamente di fr. 42'421.18, il grado d’invalidità deve essere pertanto cifrato al 6% ([44'907.20 – 42'421.18] : 44'907.20 x 100 = 5.53% arrotondato al 6% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

 

                                         In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una riformazione professionale e a una rendita (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

 

                                         La decisione impugnata va quindi confermata.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti