Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 agosto 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 11 agosto 2004 (doc. AI 19/1-2), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1953, attivo quale docente, adducendo:
" (...)
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica interdisciplinare avvenuta durante il mese di giugno 2004 presso il Servizio Accertamento medico (SAM) di __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 25% nella sua abituale attività di docente. Essendo quest’ultimo grado inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste.
(…)" (doc. AI 19/2)
1.2. Il 18 maggio 2007 l’assicurato ha introdotto una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 23/1-8).
Dopo aver acquisito ulteriore documentazione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura del Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 39/1-2).
Con decisione 18 agosto 2008 (doc. AI 53/1-3), preavvisata con progetto 7 giugno 2008 (doc. AI 46/1-3), l’Ufficio AI ha nuovamente negato all’assicurato il diritto a prestazioni, adducendo:
" (...)
A seguito della nuova richiesta di prestazioni Al è stato necessario aggiornare la documentazione medica ed economica. È stata pertanto ordinata una perizia medica effettuata nel mese di dicembre 2007 nonché l'8 gennaio 2008 presso il Servizio Accertamento Medico Al (SAM) di __________.
Dal lato medico è stata valutata l'evoluzione dello stato di salute rispetto alla precedente perizia SAM del 29.07.2004.
I periti concludono che nell'attività finora svolta di insegnante liceale lei va considerato abile al lavoro nella misura del 70 % a decorrere dal gennaio 2006; ciò le comporta una parziale incapacità lavorativa e dunque al guadagno quantificabile nella misura massima del 30 %.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita non esiste.
È possibile ottenere un miglioramento dello stato di salute sottoponendosi alle cure necessarie.
Tuttavia, l'assicurato è invitato a prendere contatto con il suo medico curante ed è reso attento già sin d'ora sull'obbligo di mettere in atto tutte le misure terapeutiche possibili evidenziate in ambito peritale dai sanitari del SAM, previa una presa a carico medica in modo tale da migliorare il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Le spese sanitarie che saranno originate da tali cure dovranno essere poste a carico della Cassa malati nell'ambito della Lamal.
Qui di seguito vengono esposte le disposizioni federali che regolano tale procedura.
La cifra marginale 1048 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI), disciplina che, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno (obbligo di autointegrazione), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete: In particolare, è tenuta a:
- trovare, accettare o conservare ogni attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;
- procedere a tutti i cambiamenti possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di competenze per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (per esempio chi prima svolgeva lavori prevalentemente manuali può assumere sempre più compiti amministrativi);
- sottoporsi ad un trattamento terapeutico esigibile se indicato a migliorare la capacità al guadagno in modo da ridurre o sopprimere la rendita (per esempio eliminare i danni alla salute dovuti all'abuso di alcool e nicotina oppure all'obesità; RCC 1984 pag. 359); che i costi del trattamento medico siano assunti o meno dall'AI è irrilevante;
- cambiare, se necessario, domicilio se vi sono adeguate possibilità di guadagno (RCC 1983 pag. 246, 1970 pag. 331).
Le sue osservazioni 24.06.2008 al progetto di decisione sono state attentamente esaminate. L'aspetto medico è stato sottoposto ad esame del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale indica che la RM della colonna lombosacrale del 03.10.2007 conferma le già note lesioni, descrivendo discopatie multisegmentali con osteocondrosi attiva e con spondilartrosi multisegmentale come anche un solo lieve restringimento recessale S1 da entrambi i lati ma nessun segno di conclamate radiculopatie.
Nella sua relazione del 25.02.2008, il Dr __________ conferma le diagnosi elencate all'occasione della precedente perizia SAM del dicembre 2007 e non prende posizione sulla sua capacità lavorativa.
Le osservazioni del medico curante Dr __________ del 26.06.2008 non apportano alcun nuovo elemento clinico o paraclinico tale da modificare le nostre prese di posizione anteriori.
Visto quanto sopra, il progetto di decisione viene confermato.
(…)" (doc. AI 53/1-2)
1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – evidenziate alcune imprecisioni della perizia pluridisciplinare del SAM e contestata la valutazione medica – ha chiesto di rivalutare il suo caso.
1.4. Il 16 settembre 2008 è pervenuta al TCA la dichiarazione medica 15 settembre 2008 del dr. __________ che è stata trasmessa all’Ufficio AI ai fini della risposta di causa (IV e V).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) nel ricorso e nell'attestazione 15 settembre 2008 del Dr. __________ non vengono sollevati sul piano medico fatti nuovi idonei a sconfessare le conclusioni della perizia SAM. Secondo la giurisprudenza è il collegio di periti a dover valutare l’incapacità lavorativa globale determinata da vari danni alla salute, come ha in effetti fatto la perizia medica SAM (doc. 44-29 inc. AI). (…)” (VI, pag. 3) – ha chiesto di respingere il ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 18 agosto 2008, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurato, contestata la valutazione medica, ha chiesto una rivalutazione del suo caso.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
2.7. Nel caso concreto, con decisione 11 agosto 2004 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 19/1-2), l’Ufficio AI aveva respinto la prima richiesta di prestazioni 20 gennaio 2004 (doc. AI 1/1-7) fondandosi sulla perizia pluridisciplinare 29 luglio 2004 (doc. AI 18/1-20) nella quale i periti avevano concluso che “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come docente di tedesco al liceo __________ è da considerare nella misura del 75%. Questa valutazione tiene conto delle patologie reumatologiche e del consulto psichiatrico descritti nei capitoli precedenti. (…)” (doc. AI 18/10).
Nell’ambito della seconda domanda 18 maggio 2007 (doc. AI 23/1-8), l’Ufficio AI – viste le annotazioni 18 settembre 2007 (doc. AI 38/1-2) nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) alla luce degli atti in nostro possesso, predominante risulta la patologia psichiatrica che viene attestata dallo specialista curante con IL 50%, mentre nella precedente perizia SAM il consulente psichiatra, Dr. __________, riteneva due anni fa l’A. abile totalmente per la sua professione, mentre dal punto di vista reumatologico l’A. risultava solo inabile nella misura del 50% per lavori pesanti, al 25% per altre attività medio-leggere. Per valutare oggettivamente un peggioramento dello stato di salute dell’A. in questione ritengo opportuno richiedere un secondo parere valetudinario peritale c/o il SAM dove si attesti l’effettivo peggioramento temporale dello stato di salute dell’A., rispettivamente i limiti funzionali per l’attuale attività lavorativa o in altre attività adeguate. (…)” (doc. AI 38/2) – ha ordinato una nuova perizia pluridisciplinare presso il SAM (doc. AI 39/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 31 marzo 2008 (doc. AI 44/1-49) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’a-namnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e otorinolaringoiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1).
Disturbi misti di personalità (ICD-10 F 61.0) ansioso, anancastico.
Cefalea mista di tipo emicranico e tensivo, con evoluzione cronica probabilmente favorita anche da consumo eccessivo di analgesici.
Sindrome lombospondilogena cronica con:
- avanzata osteocondrosi erosiva (Modic 1) L4-L5,
- osteocondrosi L5-S1 ed ernia discale senza neurocompressione.
Sindrome cervicospondilogena cronica con:
- avanzate alterazioni degenerative C3-C7 anamnestiche (referto rx 27.01.2005).
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
Alluce rigido a ds. (artrosi della MTP I).
Stato dopo asportazione di un ganglio al polso sin. nel gennaio 2007.
Discreto abbassamento fisiologico dell’udito nelle frequenze alte, con presenza di un tinnito bilaterale." (doc. AI 44/21-22)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. va considerato abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività finora svolta di insegnante liceale. (…)” (doc. AI 44/27), hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La patologia ORL non influenza la capacità lavorativa dell'A..
La patologia reumatologica è invariata rispetto alla valutazione SAM precedente del 2004 e non ha mostrato modifiche importanti.
La capacità lavorativa è diminuita soprattutto a causa della problematica lombare e bisogna segnalare come il nostro consulente ritenga che un intervento di spondilodesi possa migliorare notevolmente il mal di schiena, migliorando così pure la capacità lavorativa dell'A., portandolo ad una capacità lavorativa piena come docente.
Dal punto di vista neurologico sono presenti delle cefalee, tra cui delle cefalee di origine mista in parte emicranica in parte tensiva, con evoluzione cronica, probabilmente favorita anche da un consumo eccessivo di analgesici. A questo proposito dobbiamo sottolineare alcuni punti. L'A. non è mai stato sottoposto ad un trattamento specifico per le cefalee, malgrado dichiari di soffrirne da tempo. Il nostro consulente attesta un'incapacità tra il 25 ed il 30%, ma una parte delle cefalee sono d'origine tensiva, quindi muscolare nell'ambito dei dolori osteoarticolari e d'altra parte rientrano pure nell'ambito dei disturbi neurovegetativi dovuti alla patologia psichiatrica, come ben descritto dal nostro consulente __________. La patologia neurologica può migliorare soprattutto se l'A. verrà sottoposto ad una presa a carico neurologica con un trattamento assiduo e protratto nel tempo che potrebbe portare, nell'arco di alcuni mesi, ad un miglioramento dei disturbi.
Dal punto di vista psichiatrico è presente una sindrome ansiosa generalizzata e disturbi misti di personalità ansioso-anancastico. Queste patologie riducono la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 25% a causa della stanchezza psicofisica e dello stato d'ansia elevato che presenta, con perdita della continuità del rendimento, della resistenza e della sua affidabilità e precisione nel lavoro. Anche in questo caso è utile l'introduzione, oltre al trattamento psicofarmacologico in corso, di tecniche di rilassamento psicocorporeo, quali training autogeno oppure discipline quali lo Yoga. Per quanto concerne la patologia psichiatrica l'A. ha sempre attestato, anche nel corso degli anni, come sintomo principale l'insonnia, ma alla valutazione del tasso ematico del farmaco che assume per l'insonnia esso risulta ai limiti praticamente più vicini allo 0 che al tasso farmaceutico (23 nmol/l è il tasso evidenziato nel siero dell'A., mentre tassi utili sono tra 250-500). Pertanto va senz'altro segnalato come l'A. abbia fatto ben poco per poter assicurare un miglioramento del suo stato di salute. Non vi sono state neppure visite specialistiche neurologiche od ORL per gli attestati disturbi. Non sappiamo quanto effettivamente assuma dei medicamenti, in quanto l'unico tasso misurato è risultato nettamente e notevolmente al disotto della norma del tasso richiesto. Segnaliamo come il peggioramento clinico, come ha ben descritto il nostro consulente Dr. __________, può essere in relazione in parte ai reattivi cambiamenti avvenuti sul posto di lavoro, che l'A. ha molto mal accettato ed elaborato ed in parte in relazione ad un processo endogeno di tipo regressivo, ciò che porta a far sì che la sindrome ansiosa abbia portato ad un peggioramento del quadro psichico e questo a partire da gennaio 2006.
Pertanto l'incapacità lavorativa del 30% è presente a partire dal gennaio 2006 in avanti. Segnaliamo come comunque sia possibile ottenere un miglioramento, premesso che l'A. si sottoponga alle cure necessarie.
La prognosi, in questo caso, è buona.
Le varie incapacità lavorative non vanno sommate bensì integrate (i disturbi cefalgici hanno una stretta relazione con lo stato psichico così come le vertigini e la tensione muscolare). Tutte le patologie beneficiano di una riduzione del tempo e/o del rendimento. Infatti riducendo le ore di lavoro del 30% con consecutivo stress l'A. beneficia sia a livello psichiatrico che neurologo che pure reumatologico come descritto dal Dr. __________.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Non riteniamo utili provvedimenti di riformazione professionale.
Qualora l'ambiente di lavoro non fosse più tollerabile per l'A., che non si trova più a suo agio, egli potrebbe senz'altro svolgere altre attività come per esempio traduttore, interprete ecc., sempre nella misura del 70%.
Utile all'interno del trattamento psicoterapico riuscire ad opporsi alle tendenze regressive dell'A. ed a motivarlo nel suo ruolo professionale.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(...)" (doc. AI 44/27-29)
L’Ufficio AI – considerate le risultanze della perizia del SAM – con progetto 7 giugno 2008 (doc. AI 46/1-3), ha preavvisato all’assicurato che la richiesta di prestazioni é respinta.
A seguito delle osservazioni 24 giugno 2008 (doc. AI 48/1) e viste le annotazioni 24 luglio 2008 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) la RM della colonna lombosacrale del 03.10.2007 conferma le già note lesioni, descrivendo discopatie multisegmentali con osteocondrosi attiva e con spondilartrosi multisegmentale come anche un solo lieve restringimento recessale S1 da entrambi i lati ma nessun segno di conclamate radiculopatie. Nella sua relazione del 25.02.2008, il Dr. __________ conferma le diagnosi elencate all’occasione della precedente perizia SAM di dicembre 2007 e non prende posizione sulla capacità lavorativa dell’A. Le osservazioni del MC Dr. __________ del 26.06.2008 non apportano alcun nuovo elemento clinico o paraclinico tale da modificare le nostre prese di posizione anteriori. […] La documentazione medica presentata in questa fase non modifica la nostra presa di posizione. (…)” (doc. AI 51/1), l’Ufficio AI, con decisione 18 agosto 2008, ha confermato il rifiuto a prestazioni (doc. AI 53/1-3).
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa “(…) del 70% nell’attività finora svolta di insegnante liceale. (…)” (doc. AI 44/27) e, sempre del 70%, in attività adeguate “(…) come per esempio traduttore, interprete ecc. (…)” (doc. AI 44/28).
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.
In particolare, il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 26 giugno 2008 indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 48/3-4), non ha attestato né documentato un peggioramento della situazione valetudinaria intervenuto dopo la perizia del SAM. Il sanitario non ha infatti posto delle diagnosi che non fossero già state considerate dai periti del SAM e si è limitato ad esprimere una valutazione diversa circa gli effetti delle note patologie sulla capacità lavorativa.
Al riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 luglio 2008, ha concluso che “(…) le osservazioni del MC, Dr. __________ del 26.06.2008 non apportano alcun nuovo elemento clinico o paraclinico tale da modificare le nostre prese di posizione anteriori. (…)”(doc. AI 51/1, la sottolineatura è del redattore).
Quanto alle risultanze della RM lombosacrale 3 ottobre 2007 (eseguita il 2 ottobre 2007) il TCA rileva che questo reperto è già stato menzionato e considerato dal dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo consulto del 13 dicembre 2007 (doc. AI 44/42-46, vedi in particolare 44/44) e che il dr. __________, nelle annotazioni 24 luglio 2008, ha osservato che “(…) la RM della colonna lombosacrale del 03.10.2007 conferma le già note lesioni, descrivendo discopatie multisegmentali con osteocondrosi attiva e con spondilartrosi multisegmentale come anche un solo lieve restringimento recessale S1 da entrambi i lati ma nessun segno di conclamate radiculopatie. (…)” (doc. AI 51/1, la sottolineatura è del redattore).
Il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto 25 febbraio 2008 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 48/6-8), non ha attestato né documentato un peggioramento della situazione valetudinaria intervenuto dopo la perizia del SAM e non si è espresso sulla capacità lavorativa: “(…) per quanto riguarda la capacità lavorativa il paziente lavora al 50% per problematiche psichiche di lunga durata. E’ stato valutato in ambito SAM. Non prendo quindi posizione sulla capacità lavorativa del paziente. (…)” (doc. AI 48/8).
Al riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 luglio 2008, ha concluso che “(…) nella sua relazione del 25.02.2008, il Dr. __________ conferma le diagnosi elencate all’occasione della precedente perizia SAM di dicembre 2007 e non prende posizione sulla capacità lavorativa dell’A. (…)”(doc. AI 51/1, la sottolineatura è del redattore).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore dichiarazione medica 15 settembre 2008 del dr. __________ prodotta in sede di procedura ricorsuale.
Il dr. __________, pur avendola letta con attenzione, non ha infatti contestato puntualmente e motivatamente la perizia pluridisciplinare del SAM e si è limitato ad affermare, in modo del tutto generico, che “(…) posso sottoscrivere il ricorso del signor RI 1 e tutto l’elenco delle imprecisioni e degli errori della perizia medica. (…)” (IV). Lo stesso medico – dopo aver rilevato che “(…) non si può rimproverare l’assi-curato di non aver fatto abbastanza per stare meglio. […] Le sue energie psicofisiche non bastano più per esercitare il lavoro di docente di liceo al 100%. (…)” (IV) – ha poi concluso che “(…) è probabile e prevedibile, conoscendolo e conoscendo tutta la sua anamnesi, che in un prossimo futuro, il suo stato di salute peggiorerà ulteriormente e sarà costretto a diminuire il suo lavoro e addirittura a interromperlo. (...)” (IV).
Va qui segnalato che la nostra Massima Istanza ha ripetuta-mente stabilito che le certificazioni del medico curante – anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) – hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragio-ne del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, pag. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269s.).
L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)
Quanto alle argomentazioni sviluppate dall’assicurato con il proprio ricorso, il TCA si limita qui a rilevare quanto segue.
Non risulta in alcun modo, e nemmeno è fatto valere, che le imprecisioni elencate nel ricorso abbiano in qualche modo influenzato e/o determinato la valutazione dei periti del SAM.
Quanto all’analisi della perizia pluridisciplinare e dei singoli consulti va detto che le argomentazioni sviluppate non sono suffragate da valida documentazione medica specialistica e che le stesse non sono atte ad inficiare le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM. In particolare, anche avuto riguardo alle contestazioni inerenti al tasso ematico del farmaco che assume per l’insonnia, all’assunzione dei farmaci e alla possibilità di sottoporsi a cure adeguate, non è possibile concludere che la dr.ssa __________, redattrice della perizia pluridisciplinare del SAM, fosse prevenuta nei confronti dell’assicurato. A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Riguardo poi all’obiezione secondo la quale “(…) mi sembra perlomeno strano che, pur presentando problemi di varia natura tali che ognuno da solo giustificherebbe già una riduzione dell’onere lavorativo almeno del 25% (…)” ( I, pag. 15), il TCA rileva che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485). In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. In concreto i periti del SAM hanno precisato che “(…) le varie incapacità lavorative non vanno sommate bensì integrate (i disturbi cefalici hanno una stretta relazione con lo stato psichico così come le vertigini e la tensione muscolare). Tutte le patologie beneficiano di una riduzione del tempo e/o del rendimento. Infatti riducendo le ore di lavoro del 30% con consecutivo stress l’A. beneficia sia a livello psichiatrico che neurologo che pure reumatologico come descritto dal Dr. __________. (…)” (doc. AI 44/28).
Rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può dunque esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizeri-schen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 70% sia nella sua attività abituale di docente che in un’attività adeguata.
Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’insor-gente conserva una capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività di docente, nella quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ritiene che, come indicato dall’Ufficio AI, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al massimo al 30% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il rifiuto del diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita (cfr. consid. 2.4).
La decisione impugnata va quindi confermata.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti