Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.104

 

cs

Lugano

30 marzo 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 aprile 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, di professione verniciatore d’auto, con decisione del 12 ottobre 1999 è stato messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto 1994 e di un quarto di rendita dal 1° febbraio 1995 in seguito alle sequele derivanti da un grave incidente della circolazione stradale avvenuto il 5 agosto 1993.

                                         Tale diritto è stato confermato in una comunicazione del 26 novembre 2002 (doc. AI 50-1), nonché con decisione del 26 aprile 2005, confermata dalla decisione su opposizione del 29 settembre 2005 (doc. AI 62-1).

                                         Tramite decisione del 25 aprile 2008, dopo aver esperito ulteriori accertamenti, l’UAI ha nuovamente confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. A13).

 

                               1.2.   L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione, sostenendo in particolare di non essere stato sottoposto ai necessari esami medici che avrebbero potuto attestare un peggioramento del suo stato di salute (doc. I).

 

                               1.3.   Con risposta del 20 giugno 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   In sede di osservazioni al progetto di decisione del 27 marzo 2008, l’insorgente aveva chiesto di poter “accedere agli atti formanti” il suo “incarto” (doc. A12). A tale richiesta l’UAI sembra non aver dato seguito. Con il ricorso l’assicurato ha affermato che l’UAI “ha successivamente deciso di annullare l’appuntamento sostituendolo con una visita presso il Servizio medico regionale AI (doc. 10), i cui esiti non sono stati comunicati al ricorrente.” (doc. I) e “Lo stesso Ufficio AI, con atti contraddittori, ha dapprima indirizzato il ricorrente per nuove verifiche dal Dr. med. __________, __________, per poi annullare la visita e ripiegare su una visita al suo servizio medico interno. Le risultanze di questa visita sono rimaste ignote al ricorrente.” (doc. I).

 

                                         Con la decisione impugnata l’UAI ha affermato che “Dalla verifica del grado d’invalidità del Signor RI 1 non abbiamo constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata. Continuerà a beneficiare della medesima rendita d’invalidità ottenuta finora (grado d’invalidità 40%).” (doc. A13).

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                                                               

                                         In una sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005  il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che :

 

"  1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002, 4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.

 

Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).

Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde."

 

                                         In concreto, sebbene succinte, le ragioni che hanno inciso sulla motivazione dell’UAI sono chiare. Giacché dalle verifiche effettuate non è risultato alcun cambiamento, l’insorgente continuerà a beneficiare della medesima rendita.

 

                                         Anche se l’autorità cantonale non ha sottoposto all’insorgente tutta la documentazione, l’insorgente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

                                         Nel caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente. Egli del resto, rappresentato da un professionista, avrebbe potuto rivolgersi a questo Tribunale per visionare l’intero incarto, richiamato il 30 maggio 2008 e prodotto con la risposta di causa (doc. III e V).

 

                                         Il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.

 

                                         E’ quanto si deve ritenere anche nel caso di specie, ritenuto come in sede di ricorso l’insorgente, rappresentato da un avvocato, non abbia chiesto di poter visionare l’incarto AI, malgrado fosse depositato presso questo Tribunale.

 

                                         Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita maggiore rispetto a quella che percepisce attualmente.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

 

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.5.   Nel caso concreto, dopo la richiesta di prestazioni AI del 18 maggio 1995 (doc. AI 2-4), sfociata, viste le risultanze mediche, nelle decisioni del 12 ottobre 1999 con le quali all’assicurato è stata assegnata dapprima una mezza rendita e poi un quarto di rendita (doc. AI 42-1/43-1), confermate nell’ambito della prima e della seconda revisione nel corso del 2002 e del 2005, l’UAI, in seguito ad una nuova procedura di revisione, viste le risultanze della visita del 5 dicembre 2007 presso il medico SMR, Dr. med. __________, medicina interna e reumatologia (doc. AI 80-1), ha confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 84-1).

 

                                         Il 12 ottobre 1999 l’UAI ha assegnato la rendita sulla base della decisione della __________ del 28 aprile 1999 (“i gradi d’inabilità sono conformi a quelli stabiliti dalla __________ poiché dalla documentazione medica acquisita all’incarto non si evincono affezioni estranee all’infortunio che assumono carattere invalidante ai sensi di legge”, doc. AI 41-3), la quale, a sua volta, si è basata sulla sentenza di questo Tribunale del 3 febbraio 1999 (inc. 35.1996.118). In quell’occasione il TCA aveva fatto allestire una perizia medica ad opera della __________ di __________ che aveva attestato un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività di verniciatore ed una totale capacità lavorativa in attività confacenti allo stato di salute del ricorrente (cfr. anche, per la perizia, doc. AI 24-1: „Herr RI 1 leidet unter einer mässigen vorderen Instabilität des li. Knies mit beginnender lateraler Arthrose bei Status nach mehrfragmentärer, lateraler Tibiakopffraktur mit ossärem Ausriss des vorderen Kreuzbandes sowie ossärem Ausriss des Lig. meniscofemorale mediale. Status nach Schulterkontusion mit Axillarisparese mit deutlicher Regredienz jedoch noch residuellen Hypästhesien sowie Dysästhesien” e In seinem angelehrten Beruf als Autolackierer ist der Patient unserer Meinung nach nur 50% arbeitsfähig. In seinem angelehrten Beruf ist eine längerdauernde Belastung des Knies mit Tragen von Lasten sowie extremen Flexionen nur bedingt zumutbar. Ebenso ist für die re. Schulter das Tragen von Lasten sowie Ueberkopfarbeiten über längere Dauer nicht zumutbar. Dem Patienten sind leichtere Arbeiten ohne Tragen von Lasten (mehr als 5 Kg) und ohne Gehen auf unebenem Gelände zumutbar. Ebenso ist eine sitzende Tätigkeit voll zumutbar” ed infine: „In einem Beruf mit sitzender Tätigkeit ist eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit möglich. Ebenso ist bei Arbeiten mit leichter körperlicher Belastung zwischen einer Arbeitsfähigkeit von 75% und 100% zu erwarten”).

 

                                         Nel corso del 2002 l’UAI ha proceduto alla revisione d’ufficio del diritto alla rendita. In seguito ad alcuni accertamenti medici, in particolare presso il dr. med. __________, FMH medicina interna, che ha attestato un lieve peggioramento (doc. AI 46-1 e 48-1), ed alla decisione della __________, che ha mantenuto il diritto ad una  rendita del 40% (doc. AI 49-1), l’UAI, il 26 novembre 2002, ha confermato la precedente decisione (doc. AI 50-1).

 

                                         Il 29 marzo 2005 il dr. med. __________, curante dell’insorgente, ha informato l’UAI che l’assicurato “beneficia di una rendita AI del 40% e di una rendita __________ del 40% per dolori cervico-dorsali, dolori alla spalla sinistra, dolori alle ginocchia bilaterale” e che l’interessato “asserisce che i disturbi sopra elencati sono aumentati e che inoltre ora presenta dolori a livello lombo-sacrale ed alla pianta dei piedi.” (doc. AI 54-1). Il medico SMR, dr. med __________, ha indicato che il sopra citato certificato “non apporta elementi oggettivi nuovi tali da giustificare una modifica della rendita assegnata finora” (doc. AI 56-1). Con decisione del 5 aprile 2005 (doc. AI 57-1), confermata con la decisione su opposizione del 29 settembre 2005 (doc. AI 62-1), l’UAI ha respinto la richiesta di revisione inoltrata dall’assicurato tramite una decisione di non entrata in materia.

 

                                         Il 3 aprile 2007 l’UAI ha iniziato una nuova procedura di revisione d’ufficio della rendita (doc. AI 65-1). Alla luce degli atti prodotti, il medico SMR, dr. med. __________, il 12 settembre 2007, ha affermato:

 

"  Sulla base della nuova certificazione medica apportata dal curante dell’A., Dr. __________ (la precedente datata 29.03.2005 non aveva apportato elementi oggettivi nuovi tali da giustificare una modifica di rendita già assegnata all’A. stesso), dove, riferendo uno stato generale e della colonna cervicale e lombo-sacrale peggiorato, vengono anche allegate le rispettive indagini radiologiche (vedi RMI cervicale 16.07.2007 e RMI lombo-sacrale del 09.05.2007) dobbiamo prendere in considerazione una valutazione peritale specialistica ortopedica (dr. med. __________) affinché venga definito l’attuale stato di salute con la relativa capacità di lavoro residua dell’A. in questione nell’abituale attività lavorativa o in altre attività compatibili, rispettivamente i limiti funzionali, indicando se e da quando esiste una IL e, in base al possibile intervento di protesi a livello lombosacrale e discectomia a livello della colonna cervicale, se con questo o altri percorsi sanitari:

 

-          l’accertamento o le cure proposte, portano con un buon grado di probabilità a un miglioramento dello stato di salute?

-          Se la prognosi è buona, il miglioramento previsto, porta anche a un aumento della CL?

-          Tale miglioramento subentrerebbe entro quale periodo?” (doc. AI 72-1)

 

                                         Dopo aver deciso di affidare la perizia al dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, in quanto con il dr. med. __________ i tempi di attesa sarebbero stati troppo lunghi (doc. AI 72-1), ed aver convocato il ricorrente (doc. AI 74-1), il 29 settembre 2007 l’UAI ha annullato la precedente comunicazione ed ha invitato l’interessato a presentarsi per una visita peritale presso l’SMR (doc. AI 78-1).

 

                                         Con rapporto medico del 6 dicembre 2007, il medico SMR dr. med. __________, medicina interna e reumatologia, ha posto la diagnosi di ernia discale C3-C4, discopatia degenerativa con ernia a livello di C5-C6, probabili esiti di frattura limitante superiore T3 con ernia trattenuta a livello T3-T4, stenosi secondaria canale spinale L5-S1 di grado moderato, segni di irritazione sul contatto processi spinosi L5-S1, diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo trauma della strada con esito in frattura tibia sinistra, contusione toracica con pneumotorace, frattura processo traverso L1-L2, frattura base V metacarpo destra, stato dopo trauma cervicale, trauma ginocchio sinistro con avulsione distale del legamento, lesione menisco-femorale mediale e laterale, sindrome ansioso depressiva, stato dopo ernioplastica inguinale, ureterolitiasi destra.

                                         Il medico SMR ha indicato i seguenti limiti funzionali: può mantenere la posizione statica seduta per circa 30 minuti, può mantenere la posizione statica in piedi per circa 30 minuti, deve evitare movimenti di flessione, estensione, rotazione ripetitiva del rachide lombare e cervicale, deve evitare la deambulazione su terreni sconnessi, deve limitare il salire e scendere le scale, necessita di breve pausa di riposo dopo circa 20 minuti di deambulazione, può sollevare abitualmente massimo 10 kg, può sollevare saltuariamente massimo 15 kg, deve evitare posizioni statiche prolungate del braccio destro al di sopra del piano orizzontale.

                                         Lo specialista ha poi specificato: “dalla data della perizia”, “50% su mezza giornata con rendimento ridotto” e “si conferma IL 100% come verniciatore carrozziere” (doc. AI 80-1).

 

                                         Il Dr. med. __________ ha poi affermato:

 

"  (…)

Referti della documentazione a disposizione:

 

Per quanto concerne la documentazione clinica e radiologica si fa riferimento a quanto allegato al dossier.

Si prende visione di RMN cervicale del 16.07.2007 con esito di: ernia C3-C4 e discopatia degenerativa ed ernia C5-C6.

Valutazione neurochirurgica del Dr. __________ del luglio 2007 con proposta di protesi discale.

RMN rachide lombare del maggio 2007 con riscontro di stenosi secondaria del canale lombare tra L5-S1.

 

(…)

 

Valutazione/conclusione:

Assicurato di 44 anni in buone condizioni generali. In anamnesi viene riferito trauma della strada avvenuto nell’agosto del 1993. Dopo la ripresa funzionale del trauma l’assicurato riferisce la scomparsa di lombalgia e cervicalgia. Viene riferita inoltre una sintomatologia dolorosa ricorrente con incapacità funzionale del cingolo scapolare destro. Periodicamente gonalgia sinistra. L’assicurato riferisce che la sintomatologia descritta è in progressivo peggioramento. Assume con frequenza analgesici. L’assicurato può mantenere una posizione statica seduta o in piedi per circa 30 minuti. Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione del rachide. Il limite nel sollevare pesi è di 10 kg abitualmente; saltuariamente può sollevare fino massimo 15 kg. Deve evitare di mantenere deambulazione su terreni sconnessi. Rispetto alle certificazioni mediche del Dr. __________ allegate al dossier datate marzo 2005 e luglio 2007, la sintomatologia e la capacità funzionale risulta dall’obiettività odierna stazionaria. Durante la valutazione funzionale e reumatologica odierna non si può documentare un peggioramento dell’incapacità funzionale e un peggioramento della sintomatologia dolorosa riferita dall’assicurato. Viene riferito un dolore cronico sulla scala numerica di 4. Dal punto di vista terapeutico è stato proposto all’assicurato il posizionamento di protesi discale in regione lombare, dal Dr. __________ nel luglio 2007. Ad oggi l’assicurato non ha intenzione di procedere con l’intervento chirurgico per scelte personali. La stabilizzazione discale potrebbe migliorare la capacità funzionale. Dalla data odierna, nel rispetto dei limiti sopra elencati, si stabilisce incapacità lavorativa del 50% su mezza giornata, con rendimento ridotto inteso come una pausa in più durante l’orario lavorativo rispetto a quanto consentito normalmente. Si conferma IL 100% in attività di carrozziere/verniciatore. L’intervento chirurgico di stabilizzazione, cicli di fisioterapia periodica regolare, possono migliorare nel tempo la capacità funzionale complessiva." (doc. AI 80-3, sottolineatura del redattore)

 

                                         L’11 febbraio 2008 la consulente in integrazione ha calcolato un grado d’invalidità del 46% (doc. AI 82-2), dopo aver rammentato la presenza di un’incapacità lavorativa totale nella precedente attività e di un’incapacità lavorativa al 50% in attività confacenti allo stato di salute del ricorrente dal dicembre 2007.

 

                                         Con il ricorso l’insorgente ha prodotto numerosa documentazione medica (doc. I e allegati).

 

                                         L’assicurato ha in particolare trasmesso il certificato del dr. med. __________ del 29 marzo 2005 (doc. A1), sulla base del quale il dr. med. __________ aveva preso posizione, indicando l’assenza di un motivo per procedere con la revisione della decisione (doc. AI 56-1) e già oggetto di decisione cresciuta in giudicato (doc. AI 57-1).

 

                                         L’insorgente ha poi prodotto il certificato del dr. med. __________ del 27 aprile 2007 che ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di gonalgia a sinistra in stato dopo frattura pluriframmentaria laterale di impressione della testa della tibia con avulsione distale del legamento, menisco femorale mediale laterale; dolori spalla destra in stato dopo contusione con paresi del nervo ascellare e che ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 5 agosto 1993 (doc. A2). Il medico ha rilevato che:

 

"  Disturbi soggettivi

 

Va sempre peggiorando, ha sempre dolori alla spalla destra, specialmente alle mosse di abduzione laterale irradianti posteriormente. La spalla sinistra va bene. Ha dolori al collo che irradiano fino alle spalle. Ha dolori in sede lombare. Ha dolori al ginocchio sinistro, ha difficoltà a scendere le scale e gli cede il ginocchio." (doc. A2)

 

                                         L’interessato ha prodotto il certificato medico trasmesso all’assicurazione contro la disoccupazione in cui il curante ha affermato che “non può svolgere alcun lavoro” (doc. A3), nonché un referto del dr. med. __________, __________ all’Ospedale __________ di __________, da cui emerge:

 

"  (…)

Il paziente presenta una sintomatologia che evoca chiaramente un’insufficienza segmentaria.

 

L’esame di risonanza magnetica mette in evidenza una discopatia con rottura discale al segmento L4/L5 senza chiari conflitti disco-radicolari.

I dischi sopra e sotto giacenti sono perfettamente integri ed il quadro clinico corrisponde all’esame approfondito del referto di risonanza magnetica.

 

Riteniamo che un’indicazione chirurgica di protesi discale meriti tutta la ns. attenzione, in particolare vorrei sottolineare che ho spiegato al paziente quali sono le modalità, i rischi e le complicazioni di tale intervento.” (doc. A4)

 

                                         Dall’esame “RM-colonna cervicale” emerge la presenza di un’”ernia centrale a livello C3-C4 ben trattenuta di modesta dimensione, più sporgenza verso destra”, nonché una “discopatia degenerativa con piccola ernia (o modica protrusione) a livello C5-C6. Non marcata ripercussione sui neuroforami. Sinoviti interapofisaria dal lato sinistro al medesimo livello, probabili esiti di frattura da schiacciamento della limitante superiore di TH3 con una ernia trattenuta a livello TH3-TH4 in sede centrale spostando lievemente il midollo spinale. Non maggiori conflitti neurodiscali presenti per ora.” (doc. A5).

                                     

                                         L’assicurato ha poi prodotto la RM lombosacrale del 9 maggio 2007 eseguita dal dr. med. __________, il quale ha concluso affermando che vi sono “anomalie del transito lombosacrale, lieve stenosi secondaria del canale spinale L5-S1 e segni di irritazione sul punto di contatto dei processi spinosi L5 ed S1.” (doc. A6), nonché un ulteriore certificato del dr. med. __________ del 26 luglio 2007 che ha evidenziato come “lo stato generale e specialmente a livello della colonna cervicale e lombo-sacrale è notevolmente peggiorato.” e che “con le nuove patologie e tutti gli altri problemi che il paziente presenta, attualmente è impossibile che riesca a svolgere un qualsiasi lavoro” (doc. A7) e del 6 dicembre 2007 che attesta un’incapacità lavorativa al 100% dal 1.07.2007 al 31.12.2007 (doc. A11).

 

                                         Infine l’insorgente ha prodotto il certificato del dr. med. __________, del 26 settembre 2007, da cui emerge:

 

"  Le riferiamo a proposito di questo paziente che abbiamo esaminato nel nostro ambulatorio in data 24.9.2007 per valutazione di una discopatia degenerativa con piccolo focolaio in C5/C6 mediano.

 

Non ritorneremo sull’anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che il Paziente percepisce un’invalidità al 40% nel contesto di un incidente con lesione della spalla dx., ginocchio sin., polso sin. e piede.

 

Attualmente ha inoltrato una richiesta di revisione dell’AI, nel senso di un aumento della sua invalidità.

Il Paziente effettivamente è invalidato da una sintomatologia dolorosa diffusa a livello cervicale che si irradia a livello delle mastoidi e dei padiglioni auricolari.

Il dolore cervicale è dinamico, aumenta in iperflessione ed in iperestensione; anche alla lateralizzazione del collo vi è una contrazione muscolare cervicale con irradiazione senza carattere radicolare negli arti superiori.

A livello dorsale non riscontriamo alterazioni cliniche significative, a livello lombare vi è una diminuzione del riflesso achilleo sin.

 

Ricordiamo che l’esame di RM aveva messo in evidenza una punta erniaria focale in C3/C4 senza tuttavia compressione del midollo spinale e localizzazione mediana, quindi non in conflitto radicolare cervicale.

La medesima immagine si ritrova in C5/C6 ma meno significativa.

 

Ritroviamo a livello dorsale (Th3/Th4) probabili esiti di una frattura delle limitanti superiori di Th3 senza tuttavia ripercussioni a livello della stabilità del rachide.

A livello lombare una discopatia L4/L5 con una perdita delle dilatazioni del disco L4/L5, anche questo con poco impatto sotto il profilo neurologico.

 

In conclusione, la sintomatologia del Paziente è legata ad un problema diffuso del rachide cervicale con discopatie plurisegmentarie ed eventualmente esiti di un pregresso trauma. Non è esclusa ovviamente una relazione con il trauma del 1993.

Tuttavia sotto il profilo neurochirurgico non abbiamo riscontrato elementi che ci porterebbero a proporre un intervento chirurgico.

 

Pertanto, a questo stadio, consigliamo che il Paziente venga indirizzato ad un reumatologo di sua scelta." (doc. A9)

 

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

 

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

 

                               2.7.   Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

 

In concreto, come visto, l’UAI ha assegnato un quarto di rendita sulla base delle decisione della __________ del 28 aprile 1999 (“i gradi d’inabilità sono conformi a quelli stabiliti dalla __________ poiché dalla documentazione medica acquisita all’incarto non si evincono affezioni estranee all’infortunio che assumono carattere invalidante ai sensi di legge”, doc. AI 41-3), la quale a sua volta di basa sulla decisione di questo Tribunale del 3 febbraio 1999 (inc. 35.1996.118), da cui emerge che il TCA aveva fatto allestire una perizia medica ad opera della __________ di __________ e, dopo aver proceduto all’abituale raffronto dei redditi, era giunto alla conclusione che l’interessato aveva diritto ad una rendita del 40%. Va qui rilevato che dalla citata perizia era risultata un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività di verniciatore ed una totale capacità lavorativa in attività confacenti al suo stato di salute.

                                         Questo Tribunale aveva affermato (cfr. anche, per la perizia, doc. AI 24-1):

 

"  2.3.4.Allo scopo di chiarire l’aspetto riguardante il grado d’abilità lavorativa che l’assicurato presenta nella sua abituale professione, rispettivamente in altre attività lavorative ragionevolmente esigibili, lo scrivente TCA - dando così seguito ad una richiesta formulata dalla parte ricorrente - ha ordinato l’esecuzione di una perizia medica a cura della __________ di __________.

Con rapporto 18 novembre 1997, i periti giudiziari, rispondendo ai quesiti sottopostigli da questa Corte, hanno, innanzitutto, diagnosticato i seguenti disturbi, che si trovano, tutti, in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del 5 agosto 1993:

 

Herr RI 1 leidet unter einer mässigen vorderen Instabilität des li. Knies mit beginnender lateraler Arthrose bei Status nach mehrfragmentärer, lateraler Tibiakopffraktur mit ossärem Ausriss des vorderen Kreuzbandes sowie ossärem Ausriss des Lig. meniscofemorale mediale.

Status nach Schulterkontusion mit Axillarisparese mit deutlicher Regredienz jedoch noch residuellen Hypästhesien sowie Dysästhesien” (XIII, p. 7).

 

Successivamente, i medici della __________ hanno discusso la problematica della capacità lavorativa, con riferimento, da un lato, all’originaria attività di verniciatore d’autovetture e, dall’altro, ad attività alternative:

 

In seinem angelehrten Beruf als Autolackierer ist der Patient unserer Meinung nach nur 50% arbeitsfähig. In seinem angelehrten Beruf ist eine längerdauernde Belastung des Knies mit Tragen von Lasten sowie extremen Flexionen nur bedingt zumutbar. Ebenso ist für die re. Schulter das Tragen von Lasten sowie Ueberkopfarbeiten über längere Dauer nicht zumutbar. Dem Patienten sind leichtere Arbeiten ohne Tragen von Lasten (mehr als 5 Kg) und ohne Gehen auf unebenem Gelände zumutbar. Ebenso ist eine sitzende Tätigkeit voll zumutbar” (XIII, p. 8).

 

I dottori __________ e __________ hanno, infine, precisamente quantificato la capacità lavorativa in un’attività adeguata, alternativa a quella di verniciatore:

 

In einem Beruf mit sitzender Tätigkeit ist eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit möglich. Ebenso ist bei Arbeiten mit leichter körperlicher Belastung zwischen einer Arbeitsfähigkeit von 75% und 100% zu erwarten” (XIII, p. 8).

 

In sede di complemento peritale 1° luglio 1997, gli esperti giudiziari hanno indicato che la capacità lavorativa, presentata da RI 1 in attività che non richiedono sforzi fisici importanti, é del 100% (XXVII). Considerato quanto i periti avevano affermato nel loro referto 18 novembre 1997, tale valutazione dev’essere un poco relativizzata, nella misura in cui essa si riferisce, principalmente, ad un’attività da esercitare prevalentemente in posizione seduta e che non implichi, inoltre, lo spostamento di pesi superiori ai 5 kg nonché un ingaggio prolungato del braccio destro in lavori sopra l’altezza del capo.

 

L’apprezzamento espresso dai periti riguardo al grado d’abilità lavorativa in attività sostitutive - apprezzamento che si trova sostanzialmente in sintonia con quanto, a suo tempo, indicato dai dottori __________ (cfr. doc. 61, p. 10) e __________ (cfr. doc. 77) - trova riscontro anche nel rapporto 2 marzo 1998 del __________ di __________, stilato su richiesta dell’UAI del Cantone Ticino:

Aus medizinisch-theoretischer Sicht ist Herr RI 1 in der Lage, leichte bis knapp mittelschwere, vorwiegend sitzende, wechselnd belastende Tätigkeiten auszuüben. Dabei sollte er keine Gewichte über 25 kg heben und keine Gewichte über 5 kg tragen müssen. Positionsmonotonien im Stehen von über 30 Minuten und Gehen auf unebenem Boden sind zu vermeiden.

 

Die Arbeitsfähigkeit als Spritzlackierer beträgt 50%.

 

Nach einer Einarbeitungszeit von 3 Monaten wäre der Versicherte in der Lage, in der technischen Montage, in der Elektro- und Elektronikmontage bei Verpackungsarbeiten, Stanz-, Tamponier- und Prägearbeiten eine 100%ige Arbeitsleistung zu bringen” (XXX - doc. 3 - la sottolineatura é del redattore).

 

2.3.5.Così come espressamente riconosciuto dall’Istituto assicuratore convenuto (cfr. XXI), in casu, il grado d’invalidità presentato dall’assicurato va determinato facendo riferimento al mercato generale del lavoro.

Assodato che RI 1 presenta, nella sua originaria professione, un’inabilità lavorativa del 50% (cfr. referto peritale 18.11.1997 della __________, p. 8 (XIII) e rapporto 2.3.1998 del __________ di __________ (XXX - doc. 3)), lo scrivente TCA é dell’opinione che l’assicurato potrebbe valorizzare maggiormente la propria capacità lavorativa residua esercitando un’attività adeguata tenuto conto delle possibilità offerte da un mercato equilibrato del lavoro (STFA 30.1.1998 in re D. inedita; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).

 

(…)

 

Il tasso dell’invalidità dev’essere, quindi, stabilito applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi, secondo le modalità evocate al considerando 2.3.2..

 

(…)

 

Pertanto, il grado d’invalidità di RI 1 - determinato confrontando i fr. 35’000.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 58’500.-- (cfr. doc. 1 e XLII, con cui l’ex datore di lavoro ha confermato che, non fosse rimasto vittima dell’infortunio 5 agosto 1993, l’assicurato, nel 1994, avrebbe continuato a percepire un salario lordo mensile di fr. 4’500.--) - risulta essere del 40%.”

 

                                         Da parte sua, il 5 dicembre 2007, come già evidenziato, il medico SMR dr. med. __________, medicina interna e reumatologia, dopo aver visitato il ricorrente, ha posto la diagnosi di ernia discale C3-C4, discopatia degenerativa con ernia a livello di C5-C6, probabili esiti di frattura limitante superiore T3 con ernia trattenuta a livello T3-T4, stenosi secondaria canale spinale L5-S1 di grado moderato, segni di irritazione sul contatto processi spinosi L5-S1, diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo trauma della strada con esito in frattura tibia sinistra, contusione toracica con pneumotorace, frattura processo traverso L1-L2, frattura base V metacarpo destra, stato dopo trauma cervicale, trauma ginocchio sinistro con avulsione distale del legamento, lesione menisco-femorale mediale e laterale, sindrome ansioso depressiva, stato dopo ernioplastica inguinale, ureterolitiasi destra.

                                         Lo specialista ha poi rilevato che l’insorgente è totalmente inabile al lavoro nella sua abituale attività di verniciatore, mentre è abile unicamente al 50% in un’attività leggera con le limitazioni ivi descritte.

 

                                         Per cui, rispetto alla perizia iniziale, quando era stata accertata una capacità lavorativa del 50% nella precedente attività di verniciatore ed una capacità lavorativa totale in qualsiasi attività lavorativa sulla base di diagnosi relative unicamente all’incidente stradale avvenuto nel 1993, questo Tribunale deve ritenere che vi è stato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, con l’avvento di ulteriori patologie invalidanti che hanno reso il ricorrente completamente inabile nella sua precedente attività e abile solo al 50% in attività leggere confacenti al suo stato di salute.

 

                                         L’interessato ritiene tuttavia che la valutazione del medico SMR, dr. med. __________, non sia sufficiente, sia perché i certificati medici prodotti in sede di ricorso comproverebbero una situazione valetudinaria ben peggiore, sia perché inizialmente l’UAI aveva previsto una visita ad opera del dr. med. __________, medico ortopedico.

 

                                         A torto.

 

                                         Innanzitutto la perizia del medico SMR soddisfa tutte le esigenze poste dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto pieno valore probatorio a un rapporto medico. Lo specialista ha infatti valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondato su esami approfonditi, ha preso conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, ha descritto l’anamnesi sociale e lavorativa, famigliare e sistemica del ricorrente, è stato chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica e le conclusioni sono motivate. Egli si è inoltre fondato sulla visita del 5 dicembre 2007, quando ha potuto esaminare concretamente lo stato di salute del ricorrente.

                                        

                                         Non va qui dimenticato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

 

                                         Per quanto concerne in particolare i certificati medici prodotti in sede di ricorso, va evidenziato come, la maggior parte, erano già stati trasmessi dall’interessato nell’ambito della procedura amministrativa e sono pertanto già stati esaminati dal medico SMR.

 

                                         Ciò vale in particolare per le valutazioni dr. med. __________ del 29 marzo 2005 (doc. A1, del resto già presa in considerazione nell’ambito della precedente procedura di revisione conclusasi con l’emissione di una decisione su opposizione cresciuta in giudicato), del 16 aprile 2007 (doc. A2) e del 26 luglio 2007 (doc. A7).

                                         Per quanto concerne invece i certificati del medico curante del 26 giugno 2007 all’assicurazione disoccupazione (doc. A3) e del 6 dicembre 2007 (doc. A 11), va rilevato che si limitano ad attestare un incapacità lavorativa del 100% e non figurano patologie nuove che il dr. med. __________ non avrebbe preso in considerazione.

 

                                         Va del resto rammentato che il dr. med. __________ è un medico generalista e che di regola, per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Anche i certificati del 10 maggio 2007 del dr. med. __________ (doc. A6) del 16 luglio 2007 del dr. med. __________ (doc. A5) e del dr. med. __________ (doc. A4) sono stati esaminati dal dr. med. __________ (doc. AI 80-3: “”Si prende visione di RMN cervicale del 16.07.2007 con esito di: ernia C3-C4 e discopatia degenerativa ed ernia C5-C6.”, “Valutazione neurochirurgica del Dr. __________ del luglio 2007 con proposta di protesi discale.”, “RMN rachide lombare del maggio 2007 con riscontro di stenosi secondaria del canale lombare tra L5-S1”) e non si esprimono comunque sulla presenza di una incapacità lavorativa.

 

                                         Infine con il certificato del 26 settembre 2007, comunque antecedente alla valutazione del medico SMR, il dr. med. __________, accerta la presenza di una “sintomatologia dolorosa diffusa a livello cervicale che si irradia a livello delle mastoidi e dei padiglioni auricolari”, che figura, perlomeno in parte, nella valutazione del dr. med. __________ (doc. AI 80-3:”viene riferita inoltre una sintomatologia dolorosa ricorrente con incapacità funzionale del cingolo scapolare destro”), fa riferimento all’esame di RM eseguito dal dr. __________ (doc. A5), già preso in considerazione dall’SMR e non si esprime circa la presenza di un’incapacità lavorativa. Inoltre, mentre con il certificato del 16 luglio 2007 lo specialista aveva affermato che “un’indicazione chirurgica di protesi discale meriti tutta la ns. attenzione”, il 26 settembre 2007 ha rilevato che “sotto il profilo neurochirurgico non abbiamo riscontrato elementi che ci porterebbero a proporre un intervento chirurgico” ed ha invece proposto “che il Paziente venga indirizzato ad un reumatologo a sua scelta”, ossia proprio la specializzazione del dr. med. __________.

                                         Ciò giustifica inoltre la scelta dell’UAI di modificare la scelta iniziale del medico SMR, dr. med. __________, di far capo ad un medico ortopedico (dr. med. __________.

 

                                         In queste circostanze, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, questo Tribunale deve concludere che vi è stato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, il quale è completamente incapace al lavoro nella sua precedente attività di verniciatore, mentre è abile solo al 50% dal mese di dicembre 2007 in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

 

                                         Va ora esaminato se l’UAI ha proceduto ad un corretto raffronto dei redditi.

 

                               2.8.   L’insorgente sostiene che l’interessato sarebbe difficilmente collocabile, anche a causa delle elevate esigenze (con tendenza all’aumento) che sono imposte attualmente alle persone attive professionalmente e che per quanto concerne la capacità lavorativa residua la documentazione dell’UAI è vecchia e datata giacché il rapporto del __________ di __________ risale ad oltre 10 anni fa.

In realtà, l’11 febbraio 2008 la consulente in integrazione dell’UAI, dopo aver rivalutato l’intera fattispecie, ha stilato un rapporto nel quale ha descritto la formazione scolastica e professionale dell’interessato ed ha indicato le attività ancora da lui esigibili. La funzionaria ha in particolare affermato che l’insorgente può effettuare “attività di controllo nel settore industriale o piccole attività manuali leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura,…)” (doc. AI 82-1) ed ha evidenziato che “non ci sono i presupposti per provvedimenti professionali”, ma che su richiesta “si può valutare un aiuto al collocamento e/o un’introduzione presso un nuovo datore di lavoro.” (doc. AI 82-2).

 

Va qui rammentato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e  dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

 

                                         Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

 

                                         Va ancora evidenziato come l’invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                        

                               2.9.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                        

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre, tuttavia, sentenza 9C_404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.- nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura del redattore).

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 60'144 nel 2007 (+ 1,6%).

 

                                         Circa il salario da valido, l’UAI ha preso in considerazione un reddito di fr. 46'438. L’autorità cantonale ha infatti utilizzato le RSS Ticino 2006, settore 50, senza qualifica (doc. AI 82-1).

                                         L’UAI avrebbe invece dovuto prendere in considerazione l’ultimo salario da valido conseguito dal ricorrente nella sua precedente professione di verniciatore ed aggiornarlo al 2007.

                                         Dalla sentenza del 3 febbraio 1999 (35.96.118) del TCA emerge che l’interessato, senza l’infortunio, nel 1994 avrebbe conseguito fr. 58'500 (fr. 4'500 X 13; cfr. anche doc. AI 8-3 fino a 8-35).

                                         Questo reddito va aggiornato al 2007, ossia, nei seguenti termini: + 1,3% nel 1995 e nel 1996, + 0,5% nel 1997, + 0,7% nel 1998, + 0,3% nel 1999, + 1,3% nel 2000 (cfr. la vie économique 7-2001, tabella B10.2), + 2.5% nel 2001, + 1,8% nel 2002, + 1,4% nel 2003, + 0,9% nel 2004 (tabella B10.2, la vie économique 11-2005), + 1,0% nel 2005, + 1,2% nel 2006, + 1,6% nel 2007 (tabella B10.2, la vie économique 12-2008).

 

                                         Il reddito aggiornato ammonta così a fr. 68'435.

 

                                         Tale reddito si situa nettamente sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 50 “commercio e riparazione autoveicoli”, livello di qualifica 4: fr. 4’318.-- X 12 mesi = 60’084.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 54’018.--).

                                         Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der __________ verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                                         Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 15% (10% per il rendimento ridotto e la lunga inabilità lavorativa e 5% per l’attività leggera).

                                         Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’UAI nell’applicazione della riduzione concessa, ritenuto che rientra nei limiti previsti dalla giurisprudenza.

 

                                         Per cui, tenuto conto di un’esigibilità del 50% (e pertanto di un reddito ridotto a fr. 30'072 [60'144 : 2]) e di una riduzione complessiva del 15%, il salario da invalido ammonta a fr. 25'561.

 

                                         Raffrontando il reddito da valido di fr. 68'435 con il reddito da invalido di fr. 25’561, si ottiene un tasso di invalidità del 63 % ([68'435 – 25'561] : 68’435 X 100), che dà diritto a ¾ di rendita.

 

                                         Considerato che il medico SMR ha affermato che l’interessato è incapace al lavoro al 50% in attività leggere dal mese di dicembre 2007, il diritto a ¾ di rendita ha inizio dal 1° aprile 2008, ossia tre mesi dopo il peggioramento (cfr. art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                                         In questo senso il ricorso va accolto.

 

                             2.10.   Il ricorrente ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove (allestimento di una perizia medica, testi, documenti, edizione e richiamo documenti, in particolare dalla __________ e dal TCA).

 

                                         Questo Tribunale rinuncia ad ulteriori accertamenti, così come all’allestimento di un referto peritale. Gli atti prodotti dalle parti sono infatti sufficienti per poter decidere nel merito del ricorso senza che sia necessario assumere ulteriori prove.

 

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                             2.11.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         Ad RI 1 è riconosciuto il diritto a ¾ di rendita con effetto dal 1° aprile 2008.

 

2.Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti