Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 gennaio 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, dopo avere in precedenza percepito una rendita AI per coniugi, a seguito del decesso di sua moglie (avvenuto il 1° ottobre 1991), conformemente alle disposizioni di legge allora in vigore, è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità e di due rendite doppie per i figli __________ e __________ (nati rispettivamente nel 1982 e nel 1989).
Dal 1° gennaio 1997 (entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS), la Cassa cantonale di compensazione (in seguito: Cassa) gli ha erogato una rendita per vedovo, in sostituzione della corrente rendita d’invalidità d’importo inferiore, e due rendite per orfani, indicando erroneamente “orfani di padre”. Tale errore è stato corretto mediante l’emissione di una nuova decisione datata 14 agosto 1997. Va qui fatto presente che le rendita per superstiti è stata determinata sulla base dei parametri di calcolo (scala di rendita e reddito annuo medio) della moglie deceduta.
Resasi conto, a seguito dello scritto 7 agosto 2002 dell’allora rappresentante dell’assicurato, di esser incorsa in un errore per quanto concerne la determinazione delle rendite per vedovo e per orfani (mancato riconoscimento del cosiddetto supplemento di carriera ex art. 33 cpv. 3 LAVS), con decisione 12 settembre 2002 la Cassa ha erogato le rendite maggiorate del citato supplemento (nella misura del 10%), con effetto retroattivo al 1° agosto 1997, avvalendosi del termine di prescrizione (recte: perenzione) di 5 anni, calcolato a ritroso dalla citata comunicazione 7 agosto 2002.
Con decisione 12 settembre 2002 l’Ufficio AI, preso atto di non aver tenuto
conto delle direttive UFAS sulle rendite, ha erogato due rendite complementari
per figli, con effetto retroattivo al 1° agosto 1997, in aggiunta alle rendite
per orfani già versate dalla Cassa.
Contro le due decisioni 12 settembre 2002 RI 1 si è aggravato al TCA, chiedendo che il pagamento degli arretrati fosse riconosciuto dal decesso della moglie (1° ottobre 1991), da lui ritenuto il momento in cui si sarebbe verificato l’errore.
Con sentenza 3 settembre 2003 la scrivente Corte ha respinto il ricorso, confermando l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione (inc. 32.2002.134 e 30.2003.57).
In data 13 luglio 2004 il TFA ha confermato il giudizio cantonale (I 656/03).
1.2. Avendo l’ultimo figlio compiuto 18 anni, in applicazione dell’art. 24 cpv. 2 LAVS con decisione 13 dicembre 2007, rideterminata la prestazione assicurativa, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato, con effetto dal 1° gennaio 2008, una rendita intera d’invalidità pari a fr. 889.-- al mese, calcolata sulla base di una scala di rendita 19 e di un RAM (reddito annuo medio) di fr. 42’432.--. La decisione relativa al periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 è stata emessa il 14 gennaio 2008.
1.3. Contro la decisione 14 gennaio 2008 l’assicurato, per il tramite del RA 1, ha introdotto il presente ricorso a titolo cautelativo sollevando dubbi circa l’esattezza dell’importo della rendita riconosciuta, riservandosi la facoltà, a dipendenza della documentazione richiesta alla Cassa, di confermarlo o meno.
1.4. Mediante risposta di causa, l’Ufficio AI, sulla base dello scritto 10 marzo 2008 della Cassa, ha sostenuto la correttezza dell’importo della rendita, chiedendo la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
1.5. Con osservazioni 1° aprile 2008 il rappresentante dell’assicu-rato ha evidenziato:
" (...)
La rendita del signor RI 1 e dei suoi figli, è stata oggetto in passato di errato calcolo, importi in parte non recuperabili per decorrenza dei termini, e di nuove differenti decisioni.
Anche recentemente vi è stato un ricalcolo e rettifica della rendita emanata.
Da parte nostra ci riferiamo agli articoli 33 e seguenti dell'ordinanza AVS AI.
Ringraziamo codesto lodevole Tribunale per la presa a carico e la verifica globale della posizione del nostro assistito e per la pronuncia che vorrà emanare." (Doc. VIII)
1.6 Ai fini istruttori, questo TCA ha richiamato dalla Cassa gli atti relativi al ricorrente.
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Nel caso in esame, a motivo del compimento del 18.o anno di età dell’ultimo figlio __________ (nato nel novembre 1989), dal 1° dicembre 2007 il ricorrente non ha più diritto alla rendita vedovile.
Infatti, ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita per vedovi si estingue, oltre ai motivi di cui all’art. 23 cpv. 4 LAVS (passaggio a nuove nozze, morte della persona vedova), quando l’ultimo figlio compie 18 anni.
Con la decisione contestata l’Ufficio AI ha quindi ripristinato la rendita (intera) d’invalidità, il cui diritto è sorto il 1° gennaio 1985.
L’assicurato ha genericamente contestato l’ammontare della prestazione, facendo unicamente riferimento agli errori in cui è in passato incorsa l’amministrazione nel trattare il caso. Nemmeno dopo la risposta di causa egli ha formulato precise censure e ciò nonostante quanto dichiarato nell’atto di ricorso (cfr. consid. 1.3).
La questione circa la ricevibilità del ricorso con riferimento all’art. 1a LPTCA (che disciplina i requisiti cui deve adempiere un atto ricorsuale) può tuttavia rimanere indecisa, ritenuto che il gravame, come esposto di seguito, deve essere respinto.
Per completezza va rilevato che l’assicurato non ha più diritto alla rendita per orfani per l’ultimogenito. Se da una parte questi ha compiuto i diciotto anni, dall’altra non risulta che __________ continui la sua formazione. Infatti, secondo l’art. 25 cpv. 5 LAVS per i figli in formazione la rendita (per orfani) è versata sino al termine della stessa, ma al più tardi al compimento del 25.o anno di età del figlio.
2.3. Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
2.3.1. Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3.2. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.4. Ritornando al caso in esame, con scritto 10 marzo 2008 – allegato alla risposta di causa - la Cassa ha dettagliatamente e correttamente determinato la rendita d’invalidità spettante all’assicurato, a seguito della soppressione della rendita vedovile, dal 1° dicembre 2007. Gli importi citati trovano del resto riscontro negli atti che il TCA ha richiamato d’ufficio, motivo per cui al relativo calcolo va prestata adesione.
Nondimeno occorre rilevare che essendo l’assicurato nato il 26 luglio 1957, il suo periodo di contribuzione inizia il 1° gennaio 1978 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) e termine il 31 dicembre 1984 (anno precedente l’inizio della rendita d’invalidità). Durante quel periodo la sua durata di contribuzione è di 3 anni e 4 mesi in quanto vi sono delle lacune contributive avendo l’assicurato iniziato a contribuire all’AVS il 29 settembre 1981, data d’ingresso in Svizzera proveniente dall’__________. Di conseguenza la scala di rendita applicabile è la 19. Va qui rilevato che è la stessa scala riconosciuta allorquando l’assicurato è stato posto al beneficio, con effetto dal 1° gennaio 1985, della rendita d’invalidità.
Vero che nel calcolo della rendita vedovile era stata indicata la scala di rendita massima 44. Tuttavia va ricordato che tale rendita è stata determinata sulla base del periodo di contribuzione completo della moglie defunta e dei redditi da attività lucrativa di quest’ultima (cfr. art. 33 cpv. 1 LAVS).
Per quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), la Cassa ha rettamente considerato i redditi di attività lucrativa registrati nel conto individuale dell’assicurato relativi al succitato periodo di contribuzione, nonché il riparto dei redditi coniugali. Altrettanto correttamente i redditi sono stati aumentati del 50%, essendo l’invalidità sorta quando l’assicurato aveva 27 anni (art. 36 cpv. 3 LAI in relazione all’art. 33 OAI, nelle versioni antecedenti il 1° gennaio 2008). L’importo complessivo è stato in seguito rivalutato e diviso per i 3 anni e 4 mesi di contribuzione, ciò che corrisponde ad un RAM di fr. 18'708.--. La Cassa ha correttamente aggiunto 2 mezzi bonifici per compiti educativi (fr. 10'476) e quindi il RAM corrisponde nel 1997 (anno della mutazione da rendita d’invalidità a rendita vedovile) a fr. 38'208.-- (26'976 + 10'476 = 37'452, importo che, arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, ammonta a fr. 38’208), rispettivamente nel 2008 a fr. 42'432.--, così come indicato nella decisione contestata.
Tenuto conto del menzionato reddito annuo medio, nonché di una scala di rendita 19, con l’ausilio delle citate tabelle UFAS, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di fr. 889.-- mensili.
Ne consegue pertanto la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti