Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.132

 

LG/DC/sc

Lugano

23 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2008 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 maggio 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1949, precedentemente attivo in qualità di magazziniere / autista, in data 29 novembre 1995 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetto da “dolori e giramenti di testa, dolori cervicali” (doc. AI 1-1/5).

 

                               1.2.   Per le conseguenze degli infortuni del 29 marzo 1978 e del 23 marzo 1994 l’assicuratore infortuni __________ ha riconosciuto all’assicurato un’incapacità di guadagno del 50% e gli ha erogato una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° ottobre 1995 (doc. LAINF 1-2/3).

 

                               1.3.   Dopo esame della documentazione medica, in particolare facendo riferimento all’incarto dell’assicuratore LAINF e considerato che l’__________ ha riconosciuto un’incapacità lavorativa e di guadagno a decorrere dal 23 marzo 1994, con proposta di decisione del 9 febbraio 1996 (doc. AI 11-1), poi confermata con decisione del 4 marzo 1996 (doc. AI 12-1), l’Ufficio AI ha concesso all’assicurato il diritto a una mezza rendita AI a decorrere dal 1° marzo 1995, ossia dopo un anno di attesa, ed ha fissato il grado d’invalidità al 50%.

 

                               1.4.   Nell’ambito della prima procedura di revisione del 4 febbraio 1999, l’Ufficio AI con decisione del 29 aprile 1999 ha confermato all’assicurato il diritto ad un grado d’invalidità del 50% e il mantenimento della mezza rendita AI (doc. AI 26-1).

 

                               1.5.   Nell’ambito della seconda procedura di revisione del 27 giugno 2002 l’UAI ha constatato un peggioramento temporaneo dello stato di salute dell’assicurato, a seguito dell’infortunio del 28 giugno 2001 alla spalla destra con frattura della grande tuberosità dell’omero, che ha determinato un’incapacità lavorativa del 100%, stabilita dall’__________, dal 28 giugno 2001 al 31 agosto 2002 (doc. LAINF 3-1).

 

                                         In considerazione di ciò, l’UAI, con decisione del 3 aprile 2003, ha attribuito all’assicurato una rendita intera dal 1° aprile 2002 (ossia dal mese in cui era prevista la revisione) sino al 30 novembre 2002. Dal 1° dicembre 2002 è per contro stato ripristinato il diritto alla mezza rendita d’invalidità (doc. AI 45-1).

 

                               1.6.   In data 18 dicembre 2003 RI 1 ha presentato una richiesta di aumento del grado d’invalidità, a seguito dell’infortunio dell’8 maggio 2003 per il quale l’__________ ha riconosciuto un’inabilità lavorativa del 100% dall’8 maggio 2003. al 21 luglio 2003 (doc. AI 49-1; 69-1; doc. LAINF 4-1; 4-18).

 

                               1.7.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio di Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM) con decisione su opposizione del 14 luglio 2005 (doc. AI 88-1), cresciuta incontestata in giudicato, l’UAI ha confermato la propria precedente decisione del 26 gennaio 2005 (doc. AI 77-1), attribuendo all’assicurato tre quarti di rendita a far tempo dal 1° gennaio 2004.

 

                               1.8.   RI 1 ha presentato in data 24 novembre 2005 una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 89-1).

 

                               1.9.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite un accertamento peritale ad opera del Dr. __________, l’UAI con decisione del 30 maggio 2008 (doc. AI 128-1) preavvisata con progetto del 19 febbraio 2008 (doc. AI 119-1) ha respinto la richiesta di aumento della rendita e confermato il diritto a tre quarti di rendita con grado del 60%.

 

                             1.10.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una totale inabilità lavorativa e la conseguente erogazione di una rendita intera d’invalidità. In via subordinata il ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda all’allestimento di una nuova perizia pluridisciplinare “accertante l’aspetto psicologico, l’inefficacia dei medicamenti e l’impossibilità di prestare constantemente del lavoro” (doc. I).

                                                                               

                                         Sostanzialmente la rappresentante dell’assicurato ha rimproverato all’UAI di non aver considerato il peggioramento del quadro valetudinario e di essersi limitato a nuovi accertamenti di tipo neurologico ignorando del tutto i disturbi psichici e la loro ripercussione sulla capacità lavorativa di RI 1.

                                         Lo stato di salute dell’insorgente è tale che – a mente della sua patrocinatrice – impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e di conseguenza giustifica l’erogazione di una rendita intera d’invalidità. Nell’atto ricorsuale vengono inoltre contestate  le attività ritenute esigibili dall’UAI (doc. I).

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto, in particolare, il certificato medico del 17 marzo 2008 del Dr. __________ (doc. C) e quello del 23 giugno 2008 del Dr. __________ (doc. D).

 

                             1.11.   L’UAI, in risposta, si è riconfermato nella propria decisione e precisato di aver sottoposto l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare nel novembre 2004 e ad una perizia ortopedica nell’ottobre 2007 e dunque di non essersi limitato ad indagare la sola patologia neurologica come sostenuto da controparte.

                                         Dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, l’UAI ha confermato le valutazioni del Dr. __________ in merito alla patologia neurologica e quella del Dr. __________ secondo cui “manca qualsiasi documentazione e/o elemento clinico in merito ad un peggioramento dello stato psichico”. L’amministrazione ha escluso dunque la necessità di un nuovo accertamento pluridisciplinare e confermato la valutazione medico-teorica globale effettuata in precedenza (doc. V + bis).

 

                             1.12.   Con scritto del 12 settembre 2008 la RA 1, a sostegno della propria tesi circa un peggioramento sostanziale dello stato di salute dell’insorgente rispetto alla perizia del SAM e del Dr. __________, ha trasmesso a questa Corte il rapporto dell’8 luglio 2008 del Dr. __________ (doc. E) e quello del 9 luglio 2008 del Dr. __________ (doc. F)

 

                             1.13.   Con osservazioni del 1° ottobre 2008 l’UAI ha sottoposto la nuova documentazione al vaglio dei medici del SMR, i quali hanno da un lato confermato la valutazione operata dal Dr. __________ e dall’altro negato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato. A mente del Dr. __________ e del Dr. __________ l’esigibilità del 50% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali somatici tiene pure conto della problematica psichica (doc. IX + 1).

 

                             1.14.   In data 20 ottobre 2008 la rappresentante dell’assicurato ha contestato le considerazioni dell’UAI in merito ai certificati del Dr. __________ e del Dr. __________ e ribadito il peggioramento del quadro valetudinario di RI 1 (doc. XI)

 

                                         Con scritto dell’11 dicembre 2008 la RA 1 ha prodotto copia del rapporto medico del 19 novembre 2008 della Clinica __________ (doc. XIII + bis).

 

                             1.15.   L’UAI, in data 28 gennaio 2009, ha preso posizione sul doc. XIII + bis, dopo aver sottoposto tale documentazione al vaglio del SMR, il quale ha indicato che il rapporto della Clinica __________ non evidenzia una modifica della situazione clinica dell’assicurato (doc. XV + bis).

 

                             1.16.   Il 30 marzo 2009 la rappresentante dell’assicurato, oltre a riconfermarsi nelle proprie argomentazioni ricorsuali, ha comunicato a questa Corte l’avvenuto ricovero in data 29 marzo 2009 di RI 1 presso la Clinica di riabilitazione di __________ (doc. XVII + bis).

 

                             1.17.   Con osservazioni del 9 aprile 2009 l’UAI ha precisato che il doc. XVII + bis oltre a non apportare nuovi elementi di giudizio si riferisce ad un’epoca successiva alla data della decisione impugnata e dunque risulta irrilevante nella procedura in questione. L’amministrazione ha quindi postulato nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XVIII).

 

                                         Il doc. XVIII è stato trasmesso alla RA 1             per conoscenza (doc. XIX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a negare l’aumento della rendita d’invalidità all’assicurato.

 

          Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della                   LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta                      permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla                           salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,                                                 malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,                                               secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla                                             salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,                                                 malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.                                Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una                                                   diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa                                                      essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,                                  Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité                                                   sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.5.   Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

                                         In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________) e quella reumatologica (Dr. __________).

                                     

                                         L’aspetto psichiatrico è stato vagliato dal Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel proprio referto del 24 novembre 2004 ha posto la diagnosi di “Disturbo organico di personalità con umore depresso”.

 

                                         Lo specialista ha poi posto la seguente valutazione:

 

 

"  IN CONCLUSIONE E RISPOSTA Al QUESITI

 

Si tratta di un paziente che ha subito molteplici infortuni con conseguenze somatiche importanti anche a livello neuro psicologico. Nonostante l'assenza di un supporto specialistico egli è sempre riuscito ad adattarsi in qualche modo ai suoi problemi

ricevendo aiuto da amici e soprattutto dal suo medico curante Dr. med. __________. I disturbi neuro psicologici probabilmente sono stati anche all'origine della sua separazione dalla moglie. È una persona che vive sola, egli tende ad isolarsi e vede una certa malevolenza da parte dei suoi concittadini per il fatto che non è attivo professionalmente pur essendo una persona grande e grossa.

 

Si sente un oggetto discriminato e preferisce non avere rapporti se non convenevoli ma cordiali con le persone che gli stanno attorno.

 

RISPOSTA Al QUESITI

 

1.  Diagnosi dal suo punto di vista specialistico.

  Disturbo organico di personalità con umore depresso.

 

2.  Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

 

Le sue capacità psichiche sono soprattutto ridotte per la componente neuro psicologica e depressiva che influiscono al massimo al 25%‑30% sulle sue capacità lavorative da ultimo svolte.

 

3.  Descrivere l'evoluzione dello stato di saluto dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e le prognosi a medio ‑ lungo termine.

 

L’A ha trovato un adattamento personale e relazionale conforme alla sua patologia.

 

      La prognosi a medio ‑ lungo termine non è positiva per quanto    concerne l'aspetto psicopatologico

 

4.  Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

 

      Dalle difficoltà di concentrazione, di attenzione, di memoria, di    labilità psico emotiva.

 

5.  Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell’A ? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

 

      L’A. segue un trattamento presso il suo medico curante. Non     vedo che tramite un intervento più specifico la sua situazione             possa essere migliorata né a livello sintomatico né riguardante le                                sue capacità lavorative.

 

6.  Ritiene possibile effettuare, provvedimenti d'integrazione professionale presso quest’A.? Descrivere le risorse di cui l'assicurato ancora dispone.

 

      NO.

 

7.  Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

 

Per quanto mi concerne no. Egli ha sempre svolto mansioni ausiliarie. Data la sua situazione post traumatica con i conseguenti disturbi non penso che l'A. possa ancora reinserirsi. (doc. AI 75-17+18+19).

                                     

                                         L’aspetto ortopedico è stato invece indagato dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, che nel rapporto del 25 novembre 2004 ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

5. Diagnosi

 

‑ Esiti da ernia discale lombare L4/L5 sinistra,

‑ sindrome lombovertebrale cronica.

‑ Esiti da lussazione acromioclavicolare destra,

‑ pseudartrosi laterale della clavicola destra.

‑ Esiti da frattura malleolare destra,

‑ Incipiente artrosi tibiotarsica destra.

‑ Sindrome vertebrale cervicale di carattere cronico.

‑ Soprappeso corporeo.

 

6. Valutazione e possibilità terapeutiche

 

Per quel che riguarda le patologie ortopediche si trova in primo piano la sindrome lombovertebrale cronica. La funzione del rachide lombare attualmente è ancora ridotta. Vi sono però dei margini di miglioramento della funzione del rachide lombosacrale. I segni di sofferenza radicolare all'arto inferiore sinistro sono attualmente molto limitati. La muscolatura dei quadricipite femorale sinistro appare in ripresa e poco meno vigorosa di quella destra. Si osserva pure una riduzione della funzione del rachide cervicale.

 

È possibile che questa sia in rapporto con la patologia del cinto omeroscapolare destro. È presente una pseudartrosi molto laterale della clavicola destra. Si tratta certamente di un fattore di disturbo ma non particolarmente invalidante. Nell'articolazione acromioclavicolare destra rimane una modesta sublussazione residua. Nel settore dell'articolazione omeroscapolare destra si osserva pure una limitazione funzionale. D'altra parte però la frattura del tubercolo maggiore dell'omero è ben consolidata senza alterazioni morfologiche di rilievo. Non vi è neppure un indizio per una lesione della cuffia dei tendini rotatori. In questo settore vi è una discrepanza fra il quadro dei disturbi soggettivi e i reperti oggettivi. Risulta comunque difficile spiegare la ragione della limitazione funzionale omeroscapolare destra. Nel caso di persistenti dolori si potrebbero discutere misure chirurgiche riparatrici nel settore acromioclavicolare destro. Nel caso particolare però tali misure sono sconsigliabili.

 

Nel settore della caviglia destra si osserva una moderata limitazione funzionale dell'articolazione tibiotarsica. La congruenza articolare è buona. È comunque probabile la presenza di una incipiente artrosi tibiotarsica. La deambulazione è comunque plantigrada.

 

Dal punto di vista ortopedico è da discutere un soggiorno in un centro di riabilitazione con particolare attenzione alla funzione della colonna vertebrale. Vi sono a mio avviso dei margini per un miglioramento in questo settore. Anche per quel che concerne il cinto omeroscapolare destro un miglioramento funzionale è attendibile. La pseudartrosi clavicolare naturalmente è un elemento di disturbo, comunque da non valutarsi in maniera pesante. Sarebbe infine opportuna una riduzione del soprappeso corporeo.

 

7. Capacità lavorativa nella professione abituale

 

Dal punto di vista strettamente ortopedico in qualità di autista magazziniere la capacità lavorativa attuale raggiunge il 50%. Si giustifica la riduzione della capacità lavorativa con la presenza di esiti da ernia discale lombare e con la presenza di una pseudartrosi della clavicola laterale destra in esiti da lussazione acromioclavicolare. Sono attendibili difficoltà nel carico e scarico di pesi oltre i 12‑15 kg. Inoltre si manifestano pure difficoltà in posizione seduta prolungata. È probabile che l'attività lavorativa abituale di autista non sia più proponibile, non per motivi strettamente ortopedici ma per disturbi di carattere neurologico e psicologico.

 

8. Integrazione lavorativa

 

Considerando le patologie ortopediche una integrazione lavorativa appare ragionevole e praticabile. Dovrebbe trattarsi di lavori di carattere manovale medio‑leggeri. Si pensa pure a lavori di controllo. Lavori di manutenzione. Dovrebbe trattarsi di un lavoro che concede cambiamenti di posizione e che non obbliga aI sollevamento o al trasporto di pesi oltre i 12‑15 kg. Difficoltà di riorientamento professionale sono da attendersi a causa dell'età dell'assicurato e della componente psicoreattiva. D'altro canto una attività lavorativa sia pure a tempo parziale potrebbe risultare benefica anche per altri aspetti non soltanto di natura ortopedica. Comunque anche in questo caso la capacità lavorativa raggiungerebbe il 50% ca. e in condizioni molto favorevoli un massimo del 70%. Questo sempre per motivi di pertinenza strettamente ortopedica.

 

9. Prognosi

 

La rigidità della colonna vertebrale e il soprappeso sono dei fattori poco favorevoli. Pure la componente psicoreattiva incide in modo sfavorevole. D'altro canto rimangono dei margini di miglioramento della funzione della colonna vertebrale e dei cinto omeroscapolare destro.

 

10. Rispondo alle domande postemi

 

1. Diagnosi dal suo punto di vista specialistico.

 

‑ Sindrome lombovertebrale cronica,

‑ esiti da ernia discale lombare L4/L5 sinistra,

‑ esiti da moderato morbo di Scheuermann dorsale intermedio.

‑ Pseudartrosi laterale della clavicola destra,

‑ esiti da lussazione acromioclavicolare destra,

‑ sindrome cervicale vertebrale cronica.

‑ Esiti da frattura malleolare destra,

‑ incipiente artrosi tibiotarsica destra.

‑ Soprappeso corporeo.

 

2. Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

 

La capacità lavorativa per motivi strettamente ortopedici in qualità di autista magazziniere raggiunge il 50%.

 

3. Descrivere l'evoluzione dello stato di saluto dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine.

 

Sussistono delle possibilità di miglioramento funzionale nel settore della colonna vertebrale e del cinto omeroscapolare destro. Purtroppo il soprappeso corporeo e la componente psicoreattiva turbano le prospettive a medio e lungo termine.

 

4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constate?

 

Limitazione funzionale importante della colonna vertebrale lombosacrale con residui di sofferenza radicolare all'arto inferiore sinistro in fase di risoluzione. Limitazione funzionale del rachide cervicale, e del cinto omeroscapolare destro.

 

5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

 

Riabilitazione in un centro adeguato in vista di una ripresa dell'attività lavorativa sia pure nella misura del 50%.

 

6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui l'assicurato ancora dispone.

 

Sì, possibilità di miglioramento funzionale sia nel settore della colonna vertebrale sia in quello del cinto omeroscapolare destro.

 

7. Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

 

Sì è importante che vi sia la possibilità di spostamento durante il lavoro e che il sollevamento di pesi oltre 12‑15 kg possa essere evitato. Dal profilo più strettamente ortopedico si dovrebbe ottenere una capacità lavorativa sull'arco di 4 ore al giorno. (doc. AI 75-25+26+27+28).

 

                                         Globalmente quindi nel rapporto peritale del 6 dicembre 2004 i periti del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Disturbo organico di personalità con umore depresso in: - stato dopo contusione cranica con commozione cerebrale il 23.03.1994; - lieve – medio deficit neuropsicologico (ultima valutazione neuropsicologica nel 1998). ▪ Sindrome lombovertebrale cronica con: - esiti da ernia discale lombare L4-L5 sin., trattata con tecnica microchirurgica in data 24.11.2003. ▪ Esiti da lussazione acromioclavicolare ds. nel 1982 con: - pseudoartrosi lat. della clavicola ds.. ▪ Sindrome vertebrale cervicale di carattere cronico. ▪ Esiti da frattura malleolare ds. nel 1978, trattata con osteosintesi con: - incipiente artrosi tibiotarsica ds.” (doc. AI 75-11).

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato nella sua professione di autista – magazziniere abile in misura del 40% (da intendere come una limitazione dell’esigibilità temporale della funzione d’autista ad un massimo di tre – quattro ore al giorno, ridotto rendimento sull’arco di un’ intera giornata lavorativa, limitazione importante della colonna vertebrale lombosacrale, del rachide cervicale e del cinto omero scapolare ds.) (doc. AI 75-14).

                                         In attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali, l’assicurato è ritenuto abile nella misura del 50% (doc. AI 75-15).

 

                                         Sulla base di questa perizia pluridisciplinare l’UAI, con la decisione del 26 gennaio 2005 (doc. AI 77-1), poi confermata con decisione su opposizione del 14 luglio 2005 (doc. AI 88-1), ha attribuito all’assicurato tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004.

 

                                         In data 24 novembre 2005 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di aumento della rendita d’invalidità (doc. 89-1).

                                         Su indicazione del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 103-1), l’UAI ha affidato al Dr. med. __________, spec. FMH in ortopedia, il mandato di esperire un accertamento medico ortopedico.

 

                                         Con rapporto medico del 30 ottobre 2007 il Dr. __________, dopo aver illustrato l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurato, le constatazioni obiettive, lo stato locale e la radiologia ha posto la seguente diagnosi:

 

"  4. Diagnosi

 

‑Sindrome lombo‑spondilogena, rispettivamente radicolare irritativa non deficitaria S1 a destra in presenza di alterazioni degenerative pluri‑segmentali (L4/L5/S1), di un'insufficienza muscolare lombare‑inferiore e lombo‑sacrale, di uno stato dopo discectomia extra‑foraminale L4/L5 sinistra il 24.11.2003.

 

‑Esiti da lussazione acromio‑clavicolare destra nel 1982 con pseudo‑artrosi laterale della clavicola destra.

 

‑Sindrome vertebrale cervicale.

 

‑Esiti da frattura malleolare destra nel 1978 trattata con osteosintesi con incipiente artrosi tibiotarsica destra.

 

5. Valutazione e prognosi

 

Rispetto al referto descritto dal dr. __________ il 25.11.2004 nel contesto della valutazione peritale pluridisciplinare del SAM, il signor RI 1 segnala un cambiamento/accentuazione dei dolori focalizzati al basso‑schiena con estensione agli arti inferiori, in presenza di una situazione per contro nelle grandi linee stabile attinente agli altri disturbi accusati.

 

Il potenziale miglioramento funzionale, preconizzato dal dr. __________ nel rapporto del 25.11.2004, non è avvenuto, almeno per quanto attiene alla componente algica, ciò che aveva condotto, dopo approfondite valutazioni diagnostiche, a porre l'indicazione a una stabilizzazione pluri‑segmentale (L4‑S1), intervento tuttavia rifiutato dal paziente.

 

Con riferimento alle considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto del 21.2.2007, la situazione risulta essere in grandi linee equivalente a quella riscontrata nel 2005.

 

Rispetto a quello descritto il 25.11.2004 dal dr. __________, il quadro clinico attuale mette in particolare in evidenza una significativa insufficienza muscolare nella stabilizzazione del tronco, con importante limitazione (antalgica/riflessa ?) funzionale dei segmenti basso‑lombare, rispettivamente lombosacrale: vedi la lordosi residua in inclinazione, la necessità di aiutarsi con le mani e i movimenti di compensazione all'elevazione del tronco, il Bending praticamente nullo da ambo i lati, l'importante limitazione della declinazione, l'accentuazione dei disturbi alla sollecitazione passiva in iperlordosi,....

 

L'irradiazione all'arto inferiore destro, attualmente in primo piano, presenta un carattere piuttosto spondilogeno/eventualmente radicolare irritativo, non deficitario di rilievo, in uno contesto piuttosto “flogistico” su di un reperto protrusivo lombo‑sacrale piuttosto mediano e una protrusione a base larga L4/L5 senza reperto erniario di rilievo.

 

Sul piano terapeutico era a suo tempo stata posta l'indicazione eventuale a una stabilizzazione e/o sostituzione discale L4/L5 e L5/Sl, intervento rifiutato a priori dal paziente.

A distanza di 2 o più anni, malgrado un quadro complessivo ritenuto stabile, una rivalutazione della strategia terapeutica implicherebbe ragionevolmente la ripetizione di almeno una parte degli esami diagnostici effettuati a suo tempo.

 

Per quanto attiene alla capacità lavorativa residuale, rispettivamente all'esigibilità, sia il dr. __________ nel rapporto del 25.11.2004, sia il dr. __________ nel rapporto del 21.2.2007, considerano una riduzione del tempo di lavoro su circa 4 ore al giorno. Rispetto a quanto ritenuto dal dr. __________, il quadro clinico attuale giustifica un'ulteriore riduzione dei limiti di carico con passaggio da attività medio‑leggere a leggere e con limite della manipolazione di pesi situato a raramente 10 kg.

 

Prognosi a medio termine stabile, con ulteriori ragionevoli cambiamenti nel contesto evolutivo naturale.

 

 

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

 

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

 

Con riferimento alla valutazione del dr. __________ del 25.11.2004 riduzione più marcata della caricabilità del tronco, in particolare del tratto lombare. Limitazione al carico del rachide cervicale e del cinto omero‑scapolare.

 

 

2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

 

Nello svolgimento di un'attività di autista il signor RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura superiore al 70%, a più forte ragione se tale mansione implica pure il carico e lo scarico dei veicolo.

 

In situazioni assolutamente ideali, con alto grado di informatizzazione e automatizzazione, quale magazziniere il signor RI 1 potrebbe raggiungere un grado di capacità lavorativa massimo nell'ordine di grandezza del 50%.

 

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

 

1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

 

Sebbene limitate, il signor RI 1 possiede tuttora delle potenzialità da rendere ragionevolmente possibile l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione. Queste concernono in particolare l'ingaggio degli arti superiori al di sotto dell'orizzontale nell'esecuzione di attività anche fini e di precisione.

 

2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

 

Un alto grado di automatizzazione e informatizzazione, così come la manipolazione unicamente di pesi leggeri, potrebbe permettere una capacità lavorativa nella misura massima del 50% in qualità di magazziniere.

Attività limitata sull'arco di circa 4 ore al giorno.

 

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

 

Entrano in linea di conto sull'arco di circa 4 ore al giorno delle attività leggere con manipolazione di pesi raramente di 10 kg, senza mansioni ripetitive al di sopra dell'orizzontale, senza spostamenti prolungati su terreni sconnessi, con possibilità di libera scelta o per lo meno cambiamento regolare della posizione di lavoro, senza movimenti ripetitivi in flessione/estensione o torsione del tronco. (doc. AI 111-4+5)

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.

                                        

                            2.7.1.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame ortopedico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________ che in data 25 novembre 2004 ha diagnosticato “Esiti da ernia discale lombare L4-L5 sinistra, sindrome lombo vertebrale cronica. Esiti da lussazione acromioclavicolare destra, pseudartrosi laterale della clavicola destra. Esiti da frattura malleolare destra, incipiente artrosi tibiotarsica destra. Sindrome vertebrale cervicale di carattere cronico. Sovrappeso corporeo”.

 

                                         Lo specialista ha ritenuto dal punto di vista ortopedico l’assicurato abile al 50% in qualità di autista magazziniere.

                                         Questa riduzione è giustificata con la presenza di esiti da ernia discale lombare e di una pseudartrosi della clavicola laterale destra in esiti da lussazione acromioclavicolare (doc. AI 75-26).

 

                                         In attività adeguate, ovvero lavori di carattere manovale medio-leggeri, lavori di controllo e manutenzione che permettono cambiamenti di posizione e che non obbligano al sollevamento o al trasporto di pesi oltre i 12-15 kg, la capacità lavorativa raggiungerebbe il 50% e in condizioni molto favorevoli il 70% (doc. AI 75-26/27).

 

                                         Nell’ambito della procedura di revisione, l’assicurato è stato sottoposto ad un nuovo consulto ortopedico ad opera del Dr. __________, il quale nel proprio referto del 30 ottobre 2007 ha posto la diagnosi di “Sindrome lombo-spondilogena, rispettivamente radicolare irritativa non deficitaria S1 a destra in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali (L4/L5/S1), di un’insufficienza muscolare lombare-inferiore e lombo-sacrale, di uno stato dopo discectomia extra-foraminale L4/L5 sinistra il 24.11.2003. Esiti da lussazione acromio-clavicolare destra nel 1982 con pseudo-artrosi laterale della clavicola destra. Sindrome vertebrale cervicale. Esiti da frattura malleolare destra nel 1978 trattata con osteosintesi con incipienti artrosi tibio-tarsica destra”. (doc. AI 111-4).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa, lo specialista ha valutato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 70% nella precedente attività di autista, mentre in situazioni assolutamente ideali, con alto grado di informatizzazione e automatizzazione, quale magazziniere l’assicurato potrebbe raggiungere un grado di capacità lavorativa del 50% (doc. AI 111-5).

 

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Tale non può essere il certificato medico del Dr. __________ del 23 giugno 2008 nel quale lo specialista ha confermato la diagnosi di sindrome lombo-vertebrale evidenziata sia dal Dr. __________ che dal Dr. __________ e riferito di un’esacerbazione dei dolori negli ultimi tempi che, tuttavia, anche il Dr. __________ aveva considerato, seppur ritenendo la situazione a grandi linee stabile:

                                         “Rispetto al referto descritto dal dr. __________ (…) il signor RI 1 segnala un cambiamento / accentuazione dei dolori focalizzati al basso-schiena con estensione agli arti inferiori”.

 

                                         In considerazione di ciò, il Dr. __________ ha ritenuto giustificata un’ulteriore riduzione dei limiti di carico con passaggio da attività medio-leggere a leggere con limite della manipolazione di pesi situato a raramente 10 kg e valutato il paziente inabile al lavoro in misura del 70% nell’attività di autista e al 50% in attività adeguate (con alto grado di informatizzazione e automatizzazione). Per contro, nella perizia precedente il Dr. __________ aveva ritenuto una capacità lavorativa del 50% in qualità di autista magazziniere, mentre in attività adeguate raggiungerebbe il 50% e in condizioni molto favorevoli il 70% cfr. (doc. AI 111-4/5; doc. AI 75-26/27).

 

                                         Anche il successivo certificato medico del Dr. __________ del 9 luglio 2008 (doc. F) non permette di inficiare le conclusioni dei periti dell’amministrazione. Il medico curante infatti ha precisato che il quadro clinico del paziente è dominato da una “lombalgia più o meno sempre costante” e la recente RM ha confermato le discopatie in L4/5 e L5/S1 presenti anche nella diagnosi del Dr. __________ (cfr. doc. AI 111-4; doc. F).

 

                                         Per quanto concerne lo scritto dell’8 luglio 2008 del Dr. __________, vice primario di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, nello stesso viene inizialmente riassunta parzialmente l’anamnesi del paziente e successivamente lo specialista ha evidenziato il peggioramento della discopatia L4/L5 e L5/S1 analogamente a quanto evidenziato dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 111-4; doc. E).

 

                                         Nelle annotazioni dei medici del SMR, Dr. __________, FMH medicina generale e Dr. __________, reumatologo e internista, viene ribadito come la valutazione del Dr. __________ sia sostanzialmente sovrapponibile a quella del Dr. __________n merito al peggioramento del quadro clinico del paziente.

                                         Per quanto riguarda i rapporti del Dr. __________ medici del SMR hanno evidenziato come non sia stato oggettivato un peggioramento della discopatia o una progressione di un’ernia discale e come la valutazione sia sovrapponibile, anche in questo caso, a quella del Dr. __________ (doc. IX1).

 

                                         Nel certificato medico del 17 marzo 2008 (doc. AI 130-19) il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, si è limitato ad indicare che il ricorrente, dal punto di vista fisico (su quello psichico si rinvia al successivo considerando) soffre di dolori cronici lombo vertebrali, cefalee frequenti, dolori alle spalle e dolori addominali. Sintomi che sono da ricondurre alle patologie di cui soffre il ricorrente e già ampiamente illustrate dal perito Dr. __________.

                                         Dal punto di vista diagnostico non viene dunque aggiunto nessun nuovo elemento che non fosse già stato indagato dai precedenti periti interpellati dall’amministrazione.

                                         Il medico curante ha poi fissato un diverso grado di inabilità         lavorativa senza tuttavia fornire elementi oggettivi tali da             preferire la sua valutazione a quella del Dr. __________, peraltro                           specialista FMH in chirurgia ortopedica.

                                     

                                         Per quanto riguarda infine il rapporto del 19 novembre 2008 della Clinica __________ (doc. XIII bis) nello stesso viene diagnosticata la nota sindrome lombo-spondilogena cronica e indicato che manca una correlazione morfologica che spieghi i disturbi del paziente:

                                         Ein deutliches morphologisches Korrelat, welches die Schmerzen des Patienten erklärt, liegt nicht vor” (doc. XIII bis).

                                         Inoltre, gli specialisti della clinica di Zurigo oltre a suggerire una nuova infiltrazione facettaria non hanno oggettivato un peggioramento della patologia.

                                     

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni dell’8 gennaio 2009 ha confermat__________ non evidenzia una modifica della situazione clinica dell’assicurato (doc. XV bis).

 

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo ortopedico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.

 

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                            2.7.2.   Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’UAI ha fatto riferimento al rapporto del Dr. __________ del 24 novembre 2004, nell’ambito della perizia SAM, nel quale è stato diagnosticato un disturbo organico di personalità con umore depresso (doc. AI 75-18).

 

                                         Lo specialista ha indicato che le capacità psichiche dell’assicurato sono soprattutto ridotte per la componente neuro psicologica e depressiva che influiscono al massimo al 25%-30% sulle sue capacità lavorative da ultimo svolte.

                                         Le limitazioni sono da ricondurre a difficoltà di concentrazione, di attenzione, di memoria e di labilità psico emotiva (doc. AI 75-18).

                                     

                                         In merito alla prognosi il Dr. __________ ha precisato che a medio-lungo termine non è positiva per quanto concerne l’aspetto psicopatologico. Il perito riteneva necessario un intervento più specifico affinché il quadro psichiatrico potesse migliorare sia a livello sintomatico che in relazione alle sue capacità lavorative (doc. AI 75-18).

 

                                         La rappresentante dell’assicurato in data 10 marzo 2008 ha interpellato il Dr. __________, medico generalista FMH, il quale al quesito circa i disturbi psichici di RI 1 ha risposto indicando che questi soffre di “depressione cronica in seguito a dolori e incapacità lavorativa con isolazione sociale consecutiva” (doc. C)

 

                                         Questa Corte non può condividere l’operato dell’amministrazione che nella decisione del 30 maggio 2008 fa riferimento al referto peritale del 24 novembre 2004 svolto nell’ambito della richiesta di aumento di rendita del 18 dicembre 2003, ben tre anni e mezzo prima dunque, per giustificare un mancato peggioramento del quadro psichiatrico, soprattutto alla luce della prognosi allora formulata dal perito psichiatra. L’amministrazione infatti in questo lasso di tempo non ha proceduto ad alcun nuovo esame specialistico atto a verificare il quadro psichiatrico dell’assicurato.

 

                                         Malgrado il medico del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni abbia indicato che “manca qualsiasi documentazione e/o elemento clinico in merito ad un peggioramento dello stato psichico” (doc. V bis), la perizia del 24 novembre 2004 non costituisce una base sufficiente per statuire sul quadro psichiatrico del ricorrente.

                                     

                                         A maggior ragione se si considera, inoltre, che il medico curante Dr. __________, nel certificato medico del 17 marzo 2008, seppur medico generalista e non specialista in psichiatria, aveva diagnosticato una depressione cronica in seguito alla patologia somatica e questo documento era stato prodotto dal ricorrente il 3 luglio 2008, in sede di osservazioni alla decisione del 30 maggio 2008, ove la RA 1 aveva già sollevato la necessità di un ulteriore accertamento peritale psichiatrico (cfr. doc. AI 128-1; 129-1)

                                          

                                         Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, non ha subito un peggioramento rispetto a quanto constatato nel referto della perizia SAM.

 

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

 

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

 

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

 

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

 

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico, presso il Centro di accertamento peritale, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

 

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 30 maggio 2008 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7.2.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti