Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 maggio 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1947, di professione conduttore di treni merci, con sentenza 32.2005.244 del 7 novembre 2006 di questo Tribunale è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° novembre 2004 (cfr. doc. 90/1-13).
1.2. Il 12 febbraio 2008, l’assicurato ha presentato una domanda di revisione, motivata da un peggioramento delle sue condizioni di salute (cfr. doc. 105-1), come attestato dal dr. __________ (cfr. doc. 107-1).
Sottoposto il caso all’esame del Servizio medico regionale (SMR), con annotazioni del 7 aprile 2008 il dr. __________, attivo presso il citato servizio medico, ha sostenuto che il dr. __________ ha attestato genericamente una incapacità lavorativa del 50%, basata in pratica sulle indicazioni soggettive dell’interessato, senza che vi sia stata una modifica dello stato di salute, proponendo quindi la non entrata in materia in merito alla domanda di revisione dell’interessato (cfr. doc. 109-1).
Di conseguenza, con progetto di decisione del 10 aprile 2008 (doc. 110/1-2), poi confermato con decisione del 21 maggio 2008, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione (cfr. doc. 118/1-3).
1.3. Contro tale decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera di invalidità o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per sottoporre l’interessato ad una perizia medica volta ad accertare il suo grado di invalidità.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che rispetto alla precedente sentenza del TCA – in cui l’assicurato era stato considerato inabile al lavoro al 50% nella sua professione di macchinista, ma pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate ai suoi limiti funzionali – il suo stato di salute è peggiorato, tanto è vero che egli non può più svolgere la sua precedente attività di macchinista e, in attività adatte, conserva una capacità lavorativa residua solo del 50% (I).
1.4. L’UAI, dopo aver sottoposto al dr. __________ del SMR la documentazione medica prodotta dall’assicurato, ha chiesto, mediante risposta di causa del 2 luglio 2008, l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV + bis).
1.5. Con scritto del 10 luglio 2008, il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che, a partire dal mese di novembre 2006, l’interessato non può più svolgere la sua precedente attività di macchinista, ma solo attività leggere adeguate alle sue condizioni di salute, nella misura del 50%, come indicato dal dr. __________ (VI).
Tale presa di posizione è stata trasmessa all’UAI (VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha confermato, in sede di revisione, il diritto ad una mezza rendita di invalidità.
L’assicurato, contestando esclusivamente la valutazione medica, ha postulato il diritto ad una rendita intera di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 3 aprile 2003 (doc. 1/1-7), l’Ufficio AI aveva richiesto una perizia al dr. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione.
Nel suo referto peritale del 21 novembre 2003, il dr. __________, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba di destra su minime alterazioni di tipo degenerativo a livello della colonna lombare, in particolar modo ai segmenti L3/L4 ed in minor misura L4/L5 e L5/S1; stato dopo lesione del processo articolare L4/L5 a destra nel 1967”, aveva considerato l’assicurato inabile al lavoro al 20% in un’attività prettamente sedentaria, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività adatte, nelle quali non fosse obbligato a rimanere sempre nella medesima posizione, ma dove potesse alternare la posizione seduta a quella eretta e alla deambulazione, non fosse obbligato ad alzare pesi superiori a 10 kg ripetutamente e nelle quali potesse lavorare in posizioni ergonomiche (doc. 26/4-5).
Sulla base delle conclusioni del dr. __________, con decisione del 10 dicembre 2004 (doc. 55/2-3), confermata con decisione su opposizione del 21 novembre 2005 (doc. 83/1-5), l’Ufficio AI aveva rifiutato il diritto a prestazioni, visto che l’assicurato era ancora abile all’80% nella sua precedente professione.
L’assicurato era insorto contro questa decisione dell’UAI.
Il TCA, con sentenza 32.2005.244 del 7 novembre 2006, non ha condiviso la valutazione effettuata dal dr. __________ circa la capacità lavorativa residua dell’80% dell’assicurato nella sua professione di macchinista, ritenuta equiparabile ad un’attività prettamente sedentaria.
Questo Tribunale ha per contro considerato, sulla base di quanto affermato dal dr. __________ e dal dr. __________ del __________, che l’assicurato fosse abile al lavoro al 50% quale macchinista, sottolineando come questo genere di occupazione richieda grande responsabilità e massima concentrazione; non possa essere svolta, per esigenze di servizio, nella misura dell’80%; richieda, nel caso dell’assicurato, un giorno di pausa dopo un giorno di lavoro, ciò che corrisponde ad una percentuale lavorativa del 50%; non possa permettere il rispetto delle regole dell’ergonomia, in particolare non essendo assolutamente possibile che l’assicurato, durante il servizio, possa alternare la posizione seduta con quella eretta (cfr. doc. 90/9-10).
Il TCA ha invece considerato corretta la valutazione del dr. __________ in merito alla residua capacità lavorativa, del 100%, dell’assicurato in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali. In tali attività, esigibili dall’interessato, emergeva, dopo raffronto dei redditi, un grado di invalidità del 53%, motivo per il quale l’assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità (cfr. doc. 90-13).
2.5. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di invalidità (decisione del 7 novembre 2006).
In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di maggio 2008 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo (dal 7 novembre 2006 al 21 maggio 2008), le condizioni di salute dell’assicurato sono rimaste tali da giustificare la conferma del diritto ad una mezza rendita o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle stesse.
2.6. Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 7 novembre 2006.
Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sul rapporto peritale del dr. __________ del 21 novembre 2003, a mente del quale l’assicurato non presenta alcuna incapacità lavorativa in attività adeguate alle sue condizioni di salute.
Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
2.7. L’assicurato, a comprova del peggioramento del suo stato di salute, ha inviato all’UAI il seguente referto medico, datato 4 marzo 2008, redatto dal suo medico curante, dr. __________, specialista FMH in medicina interna:
" Il signor RI 1 è venuto da me per farsi confermare il peggioramento del suo stato di salute.
Egli è da ritenersi inabile al lavoro al 50% ma con riserve e non in qualità di macchinista.
Il paziente vuole una revisione completa della sua rendita AI tenendo conto dello stato di salute attuale che corrisponde al 50% effettivo sulla capacità lavorativa per qualsiasi lavoro tenendo però anche conto che non può stare seduto a lungo e non riesce a fare lavori pesanti.
Per questo motivo ritengo necessario che il signor RI 1 venga da voi convocato." (Doc. 107-1)
Il dr. __________ ha allegato a questo referto il suo precedente scritto del 3 maggio 2007, indirizzato al __________, del seguente tenore:
" Ad 1- Genre d'activité en dehors de la conduite ce
collaborateur pourrait être occupé.
Non lavori d'ufficio e lavori pesanti. Lavoro di meccanica o manutenzione tralasciando però la parte pesante.
Ad 2- A quel pourcentage il porrait être occupé.
Massimo 50%.
Ad 3- Quels seraient les allégements qu'il faudrait prendre en compte au poste du travail.
Tralasciare i lavori sedentari e/o pensanti.
Ad 3a- Notamment en ce qui concerne les responsabilités.
Nessuna però non può guidare i treni.
Ad 3b- Les horaires.
Nessuna restrizione per gli orari.
Ad 3c- Les autres restrictions qu'il serait important d'observer lors de la recherche d'un nouveau poste de travail?
Non seduto a lungo e non lavori pesanti.
Ad 5- Peut-il compter dans un avenir prochain avec la reprise du travail?
Sì al 50% ma con riserve e non in qualità di macchinista." (Doc. 107-2)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 7 aprile 2008, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Assicurato macchinista __________
Perizia dr. __________ del 2003
DIAGNOSI
sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba di destra su minime alterazioni di tipo degenerativo a livello della colonna lombare, in particolar modo ai segmenti L3/L4 ed in minor misura L4/L5 e L5/S1.
- stato dopo lesione del processo articolare L4/L5 a destra nel 1967
Conclusioni perito:
Tenendo in considerazione quindi queste alterazioni, ritengo che dal punto di vista reumatologico possa sussistere al massimo un'incapacità lavorativa del 20%, tenendo in considerazione un'attività professionale prettamente di tipo sedentario. In effetti il paziente dovrebbe avere la possibilità di cambiare posizione e di alternare la posizione seduta almeno ogni 3 ore con delle piccole pause durante le quali cambiare posizione e appoggio, eventualmente camminare.
In ogni caso ritengo che in un'attività lavorativa in cui il paziente non è obbligato a rimanere sempre nella medesima posizione, ma può alterare la posizione seduta a quella in piedi ed alla deambulazione, non sia obbligato ad alzare dei pesi superiori ai 10 kg ripetutamente e può lavorare in posizioni ergonomiche, non vi sia incapacità lavorativa alcuna.
Assicurato a beneficio grado Al 53% dal 1.11.2004 dopo decisione TCA: il tribunale riconosce quale provata una IL del 50% quale macchinista, nel calcolo di grado AI viene già fatto confronto attività di macchinista verso attività adatta, leggera ecc. con quindi grado Al del 53%.
Decisione __________ del 5.6.2007: assicurato ritenuto non più idoneo a svolgere l'attività di macchinista.
Lettera dr. __________ del 4.3.2008: viene indicato genericamente una IL del 50%, valutazione che si basa in pratica sulle indicazioni soggettive dell'assicurato. Dal rapporto non risulta nessuna modifica dello stato di salute.
Procedere: non entrata in materia." (Doc. 109-1)
2.8. In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di non ritenere intervenuto un peggioramento del suo stato di salute, producendo i seguenti documenti:
- scritto del 27 novembre 2007, sottoscritto dai signori __________, coach del personale, settore aziendale Internazionale e __________, coach del personale, settore aziendale Internazionale di __________, del seguente tenore:
" Abbiamo preso atto che lei dal 20.11.2006, causa malattia, non può più svolgere completamente Ia sua attività di Macchinista __________. Pertanto dal 20.11.2006 decorre per lei il diritto di retribuzione al 100%. Occorre comunque precisare che senza prestazione lavorativa, con la quale verrebbe recuperato il diritto al salario secondo cifra 135 CCL __________, il diritto di retribuzione al 100% scade il 19.11.2008.
Quindi, con effetto dal 20.11.2007, il suo salario sarà ridotto al 90% (CCL __________, cifra 133, capoverso 2). Per il tempo di lavoro fornito, sussiste anche in seguito il diritto al 100% dello stipendio (CCL __________, cifra 133, capoverso 6). La riduzione salariale si ripercuote come segue:
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Finora Dal 20.11.2007 |
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Salario mensile lordo (100%) Salario mensile lordo (90%) *) Assegno regionale (100%) Garanzia d'ind. di residenza (100%) Totale |
CHF 3644.85 CHF 3280.35 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 85.15 CHF 85.15 CHF 3730.00 CHF 3365.50 |
*) dal 20.11.2007, la 13° mensilità sarà calcolata in base al salario ridotto.
Attiriamo la sua attenzione sul fatto che eventuali prestazioni delle assicurazioni sociali saranno computate sullo stipendio (CCL __________, cifra 136)." (Doc. A2)
- scritto del 5 giugno 2007 del dr. __________ del __________, indirizzato al datore di lavoro, del seguente tenore:
" Je me réfère à votre mémo du 29.05.2007 concernant le cas de I'employé susnommé.
En tenant compte des sérieux problèmes de santé que présente ce collaborateur, afin de répondre à votre demande du 29.05.2007, en accord avec le médecin traitant et le médecin spécialiste, par le présent courrier, je dois le déclarer formellement inapte en tant que mécanicien de ligne.
J'ai également rédigé le formulaire à l'attention de l'Office Fédéral des Transports attestant l'inaptitude formelle de RI 1 pour son ancienne activité professionnelle.
Selon les premières investigations faites dans le service, selon le mémo de __________, la reprise d'une activité professionnelle qui tienne compte des restrictions émises paraît peu envisageable dans le futur. Je pense toutefois que vous allez encore entreprendre des recherches en vue de voir si un poste de travail à 50%, en dehors de la conduite et respectant les restrictions émises par le Dr. __________ le 10.05.2007 (en mon absence) pourrait être trouvée pour M. RI 1 devenu inapte pour son activité professionnelle contractuelle aux __________. En attendant, je vous laisse donc le soin de prendre de son inaptitude formelle en tant que mécanicien de locomotives dans votre service et d'adresser la déclaration d'inaptitude formelle à l'Office Fédéral des Transports." (Doc. A3)
- scritto del 10 maggio 2007 del dr. __________ del __________, indirizzato al datore di lavoro, in cui si legge:
" Ein erneuter Bericht des Internisten __________ erreicht uns. Demnach wäre Herrn RI 1 eine Tätigkeit zu maximal 50% zumutbar. Schonauflagen sollten folgende eingehalten werden: Keine Tätigkeit als Lokführer, kein Heben oder Tragen von Gewichten über 10 kg, keine rein sitzende Tätigkeit.
Gerne möchte ich Sie bitten, Ihre Möglichkeiten, Herrn RI 1 unter Berücksichtigung dieser Schonauflagen einzusetzen, zu prüfen und einen allfälligen Arbeitsversuch mit Herrn RI 1 abzusprechen. Sollten sich dabei Probleme ergeben oder aber sollte sich keine Möglichkeit für einen Arbeitsversuch unter Einhaltung dieser Schonauflagen bieten, werden Sie uns dies ja mitteilen." (Doc. A4)
A tale riguardo, nelle sue annotazioni del 1° luglio 2008, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale - FMH in medicina manuale, ha osservato:
" Negli atti medici in nostro possesso, nello specifico del MC Dr. __________, viene indicato genericamente uno stato di salute corrispondente all'IL del 50% in ogni attività lavorativa, indicazione basata essenzialmente sulle motivazioni soggettive dell'A. stesso.
Le motivazioni oggettive dello stato di salute non si discostano dalle conclusioni peritali del Dr. __________, reumatologo, del 2003 dalle quali scaturiva quindi un grado AI del 53%. Pertanto possiamo concludere che da questi ultimi rapporti medici non risulta alcuna modifica dello stato di salute, così appare che la valutazione dell'IL fatta con la decisione impugnata (nessun peggioramento e mantenimento della ½ rendita) risulta corretta." (Doc. IV/bis)
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica reumatologica non è stata chiarita in modo soddisfacente.
A mente del dr. __________ del SMR (doc. 109-1), lo stato di salute dell’assicurato non avrebbe subito alcun peggioramento rispetto a quanto stabilito dal dr. __________ nel suo referto peritale del 21 novembre 2003 – in cui lo specialista aveva ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 20% in attività di tipo prettamente sedentario, ma abile al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 26-4+5).
Questa conclusione del medico SMR è stata contestata dall’assicurato, il quale ha per contro indicato, a più riprese, di avere subito un peggioramento del suo stato di salute, che lo ha reso totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di macchinista e che gli consente di svolgere un’attività adeguata alle sue condizioni di salute solo al 50%.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA, in base alle motivazioni di seguito esposte, non può considerare attendibile, senza prima procedere ad ulteriori accertamenti medici, la presa di posizione del dr. __________ del SMR.
Al riguardo, il TCA rileva che, in passato (dopo la perizia del dr. __________, ma prima della decisione del TCA del 7 novembre 2006), il dr. __________ ha sempre attestato che l’assicurato, a causa dei suoi disturbi, fosse da considerare abile al lavoro al 50% in qualità di macchinista.
Difatti, nel referto del 6 aprile 2004, inviato al dr. __________ del __________, il dr. __________, poste le diagnosi di “canale vertebrale modicamente ristretto, di origine mista a livello L3-L4, L4-L5; protrusioni discali diffuse a livello L3-L4, L4-L5, L5-S1; alterazioni degenerative delle articolazioni sacro-iliache a destra più importanti che a sinistra; cervicalgie; periartropatia calcarea alle spalle; borsite peritrocanterica destra; insonnia” e dopo avere attestato che lo stato di salute dell’interessato era invariato rispetto al 5 aprile 2003, ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50% quale macchinista “sperando che riesca a mantenersi tale fino al pensionamento”, aggiungendo che “un giorno intero di lavoro e un giorno di riposo per il momento presentano la soluzione migliore” (doc. 57/5-6).
Nel successivo referto del 6 giugno 2004, sempre all’attenzione del dr. __________ del __________, il dr. __________ ha attestato che, dopo il momentaneo peggioramento dello stato di salute (cervicobrachialgia a destra accompagnata da dolori parascapolari e paradorsali a destra), dal 17 maggio 2004 l’assicurato è nuovamente abile al 50% nella sua professione (da intendersi come un giorno di lavoro e un giorno di riposo) (doc. 57/3-4).
Nel referto del 24 gennaio 2005 indirizzato all’UAI, il dr. __________, ribadite le diagnosi di “canale vertebrale modicamente ristretto, di origine mista a livello L3-L4, L4-L5; protrusioni discali diffuse a livello L3-L4, L4-L5, L5-S1; alterazioni degenerative delle articolazioni sacro-iliache a destra più importanti che a sinistra; cervicalgie; periartropatia calcarea alle spalle; borsite peritrocanterica destra; insonnia”, ha nuovamente considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione di macchinista, svolta, come concordato con il __________, nella misura del 50% (ossia un giorno di lavoro, seguito da un giorno di risposo) (cfr. doc. 57/1-2).
Tali conclusioni sono state anche condivise dai medici del __________.
Nel suo scritto del 15 aprile 2004, infatti, il dr. __________ ha indicato che, dopo aver visitato personalmente l’assicurato in data 24 marzo 2004, non può che considerare corretta la valutazione del dr. __________ a proposito di una capacità lavorativa del 50% dell’assicurato in qualità di macchinista. Il dr. __________ si è così espresso:
" Je me réfère à votre lettre du 18.03.2004, ainsi qu'au résultat de l'examen périodique que j'ai pratiqué le 24.03.2004 à __________.
Je viens de recevoir le rapport du Dr. __________ qui m'infome que le 50% représente le maximum de capacité de travail exigible chez ce collaborateur dans le futur dans son métier de mécanicien de locomotives. Après avoir moi-même examiné cet employé le 24.03.2004, je partage son avis.
En effet, afin de permettre à M. RI 1 de poursuivre son métier avec fonctions de sécurité, il est important que ce dernier, très gêné par ses problèmes ostéoarticulaires pour Iesquels il est souvent réveillé la nuit, puisse récupérer complètement après une journée de travail. Dès lors, il est nécessaire à l'avenir que M. RI 1 puisse poursuivre son activité en alternance un jour sur deux, et à 50%, et ceci de manière définitive en raison de ses problèmes de santé.
L'appréciation qui a été faite par les orienteurs de l'assurance-invalidité ne tient pas compte du métier à haute responsabilité qu'effectue cet employé qui doit pouvoir récupérer pleinement, comme je vous l'ai dit plus haut, après une journée de travail en raison des troubles du sommeil qu'iI présente suite aux problèmes cervico-dorso-lombaires qui le touchent depuis de nombreuses années. De plus, je vous rends attentif au fait que dans une locomotive M. RI 1 ne peut pas continuellement alterner les positions telles que souhaitées par les orienteurs de l'assurance-invalidité.
Le prochain contrôle périodique doit être planifié selon le programme normal des examens périodiques d'un employé du groupe 1. M. RI 1 a été averti que si son état de santé, notamment ses problèmes du sommeil, devait se péjorer, il devrait alors s'annoncer auprès de son supérieur, cesser son activité professionnelle et se rendre chez son médecin traitant en lui demandant alors de m'adresser le plus rapidement possible un nouveau rapport médical concernant l'évolution de son état de santé.
Je reste à votre entière disposition pour discuter avec vous de ce cas, notamment si des problèmes devaient survenir entre-temps à la place de travail, et pour me prononcer sur la mise à la retraite anticipée partielle de ce mécanicien de locomotives en raison de ses problèmes de santé." (Doc. 35-2)
Anche il dr. __________ del __________, nel suo scritto del 16 giugno 2004 indirizzato all’UAI, ha ribadito che l’attività di macchinista è esigibile da parte dell’assicurato solo al 50%, come ritenuto dal dr. __________, osservando:
" Je me réfère à votre courrier du 8.06.2004.
Je vous remercie de nous avoir adressé le rapport d'expertise du Dr. __________.
A la demande du Service du personnel le Dr. __________, qui a examiné ce collaborateur dans le cadre des examens périodiques le 24.03.2004, avait déjà pris position par rapport à I'évaluation d'une capacité de travail résiduelle exigible à 80%. Vous trouverez en annexe la copie de la lettre du Dr. __________ au Service du personnel.
Après avoir pris connaissance du rapport complet du Dr. __________, je confirme en tous points la prise de position du Dr. __________ et ne peux que répéter que l'expert dans cette situation n'a pas été en mesure de prendre pleinement en compte les conditions de travail d'un mécanicien de locomotives. Les propositions émises dans son rapport conviennent par conséquent pour un employé de bureau, mais ne peuvent être réalisées en aucun cas dans le cadre d'une activité de mécanicien. Par ailleurs, j'aimerais encore signaler que M. RI 1 a même été en arrêt de travail à 100% du 14.04 au 17.05.2004. Une capacité de travail à 50% est dans ces conditions le maximum exigible dans une activité de mécanicien de locomotives." (Doc. 35-1)
Sulla base del parere dei medici del __________, il TCA, nella sentenza 32.2005.244 del 7 novembre 2006, ha quindi considerato l’assicurato abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di macchinista (cfr. doc. 90-11).
In sede di revisione, tuttavia, contrariamente al passato, il dr. __________ ha attestato un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, da ritenere totalmente inabile al lavoro quale macchinista, ma abile al 50% in attività adeguate.
Va infatti evidenziato che nello scritto del 3 maggio 2007 indirizzato al datore di lavoro, il dr. __________ ha indicato che l’assicurato “non può più guidare i treni”, ma può svolgere lavori leggeri, non sedentari, al massimo al 50% (doc. 107-2, il corsivo è della redattrice).
Anche nel referto del 4 marzo 2008 indirizzato all’UAI, il dr. __________ ha attestato un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, da considerare abile al lavoro al 50% “per qualsiasi lavoro tenendo però anche conto che non può stare seduto a lungo e non riesce a fare lavori pesanti” e “non in qualità di macchinista” (doc. 107-1, il corsivo è della redattrice).
Queste conclusioni del dr. __________ sono state condivise anche dal dr. __________ del __________, il quale – contrariamente a quanto considerato nel suo precedente scritto del 15 aprile 2004 (doc. 35-2) – nel referto del 5 giugno 2007 ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro quale macchinista, a causa dei suoi “serieux problèmes de santé” (doc. A3, il corsivo è della redattrice). Il dr. __________ ha per contro indicato che l’assicurato potrebbe svolgere al 50% un’attività rispettosa dei limiti funzionali indicati dal dr. __________ in data 10 maggio 2007 (doc. A3, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________ ha infatti ritenuto adeguata alle condizioni di salute dell’assicurato - e quindi esigibile al 50% - un’attività non sedentaria, in cui l’interessato non debba sollevare o trasportare pesi superiori a 10 kg (cfr. doc. A4).
Va inoltre rilevato che lo stesso datore di lavoro, con scritto del 14 giugno 2007, ha considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro come macchinista. Il datore di lavoro ha infatti indicato che “secondo gli accertamenti del MedicalService del 5 giugno 2007, lei è, per motivi di salute, definitivamente inidoneo a svolgere l’attività di macchinista” (doc. 104-2, il corsivo è della redattrice).
Alla luce di quanto sopra esposto, appare quindi indubbio che l’assicurato, che in precedenza era stato considerato abile al lavoro al 50% come macchinista e, tenendo conto della capacità di guadagno residua in questa attività, posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità (cfr. STCA 32.2005.244 del 7 novembre 2006), non sia più in grado di svolgere la sua precedente professione.
Quanto alla possibilità per l’assicurato di svolgere attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, va ricordato che nella precedente sentenza del 7 novembre 2006 il TCA aveva appurato che a quel momento non vi era limitazione alcuna (cfr. doc. 90/1-13).
Nella presente fattispecie i medici del SMR hanno confermato la completa capacità lavorativa dell’interessato in attività adatte.
Il dr. __________ del SMR ha infatti indicato che “non risulta alcuna modifica dello stato di salute” (cfr. doc. 109-1); mentre il dr. __________ del SMR ha osservato che dai certificati del medico curante non risulterebbe alcun peggioramento dello stato di salute, di modo che “le motivazioni oggettive dello stato di salute non si discostano dalle conclusioni peritali del dr. __________, reumatologo, del 2003 (…) Pertanto possiamo concludere che da questi ultimi rapporti medici non risulta alcuna modifica dello stato di salute, così appare che la valutazione della incapacità lavorativa fatta con la decisione impugnata (nessun peggioramento e mantenimento della mezza rendita) risulta corretta” (doc. IV/bis).
Questo Tribunale constata che il medico curante, dr. __________, pur senza specificare con esattezza in che cosa è consistito, ha comunque attestato un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, il quale può svolgere attività adeguate, leggere e che non implichino di stare seduto a lungo, al 50% (cfr. doc. 107-1 e 107-2).
Infatti e soprattutto le conclusioni del medico curante sono poi state condivise anche dai medici del Servizio medico, dr. __________ e dr. __________, i quali hanno ormai considerato esigibile un’attività leggera adeguata soltanto al 50% (cfr. doc. A3 e A4).
Alla luce della discordanza esistente, in merito alle patologie che affliggono l’assicurato e all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua, tra le attestazioni del curante e dei medici del __________, da una parte e la valutazione dei medici del SMR, dall’altra, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista internistico, RI 1 sia totalmente abile al lavoro in attività esigibili, come preteso dall’amministrazione.
Si impongono dunque nuovi accertamenti medici.
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurato.
La richiesta di espletamento di una perizia formulata dal rappresentante dell’interessato (I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 21 maggio 2008 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.10..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti