Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 luglio 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
A. Il 16 settembre 2004 (doc. AI 3) RI 1, nato nel 1972 e di professione operaio non specializzato, ha inoltrato una domanda di prestazioni tesa all'ottenimento di un orientamento professionale, dell'avviamento ad altra professione e/o di una rendita, a causa di un'asma bronchiale allergica, una sindrome ansioso-depressiva e una sindrome cervicale su discopatie multiple.
B. L'Ufficio assicurazione invalidità ha subito interpellato i medici curanti dell'assicurato (doc. AI 11, 12 e 15) ed l'ha sottoposto ad una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico, il cui referto è del 27 settembre 2005 (doc. AI 27).
C. Sulla scorta delle conclusioni peritali del SAM e basandosi sul rapporto finale del 24 marzo 2006 (doc. AI 31), con decisione del 3 maggio 2006 (docc. AI 41 e 42) l'Ufficio AI ha concesso all'assicurato dal 1° novembre 2004 il diritto ad un quarto di rendita, essendo il grado d'invalidità del 48%.
D. Con decisione su opposizione del 9 luglio 2008 (doc. A1) l'UAI ha respinto l'opposizione del 30 maggio 2006 (doc. AI 49) dall'assicurato a motivo che, basandosi sulla nuova giurisprudenza federale, il reddito da invalido di partenza va fissato in Fr. 57'258.- (stato 2004). Quanto al reddito da valido, conformemente alle dichiarazioni del datore di lavoro, nel 2004 avrebbe potuto guadagnare Fr. 58'305.-. Comunque, anche volendo aggiungere l'indennità di famiglia di Fr. 100.- al mese, si otterrebbe un importo di Fr. 59'505.- che, confrontato con il reddito da valido, dà un grado d'invalidità del 45%. Per quanto concerne l'aumento nel 2005 dell'indennità per turni, l'Ufficio AI ha ricordato che fa stato il momento della nascita del diritto alla rendita, quindi il 2004. Infine, l'Amministrazione ha confermato la deduzione personale del 5% per attività leggere, respingendo la richiesta del 20%.
E. Il 2 settembre 2008 (doc. I) l'assicurato, rappresentato da RA 1, ha deplorato il tempo intercorso (2 anni) per emanare la decisione su opposizione, osservando che una più celere presa di posizione avrebbe permesso la non applicazione della nuova giurisprudenza - non condivisa – e, considerata l'integrazione nel salario da valido dell'indennità di famiglia (Fr. 1'200.-), il suo grado AI sarebbe stato del 50%. Inoltre, il reddito da valido va fissato nel 2004 a Fr. 4'488.- comprese le indennità per turni che, moltiplicato per 13 mensilità ed aumentato dell'indennità di famiglia, dà un importo di Fr. 59'505.-. Visti i suoi problemi di salute, il salario da invalido va ridotto almeno del 15-20%, ottenendo così un grado di invalidità superiore al 50%. Ha perciò chiesto la concessione di una mezza rendita dal 1° novembre 2004.
L'UAI si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. IV) ed il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
in diritto
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
considerato nel merito
3. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha correttamente fissato il diritto del ricorrente ad un quarto di rendita AI in virtù di un grado d'invalidità del 45%.
4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
5. Va in primo luogo osservato che la lamentela del ricorrente concerne le conseguenze del danno alla salute subìto dal profilo economico, mentre dal profilo medico nulla è stato eccepito.
Pertanto, vanno ammesse le considerazioni degli esperti SAM che hanno valutato nel complesso - ossia dal punto di vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate dal ricorrente, attestando una capacità lavorativa nulla come operaio nell'ultima attività svolta ed in altre pesanti o medio-pesanti dal novembre 2003 a causa delle patologie pneumologica e psichiatrica.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità d'integrazione, in attività adeguate (leggere e medio-leggere) l'assicurato è limitato al 40% solo dalla patologia psichiatrica, ma non dalle altre patologie (pneumologica, ortopedica/reumatologica). Dall'aprile 2004 la sua abilità lavorativa è quindi del 60% (orario ridotto di lavoro, ma con rendimento pieno).
Sulla scorta di queste considerazioni, la consulente in integrazione professionale il 24 marzo 2006 (doc. AI 31) ha stabilito che nel 2004 l'assicurato avrebbe potuto percepire, senza il danno alla salute, un salario da valido come operaio presso la ditta __________ di __________ di Fr. 58'305.- annui.
Quale salario da invalido, l'Amministrazione ha ritenuto l'importo di Fr. 53'040.-, deducendolo dai dati statistici relativi al settore privato, categoria 4, Canton Ticino, uomini, valore mediano aggiornato al 2004. Questo ammontare è stato ridotto del 5% per attività leggera a cui è limitata la sua capacità lavorativa residua. Il reddito ipotetico di Fr. 53'040.-, riportato su una capacità lavorativa residua del 60% e tenuto conto della riduzione del 5%, è stato fissato in Fr. 30'233.-.
Paragonando questa somma al salario da valido, con decisione 3 maggio 2006 l'UAI ha ottenuto un grado d'invalidità del 48%.
Nella decisione su opposizione del 9 luglio 2008, l'Amministrazione ha invece applicato la nuova giurisprudenza federale secondo cui sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
Basandosi sul questionario per il datore di lavoro compilato il 7 ottobre 2004 (doc. AI 10), l'Ufficio AI ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto guadagnare nel 2004, senza il danno alla salute, un salario (da valido) di Fr. 58'305.-.
Riguardo alla richiesta dell'assicurato di aggiungere l'indennità di famiglia di Fr. 100.- al mese, l'Amministrazione ha affermato che anche volendo considerarla, il reddito da valido di Fr. 59'505.-, paragonato al reddito da invalido, dà un grado AI del 45%.
Ricordando, poi, che il momento determinante è quello della nascita del diritto alla rendita e quindi l'anno 2004, l'Ufficio AI non ha considerato l'aumento dell'indennità per turni portata nel 2005 da Fr. 583.- a Fr. 600.- al mese.
Le deduzioni per circostanze personali e professionali del reddito da invalido sono state poi ribadite nel 5% per attività leggera, sebbene i periti SAM avessero concluso che in attività adeguate l'assicurato è limitato dalla patologia psichiatrica e non da altre.
D'avviso del ricorrente, invece, occorre considerare un reddito da valido di Fr. 4'488.- al mese compresa l'indennità per i turni. Moltiplicato per 13 mesi ed aggiungendo l'indennità di famiglia, si ottiene un salario da valido di Fr. 59'505.-.
Senza quantificare il reddito da invalido, l'insorgente ritiene che siccome è abile in attività leggere o medio-leggere soltanto nella misura del 60% ed è soggetto a notevoli limitazioni (non effettuare frequenti spostamenti, non essere soggetto ad agenti potenzialmente irritativi per le vie respiratorie essendo allergico a sostanze quali il nichelio, i pollini di graminacee, i pollini dei cereali e all'acaro domestico), la riduzione personale e professionale deve essere tra il 15% ed il 20%, di modo che il grado d'invalidità supera il 50% ed ha quindi diritto ad una mezza rendita AI.
Ora, visto che la giurisprudenza federale (cfr. consid. 4 in fine) ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita, il TCA, tenuto conto del disposto di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante l'anno 2004.
6. Riguardo al reddito da valido, occorre fare riferimento ai dati segnalati dall'ex datore di lavoro del ricorrente, il quale, nel relativo questionario compilato il 7 ottobre 2004 (doc. AI 10), ha indicato al punto 7 ("Quanto potrebbe guadagnare attualmente l'assicurato nella professione indicata nella cifra 2.2, senza il danno alla salute?") di riferirsi al punto 4 ("Guadagno attuale dell'assicurato" ed a mano è stato aggiunto "2004"). Lavorando 8 ore al giorno per cinque giorni alla settimana (orario pieno), la tabella è stata compilata con un salario base soggetto all'AVS di Fr. 3'910.- al mese, rispettivamente di Fr. 46'920.- all'anno, con un'indennità per turni quantificata in Fr. 575.- al mese rispettivamente in Fr. 6'900.- all'anno ed infine con la tredicesima mensilità di Fr. 4'485.- all'anno. Sommando le cifre annue, si ottiene un salario lordo da valido di Fr. 58'305.-, che va ritenuto quale termine di paragone nella determinazione del grado d'invalidità, come ha operato anche l'Ufficio AI.
Infatti, l'indennità di famiglia che il datore di lavoro versava al dipendente nella misura di Fr. 100.- mensili, ossia di Fr. 1'200.- all'anno, non può essere inglobata nel salario lordo del ricorrente come richiesto da quest'ultimo, non essendo strettamente legata all'attività che egli svolgeva, ma unicamente al suo statuto familiare. Diverso è invece il discorso per l'indennità per turni, che evidentemente va di pari passo con la professione esercitata e che, come visto, va a giusta ragione sommata al salario lordo di base. D'altronde, lo stesso datore di lavoro non ha computato l'indennità di famiglia nel "guadagno attuale dell'assicurato".
7. Per quanto concerne invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
8. Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).
Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
In merito a questo cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale”.
Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
9. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde ad un importo di Fr. 55'056.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).
Riportando questo dato su 41,6 ore settimanali computabili nel 2004 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La vie économique, 4-2009, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'771,52 mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure a Fr. 57'258.- per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
L'assicurato, quale operaio presso la ditta __________, avrebbe guadagnato nel 2004 un importo di Fr. 58'305.- all'anno (cfr. consid. 6) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti alla somma di Fr. 4'858,75 al mese (Fr. 58'305.- : 12 mesi).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee all'invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2004 da un uomo (cfr. Tabella TA1 2004 punto 27-28 “Metallurgia, lavorazione dei metalli”, livello di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 4'777.- x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 57'324.-, ma che, riportato su 41,6 ore/settimana per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2004, dà un importo di Fr. 59'617.- (Fr. 57'324.- : 40 x 41,6), quindi superiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato.
Più precisamente, il salario che il ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo pieno presso lo stesso datore di lavoro è inferiore del 2,20% ([Fr. 59'617.- – Fr. 58'305.-] x 100 : Fr. 59'617.-) a quello statistico svizzero di quel preciso settore professionale (cfr. citata STF U 8/07).
Sono perciò realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che il ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2004 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.
Visto quanto precede, il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 55'998.- (Fr. 57'258.- - [Fr. 57'258.- x 2,2 : 100]).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Infatti, come visto, la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004, U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003, U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003, inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute.
Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004, inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004, inc. n. 36.2004.49).
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104 consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido:
" (…) Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)"
Nella presente evenienza, l'Ufficio assicurazione invalidità ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera, mentre l'assicurato chiede che essa sia considerata del 15%-20% in virtù sia della sua capacità residua del 60% sia dei suoi problemi allergologici e fisici.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1972 (e quindi non anziano), la sua nazionalità (bosniaca), la scolarità (scuole obbligatorie, ma senza formazione professionale) e la possibilità di svolgere nella misura del 60% (orario di lavoro ridotto, ma con rendimento pieno) un'attività confacente al suo stato di salute in altri ambiti (attività leggera e medio-leggera e non più pesante e medio-pesante) non sottoposti ad agenti potenzialmente dannosi per le vie respiratorie ed in cui non debba eseguire frequenti spostamenti dovuti alla rapida esecuzione di determinate attività, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Infatti, occorre rilevare che, dal profilo medico, questi elementi di allergia - fumi, polveri e sostanze irritanti come pure la rapida esecuzione di attività – sono stati stabiliti dai periti SAM, ma se nella determinazione della capacità lavorativa nell'attività precedente (nulla) essi sono preponderanti e sono accompagnati, in secondo piano, dalla patologia psichiatrica, nella determinazione della capacità lavorativa residua gli esiti medici si invertono: è solo la patologia psichiatrica che comporta un grado di abilità del 60% in attività leggere e medio leggere, in cui il ricorrente non sia sottoposto ad ambienti nocivi dal profilo delle allergie di cui soffre. Questi elementi, dunque, sono già stati considerati quale corollario nella fissazione del grado di abilità residua e non possono più fare stato di un'ulteriore riduzione (personale). Peraltro, come evidenziato dalla consulente in integrazione professionale, queste allergie non limitano particolarmente il campo delle attività che il ricorrente può esercitare.
Partendo quindi da un salario da invalido rivalutato di Fr. 55'998.- e ritenuta un'esigibilità del 60% in altre attività (cfr. consid. 5), ammettendo una riduzione del 5% per circostanze personali, nell'anno 2004 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 30'799.- ([Fr. 55'998.- x 60 : 100] - [Fr. 55'998.- x 5 : 100]).
Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 58'305.- corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004, emerge un'incapacità al guadagno pari al 47,17% ([Fr. 58'305.- - Fr. 30'799.-] : Fr. 58'305.- x 100), che deve essere arrotondata al 47% (DTF 130 V 121).
10. Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso di invalidità del 47%, questo Tribunale non può che confermare il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità stabilito dall'Amministrazione con la decisione su opposizione del 9 luglio 2008 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.
Il ricorso va dunque respinto.
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti