Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.124

 

LG/DC/sc

Lugano

14 maggio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 maggio 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1971, in data 16 giugno 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a seguito di un “politrauma con lesioni multiple interne. Occlusione dell’articolazione poplitea sinistra e sviluppo della sindrome della loggia e relativa fasciotomia” (doc. AI 3-1/5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 25 luglio 2005 l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado del 100%) a far tempo dal 1° agosto 2004 (doc. AI 20-1).

 

                               1.3.   Nell’ambito della prima procedura di revisione, avviata nel mese di settembre del 2005 (doc. AI 27-1), l’UAI con comunicazione del 29 novembre 2005 ha confermato l’erogazione della rendita intera d’invalidità all’assicurato (doc. AI 34-1).

 

                                         Nel mese di novembre del 2006 l’UAI ha avviato una seconda procedura di revisione (doc. AI 50-1). Con comunicazione del 29 gennaio 2007 l’amministrazione ha confermato l’erogazione della rendita intera d’invalidità non essendo intervenuto alcun cambiamento del grado d’invalidità (doc. AI 54-1).

 

                               1.4.   Esperiti nuovi accertamenti medici ed economici, l’UAI con decisione del 21 maggio 2008 (doc. AI 90-1), preavvisata con progetto del 6 marzo 2008 (doc. AI 85-1) ha soppresso il diritto alla rendita dell’assicurato, a far tempo dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione, essendo il grado d’invalidità del 12%.

 

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il rinvio dell’incarto all’UAI per una valutazione multidisciplinare volta segnatamente ad accertare e ad oggettivare il grado complessivo di inabilità lavorativa dell’assicurato e in via subordinata il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità (doc. I).

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto, in particolare, lo scritto 15 gennaio 2008 del Dr. __________ (doc. C), i certificati medici del 25 marzo 2008 e dell’11 giugno 2008 del Dr. __________ (doc. E, H) e i certificati medici del 6 giugno 2008 e del 10 ottobre 2007 del Dr. __________ (doc. G, I).

 

                                         Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

 

                               1.6.   L’UAI, in risposta, sulla base del rapporto del 31 luglio 2007 del Dr. __________, medico fiduciario __________ (doc. LAINF 8-1) e della perizia psichiatrica del 26 febbraio 2007 del Dr. __________ (doc. LAINF 6-3) ha ritenuto migliorato a tal punto lo stato valetudinario dell’assicurato da giustificare una capacità lavorativa del 100% in un’attività leggera adeguata a far tempo dal 31 luglio 2007 (data della visita presso il Dr. __________).

 

                                         Dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al SMR, l’UAI ha ripreso le annotazione del medico del SMR, Dr. __________, che ha escluso la presenza di ulteriori patologie extra-infortunistiche che possano ulteriormente ridurre la capacità lavorativa dell’assicurato (doc. V + bis)

 

                                         Dal punto di vista economico, l’UAI ha fatto riferimento al rapporto finale del 12 febbraio 2008 della consulente in integrazione professionale, la quale, dopo aver illustrato le attività ancora esigibili dall’assicurato sulla base dei suoi limiti funzionali, al fine di determinare l’incapacità al guadagno ha proceduto al raffronto dei redditi calcolando un grado d’invalidità del 12% (doc. AI 82-1).

 

                                         Sulla scorta di tale grado d’invalidità l’UAI ha postulato la reiezione del gravame (doc. V).

 

                               1.7.   Con scritto del 25 agosto 2008 (doc. VII) il rappresentante del ricorrente ha prodotto il certificato medico del 22 agosto 2008 del Dr. __________ (doc. N), lo scritto 21 agosto 2008 del Dr. __________ (doc. O) e la lettera del 20 agosto 2008 del Dr. __________ (doc. P).

 

                                         Il doc. VII e l’annessa documentazione sono stati trasmessi                      all’UAI per osservazioni (doc. VIII).

 

                               1.8.   Con le osservazioni del 3 settembre 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione al SMR, ha ribadito la propria posizione chiedendo la reiezione del ricorso (doc IX + bis).

 

                                         I doc. VIII, IX + bis sono stati trasmessi al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (doc. X).

 

                               1.9.   Questa Corte in data 2 aprile 2009 ha fatto richiesta all’__________, Bellinzona, dell’aggioramento dell’incarto LAINF (doc. XI)

 

                                         Alle parti è stato fissato un termine di 10 giorni per visionare la documentazione e presentare osservazioni scritte in merito (doc. XIV).

 

                             1.10.   Il rappresentante del ricorrente non ha formulato osservazioni essendo questi stato visitato per l’ultima volta dall’__________ in data 31 luglio 2007 (doc. XV).

 

                                         L’UAI, da parte sua, ha sottoposto sia lo scritto del Dr. __________ del 14 ottobre 2008 che le lettere 12 marzo e 31 marzo 2008 del

                                         Dr. __________ al vaglio del SMR, il quale non ha evidenziato una modifica dello stato di salute dell’assicurato (doc. XVI + bis).

 

                                         I doc. XVI + bis e XV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XVII; XVIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere la rendita intera d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

 

          Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della                   LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta                      permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla                           salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,                                                 malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,                                               secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla                                             salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,                                                 malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.                                Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una                                                   diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa                                                      essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,                                  Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité                                                   sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.5.   Nella decisione del 21 maggio 2008 l’UAI ha soppresso la rendita AI erogata all’assicurato fondandosi in particolare sulle conclusioni del 26 febbraio 2007 del Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico consulente della __________ (doc. LAINF 6-3) e sulla visita medica di chiusura del 31 luglio 2007 del Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia e medico di circondario della __________ (doc. LAINF 8-1).

                                     

                                         Il Dr. __________, in veste di medico consulente della __________, nel proprio referto del 26 febbraio 2007, dopo aver riassunto il caso di RI 1, illustrato i dati soggettivi, l’anamnesi e l’esame clinico, ha posto la diagnosi di “Sindrome mista ansiosa-depressiva (F41.2) di lieve entità”.

 

                                         Lo specialista ha quindi espresso la seguente valutazione:

 

"  (...)

VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

 

Si tratta di un uomo 36enne, padre di una figlia di 6 anni, di professione autista, senza antecedenti psichiatrici, che in seguito ad un incidente motociclistico capitatogli il 9.8.2003, presenta attualmente uno stato dopo correzione di un piede equino-varo a sinistra e lussazione al ginocchio con lesioni dei nervi e dei vasi sanguigni oltre a persistenti dolori neuropatici al piede sinistro e cefalee diffuse.

Secondo lo specialista dott. __________ dell'__________ di __________ che giudica definitiva la situazione da un punto di vista ortopedico, l'unica via per una riabilitazione consisterebbe nella ripresa di un'attività lavorativa che il paziente tuttavia rifiuta a causa dei disturbi multipli e per il mal di testa.

L'assicurato non è in cura psichiatrica ed assume, da circa 3 settimane, una terapia con un antidepressivo in funzione anti-dolorifica.

Al momento dell'incidente si trovava in una situazione psico-sociale precaria a causa della disdetta del suo contratto di lavoro e per i debiti accumulati per soddisfare le esigenze della sua ex­

compagna di origine ungherese e madre di sua figlia.

Da un punto di vista medico-psichiatrico sussiste attualmente un malessere soggettivo  inquadrabile, diagnosticamente, in una sindrome ansiosa-depressiva di entità lieve e che di per sé, non comporta una riduzione della capacità lavorativa.

C'è un sentimento d'incapacità d'immaginarsi i progetti per il futuro o nuovo sbocchi professionali.

A livello clinico, il suo modo di presentare i sintomi e il suo atteggiamento/comportamento, lasciano presupporre, con una certa probabilità, l'esistenza di un'estensione dei sintomi.

La problematica principale rappresentata dalla sintomatologia algica che costituisce il motivo princi­pale per l'asserita incapacità lavorativa.

C'è uno stato psicologico reso fragile dalle preoccupazioni esistenziali e finanziarie che costituiscono, a mio modo di vedere, il motivo principale per l'atteggiamento regressivo e rinunciatario riguardo a proposte di riformazione e di futura reintegrazione professionale.

Soggettivamente egli è inoltre convinto di aver subito un torto e di essere rimasto vittima per colpa di un altro e conseguentemente c'è il desiderio di venir riconosciuto e legittimato nella propria soffe­renza e ripagato per i danni subiti.

 

In conclusione: i disturbi lamentati corrispondono a modalità reattive adeguate, legate alla sua pro­blematica situazione esistenziale e alla sintomatologia algica e non sono attribuibili ad un'evoluzione psichica patologica.

Da un punto di vista strettamente psichiatrico non esiste un'incapacità lavorativa in una professione confacente alle sue limitazioni ortopediche.

 

Infine, a livello medico-psichiatrico, non sono necessari (e non vengono richiesti) dei trattamenti terapeutici particolari."

(Doc. AI 6-5+6)

 

                                         Il Dr. __________, in qualità di medico di circondario dell'__________, nella propria relazione del 31 luglio 2007, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni dell’assicurato, lo stato generale e locale, ha posto la seguente diagnosi:

 

"  (...)

DIAGNOSI

 

●    Trauma addominale (perforazione a livello del tenue, colon discendente, rottura del rene sini­stro, lesione splenica caudale, rottura diaframmatica sinistra).

●    Ematopneumotorace a sinistra su fratture costali in serie.

●    Lesione traumatica dell'arteria poplitea a sinistra con flap e consecutiva sindrome di loggia della gamba sinistra.

●    Frattura V metatarsale piede sinistro, lussazione del ginocchio sinistro con rottura dei lega­menti crociati e avulsione prossimale del legamento collaterale laterale.

●    Lesione prossimale del nervo peroneo e tibiale gamba sinistra.

●    Sindrome ansioso-depressiva reattiva compensata.

●    Compressione transitoria del nervo ulnare sinistro con deficit sensitivo-motorio.

●    Stato dopo nefrectomia a sinistra e resezione del polo inferiore della milza.

●    Stato dopo sutura del diaframma a sinistra.

●    Stato dopo sutura dell'ilio prossimale, risp. resezione dell'intestino tenue (15 cm) e del colon discendente (15 cm).

●    Stato dopo trombectomia e bay-pass dell'arteria poplitea a sinistra (con vena autologa).

●    Stato dopo revisione e débridement della gamba sinistra.

●    Stato dopo tracheotomia per ventilazione assistita.

●    Correzione del piede equino-varo sinistro con plastica d'allungamento del tendine d'Achille, tendine flessore lungo dell'alluce e flessore lungo delle dita, artrotomia talo-navicolare non­ché trasposizione del tendine del tibiale posteriore sul dorso laterale del piede sinistro (31.5.2005). (...)" (Doc. AI 8-6)

 

                                         Il medico dell'__________ ha poi fatto le seguenti considerazioni:

 

"  (...)

CONCLUSIONI

 

Siamo dunque confrontati con un assicurato 36enne, risp. a distanza di 4 anni da un incidente moto­ciclistico (assicurato disoccupato, precedentemente autista di autocisterna), durante il quale ha subi­to le lesioni summenzionate, trattate maggiormente cruentamente, soprattutto per quanto riguarda la gamba sinistra.

Dopo lunghi periodi di riabilitazione fisioterapica, anche a titolo stazionario, l'assicurato nel frattem­po, ricorrendo all'ortesi articolata (vedi la dettagliata fotodocumentazione), ha ricuperato una buona capacità d'andatura, soprattutto buon trofismo muscolare del quadricipite a sinistra con diminuzione dell'instabilità, ben neutralizzata con il porto dell'ortesi.

Infatti il ginocchio sinistro evidenzia un raggio d'immobilità completo, nessun segno irritativo, se­gnatamente nessun versamento con negatività dei segni meniscopatici e pure radiologicamente sen­za note di gonartrosi.

La residuale instabilità capsulo-legamentare è ben compensata con l'ortesi, permettendo anche la salita e discesa dalle scale al passo alternato, senza pivoting.

Per quanto riguarda la caviglia sinistra si nota una buona correzione del precedente varismo patolo­gico, rimanendo un'anchilosi in flessione di 10°.

 

L'andatura comunque (senza stampella) e ricorrendo all'ortesi e scarpe con plantari risulta abbastan­za armoniosa.

E' pure possibile l'accovacciamento.

Con l'anchilosi e l'interessamento del nervo peroneo/tibiale è rimanente una marcata mioatrofia di­stale nonché in parte cicatrizzazione dalla sindrome di loggia, mentre dal lato sensitivo persistente un'ipestesia a livello del nervo peroneo superficiale, parestesie, ma tattilità protettiva ben ricupera­ta lungo tutto il territorio del nervo tibiale.

 

L'assicurato allo stato attuale lamenta ancora dei disturbi neuropatici, mentre dal lato circolatorio sono ben palpabili i polsi sia a livello dorsale del piede sia all'arteria tibiale posteriore.

Non sono più riconoscibili dei segni di distrofia.

 

Allo stato attuale l'assicurato non necessita più di ulteriori cure fisioterapiche, mentre viene invitato a voler praticare degli esercizi fisici a titolo privato, anche dei massaggi da parte sua lungo l'arto in­feriore sinistro, per far regredire i residuali sintomi neuropatici.

La __________ risponderà anche in futuro per dei medicamenti del tipo analgesici.

In assenza di una sindrome di "short bowel", la regolazione delle feci (in caso di necessità) va fatta con derrate alimentari adeguate (banane, carote, cioccolata amara ecc...).

 

A questo scopo è pure indispensabile che il signor RI 1 abbandoni interamente il regolare tabagi­smo.

La stessa cosa dicasi per non mettere a repentaglio la circolazione della gamba sinistra, per la quale potrà essere sospesa anche l'anti-coagulazione, una volta rinunciato interamente al consumo tabagi­co.

 

Lo stesso discorso vale pure per i disturbi allo stomaco, mal di testa e mal di schiena, affezioni non in relazione diretta con l'infortunio del 9.8.2003.

 

Anche la stampella è da abbandonare interamente, normalizzando il peso corporeo, risp. eliminando una ventina di chili (assicurato ulteriormente aumentato anziché diminuito di peso). A titolo privato il signor RI 1 dovrebbe svolgere anche un'attività fisica-sportiva adeguata, come il nuoto.

 

Viene informato pure di essere idoneo per varie attività professionali confacenti, mentre una riforma­zione professionale viene categoricamente rifiutata da parte del signor RI 1 (nel frattempo abban­donato anche dall'AI, in quanto normalmente collocabile sul mercato di lavoro).

 

Dalla visita traspare indubbiamente che il signor RA 1 non accetta una "vita rovinata" per colpa di un automobilista che (a quanto pare) continua ad imputare la colpa al signor RI 1 (processo penale sempre in sospeso).

 

In questa fase d'arrabbiatura, l'assicurato lascia l'Agenzia d'un colpo strappando il certificato dalla scrivania ...

 

ESIGIBILITA' DI LAVORO

 

L'assicurato per le conseguenze infortunistiche del 2003 non è più idoneo a svolgere le mansioni di camionista, risp. conduttore di auto-cisterne o di altri mezzi pesanti.

Può invece guidare normalmente i veicoli motorizzati della categoria B, provvisti di cambio automati­co.

II signor RI 1, per un'attività lucrativa confacente deve essere considerato abile al lavoro nella mi­sura del 100%, risp. può lavorare sull'arco di tutta la giornata (concedendo le pause ordinarie dell'impresa), con rendimento normale, senza necessità di riposo supplementare.

Trattasi delle mansioni da svolgere prevalentemente in posizione seduta, ma anche con spostamenti più o meno regolari, di breve durata, su del terreno pianeggiante o salendo una scala normale, ma non frequentemente.

 

Il signor RI 1 quindi può essere reintegrato come operaio generico, per mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo di funzionamento, della qualità, sorveglianza, imballaggio etichettatura o riparazioni fisicamente non molto impegnative.

È possibile pure l'impiego nella logistica, vendita al dettaglio, soprattutto compiti d'incasso. Impiego possibile come autista-fattorino per merce leggera.

 

In generale l'assicurato può maneggiare gli oggetti/pesi dell'ordine di 10 kg, mentre non ci sono del­le limitazioni per quanto riguarda l'agibilità delle mani o precisione di tutti i movimenti delle dita.

 

L'assicurato può utilizzare arnesi come cacciaviti o tutti i tipi di utensili di precisione.

L'assicurato può curvarsi con il tronco in avanti e può anche accovacciarsi, se pur quest'ultimo non frequentemente.

 

L'assicurato può stare in piedi anche per un 10 minuti e pure camminare per 10 minuti di fila. Provvisto di ortesi e scarpe/plantari adatti, l'assicurato non ha bisogno di ricorrere ad una stampella." (Doc. AI 8-6+7+8)

 

                                         In sede ricorsuale è poi stato prodotto il certificato medico del 6 giugno 2008 del Dr. med. __________:

 

"  Ritengo che il Signor RI 1 in seguito ai gravi problemi post-infortunistici non sia abile al lavoro. Innanzitutto vi sono i gravi problemi ortopedici alla gamba sinistra. A questo arto vi è una sintomatologia dolorosa estremamente limitante che necessita dell'assunzione di importanti dosaggi di analgesici (fra cui morfina). Gli causa inoltre difficoltà a dormire con conseguenti problemi durante il giorno. Infine sono apparsi da qualche tempo pure dolori alla colonna vertebrale, soprattutto in sede lombare sicuramente dovuti ad uno sbilancio muscolare in seguito alla marcia anomala del paziente, ulteriore fattore limitante.

 

Non ritengo perciò giustificato pretendere una ripresa del lavoro anche solo a tempo parziale in questo caso, aspetto che dovrà eventualmente comunque principalmente essere valutato in ambito specialistico ortopedico." (Doc. G)

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica ortopedica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

 

                                         Per quanto riguarda la patologia psichiatrica il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico consulente della __________, ha diagnosticato una sindrome mista ansiosa-depressiva (F41.2) di lieve entità.

                                         Lo specialista ha evidenziato che i disturbi lamentati dall’assicurato corrispondono a “modalità reattive adeguate, legate alla sua pro­blematica situazione esistenziale e alla sintomatologia algica e non sono attribuibili ad un'evoluzione psichica patologica.

                                         Pertanto da un punto di vista strettamente psichiatrico RI 1 è da ritenere abile in misura completa in una professione confacente alle sue limitazioni ortopediche (doc. AI 6-5).

 

                                         Il TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni, ben motivate, del Dr. __________, che non sono state del resto contestate dall’assicurato attraverso dei certificati medici specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

 

                                         Lo stesso rappresentante dell’assicurato ha precisato nell’allegato ricorsuale che il ricorrente non chiede la rendita d’invalidità per motivi psicologici o psichiatrici, ma solamente fisici (doc. I, pag. 12).

 

                                         Per quanto riguarda la patologia ortopedica il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia e medico di circondario della __________, ha posto la diagnosi di Trauma addominale (perforazione a livello del tenue, colon discendente, rottura del rene sini­stro, lesione splenica caudale, rottura diaframmatica sinistra). Ematopneumotorace a sinistra su fratture costali in serie. Lesione traumatica dell'arteria poplitea a sinistra con flap e consecutiva sindrome di loggia della gamba sinistra. Frattura V metatarsale piede sinistro, lussazione del ginocchio sinistro con rottura dei lega­menti crociati e avulsione prossimale del legamento collaterale laterale. Lesione prossimale del nervo peroneo e tibiale gamba sinistra. Sindrome ansioso-depressiva reattiva compensata. Compressione transitoria del nervo ulnare sinistro con deficit sensitivo-motorio. Stato dopo nefrectomia a sinistra e resezione del polo inferiore della milza. Stato dopo sutura del diaframma a sinistra. Stato dopo sutura dell'ilio prossimale, risp. resezione dell'intestino tenue (15 cm) e del colon discendente (15 cm). Stato dopo trombectomia e bay-pass dell'arteria poplitea a sinistra (con vena autologa). Stato dopo revisione e débridement della gamba sinistra. Stato dopo tracheotomia per ventilazione assistita. Correzione del piede equino-varo sinistro con plastica d'allungamento del tendine d'Achille, tendine flessore lungo dell'alluce e flessore lungo delle dita, artrotomia talo-navicolare non­ché trasposizione del tendine del tibiale posteriore sul dorso laterale del piede sinistro (31.5.2005). (...)" (doc. AI 8-6)

 

                                         A mente dello specialista l'assicurato a seguito dell’infortunio del 2003 non è più idoneo a svolgere la precedente attività di camionista / conduttore di mezzi pesanti. Per contro, può guidare normalmente i veicoli motorizzati della categoria B, provvisti di cambio automati­co.

                                         RI 1, per un'attività lavorativa adeguata è considerato abile al lavoro in misura completa (100%). Si tratta delle mansioni da svolgere prevalentemente in posizione seduta, ma anche con spostamenti più o meno regolari, di breve durata, su terreno pianeggiante o salendo una scala normale, ma non frequentemente.

                                         Il Dr. __________ ha indicato quali attività adeguate: l’operaio generico, per mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo di funzionamento, della qualità, sorveglianza, imballaggio, etichettatura o riparazioni fisicamente non molto impegnative. Oppure nella logistica, nella vendita al dettaglio con compiti d'incasso e quale autista-fattorino per merce leggera.

                                         In generale l'assicurato può maneggiare gli oggetti/pesi dell'ordine di 10 kg, mentre non ci sono del­le limitazioni per quanto riguarda l'agibilità delle mani o precisione di tutti i movimenti delle dita. Egli può utilizzare arnesi come cacciaviti o tutti i tipi di utensili di precisione, può curvarsi con il tronco in avanti e può anche, seppur non frequentemente, accovacciarsi.

 

                                         Infine, lo specialista ha indicato che il ricorrente può stare in piedi anche per 10 minuti e pure camminare per 10 minuti di fila. Provvisto di ortesi e scarpe/plantari adatti, l'assicurato non ha bisogno di ricorrere ad una stampella (doc. AI 8-1).

 

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 31 gennaio 2008 ha posto la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di obesità, ipertensione arteriosa, abuso di nicotina e sindrome mista ansioso-depressiva. Mentre egli ha rinviato al rapporto del 31 luglio 2007 del Dr. __________ per quanto riguarda la capacità lavorativa residua (doc. AI 79-1).

 

                                         L’assicurato ha contestato la valutazione operata dall’UAI, che si fonda sulle constatazioni del Dr. __________ riprese dal SMR, tramite lo scritto del 25 marzo 2008 del medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina generale, che ha indicato come il quadro clinico di RI 1 si sia cronicizzato e “nel tempo bisogna attendersi un lento ma progressivo peggioramento sia della marcia, sia dei dolori localizzati all’arto inferiore sinistro e sia dei disturbi circolatori periferici.” Il medico ha inoltre indicato che il paziente non può essere ritenuto abile ad affrontare un’attività lucrativa e ha invitato a sottoporlo ad una perizia presso il centro SAM (doc. E).

                                        

                                         Nel certificato dell’11 giugno 2008 il Dr. __________ ha ripreso sostanzialmente quanto già illustrato nel certificato del 25 marzo 2008 aggiungendo tuttavia che “recentemente sono pure insorti problemi con l’ortesi del ginocchio (Brace)” (cfr. doc. E, H)

 

                                         Nel referto medico del 6 giugno 2008 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha precisato che l’assicurato a seguito dei gravi problemi post-infortunistici non è abile al lavoro. Il neurologo ha aggiunto che vi sono “gravi problemi ortopedici alla gamba sinistra” con una sintomatologia dolorosa estremamente limitante che necessita dell'assunzione di importanti dosaggi di analgesici (fra cui morfina).

 

                                         Il Dr. __________ ha aggiunto che sono apparsi “da qualche tempo” pure dolori alla colonna vertebrale in sede lombare, sicuramente dovuti ad uno sbilancio muscolare in seguito alla marcia anomala del paziente, ulteriore fattore limitante.

 

                                         Lo specialista ha concluso indicando di non ritenere giustificata una ripresa del lavoro anche solo a tempo parziale rinviando comunque allo specialista ortopedico tale valutazione (doc. G).

 

                                         Va detto inoltre che il Dr. __________ già nello scritto del 10 ottobre 2007 (doc. I) ha precisato che a livello della gamba sinistra “la situazione neurologica è ormai definitiva, con un danno completo del nervo peroneo che impedisce una mobilizzazione del piede soddisfacente”. L’assicurato presenta vari problemi alla gamba sinistra con dolori e un’importante instabilità del ginocchio. A suo dire la ripresa di un’eventuale attività lavorativa potrebbe essere limitata in modo importante da queste frequenti variazioni dell’entità dei sintomi.

                                         Lo specialista ha poi suggerito una valutazione pluridisciplinare del caso (doc. I).

 

                                         Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         In concreto, i referti del Dr. __________ datati 6 giugno 2008 e 22 agosto 2008 come quello del Dr. __________ dell’11 giugno 2008 pur essendo posteriori alla decisione impugnata, fanno chiaramente riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato constatata già precedentemente al provvedimento dell’amministrazione.

 

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, al quale sono stati sottoposti i certificati del 6 giugno (Dr. __________) e dell’11 giugno 2008 (Dr. __________) non ha sostanzialmente preso posizione sulle valutazioni della capacità lavorativa residua dell’assicurato poste dai due medici curanti limitandosi a riconfermare che non vi sono patologie extrainfortunistiche che riducono la capacità lavorativa di RI 1 (doc. V bis).

                                         Nelle annotazioni del 1° settembre 2008 il Dr. __________ ha nuovamente ritenuto vincolante la valutazione dell’assicuratore infortuni (doc. IX bis).

 

                                         Questa Corte non può condividere tale modo di procedere.

 

                                         Per quanto riguarda la patologia ortopedica l’amministrazione ha fondato infatti la propria decisione sul referto del 31 luglio 2007 del Dr. __________, medico specialista in chirurgia, che tuttavia risulta superato dalle successive valutazioni del Dr. __________ e soprattutto dal Dr. __________.

                                         Il medico curante, seppur generalista, ha evidenziato, sia nel mese di marzo che nel giugno del 2008, una cronicizzazione dello stato di salute, un lento ma progressivo peggioramento e una ridotta abilità lavorativa (doc. E, H).

 

                                         L’aspetto neurologico indagato dal Dr. __________ è stato invece ignorato dall’amministrazione. Nello scritto del 22 agosto 2008 il neurologo, ritornando sui postumi dell’infortunio occorso all’assicurato, ha sì chiarito che la problematica principale che limita l’abilità lavorativa del paziente è di tipo ortopedico, tuttavia per quanto riguarda gli aspetti neurologici RI 1 ha subito una lesione totale del nervo peroneo e parziale del nervo tibiale della gamba sinistra con una sindrome della loggia e necrosi delle parti molli del polpaccio sinistro con deficit equiparabili ad un’amputazione al di sotto del ginocchio. A tale menomazione il medico aggiunge la sintomatologia dolorosa che contribuisce a ridurre l’abilità lavorativa (doc. N). 

 

                                         Alla luce delle divergenze tra le constatazioni del Dr. __________, risalenti al mese di luglio del 2007 e alle successive valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________, questo Tribunale ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato sia realmente migliorato dal punto di vista ortopedico. Inoltre le conseguenze dell’infortunio a RI 1 vanno altresì indagate dal profilo neurologico.

                                        

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

 

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

 

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

 

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto ulteriori approfondimenti sia dal lato ortopedico che dal lato neurologico, intesi a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente, al fine di stabilire se vi è realmente stato un miglioramento rispetto alla precedente decisione.

                                         Quindi, in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

 

                                         La richiesta dell’assicurato di procedere ad una valutazione multidisciplinare (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti di natura medica.

 

                               2.9.   Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

 

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

 

                                         La costante giurisprudenza federale ha stabilito che  l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 21 maggio 2008 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 24 giugno 2008.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti