Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.150

 

BS/sc

Lugano

13 maggio 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2008 di

 

 

RI 1

rappr. da:  RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 22 agosto 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1968 e da ultimo professionalmente attiva quale segretaria-assistente presso l’ufficio risorse umane di una banca, nel settembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per motivi psichici (doc. AI 1).

                                        

                                         Dopo aver esperito i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia psichiatrica a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), con decisione 22 agosto 2008, preavvisata il 23 maggio 2008, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° novembre 2007 rilevando:

 

"  (...)

Secondo la documentazione medica esaminata dal Servizio medico regionale dell'AI si evince che per l'attività attuale quale segretaria vi è un'incapacità lavorativa del 100% dal 20.11.2006 mentre che dalla data della perizia psichiatrica (24 gennaio 2008) la capacità lavorativa è ritenuta completa in ambiente idoneo dal punto di vista delle relazioni interpersonali e che non esponga l'assicurata a richieste eccessive di interazione con la gente. In un ambiente lavorativo caratterizzato da tolleranza da parte dei superiori e colleghi l'assicurata è abile al lavoro in misura totale. (...)" (Doc. AI 38-1)

 

                                         Siccome dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidi-tà del 28%, la rendita è stata soppressa con effetto al 30 aprile 2008, ossia tre mesi dopo la perizia CPAS.

                                     

                               1.2.   Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del diritto a percepire una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2008. In sostanza, contestando la valutazione della residua capacità lavorativa operata dall’Ufficio AI, essa ritiene di non poter svolgere attività adeguate. Parimenti contestata è la determinazione del grado d’invalidità. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                        

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

 

                               1.4.   Con scritto 22 ottobre 2008 l’insorgente ha ribadito la richiesta ricorsuale (VI).

 

 

considerato                    In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità successivamente al 30 aprile 2008.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                        

                               2.5.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica presso il CPAS. Dal referto 24 gennaio 2008 (doc. Al 24-1) risulta che il dr. __________ ha diagnosticato, quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline (F 60.31).

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha risposto alle domande peritali:

 

"  (...)

1.     Menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi constati

L'A si trova in grande difficoltà quando è confrontata con persone autoritarie oppure con superiori che non le consentano di esprimersi liberamente all'interno di un clima tollerante e contenitivo. Non vi è una riduzione quantitativa della capacità di rendimento dell'A. ma il problema riguarda piuttosto la sua adattabilità ai contesti lavorativi.

2.     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1  Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurata?

Il disturbo borderline rende l'A funzionante soltanto all'interno di contesti lavorativi tolleranti nei confronti di eventuali espressioni di aggressività apparentemente immotivata ed imprevedibile.

2.2  L'attività attuale à ancora praticabile?

Attraverso un aiuto al collocamento in un contesto lavorativo fatto da superiori e colleghi tolleranti.

2.3  È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

        No, in ambiente idoneo.

2.4  Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico-teorico di almeno il 20%?

                                                                                                 Dal momento dell'attuale perizia in avanti, la CL va ritenuta completa, ma in ambiente idoneo dal punto di vista delle relazioni interpersonali e che non esponga l'A a richieste eccessive di interazione con la gente. (...)"

(Doc. AI 24-8+9)

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa, facendo in particolare riferimento ai certificati del suo psichiatra curante, dr. __________.

 

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

 

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

 

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                                        

                                2.7   Nella fattispecie, l’insorgente reputa la decisione contraddittoria, avendo l’Ufficio AI inizialmente riconosciuto un’incapacità lavorativa dal novembre 2006 e successivamente ritenuto, in base all’accertamento psichiatrico peritale (24 gennaio 2008), una piena capacità lavorativa in ambiente idoneo dal punto di vista delle relazioni interpersonali, che non la esponga ad eccessive interazioni con la gente, un ambiente lavorativo caratterizzato da tolleranza da parte di superiori e colleghi.

                                         Come rettamente evidenziato nella risposta di causa, la motivazione di tale cambiamento trova spiegazione nella nota 2 luglio 2008 del SMR:

 

"  (...)

L'inabilità lavorativa totale dal novembre 2006 era dovuta all'interruzione della psicofarmacoterapia in atto ed a difficoltà sul posto di lavoro con conseguente peggioramento dello stato di salute. Per quanto riguarda l'evoluzione, il perito si attiene, in mancanza di altri elementi oggettivi, a quanto certificato dal medico curante fino alle proprie constatazioni, in seguito alle quali si giunge alla valutazione della capacità lavorativa dal momento della perizia in poi." (Doc. AI 36-1)

 

                                         L’assicurata sostiene inoltre che le condizioni di esigibilità elencate dal perito sono vaghe e generiche. Al riguardo occorre ricordare che al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133, consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158). La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è invece di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.). Pertanto, nel caso in esame il dr. __________, fondandosi sugli atti e sulla base della visita ambulatoriale dell’insorgente, ha individuato le condizioni lavorative adeguate, mentre, come verrà di seguito esposto, la consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle indicazioni peritali, ha specificato la tipologia di attività esigibili.

                                         Del resto, il perito, nonostante lo scompenso psichico dovuto al conflitto relazionale con l’ultimo superiore, ha evidenziato che non “significa che l’assicurata non abbia più alcuna capacità di svolgere un lavoro di tipo impiegatizio” e che “le capacità sono ancora presenti, le risorse sono ancora valide e vanno semplicemente inserite in un contesto interpersonale in grado di tollerare le tensioni derivanti dal problema di personalità dell’assicurata.” (doc. AI 24-8). Va qui ricordato che da ultimo l’insorgente aveva lavorato quale segretaria dell’amministrazione delle risorse umane di __________. Essa era sottoposta a rilevanti sforzi per quanto riguarda concentrazione, attenzione, capacità di resistenza, precisione ed altre funzioni psichiche (cfr. questionario del datore di lavoro in doc. AI 18-3 e segg.), non confacenti alle sue residue risorse psichiche.

 

                                         L’insorgente ha fatto riferimento al certificato 16 giugno 2008 del suo psichiatra curante, già inoltrato durante la procedura amministrativa, avente il seguente tenore:

 

"  Seit meinem IV-Artzbericht vom 17.11.2007 kommt die Patient weiterhin wöchentlich für 1 Std. in ambulante Psychotherapie. Dabei haben ich mit der Patientin das Thema von Arbeitsversuchen immer wieder angesprochen und sie hat sich auf Sekretärinnenstellen auch immer wieder, leider ohne Erfolg, gemeldet. Bereits vor diesen Bewerbungsgesprächen, besonders aber nachher zeigten sich grosse Aengste, Schlafstörungen, erneute Bulimeiattacken und Leeregfühl und immer wieder zweifelte sie am Sinn des Lebens, sprach sie auch von Suizidwir erinnern uns, wegen Suizidalität war sie schon verschiedentlich psychiatrisch hospitalisiert und einen Versuch hat sie auch bereits gemacht. Er fehlt ihr auch die Kraft, ihre lange Arbeitsunfähigkeit den Eltern zu kommunizieren, was sie zusätzlich belastet. Sie hat auch versucht, als freiwillige Helferin beim __________ __________ Sozialwerk in Zürich mitzuarbeiten, aber auch dort kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten und die zuständige Sozialarbeiterin hat offensichtlich immer wieder lange Gespräche mit ihr.

In dieser Situation habe ich mich entscheiden müssen, auf jeden Druck zu verzichten, was konkret bedeutet, dass sie weiter 100% arbeitsunfähig ist."

(Doc. AI 31-11)

 

                                         Il dr. __________ conferma che l’assicurata continua a frequentare  settimanalmente la psicoterapia ambulatoriale, che avrebbe cercato, senza successo, posti di lavoro di segretaria manifestando ansia, disturbi del sonno ed attacchi di bulimia ed intenzioni suicidali. La paziente non avrebbe la forza di informare i suoi genitori del lungo periodo di incapacità lavorativa. Un tentativo di collaborare come operatrice sociale volontaria nell’ambito dell’organizzazione sociale del pastore __________ di __________ sarebbe pure fallito. In questa situazione lo psichiatra curante avrebbe rinunciato ad ogni tipo di pressione attestando ulteriormente un’inabilità lavorativa al 100%.

                                         Questo TCA non misconosce i tentativi da parte dell’assicurata di ricerca di un’attività lucrativa, senza tuttavia dimenticare che il dr. __________ aveva evidenziato che essa presentava ancora notevoli capacità come impiegata, spiegando inoltre che una riformazione professionale nell’ambito sanitario (in particolare quale infermiera psichiatrica presso la struttura sociale del pastore __________; cfr. al riguardo rapporto 17 novembre 2007 dello psichiatra curante, doc. AI 19-7) non era da ritenere idonea al suo stato di salute (perizia pag. 8).

                                         Rettamente nella nota 2 luglio 2008 il SMR sostiene che il rapporto dello psichiatra curante non contiene nulla riguardante l’oggettività clinica e che, di conseguenza, un peggioramento delle condizioni di salute non è medicalmente giustificato (doc. AI 36).

                                         Nemmeno il rapporto 17 novembre 2007 del medesimo psichiatra curante è sufficiente per mettere in dubbio la valutazione peritale. Al riguardo va fatto presente che di tale rapporto ha debitamente tenuto conto il dr. __________, in particolare per quel che concerne gli aspetti depressivi e la bulimia nervosa (cfr. doc. AI 24-8).

 

                                         Va poi ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128), circostanze che non sono date nel caso in esame.

 

                                         In conclusione, alla perizia psichiatrica dev’essere conferito valore probatorio pieno, essendo la stessa convincente e priva di contraddizioni. Richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’insorgente, sino al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presentava una piena abilità lavorativa quale impiegata di commercio in un ambiente idoneo dal punto di vista delle relazioni interpersonali, senza eccessive interazioni con la gente.

 

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, così come chiesto dall’insorgente. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.8.   Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una piena capacità lavorativa nel settore del commercio, tenuto conto delle indicazioni d’ordine psichiatrico, con rapporto 9 luglio 2008 la consulente in integrazione professionale ha pertinentemente individuato le seguenti attività esigibili:

 

"  (...)

Sulla base delle indicazioni emerse in sede medica l'assicurata potrebbe ancora svolgere l'attività abituale di impiegata di commercio in un contesto lavorativo fatto da superiori e colleghi tolleranti, senza richieste eccessive di interazione con la gente.

 

Sulla base di queste indicazioni si può dunque ritenere che l'assicurata potrebbe ancora svolgere la sua attività abituale in un contesto in cui non sia direttamente a stretto contatto con il proprio superiore (es. non più come segretaria del direttore, segretaria risorse umane, ...) ma in un contesto dove abbia dei compiti da svolgere prevalentemente in modo individuale (es. archiviazione, fatturazione, corrispondenza, contabilità ...) senza la necessità di un'interazione costante con i colleghi o con i clienti.

Mi riferisco a tutti quei contesti di back office in cui l'assicurata potrebbe svolgere le proprie mansioni in modo indipendente. Ideale sarebbe un piccolo ufficio con poche persone (eventualmente solo l'assicurata).

 

A titolo puramente indicativo, oltre a questo tipo d'impiego l'assicurata potrebbe inoltre essere integrata sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività poco qualificate e confacenti con il danno alla salute, ad esempio nel settore dell'industria quale operaia generica addetta al controllo, all'imballaggio (catena insacchettatori PET - p.es. latte, the freddo, ecc.), alla pulitura, alla stampa, alla tamponatura, al riempimento, alla confezione, alla preparazione e distribuzione serie. (...)" (sottolineatura del redattore; doc. AI 37-2)

 

                                         Per la determinazione del grado d’invalidità, egli ha applicato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno presso __________ __________ (reddito da valido) con quello conseguibile quale impiegata di commercio secondo le raccomandazioni della SIC (Società svizzera impiegati di commercio), da cui è risultato un grado d’invalidità del 23%. Il calcolo è stato ripreso in dettaglio nella decisione contestata.

 

                            2.9.1.   Riguardo al reddito da valido, rimasto incontestato, la consulente hanno giustamente preso in considerazione una retribuzione di fr. 87’000.-- (stato 2007), desunto dal conteggio salariale di UBS SA (doc. AI 18-9).

 

                            2.9.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                        

                                         Nel caso di specie, visto che da sana l’assicurata, prima del danno alla salute, non ha mai svolto un’attività adeguata quale (semplice) impiegata di commercio, per la determinazione del reddito da valido la consulente ha preso in considerazione le raccomandazioni salariali SIC, determinando in questo modo un reddito da invalido di fr. 63'329.--.

                                         Avendo l’insorgente contestato l’utilizzo di tali raccomandazioni - ritenute non rappresentative e non frutto di statistiche salariali operate dall’Ufficio federale di statistica -, con successivo rapporto 30 settembre 2008, allegato alla risposta di causa, la consulente ha quindi fatto riferimento alla rilevazione sulla struttura dei salari (RSS) del 2006 relativa al settore del commercio all’ingrosso e intermediazioni commerciali con compiti di segretariato e cancelleria (ramo economico no. 51), giungendo ad un salario statistico, adeguato al 2007, di fr. 60'664.--. Il grado d’invalidità è risultato essere del 30% (IV).

                                        

                                         La ricorrente sostiene che il reddito da invalido corrisponde a quello realizzabile in attività adeguate semplici e ripetitive (pari a fr. 51'082), dal cui raffronto con il reddito da valido risulta almeno il diritto ad un quarto di rendita. Come già esposto sopra, secondo il principio della riduzione del danno, l’assicurata puo’ mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività commerciali. Per questo motivo l’Ufficio AI ha giustamente fatto riferimento a quest’ultima attività esigibile. Prendendo in considerazione sia un reddito da invalido di fr. 63'329.-- che di fr. 60'664 .--, l’insorgente non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

 

                                         Ne consegue che la soppressione della rendita a partire dal 1° maggio 2008 è corretta e la decisione contestata merita quindi conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti