Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.139

 

LG/DC/sc

Lugano

29 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 luglio 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1948, precedentemente attiva in qualità di addetta alle pulizie e casalinga, in data 4 febbraio 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) indicando di essere affetta da “problemi alla schiena (lombare / cervicale) articolazioni, problemi con le vene (più gamba dx), prevista operazione, problemi di circolazione” (doc. AI 1-1/5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 21 luglio 2004 (doc. AI 26-1), poi confermata con decisione su opposizione del 18 maggio 2005 (doc. AI 36-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

                               1.3.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. AI 37-2), il quale con decisione del 23 febbraio 2006 (inc. 32.2005.99) cresciuta incontestata in giudicato, ha accolto il gravame e retrocesso gli atti all’UAI ordinando l’esecuzione di un’accurata valutazione della componente psichiatrica, nonché di quella somatica (doc. AI 44-1/12).

 

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia plurisciplinare del 30 marzo 2007 (doc. AI 51-1) a cura del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica datata 20 settembre 2007 (doc. AI 56-1), l’UAI con decisione del 17 luglio 2008 (doc. AI 81-1), preavvisata con progetto del 5 marzo 2008 (doc. AI 62-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

 

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la perizia del SAM, i cui accertamenti “…sono dettagliati e approfonditi con dovizia di particolari su patologie e situazioni di minore e scarsa rilevanza, mentre risultano gravemente carenti su un fatto essenziale e determinante inerente l’importante lesione alla spalla destra” e auspicando un riesame da parte dell’amministrazione.

                                         Inoltre la ricorrente rileva che il provvedimento impugnato non considera la “questione determinante della collocabilità riferita all’età avanzata” (doc. I).

                                          

                               1.6.   L’UAI, in risposta, fondandosi sulla perizia specialistica del SAM, si riconferma nella propria decisione ribadendo la correttezza del grado d’invalidità globale calcolato e postulando la reiezione integrale del ricorso (doc. IV).

 

                               1.7.   Il 20 settembre 2008 la ricorrente ha prodotto un allegato di replica, nel quale si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie censure in merito alla perizia svolta dal SAM e all’incollocabilità sul mercato del lavoro. La ricorrente ha aggiunto poi di non condividere la valutazione dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, in particolare in relazione ai lavori di campagna (punto 5.7).

                                         L’assicurata ha quindi postulato il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50% con assegnazione del diritto a prestazioni retroattivamente al 1° febbraio 2003 (doc. VIII +1/2).

 

                               1.8.   L’UAI, in duplica, si è riconfermato nella risposta al ricorso e ha difeso la valutazione operata dall’assistente sociale nell’inchiesta economica svolta in data 24 settembre 2007 (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

 

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

 

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

                                         In particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  7.3 Anlässlich ihrer Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

 

7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen, grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind (beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein (beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner, behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit ausgeschlossen werden kann.

 

7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E. 7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht hinreichend gewürdigt worden ist.

 

7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

 

7.3.4 Ein allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich ausgegangen werden.

 

7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

 

7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer, auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

 

7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst würde." (DTF 134 V 12-14)

 

                                         Al riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  4.    Invaliditätsbemessung

 

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04  vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 % beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

"  Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.,        I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.7.   Nella decisione del 17 luglio 2008 l’UAI ha respinto al richiesta di prestazioni dell’assicurata ritenendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

                                     

                                         Questo Tribunale è dunque chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno negato la rendita a RI 1.

 

                                         Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

                                         In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________), quella oto-rino-laringologica (ORL) (Dr. __________), quella ginecologica – urologica (Dr. __________) e infine quella internistica.

 

                                         La patologia psichiatrica è stata vagliata dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel referto del 15 febbraio 2007 (doc. AI 52-3) ha diagnosticato una “Personalità semplice”.

 

                                         Dall’esame specialistico il Dr. __________ non ha evidenziato turbe psichiche di rilevanza clinica, in particolare non ha constatato indici di tipo depressivo. Egli non ha riscontrato un’incapacità lavorativa di tipo psichiatrico e anche in qualità di casalinga l’assicurata è ritenuta abile in misura completa (100%).

 

                                         L’aspetto reumatologico è stato indagato dal Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che nel proprio rapporto peritale del 16 febbraio 2007 (doc. AI 52-7) ha posto la diagnosi di “Sindrome del dolore cronico non specifica; periartropatia tendinotica cronica a destra, cuffia dei rotatori clinicamente non valutabile; sindrome lombospondilogena cronica, minime alterazioni degenerative senza neuro compressione”.

 

                                         Lo specialista ha poi espresso le seguenti considerazioni:

 

"  (...)

2.   DISCUSSIONE

La paziente lamenta dolori cronici pressoché ubiquitari con scarso correlato clinico. Esprime sofferenza per questi dolori che sono all'origine di una richiesta di attenzioni mediche e di problemi funzionali soggettivi molto importanti. A mio avviso, da non specialista, vi sono più elementi per una sindrome da amplificazione di sintomi che non per una sindrome somatoforme da dolore persistente. Farà stato comunque a riguardo la valutazione psichiatrica prevista per la perizia in corso.

 

Non sono riempiti i criteri di classificazione ACR 1990 per la diagnosi di fibromialgia, anche se il quadro clinico presenta molte analogie con la fibromialgia e può essere assimilato a questa patologia per quanto attiene alla capacità lavorativa.

 

Problemi locali non possono essere estrapolati dalla sindrome algica generalizzata.

 

L'assicurata presenta una periartropatia omeroscapolare cronica tendinotica a destra. In base al racconto della la paziente, i dolori alla spalla destra sono presenti da almeno 10 anni anche se non se ne trova traccia negli atti. All'esame clinico la mobilità passiva della spalla destra è normale. Si esclude dunque una capsulite retrattile. I test di impingement sono dolorosi e la cuffia dei rotatori non è valutabile a causa dei dolori.

 

Non disponiamo di esami strumentali. Per la valutazione della capacità lavorativa in rapporto a questa problematica, si terrà dunque conto di una sindrome da impingement di origine indeterminata con una possibile lesione parziale della cuffia dei rotatori. Si tratta del  correlato strutturate più comune in una periartropatia omeroscapolare téndinotica a questa età.

 

Può essere utile, al di fuori del contesto della perizia, approfondire ulteriormente la diagnostica attraverso una IRM della spalla destra. Se l'indagine dovesse rivelare lesioni transmurali dei tendini della cuffia dei rotatori o altri reperti oggettivamente più importanti di quanto assunto clinicamente, sono a disposizione per adattare la mia valutazione riguardo all'influsso della patologia della spalla destra sulla capacità lavorativa.

 

L'assicurata presenta una sindrome lombospondilogena cronica. L'esame clinico è normale. Le indagini a disposizione mostrano minime alterazioni degenerative senza , neurocompressione.

È utile tener conto del fatto che la schiena è sempre stata il problema principale della paziente, che ha determinato numerosi periodi incapacità lavorativa e infine sembra aver contribuito alla cessazione dell'attività retribuita svolta fino al 1998. Tuttora non ho evidenza per problemi strutturali alla schiena che giustifichino, nella comune esperienza, incapacità lavorative ripetute.

 

È utile anche riprendere brevemente le osservazioni della paziente che avrebbe "lavorato come un uomo" nella tenuta agricola di famiglia di ca. 6000 m2 fin verso il 2004 nonostante dichiari attualmente di soffrire di dolori alla spalla destra da ca. 10 anni e nonostante la nota problematica con la schiena all'origine di numerosi periodi di Incapacità lavorativa e della rinuncia al lavoro di ausiliaria di pulizia.

 

Queste discordanze potrebbero tradurre un comportamento disfunzionale eccessivo in  rapporto all'entità delle lesioni e rendono più difficile valutare le limitazioni soggettive che la paziente attualmenteesprime.

 

3.   INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).

 

Dal punto di vista reumatologico teorico, in attività pesanti a mediamente pesanti che implichino regolarmente movimenti ripetitivi con gli arti superiori e con il tronco come i lavori precedentemente svolti nella tenuta agricola di famiglia e come ausiliaria di pulizia, l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 35 %.

 

4.   DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO Dl SALUTE DELL'ASSICURATO/A.

DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.

In base all'anamnesi e agli atti, non ho evidenza per alcuna evoluzione rilevante riguardo ai problemi a carico della colonna vertebrale. La problematica alla spalla destra che si situa soggettivamente e oggettivamente in primo piano non era segnalata agli atti. Si deve dunque dedurre un peggioramento di questa problematica nel corso degli ultimi anni ma probabilmente soprattutto nel corso degli ultimi mesi.

 

5.   COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA? QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?

Sulla capacità lavorativa attuale incide quasi esclusivamente la problematica alla spalla destra. Per quanto riguarda la schiena e tutti gli altri dolori l'influenza sulla capacità lavorativa è ridotta.

 

 

6.   POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA DELL'A.? CHE EFFETTI AVREBBERO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA?

AI momento non vedo possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa. Vi è una riserva però nel caso una IRM della spalla destra realizzata al di fuori della perizia dovesse mostrare importanti lesioni transmurali a livello della cuffia dei rotatori, suscettibili di essere riparate. In tal caso un intervento chirurgico potrebbe migliorare la capacità lavorativa.

 

7.   RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO ANCORA DISPONE.

Dal punto di vista reumatologico sarebbe possibile offrire all'assicurata provvedimenti di integrazione professionale.

 

 

8.   RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?

SE Sì, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ ADATTA (ORE/DIE O RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).

 

Dal punto di vista reumatologico teorico l'assicurata è in grado di svolgere un'attività leggera, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con l'arto superiore destro particolarmente sopra l'orizzontale, possa infine implicare anche  saltuariamente compiti mediamente pesanti a tempo pieno e con un rendimento ridotto non oltre il 10 %.

 

 

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a)   Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per li sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi leggeri è normale, per carichi medi è lievemente ridotta, per carichi pesanti è ridotta e per carichi molto pesanti è molto ridotta. La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg è ridotta con la spalla destra, normale con la spalla sinistra. Per lavori con pesi superiori a 5 kg è molto ridotta con la spalla destra e normale con la spalla sinistra.

 

b)   Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è lievemente ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza è ridotta, per lavori molto pesanti è molto ridotta. La rotazione della mano è normale.

 

c)   Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a braccia elevate è normale a sinistra, ridotta a destra. Con rotazione del tronco è normale, seduta e piegata in avanti è normale, eretta e piegata in avanti è normale, inginocchiata e con ginocchia in flessione è normale.

 

d)   Mantenere posizioni statiche:

La capacità funzionale per mantenere la posizione statica seduta o eretta è normale.

 

e)   Spostarsi, camminare:

La capacità funzionale per qualunque spostamento su qualunque terreno o per salire e scendere le scale è normale.

 

f)    Diversi;

L'impiego delle 2 mani è normale.

 

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.

 

 

 

9.   PER ASSICURATI Di SESSO FEMMINILE: IN CHE MISURA L'A. PUÒ SVOLGERE L'ATTIVITA’ DI CASALINGA (DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI).

 

Come casalinga, nella situazione attuale, senza tener conto del lavoro nella tenuta agricola ma tenendo conto del piccolo orto che sopperisce ai bisogni famigliari, l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20 % che considera i lavori particolarmente pesanti e ripetitivi oppure lavori che implichino movimenti ripetitivi con gli arti superiori sopra l'orizzontale (lavare i vetri, ecc.)." (Doc. AI 52-10+11+12+13)

 

                                         La patologia oto-rino-laringologica è stata vagliata dal Dr. __________, spec. FMH ORL, il quale nel referto del 19 febbraio 2007 ha diagnosticato una “ipoacusia bilat. di tipo percettiva” che tuttavia non necessita di una protetizzazione acustica (doc. AI 52-15).

 

                                         La patologia ginecologica-urologica è invece stata oggetto di approfondimento da parte del Dr. __________, spec. FMH in ginecologia e ostetricia, che in data 20 marzo 2006 ha diagnosticato un’”incontinenza urinaria di tipo misto con prevalente componente da urgenza su detrusor stabile, incontinenza urinaria da sforzo con tonometria indicativa per incontinenza di II-III grado” (doc. AI 52-16).

 

                                         Infine, dal punto di vista internistico l’assicurata è stata sottoposta ad un esame angiologico (duplex venoso) in data 28 novembre 2006 da parte del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e angiologia, che ha evidenziato una rete venosa profonda normale, i quali non sono comunque all’origine dei disturbi patiti dalla ricorrente (doc. AI 52-21).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 30 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome del dolore cronico non specifica; periartropatia tendinotica cronica a destra, cuffia dei rotatori clinicamente non valutabile; sindrome lombospondilogena cronica, minime alterazioni degenerative senza neuro compressione; incontinenza urinaria di tipo misto con prevalente componente da urgenza su detrusor stabile, incontinenza urinaria da sforzo con tonometria indicativa per incontinenza di II-III grado”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “ipoacusia pantonale bilaterale; personalità semplice, ipercolesterolemia” (doc. AI 51-15).

 

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 65% come ausiliaria di pulizia e nelle attività svolte in precedenza nella tenuta agricola di famiglia, mentre come casalinga è abile nella misura dell’80% (doc. AI 51-20).

Per contro, in un’attività leggera e adatta che permetta il rispetto delle regole d’ergonomia della schiena, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con l’arto superiore destro, particolarmente sopra l’orizzontale, con saltuari compiti mediamente pesanti, l’abilità lavorativa è del 90% (doc. AI 51-21).

                                        

                                         L’assicurata, in sede di verbale di audizione del 9 maggio 2008, ha prodotto lo scritto del 3 maggio 2007 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. AI 71-5) e l’esame della RM della spalla destra del 27 marzo 2007 dell’Istituto radiologico __________ (doc. AI 71-4).

 

                                         Sulla base di tale documentazione il perito Dr. __________ ha modificato leggermente la propria valutazione della capacità lavorativa in attività pesanti e mediamente pesanti, spesso ripetitive, portata al 50% e in attività adeguate diminuita all’80% (doc. AI 75-1).

                                     

 

                                         Anche nell’esame della funzionalità residua il perito ha corretto la            propria valutazione, qui ripresa:

 

"  (...)

Risorse fisiche

 

                                                    0%       1-5%          6-33%           34-66%         67-100%

                                                    = 0 h    = fino a     = ½ fino a    = 3 fino a      = ca. 5½

                                                                 ca. 0,5 h   scarse 3 h   5¼ h             fino a 8 h

 

Sollevare e portare                mai      di rado      talvolta        sovente       molto

esigibile                                                                                                                sovente

 

leggero (fino a 9 kg)

all'altezza dei fianchi               ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

medio (10-25 kg)

all'altezza dei fianchi               ¨            ¨            ý                  ¨                   ¨

pesante (> 25 kg)

all'altezza dei fianchi               ¨            ý            ¨                  ¨                   ¨

sollevare sopra l'altezza

del petto                                     ¨            ý            ¨                  ¨                   ¨

 

Maneggio attrezzi

leggero/di precisione              ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

medio                                         ¨            ¨            ý                  ¨                   ¨

pesante/lavoro manuale        ¨            ý            ¨                  ¨                   ¨

rotazione manuale                  ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

 

Posizione corporea/mobilità

lavori sopra l'altezza del capo¨           ý            ¨                  ¨                   ¨

rotazione                                    ¨            ¨            ¨                  ý                   ¨

seduta chinata                         ¨            ¨            ¨                  ý                   ¨

eretta chinata                            ¨            ¨            ¨                  ý                   ¨

inginocchiata                            ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

flessione delle ginocchia       ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

 

Posizione di lunga durata

seduta                                        ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

eretta                                          ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

 

Spostamento

camminare (fino a 50 m)       ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

camminare (oltre 50 m)         ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

camminare (lunghi tragitti)    ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

camminare su terreni

dissestati                                  ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

salire le scale/scale a pioli    ¨            ¨            ¨                  ¨                   ý

 

Limitazioni

equilibrio/bilanciamento                        ¨ limitato                    ý non limitato

(Doc. AI 75-1+2)

 

                                         La ricorrente nell’allegato di replica del 20 settembre 2008 ha quindi proposto che il proprio stato di salute venga considerato alla luce del rapporto del 20 maggio 2008 del medico curante Dr. __________, il quale ha precisato quanto segue:

 

"  Con la presente mi riferisco al vostro progetto di decisione.

La paziente è già in difficoltà a causa dei suoi problemi cronici alla schiena e dopo una caduta il 1.09.06 ha avuto sempre più problemi con la spalla e il braccio destro.

La RM della spalla e la valutazione del Dr. __________ (vedi allegati) confermano la problematica e quindi le difficoltà della mia paziente. Non è più in grado di usare il braccio e la spalla per lavori anche di intensità leggera o per lavori prolungati.

Ha bisogno di aiuti anche per i lavori domestici (vedi allegati).

Rispettando la polipatologia della paziente e la sua età, è ragionevole l'attribuzione di una rendita tenendo conto di tutti gli impedimenti invalidanti.

 

La paziente è sempre in mia cura.

Negli ultimi anni è stata inabile completamente e parzialmente (50%) nel suo lavoro di casalinga.

L'inabilità continua." (Doc. AI 71-2+3)

 

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…) 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha riconfermato la ripartizione effettuata nella procedura inc. no. 32.2005.99, dove l’amministrazione aveva valutato al 33% la parte dedicata all’attività salariata e al 67% la quota dedicata alle mansioni domestiche.

                                     

                                         Questa Corte nella sentenza del 23 febbraio 2006 (doc. AI 44-1) ha avallato la ripartizione proposta che si fondava su di un’attività lavorativa di 664 ore annue di media (731 nel 1995, 876 nel 1996 e 385 nel 1997). Mettendo a confronto le 664 ore svolte dall'assicurata con un tempo d'impiego a tempo pieno pari a 2016 ore annue, si determinava una percentuale di impiego pari al 33% quale addetta alle pulizie.

 

                                         Non vi era inoltre agli atti alcun documento (ricerche di lavoro, iscrizione ad una cassa contro la disoccupazione dopo il licenziamento dell'ottobre 1998 o altro) secondo le quali l'opponente avrebbe cercato lavoro in misura maggiore.

                                         Ne discende che la rimanente quota parte del 67% era dedicata alle mansioni di casalinga (sentenza del 23 febbraio 2006, pag. 9-10).

 

                                         Tale suddivisione merita conferma, dunque, anche nella presente procedura. L’assicurata stessa, peraltro, nell’allegato di replica del 20 settembre 2008 ha ripreso, senza più contestare, la chiave di ripartizione suindicata (doc. VIII, pag. 2).

 

                             2.10.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                                         Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, dal quale è emerso che l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa di tipo psichiatrico e anche in qualità di casalinga l’assicurata è ritenuta abile in misura completa (doc. AI 52-6).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

 

                                         Per quanto riguarda la patologia ginecologica-urologica a mente del Dr. __________, spec. FMH in ginecologia e ostetricia, è presente un’ “incontinenza urinaria di tipo misto con prevalente componente da urgenza su detrusor stabile, incontinenza urinaria da sforzo con tonometria indicativa per incontinenza di II-III grado” (doc. AI 52-16) che secondo i periti del SAM comporta una limitazione della capacità lavorativa in attività pesanti. Secondo i periti l’incapacità lavorativa di tale patologia non va sommata a quella reumatologica avendo entrambe gli stessi limiti per le attività pesanti (doc. AI 51-21).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Per quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata pure sottoposta ad un accurato esame grazie al consulto del Dr. __________ che nel proprio rapporto peritale del 16 febbraio 2007 ha posto la diagnosi di “Sindrome del dolore cronico non specifica; periartropatia tendinotica cronica a destra, cuffia dei rotatori clinicamente non valutabile; sindrome lombospondilogena cronica, minime alterazioni degenerative senza neuro compressione”.

 

                                         Secondo lo specialista l’assicurata in attività pesanti a mediamente pesanti che implichino regolarmente movimenti ripetitivi con gli arti superiori e con il tronco come i lavori precedentemente svolti nella tenuta agricola di famiglia e come ausiliaria di pulizia, è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 35% (doc. AI 52-11).

 

                                         RI 1 - a mente del perito - è in grado di svolgere un'attività leggera, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con l'arto superiore destro particolarmente sopra l'orizzontale, possa infine implicare anche saltuariamente compiti mediamente pesanti a tempo pieno e con un rendimento ridotto non oltre il 10 % (doc. AI 52-12).

 

                                         Nell’attività di casalinga l'assicurata è considerata abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20 % che considera i lavori particolarmente pesanti e ripetitivi oppure lavori che implichino movimenti ripetitivi con gli arti superiori sopra l'orizzontale (lavare i vetri, ecc.) (doc. AI 52-13).

 

                                         Per quanto riguarda la problematica della “lesione permanente alla spalla destra” sollevata dalla ricorrente (cfr. doc. I, VIII) va detto quanto segue.

 

                                         RI 1, in sede di verbale di audizione del 9 maggio 2008, a sostegno della propria tesi secondo cui il problema della spalla destra non sarebbe stato sufficientemente approfondito, ha prodotto lo scritto del 3 maggio 2007 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. AI 71-5) e l’esame della RM della spalla destra del 27 marzo 2007 dell’Istituto radiologico __________ (doc. AI 71-4).

 

                                         Sulla base della RM del 27 marzo 2007, ove viene evidenziata la rottura completa del sovraspinato e un’estrema atrofia della porzione muscolare del sovraspinato (cfr. doc. AI 71-4/5) il perito Dr. __________ ha modificato leggermente la propria valutazione della capacità lavorativa in attività pesanti e mediamente pesanti, spesso ripetitive (doc. AI 75-1).

                                     

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurata il Dr. __________ ha precisato che dal punto di vista reumatologico teorico, in attività pesanti e mediamente pesanti che implichino regolarmente movimenti ripetitivi con gli arti superiori e con il tronco, come i lavori precedentemente svolti nella tenuta agricola di famiglia e come ausiliaria di pulizie, l’assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 50%.

 

                                         Per quanto riguarda invece le altre attività il Dr. __________ ha valutato l’assicurata in grado di svolgere un’attività leggera, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti eccessivamente ripetuti con il tronco, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con l’arto superiore destro particolarmente sopra l’orizzonte con saltuari compiti mediamente pesanti, a tempo pieno e con un rendimento ridotto non oltre il 20% (doc. AI 75-1).

 

                                         Anche nell’esame della funzionalità residua il perito ha corretto la            propria valutazione ripresa al considerando 2.7.

 

                                         Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, dunque, la documentazione medica del SAM, e in particolare le valutazioni del Dr. __________, appaiono senza dubbio approfondite e dettagliate, con conclusioni chiare e fondate su validi accertamenti specialistici, anche per quanto riguarda il problema alla spalla destra.

                                         Questo Tribunale non ha perciò motivo per ritenerle incomplete o lacunose, anche alla luce del rapporto del 20 maggio 2008 del Dr. __________, medico generalista FMH.

 

Il medico curante nel citato referto si è infatti limitato a sottolineare che la paziente ha problemi cronici alla schiena e dopo la caduta del 1° settembre 2006 ha avuto sempre più problemi con la spalla e il braccio destro. Il Dr. __________ ha poi aggiunto che l’assicurata non è più in grado di usare il braccio e la spalla per lavori anche di intensità leggera e per lavori prolungati e necessita di aiuti per i lavori domestici. Egli ha certificato un’inabilità da completa a parziale (doc. AI 71-2).

 

                                         A mente di questa Corte tale certificazione, peraltro stesa da un medico generalista non specialista in reumatologia, non è in grado di inficiare la valutazione del SAM. Essa è infatti del tutto generica oltre che priva di una diagnosi specifica: il medico indica unicamente “problemi cronici alla schiena” e “problemi con la spalla e il braccio destro” (doc. AI 71-2).

                                         Egli non presenta una valutazione delle patologie dell’interessata e del loro influsso sulla capacità lavorativa, non espone il decorso della patologia, non indica una prognosi e non fornisce una descrizione dei trattamenti intrapresi.

                                         Per quanto riguarda la valutazione dell’incapacità lavorativa il      medico ha indicato, senza specificarne i periodi, che la paziente     è stata “negli ultimi anni” inabile completamente e parzialmente                  (doc. AI 71-3).

                                        

                                         Giova ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

 

                                         Per quanto riguarda sia la patologia oto-rino-laringologica (ORL) (Dr. __________) che quella internistica (Dr. __________), i periti interpellati dall’UAI non hanno evidenziato alcuna incapacità lavorativa della ricorrente (cfr. doc. AI 52-14; 52-16; 52-21).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         Globalmente, alla luce dunque della documentazione medica, i periti del SAM hanno rettamente considerato l’inizio dell’incapacità lavorativa per la patologia reumatologica a partire dal 1° settembre 2006 (data dell’infortunio alla spalla destra, cfr. doc. AI 51-21), mentre per quella urologica-ginecologica a far tempo dal febbraio/marzo 2006. Per contro, la patologia psichiatrica, ORL e internistica non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell’insorgente (doc. AI 51-21/22).

 

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche del SAM, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata a far tempo dal mese di febbraio 2006 presenta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua abituale attività, mentre in attività adeguate, dal medesimo periodo, la capacità lavorativa è dell’ 80%.

 

                             2.11.   Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 20 settembre 2007 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 39% (cfr. doc. AI 56-5).

 

                             2.12.   Come è già stato anticipato ai consid. 2.4.; 2.5., l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

 

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

                                     

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

 

                                         La cifra 2122 prevede che:

 

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

 

  Lavori                                                        Economia senza figli e senza        membri di famiglia che                                              richiedono cure

                                                                                 %

  1.     Conduzione dell'economia

        domestica, (pianificazione,

        organizzazione del lavoro,

        controllo                                                             5

  2.     Spese e acquisti diversi                                   10

  3.     Alimentazione (preparazione

        dei pasti, lavori di pulizia

        della cucina)                                                    40

  4.     Pulizia dell'appartamento                                 10

  5.     Bucato, pulizia dei vestiti,

        confezione e trasformazione

        degli abiti, (cucito, maglia,

        uncinetto)                                                         10

  6.     Cura dei figli e di altri membri

        della famiglia                                                    ---

  7.     Diversi (cura di terzi, cura

        delle piante e degli

        animali, giardinaggio)                                        5

  8.     Altre attività (p. es. aiuto alla

        famiglia stessa, attività di utilità

        pubblica, perfezionamento,

        creazione artistica, attività

        superiore alla media nella

        confezione e nella trasformazione

        dei vestiti).                                                        20"

 

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

 

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

         2

         5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

       10

       50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

         5

       20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

       10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

         5

       20

6.   Accudire i figli o altri familiari

         0

       30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

          

        0

          

      50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

 

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

 

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

 

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

 

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

 

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

 

"  (…)

    4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

 

                                         Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

 

                             2.13.   Come detto, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel rapporto del 20 settembre 2007 (cfr. doc. 56-1 e segg.) dal seguente tenore:

 

"  (...)

5.   ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

 

5.1 Conduzione dell'economia domestica

 

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

 

 5

percentuale degli impedimenti

 

  0

percentuale di invalidità

 

  0

 

Nè le dichiarazioni dell'assicurata nè le risultanze peritali descrivono impedimenti nella conduzione e gestione dell'economia domestica.

 

 

5.2 Alimentazione

 

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

 

 35

percentuale degli impedimenti

 

 20

percentuale di invalidità

 

  7

 

Si occupa tuttora della preparazione dei pasti anche se con grande lentezza; in genere si tratta di piatti semplici ma che comunque la impegnano a lungo e più di quanto non avvenisse un tempo. Quando poi è costretta a rimanere a lungo davanti al piano di lavoro, appoggia l'avambraccio sinistro e l'addome, il che le consente di mantenere a lungo la postura.

Riordina piano piano ma delega alla nuora la pulizia di fino della cucina e soprattutto quella ai ripiani alti dei pensili; anche abbassarsi le risulta oltremodo faticoso a causa dei dolori alla schiena.

 

La signora ha ripreso le difficoltà descritte in occasione del precedente incontro e di cui già si era tenuto conto nella valutazione. Va comunque aggiunto che si tratta di un mènage di due persone, e dunque non particolarmente impegnativo, le attività possono essere eseguite in tempi diversi ed è esigibile che in alcuni compiti il marito, sempre presente, offra una parziale collaborazione. Nel complesso, non ritengo vi siano ragioni di carattere medico o pratico tali da giustificare un cambiamento della percentuale d'impedimento.

 

 

5.3 Pulizia dell'appartamento

 

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

 

 20

percentuale degli impedimenti

 

 70

percentuale di invalidità

 

  14

 

L'aspirapolvere non la passa più, è invece la nuora che la aiuta in questa e in tutte le operazioni che implicano uno sforzo. La signora, cui vengono letti i contenuti della precedente inchiesta, conferma il proprio impegno in attività leggere, come lo spolvero e il rifacimento del letto.

 

 

La perizia reumatologica giustifica gli impedimenti nei movimenti ripetitivi con il tronco e con l'arto destro e questo mi porta ad aumentare la percentuale proposta in precedenza; l'assicurata può infatti attendere unicamente alle attività leggere, come lo spolvero a livello del busto, il rigoverno delle vaschette e il rifacimento del letto.

 

 

5.4 Spesa e acquisti diversi

 

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

 

 10

percentuale degli impedimenti

 

 30

percentuale di invalidità

 

   3

 

 

Si dedica tuttora alle commissioni giornaliere in cui, peraltro, la presenza del marito è praticamente la regola; guida l'auto infatti, ma meno di prima per la difficoltà a muovere la spalla e preferisce così che il consorte la accompagni anche quando non sarebbe strettamente necessario. Comunque nella spesa settimanale la presenza di quest'ultimo si rivela indispensabile, come ha dichiarato appunto a suo tempo. Evita poi di portare pesi, per la spalla ma anche a causa dei problemi alla schiena.

Della contabilità e dei pagamenti si occupa il consorte da sempre.

 

Sicuramente i pesi sono un problema ma di questo si è tenuto conto nella precedente valutazione. Va ricordato, come è avvenuto per l'alimentazione, che il marito dell'assicurata è sempre a casa; non solo, dunque, può offrire un parziale collaborazione ma è esigibile che lo faccia.

 

 

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

 

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

 

15

percentuale degli impedimenti

 

 40

percentuale di invalidità

 

    6

 

Come detto nel precedente rapporto, la lavanderia è situata nel seminterrato e quando deve portare la cesta ricorre alla collaborazione del marito. In molti casi tuttavia porta la biancheria "in braccio", poco alla volta, evitando di servirsi della cesta,  e questo le consente di avere maggiore autonomia. Si serve poi dell'asciugatrice regolarmente, né lamenta problemi particolari nel fare il bucato.

È lo stiro, invece, a procurarle i maggiori problemi sia per l'uso ripetitivo del braccio che per la difficoltà nel rimanere a lungo in piedi. In ogni caso può stirare "qualcosa" ma non portare a termine l'intero bucato, cui provvede generalmente la nuora.

Aggiunge infine che un tempo eseguiva riparazioni per sé ed i familiari e confezionava abbigliamento, attività che ha dovuto abbandonare con il sopraggiungere dei dolori alla schiena.

 

Le dichiarazioni della signora non divergono da quanto detto in precedenza, dichiarazioni che viste le risultanze della perizia, hanno trovato adeguata valutazione già nella precedente proposta. La percentuale indicata a suo tempo teneva conto infatti del minor rendimento nello stiro (attività peraltro limitata visto che si tratta di un ménage di due persone), degli impedimenti nel cucito ma anche della buona autonomia nel bucato. Non ritengo dunque che vi siano sufficienti ragioni per un aumento del grado.

 

 

5.7 Diversi

 

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

 

 

 

importanza assegnata

 

 

 

 

 15

 

 

 

percentuale degli impedimenti

 

 

 

 

 60

 

 

 

percentuale di invalidità

 

 

 

 

  9

 

La signora riprende quanto, ammette, ha taciuto in occasione del nostro precedente incontro, ovvero che insieme al marito si è dedicata per molto tempo alla coltivazione di un orto di grandi dimensioni (6000 mq), ora per buona parte lasciato incolto. Sono anni, tuttavia, che non vi lavora più a causa dei dolori alla schiena e dal 2003 anche il marito è stato costretto a ridurre l'impegno. Oltre alle verdure, coltivate unicamente durante la stagione estiva, i coniugi __________ allevavano una quarantina di conigli, una trentina di galline e dalle 10 alle 20 caprette, cui l'assicurata dava il fieno e teneva pulita la "stalletta". La vendita delle carni procurava un introito -peraltro non dichiarato al fisco - che con il diminuire degli animali (tengono solo alcune galline) si è proporzionalmente ridotto.

L'impegno precedente il danno viene quantificato dall'assicurata in misura pari a quello del marito, con il quale condivideva anche la coltivazione di 250 ceppi di uva (in questo caso lo aiutava nella legatura).

 

Se si tiene conto dell'impegno, dichiarato solo in un secondo tempo e non al momento dell'inchiesta, l'assicurata risulta sicuramente impedita nell'esecuzione di attività che, secondo i limiti funzionali descritti, sono per buona parte non esigibili. Ritengo comunque che la percentuale debba tener conto anche di quello che avrebbe potuto realisticamente fare, ovvero annaffiare, eliminare le erbacce, raccogliere la verdura e dare da mangiare agli animali; attività che non implicano sforzi eccessivi né ripetuti se eseguite, appunto, con i dovuti tempi.

 

 

Valutazione dell'assistente sociale

 

 

totale delle attività

 

100 %

 

percentuale di invalidità

 

  39 %

 

■    Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

 

Il marito, la nuora." (Doc. AI 56-3+4+5)

 

 

                             2.14.   Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 39%.

                                         Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

                                        

                                         Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

                                         D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. 

 

                                         Nella fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

                                         Per quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito e del padre della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.

                                         A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.

 

                             2.15.   Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Ai fini della valutazione economica, nel rapporto del 2 gennaio 2008 (doc. AI 59-1), la consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle valutazione mediche suindicate e dei limiti funzionali illustrati sia dal Dr. __________ (consid. 2.7) che dalla precedente consulente (evitare movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco o con l’arto superiore destro, particolarmante sopra l’orizzonte) ha indicato che l’assicurata potrebbe esercitare attività medio-leggere quali ad esempio, venditrice non qualificata, addetta a lavori di controllo o sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività manuali leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura…).

                                         Tali attività sono state confermate nel rapporto finale del 14 luglio 2008 (doc. AI 78-1).

                                        

                                         Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui la ricorrente, in considerazione della sua età non troverebbe alcuno sbocco sul mercato del lavoro (doc. I, VIII) è utile rilevare che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:

 

"  Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”

(STFA succitata, consid. 4.5.)

 

 

                                         Il TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

                                         Nel caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

 

                                         Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di evitare movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco o con l’arto superiore destro; circa la possibilità di reperire un’attività con delle simili caratteristiche sul mercato del lavoro, cfr. STFA inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000 confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002, STFA U 240/99 del 7.8.2001, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., STFA U 329/01 e U 330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del 24.8.2006) e con le sue condizioni personali (del 1948), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

                                         Da notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).

 

 

                                         D’altro canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                     

                                         Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

                                         In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività che ella sarebbe in grado di esercitare in misura dell’80%, nonostante il danno alla salute.

 

                                         È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

                                         Ancora recentemente, trattandosi di un assicurato giudicato in grado di esercitare, nella misura del 70%, delle attività sostitutive “che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il TF ha ribadito che, in casi con limitazioni funzionali analoghe, citiamo: “… esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 247; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STF 9C_635/2007del 21 agosto 2008 consid. 3.3 - il corsivo é della redattrice).

 

 

                             2.16.   Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007.

                                         Questo Tribunale rileva che il consulente ha effettuato il confronto dei redditi con riferimento all’anno 2006 (doc. 59-1): i redditi da valido e da invalido sono quindi da aggiornare al 2007.

 

 

                             2.17.   Per quanto concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto contestato in sede di ricorso, nel rapporto finale del 2 gennaio 2008 la consulente in integrazione professionale ha indicato che, senza il danno alla salute, lavorando al 33% l’interessata avrebbe percepito fr. 13'276.-- (doc. 59-1).

 

                                         Questo reddito aggiornato al 2007 ammonta a fr. 13'488.41 e

                                         va considerato al fine di determinare il grado di invalidità per quanto concerne l’attività lavorativa.

 

                                         Al riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

 

                                         In una sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale federale ha indicato che, nell'ambito della valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni (consid. 7).

 

                                         Dagli atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SAM).

 

                             2.18.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4'189.89 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr. 4'258.32 oppure di fr. 51'099.89 per l'intero anno (fr. 4'258.32 x 12).

 

                                         L’assicurata, quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 13'488.41/ anno per un’occupazione al 33% che proiettati al 100% danno un importo di fr. 40'873.97.

 

                                         Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 48'480.78 annui per il 2007; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 90-93 “Altri servizi pubblici e personali”, livello di qualifica 4, dopo adeguamento all'evoluzione salariale per il 2007: 3’813.-- x 12 mesi = 45’756.--, riportato su 41.7 + adeguamento all’indice dei salari nominali).

                                         Il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata, va pertanto ridotto della stessa percentuale, (10,6%). Si ottiene così un importo di fr. 45'683.30.            

 

Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.15.), dal punto di vista medico, l’assicurata può esercitare attività adeguate nella misura dell’80%, il reddito statistico va ridotto del 20% e ammonta a fr. 36'546.64 (fr. 45'683.30 ridotti del 20%).

 

 

                             2.19.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

 

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

 

                                         In concreto, la consulente ha applicato una riduzione dal reddito del 10% per attività leggera e del 5% per stipendio da primo impiego (cfr. doc. AI 25-3; 78-2).

 

                                         Questa Corte ritiene più corretto applicare un’ulteriore riduzione del 5% in considerazione dell’età dell’assicurata (nata nel 1948), (cfr. STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009, consid. 8.2.2.; relativa a un assicurato di 56 anni) per una riduzione complessiva del 20%.

 

                                         Partendo, quindi, da un salario da invalida di fr. 36'546.64 considerata un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo una riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente nel 2007 risulta, quindi, essere pari a 29'237.31.

                                        

                                         Confrontando questo dato con l'importo di fr. 13'488.41 corrispondenti al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2007 (cfr. consid. 2.17.), non emerge alcuna incapacità al guadagno.

 

                                         La soluzione non cambierebbe anche applicando la riduzione massima consentita (25%) come invocato dalla ricorrente per tenere conto della sua situazione personale (doc. VIII).

 

                                         Il reddito da invalido di fr. 36'546.64 ridotto del 25% è pari, infatti, a fr. 27'409.98.

 

 

                             2.20.   Viste le quote parti tra attività salariata (33%) e mansioni casalinghe (67%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 26,13% (33 X 0% + 67 X 39%) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita.

                                         La decisione dell’UAI nel suo risultato va quindi confermata.

 

 

                             2.21.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti