Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
TB |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattrice: |
|
|||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2008 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 20 maggio 2008 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 18 agosto 2005, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione invalidità ha accolto l'opposizione di RI 1, nata nel 1968, ovvero ha riconosciuto dei provvedimenti professionali presso la __________ per frequentare il corso di laurea in studio di comunicazione visiva.
Per motivi di salute l'assicurata ha interrotto questo studio ed ha chiesto di potere frequentare un corso per ottenere la licenza di insegnante NIA (Neuromuskoläre integrative Aktion).
Il 24 novembre 2006 l'UAI, esperiti i necessari accertamenti medici, ha negato il riconoscimento di altri provvedimenti professionali come pure il diritto ad una rendita.
Il ricorso del 5 gennaio 2007 dell'assicurata è stato accolto da questo Tribunale con sentenza del 27 novembre 2007 (doc. AI 134, inc. n. 32.2007.8), in cui si è affermata la necessità che l'Ufficio AI procedesse ad un complemento istruttorio volto ad accertare l'esistenza di un eventuale peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente rispetto alle perizie del 2003, non essendo possibile ritenere verosimile la continuazione della riformazione professionale proposta dall'Amministrazione (cfr. consid. 2.10).
B. Sulla scorta del rinvio del TCA, il 19 febbraio 2008 (doc. AI 138) il medico SMR dell'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di sottoporre l'assicurata ad una valutazione peritale reumatologica e psichiatrica, per esperire le quali il 3 marzo 2008 ha incaricato il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (doc. A3) per esaminare l'aspetto psichico, mentre ha fissato per l'11 aprile 2008 l'accertamento medico ambulatoriale reumatologico presso il dr. med. __________ (doc. A2).
Il 6 marzo 2008 (doc. A6) il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali ha comunicato all'assicurata di presentarsi martedì 18 marzo 2008 alle 13.30 dalla dr.ssa med. __________ attiva presso l'Ospedale __________ (da rilevare che la dott. __________, dopo il diploma di medico nel 1980 in __________ ha conseguito la specialità, nel 1984, sempre in __________ ma non fa parte della FMH, v. www.doctorfmh.ch). La ricorrente ha avvertito di avere già un altro appuntamento quel giorno.
Il 10 marzo 2008 (doc. A7) il predetto Centro ha quindi fissato un altro appuntamento per martedì 1° aprile 2008, giorno in cui l'assicurata ha telefonato al medico chiedendo di spostare l'orario della visita avendo problemi a raggiungerla in tempo con i mezzi di trasporto pubblici (doc. AI 143).
A seguito di ciò, lo stesso 1° aprile 2008 (doc. A8) il CPAS ha così fissato per martedì 8 aprile 2008, alle ore 14.30, un terzo appuntamento sempre presso l'Ospedale di __________, al quale l'assicurata non si è presentata, essendo stata ricoverata presso la Clinica __________ di __________ dal 7 al 12 aprile 2008 (doc. A9).
Contestualmente, l'assicurata non si è nemmeno presentata alla visita reumatologica dell'11 aprile 2008 presso il dr. med. __________.
C. L'11 aprile 2008 (doc. A4) l'Ufficio assicurazione invalidità ha diffidato l'assicurata, la quale, a giustificazione della sua mancata presenza ad entrambe le visite peritali, il 21 aprile 2008 (doc. A5) ha trasmesso uno scritto in cui ha giustificato i rinvii per i tre appuntamenti. In particolare, ha affermato che il suo medico curante, che ha predisposto il ricovero, avrebbe contattato i due periti.
Viste le sue condizioni di salute e la problematica dei mezzi di trasporto, ha pertanto chiesto che le perizie siano svolte nel __________.
L'UAI ha interpellato il medico SMR, il quale ha affermato che queste giustificazioni non erano accettabili, visto che lo stato di salute dell'assicurata non le impediva di recarsi dai medici periti indicati (docc. AI 148 e 151).
D. Con decisione del 20 maggio 2008 (doc. A1) l'Ufficio assicurazione invalidità, fondandosi sull'art. 43 cpv. 3 LPGA, ha deciso la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni per ingiustificata mancata collaborazione dell'assicurata. Ciò ha comportato che il suo stato di salute e quindi la sua capacità lavorativa e di guadagno non hanno potuto essere determinati, non essendo sufficienti gli atti medici a disposizione. L'Amministrazione non ha quindi ritenuto valide le giustificazioni fornite dall'interessata per il tramite della madre, peraltro non munita di procura, dato che secondo il medico SMR i motivi addotti non sono motivi oggettivi che le impedivano di sottoporsi alle visite ordinate.
E. Il 13 giugno 2008 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata siccome arbitraria.
A suo dire, è incomprensibile che la giustificazione data secondo cui in quel periodo era ricoverata in clinica a causa di una grave complicazione del suo stato di salute, non sia stata ritenuta valida. Inoltre, nemmeno la si può colpevolizzare per non avere avvisato i periti, soprattutto alla luce del fatto che il suo medico curante ha ammesso di essersi dimenticato di avvertirli del suo ricovero. Infine, la lettera del 21 aprile 2008 è stata scritta da sua mamma, su sua precisa richiesta, non essendo essa stessa in condizioni psico-fisiche per procedere in tal senso.
Nella risposta del 18 luglio 2008 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha ribadito la sua posizione, rinviando ai pareri del medico SMR riguardo alla presunta impossibilità della ricorrente di sottoporsi agli esami peritali prescritti. Inoltre, la circostanza che il medico curante dr. med. __________ non ha avvisato i periti o l'Ufficio AI del ricovero dell'assicurata non ha trovato riscontro agli atti. Le giustificazioni addotte dalla mamma dell'insorgente sono infine state ritenute insufficienti.
Il 7 agosto 2008 (doc. VII) la ricorrente ha preso posizione sulle affermazioni dall'UAI.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Oggetto del ricorso è soltanto la validità della non entrata in materia da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità sulla domanda di (nuove) prestazioni dell'assicurata.
La valutazione, nel merito, del suo stato di salute e quindi della sua capacità lavorativa e di guadagno non può essere oggetto del presente ricorso, siccome il competente Ufficio non si è pronunciato in proposito mediante una decisione impugnabile in virtù dell'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI.
3. A norma dell'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (artt. 1-26bis e 28-70), sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati ed il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Per l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per iscritto.
Secondo l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
In virtù dell'art. 69 cpv. 1 OAI, norma riguardante l'istruttoria, l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'art. 44.
Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se tali condizioni sono adempiute, l'Ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.
Giusta il capoverso 3 dell'art. 69 OAI, gli Uffici AI possono convocare gli assicurati per un colloquio. La convocazione deve essere notificata agli assicurati almeno 10 giorni in anticipo.
A norma dell'art. 69 cpv. 4 OAI, al fine di esaminare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, gli Uffici AI sottopongono i necessari incarti al competente servizio medico regionale. L'Ufficio federale può prevedere deroghe alla regola dell'esame da parte del servizio medico regionale.
Secondo l'art. 73 OAI, se l'assicurato rifiuta, senza scuse valide, un esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un colloquio con l'Ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28 LPGA), l'Ufficio AI può, dopo aver fissato un termine adeguato ed esposto le conseguenze della negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli accertamenti e decidere la non entrata nel merito.
4. A proposito dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le malattie (DTF 129 V 267), nel 2003 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato quanto segue:
" (…)
5.3 En relation avec les circonstances de fait qui déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés quant à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur ce point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s. consid. 2; v. également UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108 s.; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les questions de faits encore ouvertes sans difficultés ni complications particulières malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 255)." (sottolineature della redattrice).
Inoltre, secondo Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 43 n. 38, pag. 440,
" c) Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich lediglich auf Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine Versicherungs-unterstellung oder eine Beitragsfrage betrifft, kann eine Anwendung gegebenenfalls in analoger Weise erfolgen oder es ist auf die im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend die Festsetzung von Akontobeiträgen in der AHV).
A pag. 441, n. 40 ad art. 43, l'autore afferma ancora:
" Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen Sanktionen können erst nach Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens angeordnet werden (vgl. dazu BBl 1999 4600). Dieses entspricht demjenigen, welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl. für näheres ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 68 ff.). Es handelt sich um eine ausnahmslos zu beachtende Verfahrensregel, und es kann auch nicht davon abgewichen werden, wenn die betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie der ihr obliegenden Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will (vgl. BGE 122 V 219 f. in analoger Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1 sowie Maeschi, Kommentar, Rz. 20 zu Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem Verwaltungs-träger die Beweislast, wenn der Nachweis der Mahnung strittig ist (vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die zu erlassende Mahnung hat keinen Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht eine durch-setzbare Rechtspflicht, sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".
In sostanza, l'amministrazione, quando deve effettuare degli accertamenti, può decidere in base agli atti solo se non può accertare in alcun modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e impartendogli un adeguato termine di riflessione.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due possibili sanzioni. L'assicuratore può decidere in base agli atti di cui dispone oppure può non entrare in materia sulla richiesta di prestazioni.
Al proposito, Kieser (n. 41 ad art. 43) si è così pronunciato:
" (…)
Das Gesetz gibt keine Richtlinien, wie zwischen den beiden Sanktionen zu wählen ist. Immerhin ist nach der Praxis zu beachten, dass von der Möglichkeit des Nichteintretens zurückhaltend Gebrauch zu machen ist; soweit aufgrund der vorliegenden Akten ein materieller Entscheid möglich ist, soll ein Nichteintretens-entscheid nicht gefällt werden (vgl. Kölz/Häner, Rz. 275); diese prioritäre Bedeutung des materiellen Entscheides wird auch in den Gesetzes-materialien betont (vgl. BBL 1994 V 948 f.). Ein Nichteintreten hat insoweit insbesondere dort Bedeutung, wo die nicht wahrgenommene Mitwirkungspflicht eine Eintretensvoraus-setzung betrifft (vgl. Kieser, Verwaltungsverfahren, Rz. 229); hingegen ist diese Sanktion nicht zulässig, wo der Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der Partei sich ohne Schwierigkeiten und ohne besonderer Aufwand abklären lässt (vgl. SVR 2000 IV Nr. 23). Allemal ist zu berücksichtigen, dass die für die Partei "günstigere Variante" zu wählen ist (vgl. BGE 108 V 231 f.).
Wird gegen den betreffenden Entscheid des Versicherungsträgers ein Rechtsmittel eingelegt, ist im Rahmen der Überprüfung desselben vorfrageweise zu klären, ob die Mitwirkung, die verlangt wurde, rechtmässig war oder nicht (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".
Le sentenze dell'Alta Corte del 23 gennaio 2007 (I 906/05, considd. 5.4 e 6) e del 6 luglio 2007 (U 316/06, consid. 3.1.1) riprendono la succitata giurisprudenza del 2003 del Tribunale Federale delle Assicurazioni riguardante l'art. 43 cpv. 3 LPGA e la completano ulteriormente come segue:
" (…)
5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p. 256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverant-wortung, Fribourg 1999, p. 210).
6.
Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance prépondérante.
En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73 RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation. (…)" (sottolineature della redattrice).
Ancora recentemente (STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008, consid. 6.2) il Tribunale federale ha ribadito che riguardo all'art. 43 LPGA, la giurisprudenza ha precisato che, malgrado la mancata collaborazione dell'assicurato, l'assicuratore può pronunciarsi in base agli atti se non è possibile accertare i fatti senza difficoltà né complicazioni speciali. L'Alta Corte ha in particolare statuito che l'amministrazione, confrontata con un rifiuto dell'assicurato di sottoporsi a nuova perizia medica pluridisciplinare, avrebbe dovuto tentare di chiarire la situazione cercando di raccogliere dapprima presso i primi esperti dei complementi d'informazione. A questo stadio, non era quindi autorizzata a pronunciare una decisione fondandosi sugli atti incompleti dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 41 all'art. 43).
5. Riportando queste conclusioni al caso concreto, l'Ufficio assicurazione invalidità ha diffidato la ricorrente, dandole la possibilità di motivare il suo rifiuto di presentarsi l'8 aprile 2008 dal perito dr. med. __________ per una visita psichiatrica e l'11 aprile 2008 dal dr. med. __________ per una visita reumatologica.
A giustificazione di questa sua duplice assenza, il 21 aprile 2008 (doc. A5) la ricorrente, per il tramite della madre, ha scritto all'amministrazione spiegando i motivi per i quali non si era presentata a nessuno dei tre appuntamenti fissatile. Inizialmente ha evidenziato che da fine febbraio al 21 marzo 2008 è stata ospite di un ritiro di silenzio – e quindi era impossibilitata a presentarsi al primo appuntamento del 18 marzo 2008.
Poi, il 25 marzo 2008 si è messa in contatto con l'Ospedale __________ di __________ per spostare di un'ora l'appuntamento del 1° aprile 2008, avendo difficoltà a raggiungere il luogo dell'incontro con i soli mezzi pubblici viste inoltre le sue condizioni di salute. Assente la dottoressa, la ricorrente ha chiesto alla segretaria di riferire questi impedimenti e di confermarle un nuovo appuntamento, ma nemmeno la telefonata del 31 marzo 2008 ha sortito gli effetti sperati. Nel contatto del 1° aprile 2008 la dottoressa __________ le ha detto che non era possibile spostare l'appuntamento di un'ora.
Un terzo appuntamento è comunque stato fissato per l'8 aprile 2008, ma dal 7 al 12 aprile 2008 la ricorrente è stata ricoverata alla Clinica __________ di __________. Tuttavia, il dr. med. __________, suo medico curante, le aveva detto che si sarebbe messo in contatto con i due periti designati dall'UAI avvisandoli della concomitanza delle visite peritali psichiatrica (8 aprile 2008) e reumatologica (11 aprile 2008) con la degenza in clinica.
Precisando infine che si sarebbe sottoposta prossimamente ad una visita specialistica, l'insorgente ha chiesto all'amministrazione di rivolgersi al suo medico curante. Per quanto riguarda la necessità di esperire le perizie stabilite dall'Ufficio AI, a causa dei suoi problemi di salute e di trasporto l'assicurata ha postulato che le stesse vengano eseguite nel __________.
Inoltre, il 29 aprile 2008 (doc. AI 150) l'UAI ha ricevuto dall'Ospedale __________ di __________ copia della valutazione specialistica del dr. med. __________, psichiatra, che il medico curante dr. med. __________ ha trasmesso alla dr.ssa med. __________ il 22 aprile 2008 (doc. AI 150-2), chiedendole di rinunciare alla perizia medica, dato che l'assicurata era già stata visitata l'11 marzo 2008 da un altro psichiatra.
Il medico SMR si è pronunciato dapprima sullo scritto della madre della ricorrente, affermando che " Le giustificazioni riportate dall'assicurata non possono essere accettate. Il danno alla salute dell'assicurata non le impedisce di recarsi dai medici periti previsti." (doc. AI 148); poi, il 30 aprile 2008 (doc. AI 151), preso atto del parere dello psichiatra, ha concluso che "L'attuale rapporto del dr. __________ conferma una problematica somatoforme, problematica che sicuramente non impedisce di sottoporsi ad una valutazione peritale.".
Alla luce di queste spiegazioni, nella sua decisione del 20 maggio 2008 (doc. A1) l'amministrazione ha ritenuto che "(…) i due appuntamenti fissati dalla Dr.ssa __________ sono stati da lei annullati per diversi motivi (altro impegno e problemi di trasporto), mentre all'appuntamento fissato presso lo studio del Dr. __________ non si è presentata senza preoccuparsi di avvisare. Tramite raccomandata dell'11.04.2008 l'abbiamo avvisata sulle conseguenze di un rifiuto del dovere di collaborare. In risposta a questa lettera abbiamo ricevuto una raccomandata da parte del signor __________ senza una regolare procura e in data 28.04.2008 copia della comunicazione inviata dal Dr. __________ alla Dr.ssa __________. Sottoposta la nuova documentazione medica al nostro Servizio medico regionale, quest'ultimo ha ritenuto che non sono motivi oggettivi che le impediscono di sottoporsi agli esami ordinati. Tenuto conto del fatto che non si è sottoposta agli accertamenti ritenuti ragionevolmente esigibili, dovremmo decidere sulla base degli atti. Gli stessi purtroppo sono insufficienti per poterci esprimere sul diritto a prestazioni.". Pertanto, "Non si entra nel merito della richiesta di prestazioni.".
Con il ricorso, l'insorgente ha prodotto diversi certificati medici.
Il primo è stato emesso il 23 aprile 2008 (doc. A11) dal dr. med. __________ di __________, FMH in medicina interna e oncologia, ed attesta che dal 29 gennaio 2007 e dal 1° aprile 2008 l'assicurata era inabile al lavoro al 100% per motivi di salute.
Nel secondo certificato medico, rilasciato il 29 maggio 2008 (doc. A10) dal dr. med. __________ di __________, FMH in medicina generale, si è affermato che l'assicurata è stata visitata in urgenza il 12 aprile 2008, ossia il giorno stesso della dimissione dalla clinica, per una sindrome algica diffusa e dorsalgia con reazione depressiva acuta reattiva al dolore; questa situazione ha necessitato un'iniezione di antinfiammatori. Una situazione analoga l'aveva già riscontrata durante la visita del 24 ottobre 2004.
Un terzo attestato, datato 2 giugno 2008 (doc. A9), concerne la Clinica __________ di __________, che ha dichiarato che l'assicurata è stata ricoverata dal 7 al 12 aprile 2008 nel reparto di medicina.
Infine, il 13 giugno 2008 (doc. VI/1) il medico curante dr. med. __________ ha inviato all'Ufficio assicurazione invalidità uno scritto del seguente tenore:
" Con la presente vi prego gentilmente di rivalutare in base a questo nuovo incarto medico, la decisione del 20 maggio 2008 di non entrare in materia visto che la paziente non si è presentata alla perizia medica sia presso la Dr.ssa __________ sia dal Dr. __________.
Devo scusare l'assenza della paziente per quanto riguarda gli appuntamenti della perizia. La Sig.ra RI 1 era ricoverata nella Clinica __________ dal 9.04.2008 fino al 12.04.2008 per una cervicalgia acuta, ragione per cui non si era presentata dal Dr. __________. Riguardo la perizia dalla Dr.ssa __________ le ho già mandato una valutazione del Dr. __________.
In questo momento ho solo informato gli specialisti (il Dr. __________ ha ricevuto una copia della mia lettera del Prof. Dr. __________ della __________, con la quale ho segnalato che le indagini da parte nostra non sono ancora completate e purtroppo non ho chiesto formalmente una proroga della perizia, che comunque ritengo assolutamente necessaria e non come descritto nella vostra lettera del 20 maggio 2008.
Si tratta dunque di una paziente con una storia da più di dieci anni, con probabile sindrome di fibromialgia rivalutata presso il Prof. Dr. __________, lettera del 22.05.2008 che in seguito alla sua valutazione, la paziente è stata indirizzata al Prof. __________ al centro dei dolori della __________, il quale ha fatto una rivalutazione dei sintomi della paziente.
Il Prof. Dr. __________ mette i sintomi della paziente in contesto ad una sindrome di neurastenia associata ad una sindrome d'esaurimento. Questa valutazione conferma la valutazione del Dr. __________ del 11 marzo 2008 che mette in evidenza una sindrome di tipo somatoforme sia algica che vegetativa nell'ambito di una personalità con aspetti misti: borderline, dipendente in seguito ad una problematica di dolori cronici generalizzati. Compatibile con questi disturbi ci sono anche disturbi psico-somatici come un colon irritabile recentemente diagnosticato (colonoscopia Dr.ssa __________ il 05.12.2007) ed un'asma bronchiale intrinseca (valutazione Dr. __________ del 25.10.2007).
Conferma da parte del Dr. __________, di un forte sospetto di sindrome neurastenia che sottolinea soprattutto la componente psichica di questa sindrome algica.
Alla luce di questi documenti, vi prego gentilmente di dare alla paziente dei nuovi appuntamenti per una perizia del suo caso: (…)",
ed ha allegato i cinque citati documenti (doc. VI/2-7), che il medico SMR ha valutato il 10 luglio 2008 (doc. IV/1), affermando che essi permettono di confermare la diagnosi primaria di disturbo somatoforme/fibromialgia/nevrastenia e che tutti i medici concordano riguardo all'assenza di una patologia somatica di rilievo.
Il dr. med. __________, medico SMR, ha confermato la necessità e l'esigibilità di una valutazione peritale reumatologica e psichiatrica, esigibilità che è sicuramente data visto che l'assicurata si è presentata pure da medici al di fuori del Canton Ticino.
Occorre quindi esaminare se le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno del fatto di non essersi presentata alle visite peritali dell'8 e dell'11 aprile 2008 siano valide, ossia se il rifiuto di sottoporsi a questi accertamenti sia giustificato, come richiede il testo dell'art. 43 cpv. 3 LPGA.
6. Secondo Kieser, sempre in ATSG-Kommentar, n. 39 ad art. 43, pag. 440,
" d) Die Verletzung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt. Es muss sich mithin jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln (vgl. BBl 1991 II 261), wobei das Verhalten der Person nicht mehr nachvoll-ziehbar sein darf, was etwa dann gegeben ist, wenn ein Recht-fertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar ist oder wenn das Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die Bestimmung höhere Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG gelten.".
A proposito del carattere ingiustificato del rifiuto commesso da un assicurato, con sentenza del 1° settembre 2006 (I 371/05) il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:
" (…)
6.2 Die Verletzung der Auskunfts- und Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt (Art. 43 Abs. 3 Satz 1 ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz 39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte Person aus psychogenen Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer angeordneten Massnahme Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom 7. Dezember 2005 Erw. 3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I 21/03).
Die Problematik, ob dem Versicherten eine Begutachtung durch Dr. med. H.________ aus psychischen Gründen unzumutbar ist, wurde von der IV-Stelle nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6. Dezember 2004 noch nicht vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die IV-Stelle zu überweisen, damit sie hierüber befinde." (…).
Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I 166/06) si è così pronunciato:
" 5.1 Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 3 ATSG liegt eine Verletzung der Mitwirkungspflicht nur dann vor, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt ist. Sie muss somit schuldhaft sein (vgl. auch Art. 73 IVV). Dies ist dann der Fall, wenn kein Rechtfertigungsgrund erkennbar ist oder sich das Verhalten der versicherten Person als völlig unverständlich erweist (Kieser, ATSG-Kommentar, N 39 zu Art. 43). (…).".
Nella sentenza del 6 novembre 2007 (U 48/07), il ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica pluridisciplinare ordinata dal giudice, motivando di avere rifiutato di sottoporsi a questa misura d'accertamento quando è stata ordinata dall'assicuratore, perché aveva perso la fiducia in quest'ultimo. Il Tribunale federale ha ritenuto che un tale motivo non scusava il rifiuto dell'assicurato di sottoporsi ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento del suo caso, dato che le parti potevano, se caso, far valere, presso l'assicuratore, fondati motivi per ricusare il perito e presentare delle controproposte (art. 44 LPGA). Pertanto, l'assicuratore era legittimato a decidere sulla scorta degli atti (cfr. consid. 4.3).
7. Nell'evenienza in esame, quale giustificazione della mancata presenza ai due appuntamenti di aprile 2008 con i periti, la ricorrente ha fornito una motivazione medica.
Nello scritto del 21 aprile 2008, redatto e controfirmato dalla mamma dell'interessata ma, successivamente, pure ratificato dalla ricorrente e quindi giuridicamente valido (doc. I punto 10), la stessa ha infatti specificato trattarsi di problemi di salute che le hanno impedito di partecipare agli accertamenti medici ambulatoriali ordinati dall'Ufficio AI, tanto che è stata ricoverata dal 7 al 12 aprile 2008 presso la clinica __________ nel reparto di medicina (doc. A9).
Vero è che la precisazione del reparto appare, in sé, generica, non specificando di quale malattia l'assicurata sia stata affetta.
Tuttavia, essendo certificata da un nosocomio riconosciuto come tale non può essere ignorata.
Al proposito, comunque, va rilevato che il 13 giugno 2008 (doc. VI/1) il medico curante dell'insorgente, dr. med. __________, ha spiegato, come visto, che il ricovero in clinica è stato dovuto ad una cervicalgia acuta.
Riguardo a questa circostanza, pure il certificato medico allestito il 29 maggio 2008 dal dr. __________ attesta che il giorno stesso della dimissione la ricorrente è stata visitata d'urgenza a causa di una sindrome algica diffusa e dorsalgia con reazione depressiva acuta reattiva al dolore, tanto da essere curata con un'iniezione di antinfiammatori (doc. A10).
Stante quanto precede, d'avviso del TCA, l'opinione del medico SMR che ha reputato che il danno alla salute non impediva alla ricorrente di recarsi dai periti designati, va comunque contestualizzata.
Non va infatti dimenticato che dal 7 al 12 aprile 2008 l'insorgente è stata ricoverata alla Clinica __________ di __________ e quindi era giocoforza impossibilitata a lasciare questa struttura per recarsi alle due visite peritali predisposte dall'amministrazione, indipendentemente dalle sue condizioni di salute in altri momenti.
Inoltre, questo ricovero è stato comunque prescritto da un medico e si è protratto per quasi una settimana, quindi un periodo di tempo di una certa importanza.
Ora, indipendentemente dalla gravità dell'indisposizione della ricorrente, oggetto delle motivazioni del medico SMR ma che non spetta a questo Tribunale esaminare in questa sede, ciò che è determinante è che sia il nosocomio sia il medico curante hanno attestato che nei giorni previsti per procedere agli accertamenti peritali l'assicurata era a tutti gli effetti ricoverata per cervicalgia acuta e che perfino alle sue dimissioni ha avuto una "ricaduta" certificata dal dr. med. __________.
In queste circostanze, d'avviso della scrivente Corte, non si può validamente ritenere che il rifiuto di collaborare opposto (implicitamente) dalla ricorrente sia ingiustificato.
Prova ne è, peraltro, che ella ha reagito immediatamente alla diffida dell'amministrazione, manifestando risolutamente la propria volontà di (ri)sottoporsi agli esami previsti chiedendo di potersi (ri)presentare ad una nuova visita medica e, possibilmente, date le sue condizioni di salute ed il problema degli spostamenti con i mezzi pubblici, che fossero designati dei periti più prossimi al suo domicilio.
Anche il medico curante, nel suo scritto del 13 giugno 2008, ha sollecitato un nuovo appuntamento per la ricorrente, contestando la conclusione di non entrata in materia a cui è giunto l'Ufficio AI.
Questi elementi dimostrano quindi la sua ferma intenzione di addivenire ad un risultato concreto in merito alla sua situazione valetudinaria e questi fatti non possono essere ignorati.
Va comunque rammentato che in calce alla comunicazione standard che l'UAI effettua agli assicurati informandoli della necessità di un accertamento medico, l'amministrazione avvisa tutti gli interessati che "La modifica del suddetto appuntamento è possibile unicamente per motivi gravi. Questi vanno giustificati tempestivamente e per iscritto alla persona incaricata di trattare la pratica." (docc. A2 e A3).
A questo riguardo, l'insorgente ha affermato che il dr. __________ si sarebbe incaricato di avvisare entrambi i periti della sua indisponibilità data dall'imminente ricovero in clinica (doc. A5 punto 3).
Agli atti non v'è tuttavia traccia di questa comunicazione, se non quella del 13 giugno 2008, giunta ovviamente troppo tardi.
Pertanto, il TCA biasima il comportamento della ricorrente – ed indirettamente del suo medico curante -, la quale non ha avuto l'accortezza - nonché la cortesia - di avvisare entrambi i periti rispettivamente almeno l'Ufficio AI riguardo alla sua impossibilità di presentarsi alle visite specialistiche ordinate dall'UAI stesso.
8. Stanti le considerazioni che precedono, d'avviso della scrivente Corte, l'Ufficio assicurazione invalidità ha violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, poiché prima di procedere con la chiusura dell'inchiesta e la decisione di non entrare in materia sulla domanda di prestazioni della ricorrente, avrebbe dovuto, invece, fissare dei nuovi appuntamenti presso la psichiatra ed il reumatologo designati.
Eventualmente, data la manifestata difficoltà dell'assicurata di recarsi a __________ con i mezzi pubblici e tenuto conto che il reumatologo incaricato ha rimesso il mandato (doc. AI 143), l'amministrazione avrebbe dovuto conferire ad altri specialisti FMH in reumatologia ed in psichiatria con studi professionali prossimi al domicilio della ricorrente l'incombenza di peritare l'insorgente.
In concreto, dunque, la misura adottata dall'UAI risulta sproporzionata. Occorre evidenziare, infatti, sia la valida giustificazione del suo rifiuto apportata dalla ricorrente, sia la sua buona volontà di giungere alla definizione delle proprie condizioni di salute e delle conseguenze che esse comportano sulla sua capacità lavorativa e di guadagno.
Sulla scorta di quanto precede, l'incarto va dunque rinviato all'amministrazione per completare i suoi accertamenti. Essa fisserà all'assicurata dei nuovi appuntamenti possibilmente venendole incontro nella scelta dei periti riguardo al luogo delle visite mediche e si conformerà all'art. 43 cpv. 3 LPGA. L'assicurata è comunque avvertita del suo obbligo di collaborare e di volersi assolutamente attenere alle convocazioni che saranno staccate.
In queste condizioni, la decisione impugnata va annullata senza esame del merito della vertenza per cui la ricorrente ha prodotto documentazione, in questa sede, inutile.
La richiesta di condanna dell'amministrazione a rifonderle le spese di patrocinio (Fr. 2'126,70) va ammessa solo parzialmente mediante la concessione di ripetibili considerato l'esito favorevole del ricorso (art. 61 lett. g LPGA), ripetibili commisurate a quanto necessario alla luce del caso concreto.
9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza le spese, per complessivi Fr. 200.-, sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché fissi alla ricorrente nuovi appuntamenti presso un perito reumatologo ed uno psichiatra.
1.2. La richiesta di condanna dell'Ufficio AI al pagamento delle spese di patrocinio fatturate dal legale in Fr. 2'126,70 va accolta limitatamente all'importo di Fr. 800.-, importo che l'Ufficio AI verserà alla ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
2. Le spese di procedura di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio Assicurazione invalidità.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti