Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.152

 

LG/DC/sc

Lugano

29 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 settembre 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 luglio 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1952, precedentemente attivo in qualità di aiuto giardiniere, in data 2 luglio 2003 ha presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetto da “problemi gravi alla schiena” (doc. AI 1-1/5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del Dr. med. __________ del 3 maggio 2004 (doc. AI 16-1) e una accertamento psichiatrico ad opera dell’__________ del 24 ottobre 2004 (doc. AI 22-1), l’UAI con decisione del 20 gennaio 2006 ha negato la richiesta di prestazioni dell’assicurato (doc. AI 31-1).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato opposizione cautelativa il 10 febbraio 2006 (doc. AI 34-1), completata poi in data 6 marzo 2006 (doc. AI 37-1).

                                         In sede di opposizione l’assicurato ha contestato la valutazione dell’UAI che sulla base degli accertamenti medici esperiti ha considerato RI 1 abile all’80% in attività adeguate. Le attività ritenute esigibili dall’amministrazione sono considerate dal ricorrente utopistiche e di impossibile realizzazione sia per motivi di carattere economico (esiguità dei posti di lavoro a disposizione) che per ragioni mediche (le patologie di cui soffre l’assicurato impediscono lo svolgimento di tali mansioni).

                                         Parimenti vengono contestati gli accertamenti economici svolti dall’UAI, in particolare l’importo del reddito ipotetico da invalido, ritenuto inspiegabilmente elevato.

 

                                         L’avv. RA 1 ha quindi postulato, in sede di opposizione, l’annullamento della decisione del 20 gennaio 2006 e il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità, sulla base di un grado d’invalidità del 50%. Il patrocinatore dell’assicurato ha inoltre chiesto, per quest’ultimo, l’accoglimento dell’assistenza giudiziaria.

                                         In via subordinata l’assicurato ha postulato il rinvio degli atti all’UAI, affinché vengano esperiti ulteriori accertamenti medici ed economici (doc. AI 37-1)

 

                               1.4.   In data 25 aprile 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso all’UAI il rapporto operatorio del Dr. __________, Primario di urologia dell’Ospedale Regionale di __________, unitamente alla documentazione relativa al ricovero di RI 1 presso il reparto di urologia dal 24 gennaio al 4 febbraio 2008 (doc. AI da 41-1 a 41-12).

 

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 31 luglio 2008 l’UAI ha rilevato che gli accertamenti peritali esperiti (quello del Dr. __________ per la problematica reumatologica e quello dell’__________ per la patologia psichiatrica) hanno permesso di assodare l’esistenza di due patologie distinte.

                                         In applicazione della giurisprudenza del TFA relativa al cumulo delle singole patologie di cui soffre un assicurato, l’UAI ha evidenziato che nella fattispecie le affezioni di cui soffre RI 1 sono state valutate mediante due perizie indipendenti tra di loro e non nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                                         Alla luce di quanto sopra, l’UAI ha accolto l’opposizione e annullato la decisione del 20 gennaio 2006 rinviando gli atti all’amministrazione per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (doc. AI 42-1).

 

                                         Per quanto riguarda l’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio inoltrata dal ricorrente, l’UAI ne ha postulato la reiezione non risultando assolutamente necessario, o perlomeno indicato, l’intervento di un avvocato rientrando la fattispecie in esame (sia in fatto che in diritto) nella casistica più consueta delle pratiche AI senza che problemi di natura eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà siano stati sollevati (doc. AI 42-1).

 

                               1.6.   Contro questa decisione il ricorrente, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso a questo TCA postulando l’annullamento della decisione limitatamente al diniego di ammettere RI 1 a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).

 

                                         Sostanzialmente il patrocinatore ha rilevato che malgrado la fattispecie in esame rientri nella consueta casistica delle pratiche AI “il Signor RI 1 non solo non possiede alcuna conoscenza giuridica, come pure del sistema assicurativo svizzero in generale, ma presenta pure importanti lacune e difficoltà di comprensione della lingua italiana (…) ne consegue che anche concetti semplici, come la necessità di rispettare il termine assegnato per allestire un determinato atto o la differenziazione tra accertamenti medici ed economici e così via, non risultano essere per nulla evidenti agli occhi del mio assistito, figuriamoci la distinzione – interessante la presente pratica – tra perizie indipendenti di cui non è stata effettuata una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati ed una perizia pluridisciplinare” (doc. I)

 

                                         L’avv. RA 1 ha evidenziato come la possibilità di fare capo alle associazioni degli invalidi, che notoriamente fanno capo ad avvocati regolarmente iscritti all’Ordine e beneficiano di sussidi federali e cantonali, sarebbe discriminante nei confronti degli avvocati liberi professionisti che richiedono l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (doc. I).

 

                                         Il rappresentante del ricorrente ha infine postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

                               1.7.   L’UAI, in risposta, ha evidenziato che le condizioni per l’ottenimento del gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle richieste in sede ricorsuale. L’amministrazione ha poi ribadito come la fattispecie in esame non presenti elementi di particolare difficoltà giuridiche (doc. IV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Nel caso di specie l’oggetto della lite verte unicamente sull’ammissione o meno dell’assicurato al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L’UAI ha infatti accolto l’opposizione del ricorrente e annullato, limitatamente a tale aspetto, la decisione impugnata rinviando gli atti all’amministrazione per un nuovo accertamento medico pluridisciplinare (doc. A).

                                     

                                         L’Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se si trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata all’insuccesso -  ha negato l’istanza di gratuito patrocinio inoltrata dall’assicurato contestualmente al complemento all’opposizione cautelativa del 6 marzo 2006, “… non risultando assolutamente necessario o perlomeno indicato l’intervento di un avvocato. La fattispecie in esame (sia per quanto concerne il fatto che per quanto riguarda il diritto) rientra in effetti nella casistica più consueta delle pratiche AI. Inoltre, nel caso concreto, non vengono sollevati problemi di natura eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà, potendo di conseguenza l’assicurato continuare a difendere i propri interessi senza dover ricorrere all’ausilio di un legale… ” (doc. 45-12).

 

                               2.3.   L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

                                         Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

                                         Già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

                                         Il TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c, p. 6, in fine).

 

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20, p. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

                                         La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).

                                         In una sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

5.1 Was die von Vorinstanz und Verwaltung verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs. 4 ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid zu kurz.

 

5.2 Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die konkreten Umstände zu beurteilen.

 

5.3 Vorliegend hat die IV-Stelle ihre Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30. Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf (Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde, erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar 2005. Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist somit im Ergebnis zu bestätigen. (…)“

(STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I 928/05, consid. 5.1 e 5.2)

 

                                         Nella sentenza I 746/06 dell’8 novembre 2006 il TFA ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:

 

"  (…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“ (STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I 746/06, consid. 3.2)

 

                                         Per un caso in cui, sempre in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la necessità dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore somatoforme, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando il caso nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato.

 

                                         Secondo questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per escludere il diritto al gratuito patrocinio.

                                         Chiamata a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März 2006 Erw. 7.1, I 692/05).

(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06)

 

 

                                         La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.3).

 

                                         Ora, nel caso concreto, con decisione del 20 gennaio 2006 l’UAI, dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite il dr. __________, per quanto riguarda la patologia reumatologica e l’__________, per la patologia psichiatrica, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato presentando l’assicurato un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate (doc. AI 31-1).

 

 

                                         In sede di complemento all’opposizione cautelativa del 6 marzo 2006 l’avv. RA 1 ha contestato la valutazione della capacità lavorativa residua effettuata dall’amministrazione e la conseguente valutazione delle attività ritenute esigibili per l’assicurato (doc. AI 37-1).

 

                                         Nella decisione su opposizione l’UAI ha ammesso di aver semplicemente fatto esperire due perizie settoriali senza aver effettuato una valutazione globale dei singoli gradi di inabilità lavorativa e chiarito se questi si possano sommare e, se del caso, in quale misura. Per tale ragione ha accolto l’opposizione e proposto la retrocessione degli atti affinché venga esperito un accertamento peritale pluridisciplinare.

 

                                         La problematica trattata nella presente fattispecie è da ritenersi complessa in quanto concerne in primis il tema della cumulabilità o meno dei singoli gradi di inabilità lavorativa di un assicurato e il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa che, di regola, va eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                                         Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

                                         In secondo luogo in sede di perizia psichiatrica all’assicurato è stata diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), per la quale il TFA ha ammesso la necessità dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa a questa patologia, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006 (cfr. consid. 2.3.).

 

Il TCA ha ammesso la necessità dell’assistenza di un avvocato in una fattispecie relativa alla valutazione psichiatrica inerente la sindrome da dolore somatoforme in una sentenza dell’8 ottobre 2008 (inc. 32.2007.250).

 

Questa Corte ha inoltre ritenuto necessario l’intervento di un legale nel caso di un assicurato che contestava il grado di inabilità lavorativa accertato da una perizia pluridisciplinare del SAM e dove l’amministrazione ha dovuto procedere ad una nuova valutazione dei referti medici presentati dal ricorrente (inc. 32.2007.195).

 

 

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

                                        

                                         Per quanto riguarda gli altri presupposti – non analizzati dall’Ufficio AI – cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.

                                         Le conclusioni dell’opposizione interposta dall’assicurato non erano prive di possibilità di esito favorevole.

                                         Inoltre, l’assicurato, beneficiario di prestazioni assistenziali, è chiaramente indigente (cfr. doc. AI 37-9).

                                         Gli atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo spettante all’assicurato (cfr. DTF 131 V 153).

 

 

                               2.5.   L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio anche nella presente procedura (doc. I)

 

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

 

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

 

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   II ricorso è accolto.

 

                                   2.   RI 1 è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

                                          §   Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.4.

 

                                   3.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dell’8 settembre 2008.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti