Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.179

 

TB

Lugano

5 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2008 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1° settembre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Con domanda del 24 settembre 2004 (doc. AI 1) RI 1, nato nel 1967, impiegato d'ufficio ed esercente, ha inoltrato una domanda di prestazioni tesa all'ottenimento di una rendita, a causa di disturbi psichici presenti dal dicembre 2002.

 

L'Ufficio assicurazione invalidità ha subito interpellato i medici curanti dell'assicurato (docc. AI 9 e 10) e con decisione del 13 maggio 2005 (doc. AI 25) gli ha negato delle prestazioni, poiché è risultato che l'incapacità lavorativa era dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza (tossicodipendenza), ciò che non costituisce un'invalidità.

L'assicurato ha interposto un'opposizione (doc. AI 26), evasa con decisione su opposizione del 19 gennaio 2006 (doc. AI 41) che l'ha respinta, a motivo che l'effettiva capacità lavorativa poteva essere valutata unicamente dopo un comprovato periodo di sei mesi d'astinenza dall'uso di sostanze stupefacenti.

 

Il 17 febbraio 2006 (doc. AI 43) l'assicurato ha formulato ricorso chiedendo il riconoscimento del diritto ad una rendita intera AI.

 

Con sentenza del 29 novembre 2006 (doc. AI 59) il TCA (32.2006.46) ha stralciato la causa dai ruoli, dato che il ricorrente ha aderito alla proposta dell'UAI di rinviare gli atti di causa al fine di procedere con una perizia psichiatrica vista la nuova documentazione medica prodotta dall'assicurato.

 

Il 12 marzo 2007 (doc. AI 61) l'Ufficio AI ha quindi disposto una perizia psichiatrica, che la dr.ssa med. __________ dell'Ospedale __________ di __________ ha allestito l'11 giugno 2007 (doc. AI 66), diagnosticando una sindrome mista ansioso depressiva in assetto psicotico paranoideo di personalità.

 

Sulla scorta delle conclusioni peritali e basandosi sul rapporto finale del 17 marzo 2008 (doc. AI 75), con decisione del 1° settembre 2008 (doc. A) l'Ufficio AI ha concesso all'assicurato dal 1° aprile 2005 il diritto ad una mezza rendita, essendo il grado d'invalidità del 51%.

 

                                  B.   Con ricorso del 30 settembre 2008 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo la concessione di una rendita intera di invalidità. Egli ha osservato che il suo psichiatra curante, dr. med. __________, ha invece diagnosticato un disturbo di personalità di tipo borderline, con progressiva evoluzione negativa, che in realtà non gli permette di svolgere alcuna attività lavorativa, quindi nemmeno fra le più semplici immaginabili in un contesto di lavoro protetto ed a basso stress emotivo. Il ricorrente ha quindi chiesto di confermare sia la diagnosi di una personalità emotivamente instabile, tipo borderline, marcata da una sindrome depressiva ricorrente con brevi intervalli di fragile equilibrio timico seguiti da numerose ricadute depressive marcate, sia la prognosi negativa, in ragione del progressivo deterioramento a causa della grave e poliforme psicopatologia di cui soffre, che gli impedisce manifestamente di sostenere un'attività lavorativa, tanto meno un progetto di reinserimento lavorativo lucrativo tramite l'AI.

                                  C.   Nella risposta del 23 ottobre 2008 (doc. IV) l'UAI, rifacendosi al parere dei medici SMR interpellati (doc. IVbis) che hanno concluso che, nonostante le divergenze a livello di quale disturbo di personalità sia presente, la perita ha identificato i limiti funzionali che compromettono la sua capacità lavorativa, ha riconosciuto pieno valore probante al parere della dr.ssa med. __________ e quindi alla conclusione tratta dal consulente in integrazione professionale, che ha proposto la concessione della mezza rendita.

 

Il ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica (doc. VII/ 1) ed ha affermato che da tanto tempo non è in realtà più in grado, nonostante i tentativi intrapresi, che peraltro sono terminati con un ricovero in clinica psichiatrica, di assumere una qualsiasi attività lucrativa. Ha quindi ribadito il diritto alla rendita intera AI.

 

L'Ufficio AI, dopo avere sottoposto alla psichiatra SMR __________ il recente parere del dr. med. __________ per una presa di posizione, ha confermato la validità delle conclusioni peritali (doc. XI).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                   2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

nel merito

 

                                   3.   Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente fissando il diritto del ricorrente ad una mezza rendita AI dal 1° aprile 2005 in virtù di un grado d'invalidità del 51%.

 

                                   4.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).

 

                                   5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), pag. 10 consid. 3b, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)".

 

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

In una sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.

 

                                   6.   Dal lato medico, la perita psichiatra (doc. AI 66) incaricata dall'Ufficio AI ha accertato nel giugno 2007 che, in considerazione del quadro psicopatologico constatato, l'incapacità lavorativa nella professione di impiegato d'ufficio era del 50% dal 2004.

 

Sulla scorta della valutazione finale del 23 novembre 2007 (doc. AI 69) del dr. med. __________ attivo presso il Servizio Medico Regionale, confermata il 4 agosto 2008 (doc. AI 92), e del rapporto finale del 17 marzo 2008 (doc. AI 75) della consulente in integrazione professionale, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha ritenuto corrette le valutazioni eseguite dalla perita psichiatra e dai medici SMR, perciò le ha riconfermate e così pure il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a seguito del confronto fra il reddito da valido con quello da invalido, che ha dato un'incapacità di guadagno del 51%, con conseguente diritto ad una mezza rendita d'invalidità.

Il ricorrente pretende che gli sia concessa una rendita intera d'invalidità. Fa infatti valere una diversa diagnosi psichiatrica, che comporta che in realtà non è più in grado di svolgere alcuna attività lucrativa, nemmeno semplice, tanto che i tentativi fatti sono terminati con un ricovero presso una clinica psichiatrica.

A sostegno della fondatezza della sua richiesta, l'assicurato ha fatto riferimento ai referti del 15 maggio 2008 (doc. B) e del 29 settembre 2008 (doc. C) del dr. med. __________, suo medico curante, secondo cui le condizioni psichiche rendono impossibile qualsiasi attività. Pendente causa si è aggiunto pure il parere dell'11 novembre 2008 (doc. VII/1).

 

                                   7.   Dall'8 gennaio 2007 al 10 febbraio 2007 il ricorrente è stato degente, per la quarta volta, presso la Clinica __________. Nella lettera d'uscita del 13 marzo 2007 (doc. AI 66-11) il primario e direttore sanitario dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10; F60.31), sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD10; F31.1), problemi nella relazione con il coniuge (ICD10; Z63.0). All'ammissione, l'umore appariva deflesso, fiducioso per il futuro; lamentava stato di ansia ingravescente, non emergevano disturbi della percezione ed ideazione delirante, parzialmente critico della malattia, negava ideazione suicidale.

Ha riferito un progressivo peggioramento del tono dell'umore in concomitanza con le feste di fine anno a seguito di incontri con i familiari, che l'hanno criticato per il proprio fallimento professionale e personale. I conflitti con la moglie per futili motivi l'hanno portato ad abusare dell'alcool.

Il decorso in clinica durante la prima fase è stato favorevole. L'assicurato ha inoltre beneficiato di colloqui di sostegno, durante i quali sono state elaborate le cause pregresse che hanno determinato i fallimenti professionali e personali. La relazione con gli altri ed in particolare con le donne era caratterizzata dalla stessa polarità grandiosità-impotenza, con un investimento lipidico-aggressivo. V'era una grossa conflittualità con la moglie, tanto che quando andava a casa per un congedo, al suo rientro in Clinica presentava un tasso alcolemico, diventava molto polemico, lamentoso nei confronti della Clinica ed è quindi stato dimesso.

 

La dr.ssa __________, capoclinica presso il servizio di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________, ha peritato l'assicurato su incarico dell'Ufficio assicurazione invalidità. Valutata la documentazione medica messa a sua disposizione ed esperiti tre colloqui con l'interessato durante i mesi di aprile e maggio 2007, l'11 giugno 2007 (doc. AI 66) ha allestito il suo parere esponendo l'anamnesi familiare, personale, attuale, lavorativa, psicopatologica, lo status, gli esami paraclinici, la diagnosi, la valutazione soggettiva ed oggettiva del caso, ha risposto al quesito peritale ed ha determinato la capacità lavorativa.

L'assicurato, dopo avere ottenuto il diploma di impiegato di commercio, si è trasferito in __________ ed il fallimento della prima esperienza sentimentale ha ingenerato una vivace reazione emotiva caratterizzata da un generale senso di malessere ed incapacità a distogliere il pensiero da elucubrazioni negative. Rientrato in famiglia, ha iniziato ad avvertire un penoso senso di tristezza con frequenti crisi di pianto, immotivate. Questa sintomatologia depressiva pare l'abbia portato a due ricoveri presso la Clinica __________. Non ottenendo i risultati sperati, si è poi rivolto al dr. med. __________, che gli ha consigliato un nuovo ricovero presso la Clinica __________, presso la quale dal 1989 al 1998 è stato ricoverato 5-6 volte. Dal 1998 in poi gli episodi depressivi sarebbero stati biennali. Nel 1999 ha sospeso l'attività lavorativa come impiegato presso la ditta del padre per esercitare la professione di esercente. Nel 2000 ha iniziato a far uso di cocaina per far fronte ai ritmi della nuova attività. Fallita la gestione del bar a fine marzo 2004, è stato ricoverato presso la Clinica __________; poi, dal novembre 2004 al maggio 2005 è stato ospite presso una comunità per seguire un programma di mantenimento dell'astinenza. Le condizioni psicopatologiche non erano stabili ed i successivi episodi depressivi ansiosi hanno portato ad ulteriori ricoveri: nel 2006 presso la Clinica __________ e poi ancora alla Clinica __________, che da ultimo l'ha dimesso il 10 febbraio 2007. L'instabilità delle condizioni psichiche avrebbe reso difficoltosa la ripresa di attività lavorativa, nei confronti della quale l'assicurato ha comunque dichiarato la sua motivazione.

Nella descrizione dello status, la perita ha osservato un atteggiamento collaborante, un'espressione con linguaggio fluido ed adeguato al livello culturale, una consistente carica di ansietà motivata dall'essere sottoposto ad esame e dalle acuzie della sintomatologia ansioso depressiva. L'assicurato era prolisso nei colloqui, i nessi logici ed associativi risultavano allentati e v'era una certa tendenza a divagare dall'argomento trattato. Non v'erano formulazioni deliranti. La comprensione era buona e libera da errore, ma la capacità di critica risultava ipovalida, come quella di insight.

L'esame delle urine non ha evidenziato metabolici di sostanze stupefacenti.

La perita ha posto la diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva in assetto psicotico paranoideo di personalità (ICD 10: F41.2, F60.0).

Dal profilo soggettivo, l'assicurato ha descritto il proprio disagio riferendosi al giudizio degli altri ed al costante senso di allarme che accompagna il suo operato quando si tratta di svolgere delle mansioni che implicano un impegno intellettivo. Egli preferiva attività di tipo pratico, come quella di giardiniere, non sentendosi pressato dalla necessità di fare in fretta. Si sentiva maltrattato dall'incomprensione degli altri, ha sopportato per anni sia i colleghi di lavoro, invidiosi della sua posizione quale figlio del capo, sia gli amici, rivelatisi non sinceri, che l'avrebbero poi coinvolto nell'uso di droghe. Per questi motivi è stato fallimentare nel lavoro e quindi ha chiesto di essere supportato per tentare di reinserirsi nel contesto produttivo.

Nella constatazione obiettiva, il perito ha evidenziato una difficoltà di relazione, preesistente l'abitudine alle sostanze stupefacenti. Le difficoltà di relazione e la modalità di gestirla sono apparse deficitarie già dall'adolescenza. Cronica era anche la reiterata tendenza a far uso della dinamica dell'identificazione proiettiva, che tende a spostare all'esterno i deficit e quindi le responsabilità dei fallimenti. In specie, la colpa è stata scaricata sui colleghi e sugli amici, responsabili della sua attività indipendente. Questo quadro psicopatologico, dove l'affidarsi all'aiuto di terzi era visto dall'interessato come inaccettabile, è apparso essere responsabile della sua non continuità terapeutica. L'uso di droghe, frequente in queste situazioni, assumeva quindi il significato di un tentativo di autoterapia, rivolto a sedare il persistere dell'ansietà, che è emersa in maniera preponderante durante la perizia. Erano pure presenti, ma non in modo così eccessivo, delle considerazioni di tipo paranoideo. L'esperta ha sottolineato che l'assicurato non proponeva formulazioni idetiche di tipo delirante, intese in senso stretto, ma ogni suo commento era rivolto a trovare un colpevole che giustificasse i suoi fallimenti. Non ha invece rilevato uno stile di rapporto che portasse alla diagnosi di disturbo borderline di personalità, né sono stati citati episodi di coinvolgimento emotivo instabile nelle relazioni interpersonali, tentativi autolesivi, cronici sentimenti di vuoto, disturbi relativi all'immagine di sé, tutti elementi tipici per determinare una tale diagnosi.

Rispondendo al quesito peritale, la psichiatra ha concluso alla preesistenza di una patologia psichiatrica rispetto alla dipendenza da sostanze. Tale patologia aveva una ricaduta sulla capacità lavorativa.

Nella determinazione, appunto, dell'abilità lavorativa, la perita ha evidenziato che il quadro psicopatologico era caratterizzato da una cronica difficoltà di relazione, che influenzava i rapporti dell'assicurato anche nel contesto lavorativo. Vista, però, sia la sua giovane età sia la sua volontà di essere reinserito nel mondo del lavoro, ha ritenuto opportuno un intervento di reinserimento guidato al lavoro, che fosse progressivo e che considerasse le capacità dell'assicurato di svolgere compiti esecutivi, senza particolari esigenze di performance e con scarso contatto con l'utenza, come può essere quello di giardiniere che già esercitava. La capacità nell'attività precedentemente esercitata di impiegato di commercio era ridotta del 50% dal 2004, non riuscendo ad applicarsi a tempo pieno ad un'attività che richiede un impegno costante e soprattutto l'assunzione di responsabilità.

 

L'assicurato è stato nuovamente degente presso la Clinica __________ da maggio a giugno 2007.

 

Dal 14 novembre all'11 dicembre 2007 il ricorrente è stato ricoverato per la seconda volta presso la Clinica __________ di __________. Nel rapporto d'uscita del 3 gennaio 2008 (doc. AI 80-3) il capoclinica dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di sindrome mista, ansioso depressiva (ICD10: F41.2) e di sindrome da attacchi di panico (ICD10: F41.0). Il ricovero è stato necessario a seguito del riacutizzarsi della nota sindrome ansioso-depressiva, concomitante con la decisione di separarsi dalla moglie.

Nella valutazione dello status psichico, l'assicurato aveva un eloquio spontaneo, prolisso, non v'erano turbe della percezione, l'umore era deflesso e si sono evidenziate importanti quote d'ansia scatenate dalla paura che non esistesse per lui possibilità di guarigione. Erano presenti critica e coscienza di malattia, riferiva idee di morte, ma negava intenzioni suicidali.

Grazie alle terapie seguite (misure fisiorilassanti, ergoterapia, attività di gruppo, sostegni psicologici) il tono dell'umore è parso essere migliorato, ma erano ancora presenti importanti quote d'ansia che tendeva a dissipare con abuso di farmaci ansiolitici. Durante la degenza non sottostava volentieri alle cure proposte, disattendendo le indicazioni ricevute, mentre il comportamento nei confronti degli altri pazienti è parso adeguato. Ha beneficiato di numerosi congedi, svoltisi con esito positivo tranne in due occasioni, quando è rientrato in Clinica con etilimetria positiva.

 

Dal 12 al 28 febbraio 2008 il ricorrente è stato ancora ricoverato alla Clinica __________ su indicazione del proprio medico curante dopo un aggravamento del quadro clinico caratterizzato da continui stati d'ansia, umore depresso ed abuso di alcolici.

Nel rapporto d'uscita breve del 29 febbraio 2008 (doc. AI 80-2) gli psichiatri hanno diagnosticato una sindrome mista, ansioso depressiva (ICD10: F41.2) ed una sindrome da attacchi di panico (ICD10: F41.0).

 

Il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nonché medico curante dell'assicurato, il 15 maggio 2008 (docc. AI 86-3 e B) si è espresso riguardo alla perizia dell'11 giugno 2007 redatta dalla dr.ssa med. __________. Lo psichiatra ha contestato la diagnosi posta dalla perita incaricata dall'UAI, poiché in tal modo ella annulla la diagnosi di disturbo di personalità borderline certificata sia dal dr. med. __________, sia dalla Clinica __________, sia dal dr. med. __________, nonché dalla dr.ssa __________ ed ancora da lui stesso. Il curante ha evidenziato che l'analisi approfondita della storia personale dell'assicurato induceva a porre invece la diagnosi di disturbo di personalità stato limite (TPE), seguendo la classificazione francese, corrispondente al disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline secondo la classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali (ICD10).

Lo specialista ha esposto le definizioni e le caratteristiche di entrambe le diagnosi secondo le rispettive classificazioni.

Ha poi evidenziato di conoscere l'assicurato dal ricovero di __________ nel 1997/1998 come pure ambulatorialmente. Di frequente presentava instabilità emotiva che lo portava a cambiare spesso partner, aveva un'immagine alterata del sé e le preferenze soggettive apparivano poco chiare o disturbate. I vuoti cronici interiori importanti che ha subìto l'hanno portato ad avere abusi etilici secondari massicci, insieme all'utilizzo di sostanze psicoattive in passato; entrambi gli sfoghi – di tipo autolesionistici ed autolesivi - gli sono serviti per cercare di superare le crisi emotive che viveva. Pertanto, egli ha mantenuto la diagnosi di disturbo di personalità borderline, a cui si affiancava quella di sindrome depressiva ricorrente e di un disturbo d'ansia specifico sotto forma di attacchi di panico. Di conseguenza, non era possibile confermare la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva, poiché questa categoria di diagnosi va utilizzata soltanto quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente (ICD10: F41.2). Visto che il ricorrente soffriva di una sindrome depressiva ricorrente e di un disturbo d'ansia specifico, questa diagnosi non poteva essere confermata. Rispetto all'assetto psicotico paranoideo di personalità, questo né è stato confermato, poiché l'assicurato nei periodi di riequilibrio timico non presentava né elementi di rancore né elementi di sospettosità o di distorsione reale, né ricorrenti sospetti riguardanti la fedeltà sessuale, neppure tendenza ad attribuire eccessiva importanza alla propria persona. Perciò, l'opinione della perita secondo cui v'era la reiterata tendenza a fare uso della dinamica di identificazione proiettiva, andava piuttosto ascritta all'interno di uno stato di personalità borderline, dove è frequente l'identificazione proiettiva e la delega della responsabilità agli altri, piuttosto che in una personalità paranoidea. Lo psichiatra ha poi osservato che la valutazione stessa della dr.ssa __________ contraddice la sua diagnosi; la perita ha motivato la diagnosi di personalità paranoidea affermando che ogni commento dell'assicurato era rivolto a trovare un colpevole dei suoi fallimenti. Ma a dire del curante, proprio questa particolarità evidenziava una dinamica borderline di personalità. Pertanto, dal profilo psichiatrico l'assicurato soffriva di una personalità emotivamente instabile, tipo borderline, marcata con una sindrome depressiva ricorrente con brevi intervalli di fragile riequilibrio timico seguiti da numerose ricadute depressive marcate, che egli cercava di automedicare con l'aumento dell'uso di benzodiazepine e dell'alcol. Non era quindi in grado di sostenere alcuna attività lavorativa, tanto meno un progetto di reinserimento lavorativo lucrativo tramite l'AI. Aveva una bassa tendenza alle frustrazioni ed agli stress sociali e lavorativi, tanto che qualsiasi tipo di progettualità sarebbe stata forse indirizzata al fallimento.

 

La dr.ssa __________ si è pronunciata il 14 luglio 2008 (doc. AI 91) sul parere del collega dr. __________, osservando che in occasione del primo ricovero presso la Clinica __________ le evidenze obiettive avevano orientato la diagnosi verso un assetto di personalità di tipo psicotico con sintomatologia ansioso depressiva ed abuso di sostanze secondario. Durante l'esame peritale, svolto sulla scorta della storia clinica dell'assicurato, sulla documentazione sanitaria e sui tre colloqui personali, non ha rilevato sintomi che soddisfacessero i criteri diagnostici di ICD 10 per la diagnosi di sindrome borderline. Inoltre, l'interessato ha espresso il desiderio di reinserirsi nel mondo del lavoro e di avere già iniziato per suo conto l'attività di giardiniere, adatta alle sue capacità e sopportabile per lui. Pertanto, la sua valutazione si riferiva tanto all'obiettività clinica osservata, quanto a ciò che l'assicurato era in grado di fare e ciò indipendentemente dalla patologia in atto.

 

Il 29 settembre 2008 (doc. C) il dr. med. __________ ha preso posizione riguardo alle affermazioni della perita e del medico SMR, che si è pronunciato il 5 giugno 2008 (doc. AI 88) su entrambi i pareri. Lo psichiatra curante ha osservato che la dr.ssa __________ non ha aggiunto nulla di nuovo alla sua perizia e nemmeno si è pronunciata sulle sue argomentazioni del 15 maggio 2008. Lo specialista ha criticato la collega, poiché ella, riferendo di un assetto di personalità di tipo psicotico, si riferirebbe ad un'interpretazione di tipo psicoanalitico e non ad una diagnosi di personalità di tipo psichiatrico. Inoltre, le sue conclusioni si sono basate sulla circostanza oggettiva che l'assicurato ha iniziato un'attività per lui sopportabile poiché era intenzionato a rientrare nel mondo lavorativo. Tuttavia, quell'attività, peraltro semplice, è durata pochi giorni; l'assicurato è andato in crisi ed ha dovuto essere oggetto di un trattamento psichiatrico intensificato. Nella primavera 2008 l'interessato ha riprovato a lavorare nella ditta del padre, in ambiente a bassissimo stress lavorativo, ma dopo tre-quattro settimane ha avuto uno scivolamento depressivo che, con insonnia ed ansia, l'hanno portato ad essere ricoverato presso la Clinica Psichiatrica __________ dal 16 giugno al 26 giugno 2008, ove sono state poste le diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10: F33.1), disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD10: F60.30) e sindrome di dipendenza da alcol (ICD10: F10.2). Dopo questa degenza, visto il peggioramento della dipendenza da alcol il ricorrente è stato ricoverato presso un'apposita comunità terapeutica di recupero a __________. Pertanto, le sue condizioni psichiche sono in progressivo deterioramento a causa della grave e poliforme psicopatologia di cui soffriva.

 

Pendente causa, il ricorrente ha prodotto un recente certificato del dr. med. __________ datato 11 novembre 2008 (doc. VII/1), il quale ha ritenuto che i medici SMR abbiano espresso una valutazione parziale dei documenti clinici a loro disposizione, poiché non hanno definito quale tipo di disturbo di personalità presentava l'assicurato, mentre si sono soffermati soltanto sul fatto che esisteva un disturbo della personalità. Essi non sono giunti ad alcuna conclusione che fosse probante per la valutazione psichiatrica, perciò non è accettabile la conclusione che la diagnosi era diversa, ma le conclusioni sulla capacità lavorativa le medesime, dato che si tratta di due disturbi di personalità (borderline e paranoideo) che sono molto diversi. La loro conclusione non è quindi risolutiva. Essi hanno escluso poi la presenza di una sindrome depressiva ricorrente rifacendosi invece alla sindrome ansiosa depressiva già diagnosticata da altri colleghi nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2008. Non hanno però preso in considerazione la sindrome depressiva ricorrente certificata dalla Clinica __________ nel 2007 e la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità nel 2008 rilasciata dalla Clinica psichiatrica __________ di __________. Inoltre, hanno sminuito la presenza di un grave scivolamento depressivo che ha portato l'interessato ad essere ricoverato presso la Clinica psichiatrica __________ per 10 giorni, periodo che è stato – erroneamente – giudicato troppo breve. Neppure hanno considerato la sua riflessione a proposito della ripresa lavorativa presso la ditta del padre a bassissimo stress lavorativo. Il tentativo effettuato nella primavera del 2008 si inseriva all'interno di situazioni ambientali completamente differenti da quelle del 1999 e del settembre 2007, dato che l'assicurato ha ripreso l'attività come piano di riabilitazione lavorativa progressiva e non più come membro della famiglia e collaboratore professionale. Pertanto, la loro presa di posizione è apparsa contraddittoria.

 

 

                                   8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartiali-té de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora rilevare che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                                   9.   Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritiene che le valutazioni dell'Ufficio AI non siano complete, nel senso che il ricorrente è stato peritato dopo tre visite avvenute nell'aprile-maggio 2007 i cui risultati sono sfociati nel referto dell'11 giugno 2007, mentre la decisione è stata resa nel settembre 2008.

 

Appena qualche mese dopo questa perizia (novembre 2007), l'assicurato è stato ricoverato per un mese nel reparto psichiatrico della Clinica __________ e poco dopo (febbraio 2008) ancora per due settimane. Nel giugno 2008 (doc. AI 90) v'è stato un ricovero all'Ospedale __________ per 10 giorni. Da ultimo, per quanto è noto (ponendoci al momento successivo all'introduzione del ricorso), la dipendenza dall'alcol l'ha portato nel corso del 2008 ad un ricovero di diversi mesi in una comunità specializzata.

Alcuni tentativi di ripresa lavorativa sono falliti dopo poco tempo ed addirittura sono all'origine dei suoi ricoveri, scatenati da depressione, insonnia ed ansia.

 

 

Il dr. med. __________, che ha in cura l'insorgente da un decennio, si è pronunciato sulle sue condizioni di salute concludendo ad un peggioramento o, meglio, ad una situazione peggiore rispetto a quella descritta dalla perita.

Alla luce di questa recente documentazione medica, il TCA ritiene di poter affermare, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195 consid. 2) che, nell'anno e mezzo intercorso fra la perizia e la decisione impugnata, le condizioni di salute dell'assicurato siano (realmente) peggiorate e che pertanto sia necessario approfondire la questione, aggiornando quindi la perizia del giugno 2007.

 

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'Ufficio AI ha affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurato all'Ospedale __________ di __________ e per esso alla dr.ssa __________, capoclinica del reparto di psichiatrica, che ha avuto tre colloqui personali con il paziente ed ha quindi potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Questo referto è stato inoltre avallato dapprima dal medico SMR dr. med. __________ (doc. AI 69), poi anche dai colleghi dr. med. __________ e __________ (doc. IVbis), i quali si sono espressi in tal senso dopo avere preso visione dei referti (contrari) dello psichiatra curante dr. med. __________.

 

Il TCA osserva che successivamente alla perizia sono giunti i certificati dello psichiatra curante del ricorrente, che hanno rilevato che il perito avrebbe fornito una diagnosi errata, diagnosticando una sindrome mista ansioso depressiva in assetto psicotico paranoideo di personalità (ICD10: F41.2) piuttosto che un disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10: F60.31), marcata con una sindrome depressiva ricorrente con brevi intervalli di fragile riequilibrio timico seguiti da numerose ricadute depressive marcate. Pertanto, erroneamente, a suo dire, i medici incaricati dall'UAI avrebbero interpretato lo status psichico dell'assicurato come una sindrome ansiosa depressiva, che però è un disturbo della personalità molto diverso dalla sindrome depressiva ricorrente che egli ha diagnosticato.

 

Certo è, che le parti non concordano sulla diagnosi.

 

Il primo medico SMR interpellato, il dr. med. __________, il 5 giugno 2008 (doc. AI 88) si è domandato "se la differenza nella diagnostica comporti necessariamente una diversa valutazione della CL stabilita dalla perizia dopo 3 visite.".

 

La dr.ssa __________ ha sinteticamente confermato di non avere riscontrato sintomi che soddisfacessero i criteri diagnostici per la diagnosi di sindrome borderline (doc. AI 91).

Il dr. med. __________, FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, medico psichiatra, entrambi attivi presso il Servizio Medico Regionale, hanno affermato che "La diagnosi è quindi diversa ma le conclusioni sulle limitazioni che il disturbo psichico ha nel funzionamento lavorativo appaiono le medesime.".

 

Vero è, che alcuni psichiatri che hanno curato negli anni precedenti il ricorrente hanno posto la diagnosi di sindrome (mista) ansioso depressiva, mentre altri quella di disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline, sindrome depressiva ricorrente.

All'ora attuale, il problema si è ripresentato: vi sono le medesime tesi a confronto fra le parti in causa.

 

Il 23 ottobre 2008 (doc. IVbis) i medici SMR __________, FMH in medicina generale, e __________, medico psichiatra, hanno preso posizione come segue sui rapporti del 15 maggio 2008 e del 29 settembre 2008 dello psichiatra dr. __________:

 

"  (…)

Per quanto riguarda la diagnosi di disturbo di personalità sia lo psichiatra curante attuale che i precedenti (Dr. __________, clinica __________, Dr.ssa __________) si orientano verso quello di borderline mentre la Dr.ssa __________ di un assetto psicotico di personalità che lo riconduce nell'ambito ICD 10 nella categoria F60.0 (Disturbo paranoide di personalità); inoltre la __________ di __________ si orienta verso una diagnosi di disturbo emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10 F60.30).

Esiste quindi a livello diagnostico una concordanza che l'A presenti un disturbo di personalità del quale in base alle caratteristiche giudicate maggiormente pervasive viene classificato dai vari psichiatri nei diversi sottotipi sopraelencati.

Per quanto riguarda i limiti funzionali la Dr.ssa __________ ha evidenziato la difficoltà cronica nelle relazioni che hanno influenza anche nell'ambito lavorativo, l'incapacità ad applicarsi in attività che presuppongano un impegno costante e l'assunzione di responsabilità. Anche la Dr.ssa __________ nella sua lettera al Dr __________ del 26.08.2006 riportava che il disturbo di personalità borderline non gli permetteva di mantenere una costanza sul lavoro e che tale situazione non tollerata dal fratello aveva portato ad un conflitto. Anche il fallimento dell'attività di conduzione del bar viene attribuita alla difficoltà di essere regolare e costante sul lavoro. La diagnosi è quindi diversa ma le conclusioni sulle limitazioni che il disturbo psichico ha nel funzionamento lavorativo appaiono le medesime. (…).".

 

 

I medici SMR hanno poi passato in rassegna le varie degenze psichiatriche e le (relative) diagnosi succedutesi nel tempo. Essi hanno concluso che "Nelle sue considerazioni del 15.05.2008 e 29.09.2008 il Dr. __________ non riporta in quale modo la patologia psichiatrica presente influisca sulla capacità lavorativa ma si sofferma sulla questione diagnostica. Nonostante quindi le divergenze a livello di quale disturbo di personalità sia presente la perizia della Dr.ssa __________ identifica nell'A quei limiti funzionali che compromettono la sua CL.". Infine, hanno concluso che "la presa di posizione del Dr __________ non modifica le conclusioni a cui è giunto l'accertamento peritale.".

 

Ora, d'avviso di questo Tribunale, anche considerando le opinioni di altri esperti che in passato si sono pronunciati sullo stato di salute psichico del ricorrente, si ha che alcuni propendono per la diagnosi posta dalla dr.ssa __________ ed altri per quella formulata dal dr. med. __________.

Non è dunque possibile decidere qui per l'una o l'altra diagnosi posta in ambito psichiatrico dalla perita rispettivamente dal medico curante.

Le discordanze, fra le parti, sono evidenti ed anche volendo azzardare la conclusione che l'identificazione precisa e corretta della diagnosi non sia di fondamentale importanza, restano comunque delle divergenze riguardo alla capacità lavorativa del ricorrente.

 

Al proposito, occorre infatti rilevare che la dr.ssa __________ ha valutato al 50% l'inabilità lavorativa dell'assicurato come impiegato di commercio, non apparendo egli in grado di applicarsi a tempo pieno ad un'attività che comporti un impegno costante e, soprattutto, l'assunzione di responsabilità. Inoltre, ha considerato il desiderio espresso dall'interessato di essere reinserito nel mondo del lavoro e l'attività di giardiniere esercitata, secondo le sue possibilità, al momento in cui veniva allestita la perizia.

Dal canto suo, invece, lo psichiatra curante ha semplicemente affermato che a causa della personalità di tipo borderline il ricorrente non era in grado di sostenere alcuna attività lavorativa, nemmeno quindi un progetto di reinserimento lavorativo tramite l'assicurazione invalidità, avendo una bassa tendenza alle frustrazioni ed agli stress sociali e lavorativi.

 

La perita, come visto, ha osservato di essere giunta alla sua conclusione basandosi sia sullo status psichico dell'interessato sia su elementi oggettivi, quali lo svolgimento dell'attività di giardiniere.

Ora, al proposito, il medico curante ha prontamente replicato che tale attività si è svolta soltanto per alcuni giorni; successivamente il ricorrente è andato in crisi ed ha dovuto sottoporsi ad un trattamento psichiatrico intensificato (doc. C). Inoltre, ha interrotto l'attività iniziata nella primavera 2008 presso l'azienda del padre dopo 3-4 settimane (doc. C) a causa di un grave scivolamento depressivo con successivo ricovero in clinica psichiatrica.

 

Alla luce delle affermazioni del dr. med. __________, secondo cui i fatti hanno contraddetto la volontà (rimasta perlopiù a livello teorico) dell'assicurato di riprendere un'attività lavorativa, le conclusioni a cui è giunta la perita incaricata dall'UAI riguardo al grado di capacità lavorativa non appaiono più, d'avviso di questo Tribunale, come certe, chiare e non contraddittorie.

Di conseguenza, diventa più che opportuno e necessario appurare le reali capacità di lavoro del ricorrente dal momento in cui ha depositato la domanda di prestazioni AI, prestando attenzione, in particolare, se la capacità lavorativa del 50% individuata dall'esperta come esistente dall'aprile 2004 al giugno 2007 possa essere innanzitutto confermata per quel medesimo periodo; poi, anche per il periodo dal giugno 2007 al settembre 2008, alla luce soprattutto del sostenuto peggioramento di cui sarebbe stato vittima il ricorrente.

 

Va in proposito rilevato che la diagnosi sfavorevole determinata dallo psichiatra curante è stata in parte smentita dai fatti (attività di giardiniere ed attività presso la ditta del padre) seppure per un breve periodo, ma ciò che conta è sapere se il danno alla salute sia di gravità tale da non potere praticamente (più) esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro.

 

V'è da rilevare, ancora, che nel 1989 (doc. AI 33) il ricorrente ha iniziato ad essere preso a carico da specialisti psichiatri e che il suo medico curante attuale lo conosce professionalmente almeno da un decennio, essendo in cura da lui con assidue visite.

 

Non vanno poi soprattutto dimenticati i frequenti ricoveri dell'insorgente in strutture specializzate in psichiatria, che sono avvenuti anche a breve distanza l'uno dall'altro e che sicuramente hanno un'incidenza sulla sua reale capacità lavorativa, che va pertanto vagliata nell'ottica di tale impedimento, certamente di non poco conto e quindi da non trascurare.

A tal proposito, può essere segnalato che sia prima sia dopo la perizia dell'aprile-giugno 2007 l'assicurato è stato degente in apposite strutture e che anche nel periodo ricorsuale egli era in cura per i noti problemi d'alcolismo.

Inoltre, lo psichiatra curante ha segnalato che dopo ogni tentativo di ripresa dell'attività lavorativa il ricorrente ha avuto dei cedimenti che ne hanno per l'appunto comportato il ricovero.

In conclusione, i pareri medici redatti dal dr. med. __________ (che, occorre ricordarlo, è specialista FMH in materia) nel 2008, seppure riportino più elementi teorici di natura medica, hanno comunque evidenziato dei (presunti) peggioramenti delle condizioni di salute dell'assicurato.

 

In merito alle sue valutazioni del 29 settembre 2008 (doc. C) e dell'11 novembre 2008 (doc. VII/1), va ricordato che conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5). Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti determinanti emessi sino al 1° settembre 2008.

Il nuovo certificato, successivo alla decisione, è stato prodotto pendente causa; tuttavia, poiché documenta la situazione antecedente l'emanazione della decisione in questione, può essere ritenuto ai fini del presente giudizio. Ora, non fosse altro che la precedente perizia è datata giugno 2007, in questo contesto non può essere tralasciato un aggiornamento dell'aspetto psichiatrico del ricorrente mediante perizia specialistica eseguita da un medico FMH in psichiatria.

 

Questo Tribunale evidenzia, peraltro, che il perito non si è dettagliatamente espresso, malgrado ne abbia avuto la possibilità, sulle prese di posizione del medico curante, limitandosi invece a ribadire essenzialmente quanto già indicato nel proprio referto peritale.

 

Il TCA rileva da ultimo che, contravvenendo così ai principi giurisprudenziali esigibili in ambito di perizia psichiatrica (cfr. consid. 8), né i referti peritali né tanto meno quelli di parte riportano in modo specifico e distinto la descrizione di come l'assicurato trascorreva le sue giornate e quali erano i suoi limiti funzionali.

Inoltre, gli specialisti non si sono compiutamente espressi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Nemmeno si sono esaustivamente pronunciati sull'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato sia nell'attività precedente sia in altre adatte al suo stato di salute.

Anche la prognosi poteva essere indicata da entrambi con maggiore precisione.

 

In questo senso, gli atti vanno retrocessi all'autorità competente, affinché proceda a far peritare il ricorrente dal profilo psichiatrico.

Il nuovo specialista dovrà porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, ossia determinare in particolare la capacità lavorativa dell'assicurato nell'attività di esercente/impiegato di commercio rispettivamente in altre attività adeguate alle sue condizioni psichiche.

Il nuovo esperto dovrà, come previsto dalla summenzionata giurisprudenza in materia, verificare se il danno alla salute sarà di gravità tale da non potere praticamente (più) esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro o che ciò sia persino intollerabile per la società (cfr. consid. 5).

 

Tutto ben considerato, quindi, il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché proceda con la succitata perizia.

 

 

                                10.   Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell'Amministrazione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

In virtù della costante giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).

 

 

                                11.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                               1.1.   La decisione impugnata è annullata.

 

                               1.2.   Gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda con gli accertamenti indicati al considerando 9.

 

                                   2.   Le spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al ricorrente Fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti