Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.181

 

BS/sc

Lugano

19 maggio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2008 di

 

 

 RI 1 RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 22 settembre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1966, beneficia di prestazioni AI per adulti, tra cui un assegno per grande invalido di grado esiguo (doc. AI 77/1-2).

 

                                         L’assegno è stato diverse volte confermato in via di revisione.

                                         (doc AI 133, 201 e 202).

                                        

                                1.2   A conclusione della revisione iniziata nel marzo 2005, con decisione su opposizione 5 luglio 2007 l’Ufficio AI ha soppresso l’erogazione dell’assegno per grande invalido.

 

                                         L’amministrazione, fondandosi sull’inchiesta domiciliare e sul parere del proprio servizio medico (SMR), ha infatti concluso che l’assicurato non dipende da terzi per l’espletamento di alcun atto di cura personale.  

 

                                         Adito dall’assicurato, con sentenza 16 gennaio 2008 questo TCA, in accoglimento del ricorso, ha annullato la decisione amministrativa e rinviato gli atti all’Ufficio AI per accertamenti medici (inc. 32.2007.291).

 

                               1.3.   Eseguita una valutazione reumatologica a cura del dr. __________, medico internista-reumatologo attivo presso il SMR, con decisione 22 settembre 2008 (preavvisata il 28 luglio 2008) l’Ufficio AI ha confermato la soppressione dell’assegno per grande invalido avendo il succitato reumatologo escluso la dipendenza da terzi per l’espletamento degli atti ordinari della vita (doc. AI 296).

 

                               1.4.   Con scritto 2 ottobre 2008 all’Ufficio AI, da quest'ultimo trasmesso al TCA per competenza decisionale, l’assicurato ha contestato “la sospensione dell’assegno grande invalido, nonché dei mezzi ausiliari”. Il 13 ottobre 2008 egli ha fra l’altro messo in dubbio la validità della visita reumatologica effettuata presso il SMR (IV).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio ha invece chiesto la reiezione del ricorso, rilevando quanto segue:

 

"  (...)

È utile innanzitutto evidenziare che la copia della decisione allegata al gravame è incompleta (manca la seconda pagina) e, rimandando alla versione integrale presente nell'incarto Al (doc. 296), si osserva che questa concerne unicamente l'assegno per grandi invalidi e non, come erroneamente indicato, anche i mezzi ausiliari, per i quali, come si evince ad esempio dal doc. 262 incarto Al, l'assicurato ha ancora diritto fino al 31 marzo 2009.

 

Si sottolinea poi che, conformemente al dispositivo della sentenza 16 gennaio 2008 di codesto lodevole Tribunale (cfr. anche consid. 2.8.), l'Ufficio Al ha proceduto a fare allestire un accertamento medico specialistico, sulla cui base ha emesso prima il progetto di decisione del 28 luglio 2008 - rimasto senza osservazioni - ed in seguito la decisione avversata.

 

Dopo aver convocato l'assicurato per ben tre volte, in data 16 luglio 2008 il reumatologo __________ ha potuto esperire detto accertamento e stilare l'accurato rapporto medico datato 17 luglio 2008 (doc. 290 incarto AI) rispettivamente il preciso complemento del 28 luglio 2008 (doc. 293 incarto AI), in cui lo specialista si è così esplicitamente determinato:

 

"                                                Il Sig. RI 1 risulta autonomo e autosufficiente nell'espletare gli atti ordinari della vita.

L'A non risulta dipendente nell'atto del vestirsi/svestirsi, alzarsi, sedersi e coricarsi, mangiare, lavarsi, andare al bagno, spostarsi e stabilire contatti. Non vi è alcuna dipendenza da terzi negli atti sopra elencati."

 

Considerato come al citato rapporto va riconosciuto pieno valore probante - essendo l'accertamento completo, concludente, compiutamente motivato, di per sé scevro di contraddizioni e non sussistendo neppure degli indizi che facciano dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.) -, per l'interessato non si giustifica dunque chiaramente più il diritto all'assegno per grandi invalidi. (...)" (Doc. V)

 

                               1.6.   Il 12 novembre 2008 l’insorgente ha inviato uno scritto al TCA (VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la soppressione dell’assegno per grande invalido (di grado esiguo) sia giustificata o meno.

 

                                         Va qui ricordato che, come evidenziato nella risposta di causa, con la decisione contestata l’Ufficio AI non ha soppresso il diritto alla consegna di mezzi ausiliari (ortesi al tronco) di cui egli ha diritto sino al 31 marzo 2009 (doc. AI 262).

 

                               2.3.   Secondo l’art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (SVR 2005 IV Nr. 4) – è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; sul punto DTF 121 V 91; 107 V 149).

 

                                         Secondo giurisprudenza sono determinanti i seguenti sei atti ordinari: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (dentro o fuori casa)/stabilire contatti (DTF 127 V 97, 125 V 303). Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all’interno della società co-sì come richiesto dall’esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

                                         L’art. 42 LAI, nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2004 applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1); che si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2); che é considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana (chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita, mentre chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazio-ne della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve) (cpv. 3).

 

                                         Per l’art 37 OAI la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido e ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2). La grande invalidità è di grado lieve se l’assi-curato, pur munito di mezzi ausiliari, a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita di una sorveglianza personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, a giustificazione del rinvio degli atti all’Ufficio AI nella sentenza 16 gennaio 2008 il TCA aveva in particolare evidenziato:

 

"  La dr.ssa __________, nel rapporto medico 29 luglio 2005, ha attestato che l’assicurato necessita di “(…) aiuto per mobilizzazione e igiene personale (…)” (doc. AI 239/2).

Nello scritto 13 dicembre 2005 la dr.ssa __________ ha chiesto una rivalutazione dell’assicurato e, riguardo alle diverse risposte fornite, ha osservato che “(…) ritengo che il signor RI 1 fosse sotto l’influsso medicamentoso antalgico del Tramal e per questo abbia risposto negando la necessità che invece come precedentemente richiede e quale medico posso confermare. (…)” (doc. AI 252/1, sottolineatura del redattore)

 

L’assistente sociale, nelle annotazioni 1. febbraio 2006, ha concluso come “(…) a questo punto delle cose sia indispensabile un approfondimento (peritale forse?) di carattere medico. (…)” (doc. AI 258/1, la sottolineatura è del redattore)

 

I duplicati del questionario per la revisione della rendita/dell’assegno per grandi invalidi 5 aprile 2005 non sono stati sottoscritti dall’assicurato e gli stessi non sono identici per quanto attiene alla risposta in merito al bisogno dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari (cfr. doc. AI 231/2 punto 3 che è diverso rispetto a quello sub doc. AI 232/3).

 

Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato sia migliorato al punto da giustificare la soppressione del diritto all’assegno per grandi invalidi.

Questo vale a maggiore ragione se si ritiene che, lo si ribadisce, anche l’assistente sociale, nelle considerazioni 1° febbraio 2006, ha ritenuto un accertamento medico indispensabile e che – senza tuttavia nemmeno visitarlo e limitandosi a escludere nel caso gli effetti collaterali del Tramal – il dr. __________ ha semplicemente concluso di ritenere le costatazioni dell’assistente sociale più realistiche rispetto alle dichiarazioni del medico curante.

 

In questo senso la decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, previo accertamento medico specialistico, si pronunci nuovamente sulla revisione del diritto all’assegno per grandi invalidi intrapresa nel 2005.”

 

                               2.5.   Dando seguito a quanto ordinato dal TCA, il 16 luglio 2008 l’assicurato è stato visitato dal dr. __________ (dopo tre convocazioni), medico internista-reumatologo attivo presso il SMR. Dopo aver esposto le diagnosi, accertato che rispetto al 1992 la situazione reumatologica è rimasta immutata, il succitato medico ha confermato l’incapacità lavorativa dell’interessato nella misura del 100% quale stalliere ed operaio ed una capacità del 40% in attività adeguate. Va qui rilevato che l’assicurato, a causa del danno alla salute d’ordine reumatologico, dal 1992 è beneficiario di una rendita d’invalidità (doc. AI).

 

                                         Nel complemento 28 luglio 2008 il dr. __________ ha evidenziato:

 

"  In riferimento al mio rapporto medico del 16.07.2008 preciso che:

Il Sig. RI 1 risulta autonomo e autosufficiente nell'espletare gli atti ordinari della vita.

L'A. non risulta dipendente nell'atto del vestirsi/svestirsi, alzarsi, sedersi e coricarsi, mangiare, lavarsi, andare al bagno, spostarsi e stabilire contatti.

Non vi è alcuna dipendenza da terzi negli atti sopra elencati.

Come descritto nello status descritto nel mio rapporto clinico l'A.: "si sveste e riveste lentamente con difficoltà per dolore" tale descrizione non esprime una dipendenza da terzi." (Doc. AI 293-1)

 

                                         Non necessitando l’assicurato dell’aiuto di terzi per l’espletamento degli atti ordinari della vita, l’Ufficio AI ha di conseguenza soppresso l’assegno per grandi invalidi di grado esiguo.

 

                               2.6.   Da un attento esame degli atti questa Corte non ha motivo per mettere in dubbio la citata valutazione reumatologica.

                                         Nel rapporto 16 luglio 2008 (doc. AI 290) il dr. __________ ha dettagliatamente esposto l’anamnesi e proceduto ad una valutazione coerente e convincente. Va qui rilevato che non vi è alcun indizio che permette di concludere che l’insorgente necessiti di aiuto da parte di terzi per espletare gli atti ordinari della vita o di una sorveglianza personale continua. Dalla valutazione medica risulta che l’assicurato si è presentato da solo al SMR, dichiarando persistenti dolori diurni e notturni nella regione lombare. Il dr. __________ ha sì riscontrato difficoltà di deambulazione (zoppia destra) e, causa dolori, nello svestire e rivestire, senza tuttavia evidenziare una dipendenza da terzi. Va poi evidenziato che non risulta nemmeno che al momento dell’esame peritale l’assicurato abbia assunto il medicamento Tramal, i cui effetti antalgici – come ipotizzato nella precedente procedura dal medico curante – lo avrebbero portato a negare la necessità di ricorrere all’aiuto di terzi.

 

                                         Del resto, per quanto è dato di capire, l’insorgente ha genericamente contestato la valutazione reumatologica senza produrre atti medici a sostegno della sua tesi.

                                     

                                         Va qui ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b), requisiti adempiuti dalla valutazione SMR.

                                        

In conclusione, vista quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, per lo meno fino all’emissione della decisione impugnata, l’insorgente non necessita di aiuto di terzi per l’espletamento degli atti ordinari della vita, tantomeno di una sorveglianza personale continua.

A ragione quindi l’Ufficio AI ha soppresso l’assegno per grande invalido. Il ricorso va pertanto respinto.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti