Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.108

 

LG/DC/sc

Lugano

25 maggio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 giugno 2008 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 aprile 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1949, precedentemente attiva in qualità di aiuto medico / casalinga, in data 24 gennaio 2005 ha presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita), segnalando di essere affetta da “lombalgie – dolori alle spalle, ipotireosi, pregressi interventi per varici alle gambe, ipotensione” (doc. AI 1-5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 15-1), con decisione su opposizione del 30 aprile 2008 (doc. AI 26-1), l’UAI ha confermato la propria precedente decisione del 27 aprile 2006 (doc. AI 17-1) respingendo la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 50% e il conseguente diritto ad una mezza rendita d’invalidità, subordinatamente un grado di invalidità di almeno il 40% e il diritto ad un quarto di rendita AI (doc. I).

 

                                         Sostanzialmente l’avv. RA 1, dopo aver criticato il rapporto del 4 agosto 2005 del SMR per non aver fatto alcuna menzione degli impedimenti alle gambe e delle difficoltà di deambulazione e posto una divergente valutazione dell’inabilità lavorativa nella professione di aiuto medico rispetto al medico curante, ha censurato nei dettagli l’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica. In particolare, egli ha ritenuto le conclusioni alle quali è giunta l’assistente sociale “…parzialmente errate e lacunose quo all’accertamento dei fatti, ma anche (in parte) insostenibili quanto all’oggettivo apprezzamento degli stessi, e in definitiva irrisorie e manifestamente arbitrarie nella fissazione del grado di impedimento” (doc. I).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, richiamata l’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, ha postulato la reiezione integrale dell’impugnativa (doc. IV).

 

                               1.5.   Questa Corte il 17 marzo 2009 ha interpellato, per alcune precisazioni, l’Ufficio AI in merito all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. VI).

 

                               1.6.   L’UAI ha risposto in data 30 marzo 2009 allegando le annotazioni del 25 marzo 2009 dell’assistente sociale (doc. VII + bis).

 

                                         I doc. VI e VII + bis sono stati trasmessi al rappresentante della ricorrente per osservazioni.

 

                               1.7.   L’avv. RA 1 ha presentato le proprie osservazioni in data 28 aprile 2009 (doc. IX) che sono state inviate per conoscenza all’UAI (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurata il diritto alla rendita di invalidità.

                                        

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

 

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Essa è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

 

                               2.6.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata salariata nella misura del 50% e casalinga per il restante 50% applicando il metodo misto.

 

Questa suddivisione merita conferma. Il rappresentante della ricorrente nel proprio allegato ricorsuale non ha contestato l’applicazione del metodo misto, né la misura di suddivisione operata dall’amministrazione: 50% assistente di studio medico e 50% casalinga (doc. I).

 

                               2.7.   Per chiarire la situazione dal profilo medico l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante Dr. __________, spec. FMH in fisiatria e reumatologia, il quale nel rapporto del 25 gennaio 2005 ha posto una diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombovertebrale cronica su condrosi e osteocondrosi L5-S1, spondilartrosi. Sindrome cervico-toracale recidivante con periartropatia delle spalle. Sindrome delle gambe irrequiete e sindrome di climaterio con disturbi neurovegetativi da maggio 2004 (doc. AI 4-1)

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa il medico ha valutato RI 1 inabile all’80% dal 23 aprile 2003 nell’attività di aiuto medico (doc. AI 4-1).

 

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, nel proprio referto del 15 febbraio 2005 all’indirizzo dell’Ufficio AI, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “possibile problematica del sistema locomotorio”, facendo riferimento alle valutazioni del Dr. __________. Quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa egli ha posto quella di “ipotiroidismo preclinico su tiroide di Hashimoto nota dal 1993 (doc. AI 5-3).

 

                                         Il Dr. __________ ha valutato la paziente pienamente abile al lavoro      per quanto riguarda le patologie a lui note (doc. AI 5-3).

                                     

                                         La diagnosi posta dal Dr. __________ è poi stata confermata dal medico del SMR, Dr. __________, che nel rapporto del 4 agosto 2005 ha diagnosticato una “sindrome lombovertebrale e cervicospondilogena su discopatie multiple” oltre che “tunnel carpale bilaterale” (doc. AI 12-1).

                                        

                                         Quali limiti funzionali il Dr. __________ ha indicato di “non dover restare in piedi/seduta senza poter cambiare posizione al bisogno, non dover manipolare sopra l’orizzonte regolarmente, non dover flettere / ruotare il rachide specialmente da seduta in maniera ripetitiva, non dover spostare / sollevare pesi >5kg regolarmente, >10kg saltuariamente. Manipolazioni anche di oggetti fini e leggeri sono difficoltose per TCS bilaterale” (doc. AI 12-2).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa il medico del SMR, sulla base delle indicazioni del Dr. __________, ha indicato una limitazione del 50% nell’attività di assistente medico e del 50% in quella di casalinga, senza necessità di ulteriori accertamenti peritali.

                                         Sulla base del referto del Dr. __________ la patologia endocrinologica non è, per contro, ritenuta limitante (doc. AI 12-2).

 

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal Dr. __________ del SMR sulla base dei rapporti medici del Dr. __________ e del Dr. __________.

 

                            2.9.1.   Per quanto concerne la patologia endocrinologica il Dr. __________  ha diagnosticato un ipotiroidismo preclinico su tiroide di Hashimoto nota dal 1993 che non limita la capacità lavorativa della ricorrente (doc. AI 5-3).

 

                                         Il TCA non ha motivo per mettere in discussione tale valutazione, approfondita e motivata, che del resto non è nemmeno stata contestata dall’assicurata.

 

                            2.9.2.   In merito alla patologia reumatologica il Dr. __________ ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale cronica su condrosi e osteocondrosi L5-S1, spondilartrosi. Una sindrome cervico-toracele recidivante con periartropatia delle spalle. Una sindrome delle gambe irrequiete e una sindrome di climaterio con disturbi neurovegetativi da maggio 2004.

 

                                         Diagnosi che sostanzialmente viene ripresa dal medico del SMR, Dr. __________, il quale nel proprio rapporto medico del 4 agosto 2005 ha indicato una sindrome lombovertebrale e cervicospondilogena su discopatie multiple (doc. AI 12-1).

                                         Valutazione che peraltro viene confermata dal rappresentante della ricorrente quando afferma: “Quanto al rapporto 4.8.2005 del SMR che viene assunto dall’amministrazione e dall’assistente sociale quale base di riferimento per la valutazione dei due ambiti di attività, deve sicuramente essere riconosciuta l’assoluta pertinenza, e rispondenza con la realtà dei fatti, delle constatazioni improntate sulla piena conferma delle problematiche documentate agli atti e in particolare delle conclusioni del reumatologo Dr. __________, come pure relative al carattere oggettivamente invalidante delle limitazioni funzionali patite dall’assicurata e alla natura ideale ed ergonomica dell’attività di aiuto medico ai fini della piena messa a profitto della capacità lavorativa residuale” (doc. I).

 

                                         La ricorrente, per contro, ha contestato in primis i limiti funzionali indicati dal medico del SMR, che, oltre ad apparire piuttosto ampi con riguardo alle effettive capacità di sollevare pesi, non farebbero menzione degli impedimenti alle gambe e delle difficoltà di deambulazione dell’assicurata. In secondo luogo, il Dr. __________ non si sarebbe attenuto alla quantificazione fatta dal Dr. __________ della capacità lavorativa residua di RI 1 nella sua professione abituale (80%).

                                     

                                         Il TCA non intravede motivi per scostarsi dai limiti funzionali posti dal medico del SMR, Dr. __________, che non sono stati del resto smentiti da rapporti medico-specialistici attestanti limitazioni di differente natura o ampiezza.

 

                                         Nel rapporto medico del 27 gennaio 2005 del Dr. __________ viene sì fatta menzione di una sindrome delle gambe irrequiete (doc. AI 4-1), tuttavia nelle constatazioni fatte dal medico curante viene riscontrata una ridotta mobilità della colonna cervicale (¼ per l’inclinazione laterale e la rotazione) della colonna toracale (riduzione di ¼ dell’inclinazione laterale e flessione), della colonna lombare (mobilità ridotta di 1/3 per la reclinazione e l’inclinazione laterale) e disfunzioni vertebrali ipomobili in sede cervicale alta, al passaggio cervico toracale e lombosacrale (doc. AI 4-2).

 

                                         Constatazioni che non permettono a questa Corte di ritenere incompleta o errata la valutazione del medico del SMR.

 

                                         In merito alla capacità lavorativa residua, il Dr. __________ ha indicato in maniera generica che la paziente è inabile nella precedente professione di aiuto medico all’80% aggiungendo che l’attività è ancora proponibile per circa 2 ore al giorno. Tale indicazione si fonda evidentemente su di una giornata a tempo pieno (100%), nella quale 2 ore corrispondono ad un’attività al 20% circa.

 

                                         Per contro, il medico del SMR, tenuto conto della ripartizione del 50% quale salariata e del 50% quale casalinga, ha correttamente considerato le 2 ore di lavoro al giorno, quale assistente medico, come una capacità di lavoro residua pari al 50% della sua attività di salariata al 50%.

                                         Lo stesso medico precisa: “Si giustifica pertanto IL 50% della mezza giornata come salariata…” (doc. AI 12-2, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Il TCA non ha dunque motivo per scostarsi dalla valutazione operata dal medico del SMR che tiene conto della diagnosi, dei limiti funzionali e della capacità lavorativa residua indicati dal medico curante Dr. __________.

 

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile nella misura del 50% nella precedente mansione di assistente medico.

 

                             2.10.   L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

 

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

                                     

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

 

                                         La cifra 2122 prevede che:

 

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

 

  Lavori                                                        Economia senza figli e senza        membri di famiglia che                                              richiedono cure

                                                                                 %

  1.     Conduzione dell'economia

        domestica, (pianificazione,

        organizzazione del lavoro,

        controllo                                                             5

  2.     Spese e acquisti diversi                                   10

  3.     Alimentazione (preparazione

        dei pasti, lavori di pulizia

        della cucina)                                                    40

  4.     Pulizia dell'appartamento                                 10

  5.     Bucato, pulizia dei vestiti,

        confezione e trasformazione

        degli abiti, (cucito, maglia,

        uncinetto)                                                         10

  6.     Cura dei figli e di altri membri

        della famiglia

                                                                   ---

  7.     Diversi (cura di terzi, cura

        delle piante e degli

        animali, giardinaggio)                                        5

  8.     Altre attività (p. es. aiuto alla

        famiglia stessa, attività di utilità

        pubblica, perfezionamento,

        creazione artistica, attività

        superiore alla media nella

        confezione e nella trasformazione

        dei vestiti).                                                        20"

                                     

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

         2

         5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

       10

       50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

         5

       20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

       10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

         5

       20

6.   Accudire i figli o altri familiari

         0

       30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

          

        0

          

      50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

 

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).

Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

 

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

 

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

 

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

 

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

 

"  (…)

    4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

 

                                         Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

 

                             2.11.   Nell'evenienza concreta, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.

 

                                         L’assistente sociale, incaricata dall’amministrazione di effettuare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 31 marzo 2006, con rapporto 18 aprile 2006 ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 17,5% così motivato:

 

"  5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

 

5.1 Conduzione dell'economia domestica

 

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

 

5 %

percentuale degli impedimenti

 

0 %

percentuale di invalidità

 

0 %

 

Nessun impedimento.

 

 

5.2 Alimentazione

 

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

 

45%

percentuale degli impedimenti

 

10 %

percentuale di invalidità

 

4,5%

 

La signora RI 1 afferma che la cucina è il suo regno e desidera custodirlo gelosamente.

Cucinare l'appassiona e i risultati che ottiene la soddisfano pienamente. Per evitare l'intensificarsi dei dolori alla colonna come pure nella zona cervicale evita di preparare cibi come la polenta dove sarebbe costretta a rimestare energicamente. Evita di sollevare pentole pesanti o di rimanere a lungo in piedi davanti ai fornelli. Avverte la necessità di alternare la sua posizione, sedendosi brevemente mentre cucina. Può contare sulla generosità di una persona che le offre insalata fresca e già pulita o altri ortaggi. Questo gesto le evita di stare in piedi al lavello per lavare la verdura, posizione che favorisce l'aumento del dolore. La signora RI 1 asserisce di riuscire a preparare i pasti per i suoi familiari. Ha delegato al marito e alla figlia il riordino della cucina o il rigoverno delle stoviglie (lavastoviglie a disposizione). Evita appositamente di mettere o togliere i piatti dalla lavastoviglie poiché si tratta di un movimento ripetitivo e da effettuare in una posizione sgradevole per la natura dei suoi problemi. Il marito lava le pentole, riordina il piano della cucina e sparecchia la tavole con l'aiuto della figlia 28enne quando è presente (a dipendenza dei turni di lavoro). La signora RI 1 ama preparare dessert e dolci, in particolare è sua abitudine dedicarsi alla preparazione di diverse varietà di biscotti natalizi, ciò che comporta un impegno cospicuo. Nonostante l'intensificarsi dei dolori e il prolungarsi della fatica, per il Natale 2005, non ha rinunciato alla preparazione dei biscotti. La signora RI 1 sottolinea di non essere impedita praticamente nel lavoro ma di dover sopportare maggior dolore se l'impegno è troppo prolungato. Impiega, in seguito, alcuni giorni prima di ritrovare un equilibrio migliore fra dolore e possibilità di movimento. Le pulizie di fino sono, saltuariamente, delegate ad un aiuto domestico a pagamento. Ad ogni modo non vi si può dedicare personalmente.

 

La signora RI 1 mantiene una sostanziale autonomia nella preparazione dei pasti avendo peraltro adottato tutti gli accorgimenti atti a facilitarsi il compito. Incontra maggiori difficoltà nell'occuparsi del riordino della cucina e per questo motivo, intervengono i familiari in misura che si può ritenere abituale. La loro collaborazione è del resto esigibile come recita il marginale 3098 delle CIGI. Nella valutazione degli impedimenti conteggio quindi un maggior dispendio di tempo dovuto alla necessità di pause e del minor rendimento determinato dallo stato di salute valutabile, complessivamente, nella misura del 10 %.

 

 

5.3 Pulizia dell'appartamento

 

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

 

20%

percentuale degli impedimenti

 

30 %

percentuale di invalidità

 

 6 %

 

La signora RI 1 evita di passare l'aspirapolvere o lo straccio sui pavimenti poiché, nella posizione che è necessario assumere per svolgere questi compiti, avverte troppo dolore.

Se si sforza eccessivamente l'intensità dei dolori aumenta e non vede motivo di peggiorare il proprio stato di salute. Preferisce quindi delegare queste mansioni (pulizia dei pavimenti) ai familiari e affidare la pulizia dei vetri e più approfondita della casa ad un aiuto domestico esterno.

Personalmente, ma con l'aiuto del marito, cambia le lenzuola e riassetta il piumone nordico.

All'interno della famiglia afferma di svolgere piuttosto un ruolo di coordinatrice dei lavori da sbrigare ma l'esecuzione pratica è, da tempo, affidata ai familiari. Prima della malattia si occupava personalmente delle pulizie dell'appartamento.

 

L'assicurata è persona pratica e concreta. Ha sopperito alle sue difficoltà riorganizzando le abitudini e coinvolgendo i familiari nella cura della casa. Ha introdotto la regola che "ognuno faccia la sua parte", principio che si riscontra del resto anche nelle direttive CIGI. Non si può affermare categoricamente che l'assicurata non possa più passare l'aspirapolvere o lo straccio sui pavimenti o non possa più lavare i vetri. Con i limiti funzionali descritti dal medico SMR, si giustifica unicamente la frequente interruzione dell'attività ma non l'impossibilità di svolgere i lavori domestici. L'assicurata, avendone la possibilità, ha scelto di delegare l'esecuzione dei lavori domestici in parte ai familiari e, saltuariamente, a terze persone a pagamento. La valutazione degli impedimenti tiene unicamente conto di ciò che è relativo al danno alla salute e, qualora la signora RI 1 dovesse eseguire personalmente i lavori domestici giornalieri, si riscontrerebbe un maggior dispendio di tempo dovuto alla necessità di frequenti pause.

Complessivamente gli impedimenti sono valutabili nella misura del 30% tenuto anche conto della necessità di aiuto da parte di terzi a pagamento per effettuare la pulizia approfondita della casa.

 

 

5.4 Spesa e acquisti diversi

 

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

 

10%

percentuale degli impedimenti

 

10 %

percentuale di invalidità

 

1 %

 

Il negozio Coop è situato nelle immediate vicinanze dell'abitazione e la signora RI 1 può utilizzare il carrello del negozio e raggiungere il proprio garage, se necessario. Sempre nell'intenzione di non peggiorare il suo stato di salute, l'assicurata evita di sollevare le borse della spese e trasportare acquisti pesanti. Effettua personalmente gli acquisti di prima necessità e, per abitudine familiare, si reca al sabato con il marito nei centri commerciali per fare la spesa settimanale.

 

Nel caso specifico la malattia non ha determinato cambiamenti significativi nelle abitudini familiari. Il marito accompagnava l'assicurata a fare la spesa settimanale anche quando era in buona salute. Per i limiti funzionali descritti il medico SMR, in particolare "non dover spostare/sollevare pesi > 5 kg regolarmente > 10 kg saltuariamente", conteggio un impedimento complessivo nelle mansioni valutate pari al 10 %.

 

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

 

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

 

20%

percentuale degli impedimenti

 

30 %

percentuale di invalidità

 

6 %

 

Dispone di lavatrice propria installata al piano inferiore dell'abitazione. Non deve quindi rispettare turni di lavaggio e ha la libertà di effettuare il bucato quando meglio crede. La signora RI 1 spiega che, per facilitarsi il compito, lava in casa gli indumenti e la biancheria di facile trattamento. Ricorre invece la lavanderia chimica per tutti i capi delicati e che richiedono una perfetta stiratura. Personalmente ha rinunciato allo stiro essendo un compito che determina un immediato aumento dei dolori lombari e cervicali. In passato aveva l'abitudine di stirare l'intero bucato mentre ora si limita a piegare la biancheria. La figlia __________, 28enne, stira il proprio bucato e quanto rimane degli indumenti dei genitori. Il figlio, studente a Zurigo, è autonomo.

 

Anche in questo ambito l'assicurata ha adottato soluzioni logiche, atte a facilitarsi il lavoro.

Considerati i limiti funzionali descritti medicalmente conteggio, applicando lo stesso principio espresso al punto 5.3, un maggior dispendio di tempo pari al 30 %.

 

 

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

 

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

 

0%

percentuale degli impedimenti

 

0 %

percentuale di invalidità

 

0 %

 

-.-

 

 

5.7 Diversi

 

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

 

 

 

importanza assegnata

 

 

 

 

0 %

 

 

 

percentuale degli impedimenti

 

 

 

 

0 %

 

 

 

percentuale di invalidità

 

 

 

 

0 %

 

-.-

 

 

 

Valutazione dell'assistente sociale

 

 

totale delle attività

 

100 %

 

percentuale di invalidità

 

17,5 %

 

 

■    Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

 

I familiari e, saltuariamente, personale a pagamento.

 

 

6.   GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

 

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

     50 %

      50 %

               25 %

casalinga

     50 %

      17,5 %

                 9 %

TOTALE

 

 

               34 %

 

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

 

Dal 2003. " (Doc. AI 15-1+2-7)

 

                             2.12.   Il TCA, in data 17 marzo 2009, ha invitato l’Ufficio AI ha chiarire alcuni punti dell’inchiesta economica svolta dall’assistente sociale __________, in particolare in merito ai limiti funzionali presi in considerazione nella valutazione e alle attività di “giardinaggio, cura delle piante”.

 

                                         L’assistente sociale __________, in risposta, ha annotato quanto segue:

 

"  Rispondo alle interrogazioni del TCA in sostituzione della collega __________, ricordando altresì i limiti funzionali dall'SMR:

 

"                                     Non dover restare in piedi/seduta senza poter cambiare posizione al bisogno, non dover manipolare sopra l'orizzontale regolarmente, non dover flettere/ruotare il rachide specialmente da seduta in maniera ripetitiva, non dover spostare/sollevare pesi superiori ai 5 Kg regolarmente, superiori ai 10 Kg saltuariamente. Manipolazione anche di oggetti fini e leggeri sono difficoltose per TCS bilaterale."

­

 

5.1.2   Alimentazione

 

Importanza assegnata

40%

Grado di impedimenti

20%

Grado di invalidità

8%

 

La preparazione di un pasto è attività che può essere svolta nell'alternanza delle posture; l'assicurata può dunque eseguire parte delle attività da seduta (al tavolo o su uno sgabello), parte in piedi.

Il vasellame "pesante" di uso comune può essere quello in ghisa, ma possono esserlo anche le placche del forno o la pentola della pasta piena d'acqua; in questi casi il peso può (ma non necessariamente è così) superare i 5 Kg, peso che comunque la signora è in grado di alzare, secondo il medico SMR, ma non regolarmente (il termine si riferisce alla frequenza con cui viene compiuta un'operazione). La collaborazione dei familiari, in simili occasioni, si rivela necessaria ma anche dovuta (vedi marginale 3089).

 

Per quel che concerne la manipolazione di oggetti, si ricorda come vi siano strumenti da cucina con impugnatura ergonomica (forbici, coltelli, eccetera) e nondimeno piccoli elettrodomestici (mixer, impastatrici, la pentola per la polenta azionata elettricamente) che consentirebbero all'assicurata di eseguire tutte le attività in cui è limitata nella manipolazione fine, strumenti di cui - ricordano le direttive - l'assicurato deve dotarsi al fine di aumentare la propria capacità lavorativa (marg. n. 1044 e 3044 ss).

Oltre a questo è giusto attendersi - poiché così declama la giurisprudenza - che i familiari offrano un parziale collaborazione "in misura consueta al giorno d'oggi", quella che vige appunto nelle economie domestiche dei nostri tempi (marginale 3089 DIG).

 

Per ognuna di queste attività comunque, l'impegno può essere distribuito sull'arco del tempo (vedi marginale 3089) così da diventare sostenibile; si possono pertanto alternare delle pause tra un compito e l'altro: questo comporterà un minor rendimento, come sostenuto dalla collega, ma altresì una sostanziale autonomia nell'esecuzione.

 

Del minor rendimento, peraltro, non si tiene conto nel caso in cui lo si sia già considerato in altre attività (marginale 3083). La collega ha voluto valutare anche il maggior impiego di tempo visto che la signora avrebbe potuto avere, nell'alternanza delle posture e con una differente organizzazione del lavoro, minore efficienza rispetto a prima del danno.

 

II fatto poi che la collega abbia usato la parola "saltuariamente" riferendola alle pulizie di "fino" è riconducibile alla frequenza con cui generalmente, in ogni economia domestica, vengono eseguite: proprio perché "di fino" è infatti consuetudine eseguirle di tanto in tanto e non a cadenza settimanale.

In queste attività la signora potrebbe incontrare impedimenti, secondo le limitazioni descritte, nel sollevare ripetutamente le braccia sopra l'orizzontale (nella pulizia dei pensili per esempio), situazione che giustifica una percentuale d'incapacità del 10% in virtù della frequenza dell'operazione sull'attività complessiva.

 

Nel complesso reputo che, considerato il 10% valutato dalla collega per il minor rendimento e le limitazioni nelle pulizie di fino (10%), l'impedimento complessivo nell'alimentazione non possa essere superiore al 20%.

Si ricorda altresì che in questa percentuale è considerato anche l'aiuto dei familiari che, come detto sopra, devono offrire collaborazione laddove necessaria (ad esempio nell'apparecchiare, sparecchiare, sollevare stoviglie pesanti).

 

 

5.1.3   Pulizie

 

Importanza assegnata

20%

Grado di impedimenti

50%

Grado di invalidità

10%

 

Talune attività di pulizia, come lo spolvero dei mobili, il rigoverno delle vaschette, il riordino possono essere eseguite senza sforzi eccessivi dall'assicurata, nel rispetto appunto dei limiti funzionali sopra descritti. Si tratta di compiti che non comportano il sollevamento di pesi, la rotazione/flessione del rachide e che possono essere effettuati poco alla volta, appunto con le dovute pause.

Per contro altre attività, come la pulizia dei pavimenti, dei vetri, il cambio delle lenzuola e tutte le pulizie a fondo della casa comportano uno sforzo maggiore che l'assicurata non può eseguire in misura prolungata. La diversa organizzazione del lavoro (rigovernare una camera alla volta per esempio) potrebbe essere utile ma non è certo che sia risolutiva, un aspetto che può essere chiarito solo medicalmente e che, per contro, nella descrizione data dall'SMR non emerge.

 

Parimenti, c'è da attendersi - e questo vale per tutti gli ambiti domestici - che i familiari offrano una parziale collaborazione, che collaborino all'ordine domestico e che i figli si occupino del cambio delle lenzuola e della cura della propria camera, com'è ormai consuetudine vigente al giorno d'oggi.

 

Considerati entrambi gli aspetti, ritengo che una percentuale del 50% sia maggiormente rispettosa dei limiti descritti medicalmente.

 

 

5.1.4   Spese

 

Importanza assegnata

10%

Grado di impedimenti

10%

Grado di invalidità

1%

 

Non entro nel merito dei commenti del rappresentante legale dell'assicurata circa "la fervida fantasia dell'autrice del racconto": la collega __________ ha infatti riportato le dichiarazioni rese dall'assicurata nel corso dell'incontro com'è prassi dell'ufficio.

 

Il medico SMR non descrive difficoltà di deambulazione ma unicamente nel trasporto dei pesi. Come per altri punti - ed è superfluo soffermarsi ancora - è auspicabile la collaborazione dei familiari nel portare carichi pesanti, collaborazione che avviene generalmente in ogni nucleo.

Va inoltre ricordato come l'assicurata possa fare la spesa con diverse modalità (più volte alla settimana) e oltremodo distribuire il carico su un numero maggiore di borse o infine, come fa attualmente, servirsi della borsa carrello.

 

Non si vede motivo alcuno, pertanto, per modificare la percentuale proposta dalla collega (10%), che tiene conto sia dei limiti che delle concrete possibilità di ovviare agli impedimenti.

 

 

5.1.5   Bucato

 

Importanza assegnata

20%

Grado di impedimenti

30%

Grado di invalidità

6%

 

L'assicurata dispone di un proprio elettrodomestico che le consente di organizzare il bucato e adattarlo alle sue esigenze e capacità. Il carico inoltre non è eccessivo visto che entrambi i figli, maggiorenni, provvedono personalmente alla propria biancheria (fatto senz'altro esigibile, data l'età).

 

II problema si pone principalmente per lo stiro, che l'assicurata asserisce essere problematico al punto da portare in lavanderia i capi delicati. Pur facendo notare che è consuetudine di ciascuno ricorrere alla lavanderia quando si tratta di capi delicati, ritengo che vi siano mezzi e modalità di lavoro che ancora non sono state percorse: l'uso della pressa per esempio, che consentirebbe alla signora RI 1 di stirare stando seduta, ma anche alternare le posture davanti all'asse o, ancora, distribuire l'attività sull'arco della settimana o della giornata facendo delle pause all'insorgenza dei dolori.

Come detto il carico non è tale da impedire alla signora di stirare poco alla volta, un po' ogni giorno, evitando in tal modo il sovraccarico sia per il rachide che per le mani - a differenza di quanto sostenuto dal legale dell'assicurata. La collega in ogni caso ha tenuto in debito conto le difficoltà della signora nella percentuale proposta per quel che concerne lo stiro (pur valutando una percentuale minima d'impedimento).

 

Parimenti le attività di maglia e cucito non sono state dichiarate nel corso del colloquio, ma si presuppone che, dato l'impegno lavorativo della signora e il carico familiare, avessero un ruolo modesto e comunque marginale. In caso contrario l'assicurata dovrebbe fornire dettagli più significativi sull'impegno assunto prima del danno, dettagli che possano essere tenuti in considerazione in questa sede.

 

Riconfermo, nel complesso, la percentuale espressa dalla collega (30%).

 

 

5.1.7   Giardino e cura dell'orto

 

Importanza assegnata

5%

Grado di impedimenti

80%

Grado di invalidità

4%

 

Volendo tener conto delle dichiarazioni a posteriori della signora RI 1, reputo che l'importanza da assegnare a questo ambito sia unicamente del 5%: nelle informazioni rese in sede ricorsuale, l'assicurata non precisa né le dimensioni dell'orto né i lavori svolti, dettagli sui quali invece ci si sofferma regolarmente in sede di inchiesta.

In ogni caso si tratta di un'attività svolta verosimilmente nei mesi estivi e che pertanto ha un peso marginale sull'attività complessiva (5% appunto) come proposto dal legale dell'assicurata.

 

Appare invece assai poco credibile che la signora si facesse carico di tutti i lavori nell'orto, anche di quelli più impegnativi come la vangatura e la zappatura, come lasciano presupporre le dichiarazioni dell'assicurata; in tal caso, sarebbe stato esigibile attendersi che in quelle attività intervenissero i familiari o personale specializzato.

 

Pur considerando pertanto l'impegno della signora, ritengo che le limitazioni siano tali da impedire per gran parte la cura di un orto, anche se si può altresì riconoscere che potrebbe ancor oggi innaffiare e raccogliere la verdura (in tal caso mettendosi in ginocchio).

L'attività del giardinaggio, per quanto pesante ed impegnativa, può essere eseguita in tempi e con modalità che non soggiacciono al criterio dell'efficienza ma del piacere; ritengo pertanto che si possa riconoscere una percentuale del 80% ma non completa come vorrebbe la ricorrente.

 

Nella conduzione dell'economia domestica, infine, la signora non incontra difficoltà alcuna, come indicato dalla collega.

 

La percentuale complessiva proposta, tenuto conto del limiti funzionali medicalmente descritti nonché delle dichiarazioni rese dall'assicurata in sede ricorsuale, risulta essere pertanto del 29%." (Doc. VII/bis)

 

                             2.13.   Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale __________ nell’inchiesta del 31 marzo 2006 ha stabilito una limitazione complessiva del 17,5% (cfr. consid. 2.11.).

                                         Nell’indagine è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

                                        

                                         In sede ricorsuale il patrocinatore di RI 1 ha fornito alcune personali interpretazioni delle mansioni che l’assicurata potrebbe o meno espletare con riferimento ai suoi limiti funzionali.

                                         Si menziona a titolo esemplificativo la circostanza, contestata, che vi siano strumenti con impugnatura ergonomica e piccoli elettrodomestici che consentirebbero all’insorgente di eseguire quelle attività in cui è limitata nella manipolazione fine (cfr. doc. IV, VII bis) o ancora, che a causa dei disturbi alle braccia e alle mani talune mansioni risultano più gravose di quanto ritenuto dall’assistente sociale (doc. IV, VII bis).

 

                                         L’insorgente ha quindi fissato una differente percentuale di impedimento per quanto riguarda il punto 5.1. (conduzione dell’economia domestica), 5.2. (alimentazione), 5.3. (pulizia dell’appartamento), 5.4. (spesa e acquisti diversi) e 5.5. (bucato, confezione e riparazioni di indumenti), senza però supportarla con concreti elementi oggettivi.

 

                                         Numerose constatazioni poste dalle assistenti sociali, e contestate dall’avv. RA 1, si fondano sulle dichiarazioni stesse dell’assicurata. Si cita in particolare l’affermazione secondo cui “il marito e/o la figlia potrebbero occuparsi sempre dello sparecchiare la tavola, del riordino della cucina e del rigoverno delle stoviglie” (cfr. doc. I; doc. AI 15-4), o l’asserzione che le pulizie sono saltuariamente delegate ad un aiuto domestico a pagamento (doc. I; doc. AI 15-4) o ancora che il marito accompagnava l’assicurata a fare la spesa settimanale anche,  quando era in buona salute (doc. I; doc. AI 15-5).

 

                                         Comunque il TCA ha ritenuto necessario sottoporre alcuni quesiti all'assistente sociale che ha effettuato l'inchiesta a domicilio.

                                         Al suo posto ha risposto il 17 marzo 2009 l'assistente sociale __________, la quale ha apportato alcune modifiche al precedente rapporto, in particolare al punto 1.2 (alimentazione) e 1.3 (pulizie), dove il grado di impedimenti viene elevato al 20% nel primo caso (era al 10%) e al 50% nel secondo (era al 30%).

 

                                         Per quanto riguarda le rimanenti attività l’assistente sociale ha unicamente apportato alcune precisazioni e correttivi a quanto aveva proposto la collega precedente, in particolare aggiungendo la valutazione riguardante il giardino e la cura dell’orto (80% di grado di impedimento e 5% di importanza assegnata).

 

                                         Globalmente la percentuale d’invalidità complessiva è stata         quindi corretta al 29% (doc. VII bis).

 

                                         Questa seconda valutazione può essere fatta propria dal TCA.

 

                                         Va comunque rilevato che il modo di procedere dell’UAI non è esente da critiche. Questo Tribunale ritiene infatti importante che, in questo tipo di indagini, la medesima assistente sociale che ha proceduto alla ripartizione percentuale delle singole attività domestiche e al confronto delle mansioni di casalinga ancora accessibili all’assicurata con quelle che può eseguire una persona sana (esaminando, in particolare se la richiedente ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità lavorativa mediante una diversa ripartizione dei compiti) si esprima poi sulla percentuale d’invalidità complessiva. La stessa persona deve peraltro rispondere personalmente ad eventuali critiche formulate al suo rapporto.

 

                                         Nella presente fattispecie, alle domande poste dal TCA all’assistente sociale __________ ha risposto una sua collega “in sostituzione” (cfr. doc. VII bis), quest’ultima ha peraltro apportato al primo rapporto delle modifiche sostanziali.

                                     

                                         Già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

                                         Per quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dalle assistenti sociali, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu, malgrado più volte criticato dal rappresentante della ricorrente (doc. I e IX), permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito e dei figli della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.

 

                                         A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

 

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dalle assistenti sociali, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nei due rapporti d’inchiesta.

Questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 29%, non essendoci, sulla base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.

 

 

                             2.14.   Per quanto riguarda l’attività di salariata, visto quanto esposto al consid. 2.9.2., appurato che la ricorrente è abile al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente occupazione di assistente medico, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), questa Corte ritiene che, come indicato dall’UAI, l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).

 

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

 

                             2.15.   Viste le quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 39,5% (50 X 50% + 50 X 29%), in applicazione del metodo misto, arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41): "Demnach ist in Zukunft bei einem Ergebnis bis x,49... % auf x % abzurunden und bei Werten ab x,50... % auf x+1 % aufzurunden, was den Invaliditätsgrad ergibt.", percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità contrariamente a quanto ritenuto dall’UAI nella decisione su opposizione del 30 aprile 2008.

 

                                         Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurata ha diritto a un quarto di rendita dal 1° maggio 2004.

 

 

                             2.16.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione su opposizione del 30 aprile 2008 è annullata.

                                         §§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurata un quarto di rendita a far tempo dal 1° maggio 2004.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti