Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.170

 

TB

Lugano

11 maggio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 agosto 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Il 3 marzo 2006 (doc. AI 2) RI 1, nata nel 1981, ha fatto richiesta di prestazioni AI per adulti chiedendo l'avviamento ad altra professione, poiché non più in grado di svolgere l'attività di estetista.

 

                                  B.   Esperiti i necessari accertamenti medici e basandosi sul parere del 5 luglio 2006 (doc. AI 17) del medico SMR, con decisione del 18 settembre 2006 (doc. AI 19) l'Ufficio assicurazione invalidità ha negato il diritto ad una rendita, dato che nell'abituale attività risultava una riduzione del rendimento del 30% dovuta a debolezza muscolare, mentre in attività adeguate era abile al 100%.

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

                                  C.   Con scritto del 19 aprile 2008 (doc. AI 20) l'assicurata ha chiesto "un riesame del mio caso (…) in considerazione del fatto che la mia richiesta era per una riqualifica professionale e non per una rendita AI (…)". Il 14 maggio 2008 (doc. AI 22) è intervenuto il patrocinatore dell'assicurata, chiedendo l'intero incarto.

 

                                  D.   Il 27 giugno 2008 (doc. AI 25) l'Ufficio AI ha emanato un progetto di decisione, con cui non entrava nel merito della richiesta di prestazioni siccome la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione le circostanze oggettive avevano subìto una modifica rilevante.

Il 18 agosto 2008 (doc. AI 26) l'UAI ha emesso una decisione formale di pari contenuto, inviandola all'avv. RA 1.

 

                                  E.   Con ricorso del 18 settembre 2008 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dal medesimo patrocinatore, ha rilevato che l'Ufficio AI ha manifestamente disatteso il principio della buona fede emettendo la decisione formale prima della scadenza del termine impartito per formulare osservazioni al progetto di decisione. Inoltre, l'UAI avrebbe erroneamente considerato la sua richiesta quale domanda di riesame anziché quale domanda di revisione giusta l'art. 53 LPGA. La decisione del 2006 era manifestamente errata, poiché non considerava fatti rilevanti e mezzi di prova emersi successivamente, ma l'Amministrazione non si è pronunciata su questa censura. Pertanto, anche per questo motivo la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché si pronunci su tale domanda. Infine, visto il nuovo certificato medico, la ricorrente ritiene che con un approfondimento istruttorio l'UAI avrebbe potuto confermare che non poteva più essere costretta ad esercitare l'attività di estetista, siccome incompatibile con il danno alla salute. Dovevano quindi esserle riconosciuti i provvedimenti professionali, ossia l'apprendistato d'informatica intrapreso doveva essere finanziato dall'assicurazione invalidità con il versamento di indennità giornaliere.

 

                                  F.   Con risposta del 3 ottobre 2008 (doc. IV) l'Amministrazione ha osservato che il ricorso beneficia di pieno apprezzamento da parte del TCA, cosicché la censura di violazione viene qui sanata. Inoltre, la documentazione prodotta non è atta a modificare la decisione impugnata, ossia la piena capacità lavorativa in attività idonee. Non era pertanto giustificata né una revisione né una riconsiderazione della decisione del 2006.

 

L'insorgente ha chiesto di sentire un teste, di esperire una perizia medica approfondita e di ordinare un rapporto al consulente in integrazione (doc. VII).

 

                                  G.   L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata contestualmente al ricorso è stata evasa positivamente con decreto del 22 ottobre 2008 (doc. VIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                   2.   La ricorrente ha fatto valere la violazione del principio della buona fede, ritenendo che l'Amministrazione ha emesso la decisione del 18 agosto 2008 prima della scadenza del termine da essa stessa impartito per formulare eventuali osservazioni al progetto di decisione del 27 giugno 2008.

 

                                   3.   In virtù dell'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA.

 

Giusta l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.

L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI).

 

L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto di essere sentito deve dunque essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione.

In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione, l'Amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6).

 

                                   4.   Piuttosto che della violazione del principio della buona fede, qui si tratta della violazione del principio del diritto d'essere sentito.

 

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad     un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).

 

                                   5.   Nella fattispecie, è indubbio che l'Ufficio AI ha violato il diritto d'essere sentito dell'assicurata. In effetti, tra il progetto di decisione del 27 giugno 2008 (preavviso) e la decisione del 18 agosto 2008 non sono trascorsi i trenta giorni concessi alle parti dall'art. 57a LAI e dall'art. 73ter OAI per presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso.

 

Va infatti evidenziato che dal 15 luglio al 15 agosto incluso decorrono le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA), perciò durante tale lasso di tempo i termini stabiliti dalla legge non decorrono, sono sospesi.

Più concretamente, ciò significa che i trenta giorni di tempo per formulare obiezioni al progetto di decisione dell'UAI sono calcolati dal giorno successivo la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA) fino al 14 luglio 2008; poi riprendono il 16 agosto fino al loro scadere.

Quindi, se si considera – come sembra ammettere il legale dell'assicurata – che egli ha ricevuto il progetto di venerdì 27 giugno 2008 il sabato 28, i trenta giorni vengono a scadenza venerdì 29 agosto 2009 al più presto, rispettivamente lunedì 1° settembre 2008 se si ritiene che il preavviso sia giunto al patrocinatore lunedì 30 giugno 2008.

 

Ad ogni buon conto, la decisione del 18 agosto 2008 con cui l'amministrazione ha comunicato alla ricorrente che la richiesta di prestazioni era respinta è stata senza alcun dubbio emanata con largo anticipo rispetto al termine previsto dalla legge, impedendo così all'assicurata di formulare compiutamente le proprie obiezioni.

 

Questo agire da parte dell'UAI ha comportato una violazione del diritto d'essere sentito dell'assicurata, a tal punto significativa che non può essere eccezionalmente sanata davanti a questo Tribunale (STF K 44/06 del 20 febbraio 2008, consid. 6.2). Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il principio della violazione del diritto d'essere sentito in quanto tale. Inoltre, così facendo il TCA si pronuncerebbe sulla decisione del 18 agosto 2008 di non entrata nel merito della richiesta di prestazioni del 22 aprile 2008 per meri motivi di economia procedurale, ciò che però in specie priverebbe irrimediabilmente l'assicurata di un grado di giudizio.

 

La censura sollevata dalla ricorrente merita dunque tutela.

 

Stante quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'autorità inferiore per garantire il diritto d'essere sentito, dando quindi l'opportunità all'assicurata di prendere posizione sul progetto di decisione del 27 giugno 2008 che le ha negato il diritto alle prestazioni AI.

 

L'Amministrazione emanerà in seguito una nuova decisione.

 

Il ricorso va accolto. Vincente in causa, siccome patrocinata da un legale, l'assicurata ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

                                   6.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Amministrazione soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

 

                               1.1.   La decisione impugnata è annullata.

 

                               1.2.   Gli atti vengono retrocessi all'Ufficio AI, affinché proceda conformemente al considerando 5.

 

                                   2.   Le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti