Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.143

 

LG/DC/sc

Lugano

29 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 giugno 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1957, da ultimo attivo in qualità di venditore presso il __________ di __________, in data 26 aprile 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetto da “dolori alla schiena a causa dei dischi deteriorati” (doc. AI 1-1/6).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 16 giugno 2008 (doc. AI 21-1), preavvisata con progetto del 16 febbraio 2008 (doc. AI 15-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo assolta la condizione connessa all’anno d’incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno.

                                         Non raggiungendo l’assicurato il tasso minimo d’invalidità del 20% l’UAI ha negato anche il riconoscimento di una riqualifica professionale. 

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la valutazione della capacità lavorativa residua e il confronto dei redditi effettuati dall’UAI.

                                         In particolare, l’assicurato ha contestato di essere abile al lavoro in misura totale nelle attività elencate dall’amministrazione (doc. I).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha precisato che le attività indicate come esigibili nel provvedimento impugnato sono rispettose dei limiti invalidanti dell’assicurato e del suo profilo attitudinale (personale e professionale). Viene inoltre riconfermata la correttezza del confronto dei redditi effettuato (doc. IV + bis).

 

                               1.5.   In data 17 settembre 2008 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso a questa Corte il rapporto dell’8 settembre 2008 del Dr. __________ (doc. VI + B).

 

                                         Lo scritto doc. VI e l’allegato sono stati trasmessi all’UAI per        osservazioni (doc. VII).

 

                               1.6.   Con osservazioni del 2 ottobre 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al SMR e ritenuto che non vi sia stata una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato, si è riconfermato nella precedente valutazione e postulato la reiezione del gravame (doc. IX + 1).

 

                                         I doc. VII e IX + 1 sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per      osservazioni (doc. X).

                                        

                               1.7.   In data 21 novembre 2008 l’avv. RA 1 ha contestato la valutazione del SMR che ritiene non realizzata una modifica del quadro valetudinario dell’assicurato rispetto al momento della perizia del Dr. __________. A sostegno della propria tesi egli ha prodotto il certificato medico del 7 novembre 2008 del Dr. __________ (doc. XV + C)

 

                                         I doc. X, XV + C sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni      (doc. XVI).

                               1.8.   Il 9 dicembre 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto il certificato medico del Dr. __________ al SMR, si è riconfermato nella propria decisione ritenendo il peggioramento dello stato di salute e della relativa capacità lavorativa posteriore alla decisione impugnata (doc. XX + bis).

 

                               1.9.   Il 31 dicembre 2008 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso a questa Corte il certificato medico del 5 dicembre 2008 del Dr. __________ (doc. XVIII + D)

 

                                         Lo scritto dell’avv. RA 1 e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XIX).

 

                             1.10.   L’UAI, con le osservazioni del 30 gennaio 2009, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ al SMR, ha confermato l’evoluzione negativa della sintomatologia dell’assicurato. Essendo però tale peggioramento - a mente dell’UAI - successivo alla decisione avversata l’amministrazione si è riconfermata nel proprio provvedimento (doc. XXI + 1).

 

                                         I doc. XVI, XX + bis e i doc. XIX, XXI + 1, sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXII).

 

                             1.11.   Il 10 febbraio 2009 il rappresentante dell’assicurato ha contestato le conclusioni a cui è giunto l’UAI nelle osservazioni del 9 dicembre 2008 e del 30 gennaio 2009 asserendo che il peggioramento dello stato di salute è intervenuto dopo il 10 giugno 2007 (perizia Dr. __________) e prima dell’emanazione della decisione impugnata (16 giugno 2008) (doc. XXIII).

 

                                         Il doc. XXIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc.          XXIV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Nella decisione del 16 giugno 2008 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato fondandosi sulla perizia del 10 giugno 2007 del Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia, svolta su mandato dell’assicuratore malattia __________.

                                         In tale ambito il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “Sindrome lombospondilogena cronica in Discopatie plurisegmentali lombari ▪ Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi sinistro convessa dorsale, destro convessa lombare, compensata) ▪ Decondizionamento muscolare; Coxartrosi bilaterale, marcata a destra, asintomatica; Sovrappeso (peso 68,5 kg / statura 161,5)”

 

                                         Dopo aver riassunto gli atti, illustrato l’anamnesi personale, recente, sistematica e sociale e l’esame reumatologico del 23 marzo 2007, lo specialista ha espresso la seguente valutazione:

 

"  (....)

Il signor RI 1, nato il 19.1.1957, Località __________, __________, lamenta da decenni dolori al rachide lombare, già in passato definiti al limite della sopportazione, che tuttavia non avevano portato ad inabilità lavorative di lunga durata; la diagnostica per immagini, portava ad evidenziare discopatie plurisegmentarie da L2 a S1; i diversi trattamenti farmacologici, perorali, parenterali ed infiltrativi come pure quelli fisiatrici, non portavano ad un cambiamento della sintomatologia; tuttora l'assicurato lamenta dolori lombari prevalentemente notturni, irradianti verso la dorsale e la regione gluteale dalle due parti, in aumento all'avvio, stando in piedi fermo, in diminuzione stando seduto, muovendosi, camminando, senza sintomatologia claudicante. All'esame clinico noto un appiattimento della colonna lombare con scoliosi destroconvessa, manto muscolare decondizionato, la mobilità lombare risulta libera alla flessione con distanza dita-suolo a 10 cm, moderatamente limitata all'estensione, altamente ridotta alle lateroflessioni passive bilaterali, vengono lamentati dolori al passaggio lombosacrale soprattutto alla flessione e alle lateroflessioni bilaterali a fine corsa, meno all'estensione, vi è un fenomeno della scaletta quando l'assicurato si rialza da anteflessione, come possibile indicatore di un'instabilità segmentale, sono assenti deficit lomboradicolari. In assenza di dolori coxogeni, la mobilità delle anche risulta libera e simmetrica, indolore, senza periartropatie; ricordiamo che ad una lastra della colonna lombare secondo De Sèze realizzata il 10.1.2003, si notavano moderate coxartrosi bilaterali, soprattutto a destra.

 

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica in discopatie plurisegmentali lombari, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare, compensata), decondizionamento muscolare, coxartrosi bilaterale, marcata a destra, asintomatica, sovrappeso (peso 68,5 kg / statura 161,5 cm).

 

Non ho proposte terapeutiche da formulare, in grado di migliorare la capacità lavorativa.

 

Per quanto riguarda la capacità funzionale residua, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso pesi tra 5 - 10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi tra 10 - 25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, spesso pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, può molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta maneggiare attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, può effettuare talvolta la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può assumere spesso la posizione inginocchiata, può molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 m, molto spesso oltre 50 m, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 2.10.2006, giorno a partire dal quale è iniziata l'inabilità lavorativa parziale per l'attività principale esercitata come venditore presso il reparto "__________" della __________.

 

Come venditore presso il reparto "__________" della __________, lavoro svolto esclusivamente in posizione eretta, senza possibilità di sedersi, posizione che, come sappiamo dall'anamnesi, porta sempre ad un'esacerbazione dei dolori, l'assicurato, a decorrere dal 2.10.2006, ha ridotto le ore lavorative della metà, a mezza giornata, equivalente ad un grado d'inabilità lavorativa del 50 %; dal lato medico teorico risulta senz'altro possibile aumentare la capacità lavorativa, nell'attività principale, coinvolgendo il datore di lavoro, ottimalizzando l'ergonomia di lavoro, tenendo conto dei limiti funzionali sopramenzionati, permettendo all'assicurato di lavorare sull'arco di una giornata lavorativa normale concedendo fino a 20 minuti di pausa ogni ora lavorativa, durante i quali l'assicurato può assumere le posizioni corporee che più gli convengono. Queste modifiche portano ad una capacità lavorativa sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 30 %, rendimento a mio giudizio non ulteriormente incrementabile nell'ultima attività originaria come venditore, per cui l'assicurato, da subito, va annunciato all'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, la quale potrà fornire un aiuto al collocamento o all'interno del attuale azienda o presso un altro datore di lavoro.

 

 

Rispondo ora alle vostre domande.

 

1.   Diagnosi:

 

Sindrome lombospondilogena cronica in

-     Discopatie plurisegmentali lombari

-     Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare, compensata)

-     Decondizionamento muscolare

 

Coxartrosi bilaterale, marcata a destra, asintomatica

 

Sovrappeso (peso 68,5 kg / statura 161,5 cm)

 

2.   Disturbi oggettivi -- disturbi soggettivi?

 

Vedasi quanto precede.

 

3.   L'attuale malattia giustifica un'incapacità lavorativa al 50 %, nella professione di venditore? Se sì, in quale misura, per quale durata e per quali disturbi?

 

Come venditore presso il reparto "__________" della __________, lavoro svolto esclusivamente in posizione eretta, senza possibilità di sedersi, posizione che, come sappiamo dall'anamnesi, porta sempre ad un'esacerbazione dei dolori, l'assicurato, a decorrere dal 2.10.2006, ha ridotto le ore lavorative della metà, a mezza giornata, equivalente ad un grado d'inabilità lavorativa del 50 %; dal lato medico teorico risulta senz'altro possibile aumentare la capacità lavorativa, nell'attività principale, coinvolgendo il datore di lavoro, ottimalizzando l'ergonomia di lavoro, tenendo conto dei limiti funzionali sopramenzionati, permettendo all'assicurato di lavorare sull'arco di una giornata lavorativa normale concedendo fino a 20 minuti di pausa ogni ora lavorativa, durante i quali l'assicurato può assumere le posizioni corporee che più gli convengono. Queste modifiche portano ad una capacità lavorativa sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 30 %, rendimento a mio giudizio non ulteriormente incrementabile nell'ultima attività originaria come venditore, per cui l'assicurato, da subito, va annunciato all'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, la quale potrà fornire un aiuto al collocamento o all'interno del attuale azienda o presso un altro datore di lavoro.

 

4.   Prognosi di ripresa lavorativa al 100 %?

 

Non prevedo una ripresa lavorativa al 100 % nell'attività originaria come venditore, come menzionato prima, per cui l'assicurato va avviato ad altra attività, conforme al suo stato di salute, nella quale può realizzare una capacità lavorativa completa.

 

5.   Possibile ripresa lavorativa totale anche in un'altra professione? Se sì, in quale professione e da quando?

 

Una ripresa lavorativa totale in un'altra professione, che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta sopra, è possibile, a partire da subito.

 

6.   Cura adeguata? È consigliata una cura diversa? Se sì, quale propone?

 

Non ho proposte terapeutiche in grado di migliorare la capacità lavorativa.

 

7.   Eventuali osservazioni e precisazioni?

 

Vedasi sotto "valutazione"." (Doc. AI 41-8+9+10+11)

 

                                         Nel rapporto del 15 ottobre 2007 il medico del SMR, Dr. __________, ha ripreso integralmente la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa del Dr. __________ (doc. AI 11-1).

 

                                         Il ricorrente, da parte sua, ha prodotto lo scritto dall’8 settembre   2008 del Dr. PD __________, spec. FMH in chirugia ortopedica,                                      dal seguente tenore:

 

"  Ich darf Ihnen nochmals über Herrn RI 1 berichten. Wie mitgeteilt, haben wir dann im August noch die Probeinfiltration L5/S1 facettär vorgenommen, der Effekt war links primär sehr gut. Auf der rechten Seite nach Stunden auch recht ordentlich. Unter den gegebenen Voraussetzungen denke ich, dass bei dieser 3-Etagendegeneration L3-S1 nochmals eine Facettendenervation L5/S1 versucht wer­den sollte, um den bestmöglichen Gewinn zu erzielen. Falls auch dies versagen würde, müsste eine monosegmentäre Repositions-Spondylodese L5/S1 dann doch geplant werden mit möglichen Zusatz­massnahmen gegen das Topping off der obenliegenden Etagen.

 

Die vom Patienten geltend gemachten Beschwerden sind zweifelsfrei glaubhaft und eine Leistungsfä­higkeit von 50% ist max, zumutbar. Entsprechend bestehen auch erhebliche versicherungstechnische Schwierigkeiten, da der Patient beim besten Willen nicht mehr als 50% arbeiten kann und offenbar nach einer rheumatologischen Beurteilung, welche offenbar recht optimistisch ausgefallen ist, die Ver­sicherung die Leistungen eingestellt hat.

 

Mit Kopie dieses Schreibens melde ich Herrn RI 1 Dr. Zurschmiede an zur Durchführung der Facetten-Rhizotomie mit Hochfrequenz L5/S1. Ich werde den Patienten dann ca. 2 Wochen nach Durchführung der Massnahme gerne nochmals kontrollieren und Ihnen wieder berichten." (Doc. B)

 

                                         Il 21 novembre 2008 l’avv. RA 1 ha pure prodotto il certificato medico del Dr. __________, qui riprodotto:

 

"  Il soprannominato paziente è sofferente da anni di dolori lombari recidivanti. Conosco il paziente dal 2000 a causa di forti dolori lombari in presenza di processi degenerativi diffusi con un'ernia del disco L4/5 a sx e L5/S1 a dx. La situazione è progressivamente peggiorata con notevole aumento dei dolori lombari, ma non disturbi radicolari. Infatti con il passare del tempo le ernie si sono riassorbite, ma la discopatia è notevolmente aumentata causando quindi in maniera predominante un dolore lombare di carattere invalidante. La RM del 2006 e la recente RM del 2008 confermano gravi discopatie da L2/3 a L5/S1 con sclerosi sottocondrale dei piatti vertebrali e notevole riduzione degli spazi in L5/S1 e L4/5. Presenza di una sclerosi di nuova insorgenza anche in L3/4. Leggera stenosi del canale spinale per massiccia ipertrofia delle faccette articolari in L4/5 ed artrosi delle faccette articolari in tutti e quattro i livelli.

 

In considerazione di quanto sopra e tenendo conto dei dolori importanti e fortemente limitanti per il paziente, un intervento di fissazione dinamica dei segmenti da L2/3 a L5/S1 è senz'altro da prendere in considerazione.

Date le circostanze il paziente non è abile al lavoro per attività pesanti ed ergonomicamente sfavorevoli. Tuttavia anche in attività confacenti, il paziente ha un'incapacità lavorativa indubbiamente superiore al 50%.

 

Conoscendo il paziente dal 2000 e vedendo la progressione dei problemi lombari con i dolori, è stato discusso la possibilità di un intervento che probabilmente verrà preso in considerazione in gennaio 2009." (Doc. C)

 

                                         Il ricorrente ha infine trasmesso la lettera del 5 dicembre 2008 del Dr. __________:

 

"  Rivedo in consultazione in data 25.11.2008 il paziente sopra citato.

 

Motivo del consulto:

valutazione-indicazione chirurgica di una stabilizzazione su diversi livelli.

 

Storia clinica:

il signor RI 1 è noto dal 1999 per una sintomatologia cronica lombo-vertebrale; nel corso degli anni furono eseguiti diversi chiarimenti specialistici, tra questi presso ili PD Dr. __________, ortopedico presso la Clinica __________, successivamente dal Dr. __________ e dal Prof. Dr. __________ presso il nostro Ospedale; già nel 1999 si propose un intervento chirurgico di stabilizzazione su diversi livelli L3/L4, L4/L5, L5/S1.

La situazione, sotto il profilo clinico, è andata ulteriormente aggravandosi con un peggioramento della deambulazione con una claudicatio radicolare tipo L5 bilateralmente. Il paziente ha inoltre effettuato una termocoagulazione per radiofrequenze, senza un miglioramento sostanziale.

A questo stadio e alla luce dell'esame di risonanza magnetica effettuata il 16.10.2008, ho consigliato il signor RI 1 un intervento chirurgico di stabilizzazione su tre livelli, L3/L4, L4/L5, L5/S1 per la presenza di alterazioni di tipo Modic sui tre livelli e per la correlazione clinico-radiologica.

L'ipotesi di una stabilizzazione su un solo livello potrebbe essere presa in considerazione, ma esporrebbe il paziente ad un rischio molto elevato di uno scompenso adiacente.

Pertanto il signor RI 1 si è deciso in favore della procedura proposta e verrà convocato : dal nostro Servizio nel corso del mese di gennaio-febbraio 2009." (Doc. D)

 

                               2.4.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.5.   Attentamente esaminata la documentazione medica presente nell’incarto e richiamata la giurisprudenza relativa al valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.4.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione per i motivi che seguono.

 

                                         Nell’ambito della perizia effettuata dal Dr. med. __________ su mandato della __________, il medico specialista ha posto la diagnosi di “Sindrome lombospondilogena cronica in Discopatie plurisegmentali lombari ▪ Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi sinistro convessa dorsale, destro convessa lombare, compensata) ▪ Decondizionamento muscolare; Coxartrosi bilaterale, marcata a destra, asintomatica; Sovrappeso (peso 68,5 kg / statura 161,5)”

 

                                         Per quanto concerne la capacità lavorativa nella professione di venditore il perito ha valutato l'assicurato, a decorrere dal 2.10.2006, inabile nella misura del 50%, mentre dal mese di giugno 2007 (data del referto peritale) egli è considerato abile nella misura del 70%, a condizione che venga coinvolto il datore di lavoro, ottimalizzando l'ergonomia di lavoro, tenendo conto dei suoi limiti funzionali, permettendo all'assicurato di lavorare sull'arco di una giornata lavorativa normale concedendo fino a 20 minuti di pausa ogni ora lavorativa, durante i quali l'assicurato può assumere le posizioni corporee che più gli convengono.

 

                                         Per contro, in attività adeguate, conformi al suo stato di salute, l’assicurato è ritenuto abile in misura completa (doc. AI 40-10).

                                     

                                         La diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa illustrate dal Dr. __________ sono state integralmente riprese dal medico del SMR, Dr. __________, nel rapporto del 15 ottobre 2007 (doc. AI 11-1).

 

                                         Nel referto dell’8 settembre 2008 il PD Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha riferito del trattamento svolto nel mese di agosto 2008 per la problematica lombare: “…haben wir dann in August noch di Probeinfiltration L5/S1 facettär vorgennommen” (doc. B) e dei possibili interventi per migliorare il quadro valetudinario del paziente. Il Dr. __________ valutava la capacità lavorativa di quest’ultimo non superiore al 50%, considerando troppo ottimista la valutazione del Dr. __________:

                                         Die vom Patienten geltend gemachten Beschwerden sind zweifelsfrei und eine Leistungsfähigkeit von 50% ist max. zumutbar. Entsprechend bestehen auch erhebliche versicherungstechnische Schwierigkeiten, da der Patient beim besten Willen nicht mehr als 50% arbeiten kann und offenbar nach einer rheumatologischen Beurteilung, welche offenbar recht optimistisch ausgefallen ist, die Versicherung die Leistungen eingestellt hat” (doc. B).

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, nel certificato del 7 novembre 2008 (doc. C) ha precisato di seguire il paziente dal 2000 a causa della patologia lombare, in particolare dei processi degenerativi diffusi con ernia del disco L4/5 a sinistra e L5/S1 a destra. Egli ha riferito che la RM del 2006 e quella recente del 2008 “confermano gravi discopatie da L2/3 a L5/S1 con sclerosi sottocondrale dei piatti vertebrali e notevole riduzione degli spazi in L5/S1 e L4/5. Presenza di una sclerosi di nuova insorgenza anche in L3/4. Leggera stenosi del canale spinale per massiccia ipertrofia delle faccette articolari in L415 ed artrosi delle faccette articolari in tutti e quattro i livelli” (doc. C).

 

                                         Il Dr. __________ ha valutato l’assicurato inabile al lavoro per attività pesanti ed ergonomicamente sfavorevoli. Mentre in attività confacenti l’incapacità lavorativa è considerata “indubbiamente superiore al 50%” (doc. C).

 

                                         Infine, il Dr. __________, vice primario del Servizio di Neurochirugia dell’Ospedale Regionale di __________, nello scritto del 5 dicembre 2008 ha rilevato che RI 1 soffre di una sintomatologia cronica lombo-vertebrale dal 1999, allorquando già si propose un intervento chirurgico di stabilizzazione su tre livelli L3/L4, L4/L5, L5/S1.

                                         Lo specialista ha poi evidenziato il peggioramento della deambulazione con una claudicatio radicolare tipo L5 bilateralmente. Alla luce della risonanza magnetica del 16 ottobre 2008 il Dr. __________ ha consigliato l’intervento chirurgico di stabilizzazione su tre livelli L3/L4, L4/L5, L5/S1 (doc. D).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 16 giugno 2008 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

 

                                         In concreto, sia il referto del Dr. __________ che quelli del Dr. __________ e Dr. __________ sono successivi alla decisione impugnata e mettono in evidenza un peggioramento dello status clinico del paziente.

 

                                         Il Dr. __________ ha evidenziato, in data 7 novembre 2008, che la patologia lombare è “progressivamente peggiorata” con notevole aumento dei dolori. “Con il passare del tempo” le ernie si sono riassorbite, ma la discopatia è notevolmente aumentata causando quindi in maniera predominante un dolore lombare di carattere invalidante. (doc. C).

                                        

                                         Medesimo discorso per quanto riguarda il peggioramento evidenziato dal Dr. __________ che nel proprio referto del 5 dicembre 2008 ha precisato che “la situazione, sotto il profilo clinico è andata ulteriormente aggravandosi con un peggioramento della deambulazione con una claudicatio radicolare tipo L5 bilateralmente” (doc. D).

                                         Alla luce di tali referti e della perizia del Dr. __________ del 10 giugno 2007, dunque risalente ad un anno prima, questa Corte non può ammettere con sufficiente tranquillità che non vi sia stata una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia reumatologica e che un peggioramento del quadro valetudinario dell’assicurato sia dunque da ricondurre al periodo posteriore alla decisione impugnata, come sostenuto dall’amministrazione, e non anteriormente come asserito invece dal ricorrente.

 

                                         Lo stesso Dr. __________, nelle annotazioni del 15 gennaio 2009, sulla base del certificato medico del 5 dicembre 2008 ha confermato una “evoluzione negativa della sintomatologia” collocando tuttavia in maniera generica nell’autunno del 2008 tale peggioramento (doc. XXI).

 

                                         In considerazione di ciò, gli atti vanno rinviati all’UAI affinché vengano interpellati sia il Dr. __________ che il Dr. __________ in merito al momento in cui è intervenuto il peggioramento della patologia lombare e sottoponga poi le valutazioni dei due specialisti al perito Dr. __________.

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

 

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

 

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

 

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

 

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché interpelli il Dr. __________ e il Dr. __________ chiedendo loro quando è intervenuto il peggioramento e sottoponendo poi il loro parere al perito Dr. __________.

 

                                         Alla luce della risposta del perito l'UAI effettuerà una nuova valutazione globale, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla richiesta dell'assicurato.

                                        

                               2.7.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 16 giugno 2008 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti