Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 aprile 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, di professione autista-commerciante, nel mese di ottobre 2001 aveva presentato una prima domanda di prestazioni, respinta dall’Ufficio AI con decisione del 2 aprile 2003 e, in seguito all’opposizione dell’assicurato, con decisione su opposizione del 26 giugno 2003 (doc. 35/1-6).
Tale decisione, impugnata dall’assicurato, è stata poi confermata dal TCA con sentenza 32.2003.69 del 30 marzo 2004, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 48/1-18).
Nel mese di maggio 2004, l’assicurato, per il tramite del suo medico curante, dr. __________, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, a causa di un peggioramento del suo stato di salute. Dopo avere sottoposto l’assicurato ad un esame peritale presso il SAM, con decisione del 17 settembre 2004, poi confermata con decisione su opposizione del 15 luglio 2005, l’UAI ha rifiutato il diritto a prestazioni, visto il grado di invalidità inferiore al 40% (doc. 80/1-7).
Anche questa decisione, impugnata dall’assicurato, è stata confermata dal TCA con sentenza 32.2005.152 del 7 luglio 2006, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 90/1-20).
In data 2 aprile 2007, per il tramite del dr. __________, l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute sia dal profilo psichiatrico, che da quello reumatologico-ortopedico (doc. 95-1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 22 febbraio 2008 (doc. 110/1-2), poi confermato con decisione del 28 aprile 2008, l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, appurato un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. 120/1-4).
1.2. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’RA 1 ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di un quarto di rendita di invalidità.
Egli ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (I).
Sostanzialmente il patrocinatore del ricorrente ha contestato che l’assicurato possa essere considerato ancora abile al lavoro all’80% in attività adeguate, indicando che “evidentemente i medici del SMR non hanno considerato tutte le particolarità della situazione fisica e psichica del ricorrente. In caso contrario avrebbero dovuto forzatamente concludere che il ricorrente presenta una capacità lavorativa di gran lunga inferiore al 60%”.
Il patrocinatore ha inoltre criticato la percentuale di riduzione del reddito statistico accordata dalla consulente IP, pari al 20%, che a suo avviso avrebbe invece dovuto essere del 25%, ciò che avrebbe portato ad un grado di invalidità del 40%, con conseguente diritto ad un quarto di rendita di invalidità (I).
1.3. L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito la correttezza sia della perizia del SAM, sia della valutazione della consulente IP, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).
1.4. In data 8 luglio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (XI + bis).
1.5. Con scritto del 19 agosto 2008 il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al TCA di acquisire agli atti la presa di posizione del dr. __________, che sarebbe stata trasmessa al Tribunale direttamente dallo stesso medico curante (XII).
Con scritto del 25 agosto 2008, il dr. __________ ha attestato che lo stato di salute dell’assicurato non è compatibile con la ripresa di un’attività lavorativa, a causa soprattutto del netto peggioramento dello stato psichico (XIV).
Tale documento è stato trasmesso all’amministrazione (XV), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), quella cardiologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 26 settembre 2007, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “▪ sindrome panvertebrale cronica con componente spondilogena in alterazioni degenerative della colonna cervicale e lombare (uncartrosi C4/C5 e C6/C7, condrosi dorsale L4/L5, spondilosi plurisegmentali); disturbi statici del rachide; cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo; decondizionamento muscolare; ▪ periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra;
▪ epicondilopatia omeroulnare a destra” (doc. 104-25).
Lo specialista ha sottolineato che mettendo a confronto l’intensità della sintomatologia algica riferita come invalidante dall’assicurato, con le patologie oggettivabili all’esame clinico e sulla base delle radiografie a disposizione, si nota una chiara discrepanza, in quanto i referti obiettivi in gran parte non riescono a spiegare i dolori lamentati (doc. 104-27).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura dei 2/3 nella sua precedente attività di autista commerciale, a partire dal giorno dell’infortunio subito nell’aprile 2006, a causa della periartropatia omeroscapolare a destra. Lo specialista ha infatti spiegato che la precedente attività richiede, oltre al sollevamento e al trasporto di carichi oltrepassanti i limiti di peso esigibili, anche un utilizzo senza limiti funzionali del braccio dominante destro. Lo specialista ha aggiunto che la patologia alla spalla destra comporta pure un’incapacità alla guida di un’automobile privata, poiché tale atto richiede movimenti ripetitivi, anche contro resistenza con il braccio destro, con movimenti di flessione della spalla destra oltrepassanti i 90°. Il dr. __________ ha comunque puntualizzato che “ovviamente, una volta guarita la periartropatia omeroscapolare a destra, l’assicurato è di nuovo abile al lavoro per la sua ultima attività esercitata, nella misura del 100%, a condizione che non debba partecipare al carico e scarico di oggetti pesanti” (doc. 104-28).
Il dr. __________ ha invece ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100%, in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali. A tal proposito, lo specialista ha indicato:
" (...)
Per quanto riguarda la capacità funzionale residua attuale, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi con il braccio destro, mai pesi oltre i 10 kg con il braccio destro, di rado sollevare pesi tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi con il braccio sinistro; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio sinistro, spesso pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio sinistro, mai sollevare pesi sopra l'altezza del petto con il braccio destro. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa che non richiedono l'utilizzo del braccio destro, spesso effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata.
L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli. (...)" (Doc. 104-27)
L’aspetto cardiologico è invece stato vagliato dal dr. __________, Capo-servizio del Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale, nel suo rapporto peritale dell’8 ottobre 2007, ha posto le diagnosi di “ipertensione arteriosa verosimilmente essenziale; leggera ipertrofia ventricolare sinistra concentrica verosimilmente di origine ipertensiva; oppressioni toraciche recidivanti di origine indeterminata” (doc. 104-31).
Lo specialista ha rilevato che, dal profilo strettamente cardiologico, l’assicurato può effettuare al 100% professioni con impegno fisico leggero, mentre sono sconsigliate attività con impegno fisico pesante, come quella svolta in passato di muratore, vista l’ipertensione labile con sovente puntate ipertensive, anche in assenza di una ischemia miocardica. Pure inidonee sono attività che implichino dei rischi su altezze, in equilibrio ed in condizioni di stress.
Il dr. __________ ha invece indicato che per attività che richiedano un impegno fisico moderato, prima di potersi esprimere sulla capacità lavorativa occorrerebbe escludere oggettivamente un’ischemia miocardica (doc. 104-32).
Il dr. __________ ha precisato:
" (,..)
Dal lato strettamente cardiaco il paziente è attualmente idoneo allo svolgimento di attività professionali con impegno fisico leggero e questo al 100%. Per professioni con impegno fisico moderato è necessario come ho esposto sopra escludere prima un'ischemia miocardica dopodiché è da considerarsi idoneo anche per una tale professione. È da considerarsi invece non idoneo allo svolgimento di professioni con impegno fisico pesante e questo a causa dell'ipertensione con ripetute crisi ipertensive. Per professioni che implicano rischio su altezze, in equilibrio e in condizioni di stress, è pure da considerare definitivamente non idoneo a causa dell'ipertensione, delle crisi ipertensive e dei medicamenti che assume. Per quanto riguarda la guida professionale, dal lato cardiaco è attualmente da considerarsi non idoneo. Per l'idoneità è necessario dapprima escludere un'ischemia miocardica significativa all'origine delle precordialgie atipiche; in secondo luogo, tenuto conto della diagnosi differenziale seppur poco probabile di una cardiopatia ipertrofica, è ancora necessario eseguire una registrazione holter per escludere tachicardie ventricolari e una prova da sforzo per escludere ipotensione da sforzo (e cioè per l'idoneità alla guida professionale è necessario escludere fattori di rischio di morte improvvisa).
In conclusione in questo paziente ritengo attualmente un'idoneità professionale dal lato cardiaco teorico allo svolgimento di professioni con impegno fisico leggero e che non implicano attività pericolose e che non implicano la guida professionale. Consiglio di completare le indagini con una prova da sforzo per dimostrare l'assenza di ischemia (e questo indipendentemente da ragioni professionali) e con una registrazione holter (stratificazione rischio nell'ipotesi seppur poco probabile di cardiopatia ipertrofica). Se dal lato professionale vengono considerate attività con impegno fisico moderato è necessario escludere un'ischemia e se viene considerata la guida professionale è necessario, oltre ad escludere l'ischemia, escludere fattori di rischio di morte improvvisa (completando le indagini con holter e prova da sforzo) nell'ambito della ipotetica cardiopatia ipertrofica.
Egli è invece da considerare definitivamente non idoneo per professioni con impegno fisico pesante o professioni pericolose." (Doc. 104-33)
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 20 settembre 2007, ha posto la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0)” (doc. 104-21).
Dal profilo strettamente psichiatrico, lo specialista ha considerato l’assicurato abile al lavoro all’80% in qualsiasi attività (doc. 104-21).
Il dr. __________ si è così espresso:
" (...)
Valutazione e conclusione
Si tratta di un 59enne di origine siciliana, di mestiere muratore, che alla fine degli anni '60 arriva in Svizzera e lavora in modo piuttosto irregolare e per periodi difficilmente quantificabili, in quanto le sue indicazioni sono piuttosto confuse, come manovale, autotrasportatore, rivenditore di mobili e in altre saltuarie brevi occupazioni.
Nel corso degli anni lamenta una serie di disturbi clinici come diabete mellito, ipertensione arteriosa e cardiopatia ipertensiva, è costretto ad un intervento chirurgico di nefrectomia parziale a sinistra per carcinoma, frequenti lombosciatalgie e dolori alla spalla destra diagnosticati nell'ambito di una tendinopatia del sovraspinato ed infraspinato. Per tali problematiche cliniche a ottobre 2001 smette di lavorare e avanza una richiesta di prestazioni AI che dopo ripetute valutazioni, anche pluridisciplinari, gli vengono rifiutate.
Probabilmente a causa della difficoltà a reinserirsi nuovamente in un ciclo lavorativo normale per l'avanzare dell'età e sopraffatto da sempre più pervasive preoccupazioni economiche sviluppa un quadro depressivo ad andamento recidivante nell'ambito del quale le ricadute sono generalmente sostenute dai vari rifiuti alle proprie pretese assicurative e di rendita.
Ripercorrendo la storia clinica del peritando si ha l'impressione che la situazione sia stata gestita male già dall'inizio e che il fatto di rimanere in inabilità lavorativa completa per un periodo prolungato abbia favorito le sue tendenze regressive. Con deficitarie capacità di mentalizzazione della situazione, derivate da scarse risorse personali e culturali, finisce per rimanere coartato sulla propria condizione di malessere soggettivo, sviluppa l'idea di non essere più in grado di lavorare ed in quanto tale finisce per irrigidirsi nella convinzione di avere diritto a godere di una rendita di invalidità senza interrogarsi sulle proprie reali capacità di rientrare nel mondo del lavoro attivo ed esercitarle.
Nel corso dell'attuale valutazione psichiatrica è emerso un quadro depressivo di lieve gravità, senza segni deponenti per un disturbo di personalità o per una patologia psichiatrica maggiore, condizione ipotimica che è chiaramente reattiva alla situazione di insicurezza esistenziale e alle comprensibili paure riguardanti le proprie condizioni finanziarie. Nel corso di tutti questi anni però il peritando non ha mai fatto nulla di realmente concreto per alleviare questo stato di malessere mentre continua a manifestare pretese di presa a carico da parte delle istituzioni ed è significativo a tale proposto il fatto che nonostante le proprie lamentazioni cliniche egli abbia sempre trovato l'energia necessaria per attivarsi nelle proprie richieste di rendita.
In considerazione dell'assenza di una sintomatologia depressiva significativa il peritando è pertanto da considerare abile, per esclusive cause psichiche, in misura di almeno l'80% nelle attività precedentemente esercitate ed in qualsiasi altra occupazione lucrativa." (Doc. 104-21)
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 29 ottobre 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra; sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome panvertebrale cronica su componente spondilogena, alterazioni degenerative della colonna cervicale e lombare (uncartrosi C4-C5 e C6-C7, condrosi dorsale L4-L5, spondilosi plurisegmentali), disturbi statici del rachide, cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo, decondizionamento muscolare; epicondilopatia omeroulnare a destra; ipertensione arteriosa verosimilmente essenziale con leggera ipertrofia ventricolare sinistra concentrica; oppressioni toraciche recidivanti d’origine indeterminata; diabete mellito tipo 2 B con sovrappeso (BMI 26.4 ca), scompenso glicemico cronico, incipiente polineuropatia periferica; carcinoma chiaro cellulare pT1a pN0 M0 G2 a sinistra con pregressa nefrectomia parziale (14.10.2004), nessun segno di recidiva ai controlli del 2007; iperplasia prostatica grado I-II; dermatite ai piedi (micosi?)” (doc. 104-10+11).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro all’80% (da intendersi come presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto) in un’attività leggera, piuttosto sedentaria, adeguata ai suoi limiti funzionali (doc. 104-15). I medici del SAM hanno per contro ribadito, come già indicato nella precedente perizia del 20 aprile 2005, che sono sconsigliabili sia l’attività di muratore e altre attività pesanti - soprattutto a causa del problema cardiocircolatorio e del problema reumatologico – sia quella di autista commerciale – a causa dei problemi alla spalla destra.
I medici del SAM hanno invece rilevato di non potersi esprimere sulla capacità lavorativa dell’assicurato in attività che richiedano un impegno fisico moderato, visto che, a causa del rifiuto dell’interessato di sottoporsi ad una cicloergometria, non è stato possibile escludere l’esistenza di una ischemia cardiaca. Essi hanno aggiunto che sarebbero consigliabili una ecografia da sforzo o una scintigrafia con stress farmacologico e un holter delle 24 ore, lasciando al medico di famiglia la facoltà di decidere circa la necessità di questi accertamenti.
Infine, essi hanno indicato che “la capacità lavorativa dell’80% è presente da parecchio tempo e non si può codificare un sostanziale peggioramento rispetto alla precedente perizia SAM redatta il 20 aprile 2005. Per il problema alla spalla destra si può codificare un’incapacità lavorativa di circa un mese per le cure (periodo, basandoci sull’anamnesi, da collocarsi in aprile-maggio 2006)” (doc. 104-15).
Nel rapporto medico del 6 dicembre 2007, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi principali di “periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito; sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve” e dopo avere indicato i limiti funzionali dell’interessato – indicando che egli può svolgere un’attività leggera, piuttosto sedentaria, che richieda di portare pesi al massimo di 10 kg col braccio destro e di dover alzare al massimo pesi di 5-10 kg talvolta; senza dovere usare macchine pericolose; senza dovere lavorare in posti pericolosi; con possibilità di introdurre brevi pause per poter seguire una dieta diabetica; eventualmente un’attività che richieda un impegno fisico moderato, ma solo dopo avere effettuato gli accertamenti cardiologici necessari, che sono stati rifiutati dall’interessato in sede SAM (doc. 106-2) - ha osservato:
" (...)
Trattasi di ulteriore domanda di prestazioni
59 enne di origine italiana, fornaio e muratore.
Nel marzo 2005 prima volta presso il SAM ove viene decretato abile al lavoro in misura dell'85% in attività leggera, contro la cui decisione l'A. fece ricorso senza successo.
Il curante dr. __________ parla nell'aprile 2007 di peggioramento, sindrome anginosa e degradamento della stato psichico oltre alle algie al cingolo scapolare dx.
Il medico SMR ha richiesto perizia SAM, dalla quale si evincono nei riquadri appositi i limiti della capacità lavorativa in base ai rapporti pervenutici.
Basilarmente si assiste ad una stazionarietà dello stato generale di salute del paziente, ma come sottolinea il cardiologo Dr. __________ non è possibile al momento valutare se l'Assicurato sia affetto da un'eventuale cardiopatia ischemica, a causa del rifiuto del paziente di sottoporsi alla cicloergometria." (Doc. 106-3)
2.5. In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione di rifiuto delle prestazioni dell’amministrazione, senza tuttavia produrre nuovi referti medici a comprova della sua presunta capacità lavorativa inferiore al 60%.
Solo in corso di causa, il suo curante, dr. __________, specialista FMH in medicina interna, ha trasmesso al TCA il seguente scritto, datato 25 agosto 2008:
" Lo stato di salute attuale del paziente non è sicuramente compatibile con la ripresa di un'attività lavorativa. Oltre alle patologie reumatologiche e cardiovascolari vi è attualmente un netto peggioramento dello stato psichico con un grave stato ansioso-depressivo associato a idee suicidali. L'ho visto per questa patologia in urgenza il 1.08.2008. Ho quindi dovuto intensificare la terapia antidepressiva con Sertralin 50 mg al giorno e Tranxilium 3-4 volte 20 mg al giorno. In queste condizioni il paziente è sicuramente inabile al lavoro e necessita di una presa a carico psichiatrica." (Doc. XIV)
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM il 29 ottobre 2007, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame cardiologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di autista, così come in attività pesanti, ma è da ritenere pienamente abile al lavoro in attività leggere (doc. 104-33).
Il dr. __________ non ha invece potuto esprimere una valutazione a proposito della capacità lavorativa in attività che richiedano uno sforzo fisico moderato, dato che l’assicurato ha rifiutato di sottoporsi ad un esame di cicloergometria, necessario per poter escludere la presenza di una ischemia miocardica. Lo specialista ha tuttavia osservato che, qualora dovesse venire esclusa tale patologia, l’assicurato sarebbe da considerare abile anche in attività che implichino sforzi moderati (doc. 104-32).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli è inabile al lavoro nella misura dei 2/3 nella sua precedente attività di autista commerciale, a causa della periartropatia omeroscapolare a destra, ma è da ritenere abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 104-27+28).
Il dr. __________ ha inoltre evidenziato che vi è una discrepanza molto importante tra l’intensità della sintomatologia algica riferita dall’interessato e i reperti oggettivi a livello clinico e strumentale (doc. 104-27).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
L’assicurato si è infatti limitato a produrre, in corso di causa, un referto del 25 agosto 2008 del dr. __________, che attesta tuttavia un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato per motivi psichiatrici (doc. XIV, il corsivo è della redattrice).
Infine, sempre nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto, in data 20 settembre 2007, ad un approfondito esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli presenta una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0), che lo rende inabile al lavoro all’80% (cfr. doc. 104-21).
Queste conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche con influsso maggiore sulla capacità lavorativa residua, possono essere fatte proprie dal TCA.
Secondo il TCA lo scritto del 25 agosto 2008 del dr. __________ - steso peraltro da un medico non specialista in psichiatria, generico, privo di diagnosi secondo una classificazione riconosciuta - non adempie ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.6.) e non è quindi atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM.
Al riguardo, il TCA sottolinea che, come citato in precedenza (cfr. consid. 2.3.), in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente”.
Inoltre, in una sentenza STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici.
Va pure rilevato che per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto, il referto del 25 agosto 2008 del dr. __________ fa comunque riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato posteriore alla decisione impugnata e dunque, anche per questa ragione, non è rilevante nella presente procedura. Alla luce del suo contenuto, tuttavia, gli atti vengono trasmessi all'amministrazione affinché dia avvio a una procedura di revisione d’ufficio (cfr. al riguardo: art. 87 cpv. 2 OAI e art. 88 cpv. 1 OAI).
Giova ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente professione di autista, ma è da considerare abile al lavoro a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 20%, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.8. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Dato che nella precedente sentenza 32.2005.152 del 7 luglio 2006 è stata effettuata una valutazione economica con riferimento agli anni 2004 e 2005 e che la capacità lavorativa residua dell’assicurato da allora è rimasta sostanzialmente stazionaria, nel caso di specie il confronto dei redditi va operato in relazione agli anni 2006 e 2007 (ultimi dati disponibili).
Al riguardo, il TCA rileva che in entrambi i casi si giunge alla medesima conclusione, ritenuto che sia il reddito da valido, sia quello da invalido, vanno determinati sulla base dei dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 e, di conseguenza, il grado di invalidità dell’assicurato in attività leggere adeguate corrisponde alle percentuali di riduzione applicate (con riferimento alla capacità lavorativa residua dal profilo medico e per tenere conto delle circostanze personali).
2.9. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 60'000.- (cfr. doc. 108-2), conformemente a quanto stabilito dal TCA nelle precedenti sentenze.
Al riguardo il TCA rileva che, come già indicato nel rapporto del 1° aprile 2003 e confermato dal TCA con sentenza del 30 marzo 2004 e del 20 aprile 2005, essendo difficoltoso stabilire il reddito da valido dell’assicurato (il quale ha svolto svariate attività), quest’ultimo va determinato sulla base dei dati statistici.
In base ai dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, in attività semplici e ripetitive, l’assicurato avrebbe potuto conseguire fr. 59'197.32 nel 2006 e fr. 60’226.07 nel 2007.
2.10. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11.1; STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008)
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.
Riportato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).
Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr. 60'226.07.
Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 48’180.86 (fr. 60'226.07 ridotti del 20%).
2.11. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.12. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 20%, così giustificata: “una riduzione del 10% per attività leggera e del 10% in considerazione dell’età e del lungo periodo d inattività” (doc. 108-3).
L’assicurato ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa, che avrebbe invece dovuto essere pari al 25%, per tenere conto della totale assenza di formazione dell’interessato (I).
Rispondendo ad un’esplicita richiesta dell’UAI, nel rapporto complementare del 21 aprile 2008 la consulente IP ha osservato:
" (...)
Nel precedente rapporto CIP si era proceduto con una riduzione del 10% per attività leggera e del 10% in considerazione dell'età e del lungo periodo di inattività. L'avvocato RA 1 chiede una riduzione complessiva del 25% considerando la totale assenza di formazione del signor RI 1 che renderebbe ulteriormente difficoltosa la ricerca di un'attività adeguata.
A tal proposito si fa notare che le attività lavorative ritenute adeguate sono lavori che possono essere svolti senza una formazione specifica essendo attività non qualificate. Si fa inoltre notare che la possibile componente sfavorevole legata all'età non è di per sé un motivo di riduzione a priori. Secondo il TFA questo fattore è compensato dal fatto che il datore di lavoro tiene conto dell'esperienza acquisita.
Rammentiamo che il TFA ha giudicato, in una sentenza del 28 luglio 1999, "per quello che concerne l'età, l'aumento salariale subisce un rallentamento nel corso degli anni" (RSS 1994 p. 23). Risulta dalla tabella A 4.2.1 (RSS 1994 p. 87ss) che la somma dei salari registra un aumento costante in tutte le categorie d'attività fino all'età di 62/65 anni, anche se la curva tende a flettere a partire dall'età di 40/49 anni. Un confronto dei valori mediani, validi per gli uomini, mostra inoltre che la crescita dei salari in ragione dell'età nelle attività semplici e ripetitive è nettamente meno tangibile che nel gruppo dei lavori pesanti ed esigenti. Stabilito che il fattore età non causa diminuzioni salariali in nessuna delle categorie professionali catalogate, non esiste alcun motivo per consentire una riduzione supplementare in ragione di quest'ultima (VSI 6/1999, p. 251).
Nel caso concreto, nonostante quanto indicato sopra si è comunque ritenuto opportuno effettuare una riduzione del 10% tenendo in considerazione le possibili difficoltà di reinserimento professionale per i motivi indicati sopra. La mancanza di scolarizzazione non risulta essere un motivo sufficiente per giustificare un aumento di riduzione del 5% in quanto si è valutata la situazione nella sua globalità come indicato anche dal TCA. Va inoltre segnalato che per quanto riguarda la riduzione per attività leggera si è accordata la riduzione massima del 10% pur non essendo pienamente nei parametri per concedere tale riduzione come indicato nella tabella sottostante:
Uomini
|
kg |
Percentuale |
|
Fino a - 4.99 |
10 - 8% |
|
5 - 9.99 |
8 - 5% |
|
10 - 14.99 |
5 - 3% |
|
15 - 19.99 |
3 - 1% |
|
20 |
0 |
Come indicato, in considerazione del fatto che I'A. può alzare al massimo pesi di 5-10 kg la riduzione indicata sarebbe dovuta essere compresa tra il 5 e l'8%.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la riduzione complessiva del 20% risulti essere adeguata e comprensiva di tutti gli elementi che potrebbero incidere sul reddito da invalido. Si ritiene dunque che la conclusione inerente un grado Al del 37% debba essere confermata." (Doc. 119-1+2)
Nonostante queste precisazioni della consulente incaricata, in sede ricorsuale il patrocinatore dell’interessato ha ribadito la richiesta di applicazione di una riduzione percentuale del 25% (doc. I).
Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 20% (per tener conto dell’attività leggera, dell’età e della prolungata inattività lavorativa) stabilita dalla consulente IP nel rapporto del 7 gennaio 2008 (doc. 108-3) e ribadita nel rapporto complementare del 21 aprile 2008 (doc. 119-1).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6). Anche nella precedente sentenza 32.2005.152 del 7 luglio 2006 il TCA ha fatto propria la riduzione del 20% stabilita dall’amministrazione (cfr. doc. 90-18).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un salario da invalido di fr. 60’226.07 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80%, ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'544.68 (fr. 48’180.86 - (fr. 48’180.86 x 20 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 60’226.07 (consid. 2.9.), emerge un tasso d’invalidità del 36%, percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Visto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che la consulente ha considerato che “tenuto conto dell’età e del curriculum scolastico e professionale del signor RI 1 non è possibile intravedere dei provvedimenti professionali che possano sensibilmente aumentare o recuperare la sua capacità di guadagno” (doc. 108-3).
Questo Tribunale rileva comunque che la consulente IP ha indicato che “si può comunque restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro “mini qualifica pratica ad hoc” della durata di 3-6 mesi (data da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno” (doc. 108-3).
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.14.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.14. Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
In casu, il ricorrente - il quale è già stato posto, con decisione del 13 maggio 2008, al beneficio dell’assistenza giudiziaria da parte della pretura di __________ (cfr. doc. A2 allegato al ricorso) - si trova certamente nel bisogno. L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi all'amministrazione affinché dia avvio a una procedura di revisione d’ufficio.
3. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
4. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti